Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 154 19.05.2015 730-2015. Responsabilità Come riparare alle sviste Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Da quest’anno, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 175/2014, nel caso in cui venga apposto un visto di conformità infedele al modello 730, il Fisco si rivolgerà direttamente al Caf o al professionista non solo per richiedere la sanzione, ma anche per il versamento dell’imposta e degli interessi. L’Ufficio provvederà pertanto, alla verifica del visto di conformità che avverrà entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di invio della dichiarazione, ossia entro la fine dell’anno 2017 per le dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta relativo all’anno 2014. Se Caf e professionisti si accorgono, anche in fase di esame dei documenti richiesti dall’Ufficio, di aver commesso degli errori, possono entro il entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata rilevata, trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente. Premessa Se il CAF o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente. Tuttavia l’apposizione del visto di conformità, non libera il contribuente da tutte le responsabilità di natura tributaria. La diffusa opinione contraria, come spesso accade, è una semplificazione eccessiva. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La responsabilità solo per errori derivanti da controlli formali Il Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) evidenzia all’art. 6 i limiti di chi risponde e di cosa. Tutto nasce dall’art. 39 del D.Lgs. 241/97 nel testo modificato dal Decreto Semplificazioni, dove appare evidente che nei casi di presentazione di una dichiarazione rettificativa o comunque di una comunicazione di rettifica presentata dall’intermediario, si continuano ad applicare le vecchie regole. Ecco che ogni irregolarità che rende indispensabile l’esercizio di accertamento (quale la mancata o infedele dichiarazione dei redditi) toccherà esclusivamente il contribuente, e nessun importo potrà essere correttamente richiesto all’intermediario. Rimane pertanto solamente il rischio legato al riporto dei dati derivanti dalla documentazione e ad un eventuale controllo da parte dell’Ufficio nell’esercizio dell’attività di liquidazione o controllo formale. Le Circolari 14/E/2013 e 7/E/2015 sottolineano infatti che professionista e Caf che attestano la dichiarazione dei redditi dovranno rispondere: della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (CUD; certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.); degli attestati degli acconti versati o trattenuti; delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico; delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita; dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita; dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Ma, anche in questi casi l’infedeltà può ricadere sul contribuente se: 1. l’errore è stato “indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”, così come previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. 175/2014. Un caso che risulterebbe difficile da dimostrare ma che potrebbe avere conseguenze penali; 2. si verifica una mancanza delle condizioni soggettive, ossia quelle condizioni poste alla base della detrazione d’imposta o della deduzione dell’onere. Tali elementi, infatti, possono essere acquisiti dall’intermediario solo come dati reali se a confermarlo c’è una dichiarazione sostitutiva che ne attesti l’esistenza (Circolare 11/E/2015). È il caso ad esempio di: – destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma per la detrazione degli interessi passivi su mutuo; – sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap del contribuente o dei familiari a carico; – tipologia di intervento di ristrutturazione edilizia e la data di inizio lavori, nelle ipotesi in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi agevolati. Si potrà pertanto riassumere il tutto evidenziando che in caso di 730 infedele, la regola diventa “a ciascuno il suo”, e di questo gli Uffici terranno conto in sede di controllo. No adeguamento polizza se l’invio avviene tramite Caf Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il pronto ordini n. 90/15 “Adeguamento polizza assicurativa in caso di invio modelli 730 tramite CAF” rispondendo ad un quesito sollevato da un ordine territoriale chiarisce che i professionisti che si avvalgono dei Caf per l'invio dei modelli 730 non dovranno adeguare la polizza assicurativa per la copertura dei rischi che derivano dalle nuove norme sull'assistenza fiscale. Pronto Ordini n. 90/15 CNDCEC “Adeguamento polizza assicurativa in caso di invio modelli 730 tramite CAF”. I professionisti che si avvalgono dei Caf per l'invio dei modelli 730 non dovranno adeguare la polizza assicurativa. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info In particolare si ribadisce che il nuovo testo dell’art. 6, comma 1, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, introdotto dall’art. 6, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), con decorrenza dal 13 dicembre 2014, prevede che l’adeguamento della polizza deve riguardare: - l’innalzamento a tre milioni di euro della soglia minima del massimale, fermo restando che quest’ultimo deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati; - l’estensione della garanzia, nel caso di visto infedele apposto su un modello 730, al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente. Pertanto, l’art. 16, comma 4, del D.M. n. 164 del 1999 nel disciplinare l’attività di assistenza fiscale prestata dai Caf-dipendenti prevede espressamente che “le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione possono essere effettuate dai CAF -dipendenti tramite i propri soci od associati”. Ne deriva che per la raccolta dei 730 e della documentazione concernente nonché per la consegna ai contribuenti degli stessi modelli e dei prospetti di liquidazione, il Caf può avvalersi soltanto dei propri soci od associati, che hanno la funzione di meri “centri di raccolta”. Ecco che, il soggetto obbligato al rilascio del visto di conformità sui modelli 730 resta comunque il responsabile dell’assistenza fiscale del Caf, il quale sarà l’unico soggetto costretto a stipulare e ad adeguare la polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale. Non sarà necessaria pertanto, alcuna estensione della polizza che ogni professionista è tenuto comunque a stipulare per lo svolgimento della sua attività, sia nel caso in cui i commercialisti «fungano da meri centri raccolta del centro di assistenza fiscale», sia nella circostanza in cui «svolgono funzioni di struttura periferica» dello stesso Caf, mediante la stipula di un'apposita convenzione. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Art. 16, c.4, D.M. 164/1999 Raccolta dichiarazioni, documentazione, consegna dichiarazioni elaborate e prospetti di liquidazione. Possono essere effettuate da Caf dipendenti tramite propri soci e associati (Centri di raccolta). Meri “centri di raccolta”. Non sarà necessaria pertanto, alcuna estensione della polizza Il pronto ordini n. 90/15 evidenzia inoltre che il Consiglio Nazionale prende in considerazione anche le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 175/2014 (Decreto sulle Semplificazioni fiscali) con riferimento alla formula organizzativa dei Caf. In base a tali ultime modifiche, in merito all'attività di assistenza fiscale, oltre che delle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari abilitati, che agiscono in nome e per conto del centro stesso. I Caf, pertanto, potranno avvalersi: - degli iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro; - degli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o in Economia e commercio o equipollenti o del diploma di Ragioneria. LA NORMA STABILISCE CHE Gli intermediari, compresi i Commercialisti, qualora assumano la veste di coadiuvatori nello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale dei Caf: 1. agiscono in nome e per conto del centro stesso; 2. non saranno tenuti all’adeguamento della propria polizza RC. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Non sempre il controllo è in capo a chi appone il visto Non sempre il controllo è in capo a chi appone il visto. Vediamo in alcuni esempi, dove ricade la responsabilità: SPESE MEDICHE TOTALE RESPONSABILITÀ Nelle «Spese sanitarie» del 730 vengono indicati importi relativi all’acquisto di parafarmaci (per scontrini parlanti) consegnati dal contribuente ma che non sono detraibili. DELL’INTERMEDIARIO L’intermediario risponde del pagamento di imposte, sanzioni e interessi, che sarebbero stati richiesti al contribuente, perché gli scontrini contenevano tutte le informazioni necessarie ad evitare l’errore. MANUTENZIONI EDILIZIE LA RESPONSABILITÀ È SU Vengono portate in detrazione spese ENTRAMBE LE PARTI per interventi di recupero edilizio La responsabilità dell’intermediario (50%) per lavori di manutenzione dipende dalle informazioni presenti ordinaria eseguiti all’interno di un nelle fatture e negli altri documenti singolo appartamento, anziché su consegnati dal contribuente. parti comuni condominiali. Mancando un titolo abilitativo, la Erroneamente l’intervento (privo di data di inizio lavori e la detraibilità titolo abilitativo) viene considerato di delle opere è autocertificata dal manutenzione straordinaria. contribuente (Circolari 14/E/2013 e 11/E/2015): l’intermediario potrebbe non essere responsabile. Viene contestata dall’Ufficio la quarta rata annuale detratta nel modello 730 per un intervento di ristrutturazione edilizia (36%) pagato nel 2011, poiché la comunicazione al Centro servizi di Pescara era stata effettuata dopo l’inizio dei lavori. TOTALE RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO L’intermediario ne risulta responsabile, in quanto il controllo documentale obbligatorio da parte del Caf-professionista va effettuato ad ogni utilizzo dell’onere ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta (Circolare 7/E/2015). Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info BONUS MOBILI TOTALE RESPONSABILITÀ È stata riconosciuta la detrazione per DELL’INTERMEDIARIO l’acquisto di mobili abbinata alla L’intermediario è responsabile detrazione del 65% per il risparmio perché era in grado di verificare energetico, anziché del 50% per il che il contribuente non aveva fruito recupero edilizio. della detrazione del 50%: mancava un requisito indispensabile per il “bonus mobili”. INTERESSI SUI MUTUI TOTALE RESPONSABILITÀ Sono stati detratti interessi sul mutuo DELL’INTERMEDIARIO in misura maggiore a quelli L’intermediario deve verificare ammissibili, perché l’importo del tutte le condizioni non soggettive mutuo eccedeva quello dell’acquisto alla base della detrazione: l’esito maggiorato delle spese inerenti. negativo del controllo formale si riflette nei suoi confronti. TOTALE RESPONSABILITÀ DEL La detrazione effettuata per gli interessi non è corretta in quanto la destinazione dell’immobile ad abitazione principale (attestata erroneamente dal contribuente) non è avvenuta nei termini di legge. CONTRIBUENTE In base alla Circolari 14/E/2013 e 11/E/2015 la sussistenza di tale condizione viene acquisita tramite una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal contribuente, che se ne assume ogni responsabilità, sgravando l’intermediario. CESSIONE AREA EDIFICABILE TOTALE RESPONSABILITÀ DEL Si evidenzia che la cessione dell’area CONTRIBUENTE è avvenuta ad un valore superiore a L’accertamento di un maggior quello riportato in atto dalle parti, reddito in capo al contribuente non per cui la plusvalenza dichiarata dal riguarda mai il controllo formale contribuente è superiore a quella della dichiarazione, per cui reale. l’intermediario non ha alcuna responsabilità. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info CREDITO PRECEDENTE Nel modello 730/2015 è stato riportato un credito derivante dal modello Unico dell’anno precedente, che, a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa, si è azzerato o comunque ridotto. Ma nel 730 è stato riportato il credito riportato quello originario. TOTALE RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO In caso di eccedenza d’imposta, riportata nel successivo modello 730 il Caf-professionista è responsabile totalmente dei valori riportati. SPESE PER FAMILIARI A CARICO TOTALE RESPONSABILITÀ DEL Sul documento di spesa intestato al CONTRIBUENTE figlio è stata riportata dal La responsabilità degli intermediari contribuente la sottoscrizione che è esclusa nell’ipotesi in cui l’intero onere è stato da lui l’infedeltà del visto sia causata da sostenuto, ma viene riscontrata una condotta dolosa o gravemente anche un’analoga detrazione anche colposa del contribuente nel modello presentato dal coniuge rappresentata ad esempio da una ad altro intermediario. dichiarazione non veritiera o da un documento contraffatto. VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ Nel 730 è stato riportato l’intero importo indicato nella fattura di vendita di un veicolo per disabile, nonostante l’assicurazione, a seguito del furto del precedente automezzo per il quale il disabile aveva fruito della detrazione Irpef del 19%, gli avesse rimborsato solo parte RESPONSABILITÀ DI ENTRAMBE LE PARTI L’intermediario sarà responsabile solo se il contribuente gli ha reso noto l’importo dell’indennizzo assicurativo. dell’importo. DETRAZIONE SULLA POLIZZA INFORTUNI TOTALE RESPONSABILITÀ Al contribuente è stata riconosciuta DELL’INTERMEDIARIO la detrazione del 50% su premi Secondo la Circolare 95/E/2000 la pagati per una polizza contro gli detrazione spetta solo se infortuni che potrebbe subire un contraente e assicurato sono la soggetto che non è fiscalmente a suo stessa persona oppure se i premi carico. sono versati nell’interesse di un familiare a carico. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info CEDOLARE SECCA TOTALE RESPONSABILITA’ DEL Sul canone di locazione è stata CONTRIBUENTE applicata la cedolare secca Il contribuente non è tenuto a nonostante il contribuente non esibire né il contratto di locazione avesse preventivamente inviato né la raccomandata all’inquilino all’inquilino la raccomandata di prevista dall’articolo 3, comma 11 rinuncia agli aumenti contrattuali. del D.Lgs. 23/2011 (Circolare 15/E/2012). Il visto infedele può essere sanato Da quest’anno, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 175/2014, nel caso in cui venga apposto un visto di conformità infedele al modello 730, il Fisco si rivolgerà direttamente al Caf o al professionista non solo per richiedere la sanzione, ma anche per il versamento dell’imposta e degli interessi. La vecchia normativa invece, prevedeva con l’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 che tali somme venissero richieste direttamente al contribuente. Art. 6 del D.Lgs. 175/2014 In caso di visto di conformità infedele al modello 730. Il Fisco si rivolgerà direttamente al Caf o al professionista non solo per richiedere la sanzione, ma anche per il versamento dell’imposta e degli interessi. Anche se il contribuente non è liberato da responsabilità di natura tributaria, secondo le nuove disposizioni, gli intermediari saranno interpellati in luogo dei contribuenti. Come? Attraverso la verifica del visto di conformità che avverrà entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di invio della dichiarazione, ossia entro la fine dell’anno 2017 per le dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta relativo all’anno 2014. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Verifica del visto di conformità Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di invio della dichiarazione. Entro la fine dell’anno 2017 per le dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta relativo all’anno 2014. L’Amministrazione Finanziaria, pertanto, invierà telematicamente la richiesta di documentazione per la verifica di quanto esposto nel modello 730 che sia al Caf o al professionista incaricato che ha rilasciato il visto di conformità. Questi avranno a disposizione 60 giorni di tempo per poter provvedere alla risposta che dovrà avvenire anch’essa telematicamente. In una fase successiva l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esito del controllo (sempre in via telematica) all’intermediario con l’eventuale rettifica ed i motivi che hanno condotto a questa. Ancora una volta Caf e professionisti avranno a disposizione 60 giorni dal ricevimento dell’esito per: ‐ segnalare eventuali incongruenze e quindi richiedere la correzione dei dati non considerati dall’Ufficio; ‐ pagare con il modello F24 imposta, interessi e sanzioni. Le sanzioni saranno commisurate sulla base del 20% dell’imposta (pari a i 2/3 di quella prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997). Se il Caf o professionista interessato non procederà in nessuno dei due modi, l’Amministrazione Finanziaria provvederà all’iscrizione a ruolo del debito da cui scaturirà la cartella di pagamento che potrà essere impugnata solamente dinnanzi al un giudice tributario. Tuttavia, se Caf e professionisti si accorgono, in fase di esame dei documenti richiesti dall’Ufficio, di aver commesso degli errori, possono entro il entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata rilevata, trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente. Se poi, il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, Caf e professionisti possono trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 175/2014), in modo tale da far ricondurre la somma dovuta al solo importo della sanzione. Così facendo l’intermediario dovrebbe sborsare solo una sanzione del 3,75% mentre al contribuente spetterebbero l’imposta e gli interessi. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 10 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Nel caso in cui, poi fosse trascorso anche tale termine, Caf e professionisti potrebbero trovare utile accollarsi comunque il costo della dichiarazione integrativa, in quanto, se non ancora pervenuta la comunicazione dell’Agenzia ex articolo 36-ter del D.P.R. 600/73, possono usufruire del nuovo ravvedimento operoso introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. La sanzione del 30% verrà ridotta ad 1/7 se la correzione avverrà entro il 30 settembre del secondo anno successivo a quello di presentazione del 730 o ad 1/6 se la correzione avverrà dopo tale data sanando l’infedeltà ed evitando l’iscrizione a ruolo del debito. - Riproduzione riservata - Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 11 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info