Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 154
19.05.2015
730-2015. Responsabilità
Come riparare alle sviste
Categoria: Dichiarazione
Sottocategoria: 730
Da quest’anno, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 175/2014, nel caso in cui venga apposto un
visto di conformità infedele al modello 730, il Fisco si rivolgerà direttamente al Caf o al professionista
non solo per richiedere la sanzione, ma anche per il versamento dell’imposta e degli interessi. L’Ufficio
provvederà pertanto, alla verifica del visto di conformità che avverrà entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di invio della dichiarazione, ossia entro la fine dell’anno 2017 per le
dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta relativo all’anno 2014.
Se Caf e professionisti si accorgono, anche in fase di esame dei documenti richiesti dall’Ufficio, di aver
commesso degli errori, possono entro il entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata
rilevata, trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente.
Premessa
Se il CAF o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al
pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli
interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli
formali da parte dell’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’articolo 36-ter del
D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla
condotta dolosa del contribuente.
Tuttavia l’apposizione del visto di conformità, non libera il contribuente da
tutte le responsabilità di natura tributaria. La diffusa opinione contraria, come
spesso accade, è una semplificazione eccessiva.
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La
responsabilità
solo per errori
derivanti da
controlli
formali
Il Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) evidenzia all’art. 6 i limiti di chi
risponde e di cosa.
Tutto nasce dall’art. 39 del D.Lgs. 241/97 nel testo modificato dal Decreto
Semplificazioni, dove appare evidente che nei casi di presentazione di una
dichiarazione rettificativa o comunque di una comunicazione di rettifica
presentata dall’intermediario, si continuano ad applicare le vecchie regole.
Ecco
che
ogni
irregolarità
che
rende
indispensabile
l’esercizio
di
accertamento (quale la mancata o infedele dichiarazione dei redditi) toccherà
esclusivamente il contribuente, e nessun importo potrà essere correttamente
richiesto all’intermediario. Rimane pertanto solamente il rischio legato al
riporto dei dati derivanti dalla documentazione e ad un eventuale controllo da
parte dell’Ufficio nell’esercizio dell’attività di liquidazione o controllo formale.
Le Circolari 14/E/2013 e 7/E/2015 sottolineano infatti che
professionista e Caf che attestano la dichiarazione dei redditi
dovranno rispondere:
 della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a
titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni
esibite (CUD; certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute
relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale,
ecc.);
 degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
 delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla
legge e della corrispondenza alle risultanze della
documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto,
ai familiari a carico;
 delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla
legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della
dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
 dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e
spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla
documentazione esibita;
 dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza
d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva
dichiarazione dei redditi.
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Ma, anche in questi casi l’infedeltà può ricadere sul contribuente se:
1.
l’errore è stato “indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa
del contribuente”, così come previsto dall’articolo 6 del D.Lgs.
175/2014. Un caso che risulterebbe difficile da dimostrare ma che
potrebbe avere conseguenze penali;
2.
si verifica una mancanza delle condizioni soggettive, ossia quelle
condizioni poste alla base della detrazione d’imposta o della
deduzione dell’onere. Tali elementi, infatti, possono essere acquisiti
dall’intermediario solo come dati reali se a confermarlo c’è una
dichiarazione
sostitutiva
che
ne
attesti
l’esistenza
(Circolare
11/E/2015).
È il caso ad esempio di:
–
destinazione
dell’immobile
acquistato
ad
abitazione
principale nei termini previsti dalla norma per la detrazione
degli interessi passivi su mutuo;
–
sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il
riconoscimento della condizione di portatore di handicap del
contribuente o dei familiari a carico;
–
tipologia di intervento di ristrutturazione edilizia e la data di
inizio lavori, nelle ipotesi in cui la normativa edilizia vigente
non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di
interventi agevolati.
Si potrà pertanto riassumere il tutto evidenziando che in caso di 730 infedele,
la regola diventa “a ciascuno il suo”, e di questo gli Uffici terranno conto in
sede di controllo.
No
adeguamento
polizza se
l’invio avviene
tramite Caf
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con
il pronto ordini n. 90/15 “Adeguamento polizza assicurativa in caso di invio
modelli 730 tramite CAF” rispondendo ad un quesito sollevato da un ordine
territoriale chiarisce che i professionisti che si avvalgono dei Caf per l'invio dei
modelli 730 non dovranno adeguare la polizza assicurativa per la copertura
dei rischi che derivano dalle nuove norme sull'assistenza fiscale.
Pronto Ordini n. 90/15 CNDCEC
“Adeguamento polizza assicurativa in caso di invio modelli 730
tramite CAF”.
I professionisti che si avvalgono dei Caf per l'invio dei modelli 730
non dovranno adeguare la polizza assicurativa.
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In particolare si ribadisce che il nuovo testo dell’art. 6, comma 1, del D.M. 31
maggio 1999, n. 164, introdotto dall’art. 6, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 21
novembre 2014, n. 175 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), con decorrenza dal 13
dicembre 2014, prevede che l’adeguamento della polizza deve riguardare:
-
l’innalzamento a tre milioni di euro della soglia minima del massimale,
fermo restando che quest’ultimo deve essere adeguato al numero dei
contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati;
-
l’estensione della garanzia, nel caso di visto infedele apposto su un
modello 730, al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e
sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del
controllo ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, ove l’errore
non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.
Pertanto, l’art. 16, comma 4, del D.M. n. 164 del 1999 nel disciplinare l’attività
di assistenza fiscale prestata dai Caf-dipendenti prevede espressamente che
“le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione
e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di
liquidazione possono essere effettuate dai CAF -dipendenti tramite i propri
soci od associati”.
Ne deriva che per la raccolta dei 730 e della documentazione concernente
nonché per la consegna ai contribuenti degli stessi modelli e dei prospetti di
liquidazione, il Caf può avvalersi soltanto dei propri soci od associati, che
hanno la funzione di meri “centri di raccolta”. Ecco che, il soggetto obbligato
al rilascio del visto di conformità sui modelli 730 resta comunque il
responsabile dell’assistenza fiscale del Caf, il quale sarà l’unico soggetto
costretto a stipulare e ad adeguare la polizza assicurativa per la copertura dei
rischi derivanti dall’assistenza fiscale.
Non sarà necessaria pertanto, alcuna estensione della polizza che ogni
professionista è tenuto comunque a stipulare per lo svolgimento della sua
attività, sia nel caso in cui i commercialisti «fungano da meri centri raccolta
del centro di assistenza fiscale», sia nella circostanza in cui «svolgono funzioni
di struttura periferica» dello stesso Caf, mediante la stipula di un'apposita
convenzione.
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Art. 16, c.4,
D.M. 164/1999
 Raccolta dichiarazioni, documentazione,
consegna dichiarazioni elaborate e prospetti di
liquidazione.
 Possono essere effettuate da Caf dipendenti tramite propri soci e associati
(Centri di raccolta).
Meri “centri di raccolta”.
Non sarà necessaria pertanto, alcuna estensione della polizza
Il pronto ordini n. 90/15 evidenzia inoltre che il Consiglio Nazionale prende in
considerazione anche le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 175/2014 (Decreto
sulle Semplificazioni fiscali) con riferimento alla formula organizzativa dei
Caf. In base a tali ultime modifiche, in merito all'attività di assistenza fiscale,
oltre che delle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi
esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari abilitati,
che agiscono in nome e per conto del centro stesso.
I Caf, pertanto, potranno avvalersi:
-
degli iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e
dei Consulenti del Lavoro;
-
degli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed
esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-categoria tributi,
in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o in Economia e
commercio o equipollenti o del diploma di Ragioneria.
LA NORMA STABILISCE CHE
Gli intermediari, compresi i Commercialisti, qualora
assumano la veste di coadiuvatori nello svolgimento
dell’attività di assistenza fiscale dei Caf:
1.
agiscono in nome e per conto del centro stesso;
2.
non saranno tenuti all’adeguamento della propria polizza RC.
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Non sempre il
controllo è in
capo a chi
appone il visto
Non sempre il controllo è in capo a chi appone il visto. Vediamo in alcuni
esempi, dove ricade la responsabilità:
SPESE MEDICHE
TOTALE RESPONSABILITÀ
Nelle «Spese sanitarie» del 730
vengono indicati importi relativi
all’acquisto di parafarmaci (per
scontrini parlanti) consegnati dal
contribuente ma che non sono
detraibili.
DELL’INTERMEDIARIO
L’intermediario risponde del
pagamento di imposte, sanzioni e
interessi, che sarebbero stati
richiesti al contribuente, perché gli
scontrini contenevano tutte le
informazioni necessarie ad evitare
l’errore.
MANUTENZIONI EDILIZIE
LA RESPONSABILITÀ È SU
Vengono portate in detrazione spese
ENTRAMBE LE PARTI
per interventi di recupero edilizio
La responsabilità dell’intermediario
(50%) per lavori di manutenzione
dipende dalle informazioni presenti
ordinaria eseguiti all’interno di un
nelle fatture e negli altri documenti
singolo appartamento, anziché su
consegnati dal contribuente.
parti comuni condominiali.
Mancando un titolo abilitativo, la
Erroneamente l’intervento (privo di
data di inizio lavori e la detraibilità
titolo abilitativo) viene considerato di
delle opere è autocertificata dal
manutenzione straordinaria.
contribuente (Circolari 14/E/2013 e
11/E/2015): l’intermediario
potrebbe non essere responsabile.
Viene contestata dall’Ufficio la
quarta rata annuale detratta nel
modello 730 per un intervento di
ristrutturazione edilizia (36%) pagato
nel 2011, poiché la comunicazione al
Centro servizi di Pescara era stata
effettuata dopo l’inizio dei lavori.
TOTALE RESPONSABILITÀ
DELL’INTERMEDIARIO
L’intermediario ne risulta
responsabile, in quanto il controllo
documentale obbligatorio da parte
del Caf-professionista va effettuato
ad ogni utilizzo dell’onere ai fini del
riconoscimento della detrazione
d’imposta (Circolare 7/E/2015).
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BONUS MOBILI
TOTALE RESPONSABILITÀ
È stata riconosciuta la detrazione per
DELL’INTERMEDIARIO
l’acquisto di mobili abbinata alla
L’intermediario è responsabile
detrazione del 65% per il risparmio
perché era in grado di verificare
energetico, anziché del 50% per il
che il contribuente non aveva fruito
recupero edilizio.
della detrazione del 50%: mancava
un requisito indispensabile per il
“bonus mobili”.
INTERESSI SUI MUTUI
TOTALE RESPONSABILITÀ
Sono stati detratti interessi sul mutuo
DELL’INTERMEDIARIO
in misura maggiore a quelli
L’intermediario deve verificare
ammissibili, perché l’importo del
tutte le condizioni non soggettive
mutuo eccedeva quello dell’acquisto
alla base della detrazione: l’esito
maggiorato delle spese inerenti.
negativo del controllo formale si
riflette nei suoi confronti.
TOTALE RESPONSABILITÀ DEL
La detrazione effettuata per gli
interessi non è corretta in quanto la
destinazione dell’immobile ad
abitazione principale (attestata
erroneamente dal contribuente) non
è avvenuta nei termini di legge.
CONTRIBUENTE
In base alla Circolari 14/E/2013 e
11/E/2015 la sussistenza di tale
condizione viene acquisita tramite
una dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dal contribuente, che se
ne assume ogni responsabilità,
sgravando l’intermediario.
CESSIONE AREA EDIFICABILE
TOTALE RESPONSABILITÀ DEL
Si evidenzia che la cessione dell’area
CONTRIBUENTE
è avvenuta ad un valore superiore a
L’accertamento di un maggior
quello riportato in atto dalle parti,
reddito in capo al contribuente non
per cui la plusvalenza dichiarata dal
riguarda mai il controllo formale
contribuente è superiore a quella
della dichiarazione, per cui
reale.
l’intermediario non ha alcuna
responsabilità.
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CREDITO PRECEDENTE
Nel modello 730/2015 è stato
riportato un credito derivante dal
modello Unico dell’anno precedente,
che, a seguito della presentazione di
una dichiarazione integrativa, si è
azzerato o comunque ridotto. Ma nel
730 è stato riportato il credito
riportato quello originario.
TOTALE RESPONSABILITÀ
DELL’INTERMEDIARIO
In caso di eccedenza d’imposta,
riportata nel successivo modello
730 il Caf-professionista è
responsabile totalmente dei valori
riportati.
SPESE PER FAMILIARI A CARICO
TOTALE RESPONSABILITÀ DEL
Sul documento di spesa intestato al
CONTRIBUENTE
figlio è stata riportata dal
La responsabilità degli intermediari
contribuente la sottoscrizione che
è esclusa nell’ipotesi in cui
l’intero onere è stato da lui
l’infedeltà del visto sia causata da
sostenuto, ma viene riscontrata
una condotta dolosa o gravemente
anche un’analoga detrazione anche
colposa del contribuente
nel modello presentato dal coniuge
rappresentata ad esempio da una
ad altro intermediario.
dichiarazione non veritiera o da un
documento contraffatto.
VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ
Nel 730 è stato riportato l’intero
importo indicato nella fattura di
vendita di un veicolo per disabile,
nonostante l’assicurazione, a seguito
del furto del precedente automezzo
per il quale il disabile aveva fruito
della detrazione Irpef del 19%, gli
avesse rimborsato solo parte
RESPONSABILITÀ DI ENTRAMBE LE
PARTI
L’intermediario sarà responsabile
solo se il contribuente gli ha reso
noto l’importo dell’indennizzo
assicurativo.
dell’importo.
DETRAZIONE SULLA POLIZZA INFORTUNI
TOTALE RESPONSABILITÀ
Al contribuente è stata riconosciuta
DELL’INTERMEDIARIO
la detrazione del 50% su premi
Secondo la Circolare 95/E/2000 la
pagati per una polizza contro gli
detrazione spetta solo se
infortuni che potrebbe subire un
contraente e assicurato sono la
soggetto che non è fiscalmente a suo
stessa persona oppure se i premi
carico.
sono versati nell’interesse di un
familiare a carico.
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CEDOLARE SECCA
TOTALE RESPONSABILITA’ DEL
Sul canone di locazione è stata
CONTRIBUENTE
applicata la cedolare secca
Il contribuente non è tenuto a
nonostante il contribuente non
esibire né il contratto di locazione
avesse preventivamente inviato
né la raccomandata all’inquilino
all’inquilino la raccomandata di
prevista dall’articolo 3, comma 11
rinuncia agli aumenti contrattuali.
del D.Lgs. 23/2011 (Circolare
15/E/2012).
Il visto infedele
può essere
sanato
Da quest’anno, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 175/2014, nel
caso in cui venga apposto un visto di conformità infedele al modello 730, il
Fisco si rivolgerà direttamente al Caf o al professionista non solo per
richiedere la sanzione, ma anche per il versamento dell’imposta e degli
interessi. La vecchia normativa invece, prevedeva con l’art. 36-ter del D.P.R.
600/1973 che tali somme venissero richieste direttamente al contribuente.
Art. 6 del D.Lgs. 175/2014
In caso di visto di conformità infedele al
modello 730.
Il Fisco si rivolgerà direttamente al Caf o al
professionista non solo per richiedere la sanzione, ma
anche per il versamento dell’imposta e degli interessi.
Anche se il contribuente non è liberato da responsabilità di natura tributaria,
secondo le nuove disposizioni, gli intermediari saranno interpellati in luogo
dei contribuenti. Come? Attraverso la verifica del visto di conformità che
avverrà entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di invio
della dichiarazione, ossia entro la fine dell’anno 2017 per le dichiarazioni
presentate per il periodo d’imposta relativo all’anno 2014.
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Verifica del visto di conformità
Entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di invio della dichiarazione.
Entro la fine dell’anno 2017 per le dichiarazioni
presentate per il periodo d’imposta relativo all’anno
2014.
L’Amministrazione Finanziaria, pertanto, invierà telematicamente la richiesta
di documentazione per la verifica di quanto esposto nel modello 730 che sia al
Caf o al professionista incaricato che ha rilasciato il visto di conformità. Questi
avranno a disposizione 60 giorni di tempo per poter provvedere alla risposta
che dovrà avvenire anch’essa telematicamente. In una fase successiva
l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esito del controllo (sempre in via
telematica) all’intermediario con l’eventuale rettifica ed i motivi che hanno
condotto a questa. Ancora una volta Caf e professionisti avranno a
disposizione 60 giorni dal ricevimento dell’esito per:
‐
segnalare eventuali incongruenze e quindi richiedere la correzione dei
dati non considerati dall’Ufficio;
‐
pagare con il modello F24 imposta, interessi e sanzioni. Le sanzioni
saranno commisurate sulla base del 20% dell’imposta (pari a i 2/3 di
quella prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997).
Se il Caf o professionista interessato non procederà in nessuno dei due modi,
l’Amministrazione Finanziaria provvederà all’iscrizione a ruolo del debito da
cui scaturirà la cartella di pagamento che potrà essere impugnata solamente
dinnanzi al un giudice tributario.
Tuttavia, se Caf e professionisti si accorgono, in fase di esame dei documenti
richiesti dall’Ufficio, di aver commesso degli errori, possono entro il entro il 10
novembre dell’anno in cui la violazione è stata rilevata, trasmettere una
dichiarazione rettificativa del contribuente. Se poi, il contribuente non intende
presentare la nuova dichiarazione, Caf e professionisti possono trasmettere
una comunicazione dei dati relativi alla rettifica (articolo 6, comma 1, del
D.Lgs. 175/2014), in modo tale da far ricondurre la somma dovuta al solo
importo della sanzione. Così facendo l’intermediario dovrebbe sborsare solo
una sanzione del 3,75% mentre al contribuente spetterebbero l’imposta e gli
interessi.
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Nel caso in cui, poi fosse trascorso anche tale termine, Caf e professionisti
potrebbero trovare utile accollarsi comunque il costo della dichiarazione
integrativa, in quanto, se non ancora pervenuta la comunicazione dell’Agenzia
ex articolo 36-ter del D.P.R. 600/73, possono usufruire del nuovo ravvedimento
operoso introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. La sanzione del 30% verrà
ridotta ad 1/7 se la correzione avverrà entro il 30 settembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione del 730 o ad 1/6 se la correzione avverrà
dopo tale data sanando l’infedeltà ed evitando l’iscrizione a ruolo del debito.
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