Fiscal Flash La notizia in breve N. 222 30.12.2015 La riforma del processo tributario Circolare 38/E del 29 dicembre 2015 Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo Tributario Con la Circolare n. 38/E, pubblicata il 29 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate commenta le novità introdotte dal D.Lgs. n. 156/15 di riforma del processo tributario, che troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016. Premessa Con la Circolare n. 38 del 2015 l’Agenzia delle Entrate analizza le novità di maggior rilievo per il processo tributario introdotte dal D.Lgs. n. 156 del 2015: ⇒ mediazione tributaria estesa a tutti i ricorsi fino a 20 mila euro, a prescindere che siano proposti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, delle Dogane, di Equitalia o di altri enti; ⇒ possibilità di conciliare anche in grado d’appello; ⇒ restrizione delle possibilità di compensazione delle spese di giudizio; ⇒ più spazio allo strumento della tutela cautelare; ⇒ immediata esecutività delle sentenze; ⇒ giudizio di ottemperanza potenziato; ⇒ innalzamento del valore delle liti per le quali il contribuente può stare personalmente in giudizio; ⇒ ampliamento dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica. Le novità sopra elencate che, secondo la circolare, “riscrivono il contenzioso in chiave più snella e razionale”, troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 1 www.fiscal-focus.it La nuova conciliazione La conciliazione giudiziale diventa esperibile anche per le controversie soggette a reclamo/mediazione e per quelle pendenti in appello. La novità più significativa è rappresentata dalla possibilità di conciliare anche le liti che si trovano nella fase di appello e non solo – come accadeva sotto il regime previgente - le controversie tributarie pendenti nel primo grado di giudizio. È stato infatti eliminato il riferimento al limite temporale entro cui la conciliazione poteva avere luogo, che il previgente articolo 48, comma 2, individuava nella prima udienza innanzi alla commissione tributaria provinciale. L’altra novità di rilievo è la possibilità di conciliare anche le controversie che ricadono nell’ambito di applicazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92, cioè le cause tributarie di valore non superiore a 20 mila euro, oppure relative a operazioni catastali, instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo oppure di mancata conclusione dell’accordo di mediazione. Potenziamento dell’istituto del reclamo-mediazione Il reclamo-mediazione è esteso alle controversie dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, oltreché alle liti in materia catastale di valore indeterminabile. Il testo dell’articolo 17-bis del Decreto n. 546/92 è stato integralmente riscritto. Le modifiche apportate alla suddetta norma hanno lo scopo di potenziare l’istituto, così da incentivare ulteriormente la deflazione del contenzioso tributario. Le modifiche introdotte riguardano in particolare: ⇒ l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, nonché alle controversie in materia catastale (di valore indeterminabile); Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 2 www.fiscal-focus.it ⇒ la semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento; ⇒ la quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso più favorevole al contribuente; ⇒ le regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione; ⇒ l’estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale. L’istituto del reclamo/mediazione continua a configurarsi come uno strumento obbligatorio, che consente un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti al giudice. Tutela cautelare in tutte le fasi del processo La disciplina della tutela cautelare abbraccerà tutte le fasi del processo, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e delle Corte di Cassazione. Sentenze tributarie immediatamente esecutive Dal 1° giugno 2016 diventeranno immediatamente esecutive le sentenze non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti; pagamento che, se superiore ai diecimila euro, potrà essere subordinato dalla Commissione alla prestazione di idonea garanzia. L’art. 69 del D.Lgs. n. 546/92 è stato completamente riscritto e ora prevede che il pagamento delle somme dovute al contribuente dovrà avvenire entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza o dalla prestazione della garanzia, con possibilità di instaurare giudizio di ottemperanza. In caso d’importi dovuti superiori a 10 mila euro, il giudice, tenuto conto della solvibilità dell’istante, potrà subordinare il pagamento alla richiesta idonea garanzia. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 3 www.fiscal-focus.it I costi della garanzia anticipati dal contribuente saranno a carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio. Il nuovo testo dell’articolo 69, al comma 1, ha previsto l’immediata esecutività delle “sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente” e di “quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali”. Per queste ultime, l’abrogato articolo 69-bis prevedeva l’esecutività solo dopo il passaggio in giudicato. Il nuovo giudizio di ottemperanza Il giudizio di ottemperanza - regolato dall’articolo 70 del D.Lgs. n. 546/92, ora novellato dal Decreto Legislativo n. 156/15 - diventa l’unico strumento per l’esecuzione delle sentenze tributarie, definitive o meno, senza che possa farsi ricorso all’ordinaria procedura esecutiva. Il legislatore delegato ha introdotto l’esperibilità del ricorso in ottemperanza, oltreché per le sentenze passate in giudicato - come previsto finora -, anche per l’esecuzione: a) delle sentenze, non ancora definitive, di condanna al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio (a decorrere dal 1° giugno 2016); b) delle sentenze, non ancora definitive, relative alle operazioni catastali parzialmente o totalmente favorevoli al contribuente (a decorrere dal 1° giugno 2016); c) delle sentenze relative ad atti impositivi che comportano, ai sensi dell’articolo 68, comma 2, la restituzione al contribuente del tributo e relativi interessi e sanzioni, corrisposti in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza a lui favorevole (a decorrere dal 1° gennaio 2016); d) dell’ordinanza con cui sono liquidate le spese di giudizio in caso di rinuncia al ricorso ai sensi dell’articolo 44, comma 2. Il D.Lgs. n. 156 del 2015 ha dunque previsto un sistema unitario di esecuzione delle sentenze, definitive e non, con carattere di esclusività. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 4 www.fiscal-focus.it La novella, infatti, al comma 1 dell’art. 70 del D.Lgs. n. 546/92 ha soppresso l’inciso “Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo (…)”. Autodifesa: innalzato il limite di valore Il valore delle liti in cui i contribuenti possono stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, è innalzato dagli attuali € 2.582,28 a € 3 mila. L’assistenza tecnica dei CAF Nella categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica trovano spazio i dipendenti dei CAF, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi centri nei confronti dei propri assistiti. - Riproduzione riservata - Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 5 www.fiscal-focus.it