Fiscal Flash
La notizia in breve
N. 222
30.12.2015
La riforma del processo tributario
Circolare 38/E del 29 dicembre 2015
Categoria: Contenzioso
Sottocategoria: Processo Tributario
Con la Circolare n. 38/E, pubblicata il 29 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate commenta le novità
introdotte dal D.Lgs. n. 156/15 di riforma del processo tributario, che troveranno applicazione per i
giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016.
Premessa
Con la Circolare n. 38 del 2015 l’Agenzia delle Entrate analizza le novità di
maggior rilievo per il processo tributario introdotte dal D.Lgs. n. 156 del 2015:
⇒ mediazione tributaria estesa a tutti i ricorsi fino a 20 mila euro, a
prescindere che siano proposti nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate, delle Dogane, di Equitalia o di altri enti;
⇒ possibilità di conciliare anche in grado d’appello;
⇒ restrizione delle possibilità di compensazione delle spese di giudizio;
⇒ più spazio allo strumento della tutela cautelare;
⇒ immediata esecutività delle sentenze;
⇒ giudizio di ottemperanza potenziato;
⇒ innalzamento del valore delle liti per le quali il contribuente può stare
personalmente in giudizio;
⇒ ampliamento dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica.
Le novità sopra elencate che, secondo la circolare, “riscrivono il contenzioso in
chiave più snella e razionale”, troveranno applicazione per i giudizi pendenti
alla data del 1° gennaio 2016.
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La nuova conciliazione
La conciliazione giudiziale diventa esperibile anche per le controversie
soggette a reclamo/mediazione e per quelle pendenti in appello.
La novità più significativa è rappresentata dalla possibilità di conciliare anche
le liti che si trovano nella fase di appello e non solo – come accadeva sotto il
regime previgente - le controversie tributarie pendenti nel primo grado di
giudizio. È stato infatti eliminato il riferimento al limite temporale entro cui la
conciliazione poteva avere luogo, che il previgente articolo 48, comma 2,
individuava nella prima udienza innanzi alla commissione tributaria
provinciale.
L’altra novità di rilievo è la possibilità di conciliare anche le controversie che
ricadono nell’ambito di applicazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex
art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92, cioè le cause tributarie di valore non superiore a
20 mila euro, oppure relative a operazioni catastali, instaurate a seguito di
rigetto dell’istanza di reclamo oppure di mancata conclusione dell’accordo di
mediazione.
Potenziamento dell’istituto del reclamo-mediazione
Il reclamo-mediazione è esteso alle controversie dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli, degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei
concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, oltreché
alle liti in materia catastale di valore indeterminabile.
Il testo dell’articolo 17-bis del Decreto n. 546/92 è stato integralmente
riscritto.
Le modifiche apportate alla suddetta norma hanno lo scopo di potenziare
l’istituto, così da incentivare ulteriormente la deflazione del contenzioso
tributario.
Le modifiche introdotte riguardano in particolare:
⇒ l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto a tutti gli enti
impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell’albo di
cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, nonché alle controversie
in materia catastale (di valore indeterminabile);
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⇒ la semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento;
⇒ la quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso
più favorevole al contribuente;
⇒ le regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di
mediazione;
⇒ l’estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire
la conciliazione giudiziale.
L’istituto del reclamo/mediazione continua a configurarsi come uno
strumento obbligatorio, che consente un esame preventivo della
fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria,
nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il
raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua
davanti al giudice.
Tutela cautelare in tutte le fasi del processo
La disciplina della tutela cautelare abbraccerà tutte le fasi del processo, in
linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e delle
Corte di Cassazione.
Sentenze tributarie immediatamente esecutive
Dal 1° giugno 2016 diventeranno immediatamente esecutive le sentenze
non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché
le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei
contribuenti; pagamento che, se superiore ai diecimila euro, potrà essere
subordinato dalla Commissione alla prestazione di idonea garanzia.
L’art. 69 del D.Lgs. n. 546/92 è stato completamente riscritto e ora prevede
che il pagamento delle somme dovute al contribuente dovrà avvenire entro
90 giorni dalla notificazione della sentenza o dalla prestazione della garanzia,
con possibilità di instaurare giudizio di ottemperanza.
In caso d’importi dovuti superiori a 10 mila euro, il giudice, tenuto conto della
solvibilità dell’istante, potrà subordinare il pagamento alla richiesta idonea
garanzia.
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I costi della garanzia anticipati dal contribuente saranno a carico della parte
soccombente all’esito definitivo del giudizio.
Il nuovo testo dell’articolo 69, al comma 1, ha previsto l’immediata
esecutività delle “sentenze di condanna al pagamento di somme in favore
del contribuente” e di “quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle
operazioni catastali”. Per queste ultime, l’abrogato articolo 69-bis
prevedeva l’esecutività solo dopo il passaggio in giudicato.
Il nuovo giudizio di ottemperanza
Il giudizio di ottemperanza - regolato dall’articolo 70 del D.Lgs. n. 546/92,
ora novellato dal Decreto Legislativo n. 156/15 - diventa l’unico strumento
per l’esecuzione delle sentenze tributarie, definitive o meno, senza che
possa farsi ricorso all’ordinaria procedura esecutiva.
Il legislatore delegato ha introdotto l’esperibilità del ricorso in ottemperanza,
oltreché per le sentenze passate in giudicato - come previsto finora -, anche
per l’esecuzione:
a)
delle sentenze, non ancora definitive, di condanna al pagamento di
somme, comprese le spese di giudizio (a decorrere dal 1° giugno
2016);
b) delle sentenze, non ancora definitive, relative alle operazioni catastali
parzialmente o totalmente favorevoli al contribuente (a decorrere dal
1° giugno 2016);
c)
delle sentenze relative ad atti impositivi che comportano, ai sensi
dell’articolo 68, comma 2, la restituzione al contribuente del tributo e
relativi interessi e sanzioni, corrisposti in eccedenza rispetto a quanto
statuito dalla sentenza a lui favorevole (a decorrere dal 1° gennaio
2016);
d) dell’ordinanza con cui sono liquidate le spese di giudizio in caso di
rinuncia al ricorso ai sensi dell’articolo 44, comma 2.
Il D.Lgs. n. 156 del 2015 ha dunque previsto un sistema unitario di
esecuzione delle sentenze, definitive e non, con carattere di esclusività.
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La novella, infatti, al comma 1 dell’art. 70 del D.Lgs. n. 546/92 ha soppresso
l’inciso “Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per
l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo
(…)”.
Autodifesa: innalzato il limite di valore
Il valore delle liti in cui i contribuenti possono stare in giudizio
personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, è innalzato
dagli attuali € 2.582,28 a € 3 mila.
L’assistenza tecnica dei CAF
Nella categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica trovano spazio i
dipendenti dei CAF, in relazione alle controversie che derivano da
adempimenti posti in essere dagli stessi centri nei confronti dei propri
assistiti.
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