COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE Procedura interna ai sensi del D.M. 644 del 30 Giugno 2012 Normativa di riferimento L’articolo 117-bis del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario) stabilisce che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, la banca possa applicare: una commissione di istruttoria veloce (CIV) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi; un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento. L’attuazione della suddetta disposizione è stata demandata al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, che in data 30 Giugno 2012 ha emanato il Decreto n. 644. In ottemperanza alla normativa sopra richiamata, il presente documento descrive i casi in cui la banca effettua l’istruttoria veloce e applica la CIV. Caratteristiche della CIV Le caratteristiche della CIV sono definite nel D.M. 644/2012 nei seguenti termini: a) è determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto; b) è differenziata fra consumatori e non consumatori; per i non consumatori possono essere applicate commissioni differenziate a seconda dell’importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro, ma non possono essere previsti più di tre scaglioni d’importo; c) non eccede i costi direttamente connessi all’istruttoria mediamente sostenuti dall’intermediario; d) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento già esistente; e) è applicata solo quando vi è sconfinamento nel saldo disponibile di fine giornata. La CIV non è dovuta nei seguenti casi: a) nei rapporti con i consumatori quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: i. il saldo passivo complessivo in assenza di fido o l’ammontare degli utilizzi extrafido – anche se derivante da più addebiti – è pari o inferiore a 500 Euro; ii. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; Il consumatore beneficia di tale esenzione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare. b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca, quali ad esempio l’addebito di commissioni, la liquidazione delle competenze periodiche del conto o il recupero di spese postali, imposte o tasse; c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito; d) lo sconfinamento è solo sul saldo valuta (in questo caso non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido). Base di calcolo – definizione di “saldo disponibile” Viene definito sconfinamento: la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto all’affidamento (“utilizzo extrafido”); la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”). Il D.M. 644/2012 stabilisce che la CIV deve essere applicata solo quando vi è utilizzo extrafido o sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La banca ha inoltre deciso di non applicare la CIV, anche in presenza di uno o più utilizzi, se lo sconfinamento o l’utilizzo extrafido è pari o inferiore a quello della fine giornata precedente. Il saldo disponibile viene determinato in base alle data di disponibilità assegnata agli addebiti e accrediti effettuati sul conto. Ciascun movimento sul conto è infatti contraddistinto da tre date: data contabile: rappresenta il momento in cui viene effettuata la registrazione; data valuta: costituisce la data da cui decorre il calcolo degli interessi sull’importo dell’operazione; data disponibilità: indica il momento in cui gli importi registrati entrano o escono dalla disponibilità effettiva del titolare del conto. Nella maggioranza degli addebiti e accrediti la data disponibilità coincide con la data contabile; per i versamenti di assegni bancari o circolari la data disponibilità viene determinata aggiungendo alla data del versamento il numero di giorni indicato nel contratto di conto corrente. Nel saldo disponibile di fine giornata non sono compresi i movimenti che hanno data disponibilità futura. Criteri applicativi e processo di valutazione In caso di utilizzo extrafido o sconfinamento la banca svolge una attività di istruttoria veloce volta ad accertare il merito di credito del cliente e gli eventuali rischi che la posizione potrebbe assumere a seguito dell’ulteriore addebito. L’istruttoria può essere avviata sia a seguito di richieste specifiche effettuate dal cliente allo sportello, sia a seguito dell’esecuzione di disposizioni impartite a distanza (es. addebito automatico di utenze, pagamento di assegni bancari emessi dal correntista, esecuzione di pagamenti richiesti tramite internet banking, ecc.). L’iter interno di valutazione prevede inizialmente l’intervento del Titolare o del Vice Titolare dello sportello presso il quale è aperto il conto corrente, che – avvalendosi della collaborazione degli altri addetti dello sportello – analizza l’utilizzo extrafido o sconfinamento sulla base di molteplici elementi, i più importanti dei quali sono: solvibilità del cliente; natura dell’utilizzo; modalità e tempi previsti per il rientro; frequenza con cui tali eventi si ripetono nel tempo . L’attività di valutazione può essere supportata dalle informazioni fornite dalle procedure interne della banca (Conti correnti, Gestione rischio globale, Monitoraggio crediti, Rating interno, Gestione incagli, ecc.) e da altre banche dati esterne (Centrale Rischi, CERVED, visure ipocatastali, Centrale Bilanci, CRIF). Qualora necessario viene inoltre contattato direttamente il cliente per raccogliere ulteriori informazioni circa l’operazione e i tempi previsti per il rientro dall’utilizzo extrafido o dallo sconfinamento. Il Titolare o il Vice Titolare possono direttamente autorizzare l’utilizzo extrafido o lo sconfinamento entro i limiti di importo previsti dai regolamenti interni della banca. Oltre tali limiti, l’utilizzo extrafido o lo sconfinamento devono essere sottoposti alla valutazione delle strutture della Direzione Generale della banca, presso la quale sono individuati presidi differenziati per tipologia di clientela (privati o imprese) e per importi massimi autorizzabili. Le operazioni di importo più elevato sono sottoposte alla valutazione del Direttore Generale. La banca per l’istruttoria veloce sostiene quindi dei costi rappresentati dalle spese vive di interrogazione delle banche dati interne ed esterne e dal tempo impegnato dal personale dipendente. Gli importi della CIV definiti per consumatori e non consumatori e riportati sui relativi Fogli Informativi sono coerenti con i costi mediamente sostenuti dalla banca per svolgere tale attività. Le CIV così determinate sono rendicontate e addebitate ai correntisti in occasione della liquidazione periodica del conto.