FOGLIO INFORMATIVO
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
(destinate a clienti NON CONSUMATORI)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca del Veneziano
Banca di Credito Cooperativo del Veneziano Soc. Coop.
Sede Legale: Via Villa, 147 – 30010 Bojon di Campolongo Maggiore (VE)
Sede Amministrativa: Riviera Matteotti, 14 – 30034 Mira (VE)
Tel.: 041.5629511 – Fax: 041.5629529
e-mail: [email protected] – sito internet: www.bancadelveneziano.it
Registro delle Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA: 00272940271
Iscr. Tribunale di Venezia: n. 8480 – C.C.I.A.A. di Venezia: n. 96739
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4662 - cod. ABI 8407
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A160398
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia – Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e
al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di
denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma
accordata.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il
credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.
Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.
Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad
eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare
ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e
la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di
interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei
tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Il fido di conto corrente è concedibile a discrezione della banca.
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 1.500,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 15,37%
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 5.000,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 15,37%
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
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TASSI
TASSO FISSO
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido
entro fido:
12,55%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 13,15308%
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido
12,75%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 13,37266%
TASSO VARIABILE
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido
Valore del parametro di indicizzazione + spread
Tasso massimo: 12,55%
Parametri di indicizzazione
Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, base 360
Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, base 365
Euribor 6 mesi, media mensile mese precedente, base 360
Spread
Massimo 10 p.p.
12,75%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 13,37266%
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido
CAPITALIZZAZIONE
Periodicità
TRIMESTRALE
Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR
attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico
Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385).
Modalità di calcolo degli interessi
Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile
(365 giorni)
SPESE
Spese per la stipula del contratto e la gestione del rapporto
Commissione onnicomprensiva (su base annua)
2%
ALTRE SPESE
Commissione di istruttoria veloce*
- Autorizzazioni allo sconfinamento concesse in assenza RAPPORTO NON AFFIDATO: €
40,00
di affidamento ovvero oltre il limite del fido
RAPPORTO AFFIDATO: €
40,00
RAPPORTO NON AFFIDATO: €
400,00
RAPPORTO AFFIDATO: €
400,00
- Con un massimo al trimestre di
*La commissione è dovuta per lo sconfinamento causato da ogni pagamento ad esclusione delle seguenti causali:
pagobancomat®, prelievo bancomat®, addebito insoluti, addebito fastpay, addebito carta di credito CartaSi SpA,
addebito Autostrade SpA, addebito rid Nord Est Fund, addebito rid SMSVe, addebito assegni impagati, commissioni e
spese, interessi e competenze, recupero imposta sostitutiva e di bollo, storni e rettifiche e ogni altro pagamento a
favore della banca.
Sono quindi assoggettabili alla CIV le tipologie di operazioni di seguito elencate:
1 Pagamento assegni, cambiali, titoli e altri effetti
2 Esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze
3 Pagamento deleghe fiscali
4 Prelevamento contanti allo sportello e emissione assegni circolari/lettera
5 Acquisto strumenti finanziari
6 Anticipazione effetti oltre i limiti di fido
Informativa precontrattuale
- consegna di copia del contratto idonea per la stipula
Pari al costo dell'istruttoria
- consegna dello schema di contratto privo delle €
condizioni economiche
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0,00
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- consegna di un preventico contenente le condizioni €
economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente
Invio comunicazioni di trasparenza periodiche
0,00
cartacea € 1,50
on line € 0,00*
*per informazioni o comunicazioni più frequenti rispetto a €
quelle previste ai sensi di legge, ovvero trasmesse con
strumenti di comunicazione diversi
1,50
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Invio comunicazioni (ai sensi art. 118 T.U.B.)
€
0,00
Imposte e tasse presenti e future
Nella misura effettivamente sostenuta
Spese vive
Recuperate nella misura effettivamente sostenuta
Spese per copia documentazione
Le spese saranno pari ai costi sostenuti per la produzione
della documentazione richiesta con un massimo di €
1.000,00
La mancata applicazione, in tutto o in parte, delle spese
contrattualmente previste, per uno o più trimestri, pur
sussistendone i presupposti, non configura una rinuncia
alle stesse da parte della Banca.
Rating di legalità
In ottemperanza all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20/02/2014, il quale prevede che la Banca
tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle
condizioni economiche di erogazione applicate all’impresa, la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso
annuo nominale di punti 0,20 rispetto agli standard di Istituto ed una riduzione del 20% dei costi di istruttoria (o della
commissione onnicomprensiva), impegnandosi inoltre a fornire alle richieste di affidamento/finanziamento tempi di
risposta non superiori ai 30 giorni dalla data di presentazione della domanda (completa di tutta la documentazione
necessaria per effettuare l’istruttoria).
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, base 360
Data
Valore
01.10.2015
-0,036%
01.09.2015
-0,027%
01.08.2015
-0,018%
Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, base 365
Data
Valore
01.10.2015
-0,037%
01.09.2015
-0,027%
01.08.2015
-0,018%
Euribor 6 mesi, media mensile mese precedente, base 360
Data
Valore
01.10.2015
0,036%
01.09.2015
0,045%
01.08.2015
0,049%
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti,
nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli
informativi relativi al contratto di conto corrente.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra
condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, ai sensi dell’art. 118 TUB deve comunicare per iscritto a quest’ultimo
la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede prima
della data prevista per l’applicazione della stessa, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il
cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua
situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca,
per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto
nel contratto.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento,
previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di
preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In
presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.
Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha
diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi
maturati.
Reclami
I reclami devono essere inviati alla Banca per iscritto con una delle seguenti modalità:
lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Banca del Veneziano Soc. Coop. – Ufficio
Reclami – Riviera Matteotti, 14 – 30034 Mira (VE);
in via informatica all’indirizzo di PEC [email protected];
in via informatica all’indirizzo e-mail della Banca: [email protected];
consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta.
La Banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di
conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore
indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel 06.674821, sito
internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario
Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente
contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto
nell’apposito registro ministeriale".
LEGENDA
Euribor (Euro Interbank Offered Rate)
Spread
Tasso di interesse debitore
Periodicità di capitalizzazione degli interessi
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tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor
(Euribor Panel Steering Commitee) pubblicato sui quotidiani
finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il
tasso variabile del finanziamento
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di
indicizzazione.
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di
mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e
addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di
ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
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Tasso di interesse di mora
Commissione di Istruttoria veloce
Commissione onnicomprensiva
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
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Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato
pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte
della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente
per qualsiasi motivo.
Commissione, determinata in misura fissa, a fronte di addebiti che
determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno
sconfinamento esistente sul saldo disponibile di fine giornata, in
assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
La Commissione di istruttoria veloce non si applica:
a) nei rapporti con i consumatori, al ricorrere di entrambi i seguenti
presupposti:
- per gli sconfinamenti in assenza di fido, se il saldo passivo
complessivo è inferiore a 500 euro; per gli utilizzi extrafido, se
l’ammontare complessivo di questi è inferiore o pari a 500 euro;
- se lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 giorni
consecutivi.
Il consumatore beneficia dell’esclusione per un massimo di una
volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno
solare.
b) se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un
pagamento a favore dell’intermediario.
c) se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l’intermediario
non vi ha acconsentito.
Commissione calcolata in percentuale sull’importo medio
dell’affidamento nel periodo di liquidazione, indipendentemente dal
suo effettivo utilizzo, e applicata con periodicità trimestrale.
1° trimestre
2° trimestre
3° trimestre
4° trimestre
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
€ 4.000
€ 5.000
€ 6.000
€ 6.000
(€ 4.000 x (€ 5.000 x (€ 6.000 x (€ 6.000 x
2,00/100
x 2,00/100
x 2,00/100
x 2,00/100
x
90/365)
91/365)
92/365)
92/365)
€ 19,73
€ 24,93
€ 30,25
€ 30,25
€ 19,73
€ 24,93
€ 30,25
€ 30,25
Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è
espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge
sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi
vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei
“Conti correnti garantiti e non garantiti”. Il tasso soglia viene
determinato aumentanto il TEGM di un quarto cui si aggiunge un
margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il
limite e il TEGM non può essere superiore a otto punti percentuali.
(ZF/000002133)
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