Procedure interne ai sensi del Decreto n. 644/2012 Banca di Credito cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari Commissione Istruttoria Veloce (CIV) Delibera del consiglio di amministrazione del 07 novembre 2012 - Commissione Istruttoria Veloce - Procedura interna Decreto n. 644/2012 Pag. 1 Sommario Premessa ............................................................................................................................................................ 3 1. Caratteristiche della CIV ................................................................................................................................ 5 2. Criteri applicativi ........................................................................................................................................... 5 3. Base di calcolo - definizione di “saldo disponibile” ............................................................................................ 7 4. Determinazione costi dell’istruttoria veloce ...................................................................................................... 7 4.1 Determinazione CIV consumatori ................................................................................................................... 8 4.2 Determinazione CIV non consumatori ............................................................................................................. 9 - Commissione Istruttoria Veloce - Procedura interna Decreto n. 644/2012 Pag. 2 Premessa L’art. 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto l’art. 117-bis all’interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 rubricato “Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”; il citato articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo al sistema bancario di richiedere, oltre al tasso debitore sulle somme prelevate dal cliente, quale unico ulteriore onere a carico del soggetto finanziato “una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento”. Detta commissione “non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”. Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, oltre a un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento. La legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, da ultimo, ha introdotto delle ulteriori modifiche al testo dell’art. 117-bis. In particolare, nell’art. 1 comma 1-ter della legge n. 62 del 18 maggio 2012, si dispone che “La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.” Da ultimo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR, ha assunto un decreto d'urgenza (Decreto n. 644 del 30/06/2012), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 385/1993 – Testo Unico Bancario (TUB) – che da attuazione alle disposizioni dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione omnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito. In tale sede viene chiarito l’ambito applicativo della normativa in oggetto e vengono determinati i criteri di applicazione della CIV. In particolare viene chiarito, che rientrano nell’ambito applicativo della normativa i contratti di conto corrente e le aperture di credito regolate in c/c in base alle quali il cliente “ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell’affidamento”. Si ritiene, pertanto, che vi rientrino tutti gli affidamenti regolati in conto corrente aventi carattere rotativo, indipendentemente dalle modalità tecniche di utilizzo dei fondi messi a disposizione del cliente, e perciò non solo le aperture di credito in senso stretto, ma anche tutte le anticipazioni (di fatture e/o altri documenti presentati al salvo buon fine), che prevedano un utilizzo rotativo del fido nell’ambito di un plafond messo a disposizione del cliente, entro cui la banca si riserva di effettuare l’anticipo a fronte dei crediti presentati, indipendentemente dal fatto che ciò si realizzi con la cessione del credito o con il mandato irrevocabile all’incasso. Per contro, non vi rientrano gli affidamenti non regolati in conto corrente, le aperture di credito semplici (ossia non ad utilizzo rotativo) e le anticipazioni “a partita”, ossia effettuate volta per volta e relative ad un singolo credito. - Commissione Istruttoria Veloce - Procedura interna Decreto n. 644/2012 Pag. 3 Il Decreto stabilisce poi che gli intermediari debbano provvedere a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un’istruttoria veloce come presupposto per l’applicazione della CIV. Viene infine previsto che gli intermediari debbano adeguatamente formalizzare e motivare anche i costi di tale istruttoria. Il presente documento formalizza pertanto le procedure interne volte a determinare i casi di applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce ed i relativi costi. I casi verranno resi noti alla clientela attraverso i fogli informativi presenti presso le filiali e sul sito internet della Banca. Il documento integra il Regolamento e le relative disposizioni attuative del Credito approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 05/10/2010 e successivi aggiornamenti del 26/06/2012 e 26/09/2012. - Commissione Istruttoria Veloce - Procedura interna Decreto n. 644/2012 Pag. 4 1. Caratteristiche della CIV Il Decreto n. 644 del 30 giugno 2012 ha definito le caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) nei seguenti termini: a) è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell’importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono comunque essere previsti più di tre scaglioni di importo; b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi; c) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente; d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido. La commissione di istruttoria veloce non è dovuta: nei rapporti con i consumatori quando ricorrono contestualmente i seguenti presupposti: i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; Il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare. quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell’intermediario; quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l’intermediario non vi ha acconsentito. 2. Criteri applicativi In caso di utilizzo da parte del correntista, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la banca svolge una attività istruttoria veloce volta ad accertare le condizioni di merito creditizio per consentire l’addebito. - Commissione Istruttoria Veloce - Procedura interna Decreto n. 644/2012 Pag. 5 Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l’autorizzazione o meno dello sconfinamento quali: pagamento titoli e effetti (es. addebito assegni in euro e in valuta estera; emissione assegni circolari; addebito Effetti;………); esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (es. disposizioni di Bonifico su Italia e/o Estero; addebito Utenze e RID; addebito RI.BA.;addebito Bollettini Postali/MAV/RAV/FRECCIA; ricarica Carte Prepagate; canoni Leasing; disposizioni varie ordinate dal Cliente;……..); addebito Imposte e/o Tasse (esempio Deleghe F24/F23); acquisto di strumenti finanziari/assicurativi giroconto fra c/ordinari e c/anticipi; anticipazione effetti/Ri.Ba./fatture oltre i limiti di fido;. prelevamento contanti allo sportello e emissione assegni circolari/lettera; ogni altro addebito consentito dalla banca, previa valutazione del personale preposto. La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria perché l’addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della banca, la quale non lo può rifiutare, la Banca provvede comunque ad informare il cliente dello sconfinamento invitandolo a ricostituire i fondi. Tali casi risultano così dettagliati: addebito insoluti; addebiti conseguenti a prelevamenti ATM ; addebiti conseguenti a pagamenti POS; addebiti per utilizzo Carte di Credito con rischio a carico banca; nei rapporti con i consumatori quando: - per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; In ogni caso la CIV non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell’intermediario ossia nei seguenti casi: addebito di bollo o ritenute fiscali; addebito di commissioni, spese, competenze; operazioni di rettifica valuta; pagamento rata mutuo erogato dalla stessa banca; - Commissione Istruttoria Veloce - Procedura interna Decreto n. 644/2012 Pag. 6 Resta fermo che l’autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della banca di rifiutare in futuro l’autorizzazione di ulteriori operazioni richieste o di addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successive rimesse, come pure - in presenza di sconfinamenti – il diritto di risolvere il rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito. La banca applica la CIV, così come di seguito determinata, in funzione dei costi effettivamente sostenuti, con le seguenti modalità. La banca intende evitare un’eccessiva moltiplicazione di addebiti CIV ed il conseguente rischio di superamento del tasso soglia antiusura. Per questo motivo viene definito un importo massimo di € 200,00 addebitabile a titolo di CIV. In presenza del TEG superiore alle soglie Ministeriali previste in materia d’usura, la Banca provvede a decurtare l’importo complessivo della commissione di 1 euro alla volta fintantoché il TEG diventa inferiore alla citata soglia. 3. Base di calcolo - definizione di “saldo disponibile” Il Decreto n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la CIV viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Si rende pertanto necessario fornire una definizione puntuale di tale saldo. Ad ogni accredito o addebito, la banca assegna tre tipologie di date (contabile, valuta e disponibile). - La data contabile rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione. - La data valuta invece è la data da cui decorrono gli interessi sull’importo dell’operazione. La data disponibile indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi. Le tre fasi possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione. In particolare, la decorrenza della data di disponibilità è, nella maggior parte dei casi, definita da specifiche disposizioni normative. Nella determinazione del saldo disponibile non si può tenere conto di eventuali “prenotazioni” di somme effettuate dalla banca a fini cautelativi (ad esempio in prossimità di scadenze di rate di mutuo), che siano mere evidenze interne e non privino il cliente della giuridica possibilità di utilizzare le somme prenotate. 4. Determinazione costi dell’istruttoria veloce Principale obiettivo della fase di istruttoria è l’adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, e dell’eventuale garante, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale onde determinarne la capacità di reddito, i fabbisogni finanziari attuali e prospettici nonché l’evoluzione del mercato di riferimento ed il profilo strategico dei progetti di investimento. - Commissione Istruttoria Veloce - Procedura interna Decreto n. 644/2012 Pag. 7 L’istruttoria ordinaria è inoltre finalizzata alla definizione della più opportuna proposta di affidamento, basata su un’adeguata remunerazione del rischio assunto. L’iter istruttorio ordinario può essere schematizzato in base alle attività ritenute prevalenti quali l’analisi preliminare, l’acquisizione della documentazione e delle informazioni, la valutazione della controparte, l’acquisizione e valutazione delle garanzie e la formalizzazione della relazione tecnica. L’organo referente in materia deliberativa è il Consiglio d'Amministrazione, il quale, ai sensi di quanto disposto dallo statuto sociale, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altri organi o funzioni aziendali. Questa materia viene disciplinata con specifiche delibere, avuto riguardo ai profili di rischio, alle esigenze organizzative e alle competenze operative delle unità delegate. Nell’attività di istruttoria veloce la banca – in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economica della clientela che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto – limita in questo caso l’attività istruttoria all’esame sommario della complessiva esposizione del cliente, procedendo alla consultazione di basi informative pubbliche (Cerved, Archivi camerali, Visure protesti, Visure ipo-catastali, Centrali Rischi ecc…) ed interne (Report Tableau Cliente SID 2000, ecc..) sostenendo dei costi imputabili sia alle spese vive per le interrogazione, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze. In particolare la quantificazione del tempo di lavoro dedicato all’analisi preventiva all’autorizzazione ed i relativi costi, risultano diversificati in relazione all’entità degli sconfinamenti ed alla specifica categoria professionale di appartenenza degli organi delegati, secondo quanto previsto dal Regolamento del Credito e Disposizioni Attuative approvati dalla banca in data 05/10/2010 e successivi aggiornamenti del 26/06/2012 e 26/09/2012, dalle Deleghe gestionali in materia di Credito approvate dalla banca in data 26/09/2012 e all’importo dell’eventuale affidamento. 4.1 Determinazione CIV consumatori La stima del costo medio dell’attività d’istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come “consumatore” viene definita secondo criteri che tengono conto dell’entità dello sconfinamento atteso che, per effetto della definizione, da parte della Banca, di un apposito sistema delle deleghe, l’importo complessivo dello sconfinamento può implicare il coinvolgimento in fase istruttoria e decisionale di risorse differenti in relazione ai livelli autorizzativi attribuiti. Per quanto concerne il sistema delle deleghe di potere in materia di concessione del credito si rinvia a quanto più analiticamente riportato nell’apposito documento Regolamento del Credito e Disposizioni Attuative e dalle Deleghe gestionali in materia di Credito approvato dal C.d.A. della Banca. - Commissione Istruttoria Veloce - Procedura interna Decreto n. 644/2012 Pag. 8 L’attività d’istruttoria veloce prevede le seguenti fasi di lavoro ed i relativi costi: Sconfinamenti in delega al Responsabile di filiale Unità Coinvolte cassiere e/o sostituto Preposto + Preposto di Filiale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento) Attività svolte Il cassiere e/o sostituto Preposto raccoglie la documentazione sotto dettagliata per sottoporla all’organo facoltizzato all’autorizzazione, e dopo verifica della stessa provvede alla eventuale autorizzazione. Sviluppo della documentazione necessaria per la conduzione delle analisi e relativi costi Sconfinamenti in delega al Responsabile Area Credito Limitatamente a linee di anticipazioni Sconfinamenti in delega al Direttore Generale Media dei costi relativi alle attività svolte Cassiere e/o sostituto Preposto + Preposto di filiale + Direttore Generale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento) Il cassiere e/o sostituto Preposto raccoglie la documentazione sotto dettagliata e dopo verifica e visto del Responsabile di Filiale viene sottoposta all’organo facoltizzato all’autorizzazione, che a seguito di valutazione propria, provvede alla eventuale autorizzazione. Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 30 giorni in capo al rapporto interessato dallo sconfinamento; Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 30 giorni in capo agli ulteriori rapporti intrattenuti dal cliente presso la Banca; Interrogazione profilo di rischio del cliente; Interrogazione della Scheda Andamentale del Rapporto prodotta dall’apposito applicativo (MONITORA, ECC.); Interrogazione CR; Richiesta esito eventuali assegni versati Contatto con il cliente per verificare le ragioni dello sconfinamento Laddove lo sconfinamento venga generato da operazioni non compiute allo sportello, sarà necessario contattare il cliente telefonicamente Analisi dell’operazione e della complessiva posizione debitoria del cliente Costi e tempi stimati: € 2,88 10minuti (Sostituto Preposto) € 3,60 10 minuti (Preposto) Costi e tempi stimati: € 2,88 10minuti (Sostituto Preposto) +€ 3,59 10minuti (Preposto) +€13,54 10minuti (Direzione Generale) Costo medio stampa documenti ipotizzando n. 4 stampe (movimenti + profilo di rischio + Report tableau cliente SID2000+) € 0,084 Esito assegni (telefonata 3minuti su telefonia fissa € 0,57 +ricerca 20 minuti ausiliario € 4,92+ stampa ftc titolo € 0,021) € 5,51 Costo medio a telefonia fissa, di richiesta autorizzazione fra l’organo istruttorio e l’organo deliberativo € 0,57 Costo medio del contatto telefonico verso apparecchio mobile 3 minuti , € 4,30 Costo medio del personale coinvolto nell’effettuazione dell’istruttoria veloce, € 13,24 In considerazione dei costi medi calcolati come sopra, l’importo della CIV per la clientela classificata come “consumatore” è pari a € 20,00 4.2 Determinazione CIV non consumatori L’attività d’istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come “NON consumatore” viene applicata dalla banca indifferentemente rispetto all’importo dello sconfinamento. - Commissione Istruttoria Veloce - Procedura interna Decreto n. 644/2012 Pag. 9 La stima del costo dell’attività d’istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come “NON consumatore” é quantificata sulla base dei costi medi relativi alle attività necessarie alla conduzione delle analisi del merito creditizio, secondo i criteri descritti nella tabella seguente: Tipologia Contrattuale Conto corrente, apertura di credito in conto corrente, anticipo fatture e/o Ri.Ba., sconto portafoglio commerciale Sconfinamenti in delega al Responsabile di filiale Unità Coinvolte Attività svolte Sviluppo della documentazione necessaria per la conduzione delle analisi e relativi costi cassiere e/o sostituto Preposto + Preposto di Filiale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento) Il cassiere e/o sostituto Preposto raccoglie la documentazione sotto dettagliata per sottoporla all’organo facoltizzato all’autorizzazione, e dopo verifica della stessa provvede alla eventuale autorizzazione. Sconfinamenti in delega al Responsabile Area Credito Limitatamente a linee di anticipazioni Preposto di filiale +Responsabile Area Credito (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento) Sconfinamenti in delega al Direttore Generale Media dei costi relativi alle attività svolte Cassiere e/o sostituto Preposto + Preposto di filiale + Direttore Generale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento) Il Preposto raccoglie la documentazione sotto dettagliata per sottoporla all’organo facoltizzato all’autorizzazione, e dopo verifica della stessa provvede alla eventuale autorizzazione Il cassiere e/o sostituto Preposto raccoglie la documentazione sotto dettagliata e dopo verifica e visto del Responsabile di Filiale viene sottoposta all’organo facoltizzato all’autorizzazione, che a seguito di valutazione propria, provvede alla eventuale autorizzazione Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 30 giorni in capo al rapporto interessato dallo sconfinamento; Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 30 giorni in capo agli ulteriori rapporti intrattenuti dal cliente presso la Banca; Interrogazione profilo di rischio del cliente; Interrogazione della Scheda Andamentale del Rapporto prodotta dall’apposito applicativo (MONITORA, ECC.); Interrogazione CR; Interrogazione CRIF; Interrogazione CERVED; Richiesta esito eventuali assegni versati Dettaglio andamentale portafoglio anticipi (percentuale d’insoluti, richieste proroghe) Contatto con il cliente per verificare le ragioni dello sconfinamento Laddove lo sconfinamento venga generato da operazioni non compiute allo sportello, sarà necessario contattare il cliente telefonicamente Analisi dell’operazione e della complessiva posizione debitoria del cliente Costi e tempi stimati: € 2,88 10minuti (Sostituto Preposto) € 3,60 10minuti (Preposto) Costi e tempi stimati: € 3,59 10minuti (Preposto) + € 4,02 10minuti (Responsabile Area Credito) Costi e tempi stimati: € 2,88 10minuti (Sostituto Preposto) +€ 3,59 10minuti (Preposto) +€13,54 10minuti (Direzione Generale) Costo medio della visura CRIF, € 2,50 Costo medio della visura CERVED, € 5,00 Costo medio stampa documenti ipotizzando n. 4 stampe (movimenti + profilo di rischio + Report tableau cliente SID2000+) € 0,084 Esito assegni (telefonata 3minuti su telefonia fissa € 0,57 +ricerca 20minuti ausiliario €4,92+ stampa ftc titolo € 0,021) € 5,51 Costo medio a telefonia fissa, di richiesta autorizzazione fra l’organo istruttorio e l’organo deliberativo € 0,57 Costo medio del contatto telefonico verso apparecchio mobile 3 minuti , € 4,30 Costo medio del personale coinvolto nell’effettuazione dell’istruttoria veloce, € 13,24 In considerazione dei costi medi calcolati come sopra, l’importo della CIV per la clientela classificata come “non consumatore” è pari a € 20,00 - Commissione Istruttoria Veloce - Procedura interna Decreto n. 644/2012 Pag. 10