Fiscal Adempimento
La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti
N. 19
26.05.2014
Antiriciclaggio: ultimi chiarimenti
Risposte ai quesiti degli iscritti dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Categoria: Antiriciclaggio
Sottocategoria: Varie
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma interviene sul tema
dell’antiriciclaggio pubblicando alcune risposte alle più frequenti domande dei professionisti.
I quesiti vanno dagli adempimenti connessi a tale disciplina alle disposizioni in tema di circolazione del
contante, soffermandosi su alcuni aspetti particolarmente interessanti.
A titolo di esempio si richiama il quesito sulla necessità di effettuare una segnalazione dell’operazione
sospetta nel caso in cui sia superata la soglia rilevante per il reato di omesso versamento dell’Iva e delle
ritenute sui redditi (50.000 euro).
L’Ordine chiarisce che, in tal caso, l’omesso versamento deve essere considerato come uno degli elementi
cui tenere conto al fine della profilatura del rischio del cliente.
Di conseguenza, sarà necessario effettuare la segnalazione dopo aver valutato il complessivo quadro
emergente dal profilo del rischio riciclaggio del cliente.
Premessa
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
interviene sul tema dell’antiriciclaggio pubblicando alcune risposte alle più
frequenti domande dei professionisti.
I quesiti vanno dagli adempimenti connessi a tale disciplina alle disposizioni
in tema di circolazione del contante, soffermandosi su alcuni aspetti
particolarmente interessanti.
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Reati tributari e
segnalazione
delle operazioni
sospette
Un aspetto estremamente rilevante connesso agli adempimenti relativi
all’antiriciclaggio è quello connesso alla segnalazione delle operazioni
sospette nel caso in cui il contribuente abbia omesso di versare l’iva o le
ritenute sui redditi.
Intorno a questo aspetto si è concentrato un acceso dibattito, soprattutto in
considerazione del fatto che spesso, dietro all’omesso versamento non è
possibile riscontrare un intento frodatorio da parte del contribuente.
Potrebbe pertanto accadere che il professionista sia costretto a segnalare un
contribuente che si trova semplicemente nell’impossibilità di effettuare i
versamenti d’imposta per non aver riscosso gli importi spettanti.
Ebbene, nelle risposte dell’Ordine di Roma viene chiarito che l’effettivo
superamento delle soglie penalmente rilevanti deve essere valutato come
uno degli elementi cui tenere conto al fine della profilatura del rischio del
cliente: pertanto si dovrà effettuare la segnalazione dopo aver valutato il
complessivo quadro emergente dal profilo del rischio riciclaggio del cliente.
L’effettivo superamento delle soglie penalmente rilevanti deve essere
valutato come uno degli elementi cui tenere conto al fine della profilatura
del rischio del cliente
Sarà necessario effettuare la segnalazione dopo aver valutato il
complessivo quadro emergente dal profilo del rischio riciclaggio del
cliente.
Altro aspetto rilevante con riferimento alla segnalazione delle operazioni
sospette riguarda il caso di un commercialista, che, ereditando la contabilità
tenuta da un suo collega venga a conoscenza di operazioni sospette di
riciclaggio. In questo caso dovrà effettuare la segnalazione?
L’ipotesi è molto più frequente di quanto si possa immaginare (si pensi,
banalmente, ad una contabilità prima gestita da un collega) e l’Ordine di
Roma chiarisce che, anche in questo caso, è necessario procedere con la
segnalazione dell’operazione sospetta.
Va infatti rilevato come la norma richieda di segnalare operazioni “in corso o
che siano state compiute”. Ben può accadere pertanto, che l’operazione sia
stata compiuta quando la contabilità era tenuta da un collega.
In tal caso non si ritengono violate le norme in tema di segnalazione delle
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operazioni sospette: il professionista è infatti tenuto a segnalare non appena
venga a conoscenza degli elementi di sospetto, ed esclusivamente in base alle
informazioni in suo possesso.
Contabilità prima gestita da un collega
Da un’analisi emerge che c’erano i presupposti per la segnalazione
dell’operazione sospetta
È necessario effettuare la segnalazione?
SI!
il professionista è infatti tenuto a segnalare non appena venga a
conoscenza degli elementi di sospetto, ed esclusivamente sulla base delle
informazioni in suo possesso.
L’obbligo di
adeguata
verifica della
clientela
Con specifico riferimento a tutti quei casi in cui scatta l’obbligo dell’adeguata
verifica della clientela due sono gli importanti chiarimenti forniti.
In primo luogo va ricordato che i professionisti sono tenuti ad osservare gli
obblighi di adeguata verifica nei seguenti casi:
1. quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento,
beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
2. quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari
o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano
effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono
tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
3. tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non
determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la
costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti
giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non
determinabile;
4. quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
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5. quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti
ai fini dell'identificazione di un cliente.
prestazione professionale che ha ad oggetto
mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari
o superiore a 15.000 euro;
prestazioni
professionali
comportano
la
occasionali
trasmissione
che
o
la
movimentazione di mezzi di pagamento di
importo pari o superiore a 15.000 euro, anche a
seguito di operazioni frazionate;
PROFESSIONISTI:
OPERAZIONI
RILEVANTI
tutte le volte che l'operazione sia di valore
indeterminato o non determinabile;
quando vi è sospetto di riciclaggio o di
finanziamento
del
indipendentemente
da
terrorismo,
qualsiasi
deroga,
esenzione o soglia applicabile;
quando
vi
sono
sull'adeguatezza
dubbi
dei
dati
sulla
veridicità
ottenuti
ai
o
fini
dell'identificazione di un cliente.
In ogni caso, l’art. 12 c.3, fissa dei casi di esonero dagli obblighi di adeguata
verifica della clientela e di registrazione:
a. mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni
derivanti da obblighi fiscali (e non solo, quindi, delle dichiarazioni dei
redditi);
b. adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla
Legge 11 gennaio 1979, n.12.
mera attività di redazione e/o trasmissione delle
ADEGUATA
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
VERIFICA:
ESONERI
adempimenti in materia di amministrazione del
personale.
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In considerazione di quanto appena esposto, due sono i dubbi sollevati con i
quesiti rivolti all’Ordine di Roma.
In primo luogo si pensi ad un professionista che ha emesso una serie di
parcelle per la semplice liquidazione dell’IMU.
In questo caso, ovviamente, non si potrà parlare di dichiarazione derivante da
obblighi fiscali, purtuttavia, rimane sempre un mero adempimento fiscale.
È quindi necessario procedere con l’adeguata verifica della clientela?
Ebbene, la risposta è molto chiara: in questo caso non si ritiene che scattino
gli obblighi di adeguata verifica della clientela, ma non perché si rientri nei
casi di esclusione previsti per la mera redazione delle dichiarazioni fiscali, ma,
più semplicemente, perché non si rientra in alcune delle situazioni poste dal
Legislatore al ricorrere delle quali scatta l’obbligo di adeguata verifica.
No adeguata verifica della
Liquidazione IMU
clientela
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi che fanno scattare l’obbligo di
adeguata verifica della clientela
Viene inoltre ribadito che, quando si parla di prestazione professionale avente
valore pari o superiore a 15.000 euro non ci si riferisce in alcun caso al
compenso corrisposto al professionista ma al valore dell’operazione a cui la
prestazione si riferisce.
È fornito, a tal proposito, l’esempio di un professionista che ha curato la
registrazione di un contratto preliminare.
Il valore del preliminare è superiore a 15,000 euro, mentre il compenso
percepito per la prestazione ammonta a poche centinaia di euro.
In questo caso il professionista è comunque tenuto al rispetto degli obblighi di
adeguata verifica della clientela.
Adeguata verifica
Prestazioni di valore superiore a
15.000 euro
Rileva il valore della prestazione, non il compenso al
professionista!
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Altro aspetto rilevante riguardo la segnalazione delle operazioni sospette
riguarda il caso in cui, a seguito dell’analisi del rischio, il professionista
evidenzi un rischio elevato.
In tal caso sarà necessario effettuare una segnalazione delle operazioni
sospette?
Al fine di poter fornire una risposta risulta necessario chiarire che:
-
la valutazione del rischio è volta ad assegnare un indice, espressione
del rischio di riciclaggio, a cui deve corrispondere una frequenza
differente di aggiornamento e di verifica dei dati;
-
solo a seguito del controllo costante, nel caso in cui siano evidenziate
particolari anomalie, sarà necessaria la segnalazione dell’operazione
sospetta.
è volta ad assegnare un indice,
Valutazione del rischio
espressione
del
rischio
di
riciclaggio, a cui deve corrispondere
una
frequenza
differente
di
aggiornamento e di verifica dei dati
(controllo costante)
Solo
Segnalazione
dell’operazione sospetta
a
seguito
del
controllo
costante, nel caso in cui siano
evidenziate
sarà
particolari
necessaria
anomalie,
la segnalazione
dell’operazione sospetta.
Il titolare
effettivo
L’identificazione del titolare effettivo, nell’ambito delle attività di adeguata
verifica della clientela, rappresenta forse una delle fasi più delicate, che non
può essere sicuramente sottovalutata.
Si ricorda, a tal proposito, che il titolare effettivo è rappresentato:
¾ della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione
o un’attività;
¾ nel caso di entità giuridica, della persona o delle persone fisiche che,
in ultima istanza possiedono o controllano tale entità (più del 25%
della partecipazione al capitale), oppure ne risultano beneficiari.
Così come stabilito dal’art. 21 del D.Lgs 231/07, è il cliente stesso a dover
fornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza per l'identificazione del
titolare effettivo.
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Tuttavia alcuni dubbi potrebbero sorgere nel caso in cui nessuna persona
possieda o controlli più del 25% della partecipazione del capitale.
A tal proposito l’Ordine di Roma ricorda, in primo luogo, che è sempre
necessario verificare l’esistenza di eventuali patti parasociali o accordi di
voto, al fine di poter comprendere se sia possibile individuare un soggetto che
abbia una percentuale di diritti di voto superiore al 25%.
Nel caso in cui, invece, nessun soggetto possieda, direttamente o
indirettamente, una partecipazione al capitale sociale superiore al 25% sarà
necessario ricorrere alle utili indicazioni contenute nel Provvedimento della
Banca d’Italia dell’11 aprile 2013.
Il provvedimento stabilisce che il titolare effettivo può rinvenirsi anche in uno
o più soggetti preposti all’amministrazione della società, in considerazione
dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci,
con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli
amministratori.
Gli obblighi di
registrazione
Come noto, gli obblighi di registrazione devono essere adempiuti entro 30
giorni dal compimento dell’operazione ovvero dall’accettazione dell’incarico
professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo,
dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine
della prestazione professionale.
Pertanto, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione i professionisti
devono istituire:
‐
un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in
alternativa
¾ un registro della clientela ai fini antiriciclaggio nel quale
conservare i dati identificativi del cliente.
La norma precisa che gli ulteriori dati e informazioni devono essere conservati
nel fascicolo relativo a ciascun cliente.
Entro 30 giorni
Su archivio unico
dall’accettazione
informatico
Obbligo di
dell’incarico,
registrazione
dalla variazione
o dalla
Su registro cartaceo
cessazione del
della clientela
rapporto
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Un importante quesito al quale l’Ordine di Roma ha risposto riguarda la
possibilità di passare dall’archivio cartaceo all’archivio informatico.
Viene infatti ricordato che in tal caso è necessario:
conservare in ogni caso il registro cartaceo
della clientela per eventuali consultazioni,
ricerche e verifiche;
Passaggio
fissare una data di passaggio, in modo che
dall’archivio
tutte le registrazioni antecedenti a tale
cartaceo
data siano sul cartaceo e quelle successive
all’archivio
nell’archivio informatico;
informatico
le prestazioni in corso alla data di
passaggio dovranno essere inserite anche
nell’archivio informatico, al fine di poter
gestire
le
modifiche
successive
al
passaggio.
Un altro importante aspetto sul quale viene concentrata l’attenzione riguarda
il caso di un commercialista che opera in più sedi.
Sarà in tal caso possibile istituire più registi della clientela (uno per ogni
sede) o è necessario averne uno?
Ebbene, viene ricordato che, sebbene il registro della clientela sia unico per
ogni professionista, è possibile istituirne uno per ogni sede, nel caso in cui ve
ne sia più di una.
Viene inoltre chiarito che nel caso in cui l’attività sia svolta in forma associata,
è possibile avere un solo archivio, ma a condizione che sia indicato, per ogni
prestazione, il professionista responsabile.
Anche in questo caso sarà possibile avere più registri, uno per ogni
professionista: in tal caso, se la prestazione è effettuata congiuntamente con
altri professionisti, ognuno provvederà ad effettuare la registrazione dei dati
del cliente.
Infine, nel caso in cui l’incarico sia conferito da più clienti, sarà necessario
assolvere agli obblighi di registrazione e conservazione con riferimento a
ciascuno di essi.
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Circolazione
contante: la
distribuzione
degli utili
Con l’approvazione dei bilanci una questione appare estremamente rilevante
con riferimento alle limitazioni sulla circolazione del contante.
Ipotizzando che una società abbia riportato un utile di esercizio, potrebbe
l’assemblea deliberare la distribuzione in contanti, per importi inferiori ai
999,99 euro con cadenza periodica (comunque superiore a 7 giorni).
In questo caso l’Ordine di Roma ha ritenuto che la distribuzione degli utili ai
soci configura sempre come un’operazione singola, pertanto, l’eventuale
pagamento in contanti a scadenze prestabilite deve essere qualificato come
un artificioso frazionamento.
Distribuzione degli utili in contanti a scadenze prestabilite
È violata la disciplina
sulla circolazione del
contante?
SI!
Circolazione
contanti:
impossibilità di
effettuare il
bonifico
Un quesito al quale si fornisce una risposta riguarda il pagamento in contanti
da parte di coloro che non possono emettere assegni o bonifici in quanto
detenuti.
In tal caso il compenso al difensore potrebbe essere pagato in contanti?
Ebbene, in tal caso viene confermato che non è comunque possibile ricevere
un pagamento in contanti e sarà necessario ricorrere ad uno dei seguenti
strumenti alternativi:
¾ il vaglia postale non trasferibile;
¾ addebito della somma dovuta sul proprio libretto di deposito presso
un istituto di credito esterno e contestuale accredito delle somme sul
conto corrente dell’avvocato.
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