N. 04-2013
In evidenza:
• Ires: acconto al 10 dicembre
• Cancellata IMU su abitazione principale
• Omaggi: disciplina fiscale
• Comunicazione beni ai soci
• Adempimenti antiriciclaggio
• Il controllo dei sindaci in caso di crisi d’impresa
• Comunicazione acquisti da operatori sanmarinesi
• L’ambito soggettivo nel comparto agricolo
• Elusione: effetti civilistici e fiscali
• Redditometro e privacy
• IMU: raccolta casi
Sommario
Il punto del direttore
Legislazione e Prassi
Risoluzione 84/E del 27 novembre 2013 - L’elusione incide solo sui
versamenti dovuti
Comunicato stampa del 27 novembre 2013- Comunicazione beni ai soci e
finanziamenti: pubblicato il modello e le istruzioni
Comunicato stampa del Governo del 27 novembre 2013 - Ires: acconto al
10 dicembre
Comunicato stampa del Governo del 27 novembre 2013 - Cancellata
l’IMU sull’abitazione principale
Risoluzioni numero 85/E e 86/E del 28 novembre 2013- Nuovi codici
tributo per i Monopoli
Risoluzione n. 87/E del 28 novembre 2013 - Recupero dei costi
disconosciuti
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Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 novembre 2013Cassetto fiscale, la delega via web elimina le code
Giurisprudenza
Ordinanza n. 26287 del 25 novembre 2013 Corte di Cassazione Giudizio di cassazione e comunicazioni ai difensori
Sentenza n. 26482 del 26 novembre 2013 Corte di Cassazione
Controllo automatizzato senza comunicazione preventiva
-
Sentenza n. 26438 del 26 novembre 2013 Corte di Cassazione
Contenzioso. Se il Fisco perde paga le spese
-
Sentenza n. 26489 del 26 novembre 2013 Corte di Cassazione - No alla
“thin capitalization”
Sentenza n. 47110 del 27 novembre 2013, Cassazione Penale - Evasione
fiscale. Condanna per il prestanome
Sentenza n. 47213 del 28 novembre 2013, Cassazione Penale Bancarotta. Pagamento in contanti è indizio
Sentenza n. 47210 del 28 novembre 2013, Cassazione Penale Commercialista agli arresti domiciliari
Sentenza n. 26732 del 29 novembre 2013, Corte di Cassazione - Accessi.
Ammesse le verifiche “lunghe”
Sentenza n. 26715 del 29 novembre 2013, Corte di Cassazione Induttivo. Mancata risposta all’ordine di esibizione
Adempimenti
Adempimenti in materia di antiriciclaggio
Acconto imposte dirette, secondo Assonime
Comunicazione acquisti da operatori sanmarinesi
Commenti Fisco
Registrazione e APE: chiarimenti dell’Agenzia
Il controllo dei sindaci in caso di crisi d’impresa
Regime del risparmio gestito
La Cassazione conferma l’accertamento di maggiori ricavi a carico
dell’architetto che il pomeriggio insegna a scuola
L’ambito soggettivo nel comparto agricolo
Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale
La cessione dell’autovettura
IVA: gli omaggi NON rientranti nell’attività d’impresa
IVA Omaggi: cessione gratuita “imponibile”
Omaggi: trattamento fiscale
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Redditometro: il parere del garante della privacy
Appello tributario. Decorrenza termine “lungo”
Omessa dichiarazione IVA. La comunicazione non basta
Regolamento 1042/2013 e servizi relativi a immobili
Circolazione del contante: risposte della Gdf
In scadenza (salvo proroghe) il termine per versare gli acconti 2013
Verifica della clientela: regole per la corretta identificazione
Credito IVA. Compensazione oltre la soglia
La rateazione delle comunicazioni di irregolarità
Lavoro & Previdenza
INPS: le novità sulla delega RID
Contratti di solidarietà: recupero quote TFR
Contratto a termine: la base di computo
Pensioni rosa: chiarimenti INPS sull’anticipo
Avvisi di addebito INPS: le modalità alternative
Società & Bilancio
Svalutazioni immobilizzazioni e deducibilità interessi passivi
Fiscal Focus risponde
Calcolo del reddito diverso nella S.n.c. e nella S.r.l.
Esclusione dalla comunicazione per i beni ai soci-amministratori estesa
anche alle S.n.c.
Finanziamenti effettuati da amministratori soci e/o non soci
La rinuncia ai finanziamenti va documentata
Finanziamenti effettuati da fiduciarie
Immobili delle forze armate esenti dal saldo IMU
Immobili merce esenti dal saldo IMU se costruiti direttamente
Immobili merce esenti dal saldo IMU senza limiti temporali
IMU ed enti no profit
Reddito imponibile solo con stabile organizzazione
La lettera di impegno
Redditi percepiti da eredi
L’agenda del professionista
Scadenze settimana 2.12.2013 – 7.12.2013
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Il punto del direttore
A cura di Antonio Gigliotti
COMMERCIALISTI... NON CI RESTA CHE PIANGERE
Cari amici colleghi,
qualche giorno fa ho creduto di assistere a un miraggio. Dopo l’ammirabile manifestazione
unitaria tenutasi a Roma dietro impulso del Commissario straordinario (ahimè) della nostra
categoria, ho creduto che davvero qualcosa si stesse muovendo. La partecipazione
compatta delle sigle sindacali ci aveva illusi, alla stregua di ingenui neofiti, che finalmente
ci stavamo riprendendo quanto in realtà ci è stato sottratto: una presenza costante nelle
decisioni politiche, una volontà combattiva contro chiunque pensi di poterci calpestare.
Tuttavia, placati i clamori dei giorni immediatamente successivi, siamo ripiombati nella disillusione, nella
consapevolezza che lo scenario è rimasto immutato.
Eppure non si può dire che siamo stati inermi e che abbiamo accettato passivamente quanto, nostro malgrado,
veniva disposto dalle alte sfere governative. L’attività svolta da questo organo di informazione ha dato una costante
testimonianza di lotta contro i soprusi ai quali era soggetta la categoria. Per ben due anni e poco più da queste
pagine abbiamo denunciato la scarsa considerazione nei nostri confronti, sottolineando il fatto che sarebbe stato
quanto mai opportuno battere i pugni già agli albori di questo malsano rapporto con l’Amministrazione Finanziaria,
che da professionisti autonomi e indipendenti ci ha trasformati in segretari dell’Agenzia delle Entrate. Il nostro
allarme quotidiano, dettagliato e attento è stato però preso sempre sottogamba da chi era invece stato chiamato a
rappresentarci e tutelarci. Il punto è che nei piani alti non hanno mai avuto una conoscenza diretta delle dinamiche
dei nostri studi, soprattutto di quelli medio-piccoli. ‘Loro’ erano impegnati a imbastire le rispettive carriere, politiche
o di altra natura professionale, e i risultati di questo modo d’agire li abbiamo oggi sotto gli occhi di tutti. Hanno
dimostrato un così tenace attaccamento alla poltrona, che a pagarne le conseguenze è stata l’intera categoria, oggi
commissariata.
Dove vuole andare a parare una tanto amara riflessione? Ebbene, in questi giorni così difficili sia per il Paese che per
la categoria, mi chiedo perché, come cittadino e come professionista, sono costretto a vivere in uno Stato che
impone solo doveri, mentre i diritti li calpesta. Prendiamo il caso degli acconti in scadenza il prossimo (è già
arrivato!) 2 dicembre. Sul punto , ad oggi, è stata annunciata a pochi giorni dalla imminente scadenza una proroga
esclusivamente per i soggetti IRES. E ci potremmo altresì soffermare sulla via crucis della seconda rata Imu, in
scadenza al 16 dicembre. Insomma, noi, il Paese, le norme, i governanti… tutti brancoliamo nel buio, in un’Italia che è
ormai sempre più simile al Paese del caos!
Io credo che non sia più pensabile chiederci di lavorare in simili condizioni. La recessione dalla quale ancora
stentiamo a riprenderci non solo ha messo a terra i nostri clienti, che non possono neanche pagarci le consulenze
meno dispendiose, ma ha anche prosciugato la liquidità dei nostri studi, nei quali trascorriamo sempre più tempo
senza cavarne nulla. Lavoriamo per passione, è vero. Ma può la sola passione farci superare la crisi, vessati da più
fronti? Non credo. Lo spero, ma non ne sono poi così tanto sicuro. Inoltre siamo costantemente posti innanzi al
peggio del peggio, soprattutto sul fronte politico. Ultimi esempi vergognosi sono quelli legati alla recente crisi che
ha mutato la fisionomia del Parlamento, trasformando i numeri di maggioranza e opposizione. Le vicende legate
all’approvazione della legge di stabilità ne forniscono esempi esaustivi. Tecnici e politici duellano tra di loro,
incapaci di agire con coraggio, ma estremamente fantasiosi nel cambiare i nomi alle tasse che aumentano invece di
diminuire, come avevano promesso. E poi è un atteggiamento che, senza andare troppo lontano, ritroviamo anche
all’interno della categoria, dove per troppo tempo gli interessi personali si sono anteposti a quelli della professione,
generando quella stasi alla quale siamo giunti oggi.
A questo punto, guardando la categoria e inserendola nel contesto generale del Paese, mi chiedo se siano davvero
queste le politiche di rilancio che aspettavamo. Non si poteva fare di più? O di meglio? Mi sembra di esser calato
dalla solita politica dei ‘tarallucci e vino’.
A questo punto mi tornano in mente le parole che, più di mezzo secolo fa, scriveva il francese Georges Bernanos. “La
speranza è un rischio da correre. È addirittura il rischio dei rischi”, affermava lo scrittore. E allora corriamolo questo
rischio. Facciamola vivere questa speranza, non lasciamoci abbattere e schiacciare dalla paura e dalla disperazione!
Viva l'Italia! Viva i commercialisti!
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Legislazione e prassi
L’elusione incide solo sui versamenti dovuti
L’accertamento dell’elusività di un’operazione non inficia sulla validità, sotto
Fiscal Flash
n.300 del
28.11.2013
un profilo civilistico, degli atti posti in essere dal contribuente, sia nei confronti
di altri soggetti sia nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, implicando
esclusivamente il disconoscimento di vantaggi fiscali di cui ci si è voluti
impropriamente avvalere e la richiesta di versamento della maggiore imposta
dovuta.
È questo l’importante chiarimento fornito con la Risoluzione n. 84/E del 27
novembre 2013, con la quale viene affrontato il caso di una Srl, la cui
trasformazione in società semplice è stata riconosciuta dall’Amministrazione
come elusiva.
Secondo quanto chiarito dalla Risoluzione, la società in oggetto, a valere dalla
data di effetto della trasformazione, è soggettivamente una società semplice.
Tuttavia, nel determinare il reddito imponibile, deve far ricorso alle regole
proprie delle società a responsabilità limitata, adottandone la modulistica
(modello UNICO SC).
La società è inoltre obbligata alla tenuta dei libri e delle scritture contabili
previste ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 600 del 1973.
Risoluzione Agenzia delle entrate n.84/E del 27.11.2013
Comunicazione beni ai soci e finanziamenti: pubblicato
il modello e le istruzioni
Fiscal Flash
n.301 del
28.11.2013
La comunicazione beni ai soci e finanziamenti può essere finalmente
compilata. Lo scorso 27 novembre 2013 l’Agenzia Entrate ha annunciato con
comunicato stampa la pubblicazione sul sito internet delle specifiche tecniche
per l’invio dei dati, del modello e delle istruzioni alla compilazione dello
stesso.
Si tratta della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle informazioni
relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari
dell’imprenditore e dei finanziamenti all’impresa o le capitalizzazioni da parte
di soci o familiari dell’imprenditore che hanno un valore complessivo pari o
superiore ai 3.600 euro. La scadenza per l’invio è confermata al 12 dicembre
2013, senza alcuna proroga.
L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti e attesi chiarimenti in merito
all’adempimento:
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•
innanzitutto per ogni socio finanziatore o familiare dell’imprenditore
va compilato un modulo distinto del modello (una sorta di elenco
soci/familiari);
•
la soglia dei 3.600 euro va verificata in capo a tale soggetto erogante e
non alla società beneficiaria;
•
altro dubbio, che viene risolto grazie alle istruzioni ministeriali, è
quello relativo alla compilazione del campo “data” qualora lo stesso
socio avesse effettuato più finanziamenti in favore della società: va in
tal caso compilata una scheda con l’importo totale nell’anno e
indicando la data dell’ultima operazione;
•
inoltre, non si tiene conto delle restituzioni effettuate nel corso del
2012 al fine del computo dell’ammontare dei finanziamenti/apporti.
Comunicato stampa del 27.11.2013
Ires: acconto al 10 dicembre
Con un comunicato stampa pubblicato ieri in tarda serata il Governo ha reso
Fiscal Flash
n.302 del
28.11.2013
noto che il secondo acconto delle imposte dirette per i soggetti Ires slitta dal 2
dicembre al 10 dicembre.
Il comunicato stampa non fa alcuna menzione dei soggetti Irpef per i quali
dunque la scadenza rimane confermata al 2 dicembre.
Con lo slittamento previsto per i soggetti Ires sembra probabile l’attivazione
nei loro confronti della clausola di salvaguardia prevista dal D.L. n. 102/2013
che porterà un’ulteriore maggiorazione dell’acconto dovuto passando dal
101% al 102,5%-103% (la percentuale definitiva si saprà con la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Mef).
Comunicato stampa del Governo del 27.11.2013
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Cancellata l’IMU sull’abitazione principale
Il Consiglio dei Ministri di ieri, 27 novembre 2013, ha approvato il decreto
Quotidiano
Fiscal Focus
Fisco
28.11.2013
legge sulla promessa cancellazione della seconda rata dell'Imu.
I proprietari e i detentori di diritti reali di immobili adibiti ad abitazione
principale e assimilati alla stessa, non dovranno versare l’imposta a saldo
2013.
L’esenzione viene estesa anche ai terreni agricoli e agli immobili strumentali.
Lo ha annunciato il Ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, in
conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.
Saccomanni ha precisato che i “dettagli del decreto sono in fase
finalizzazione”, ma ha anche anticipato che l’importo della rata, pari 2,25
miliardi di euro, compresi gli immobili strumentali agricoli, sarà coperta con
misure a carico del sistema bancario.
Un terzo coperto con anticipi sulle posizioni del risparmio amministrato e per
due terzi con l’ aumento di anticipi su Ires e Irap, a fronte di un aumento
dell'aliquota Ires e Irap per il 2014, imposta che per un anno soltanto graverà
sulle banche, trattandosi di una disposizione una tantum.
I cittadini finanziano l’aumento delle aliquote dei comuni - Novità rilevante è
quella della copertura da parte dei cittadini del 50% della differenza tra
vecchie (2012) e nuove aliquote (2013) fissate dai Comuni.
La copertura del gettito atteso dai Comuni, che hanno deliberato per il 2013
aliquote più alte di quella standard, avverrà, infatti, con due modalità:
- il 50% dell’importo viene ristorato dallo Stato;
- il restante 50% direttamente dai contribuenti entro il 16.01.2014.
Terreni agricoli esenti dal saldo IMU 2013 – Il Decreto IMU specifica che
saranno esentati dal saldo del 16 dicembre 2013 esclusivamente quelli
coltivati o comunque per la parte coltivata.
Immobili rurali - La sospensione della seconda rata dell'Imu riguarda anche i
fabbricati rurali.
L’IMU sugli immobili di categoria D – Ancora soggetti al saldo IMU, invece, gli
immobili strumentali (ad eccezione degli immobili merce).
Secondo quanto stabilito nella Legge di Stabilità 2014, in corso di
approvazione, le imprese possono dedurre dal reddito di impresa il 30%
dell'Imu per l'anno 2013 e il 20% dal 2014. Allo stato attuale pare che
quest'ultima deducibilità non si applichi alla base imponibile Irap.
Comunicato stampa del Governo del 27.11.2013
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Nuovi codici tributo per i Monopoli
Con due distinte risoluzioni, la numero 85/E e la numero 86/E del 28 novembre
Fiscal Flash
n.303 del
29.11.2013
2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito complessivamente tre codici tributo
da utilizzare con il modello F24 Accise.
Con la Risoluzione 85/E ha istituito i codici tributo per il versamento, delle
somme a titolo di ticket non riscossi su apparecchi da divertimento e
intrattenimento VLT, e degli interessi attivi relativi alla gestione finanziaria
della
raccolta
del
gioco
tramite
apparecchi
da
divertimento
ed
intrattenimento.
Con la Risoluzione 86/E invece, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice
tributo per il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, che
prevede una sanzione amministrativa per chi vende o somministri i prodotti
del tabacco ai minori di diciotto anni.
Risoluzioni n.85/E e 86/E del 28.11.2013
Recupero dei costi disconosciuti
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 87/E del 28 novembre 2013,
Fiscal Flash
n.304 del
29.11.2013
interviene chiarendo che un contribuente può scontare nel periodo di imposta
di competenza i componenti negativi indebitamente dedotti in periodi diversi,
ripresi a tassazione da parte dell’Agenzia.
Questo è possibile quando l’Agenzia delle Entrate recupera a tassazione, in
seguito ad attività di accertamento, un costo dedotto in un periodo di imposta
in violazione del principio di competenza e il periodo di imposta di corretta
imputazione si chiuda con una perdita fiscale.
Risoluzioni n.87/E del 28.11.2013
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Cassetto fiscale, la delega via web elimina le code
Più facile delegare il professionista alla consultazione del cassetto fiscale, il
Quotidiano Fiscal
Focus Fisco
02.12.2013
servizio che consente comodamente dal proprio pc di visualizzare le
dichiarazioni, i rimborsi, i versamenti e da quest’anno anche le comunicazioni
di anomalie da studi di settore e le informazioni sul proprio stato di iscrizione
al Vies. I contribuenti, infatti, possono delegare via web due intermediari e non
più uno solo al servizio, per una durata che raddoppia, passando da due a
quattro anni.
Tutte le regole per dare la delega - La delega può essere attribuita
all’intermediario utilizzando le funzionalità disponibili su Entratel o Fisconline,
oppure consegnando il nuovo modello di delega compilato, presente sul sito
www.agenziaentrate.it, a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate o
all’intermediario che si intende delegare.
L’attivazione della delega è immediata, sia che venga attribuita online
direttamente dai contribuenti usando i servizi telematici dell’Agenzia, sia che
venga presentata presso gli uffici.
Nel caso in cui la delega sia inviata telematicamente dall’intermediario,
l’Agenzia invia un codice per renderla attiva al domicilio fiscale del
contribuente, al fine di garantire il rispetto della sua volontà e la riservatezza
delle informazioni contenute nel cassetto.
La delega vale quattro anni (anziché due) e il mandato può essere comunque
revocato in qualsiasi momento, sia da parte del contribuente sia da parte
dell’intermediario.
Intermediari, la sottoscrizione del regolamento ha validità illimitata - Per
aderire al “Cassetto fiscale delegato” l’intermediario deve firmare il
regolamento con le condizioni di utilizzo del servizio e inviarlo all’Agenzia
esclusivamente tramite Entratel, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito
www.agenziaentrate.it. La sottoscrizione del regolamento ha ora validità
illimitata.
Consultabili le informazioni del Vies e le anomalie da studi di settore All’interno del cassetto fiscale possono essere consultati anche i dati
sull’iscrizione all’archivio informatico dei soggetti autorizzati alle operazioni
intracomunitarie, il cosiddetto Vies (Vat information exchange system), istituito
a livello europeo per prevenire le frodi Iva.
Inoltre, è possibile accedere alle comunicazioni di anomalie da studi di settore.
Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2013
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Giurisprudenza
Giudizio di cassazione e comunicazioni ai difensori
L'ordinanza con la quale la Corte di Cassazione disponga, in udienza pubblica
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
26.11.2013
o in sede di adunanza camerale, la rinnovazione della notificazione del ricorso
o l'integrazione del contraddittorio, quando sia emessa in assenza delle parti
costituite, rappresentate dai rispettivi difensori, deve essere comunicata a cura
della cancelleria. Nel giudizio di cassazione la partecipazione del difensore
delle parti all'udienza di discussione, della cui fissazione gli stessi siano stati
ritualmente e tempestivamente avvisati, non comporta l'insorgenza di un
onere in capo al difensore di essere presente alla detta udienza, né dal
mancato esercizio della facoltà di parteciparvi può ritenersi discenda un onere
di diligenza, a carico del difensore, di attivarsi presso la cancelleria della S.C. al
fine di acquisire informazioni.
Lo sancisce l’ordinanza 25 novembre 2013, n. 26287, della Corte di Cassazione
- Sezioni Unite Civili.
Ordinanza n. 26287 del 25 novembre 2013 Corte di Cassazione
Controllo automatizzato senza comunicazione preventiva
In tema di riscossione delle imposte, lo Statuto del contribuente non impone
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
27.11.2013
l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti casi in cui si debba procedere a
iscrizione a ruolo ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis
del D.P.R. n. 633 del 1972, ma soltanto qualora vengano riscontrati degli errori
nella dichiarazione. Tale situazione non ricorre quando l’Ufficio abbia
ravvisato una mera omissione o un ritardo di versamento di quanto
autoliquidato dal contribuente.
È quanto emerge dall’ordinanza 26 novembre 2013, n. 26482, della Corte di
Cassazione – Sesta Sezione Civile T. Sentenza n. 26482 del 26 novembre 2013 Corte di Cassazione
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Contenzioso. Se il Fisco perde paga le spese
Se il giudizio è terminato con l’accoglimento delle ragioni del contribuente, la
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
27.11.2013
compensazione delle spese di lite è legittima solamente quando ricorrano
“gravi ed eccezionali ragioni” che il giudice è tenuto a esplicitare nella
motivazione. È indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in
tema di spese giudiziali, “le gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi
esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali il giudice può
compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte
dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle
particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare
riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile T con la sentenza
26 novembre 2013, n. 26438.
Sentenza n. 26438 del 26 novembre 2013 Corte di Cassazione
No alla “thin capitalization”
Rischio elusione fiscale per la società che si trova sempre in posizione
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
27.11.2013
debitoria nei confronti della casa madre con sede oltralpe nel rapporto di
conto corrente perché il saldo delle fatture avviene sempre con ritardo
rispetto al termine stabilito. L’Ufficio finanziario può ragionevolmente dedurre
un’elusione mediante il lucro insito nella deduzione degli interessi passivi con
il sistema del “thin capitalization”.
È quanto emerge dalla sentenza 26 novembre 2013, n. 26489, della Suprema
Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile T .
.
Sentenza n. 26489 del 26 novembre 2013 Corte di Cassazione
Evasione fiscale. Condanna per il prestanome
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
28.11.2013
Rischia una condanna per dichiarazione infedele ed emissione di fatture per
operazioni inesistenti l’amministratore di diritto “prestanome” che ha avuto
modo di cogliere segnali di allarme sulla regolarità della gestione societaria
perché, evidentemente, non era del tutto privo del potere di ingerenza o della
capacità di disporre della documentazione contabile.
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La responsabilità della “testa di legno” non si può escludere in base alla
posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ.. Tale norma stabilisce che
l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale e impedire che si
verifichino danni per la società e per i terzi. La giurisprudenza, pertanto, ha
ripetutamente sostenuto che in caso di reati, anche omissivi, commessi in
nome e per conto della società, il “prestanome” concorre nel reato con
l’amministratore “di fatto” per non avere impedito l'evento che in base alla
norma citata aveva il dovere di impedire. Il prestanome accettando la carica
assume su di sé anche i rischi a essa connessi (dolo eventuale).
È quanto emerge dalla sentenza 27 novembre 2013, n. 47110, della Corte di
Cassazione – Terza Sezione Penale.
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Sentenza 27 novembre 2013, n. 47110, Corte di Cassazione
Bancarotta. Pagamento in contanti è indizio
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
29.11.2013
In un’indagine per reati fallimentari i pagamenti in contanti fra aziende
costituiscono un indizio che avvalora la tesi della pubblica accusa. L’ordinanza
del Tribunale che ha annullato gli arresti domiciliari disposti dal GIP è viziata
“da manifesta illogicità e contraddittorietà” nel punto in cui ha ritenuto
normale che i rapporti di dare e avere tra la imprese degli indagati fossero
regolati in contanti. Il Tribunale inoltre non ha spiegato il perché abbia
desunto dalla scarsa documentazione bancaria offerta dalla difesa la
regolarità anche delle altre operazioni non documentate.
È quanto emerge dalla sentenza 28 novembre 2013, n. 47213, della Corte di
Cassazione – Seconda Sezione Penale.
Sentenza 28 novembre 2013, n. 47213, Corte di Cassazione
Commercialista agli arresti domiciliari
Rischia gli arresti domiciliari il commercialista che, secondo un’intercettazione
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
29.11.2013
telefonica in mano al P.M., avrebbe emesso una fattura falsa al fine di
consentire alla società di cui era consulente di evadere le imposte. Il Tribunale
ha disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari a carico di un
dottore commercialista, avendo ritenuto insussistenti i gravi indizi di
colpevolezza con riguardo al reato ipotizzato di emissione di fatture per
operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 74/2000. Ad avviso della
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Procura della Repubblica, invece, l’indagato si era reso responsabile del
predetto reato tributario in concorso con altri poiché, quale responsabile della
tenuta della contabilità della X s.r.l., aveva emesso una fattura di 589 mila
euro, con la causale “provvigioni per servizi resi”, inerente a operazioni
sicuramente inesistenti, al fine di consentire alla società di evadere le imposte
sui redditi per 109 mila euro. Da un’intercettazione telefonica infatti si
evinceva che per l’emissione della fattura occorreva necessariamente
coinvolgere la professionalità del commercialista, tanto più che la stessa era
stata regolarmente annotata nelle scritture contabili delle due società
coinvolte nel reato ed era logico ritenere che registrazione fosse stata curata
dal medesimo professionista.
La Corte di Cassazione – Seconda Sezione Penale, con la sentenza 28
novembre 2013, n. 47210, ha annullato l’ordinanza del Tribunale, per vizio di
motivazione.
Sentenza 28 novembre 2013, n. 47210, Corte di Cassazione
Accessi. Ammesse le verifiche “lunghe”
In tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o
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Fiscal Focus
Giurisprudenza
02.12.2013
militari dell'Amministrazione Finanziaria presso la sede del contribuente è
meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio,
o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali
atti può ricavarsi dalla "ratio" delle disposizioni in materia, apparendo
sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a
fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli
agenti del Fisco.
Lo afferma la sentenza 29 novembre 2013, n. 26732, della Corte di Cassazione Quinta Sezione Civile T.
Sentenza 29 novembre 2013, n. 26732, Corte di Cassazione
Induttivo. Mancata risposta all’ordine di esibizione
Il ricorso all’accertamento del reddito d’impresa con metodo induttivo è
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Fiscal Focus
Giurisprudenza
02.12.2013
legittimo quando il legale rappresentate della società non ha ottemperato alla
richiesta dell’Amministrazione Finanziaria di esibizione delle scritture
contabili, anche perché l’Amministrazione non ha l’obbligo di verificare e
controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio fiscale, né quello di
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contattare eventuali sostituti o incaricati dell’amministratore presso i quali
risulta depositata la documentazione contabile.
È quanto emerge dalla sentenza 29 novembre 2013, n. 26715, della Corte di
Cassazione – Sezione Tributaria.
Sentenza 29 novembre 2013, n. 26715, della Corte di Cassazione
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Adempimenti
Adempimenti in materia di antiriciclaggio
Fiscal
Adempimento
n.44 del
25.11.2013
Gli adempimenti in materia di antiriciclaggio che interessano gli studi
professionali vanno dall’adeguata verifica della clientela, alla conservazione e
registrazione dei dati, per concludersi con un’eventuale segnalazione di
operazione sospetta.
In primo luogo è necessario verificare se l’operazione è soggetta agli obblighi
antiriciclaggio; soltanto se è tra le operazioni soggette sarà necessaria
procedere con l’identificazione del cliente, l’identificazione del titolare effettivo
e dovranno essere richieste informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto
continuativo o della prestazione professionale.
L’obbligo di adeguata verifica della clientela deve essere sempre assolto
commisurandolo al rischio associato al singolo cliente e alla specifica
operazione: è pertanto necessario sempre effettuare l’analisi del rischio.
Occorre poi conservare la documentazione relativa al cliente e all’operazione e
registrare le operazioni rilevanti nell’archivio unico informatico o nel registro
cartaceo.
Qualora il professionista sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che
siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o
finanziamento al terrorismo, deve inviare alla UIF una segnalazione di
operazione sospetta.
Proponiamo, di seguito, alcune brevi tabelle volte a riassumere gli adempimenti
previsti, con specifico riferimento agli obblighi di adeguata verifica.
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA:
1.
Identificazione del cliente e verifica dell’identità dello stesso
2.
Identificazione del titolare effettivo
3.
Ottenimento di informazioni sulla natura e sullo scopo del
rapporto o della prestazione
4.
Controllo costante
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1. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E VERIFICA DELLA TITOLARITÀ
al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere
QUANDO
una prestazione professionale, pertanto prima
dello svolgimento della stessa.
in presenza del cliente;
anche attraverso propri dipendenti o collaboratori,
fermo
COME
restando
la
responsabilità
del
professionista;
‐ mediante un valido documento d’identità non
scaduto,
- raccogliere i seguenti dati:
1. nome e cognome;
2. luogo e data di nascita;
3. indirizzo di residenza;
4. codice fiscale;
5. estremi del documento di identificazione
Nel caso di società:
1.
denominazione del soggetto giuridico;
2.
sede legale;
3.
codice fiscale o partita Iva.
- acquisire il documento atto a effettuare
CHECK LIST
l’identificazione, quale:
OPERATIVA
1.
Carta d’identità
2.
Passaporto
3.
Patente di guida
4.
Patente nautica
5.
Libretto di pensione
6.
Porto d’armi
7.
Permesso di soggiorno
8.
Altre tessere di riconoscimento rilasciate
dall’amministrazione dello Stato, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra
signatura equivalente
-
fare
una
fotocopia
del
documento
di
riconoscimento (da inserire successivamente nel
fascicolo del cliente)
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-
acquisire
il
documento
dal
quale
risulti
l’esistenza del potere di legale rappresentante
quando il cliente è una società. Il cliente deve
pertanto consegnare adeguata documentazione
come, ad esempio, visura camerale, certificati
rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o
assembleari dalle quali risultino i dati identificativi
e il conferimento dei poteri di rappresentanza.
2. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
- persona fisica per conto della quale è realizzata
un’operazione o un attività;
CHI È IL TITOLARE
EFFETTIVO?
- nel caso di entità giuridica, persona o persone
fisiche che, in ultima istanza possiedono o
controllano
tale
entità
(più
del
25%
della
partecipazione al capitale), oppure ne risultano
beneficiari.
QUANDO?
contestualmente all’identificazione del cliente;
1.
Acquisire dichiarazione, sottoscritta dal cliente,
contenente i dati necessari per l’identificazione
del titolare effettivo
Qualora,
sulla
base
dell’indice
di
rischio
attribuito al cliente e della sua prudente
valutazione, il professionista lo reputi opportuno,
potrà promuovere autonome verifiche facendo
ricordo a pubblici registri, elenchi, atti o
documenti, conoscibili da chiunque (è invece da
CHECK-LIST
escludersi che il professionista possa pretendere,
OPERATIVA
in modo autoritario, la produzione di scritture e
documenti o la convocazione di altri soggetti per
procedere ad interrogatori formali).
2. conservare la copia o i riferimenti dei documenti
richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine
del rapporto continuativo o della prestazione
professionale.
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In assenza del regolamento di cui all’art. 38, co. 7, i
dati identificativi del titolare effettivo non devono
essere registrati, ma solo conservati nel fascicolo
OBBLIGO DI
REGISTRAZIONE
del cliente.
Pertanto sarà sufficiente conservare la copia o i
riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo
di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o
della prestazione professionale.
3.INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA PREVISTA DELLA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Acquisire dichiarazione, sottoscritta dal cliente,
contenente le informazioni sullo scopo e la natura
prevista dalla prestazione professionale (meglio se
in forma scritta, sebbene ciò non sia espressamente
CHECK – LIST
OPERATIVA richiesto dalla norma).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21, i clienti devono
fornire sotto la propria responsabilità tutte le
informazioni
necessarie
e
aggiornate
per
consentire al professionista di adempiere agli
obblighi di adeguata verifica. 4.CONTROLLO COSTANTE
Analisi delle transazioni concluse durante tutta la
durata del rapporto in modo da verificare che siano
compatibili con la conoscenza che il professionista
COS’È?
ha
del
proprio
cliente,
delle
sue
attività
commerciali e del suo profilo di rischio, avendo
riguardo, se necessario, all’origine dei fondi
Tale attività consente, inoltre, l’aggiornamento dei
documenti, dei dati o delle informazioni detenute.
1) Effettuare una prima richiesta scritta con
impegno del cliente a comunicare la variazione dei
CHECK-LIST
dati ivi indicati;
OPERATIVA
2)
programmare
richieste
periodiche
di
aggiornamento dei dati in archivio con una
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tempistica da definire sulla base della valutazione
del rischio presente e che, per semplicità, per le
prestazioni
continuative,
potrebbero
essere
collegate alla periodicità di fatturazione;
3) istituire degli automatismi per l’aggiornamento
dei dati ad esempio annotando:
•
‐ il termine per il rinnovo delle cariche
sociali;
•
‐ eventuali termini connessi a contratti od
atti;
•
‐
altri
elementi
ritenuti
utili
dal
professionista.
4)prevedere eventuali incontri con il cliente
quando si presentano situazioni di criticità (entrata
nella fascia di rischio alta);
5) istruire il personale di studio in modo che possa
fornire elementi utili alla valutazione del profilo di
rischio;
6) annotare le informazioni acquisite nel corso
degli incontri preparatori e nello svolgimento delle
diverse prestazioni.
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Acconto imposte dirette, secondo Assonime
Il 22 novembre Assonime ha pubblicato la circolare n. 36 avente a oggetto la
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n.296 del
25.11.2013
determinazione e il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap
in scadenza il 2 dicembre 2013 (anche se dagli annunci del presidente del
consiglio sembra debba slittare al 10 dicembre).
Al riguardo Assonime ha evidenziato alcune novità che potrebbero indurre i
contribuenti a modificare, in sede di versamento del secondo acconto, le scelte
operate per il primo acconto: queste riguardano la possibilità di adottare per la
seconda rata di acconto il metodo di determinazione c.d. previsionale in luogo
di quello c.d. storico assunto in sede di versamento della prima rata di acconto e
viceversa.
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Fra queste novità Assonime segnala, in particolare, l’aumento dal 100 al 101 per
cento della misura dell’acconto complessivamente dovuto per il corrente
periodo d’imposta e le precisazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria
sulla nuova disciplina di deducibilità delle perdite su crediti per coloro che,
invece, intendano avvalersi del metodo di determinazione c.d. previsionale.
Circolare n.36 del 22.11.2013 di Assonime
Comunicazioni acquisti da operatori sanmarinesi
Entro il prossimo 2 dicembre (il 30.11 è sabato) i soggetti passivi Iva italiani, che
Fiscal Flash
n.298
26.11.2013
hanno effettuato operazioni di acquisti da operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, devono comunicare le
operazioni annotate nei registri Iva nel mese di ottobre.
L’invio va effettuato esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati, utilizzando il modello polivalente disponibile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve necessariamente essere
effettuata inviando i dati in forma analitica.
Per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2013, è consentito utilizzare, in
alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di
comunicazione.
Provvedimento 2.8.2013, n. 94908 dell’Agenzia delle Entrate
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Commenti Fisco
Registrazione e APE: chiarimenti dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 83/E del 22 novembre 2013, a seguito
Fiscal Flash
n.297 del
25.11.2013
della presentazione di una istanza con la quale veniva chiesto di conoscere quale
sia il corretto trattamento da riservare, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta
di bollo, all’attestato di prestazione energetica (APE), da allegare, in particolare, ai
contratti di locazione, ha chiarito che lo stesso attestato da allegare ai contratti di
vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di
locazione, non sconta il Registro.
L’APE non rientra tra gli atti per i quali vige l'obbligo della registrazione, ma
rappresenta semplicemente una parte integrante del contratto, e non paga un
Registro autonomo (articolo 11 DPR 131/1986).
La risoluzione ricorda che i
contribuenti tenuti alla registrazione, possono optare sia per la via cartacea che per
quella telematica, attraverso le applicazioni disponibili sul sito dell’Agenzia delle
Entrate, che non consentono di trasmettere allegati. In tal caso, se la scelta cade sul
telematico, si potrà presentare l’APE, in un momento successivo, in forma cartacea
insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione. Se l’APE è allegata al contratto di
locazione in originale o in copia semplice, non sconta il Bollo, se invece, la copia
dell’APE è accompagnata da una dichiarazione di conformità all’originale di un
pubblico ufficiale, il Bollo costa 16 euro a foglio.
Risoluzione 83/E del 22 novembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate
Il controllo dei sindaci in caso di crisi d’impresa
Il verificarsi di fatti o circostanze che compromettono la continuità aziendale di
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n.322 del
25.11.2013
una società, e che facciano presumere l'inizio di una crisi economico-finanziaria,
obbliga il collegio sindacale a informare tempestivamente gli amministratori,
invitandoli ad adottare opportune misure per la soluzione della crisi. In caso di
inerzia da parte degli amministratori o qualora le misure già adottate dovessero
rivelarsi inadeguate o inefficaci, i sindaci possono convocare l'assemblea dei
soci per informarli sullo stato di crisi e sul comportamento degli amministratori.
Il compito del collegio sindacale non si esaurisce nel sollecitare gli
amministratori a intervenire nella situazioni di estrema difficoltà economicofinanziaria. L’organo di controllo è chiamato a vigilare anche sul possesso dei
requisiti di professionalità e di indipendenza dell’attestatore stabiliti dalla legge
fallimentare e sulla corretta esecuzione della procedura prescelta dagli
amministratori qualora la società vuole accedere a uno degli istituti di gestione
della crisi anche per l’eventuale risanamento.
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Collegio sindacale e crisi d’impresa
Il collegio sindacale è ormai chiamato a giocare d'anticipo sulla crisi
d'impresa, e il suo compito, non si esaurisce nel sollecitare gli amministratori
a intervenire nelle situazioni di estrema difficoltà economico-finanziaria, ma
deve vigilare anche sul possesso dei requisiti di professionalità e
indipendenza dell'attestatore stabiliti dalla legge fallimentare e sulla
corretta esecuzione della procedura prescelta dagli amministratori qualora la
società intenda accedere a uno degli istituti per la gestione della crisi e per
l'eventuale risanamento.
Tra i controlli che i sindaci devono effettuare vi è quello dell’integrità del
patrimonio della società per il quale, gli stessi sindaci devono verificare che
gli amministratori non compiano operazioni estranee all'oggetto sociale o in
conflitto di interessi con la società e che le loro scelte gestionali non risultino
manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere l'integrità del
patrimonio sociale o comunque palesemente pregiudizievoli. Le scelte
gestionali si devono ispirare al principio di ragionevolezza ed essere
congruenti e compatibili con le risorse aziendali.
Il collegio sindacale deve monitorare costantemente la continuità aziendale
per prevenire e comunque far emergere tempestivamente eventuali
situazioni di crisi, e il controllo deve essere svolto anche con la verifica da
parte degli amministratori sull'attuazione di misure idonee a garantire la
continuità aziendale, periodicamente devono esaminare i principali indici di
bilancio e l'informativa sulle garanzie rilasciate e richieste dalla società.
Il collegio sindacale è anche tenuto a monitorare anche l'entità delle
eventuali perdite conseguite dalla società e i conseguenti adempimenti cui
sono chiamati gli amministratori e l'assemblea dei soci.
In base all'entità delle perdite, occorrerà che gli amministratori o i sindaci (in
caso di inerzia dei primi) convochino l'assemblea dei soci per deliberare, a
seconda dei casi, gli opportuni provvedimenti previsti dalla legge, come la
riduzione del capitale sociale, la ricapitalizzazione della società o la
trasformazione o lo scioglimento della stessa.
Crisi d’impresa e Collegio sindacale
Regime del risparmio gestito
L’intervento dell’Amministrazione Finanziaria operato con la R.M. 76/E/2013 ci
Fiscal News
n.323 del
25.11.2013
offre lo spunto per delineare i tratti essenziali dei regimi previsti per la
tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria, con particolare attenzione
alla determinazione del risultato netto di gestione nel regime del risparmio
gestito.
L’intervento
dell’Amministrazione
Finanziaria
riguarda
la
deducibilità
dell’imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, per le quali è
stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito
previsto all’art. 7, co. 4, del D.Lgs. n. 461/1997.
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L’Amministrazione Finanziaria, rifacendosi alle conclusioni riportate nella R.M.
205/E/2003, nella quale si sanciva la deducibilità dal risultato netto di gestione
per gli “oneri e le commissioni comunque riconducibili alla gestione del
patrimonio in base a criteri di inerenza”, ha chiarito che l’imposta di bollo
dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, per le quali è stata esercitata
l’opzione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, è deducibile
dal risultato maturato della gestione in quanto costituisce un onere
strettamente inerente alla gestione del patrimonio.
Risoluzione n. 76/E del 6 novembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate
La Cassazione conferma l’accertamento di maggiori
ricavi a carico dell’architetto che il pomeriggio insegna a
Quotidiano
Fiscal Focus
Fisco
25.11.2013
scuola
L’accertamento standardizzato è legittimo anche quando il contribuente, oltre a
svolgere la professione di architetto, è dipendente di una pubblica
amministrazione. L’impegno lavorativo come insegnante, nell’arco dell’intero
anno scolastico, non è elemento che di per sé può giustificare uno scostamento
consistente dagli standard del reddito derivante dall’esercizio della libera
professione.
È quanto emerge dalla sentenza 20 novembre 2013, n. 25983, della Corte di
Cassazione – Sezione Tributaria.
Propone ricorso per cassazione un architetto cui l’Agenzia delle Entrate aveva
notificato un avviso di accertamento per l’anno 1996 con il quale erano
accertati
maggiori
ricavi
derivanti
all’attività
libero-professionale,
con
conseguenti maggiori IRPEF e IVA, secondo la procedura di accertamento
standardizzato e l’applicazione dei parametri. Respingendo l’appello del
contribuente, la CTR della Basilicata osservava che lo scostamento tra reddito
dichiarato e maggiori compensi accertati era notevole sicché dovevano
considerarsi del tutto inconferenti le giustificazioni addotte dal professionista in
sede di contraddittorio preventivo e poi giudiziale.
A detta del professionista, l’attività di architetto non era produttiva di un reddito
superiore a quello dichiarato poiché svolta in concomitanza all’attività di
insegnante in un istituto scolastico. La CTR ha però ritenuto che tale circostanza
non incidesse minimamente sulla capacità di produrre un reddito professionale
più elevato, posto che l’impegno scolastico era limitato alle ore pomeridiane e
considerata la non disprezzabile entità della struttura professionale.
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Nella specie, poi, il contribuente non aveva mai fatto cenno a elementi di crisi
intrinseci all’attività medesima; gli unici che avrebbero potuto incidere
concretamente sulla capacità dello studio professionale di produrre reddito.
Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto la sentenza di secondo grado scevra da
vizi, anzi congruamente motivata. Il ricorso per cassazione è stato pertanto
respinto alla luce degli ormai noti principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite
(sentenza 26635 del 18 dicembre 2009) in tema di accertamento tributario
standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore. In
particolare gli Ermellini ricordano che la detta procedura non si colloca
all'interno della procedura di accertamento di cui all'articolo 39 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, ma la affianca, essendo indipendente dall'analisi dei
risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in
contabilità semplificata, non impedisce l'applicabilità dello standard né
costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità
ordinaria, l'irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la
legittima attivazione della procedura standardizzata.
Sentenza 20 novembre 2013, n. 25983, della Corte di Cassazione
L’ambito soggettivo nel comparto agricolo
Sotto il profilo soggettivo in agricoltura sono presenti le seguenti figure: il
Fiscal
Approfondiment
o
n.47 del
26.11.2013
produttore agricolo ordinario, l’imprenditore agricolo professionale, che svolge
l’attività agricola e usufruisce di molte agevolazioni fiscali (l’acquisto di terreni
assolvendo la sola imposta catastale dell’ 1%; accesso al compendio unico di cui
all’articolo 7 del D.Lgs. n. 99/2004; esonero dal pagamento del contributo di
costruzione per i fabbricati rurali [oneri di urbanizzazione]; maggiorazione
dell’indennità di esproprio di terreni agricoli; priorità nell’accesso ai contributi
regionali; riconoscimento della natura di fabbricato rurale per le abitazioni
possedute da società; agevolazioni in materia di ICI/IMU), e il coltivatore diretto,
che esercita attività agricole e, oltre ai benefici previsti per l’imprenditore
agricolo professionale, gode, in via esclusiva, anche del diritto di prelazione per
l’acquisto del terreno coltivato in affitto, ovvero, se proprietario dei terreni
confinanti, del conseguente diritto di riscatto.
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AMBITO SOGGETTIVO IN AGRICOLTURA
FIGURA
BENEFICI
1) PRODUTTORE
AGRICOLO
ORDINARIO
- Acquisto di terreni assolvendo la sola imposta
catastale dell’1%;
- accesso al compendio unico di cui all’articolo 7 del
D.Lgs. n. 99/2004;
2) IMPRENDITOR
E AGRICOLO
PROFESSIONA
LE
- esonero dal pagamento del contributo di costruzione
per i fabbricati rurali (oneri di urbanizzazione);
- maggiorazione dell’indennità di esproprio di terreni
agricoli;
- priorità nell’accesso ai contributi regionali;
- riconoscimento della natura di fabbricato rurale per
le abitazioni possedute da società;
- agevolazioni in materia di ICI/IMU.
3) COLTIVATORE
DIRETTO
BENEFICI PREVISTI PER L’IMPRENDITORE AGRICOLO
PROFESSIONALE
+
diritto esclusivo di prelazione per l’acquisto del terreno
coltivato in affitto- se proprietario dei terreni confinanti,
ha il diritto di riscatto.
Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001
Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale
Anche sui singoli membri del collegio sindacale gravano le disposizioni in
Fiscal News
n.324 del
26.11.2013
materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007.
In questo caso, tuttavia, gli obblighi sono modulati in misura diversa, a seconda
se l’organo di controllo eserciti la sua attività per un ente soggetto alla
disciplina antiriciclaggio o se l’attività è riferita a una società commerciale
diversa dalle precedenti.
In questo secondo caso, inoltre, è altresì necessario distinguere il caso in cui i
sindaci siano incaricati solo del controllo di legalità o agli stessi sia affidato
anche il controllo contabile.
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Organi di controllo
Presso soggetti destinatari
della normativa
antiriciclaggio
Obblighi sanciti dall’art. 52
D.Lgs. 231/2007
Altre società commerciali
Solo controllo
di legalità
Esoneri di cui
all’art. 12
comma 3 bis
D.Lgs 231/2007
Anche
controllo
contabile
Obblighi di cui
all’art. 13 D.Lgs.
231/2007
È possibile individuare gli adempimenti in capo al Collegio sindacale con
riferimento alle singole fattispecie nella tabella che segue:
Vigilanza sul
rispetto della
normativa
antiriciclaggio
Adeguata
verifica della
clientela
Registrazione e
conservazione
dei dati
Organi di
controllo presso
società
destinatarie del D.
Lgs. 231/2007
Organi di
controllo presso
società non
destinatarie (NO
REVISIONE
CONTABILE)
Organi di controllo
CONTABILE presso
società non
destinatarie
Sì
Sì
Sì
NO
NO
Sì
NO
NO
Sì
NO
Segnalazione di
operazioni
sospette
Obblighi di
comunicazione
previsti dall’art.
52
Obblighi di
comunicazione
previsti dall’art.
51 (limitazioni
uso contante)
NO
(ma la UIF può
comunque
tenerne conto)
Sì
Sì
NO
NO
Sì
Sì
Sì
Decreto Legislativo 231/2007
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La cessione dell’autovettura
Le modifiche che sono intervenute negli ultimi anni sulla deducibilità fiscale dei
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n.325 del
26.11.2013
costi sostenuti per le auto aziendali hanno comportato una revisione sulla
convenienza tra le differenti forme di acquisto di tali beni.
Da ultimo la Legge di stabilità per il 2013 ha previsto la riduzione della
deducibilità della autovetture al 20%.
Questi continui cambiamenti di regime impositivo determinano particolari
conseguenze anche al momento della cessione del bene.
La circ.. n. 47/E, 18 giugno 2008, l'Agenzia delle Entrate si è occupata del tema
relativo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di mezzi di
trasporto a deducibilità limitata, di cui all'art. 164 comma 1, lett. b) del TUIR: per
la cessione di tali mezzi, il comma 2 del medesimo art. 164, prevede che le
plusvalenze, o le minusvalenze, rilevano nella proporzione esistente tra
l'ammortamento dedotto e l'ammortamento complessivamente eseguito; lo
stesso criterio deve essere applicato per gli automezzi precedentemente
detenuti in locazione finanziaria e ceduti successivamente al riscatto.
ESEMPIO 1
Alfa Srl cede a 2014 un'auto aziendale a 20.000 euro (oltre Iva). L'auto era stata
acquistata nel 2011 per 50.000 euro.
Al 31 dicembre 2013 il fondo ammortamento ammonta a 31.250.
La plusvalenza, data dal prezzo di cessione al netto del residuo contabile,
ammonta a 1.250 euro (20.000-18.750)
La plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l'ammortamento
fiscalmente dedotto e quello complessivo.
Nel calcolo degli ammortamenti deducibili bisogna tenere conto del tetto
massimo di deducibilità, pari a 18.076 euro.
L'ammortamento fiscalmente dedotto è pari a:
903,80 euro per il 2011 (18.076 x 12,5% x 40%);
1.807,60 euro per il 2012 (18.076 x 25% x 40%);
903,80 euro per il 2013 (18.076 x 25% x 20%)
Il totale degli ammortamenti dedotti è quindi pari a 3.615,20 euro, mentre
l'ammortamento civilistico ammonta a 31.250 euro (50.000 x 12,5% + 50.000 x
25% + 50.000 x 25%).
La quota della plusvalenza rilevante ai fini delle imposte dirette è pari a:
3.615,20 / 31.250 = 11,57%.
La plusvalenza di 1.250 è imponibile per euro:
144,62 (11,57% di 1.250)
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ESEMPIO 2
Brios Srl cede il 1° di gennaio 2014 il contratto di leasing relativo a un'auto
aziendale al prezzo di 5.000 euro (oltre Iva).
Il costo sostenuto dal concedente ammonta a 50.000 euro.
Il contratto era stato sottoscritto il 1° gennaio 2011, con durata quinquennale. Il
valore normale del bene alla data di cessione del contratto è pari a 25.000 euro.
La sopravvenienza attiva rileva in funzione del rapporto tra quota capitale dei
canoni dedotti e quella dei canoni di competenza. Ipotizzando canoni di
competenza (quota capitale) per 10.000 euro all'anno (sul triennio 2011-2013), si
avrà un totale di 30.000 euro.
Questi erano stati dedotti per 3.615 euro (1.446 nel 2011 e nel 2012, 723 nel
2013). La sopravvenienza attiva è data dal valore normale (25.000) del bene
meno le quote capitale dei canoni a scadere e riscatto attualizzati (ipotizziamo
20.000).
La sopravvenienza attiva coincide quindi prezzo di cessione del contratto (5.000)
e si manifesta per intero a conto economico (voce A5).
La rilevanza fiscale sarà data dal rapporto tra canoni dedotti e canoni di
competenza: 12,05%.
Pertanto la sopravvenienza di 5.000 € diventa fiscalmente rilevante per €
602,50.
Circolare n. 47/E del 18 giugno 2008 dell’Agenzia delle Entrate
IVA: gli omaggi NON rientranti nell’attività d’impresa
Il trattamento fiscale degli omaggi dipende dalla natura del bene, dal soggetto
Quotidiano
Fiscal Focus
Fisco
26.11.2013
destinatario, ma anche dal valore del bene. Tutte queste caratteristiche
condizionano il trattamento fiscale degli omaggi, ciascuno con un proprio peso.
In via generale, il punto di partenza per analizzare il trattamento fiscale degli
omaggi ai fini Iva, e la distinzione tra beni che rientrano o meno nell’ambito
dell’attività propria dell’impresa.
Beni che NON rientrano nell’attività d’impresa - Per tale fattispecie, il punto di
partenza è il trattamento che i beni destinati a essere “omaggiati” subiscono a
“monte”. In base alle disposizioni dell’art. 19 bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972,
non
è
ammessa
in
detrazione
l'imposta
relativa
alle
spese
di
rappresentanza, “come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle
sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire
cinquantamila”(euro 25,82). Per quanto riguarda la definizione di spese di
rappresentanza, anche ai fini IVA (C.M. 34/E/2009) è necessario fare riferimento
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a quanto disposto dall’art. 1, D.M. 19.11.2008 che definisce di rappresentanza “le
spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità
promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di
ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente,
benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali
di settore”.
Affinché la spesa per l’omaggio rientri tra quelle di rappresentanza è necessario
che le spese: i) siano sostenute con finalità promozionali e di pubbliche
relazioni; ii) siano ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici
economici; iii) siano coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
All’interno delle spese di rappresentanza individuate in base ai suddetti
criteri, l’art. 19 bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972 prevede:
- la detraibilità dell’IVA per i beni rientranti nelle spese di rappresentanza per i
beni di costo unitario NON superiore a € 25,82;
- l’indetraibilità dell’IVA per i beni rientranti nelle spese di rappresentanza per i
beni di costo unitario superiore a € 25,82.
Il trattamento a “valle” – Il trattamento a “valle”, ai fini IVA, dei beni destinati ad
essere omaggiati, NON rientranti nell’attività d’impresa, è rinvenibile nell’art. 2,
co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972. La richiamata disposizione prevede che
“costituiscono inoltre cessioni di beni: 4) le cessioni gratuite di beni ad
esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività
propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila
(euro 25,82) e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o
dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se
per
effetto
dell'opzione
di
cui
all'articolo
36-bis;”.
La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), dunque, indipendentemente
da valore dell’omaggio è esclusa da campo di applicazione dell’IVA.
Le spese per alimenti e bevande - Per quanto riguarda l’acquisto di alimenti e
bevande (ovviamente che non formano oggetto dell’attività d’impresa), l’art. 19,
co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 prevede che “non è ammessa in detrazione
l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad
eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di
somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante
distributori automatici collocati nei locali dell'impresa”.
Tuttavia, in deroga a tale disposizione, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M.
54/E/2002 ha riconosciuta la detrazione dell’IVA purché gli stessi siano di costo
unitario non superiore a € 25,82 e rientrino fra le spese di rappresentanza per le
quali trova applicazione la citata lett. h).
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Omaggi ai dipendenti - Per quanto riguarda gli omaggi ai dipendenti NON
rientranti nell’attività d’impresa, ai fini Iva, non possono essere considerate
spese di rappresentanza, in quanto prive del requisito di sostenimento per
finalità promozionali.
L’IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è da considerare indetraibile per
mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa.
Iva & Omaggi
IVA Omaggi: cessione gratuita “imponibile”
Quotidiano
Fiscal Focus
Fisco
27.11.2013
Gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa, secondo le indicazioni
fornite
dall’Amministrazione
Finanziaria
nella C.M.
188/E/1998,
“non
costituiscono spese di rappresentanza”. Pertanto: i) l’IVA assolta all'atto
dell'acquisto è detraibile. Non trova, infatti, applicazione la previsione di
indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del D.P.R. 633/72; ii) la
cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei
beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72).
Vi è da segnalare che la tesi ministeriale possa ritenersi superata con
l’emanazione del D.M. 19.11.2008 che detta regole diverse per l’individuazione
delle spese di rappresentanza e non differenzia tra “beni oggetto” e “beni non
oggetto dell’attività d’impresa. La determinazione della base imponibile - Nel
caso in cui si verifichino le condizioni per la cessione gratuita imponibile IVA si
dovrà procedere alla determinazione della base imponibile e ad espletare gli
obblighi documentali.
In tal senso, la base imponibile è rappresentata, ai sensi dell’art. 13, D.P.R. n.
633/72, “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di
beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.
I criteri dettati dal Legislatore per la determinazione della base imponibile si
riferiscono, dunque, al prezzo di acquisto (impresa di rivendita) o il prezzo di
costo (imprese di produzione). Oltre all’individuazione dei criteri da adottare
viene specificato un ulteriore criterio, di natura temporale, ovvero il prezzo di
acquisto o il prezzo di costo devono essere determinati nel momento in cui si
effettuano le operazioni.
Sebbene la disposizione normativa non appaia limpidissima, sembra indicare
che il prezzo d’acquisto o il prezzo di costo devono essere rilevati nel momento
in cui si effettua l’omaggio.
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Ciò starebbe ad indicare, come chiarito da Assonime con la circolare 42, del 13
ottobre 2009, che il costo "attualizzato" dovrebbe essere coincidente con il
“valore residuo del bene al momento del prelievo”,comprensivo di eventuali
incrementi per integrazioni o riparazioni, ma al netto del deprezzamento subito
nel tempo.
Rivalsa facoltativa – È da tenere in debita considerazione che la rivalsa dell’IVA
non è obbligatoria, come disposto dall’art. 18, D.P.R. n. 633/72. Di conseguenza,
come spesso accade, l’IVA rimane quindi a carico del cedente e costituisce per
quest’ultimo
un
costo
indeducibile
ex
art.
99,
comma
1,
Tuir.
Ai fini pratici, si potrà: emettere una fattura con applicazione dell’IVA, senza
addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di “omaggio senza
rivalsa
dell’IVA
ex
art.
18,
DPR
n.
633/72”.
Le altre soluzioni – Nel caso in cui si rinunci alla rivalsa dell’IVA, si potrà optare,
oltreché all’emissione della fattura:
- emettere un’autofattura in unico esemplare, con indicazione del valore dei
beni come sopra individuato (prezzo di acquisto o di costo), dell’aliquota e della
relativa imposta, specificando che trattasi di “autofattura per omaggi”. La stessa
può essere:
• singola per ciascuna cessione (“autofattura immediata”);
• globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese (“autofattura
differita”).
- si potrà tenere il registro degli omaggi, sul quale annotare l’ammontare
complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per
aliquota.
Iva & Omaggi
Omaggi: trattamento fiscale
Il trattamento fiscale degli omaggi dipende dalla natura del bene, dal soggetto
Fiscal News
n.329 del
29.11.2013
destinatario, ma anche dal valore del bene. Tutte queste caratteristiche
condizionano il trattamento fiscale degli omaggi, ciascuno con un proprio peso.
In via generale, il punto di partenza per analizzare il trattamento fiscale degli
omaggi in materia di reddito d’impresa e di Iva, è la distinzione tra beni che
rientrano o meno nell’ambito dell’attività propria dell’impresa.
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Tale distinzione comporta un diverso trattamento sia ai fini delle imposte dirette
che ai fini delle imposte indirette.
Nel presente intervento analizzeremo il trattamento fiscale degli omaggi,
distinguendo:
-
in relazione alla natura del bene, ovvero rientrante o meno nell’ambito
dell’attività propria dell’impresa;
-
in relazione al soggetto destinatario, ovvero clienti/fornitori o
dipendenti;
-
in relazione al valore del bene.
Si propongono, di seguito, alcuni schemi riepilogativi.
Omaggi
Clienti
Dipende
nti
Omaggio Beni NON oggetto dell’attività d’impresa
IVA
IRES/IRPEF
IRAP
Acquisto
Cessione
Deducibilità
Deducibilità
Esclusa.
Integralmente, se
Per i
di valore unitario non
Detraibile
lavorato
superiore a € 50;
se Costo
ri
Se superiore:
unitario
autonom 1,3% con ricavi proventi
inferiore a
i
gestione caratteristica
Deducibile se
€ 25,82
imponibi fino a 10 milioni di euro;
si applica il
le
0,5% con ricavi proventi
metodo di
gestione caratteristica
bilancio.
da 10 milioni di euro a
Per i
50 milioni di euro;
lavoratori
0,1% con ricavi proventi
autonomi
gestione caratteristica
deducibili nel
superiori a 10 milioni di
limite
Indetraibile
euro
dell’1% dei
se Costo
Per quanto riguarda i
compensi
unitario
Esclusa
lavoratori autonomi,
percepiti nel
superiore a
invece, troverà
periodo
€ 25,82
applicazione il limite
d’imposta
dell’1% dei compensi
percepiti nel periodo
d’imposta, a
prescindere dal valore
unitario.
Indetraibile
Esclusa
Deducibile
Indeducibile
nell’esercizio
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Omaggi
Clienti
Dipende
nti
Omaggio Beni oggetto dell’attività d’impresa
IVA
IRES/IRPEF
IRAP
Acquisto
Cessione
Deducibilità
Deducibilità
Si, tranne
Integralmente, se
nei casi si
di valore unitario non
tratti si
superiore a € 50;
“spese di
Se superiore:
rappresent
1,3% con ricavi proventi
anza”, caso Imponibi
gestione caratteristica
in cui la
le,
fino a 10 milioni di euro;
detrazione
tranne
0,5% con ricavi proventi
Deducibile se
è ammessa
nei casi
gestione caratteristica
si applica il
soltanto
si scelga
da 10 milioni di euro a
metodo di
per i beni
di non
50 milioni di euro;
bilancio.
di costo
detrarre 0,1% con ricavi proventi
Per i
unitario
l’IVA
gestione caratteristica
lavoratori
non
sull’acqu superiori a 10 milioni di
autonomi
superiore a
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euro
deducibili nel
€ 25,82.
fine di
Per quanto riguarda i
limite
Resta
non
lavoratori autonomi,
dell’1% dei
ferma la
assogget
invece, troverà
compensi
possibilità
tare ad
applicazione il limite
percepiti nel
di non
IVA la
dell’1% dei compensi
periodo
detrarre
successiv
percepiti nel periodo
d’imposta
l’IVA per
a
d’imposta, a
non
cessione
prescindere dal valore
assoggettar gratuita
unitario.
e ad
imposta la
successiva
cessione
gratuita.
Detraibile
Imponibi
Deducibile
Indeducibile
le
nell’esercizio
Omaggi: trattamento fiscale
Redditometro: il parere del garante della privacy
La determinazione del reddito in base alla spesa familiare, il cd. "redditometro",
Fiscal News
n.326 del
27.11.2013
nella nuova versione è ancora sotto esame.
Con la pubblicazione della Circolare n. 24 del 31 luglio scorso, sembrava che il
quadro fosse completo. Al contrario mancava ancora un tassello: quello della
violazione della privacy e delle intromissioni nelle scelte private del
contribuente e della sua famiglia.
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Per superare quest’ultimo ostacolo, era necessario il parere favorevole
all’utilizzo del nuovo strumento di accertamento da parte del Garante della
privacy.
Ora che il parere è stato ottenuto, secondo quanto affermato dall’Authority,
l'Agenzia delle Entrate dovrà adottare una serie di misure e accorgimenti per
ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e nel contempo rendere lo
strumento di accertamento più efficace nella lotta all'evasione fiscale.
Sotto accusa sono finite, in particolare, le spese Istat che non potranno mai
essere utilizzate per determinare il reddito del contribuente e non potranno
neppure costituire oggetto del contraddittorio fra il fisco e il contribuente.
Inoltre, il cosiddetto fitto figurativo, non potrà mai essere utilizzato ai fini della
selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento sintetico, ma potrà
entrare in gioco solo a seguito del contraddittorio.
Da rivedere, poi, anche l’invito al contraddittorio e la qualità e l’esattezza dei
dati utilizzati.
Redditometro & privacy
Appello tributario. Decorrenza termine “lungo”
Nel processo tributario, il “termine lungo” per l’impugnazione della sentenza
Giustizia &
Sentenze n.77
del 28.11.2013
decorre dalla data della sua pubblicazione anche per la parte costituita cui non
sia stato comunicato l’avviso di trattazione del ricorso. La regola secondo cui il
decorso del termine lungo comporta la decadenza dal potere d’impugnazione
non si applica – in base a quanto stabilito dall’articolo 38 comma 3 secondo
periodo del D.Lgs. n. 546 del 1992– laddove la parte non costituita “dimostri di
non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del
ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza”. Non può
pertanto pretendere di impugnare tardivamente la sentenza di primo grado la
parte che, pur non avendo avuto notizia dell’udienza di trattazione, era
comunque consapevole dell’esistenza del processo per averlo essa stessa
introdotto attraverso la proposizione del ricorso.
È quanto emerge dalla sentenza 15 ottobre 2013, n. 23323, della Corte di
Cassazione, Sezione Quinta Civile - Tributaria.
Sentenza 15 ottobre 2013, n. 23323, Corte di Cassazione
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Omessa dichiarazione IVA. La comunicazione non basta
Con sentenza 4 novembre 2013, n. 44433, la Corte di Cassazione – Terza Sezione
Giustizia &
Sentenze n.78
del 28.11.2013
Penale ha chiarito che l’adempimento dell’obbligo di comunicazione IVA non
esclude il reato di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 74
del 2000. La comunicazione IVA di cui all’articolo 8 bis del D.P.R. n. 322 del 1998,
introdotto dall'articolo 9 del D.P.R. n. 435 del 2001, finalizzata ad adempiere agli
obblighi comunitari di cui all'articolo 22, paragrafo 4, della Direttiva CEE n.
77/388 del 17 maggio 1977, non è sostitutiva della dichiarazione annuale ai fini
delle imposte sui redditi e IVA. La natura e gli effetti dell’adempimento previsto
dalla disposizione comunitaria non sono quelli propri della “Dichiarazione IVA”,
bensì quelli riferibili alla comunicazione di dati e notizie. Attraverso la
comunicazione,
il
contribuente
non
procede,
infatti,
alla
definitiva
autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il
tradizionale strumento della dichiarazione annuale.
Sentenza 4 novembre 2013, n. 44433, Corte di Cassazione
Regolamento 1042/2013 e servizi relativi a immobili
Il Regolamento 1042/2013 (Gazz. Uff. UE n. 284 del 26 ottobre 2013 Serie L),
Fiscal News
n.327 del
28.11.2013
modificando il precedente Regolamento UE 282/2011, apporta chiarimenti in
merito alla territorialità dei servizi relativi a beni immobili. Le indicazioni fornite
sono di estrema rilevanza, in considerazione delle difficoltà riguardanti
soprattutto la configurabilità o meno di una prestazione tra i servizi relativi ai
beni immobili.
Tale servizi, come noto, rinvengono la propria disciplina nell’art. 7 – quater, co.
1, lett. a), D.P.R. 633/1972. In base alla disciplina ivi contenuta, sia per le
prestazioni BtoB (business to business) che per le prestazioni BtoC (business to
Consumer), tali prestazioni si considerano effettuate nel luogo ove è situato
l’immobile.
La possibile “qualificazione” di un servizio rientrante tra quelli relativi a beni
immobili o,invece, rientrante tra le prestazioni generiche, di cui all’art. 7 –ter,
co. 1, D.P.R. 633/1972, produce effetti rilevanti, sia in riferimento alle prestazioni
BtoB, che in riferimento alle prestazioni BtoC:
-
nel primo caso, ipotizzando la prestazione resa da un soggetto passivo
UE ad un committente italiano soggetto passivo, con immobile situato
nel paese UE, l’applicazione della regola generale farà sì che il
prestatore UE emetterà fattura con l’indicazione “inversione contabile”
e il committente italiano assolverà agli obblighi IVA in base alle
disposizioni dell’art. 17, co. 2,
D.P.R. 633/1972; diversamente,
l’applicazione della disciplina relativa agli immobili, comporterà
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l’applicazione dell’Iva del Paese UE di stabilimento del soggetto
prestatore;
-
nel secondo caso, ipotizzando la prestazione resa da un soggetto
passivo Italiano ad un committente privato
UE (No –Italia), con
immobile situato in Italia, l’applicazione della regola generale
comporterà l’emissione dalla fattura da parte del prestatore italiano
con Iva Italiana; diversamente, l’applicazione della disciplina relativa
agli
immobili
comporterà
per
il
soggetto
passivo
Italiano
l’identificazione nel paese UE per assolvere i relativi obblighi IVA.
Era necessario, dunque, un chiarimento su quali prestazioni ricomprendere e
quali escludere dai “servizi relativi a beni immobili”.
Tra i chiarimenti forniti dal Regolamento 1042/2013, in vigore dal 1° Gennaio
2017, vi rientrano:
‐
la definizione di bene “immobile”;
‐
la relazione che una prestazione deve avere per essere qualificata
come “servizio relativo all’immobile;
‐
l’elencazione di alcune fattispecie (tra cui l’allestimento di stand
fieristici e lo stoccaggio merci),rientranti o meno (e in alcuni casi le
condizioni necessarie) nelle prestazioni relative a beni immobili.
Il vero elemento di novità è rappresentato dall’elencazione delle fattispecie da
ricomprende o da escludere da quelle relative a beni immobili.
Tra tali prestazioni:
‐
viene esclusa quella relativa al “magazzinaggio” merci, qualora non sia
assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del
destinatario,
compatibilmente
con
le
indicazioni
fornite
dalla
giurisprudenza comunitaria la sentenza 27 giugno 2013, resa nella
causa C-155/12 ;
‐
viene altresì esclusa la messa a disposizione di stand in fiere o
luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati, atti a consentire
l'esposizione di prodotti, quali, la progettazione dello stand,
il
trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari,
la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità (in linea sia con la
giurisprudenza
comunitaria
e
con
le
indicazioni
fornite
dall’Amministrazione Finanziaria).
Regolamento 1042/2013 (Gazz. Uff. UE n. 284 del 26 ottobre 2013 Serie L)
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Circolazione del contante: risposte della Gdf
Il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha
Fiscal News
n.328 del
28.11.2013
previsto l’abbassamento a 1.000 € (entrato a pieno regime a partire dal 1°
febbraio 2012) del limite dell’uso del contante e di titoli al portatore (assegni
liberi, obbligazioni, certificati di deposito, libretti di risparmio e altri titoli che
non nascono nominativi) previsti dalla Legge 231/2007 testo cardine
dell’antiriciclaggio.
Con tale riduzione si sono complicate le operazioni che nella quotidianità
lavorativa coinvolgono gli operatori economici.
La riduzione del limite per la circolazione del contante e dei titoli al portatore a
€ 1.000 ha, quindi, reso necessaria l’analisi di alcune prassi commerciali che
implicano il trasferimento di contante tra soggetti non abilitati (ossia diversi da
banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane).
L’analisi di tali operazioni è stata fatta dalla Gdf e dal Mef che hanno fornito
alla stampa specializzata utili e importanti informazioni circa i corretti
comportamenti da tenere per rispettare tale obbligo.
Si propongono, di seguito, alcuni schemi riepilogativi.
INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI FRAZIONATE
¾ è escluso l'intento elusivo nei casi in cui l'effettuazione di una pluralità di
pagamenti:
9
è connaturata a una determinata prassi commerciale (es.
contratto di somministrazione);
9
se risulta da un accordo scritto tra le parti, stipulato prima dei
pagamenti; tuttavia, pur in presenza di un accordo, i verificatori
conservano la valutazione discrezionale in ordine alla concreta
sussistenza di un frazionamento artificioso;
¾ in caso di trasferimenti effettuati in un arco temporale superiore a 7
giorni (intermediari finanziari), l'autorità chiamata a verificare la
legittimità dell'operazione deve valutare, caso per caso, se il
frazionamento sia idoneo o meno ad escludere l'unitarietà
dell'operazione ovvero se comporti l'elusione del divieto.
STIPENDI
il pagamento dello stipendio in tranches (anche se ciascuna < € 1000):
¾ in generale: non è ammesso;
¾ in deroga: è ammesso se concordato per iscritto tra le parti e risulti che
questa rappresenta una modalità tipica di adempimento gravante sul
datore di lavoro (si verifica spesso nel settore edili o comunque dove vi è
un veloce turn over dei dipendenti).
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COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
revisori o professionisti (art.12, D.Lgs. 231/07): sono comunque tenuti
all'osservanza dell'obbligo di comunicazione.
Circolazione del contante
In scadenza (salvo proroghe) il termine per versare gli
acconti 2013
Fiscal Flash
n.299 del
28.11.2013
Entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) va effettuato il
versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF, IRAP, “cedolare
secca”, IVIE e IVAFE, e imposta sostitutiva per i contribuenti “minimi” dovute sul
reddito/valore della produzione conseguita nel 2013.
Persone fisiche
‐
Persone fisiche, le società semplici, le società di persone e soggetti
equiparati, tenute al versamento delle imposte risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi (Unico 2013) e Irap.
Imprenditoria giovanile
‐
Persone fisiche, tenute al versamento delle imposte risultanti dalla
dichiarazione dei redditi Unico 2013 e che si avvalgono del regime
agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ("nuovi
minimi").
Immobili situati all’estero
‐
Persone fisiche residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di
altro diritto reale su immobili situati all’estero a destinati a qualsiasi
uso, e le società fiduciarie, con le quali è stato stipulato un contratto di
amministrazione degli immobili detenuti all’estero da persone fisiche
residenti in Italia e che hanno ricevuto apposita provvista.
Attività finanziarie detenute all’estero
‐
Persone fisiche residenti in Italia, che detengono all’estero attività
finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Cedolare secca
‐
Anche i locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di
godimento di unità immobiliari abitative locate, che hanno scelto il
regime della cedolare secca, devono pagare il secondo o unico acconto.
La cedolare secca (19% - 21%) va versata con la modalità dell’acconto e
del saldo. L’acconto è dovuto in misura pari al 95% dell’imposta dovuta
per l’anno precedente.
Versamento acconti
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Verifica
della
clientela:
regole
per
la
corretta
identificazione
Fiscal News
n.330 del
29.11.2013
Come disposto nell’art. 18, D.Lgs. n. 231/2007, il primo obbligo imposto ai
soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio è quello di effettuare
un’adeguata verifica della clientela.
Tale obbligo si traduce nelle seguenti attività:
1.
identificazione del cliente e verifica dell’identità dello stesso;
2.
identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica dell’identità
dello stesso;
3.
ottenere informazioni sullo scopo e la natura previste dal rapporto
continuativo o dalla prestazione;
4.
svolgere un controllo costante nel corso del rapporto o della
prestazione.
L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente (e del titolare effettivo) è
svolta al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione
professionale o dell’esecuzione dell’operazione.
Pertanto il professionista deve acquisire tutte le informazioni necessarie al
corretto
adempimento
dell’obbligo
prima
di
eseguire
la
prestazione
professionale o l’operazione richiesta.
MOMENTO DI IDENTIFICAZIONE
L’identificazione deve essere effettuata al momento
in cui è conferito l’incarico di
svolgere la prestazione
di esecuzione della prestazione
IDENTIFICAZIONE
Verifica dell’identità del cliente
Acquisizione estremi identificativi
Dati da acquisire
Persone Fisiche
come, cognome, luogo e data di
nascita, indirizzo della residenza o
del domicilio, codice fiscale
Società o ente
denominazione, sede legale e codice
fiscale. Verifica del potere di
rappresentanza e identificazione dei
rappresentanti delegati alla firma per
operazioni da svolgere
Modifiche e aggiornamenti
Entro 30 giorni dal momento in cui si viene a conoscenza di modifiche dei dati
identificativi precedentemente registrati, si dovranno modificare/aggiornare i
dati dell’archivio conservando le informazioni precedenti
D.Lgs. 231/2007
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Credito IVA. Compensazione oltre la soglia
In caso di compensazione del credito IVA oltre la soglia di legge, la società può
Quotidiano
Fiscal Focus
Fisco
29.11.2013
ricorrere al ravvedimento operoso, beneficiando della sanzione ridotta al 30
per cento. Il superamento del limite annuale non integra la violazione di
compensazione con crediti inesistenti sicché è esclusa l’applicabilità della
sanzione più gravosa del 200 per cento.
È quanto affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la
sentenza n. 291/42/13 (depositata il 17 ottobre).
Commissione Tributaria Provinciale Milano, Sentenza n. 291/4/13 del 17 ottobre
2013
La rateazione delle comunicazioni di irregolarità
Sebbene in questi giorni l’attenzione sia focalizzata sulla rateazione
Quotidiano
Fiscal Focus
Fisco
29.11.2013
straordinaria, dalla durata decennale, non bisogna dimenticare che vi sono
altre importanti misure a favore dei contribuenti.
Si sta parlando della possibilità di rateizzare gli avvisi bonari emessi a seguito
di controlli automatici (articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e articolo 54-bis
del D.P.R. n. 633/1972) e controlli formali (articolo 36-ter del D.P.R. n.
600/1973).
In questi casi è prevista la possibilità di un piano di rateazione trimestrale
della durata massima di:
- 6 rate per gli importi fino a 5.000 euro;
- 20 rate per gli importi a debito oltre i 5.000 euro.
La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione,
mentre le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
I vantaggi
Rispetto alla possibilità concessa dalla rateazione decennale, l’indubbio
vantaggio della rateazione delle comunicazioni di irregolarità è rappresentato
dai minori importi da pagare.
Si ricorda infatti che le sanzioni per omessi o ritardati pagamenti (pari al 30%),
in sede di controlli automatici, sono ridotte a 1/3, mentre, nel caso di controlli
formali, le stesse sono ridotte a 2/3.
Le sanzioni sono invece escluse nel caso di avvisi di liquidazione delle imposte
per i redditi soggetti a tassazione separata.
Non sono inoltre previsti aggi o interessi moratori, i quali intervengono solo
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quando le somme sono affidate all’Agente della riscossione.
Indipendentemente dall’importo per il quale si richiede la rateazione non è
infine richiesta alcuna garanzia.
I limiti
Sicuramente è da considerare che i termini concessi per la rateazione delle
comunicazioni di irregolarità sono più limitati: a fronte delle 120 rate che
possono essere concesse da Equitalia, nel caso di avvisi bonari e di
liquidazione le rate sono al massimo 20, sebbene trimestrali (per un totale di 5
anni).
Non può essere inoltre ignorata la diversa disciplina prevista per i termini di
decadenza. Mentre, infatti, nel caso di rateazione presso l’Agente della
riscossione si decade dal beneficio dopo il pagamento di 8 rate anche non
consecutive, con riferimento alla rateazione delle comunicazioni di
irregolarità è prevista la decadenza a seguito del mancato pagamento anche
di una sola rata, qualora la stessa non venga versata entro la scadenza della
rata successiva. Si decade invece immediatamente dal beneficio della
rateazione con il mancato pagamento della prima rata nei termini.
A seguito della decadenza l’importo viene iscritto a ruolo e sarà possibile per il
contribuente chiedere un ulteriore piano di rateazione presso l’Agente della
riscossione.
Rateazione comunicazioni di irregolarità
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Lavoro & Previdenza
INPS: le novità sulla delega RID
Lavoro e
previdenza n. 217
del 25.11.2013
L’INPS, con il messaggio n. 18529 del 15 novembre 2013, ha fornito utili
informazioni in merito alle modalità di pagamento via RID bancario dei
contributi da riscatto, ricongiunzione dei periodi assicurativi e rendita vitalizia.
In particolare, è stato precisato che l’INPS non accetterà più pagamenti a
mezzo RID per i quali non sia stata effettuata l’opzione a importo fisso
predefinito, di cui al Regolamento UE 260/2012 del Parlamento e del Consiglio
Europeo. Infatti, per chi non ha attivato tale opzione il 4 dicembre 2013 l’INPS
sarà costretta a inviare all’istituto di credito una richiesta di revoca della
delega.
Con riferimento invece alle deleghe RID già attive, ma sprovviste della
sottoscrizione della clausola dell’importo fisso predeterminato, l’Istituto
previdenziale ha deciso di accettare i relativi pagamenti fino a novembre 2013.
Quindi, dal prossimo mese di dicembre, l’INPS non accetterà più pagamenti se
non verrà sottoscritta la suddetta clausola.
Gli interessati saranno comunque informati entro il corrente mese di
novembre mediante un’opportuna comunicazione informativa sui passaggi
necessari per la nuova delega RID a importo prefissato.
L’INPS, messaggio n. 18529 del 15 novembre 2013
Contratti di solidarietà: recupero quote TFR
L’INPS, con il messaggio n. 18092 dell’8 novembre 2013, ha sciolto – a distanza
Lavoro e
previdenza n. 218
del 26.11.2013
di più di quattro anni – la riserva formulata in merito ai principi da seguire per
il versamento delle quote di TFR riferite a lavoratori in Cassa Integrazione
Straordinaria e alle relative modalità di recupero. In particolare, è stato
chiarito che in caso di contratti di solidarietà difensivi con assistenza di CIGS,
le imprese possono recuperare le quote di TFR a carico della cassa
integrazione entro l'anno solare di conclusione del predetto contratto di
solidarietà, senza dover attendere la cessazione del rapporto dei lavoratori
interessati.
Infatti, non è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro al termine del
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periodo di cassa, quale "conditio sine qua non" per il rimborso delle quote del
TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori. L’Istituto previdenziale, di
conseguenza, ha permesso alle aziende - che utilizzano il contratto di
solidarietà difensivo assistito da Cigs come strumento gestionale per il
mantenimento dei livelli occupazionali - di recuperare le quote di TFR
connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di
vigenza di tale istituto contrattuale.
Per il recupero è necessario utilizzare il flusso Uniemens, indicando
nell’elemento “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi” di “AltreACredito”, il
codice causale “L042” con il relativo ammontare. Per il recupero delle quote
riferite a lavoratori non più in forza alla data del 1/1/2010, dovrà, invece,
essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.
INPS, messaggio n. 18092 dell’8 novembre 2013
Contratto a termine: la base di computo
Il Ministero del Welfare è stato chiamato a rispondere in merito alla corretta
Lavoro e
previdenza n. 219
del 27.11.2013
determinazione della base di computo dei rapporti di lavoro a termine. In
particolare, è stata chiesta la corretta interpretazione:
9 dell’art. 8, D.Lgs. n. 368/2001 ai fini del riconoscimento dei diritti
sindacali di cui all’art. 35, L. n. 300/1970;
9 dell’art. 12, D.Lgs. n. 25/2007,sulla disciplina dell’informazione e della
consultazione dei lavoratori;
9 dell’art. 2, c. 2, D.Lgs. n. 113/2012 concernente i CAE (Comitati
Aziendali Europei).
A tal proposito il MLPS, con l’interpello n. 30 del 19 novembre 2013, ha
specificato che, ai fini della corretta determinazione della base di computo,
occorre effettuare la somma di tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo
determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio e
successivamente dividere il totale per 24 mesi. Il risultato così ottenuto
consente di determinare il numero medio mensile dei lavoratori subordinati
impiegati nell’arco di 24 mesi.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 30 del 19 novembre
2013
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Pensioni rosa: chiarimenti INPS sull’anticipo
A seguito di alcuni quesiti pervenuti dai propri uffici periferici, l’INPS ha fornito
Lavoro e
previdenza n. 220
del 28.11.2013
importanti chiarimenti per quanto concerne la disciplina dell’anticipo dell’età
pensionabile riservata alle lavoratrici madri, di cui all’art. 1, c. 40, lett. c, della
L. n. 335/1995.
Queste ultime, in particolare, coloro che esercitano la facoltà di opzione per il
calcolo contributivo, se in possesso, alla data del 31 dicembre 2011, dei
requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo,
prescritti dalla legge vigente prima della riforma Monti-Fornero,(L.. n.
214/2011), possono accedere alla predetta prestazione pensionistica sulla
base
delle
precedenti
disposizioni,
ancorché
esercitino
l'opzione
successivamente al 31 dicembre 2011.
In altre parole, coloro che al 31 dicembre 2011 abbiano perfezionato sia i
requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione, sia i requisiti per il diritto alla
pensione di vecchiaia, tra i quali l'età pensionabile anticipata, nonché il
requisito dell'importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale
in caso di età inferiore a 65 anni, possono accedere alla predetta prestazione
con le vecchie regole, compresa la cosiddetta finestra mobile, ossia lo
slittamento di un anno della decorrenza.
Da notare che la facoltà di opzione, disciplinata dall’ex art. 1, c. 23, può essere
esercitata da chi, alla data del 31 dicembre 1995, può far valere un’anzianità
contributiva inferiore a 18 anni e almeno pari a 15 anni, di cui almeno 5 anni
successivi al 31 dicembre 1995.
INPS, messaggio n. 18730 del 19 novembre 2013
Avvisi di addebito INPS: le modalità alternative
L’INPS, con il messaggio n. 18947 del 22 novembre 2013, ha fornito utili
Lavoro e
previdenza n. 221
del 29.11.2013
istruzioni per la gestione degli avvisi di addebito “inesitati” da effettuarsi
utilizzando modalità di notifica alternative a quella postale e senza procedere
all’annullamento dell’avviso, risultato inesitato. In particolare, è stato chiarito
che l’avviso di addebito INPS può essere notificato anche tramite Pec o
mediante l’ausilio dei “messi comunali o agenti di polizia municipale”, qualora
uno o più tentativi di invio a mezzo raccomandata A/R non siano andati a buon
fine o nel caso in cui, già dopo il primo avviso inesitato, risulti impossibile
reperire un indirizzo utile per una riemissione dell’Avviso, diverso da quello
indicato nell’ anagrafe tributaria.
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Nel dettaglio, la Pec da trasmettere dovrà avere:
9 come oggetto standard la dicitura "Notifica Avviso di Addebito n. (...).Contribuente (...).";
9 come testo la dicitura "Ai sensi dell’art. 30, quarto comma, D.L.
78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, si
trasmette in allegato, con valore di notifica, l’Avviso di Addebito n . (...)
formato il gg/mm/aaaa precedentemente inviato tramite
Raccomandata A/R risultata non consegnata”;
9 il documento contenente la “Richiesta conferma indirizzo e notifica a
mezzo messo comunale Avviso di addebito”.
L'indirizzo Pec va ricercato su “anagrafica unica” INPS, sulle banche dati della
CCIAA o sul sito www.inipec.gov.it.
INPS, messaggio n. 18947 del 22 novembre 2013
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Società & Bilancio
Svalutazioni immobilizzazioni e deducibilità interessi
passivi
Fiscal e
Contabilità
n.43 del
27.11.2013
La svalutazione delle immobilizzazioni materiali, frequente nell’attuale
contesto di crisi economica, oltre ad a essere “obbligatoria” al verificarsi delle
condizione dettate dal Codice Civile e dai principi contabili, porta con sé effetti
negativi in ambito fiscale e, in particolare, sulla deducibilità degli interessi
passivi.
L’articolo 96, comma 1, D.P.R. 917/1986 sancisce la determinazione della quota
deducibile degli interessi passivi prevedendo, tra l’altro, il confronto tra gli
interessi passivi e gli interessi attivi:
-
nel caso in cui i primi siano inferiori ai secondi, la deducibilità è
accordata per tutto l’importo;
-
nel caso in cui vi sia eccedenza di interessi passivi, questa deve essere
confrontata con il limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo).
La svalutazione delle immobilizzazioni materiali influisce nel calcolo del ROL.
Per quanto concerne il limite del 30% del ROL, l'art. 96, co. 2, Tuir, prevede che
per risultato operativo lordo si debba intendere la differenza tra il valore e i
costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile,
ad esclusione delle voci di cui al numero 10, lett. a) e b), ossia:
-
gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
-
dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come
risultanti dal Conto Economico dell'esercizio.
In tale quadro, la svalutazione delle immobilizzazioni ha un duplice effetto
negativo, aumenta il costo di produzione e riduce la quota di ammortamenti
effettuati. Tale effetto non viene riassorbito negli esercizi successivi.
In sostanza, l’incidenza delle svalutazioni potrebbe essere eccessivamente
penalizzante nei confronti dei soggetti che potrebbero essere obbligati a
svalutare le immobilizzazioni iscritte in bilancio, senza seguire il sistematico
processo di ammortamento.
L’articolo 96, comma 1, D.P.R. 917/1986
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Fiscal Focus risponde
Calcolo del reddito diverso nella S.n.c. e nella S.r.l.
…V Il reddito diverso derivante dall’utilizzo di un bene aziendale per uso
L’esperto
risponde
n. 3 del
26.11.2013
promiscuo viene determinato con la stessa logica per un socio di società di
persone (s.n.c.) e per un socio di S.r.l.?
… Il calcolo del reddito diverso che si forma in capo al socio per l'uso privato
(non remunerato) di un bene è stato formulato dall'Agenzia delle Entrate in
maniera diversa a seconda che si tratti di società di capitali e di persone, con un
indubbio vantaggio a favore dei soci di queste ultime.
Con la circolare 36/E del 24 settembre 2012, l'Agenzia ha valorizzato il principio
di trasparenza fiscale di cui all'articolo 5 del Tuir, per impedire che il socio di
società di persone (o l'imprenditore individuale) finisse per assoggettare a
imposizione, contemporaneamente, sia il reddito derivante dall'utilizzo in
ambito personale di un bene posseduto dall'impresa sia la quota di costi
indeducibili già compresa nel reddito tassato (pro quota) in capo a ogni
partecipante.
Per evitare la doppia tassazione che si verrebbe a creare, l'Agenzia ricorre a un
calcolo complesso, che sterilizza in capo agli utilizzatori dei beni d'impresa, al
momento della quantificazione del reddito diverso, la quota parte di reddito
loro imputato per effetto dell'indeducibilità dei costi. Il problema è che analogo
trattamento non è stato riservato ai soci di Srl, a meno che non si sia fatta la
scelta della trasparenza fiscale (ex articolo 116 del Tuir).
Per le Entrate, il reddito da imputare al socio utilizzatore del bene ha le
seguenti caratteristiche:
a) prescinde dall'eventuale deducibilità limitata dei costi prevista dal Tuir;
b) non si applica laddove il Tuir prevede la formazione di un fringe benefit
(articolo 51);
c) si considera conseguito alla data di maturazione (e non "per cassa");
d) per i soli autoveicoli, si quantifica secondo le regole del fringe benefit citato.
Inoltre, come accennato, per il socio di società di persone, l'importo da
dichiarare a quadro RL (nel nuovo rigo RL10 di Unico Pf 2013) è dato dalla
somma algebrica tra il valore normale dell'utilizzo, l'ammontare pagato a tale
titolo e la quota di costi indeducibili tassata come componente del reddito di
partecipazione.
Perciò, se 100 è la differenza tra valore normale del godimento e il
corrispettivo, e 40 è la quota parte del reddito imputato per effetto
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dell'indeducibilità "a monte" dei costi del bene, 60 è il reddito che l'utilizzatore
deve imputare a quadro RL.
Sempre
secondo
l'Agenzia,
se
il
maggiore
reddito
determinato
dall'indeducibilità dei costi deriva da regole "generali" a regime (es. articolo
164), i soci utilizzatori storneranno nel calcolo del benefit la quota parte di
competenza di tale reddito; se, invece, l'indeducibilità si deve allo stesso
articolo 2 del D.L. 138/2011, tutto il maggiore reddito formatosi (essendo stato
attribuito integralmente al socio utilizzatore) va sterilizzato nel calcolo del
reddito diverso imputabile a quest'ultimo.
Esclusione dalla comunicazione per i beni ai sociamministratori estesa anche alle S.n.c.
L’esperto
risponde
n. 3 del
26.11.2013
…V La comunicazione dei beni ai soci è esclusa anche per i beni concessi in uso
ai soci amministratori di S.n.c. e società di persone in genere, o solo di società di
capitali?
… La comunicazione in scadenza il prossimo 12 dicembre 2013 è stata
oggetto di diverse modifiche ed esclusioni, grazie al provvedimento 94902/2013
delle Entrate che vanno coordinate con il contenuto della circolare 36/E/2012.
L'esclusione sui beni ai soci-amministratori si può estendere anche alle società
di persone (Snc e Sas), anche se con alcune precisazioni.
Il punto 3.1 del provvedimento 94902/2013 del 2 agosto scorso dispone che
sono esclusi dalla comunicazione i beni agli amministratori che – visto l'ambito
applicativo della disposizione – siano soci o familiari dei soci.
L'esimente prescinde dal fatto che l'amministratore abbia anche provveduto o
meno a tassare il benefit derivante dall'utilizzo privato del bene d'impresa,
contrariamente al caso in cui i beni siano concessi in godimento al socio (o
familiare del socio) che sia dipendente della società o che eserciti l'attività di
lavoro autonomo. In queste circostanze, infatti, per le Entrate è possibile
omettere la comunicazione solo laddove il benefit conseguente all'uso sia stato
tassato in base agli articoli 51 o 54 del Tuir. Il presupposto per l'esclusione dalla
comunicazione telematica va quindi individuato nel ruolo societario assunto dal
socio o dal familiare.
Per le società di capitali (Spa o Srl) la composizione dell'organo amministrativo
è determinata dall'assemblea nel contesto dei limiti statutari.
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Nel caso di società di persone la soluzione va ricercata in relazione al tipo di
società:
-
Sas (società in accomandita semplice). L'articolo 2318 c.c. dispone che
l’Amministrazione della società può essere conferita soltanto agli
accomandatari, quindi l'esclusione non potrà mai interessare gli
accomandanti, in quanto sono soci di capitale a cui è inibita la
possibilità di compiere atti di amministrazione;
-
Snc (Società in nome collettivo). L'articolo 2295 c.c. prevede che nei
patti
sociali
devono
essere
individuati
i
soci
che
hanno
l'amministrazione e la rappresentanza della società individuando anche
i limiti, se previsti, della delega conferita.
A prescindere dalla responsabilità sociale disciplinata dall'articolo 2304 c.c., vi
possono comunque essere anche soci non amministratori nelle Snc. Per capire,
quindi, se scatti o meno l'esclusione dall'obbligo prevista dal provvedimento,
occorrerà riscontrare il presupposto verificando i patti sociali.
Finanziamenti effettuati da amministratori soci e/o non
soci
L’esperto
risponde
n. 3 del
26.11.2013
…V Se è un socio amministratore a effettuare un apporto a titolo di anticipo, va
comunicato?
… In tutti questi casi, in cui la figura di socio e amministratore coincidono, è
necessario fare attenzione a come vengono contabilizzati questi apporti di
denaro:
•
se effettuati dall'amministratore/non socio, si tratta di semplici
anticipazioni per conto della società (acquisto di cancelleria, per il
quale l'amministratore chiede la fattura intestata alla società e ne
anticipa il pagamento, chiedendone poi la restituzione alla società
stessa). Tali somme non vanno comunicate con il modello per i beni in
godimento e i finanziamenti, in scadenza il prossimo 12 dicembre 2013;
•
se, invece, vengono effettuati personalmente dal socio/amministratore
essi sono sostitutivi del pagamento che avrebbe dovuto essere fatto
dalla società.
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La rinuncia ai finanziamenti va documentata
…V Se il socio rinuncia a un finanziamento tale rinuncia va documentata in
L’esperto
risponde
n. 3 del
26.11.2013
qualche modo?
… L’art.45 comma 2 del Tuir dispone che: “per i capitali dati a mutuo gli
interessi, salvo prova contraria, si considerano percepiti alle scadenze e nella
misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilire per iscritto, gli
interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo
d’imposta.
Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio
legale”.
Ai sensi del successivo art.46, comma 1, dello stesso Tuir, “Le somme versate alle
società commerciali […] dai loro soci o partecipanti, si considerano date a
mutuo, se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il
versamento è stato fatto ad altro titolo”.
Dunque, ai fini delle imposte sui redditi, le erogazioni di danaro eseguite dai
soci di società commerciali vengono considerate come date a mutuo, e con
maturazione di interessi, sempreché dai bilanci delle società partecipate non
emerga:
• che il prestito effettuato non sia fruttifero di interessi, il che andrebbe provato
con un atto scritto avente data certa, per essere opponibile a possibili
contestazioni del fisco.
La pattuizione di infruttuosità andrebbe motivata, specie se l’erogante è a sua
volta titolare di reddito d’impresa, e a sua volta indebitato, con sostenimento di
oneri finanziari.
Ciò
ai
fini
delle
possibili
contestazioni
di
anti
economicità
mosse
dall’Amministrazione Finanziaria;
• in alternativa, dai bilanci della partecipata potrebbe desumersi che
l’erogazione di danaro non costituisca affatto un finanziamento, avendo al
contrario tutt’altre finalità, tese al consolidamento patrimoniale della stessa
società beneficiaria. In quest’ultima ipotesi, dal bilancio e dagli atti societari
(verbali assembleari, scritture private, o atti redatti per corrispondenza) deve
emergere inequivocabilmente la natura di versamenti eseguiti dai soci ad
incremento del patrimonio societario, aventi pertanto natura di apporto
permanente.
Tale problematica si propone anche nell’ipotesi di rinuncia al credito di
finanziamento da parte dei soci che avevano in precedenza disposto un
finanziamento a favore della società, onde dimostrare la mutata destinazione
delle somme a suo tempo erogate a titolo di prestito (oneroso o meno), e ora
destinate a dotazione patrimoniale della beneficiaria. Anche in tal caso, sia dai
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documenti della società (verbale assembleare o corrispondenza) che,
soprattutto, dalle scritture contabili e dal bilancio, dovrà trasparire la nuova
destinazione del versamento a suo tempo eseguito.
Finanziamenti effettuati da fiduciarie
…V Nel caso in cui i versamenti (finanziamenti o capitalizzazioni) vengano
L’esperto
risponde
n. 3 del
26.11.2013
effettuati da società fiduciarie iscritte a libro soci come ci si deve comportare?
… In questi casi la regola generale prevede la "trasparenza" fiscale
dell'intestazione fiduciaria, cosicché laddove il fiduciante fosse una persona
fisica la società che ha ricevuto il finanziamento dovrebbe provvedere alla
comunicazione telematica.
Dato che l'obbligo di invio della comunicazione oggi ricade solo sull'impresa
(società) che ha ricevuto il versamento e non anche in via solidale in capo ai
soci (come invece è per l'utilizzo privato dei beni d'impresa) in questi casi è
presumibile che sarà cura dell'amministratore della società richiedere alla
fiduciaria socia la qualificazione del versamento, cioè se esso sia riferibile o
meno a un soggetto rilevante ai fini della comunicazione telematica e, se sì, le
relative generalità.
In questo modo verrebbe però a essere travolta la riservatezza che caratterizza
il mandato fiduciario, di modo che è assai probabile che in questi casi la società
fiduciaria non comunicherà l'informazione richiesta alla società richiedente.
Una soluzione che è stata proposta al problema (Assofiduciaria) consiste
nell'indicare sul modello di comunicazione telematica il riferimento alla società
fiduciaria quale socio che ha effettuato il finanziamento, così che eventuali
richieste di chiarimenti da parte delle Entrate saranno trattate da queste
direttamente con la fiduciaria.
Immobili delle forze armate esenti dal saldo IMU
…V I militari possono considerare tutti gli immobili di loro proprietà abitativi
Casi & Questioni
192 del
29.11.2013
Saldo IMU:
Raccolta casi
come esentati dal saldo IMU 2013?
… Dal 01° luglio 2013 è prevista l’estensione del regime agevolativo per
l’abitazione principale anche agli immobili posseduti dal personale in servizio
permanente delle forze armate e di polizia a ordinamento militare, per cui non
sono richieste le condizioni della:
-
dimora abituale
51
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-
e della residenza anagrafica.
L’efficacia è limitata ai fabbricati a destinazione abitativa (e relative pertinenze)
diversi
da
quelli
censiti
nelle
categorie
catastali
A/1,
A/8
o
A/9
(quindi escludendo gli immobili di lusso).
Tale immobile deve essere l’unico di sua proprietà.
Per godere dell’esenzione, infatti, il contribuente deve presentare una
dichiarazione in cui attesta di possedere i requisiti e in cui indica gli estremi
catastali dell’unità immobiliare.
Immobili merce esenti dal saldo IMU se costruiti
direttamente
Casi & Questioni
192 del
29.11.2013
Saldo IMU:
Raccolta casi
…V Tutti i beni merce sono esentati dal saldo IMU 2013? Se questi sono stati
acquisiti grazie a un’operazione straordinaria di fusione, ma non costruiti
direttamente dalla società attualmente proprietaria sono comunque esenti
dall’imposta?
… Il DL 102/2013 all’art.2 ha ridotto il peso fiscale connesso agli immobili
costruiti, ma rimasti invenduti. Il provvedimento, infatti, abolisce per il 2013 la
seconda rata dell’IMU a favore dei cosiddetti “beni merce”, ossia i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
L’esenzione dall’IMU rimane valida per tutto il periodo in cui permane tale
destinazione d’uso; a interrompere tale agevolazione può essere anche la
locazione dei fabbricati.
Per delimitare il perimetro della agevolazione, la norma fa riferimento ai
fabbricati costruiti.
L'esclusione dall'imposta spetta, quindi, al costruttore, cioè al soggetto titolare
del permesso di costruzione del fabbricato e non ad altri.
La norma non richiede che l'impresa costruttrice abbia come oggetto
dell'attività propria la costruzione di fabbricati, pertanto l'esclusione da imposta
può essere usufruita da qualsiasi impresa che abbia costruito i fabbricati per la
vendita, anche come attività secondaria.
Inoltre, l'esclusione dall'imposta scatta quando il fabbricato è ultimato e quindi
accatastato. Sino a tale momento l'imposta municipale è comunque dovuta sul
valore venale dell'area di sedime.
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Immobili merce esenti dal saldo IMU senza limiti
temporali
Casi & Questioni
192 del
29.11.2013
Saldo IMU:
Raccolta casi
…V Tutti i beni merce sono esentati dal saldo IMU 2013? O questi devono
essere considerati invenduti entro i 3 anni dalla fine dei lavori?
… La modifica normativa apportata dal DL 102/2013 interessa il comma 9-bis
del D.L. 201/2011 e sostituisce la disposizione che attribuiva ai Comuni la
facoltà di ridurre l'aliquota di base fino alla metà (3,8 per mille) per un periodo
non superiore a tre anni dalla ultimazione dei lavori.
Dunque, l'esenzione da Imu per i fabbricati invenduti è a regime senza limiti
temporali.
IMU ed enti no profit
…V Un ente no profit è soggetto al versamento del saldo IMU 2013?
Casi & Questioni
192 del
29.11.2013
Saldo IMU:
Raccolta casi
… Il saldo Imu 2013 va pagato anche dagli enti non profit, per gli immobili
non esenti e per quelli adibiti parzialmente ad attività commerciali. Da
quest’anno trova infatti applicazione la nuova disciplina per le attività
promiscue introdotta dall'articolo 91-bis del D.L. n.1/2012 e dal regolamento
attuativo (Dm 200/2012).
Già l'articolo 7, lettera i) del D.Lgs. n. 504/92 esonerava gli immobili, utilizzati da
detti enti, per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative, religiose e di culto; ed in particolare, l'articolo 39 della
legge 248/06 restringeva l'esenzione alle sole attività non esclusivamente
commerciali.
Il dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 7/2013, regola la procedura da
seguire secondo uno schema composto da tre tappe:
-
la rata va calcolata sulla base della “migliore stima possibile” degli
utilizzi dell'anno in corso, siano essi commerciali, istituzionali o
promiscui. Tale stima dovrà essere calcolata anche per il saldo da
pagare entro il 16 dicembre 2013.
-
il conguaglio definitivo sull'imposta 2013, dovrà essere effettuato
insieme all'acconto del 2014, e risulterà più consono alla realtà visto
che per tale scadenza, il quadro degli utilizzi del 2013 e il bilancio
dell'ente per lo stesso anno risulteranno più chiari. Per l’anno 2012, se
non era stata possibile l'iscrizione distinta in catasto, la quota soggetta
ad Imu andava individuata facendo riferimento ai criteri previsti dall'art.
5 200/2012, e cioè tenendo conto della superficie sulla quale si
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svolgeva l'attività commerciale, rapportata alla superficie totale
dell'immobile o in via sussidiaria, poteva farsi ricorso al numero degli
utenti nei confronti dei quali venivano svolte le attività commerciali
rispetto al numero complessivo dei soggetti, nel caso in cui non fosse
possibile distinguere gli ambienti, o ancora, ai giorni durante i quali
l'immobile era adibito ad attività commerciali, nel caso in cui l'attività
mista fosse limitata ad alcuni periodi dell'anno.
-
una volta individuato il rapporto proporzionale espresso in percentuale,
lo stesso doveva poi essere applicato all'imponibile.
Il meccanismo di calcolo fa sorgere un problema, il quale risulta altresì più
complicato a seguito del varo del DL n. 1 del 2012 (nello specifico: articolo 91bis c.1), il quale, per contrastare una procedura di infrazione europea, (volta ad
evitare la concorrenza sleale e tutela la libera accessione ai beni e servizi) ha
cambiato le regole che in passato assicuravano un'esenzione più ampia per
questi immobili.
Oggi, l’obbligo di pagare l'imposta sorge se sussistono determinati requisiti. Essi
sono:
-
lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente devono vietare la distribuzione di
utili;
-
mentre le attività tutelate, per essere considerate non commerciali (e
quindi esenti dall'imposta) devono essere svolte gratuitamente o vanno
previste tariffe non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti
per attività analoghe svolte nello stesso ambito territoriale.
Molti immobili sono impiegati sia per attività commerciali, sia per attività
esenti. Nel 2012, era sufficiente che una porzione dell'immobile fosse occupata
da attività commerciali, per far scattare l'imposta su tutto il complesso, mentre
dal 2013 il pagamento dell'Imu riguarda i soli spazi adibiti ad attività
commerciale. Ecco dunque che l'Imu 2013 potrebbe essere inferiore a quella
dovuta per il 2012 ed il rimando alle regole dell'anno scorso, per determinare il
nuovo acconto potrebbe essere penalizzante.
Per questo il dipartimento delle Finanze ha proposto di fondare l'acconto 2013
su una “stima” di utilizzo ed il saldo su una seconda valutazione da farsi
unitamente con l'acconto 2014. Una strada dunque a tre fasi, che introduce
elementi di flessibilità ma non esclude la possibilità che gli enti paghino
inizialmente più del dovuto, per poi scontare l'eventuale eccedenza all'ultima
tappa.
Con Risoluzione n.4/2012, il Dipartimento delle Finanze ha esteso l’esenzione
Imu agli immobili concessi in comodato agli enti non commerciali, che svolgono
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attività istituzionali senza scopo di lucro, nonché allo stesso ente proprietario.
La ratio sta nella qualificazione del comodato quale contratto essenzialmente
gratuito, che dunque non produce ricchezza e capacità economica rilevante ai
fini dell'imposizione fiscale secondo criteri validi per l'Imu.
Reddito imponibile solo con stabile organizzazione
…V Una società tedesca in vista della partecipazione ad una fiera a Milano,
Casi & Questioni
193 del
29.11.2013
durante la quale cercherà di promuovere e vendere i propri prodotti, ha
provveduto all’identificazione diretta ai fini IVA in Italia. I redditi prodotti in
Italia in occasione di tale evento devono essere assoggettati ad IRES o ad
IRPEF?
… In via preliminare, è necessario precisare che la potestà impositiva sui
redditi prodotti in Italia da una società non residente è appositamente
disciplinata dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Nel caso di specie, si dovrà far riferimento alla Convenzione contro le doppie
imposizioni stipulata tra Italia e Germania ed, in particolare, l’art. 7 di tale
Convenzione che disciplina gli utili d’impresa.
La disposizione richiamata prevede che “Gli utili di un'impresa di uno Stato
contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che, l'impresa non
svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili
dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui
detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione”.
In base alla disposizione convenzionale riportata, la tassazione degli utili della
società tedesca è imponibile esclusivamente nel paese di residenza della
società (Germania), tranne nei casi in cui la società tedesca operi in Italia per
mezzo di una stabile organizzazione.
In tal caso, si attribuisce potestà impositiva concorrente allo Stato di residenza
della società e allo Stato di produzione del reddito.
Per verificare le modalità di tassazione della società tedesca in Italia si dovrà
verificare che la stessa non disponga di una stabile organizzazione in Italia.
A tal fine, si segnala che la definizione di stabile organizzazione si rinviene
nell’art. 5 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e
la Germania.
La stabile organizzazione viene definita come "una sede fissa di affari per
mezzo della quale l'impresa ... esercita in tutto o in parte la sua attività ...", ed
essa configura:
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a) l'esistenza di una sede di affari, vale a dire un insieme di beni materiali
con cui viene esercitata l'attività dell'impresa;
b) la stabilità temporale e spaziale della struttura, cioè la volontà di
costituire una sede permanente a prescindere dall'effettiva durata
della presenza dell'impresa estera in un determinato Paese, salva
l'eccezione rappresentata dai cantieri di costruzione o di montaggio;
c) la
connessione
della
sede
d'affari
con
l'esercizio
normale
dell'impresa, cioè un collegamento strumentale tra l'esistenza della
sede e l'attività svolta dall'impresa.
Nel caso proposto, ovvero la partecipazione “occasionale” ad una fiera con
scopi sia promozionali che di vendita, sembrerebbe mancare il requisito sub b)
ovvero la stabilità temporale della struttura.
Tuttavia,
qualora
la
partecipazione
ad
eventi
simili
non
avvenga
occasionalmente, si dovrà valutare attentamente la presenza della stabile
organizzazione in territorio italiano.
Riassumendo, in assenza di una stabile organizzazione, la società estera sarà
dunque tassata in Italia solo con riferimento ad eventuali altre tipologie di
reddito, diverso dal reddito d’impresa, prodotte nel territorio dello Stato, ai
sensi dell’articolo 23 del Tuir.
La lettera di impegno
…V Ho ricevuto e sottoscritto una lettera di impegno di assunzione a tempo
Casi & Questioni
194 del
29.11.2013
indeterminato. Ora, nel caso la società con cui mi sono impegnato non
procedesse all’assunzione, per qualunque motivo, è possibile chiedere il
risarcimento danni subiti, specie se si sono presentate dimissioni dall’attuale
lavoro? E se dovessi essere io a dover rinunciare all’impiego, sarei passibile di
sanzione?
… Innanzitutto, precisiamo che, la lettera di impegno all’assunzione firmata
da entrambe le parti costituisce un accordo precontrattuale che sancisce il
reciproco interesse delle parti alla definitiva sottoscrizione del contratto di
lavoro e alla sua “ufficializzazione”.
Ciò detto, è possibile che si verifichino situazioni differenti a secondo che sia il
datore di lavoro o il lavoratore a non dover rispettare il suddetto accordo.
Nel primo caso, ossia, se è il datore di lavoro a non dover rispettare gli impegni
– sempreché non sia stato accertato che il lavoratore non è in possesso di titoli
e qualifiche essenziali sui quali non ha fornito un’informazione corretta – il
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lavoratore può chiedere il risarcimento del danno subito; specie se, nel
frattempo abbia lasciato un posto di lavoro effettivamente esistente.
In presenza di un contratto preliminare e quindi, nell’ipotesi di
inadempimento del promittente datore di lavoro, pur non potendo derivare
una costituzione obbligatoria del rapporto di lavoro sulla base di quanto
pattuito in tale impegno (per es. inquadramento, retribuzione, contratto
collettivo di riferimento, ecc.), si possono individuare parametri certi per una
capitalizzazione del danno.
Per l’ammontare del risarcimento, che dev’essere provato dal lavoratore, si può
fare ricorso anche a elementi equitativi, qualora non vi siano precisi termini di
riferimento utili per la sua quantificazione.
Se invece, si è verificata la situazione opposta (il lavoratore non abbia rispettato
la lettera di impegno), il datore può agire nei confronti della controparte,
incombendo, però, sul datore stesso il difficile onere di dimostrare il danno
subito, tentando di chiedere, ad esempio, il rimborso di quanto abbia
effettivamente speso per eventuali corsi di abilitazione.
Oppure, e questo verosimilmente presenta un’estrema difficoltà, il datore di
lavoro dovrebbe provare di avere subito il danno da perdita della chance per
non avere potuto assumere un altro aspirante, ormai non più interessato
all’offerta, ragion per cui tale posizione sarebbe rimasta irrimediabilmente
vacante per un certo periodo, producendo danno, tutti da dimostrare, per
l’attività aziendale.
Redditi percepiti da eredi
…V In seguito al decesso di mio padre, ex professionista, ho percepito alcune
Casi & Questioni
195 del
29.11.2013
somme a titolo di compenso per prestazioni dal lui effettuate. In capo a chi, e
come devono essere tassate?
… Dal punto di vista fiscale, si considerano redditi di lavoro autonomo tutti
quelli che derivano dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, individuale o
in forma associata, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa e
di lavoro dipendente.
Sono soggetti ad Irpef tutti i lavoratori autonomi sia residenti che non residenti
nel territorio dello Stato.
Per i contribuenti non residenti, però, sono imponibili solo i redditi prodotti nel
territorio dello Stato.
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Più precisamente, la nozione di reddito di lavoro autonomo è contenuta
nell’art.53 del TUIR. Tale norma precisa che sono redditi di lavoro autonomo:
9
i redditi derivanti dall’esercizio per professione abituale anche se non
esclusiva di arti o professioni;
9
alcuni redditi espressamente indicati dalle norme tributarie, ovvero:
−
i
redditi
derivanti
dall’utilizzazione economica, da
parte
dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti
industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad
esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese
commerciali;
−
i redditi conseguiti in seguito alla partecipazioni agli utili
derivanti da contratti di associazione in partecipazione quando
l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
−
i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili spettante ai
promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata;
−
le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia;
−
i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai
segretari comunali.
Infine, rientrano tra i redditi di lavoro autonomo anche quelli derivanti dalle
prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo.
In base a quanto disposto dall’articolo 54 del Tuir, la determinazione del
reddito di lavoro autonomo deve avvenire esclusivamente sulla base del
cosiddetto principio di cassa (diversamente dalle imprese che sottostanno,
invece, al principio di competenza), con la conseguenza che, salvo deroghe
specifiche, lo stesso è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi
in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell’esercizio dell’arte o della professione.
In caso di morte dell’avente diritto alla prestazione, i redditi, imputabili secondo
il principio di cassa, devono essere tassati separatamente in capo agli eredi che
li hanno percepiti, secondo le disposizioni degli articoli 19 e 21 del Tuir (articolo
7, comma 3, del Tuir). I redditi percepiti dagli eredi mantengono la stessa natura
che avevano in capo al de cuius. Ciò, in quanto l’erede, in seguito alla
successione, subentra nei rapporti giuridico-patrimoniali del de cuius,
lasciandoli inalterati (risoluzione ministeriale n. 873/1980).
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L’agenda del professionista
Scadenze dal 2.12 al 7.12
2 Dicembre 2013
CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento
SOGGETTI INTERESSATI Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano
optato per il regime della "cedolare secca".
2 Dicembre 2013
SOCIETA’ DI PERSONE ED ENTI EQUIPARTI – Versamento acconti
SOGGETTI INTERESSATI Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR tenuti
ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla
dichiarazione unificata annuale (UNICO SP).
2 Dicembre 2013
IVA – Acquisti intracomunitari – Liquidazione e versamento – (Ottobre2013)
SOGGETTI INTERESSATI Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n.
633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n.
633/1972
2 Dicembre 2013
UNICO PF – Versamento acconti
SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale
(UNICO PF 2013).
2 Dicembre 2013
IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO – Versamento acconti
SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati.
2 Dicembre 2013
SOCIETA’ FIDUCIARIE – Versamento Acconti
SOGGETTI INTERESSATI Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di
amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto
reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista.
2 Dicembre 2013
ATTIVITA’ FINANZIARIE ALL’ESTERO – Versamento Acconti
SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività
finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità
della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni.
2 Dicembre 2013
CEDOLARE SECCA – Versamento acconti
SOGGETTI INTERESSATI Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro
diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che
abbiano esercitato l'opzione per il regime della "cedolare secca".
2 Dicembre 2013
IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA’ – Versamento acconti
SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi (UNICO PF 2013) e che si avvalgono del regime agevolato "per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità".
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2 Dicembre 2013
UNICO SC – Versamento acconti
SOGGETTI INTERESSATI Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e
dalla dichiarazione unificata annuale.
2 Dicembre 2013
SOCIETA’ NON OPERATIVE – Versamento rata acconti
SOGGETTI INTERESSATI Società di capitali e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo
non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di
comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica").
2 Dicembre 2013
UNICO PF – Persone fisiche non titolari di partita Iva – Versamento - (6°rata) - (1°
versamento entro l’8 luglio)
SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche non titolari di partita Iva che partecipano, ai sensi
degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli
studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
annuali (UNICO PF)
2 Dicembre 2013
CEDOLARE SECCA – Versamento - (6°rata) - (1° versamento entro l’8 luglio)
SOGGETTI INTERESSATI Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro
diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che
abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca.
2 Dicembre 2013
UNICO PF – Persone fisiche non titolari di partita Iva- Versamento - (5°rata)
SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche non titolari di partita Iva tenute ad effettuare i
versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi,(Unico PF) che hanno scelto il
pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto.
2 Dicembre 2013
CEDOLARE SECCA – Versamento - (5° rata)
SOGGETTI INTERESSATI Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro
diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che
abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca.
2 Dicembre 2013
IVA – Comunicazione dati Black list – (Ottobre 2013)
SOGGETTI INTERESSATI Soggetti passivi Iva che effettuano operazioni con operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato (Paesi c.d. "black-list").
2 Dicembre 2013
Comunicazione acquisti da operatori di San Marino - (Ottobre 2013)
SOGGETTI INTERESSATI Soggetti passivi Iva italiani che abbiano effettuato operazioni di
acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San
marino.
2 Dicembre 2013
IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta su premi
SOGGETTI INTERESSATI Imprese di assicurazione.
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2 Dicembre 2013
IMPRESE DI ASSICURAZIONE ESTERE – Presentazione denuncia mensile
SOGGETTI INTERESSATI Imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di
libera prestazione di servizi.
2 Dicembre 2013
INTERMEDIARI FINANZIARI – Comunicazione anagrafe tributaria
SOGGETTI INTERESSATI Intermediari finanziari.
2 Dicembre 2013
IVA – Acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12- (Ottobre 2013)
SOGGETTI INTERESSATI Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n.
633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n.
633/1972 N.B.
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N. 04-2013 - Fiscal Focus