Procedure interne ai sensi del
Decreto n. 644/2012
Banca di Credito cooperativo di Alberobello
e Sammichele di Bari
Commissione Istruttoria Veloce (CIV)
Delibera del consiglio di amministrazione del 07 novembre 2012
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Sommario
Premessa ............................................................................................................................................................ 3
1.
Caratteristiche della CIV ................................................................................................................................ 5
2.
Criteri applicativi ........................................................................................................................................... 5
3.
Base di calcolo - definizione di “saldo disponibile” ............................................................................................ 7
4.
Determinazione costi dell’istruttoria veloce ...................................................................................................... 7
4.1 Determinazione CIV consumatori ................................................................................................................... 8
4.2 Determinazione CIV non consumatori ............................................................................................................. 9
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Premessa
L’art. 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha
introdotto l’art. 117-bis all’interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 rubricato “Remunerazione degli
affidamenti e degli sconfinamenti”; il citato articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo al
sistema bancario di richiedere, oltre al tasso debitore sulle somme prelevate dal cliente, quale unico ulteriore
onere a carico del soggetto finanziato “una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale
rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento”. Detta commissione “non può
superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”.
Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la banca
possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) determinata in misura fissa, espressa in valore
assoluto, commisurata ai costi, oltre a un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
La legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, da ultimo, ha introdotto
delle ulteriori modifiche al testo dell’art. 117-bis.
In particolare, nell’art. 1 comma 1-ter della legge n. 62 del 18 maggio 2012, si dispone che “La commissione di cui
al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si
applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in
assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non
superiore alla durata di sette giorni consecutivi.”
Da ultimo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR, ha assunto un decreto
d'urgenza (Decreto n. 644 del 30/06/2012), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 385/1993 – Testo Unico
Bancario (TUB) – che da attuazione alle disposizioni dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione
omnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.
In tale sede viene chiarito l’ambito applicativo della normativa in oggetto e vengono determinati i criteri di
applicazione della CIV.
In particolare viene chiarito, che rientrano nell’ambito applicativo della normativa i contratti di conto corrente e le
aperture di credito regolate in c/c in base alle quali il cliente “ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità
dell’affidamento”.
Si ritiene, pertanto, che vi rientrino tutti gli affidamenti regolati in conto corrente aventi carattere rotativo,
indipendentemente dalle modalità tecniche di utilizzo dei fondi messi a disposizione del cliente, e perciò non solo
le aperture di credito in senso stretto, ma anche tutte le anticipazioni (di fatture e/o altri documenti presentati al
salvo buon fine), che prevedano un utilizzo rotativo del fido nell’ambito di un plafond messo a disposizione del
cliente, entro cui la banca si riserva di effettuare l’anticipo a fronte dei crediti presentati, indipendentemente dal
fatto che ciò si realizzi con la cessione del credito o con il mandato irrevocabile all’incasso.
Per contro, non vi rientrano gli affidamenti non regolati in conto corrente, le aperture di credito semplici (ossia non
ad utilizzo rotativo) e le anticipazioni “a partita”, ossia effettuate volta per volta e relative ad un singolo credito.
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Il Decreto stabilisce poi che gli intermediari debbano provvedere a definire procedure interne, adeguatamente
formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un’istruttoria veloce come presupposto per l’applicazione della
CIV. Viene infine previsto che gli intermediari debbano adeguatamente formalizzare e motivare anche i costi di
tale istruttoria.
Il presente documento formalizza pertanto le procedure interne volte a determinare i casi di applicazione della
Commissione di Istruttoria Veloce ed i relativi costi.
I casi verranno resi noti alla clientela attraverso i fogli informativi presenti presso le filiali e sul sito internet della
Banca.
Il documento integra il Regolamento e le relative disposizioni attuative del Credito approvate dal Consiglio di
Amministrazione in data 05/10/2010 e successivi aggiornamenti del 26/06/2012 e 26/09/2012.
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1.
Caratteristiche della CIV
Il Decreto n. 644 del 30 giugno 2012 ha definito le caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) nei
seguenti termini:
a)
è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto.
Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni
differenziate a seconda dell’importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono
comunque essere previsti più di tre scaglioni di importo;
b)
non eccede i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria veloce e a questa
direttamente connessi;
c)
è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di
uno sconfinamento esistente;
d)
è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il
tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido.
La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:
nei rapporti con i consumatori quando ricorrono contestualmente i seguenti presupposti:
i)
per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più
addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi - anche
se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;
ii)
lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
Il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si
compone l’anno solare.
quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell’intermediario;
quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l’intermediario non vi ha acconsentito.
2.
Criteri applicativi
In caso di utilizzo da parte del correntista, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al
saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al
verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la banca svolge una attività istruttoria veloce volta ad
accertare le condizioni di merito creditizio per consentire l’addebito.
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Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa
l’autorizzazione o meno dello sconfinamento quali:
pagamento titoli e effetti (es. addebito assegni in euro e in valuta estera; emissione assegni circolari;
addebito Effetti;………);
esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (es. disposizioni di Bonifico su Italia e/o Estero; addebito
Utenze e RID; addebito RI.BA.;addebito Bollettini Postali/MAV/RAV/FRECCIA; ricarica Carte Prepagate; canoni
Leasing; disposizioni varie ordinate dal Cliente;……..);
addebito Imposte e/o Tasse (esempio Deleghe F24/F23);
acquisto di strumenti finanziari/assicurativi
giroconto fra c/ordinari e c/anticipi;
anticipazione effetti/Ri.Ba./fatture oltre i limiti di fido;.
prelevamento contanti allo sportello e emissione assegni circolari/lettera;
ogni altro addebito consentito dalla banca, previa valutazione del personale preposto.
La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria perché l’addebito non è
oggetto di valutazione preventiva da parte della banca, la quale non lo può rifiutare, la Banca provvede
comunque ad informare il cliente dello sconfinamento invitandolo a ricostituire i fondi.
Tali casi risultano così dettagliati:
addebito insoluti;
addebiti conseguenti a prelevamenti ATM ;
addebiti conseguenti a pagamenti POS;
addebiti per utilizzo Carte di Credito con rischio a carico banca;
nei rapporti con i consumatori quando:
-
per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più
addebiti
- è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi
ultimi - anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;
-
lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
In ogni caso la CIV non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un
pagamento a favore dell’intermediario ossia nei seguenti casi:
addebito di bollo o ritenute fiscali;
addebito di commissioni, spese, competenze;
operazioni di rettifica valuta;
pagamento rata mutuo erogato dalla stessa banca;
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Resta fermo che l’autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della banca di rifiutare in futuro
l’autorizzazione di ulteriori operazioni richieste o di addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o
rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o
eliminato per effetto di successive rimesse, come pure - in presenza di sconfinamenti – il diritto di risolvere il
rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.
La banca applica la CIV, così come di seguito determinata, in funzione dei costi effettivamente sostenuti, con le
seguenti modalità.
La banca intende evitare un’eccessiva moltiplicazione di addebiti CIV ed il conseguente rischio di superamento
del tasso soglia antiusura. Per questo motivo viene definito un importo massimo di € 200,00 addebitabile a titolo
di CIV. In presenza del TEG superiore alle soglie Ministeriali previste in materia d’usura, la Banca provvede a
decurtare l’importo complessivo della commissione di 1 euro alla volta fintantoché il TEG diventa inferiore alla
citata soglia.
3.
Base di calcolo - definizione di “saldo disponibile”
Il Decreto n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la CIV viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo
riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
Si rende pertanto necessario fornire una definizione puntuale di tale saldo.
Ad ogni accredito o addebito, la banca assegna tre tipologie di date (contabile, valuta e disponibile).
-
La data contabile rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione.
-
La data valuta invece è la data da cui decorrono gli interessi sull’importo dell’operazione.
La data disponibile indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere
effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.
Le tre fasi possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione. In particolare,
la decorrenza della data di disponibilità è, nella maggior parte dei casi, definita da specifiche disposizioni
normative.
Nella determinazione del saldo disponibile non si può tenere conto di eventuali “prenotazioni” di somme effettuate
dalla banca a fini cautelativi (ad esempio in prossimità di scadenze di rate di mutuo), che siano mere evidenze
interne e non privino il cliente della giuridica possibilità di utilizzare le somme prenotate.
4.
Determinazione costi dell’istruttoria veloce
Principale obiettivo della fase di istruttoria è l’adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, e
dell’eventuale garante, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale onde determinarne la capacità di
reddito, i fabbisogni finanziari attuali e prospettici nonché l’evoluzione del mercato di riferimento ed il profilo
strategico dei progetti di investimento.
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L’istruttoria ordinaria è inoltre finalizzata alla definizione della più opportuna proposta di affidamento, basata su
un’adeguata remunerazione del rischio assunto.
L’iter istruttorio ordinario può essere schematizzato in base alle attività ritenute prevalenti quali l’analisi
preliminare, l’acquisizione della documentazione e delle informazioni, la valutazione della controparte,
l’acquisizione e valutazione delle garanzie e la formalizzazione della relazione tecnica.
L’organo referente in materia deliberativa è il Consiglio d'Amministrazione, il quale, ai sensi di quanto disposto
dallo statuto sociale, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altri organi o funzioni aziendali. Questa
materia viene disciplinata con specifiche delibere, avuto riguardo ai profili di rischio, alle esigenze organizzative e
alle competenze operative delle unità delegate.
Nell’attività di istruttoria veloce la banca – in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economica della
clientela che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto – limita in questo caso l’attività
istruttoria all’esame sommario della complessiva esposizione del cliente, procedendo alla consultazione di basi
informative pubbliche (Cerved, Archivi camerali, Visure protesti, Visure ipo-catastali, Centrali Rischi ecc…) ed
interne (Report Tableau Cliente SID 2000, ecc..) sostenendo dei costi imputabili sia alle spese vive per le
interrogazione, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze.
In particolare la quantificazione del tempo di lavoro dedicato all’analisi preventiva all’autorizzazione ed i relativi
costi, risultano diversificati in relazione all’entità degli sconfinamenti ed alla specifica categoria professionale di
appartenenza degli organi delegati, secondo quanto previsto dal Regolamento del Credito e Disposizioni
Attuative
approvati dalla banca in data 05/10/2010 e successivi aggiornamenti del 26/06/2012 e 26/09/2012, dalle Deleghe
gestionali in materia di Credito approvate dalla banca in data 26/09/2012 e all’importo dell’eventuale affidamento.
4.1
Determinazione CIV consumatori
La stima del costo medio dell’attività d’istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come
“consumatore” viene definita secondo criteri che tengono conto dell’entità dello sconfinamento atteso che, per
effetto della definizione, da parte della Banca, di un apposito sistema delle deleghe, l’importo complessivo dello
sconfinamento può implicare il coinvolgimento in fase istruttoria e decisionale di risorse differenti in relazione ai
livelli autorizzativi attribuiti.
Per quanto concerne il sistema delle deleghe di potere in materia di concessione del credito si rinvia a quanto più
analiticamente riportato nell’apposito documento Regolamento del Credito e Disposizioni Attuative e dalle
Deleghe gestionali in materia di Credito approvato dal C.d.A. della Banca.
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L’attività d’istruttoria veloce prevede le seguenti fasi di lavoro ed i relativi costi:
Sconfinamenti in delega al
Responsabile di filiale
Unità Coinvolte
cassiere
e/o
sostituto
Preposto
+ Preposto di Filiale
(soggetto facoltizzato ad
autorizzare
lo
sconfinamento)
Attività svolte
Il cassiere e/o sostituto
Preposto
raccoglie
la
documentazione
sotto
dettagliata per sottoporla
all’organo
facoltizzato
all’autorizzazione, e dopo
verifica
della
stessa
provvede alla eventuale
autorizzazione.
Sviluppo
della
documentazione
necessaria
per
la
conduzione delle analisi
e relativi costi






Sconfinamenti in delega al
Responsabile Area Credito
Limitatamente a
linee di anticipazioni
Sconfinamenti in delega
al Direttore Generale
Media dei costi relativi
alle attività svolte
Cassiere e/o sostituto
Preposto
+ Preposto di filiale
+ Direttore Generale
(soggetto facoltizzato ad
autorizzare
lo
sconfinamento)
Il cassiere e/o sostituto
Preposto raccoglie la
documentazione
sotto
dettagliata e dopo verifica
e visto del Responsabile
di Filiale viene sottoposta
all’organo
facoltizzato
all’autorizzazione, che a
seguito di valutazione
propria, provvede alla
eventuale autorizzazione.
Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 30 giorni in capo al rapporto
interessato dallo sconfinamento;
Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 30 giorni in capo agli ulteriori
rapporti intrattenuti dal cliente presso la Banca;
Interrogazione profilo di rischio del cliente;
Interrogazione della Scheda Andamentale del Rapporto prodotta dall’apposito
applicativo (MONITORA, ECC.);
Interrogazione CR;
Richiesta esito eventuali assegni versati
Contatto con il cliente
per verificare le ragioni
dello sconfinamento
Laddove lo sconfinamento venga generato da operazioni non compiute allo sportello, sarà
necessario contattare il cliente telefonicamente
Analisi dell’operazione e
della
complessiva
posizione debitoria del
cliente
Costi e tempi stimati:
€ 2,88 10minuti (Sostituto
Preposto)
€ 3,60 10 minuti (Preposto)
Costi e tempi stimati:
€ 2,88 10minuti (Sostituto
Preposto)
+€ 3,59 10minuti (Preposto)
+€13,54 10minuti (Direzione
Generale)
Costo medio stampa
documenti ipotizzando
n. 4 stampe (movimenti
+ profilo di rischio +
Report tableau cliente
SID2000+) € 0,084
Esito assegni (telefonata
3minuti su telefonia fissa
€ 0,57 +ricerca 20
minuti ausiliario € 4,92+
stampa ftc titolo € 0,021)
€ 5,51
Costo medio a telefonia
fissa,
di
richiesta
autorizzazione
fra
l’organo istruttorio e
l’organo deliberativo €
0,57
Costo
medio
del
contatto telefonico verso
apparecchio mobile 3
minuti , € 4,30
Costo
medio
del
personale
coinvolto
nell’effettuazione
dell’istruttoria veloce, €
13,24
In considerazione dei costi medi calcolati come sopra, l’importo della CIV per la clientela classificata come
“consumatore” è pari a € 20,00
4.2
Determinazione CIV non consumatori
L’attività d’istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come “NON consumatore” viene
applicata dalla banca indifferentemente rispetto all’importo dello sconfinamento.
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La stima del costo dell’attività d’istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come “NON
consumatore” é quantificata sulla base dei costi medi relativi alle attività necessarie alla conduzione delle analisi
del merito creditizio, secondo i criteri descritti nella tabella seguente:
Tipologia Contrattuale
Conto corrente, apertura di credito in conto corrente, anticipo fatture e/o Ri.Ba., sconto portafoglio commerciale
Sconfinamenti in delega al
Responsabile di filiale
Unità Coinvolte
Attività svolte
Sviluppo
della
documentazione
necessaria
per
la
conduzione delle analisi
e relativi costi
cassiere
e/o
sostituto
Preposto
+ Preposto di Filiale
(soggetto facoltizzato ad
autorizzare
lo
sconfinamento)
Il cassiere e/o sostituto
Preposto
raccoglie
la
documentazione
sotto
dettagliata per sottoporla
all’organo
facoltizzato
all’autorizzazione, e dopo
verifica
della
stessa
provvede alla eventuale
autorizzazione.









Sconfinamenti in delega al
Responsabile Area Credito
Limitatamente a
linee di anticipazioni
Preposto di filiale
+Responsabile Area Credito
(soggetto facoltizzato ad
autorizzare lo sconfinamento)
Sconfinamenti in delega
al Direttore Generale
Media dei costi relativi
alle attività svolte
Cassiere e/o sostituto
Preposto
+ Preposto di filiale
+ Direttore Generale
(soggetto facoltizzato ad
autorizzare
lo
sconfinamento)
Il Preposto raccoglie la
documentazione
sotto
dettagliata per sottoporla
all’organo
facoltizzato
all’autorizzazione, e dopo
verifica della stessa provvede
alla eventuale autorizzazione
Il cassiere e/o sostituto
Preposto raccoglie la
documentazione
sotto
dettagliata e dopo verifica
e visto del Responsabile
di Filiale viene sottoposta
all’organo
facoltizzato
all’autorizzazione, che a
seguito di valutazione
propria, provvede alla
eventuale autorizzazione
Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 30 giorni in capo al rapporto
interessato dallo sconfinamento;
Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 30 giorni in capo agli ulteriori
rapporti intrattenuti dal cliente presso la Banca;
Interrogazione profilo di rischio del cliente;
Interrogazione della Scheda Andamentale del Rapporto prodotta dall’apposito
applicativo (MONITORA, ECC.);
Interrogazione CR;
Interrogazione CRIF;
Interrogazione CERVED;
Richiesta esito eventuali assegni versati
Dettaglio andamentale portafoglio anticipi (percentuale d’insoluti, richieste
proroghe)
Contatto con il cliente
per verificare le ragioni
dello sconfinamento
Laddove lo sconfinamento venga generato da operazioni non compiute allo sportello, sarà
necessario contattare il cliente telefonicamente
Analisi dell’operazione e
della
complessiva
posizione debitoria del
cliente
Costi e tempi stimati:
€ 2,88 10minuti (Sostituto
Preposto)
€ 3,60 10minuti (Preposto)
Costi e tempi stimati:
€ 3,59 10minuti (Preposto)
+
€
4,02
10minuti
(Responsabile
Area
Credito)
Costi e tempi stimati:
€ 2,88 10minuti (Sostituto
Preposto)
+€ 3,59 10minuti (Preposto)
+€13,54 10minuti (Direzione
Generale)
Costo medio della visura
CRIF, € 2,50
Costo medio della visura
CERVED, € 5,00
Costo medio stampa
documenti ipotizzando
n. 4 stampe (movimenti
+ profilo di rischio +
Report tableau cliente
SID2000+) € 0,084
Esito assegni (telefonata
3minuti su telefonia fissa
€ 0,57 +ricerca 20minuti
ausiliario €4,92+ stampa
ftc titolo € 0,021) € 5,51
Costo medio a telefonia
fissa,
di
richiesta
autorizzazione
fra
l’organo istruttorio e
l’organo deliberativo €
0,57
Costo
medio
del
contatto telefonico verso
apparecchio mobile 3
minuti , € 4,30
Costo
medio
del
personale
coinvolto
nell’effettuazione
dell’istruttoria veloce, €
13,24
In considerazione dei costi medi calcolati come sopra, l’importo della CIV per la clientela classificata come “non
consumatore” è pari a € 20,00
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