COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE
Procedura interna ai sensi del D.M. 644 del 30 Giugno 2012
Normativa di riferimento
L’articolo 117-bis del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario) stabilisce che, a fronte di
sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, la banca possa applicare:
 una commissione di istruttoria veloce (CIV) determinata in misura fissa, espressa in
valore assoluto e commisurata ai costi;
 un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
L’attuazione della suddetta disposizione è stata demandata al Comitato Interministeriale per il
Credito e il Risparmio, che in data 30 Giugno 2012 ha emanato il Decreto n. 644.
In ottemperanza alla normativa sopra richiamata, il presente documento descrive i casi in cui la
banca effettua l’istruttoria veloce e applica la CIV.
Caratteristiche della CIV
Le caratteristiche della CIV sono definite nel D.M. 644/2012 nei seguenti termini:
a) è determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto;
b) è differenziata fra consumatori e non consumatori; per i non consumatori possono
essere applicate commissioni differenziate a seconda dell’importo dello
sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro, ma non possono essere previsti più
di tre scaglioni d’importo;
c) non eccede i costi direttamente connessi all’istruttoria mediamente sostenuti
dall’intermediario;
d) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono
l’ammontare di uno sconfinamento già esistente;
e) è applicata solo quando vi è sconfinamento nel saldo disponibile di fine giornata.
La CIV non è dovuta nei seguenti casi:
a) nei rapporti con i consumatori quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
i.
il saldo passivo complessivo in assenza di fido o l’ammontare degli utilizzi
extrafido – anche se derivante da più addebiti – è pari o inferiore a 500 Euro;
ii.
lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
Il consumatore beneficia di tale esenzione per un massimo di una volta per ciascuno
dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare.
b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca,
quali ad esempio l’addebito di commissioni, la liquidazione delle competenze
periodiche del conto o il recupero di spese postali, imposte o tasse;
c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito;
d) lo sconfinamento è solo sul saldo valuta (in questo caso non sono applicati né la
commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in
assenza di affidamento o extrafido).
Base di calcolo – definizione di “saldo disponibile”
Viene definito sconfinamento:
 la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto
all’affidamento (“utilizzo extrafido”);
 la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un
affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”).
Il D.M. 644/2012 stabilisce che la CIV deve essere applicata solo quando vi è utilizzo
extrafido o sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
La banca ha inoltre deciso di non applicare la CIV, anche in presenza di uno o più utilizzi, se lo
sconfinamento o l’utilizzo extrafido è pari o inferiore a quello della fine giornata precedente.
Il saldo disponibile viene determinato in base alle data di disponibilità assegnata agli addebiti e
accrediti effettuati sul conto.
Ciascun movimento sul conto è infatti contraddistinto da tre date:
 data contabile: rappresenta il momento in cui viene effettuata la registrazione;
 data valuta: costituisce la data da cui decorre il calcolo degli interessi sull’importo
dell’operazione;
 data disponibilità: indica il momento in cui gli importi registrati entrano o escono dalla
disponibilità effettiva del titolare del conto.
Nella maggioranza degli addebiti e accrediti la data disponibilità coincide con la data contabile;
per i versamenti di assegni bancari o circolari la data disponibilità viene determinata
aggiungendo alla data del versamento il numero di giorni indicato nel contratto di conto
corrente.
Nel saldo disponibile di fine giornata non sono compresi i movimenti che hanno data
disponibilità futura.
Criteri applicativi e processo di valutazione
In caso di utilizzo extrafido o sconfinamento la banca svolge una attività di istruttoria veloce volta
ad accertare il merito di credito del cliente e gli eventuali rischi che la posizione potrebbe
assumere a seguito dell’ulteriore addebito.
L’istruttoria può essere avviata sia a seguito di richieste specifiche effettuate dal cliente allo
sportello, sia a seguito dell’esecuzione di disposizioni impartite a distanza (es. addebito
automatico di utenze, pagamento di assegni bancari emessi dal correntista, esecuzione di
pagamenti richiesti tramite internet banking, ecc.).
L’iter interno di valutazione prevede inizialmente l’intervento del Titolare o del Vice Titolare dello
sportello presso il quale è aperto il conto corrente, che – avvalendosi della collaborazione degli
altri addetti dello sportello – analizza l’utilizzo extrafido o sconfinamento sulla base di molteplici
elementi, i più importanti dei quali sono:
 solvibilità del cliente;
 natura dell’utilizzo;
 modalità e tempi previsti per il rientro;

frequenza con cui tali eventi si ripetono nel tempo .
L’attività di valutazione può essere supportata dalle informazioni fornite dalle procedure interne
della banca (Conti correnti, Gestione rischio globale, Monitoraggio crediti, Rating interno,
Gestione incagli, ecc.) e da altre banche dati esterne (Centrale Rischi, CERVED, visure ipocatastali,
Centrale Bilanci, CRIF).
Qualora necessario viene inoltre contattato direttamente il cliente per raccogliere ulteriori
informazioni circa l’operazione e i tempi previsti per il rientro dall’utilizzo extrafido o dallo
sconfinamento.
Il Titolare o il Vice Titolare possono direttamente autorizzare l’utilizzo extrafido o lo
sconfinamento entro i limiti di importo previsti dai regolamenti interni della banca.
Oltre tali limiti, l’utilizzo extrafido o lo sconfinamento devono essere sottoposti alla valutazione
delle strutture della Direzione Generale della banca, presso la quale sono individuati presidi
differenziati per tipologia di clientela (privati o imprese) e per importi massimi autorizzabili. Le
operazioni di importo più elevato sono sottoposte alla valutazione del Direttore Generale.
La banca per l’istruttoria veloce sostiene quindi dei costi rappresentati dalle spese vive di
interrogazione delle banche dati interne ed esterne e dal tempo impegnato dal personale
dipendente.
Gli importi della CIV definiti per consumatori e non consumatori e riportati sui relativi Fogli
Informativi sono coerenti con i costi mediamente sostenuti dalla banca per svolgere tale attività.
Le CIV così determinate sono rendicontate e addebitate ai correntisti in occasione della
liquidazione periodica del conto.
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