N. 04-2013 In evidenza: • Ires: acconto al 10 dicembre • Cancellata IMU su abitazione principale • Omaggi: disciplina fiscale • Comunicazione beni ai soci • Adempimenti antiriciclaggio • Il controllo dei sindaci in caso di crisi d’impresa • Comunicazione acquisti da operatori sanmarinesi • L’ambito soggettivo nel comparto agricolo • Elusione: effetti civilistici e fiscali • Redditometro e privacy • IMU: raccolta casi Sommario Il punto del direttore Legislazione e Prassi Risoluzione 84/E del 27 novembre 2013 - L’elusione incide solo sui versamenti dovuti Comunicato stampa del 27 novembre 2013- Comunicazione beni ai soci e finanziamenti: pubblicato il modello e le istruzioni Comunicato stampa del Governo del 27 novembre 2013 - Ires: acconto al 10 dicembre Comunicato stampa del Governo del 27 novembre 2013 - Cancellata l’IMU sull’abitazione principale Risoluzioni numero 85/E e 86/E del 28 novembre 2013- Nuovi codici tributo per i Monopoli Risoluzione n. 87/E del 28 novembre 2013 - Recupero dei costi disconosciuti Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 novembre 2013Cassetto fiscale, la delega via web elimina le code Giurisprudenza Ordinanza n. 26287 del 25 novembre 2013 Corte di Cassazione Giudizio di cassazione e comunicazioni ai difensori Sentenza n. 26482 del 26 novembre 2013 Corte di Cassazione Controllo automatizzato senza comunicazione preventiva - Sentenza n. 26438 del 26 novembre 2013 Corte di Cassazione Contenzioso. Se il Fisco perde paga le spese - Sentenza n. 26489 del 26 novembre 2013 Corte di Cassazione - No alla “thin capitalization” Sentenza n. 47110 del 27 novembre 2013, Cassazione Penale - Evasione fiscale. Condanna per il prestanome Sentenza n. 47213 del 28 novembre 2013, Cassazione Penale Bancarotta. Pagamento in contanti è indizio Sentenza n. 47210 del 28 novembre 2013, Cassazione Penale Commercialista agli arresti domiciliari Sentenza n. 26732 del 29 novembre 2013, Corte di Cassazione - Accessi. Ammesse le verifiche “lunghe” Sentenza n. 26715 del 29 novembre 2013, Corte di Cassazione Induttivo. Mancata risposta all’ordine di esibizione Adempimenti Adempimenti in materia di antiriciclaggio Acconto imposte dirette, secondo Assonime Comunicazione acquisti da operatori sanmarinesi Commenti Fisco Registrazione e APE: chiarimenti dell’Agenzia Il controllo dei sindaci in caso di crisi d’impresa Regime del risparmio gestito La Cassazione conferma l’accertamento di maggiori ricavi a carico dell’architetto che il pomeriggio insegna a scuola L’ambito soggettivo nel comparto agricolo Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale La cessione dell’autovettura IVA: gli omaggi NON rientranti nell’attività d’impresa IVA Omaggi: cessione gratuita “imponibile” Omaggi: trattamento fiscale 2 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Redditometro: il parere del garante della privacy Appello tributario. Decorrenza termine “lungo” Omessa dichiarazione IVA. La comunicazione non basta Regolamento 1042/2013 e servizi relativi a immobili Circolazione del contante: risposte della Gdf In scadenza (salvo proroghe) il termine per versare gli acconti 2013 Verifica della clientela: regole per la corretta identificazione Credito IVA. Compensazione oltre la soglia La rateazione delle comunicazioni di irregolarità Lavoro & Previdenza INPS: le novità sulla delega RID Contratti di solidarietà: recupero quote TFR Contratto a termine: la base di computo Pensioni rosa: chiarimenti INPS sull’anticipo Avvisi di addebito INPS: le modalità alternative Società & Bilancio Svalutazioni immobilizzazioni e deducibilità interessi passivi Fiscal Focus risponde Calcolo del reddito diverso nella S.n.c. e nella S.r.l. Esclusione dalla comunicazione per i beni ai soci-amministratori estesa anche alle S.n.c. Finanziamenti effettuati da amministratori soci e/o non soci La rinuncia ai finanziamenti va documentata Finanziamenti effettuati da fiduciarie Immobili delle forze armate esenti dal saldo IMU Immobili merce esenti dal saldo IMU se costruiti direttamente Immobili merce esenti dal saldo IMU senza limiti temporali IMU ed enti no profit Reddito imponibile solo con stabile organizzazione La lettera di impegno Redditi percepiti da eredi L’agenda del professionista Scadenze settimana 2.12.2013 – 7.12.2013 3 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Il punto del direttore A cura di Antonio Gigliotti COMMERCIALISTI... NON CI RESTA CHE PIANGERE Cari amici colleghi, qualche giorno fa ho creduto di assistere a un miraggio. Dopo l’ammirabile manifestazione unitaria tenutasi a Roma dietro impulso del Commissario straordinario (ahimè) della nostra categoria, ho creduto che davvero qualcosa si stesse muovendo. La partecipazione compatta delle sigle sindacali ci aveva illusi, alla stregua di ingenui neofiti, che finalmente ci stavamo riprendendo quanto in realtà ci è stato sottratto: una presenza costante nelle decisioni politiche, una volontà combattiva contro chiunque pensi di poterci calpestare. Tuttavia, placati i clamori dei giorni immediatamente successivi, siamo ripiombati nella disillusione, nella consapevolezza che lo scenario è rimasto immutato. Eppure non si può dire che siamo stati inermi e che abbiamo accettato passivamente quanto, nostro malgrado, veniva disposto dalle alte sfere governative. L’attività svolta da questo organo di informazione ha dato una costante testimonianza di lotta contro i soprusi ai quali era soggetta la categoria. Per ben due anni e poco più da queste pagine abbiamo denunciato la scarsa considerazione nei nostri confronti, sottolineando il fatto che sarebbe stato quanto mai opportuno battere i pugni già agli albori di questo malsano rapporto con l’Amministrazione Finanziaria, che da professionisti autonomi e indipendenti ci ha trasformati in segretari dell’Agenzia delle Entrate. Il nostro allarme quotidiano, dettagliato e attento è stato però preso sempre sottogamba da chi era invece stato chiamato a rappresentarci e tutelarci. Il punto è che nei piani alti non hanno mai avuto una conoscenza diretta delle dinamiche dei nostri studi, soprattutto di quelli medio-piccoli. ‘Loro’ erano impegnati a imbastire le rispettive carriere, politiche o di altra natura professionale, e i risultati di questo modo d’agire li abbiamo oggi sotto gli occhi di tutti. Hanno dimostrato un così tenace attaccamento alla poltrona, che a pagarne le conseguenze è stata l’intera categoria, oggi commissariata. Dove vuole andare a parare una tanto amara riflessione? Ebbene, in questi giorni così difficili sia per il Paese che per la categoria, mi chiedo perché, come cittadino e come professionista, sono costretto a vivere in uno Stato che impone solo doveri, mentre i diritti li calpesta. Prendiamo il caso degli acconti in scadenza il prossimo (è già arrivato!) 2 dicembre. Sul punto , ad oggi, è stata annunciata a pochi giorni dalla imminente scadenza una proroga esclusivamente per i soggetti IRES. E ci potremmo altresì soffermare sulla via crucis della seconda rata Imu, in scadenza al 16 dicembre. Insomma, noi, il Paese, le norme, i governanti… tutti brancoliamo nel buio, in un’Italia che è ormai sempre più simile al Paese del caos! Io credo che non sia più pensabile chiederci di lavorare in simili condizioni. La recessione dalla quale ancora stentiamo a riprenderci non solo ha messo a terra i nostri clienti, che non possono neanche pagarci le consulenze meno dispendiose, ma ha anche prosciugato la liquidità dei nostri studi, nei quali trascorriamo sempre più tempo senza cavarne nulla. Lavoriamo per passione, è vero. Ma può la sola passione farci superare la crisi, vessati da più fronti? Non credo. Lo spero, ma non ne sono poi così tanto sicuro. Inoltre siamo costantemente posti innanzi al peggio del peggio, soprattutto sul fronte politico. Ultimi esempi vergognosi sono quelli legati alla recente crisi che ha mutato la fisionomia del Parlamento, trasformando i numeri di maggioranza e opposizione. Le vicende legate all’approvazione della legge di stabilità ne forniscono esempi esaustivi. Tecnici e politici duellano tra di loro, incapaci di agire con coraggio, ma estremamente fantasiosi nel cambiare i nomi alle tasse che aumentano invece di diminuire, come avevano promesso. E poi è un atteggiamento che, senza andare troppo lontano, ritroviamo anche all’interno della categoria, dove per troppo tempo gli interessi personali si sono anteposti a quelli della professione, generando quella stasi alla quale siamo giunti oggi. A questo punto, guardando la categoria e inserendola nel contesto generale del Paese, mi chiedo se siano davvero queste le politiche di rilancio che aspettavamo. Non si poteva fare di più? O di meglio? Mi sembra di esser calato dalla solita politica dei ‘tarallucci e vino’. A questo punto mi tornano in mente le parole che, più di mezzo secolo fa, scriveva il francese Georges Bernanos. “La speranza è un rischio da correre. È addirittura il rischio dei rischi”, affermava lo scrittore. E allora corriamolo questo rischio. Facciamola vivere questa speranza, non lasciamoci abbattere e schiacciare dalla paura e dalla disperazione! Viva l'Italia! Viva i commercialisti! 4 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Legislazione e prassi L’elusione incide solo sui versamenti dovuti L’accertamento dell’elusività di un’operazione non inficia sulla validità, sotto Fiscal Flash n.300 del 28.11.2013 un profilo civilistico, degli atti posti in essere dal contribuente, sia nei confronti di altri soggetti sia nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, implicando esclusivamente il disconoscimento di vantaggi fiscali di cui ci si è voluti impropriamente avvalere e la richiesta di versamento della maggiore imposta dovuta. È questo l’importante chiarimento fornito con la Risoluzione n. 84/E del 27 novembre 2013, con la quale viene affrontato il caso di una Srl, la cui trasformazione in società semplice è stata riconosciuta dall’Amministrazione come elusiva. Secondo quanto chiarito dalla Risoluzione, la società in oggetto, a valere dalla data di effetto della trasformazione, è soggettivamente una società semplice. Tuttavia, nel determinare il reddito imponibile, deve far ricorso alle regole proprie delle società a responsabilità limitata, adottandone la modulistica (modello UNICO SC). La società è inoltre obbligata alla tenuta dei libri e delle scritture contabili previste ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 600 del 1973. Risoluzione Agenzia delle entrate n.84/E del 27.11.2013 Comunicazione beni ai soci e finanziamenti: pubblicato il modello e le istruzioni Fiscal Flash n.301 del 28.11.2013 La comunicazione beni ai soci e finanziamenti può essere finalmente compilata. Lo scorso 27 novembre 2013 l’Agenzia Entrate ha annunciato con comunicato stampa la pubblicazione sul sito internet delle specifiche tecniche per l’invio dei dati, del modello e delle istruzioni alla compilazione dello stesso. Si tratta della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e dei finanziamenti all’impresa o le capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell’imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro. La scadenza per l’invio è confermata al 12 dicembre 2013, senza alcuna proroga. L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti e attesi chiarimenti in merito all’adempimento: 5 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info • innanzitutto per ogni socio finanziatore o familiare dell’imprenditore va compilato un modulo distinto del modello (una sorta di elenco soci/familiari); • la soglia dei 3.600 euro va verificata in capo a tale soggetto erogante e non alla società beneficiaria; • altro dubbio, che viene risolto grazie alle istruzioni ministeriali, è quello relativo alla compilazione del campo “data” qualora lo stesso socio avesse effettuato più finanziamenti in favore della società: va in tal caso compilata una scheda con l’importo totale nell’anno e indicando la data dell’ultima operazione; • inoltre, non si tiene conto delle restituzioni effettuate nel corso del 2012 al fine del computo dell’ammontare dei finanziamenti/apporti. Comunicato stampa del 27.11.2013 Ires: acconto al 10 dicembre Con un comunicato stampa pubblicato ieri in tarda serata il Governo ha reso Fiscal Flash n.302 del 28.11.2013 noto che il secondo acconto delle imposte dirette per i soggetti Ires slitta dal 2 dicembre al 10 dicembre. Il comunicato stampa non fa alcuna menzione dei soggetti Irpef per i quali dunque la scadenza rimane confermata al 2 dicembre. Con lo slittamento previsto per i soggetti Ires sembra probabile l’attivazione nei loro confronti della clausola di salvaguardia prevista dal D.L. n. 102/2013 che porterà un’ulteriore maggiorazione dell’acconto dovuto passando dal 101% al 102,5%-103% (la percentuale definitiva si saprà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Mef). Comunicato stampa del Governo del 27.11.2013 6 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Cancellata l’IMU sull’abitazione principale Il Consiglio dei Ministri di ieri, 27 novembre 2013, ha approvato il decreto Quotidiano Fiscal Focus Fisco 28.11.2013 legge sulla promessa cancellazione della seconda rata dell'Imu. I proprietari e i detentori di diritti reali di immobili adibiti ad abitazione principale e assimilati alla stessa, non dovranno versare l’imposta a saldo 2013. L’esenzione viene estesa anche ai terreni agricoli e agli immobili strumentali. Lo ha annunciato il Ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. Saccomanni ha precisato che i “dettagli del decreto sono in fase finalizzazione”, ma ha anche anticipato che l’importo della rata, pari 2,25 miliardi di euro, compresi gli immobili strumentali agricoli, sarà coperta con misure a carico del sistema bancario. Un terzo coperto con anticipi sulle posizioni del risparmio amministrato e per due terzi con l’ aumento di anticipi su Ires e Irap, a fronte di un aumento dell'aliquota Ires e Irap per il 2014, imposta che per un anno soltanto graverà sulle banche, trattandosi di una disposizione una tantum. I cittadini finanziano l’aumento delle aliquote dei comuni - Novità rilevante è quella della copertura da parte dei cittadini del 50% della differenza tra vecchie (2012) e nuove aliquote (2013) fissate dai Comuni. La copertura del gettito atteso dai Comuni, che hanno deliberato per il 2013 aliquote più alte di quella standard, avverrà, infatti, con due modalità: - il 50% dell’importo viene ristorato dallo Stato; - il restante 50% direttamente dai contribuenti entro il 16.01.2014. Terreni agricoli esenti dal saldo IMU 2013 – Il Decreto IMU specifica che saranno esentati dal saldo del 16 dicembre 2013 esclusivamente quelli coltivati o comunque per la parte coltivata. Immobili rurali - La sospensione della seconda rata dell'Imu riguarda anche i fabbricati rurali. L’IMU sugli immobili di categoria D – Ancora soggetti al saldo IMU, invece, gli immobili strumentali (ad eccezione degli immobili merce). Secondo quanto stabilito nella Legge di Stabilità 2014, in corso di approvazione, le imprese possono dedurre dal reddito di impresa il 30% dell'Imu per l'anno 2013 e il 20% dal 2014. Allo stato attuale pare che quest'ultima deducibilità non si applichi alla base imponibile Irap. Comunicato stampa del Governo del 27.11.2013 7 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Nuovi codici tributo per i Monopoli Con due distinte risoluzioni, la numero 85/E e la numero 86/E del 28 novembre Fiscal Flash n.303 del 29.11.2013 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito complessivamente tre codici tributo da utilizzare con il modello F24 Accise. Con la Risoluzione 85/E ha istituito i codici tributo per il versamento, delle somme a titolo di ticket non riscossi su apparecchi da divertimento e intrattenimento VLT, e degli interessi attivi relativi alla gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento. Con la Risoluzione 86/E invece, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede una sanzione amministrativa per chi vende o somministri i prodotti del tabacco ai minori di diciotto anni. Risoluzioni n.85/E e 86/E del 28.11.2013 Recupero dei costi disconosciuti L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 87/E del 28 novembre 2013, Fiscal Flash n.304 del 29.11.2013 interviene chiarendo che un contribuente può scontare nel periodo di imposta di competenza i componenti negativi indebitamente dedotti in periodi diversi, ripresi a tassazione da parte dell’Agenzia. Questo è possibile quando l’Agenzia delle Entrate recupera a tassazione, in seguito ad attività di accertamento, un costo dedotto in un periodo di imposta in violazione del principio di competenza e il periodo di imposta di corretta imputazione si chiuda con una perdita fiscale. Risoluzioni n.87/E del 28.11.2013 8 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Cassetto fiscale, la delega via web elimina le code Più facile delegare il professionista alla consultazione del cassetto fiscale, il Quotidiano Fiscal Focus Fisco 02.12.2013 servizio che consente comodamente dal proprio pc di visualizzare le dichiarazioni, i rimborsi, i versamenti e da quest’anno anche le comunicazioni di anomalie da studi di settore e le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies. I contribuenti, infatti, possono delegare via web due intermediari e non più uno solo al servizio, per una durata che raddoppia, passando da due a quattro anni. Tutte le regole per dare la delega - La delega può essere attribuita all’intermediario utilizzando le funzionalità disponibili su Entratel o Fisconline, oppure consegnando il nuovo modello di delega compilato, presente sul sito www.agenziaentrate.it, a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate o all’intermediario che si intende delegare. L’attivazione della delega è immediata, sia che venga attribuita online direttamente dai contribuenti usando i servizi telematici dell’Agenzia, sia che venga presentata presso gli uffici. Nel caso in cui la delega sia inviata telematicamente dall’intermediario, l’Agenzia invia un codice per renderla attiva al domicilio fiscale del contribuente, al fine di garantire il rispetto della sua volontà e la riservatezza delle informazioni contenute nel cassetto. La delega vale quattro anni (anziché due) e il mandato può essere comunque revocato in qualsiasi momento, sia da parte del contribuente sia da parte dell’intermediario. Intermediari, la sottoscrizione del regolamento ha validità illimitata - Per aderire al “Cassetto fiscale delegato” l’intermediario deve firmare il regolamento con le condizioni di utilizzo del servizio e inviarlo all’Agenzia esclusivamente tramite Entratel, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito www.agenziaentrate.it. La sottoscrizione del regolamento ha ora validità illimitata. Consultabili le informazioni del Vies e le anomalie da studi di settore All’interno del cassetto fiscale possono essere consultati anche i dati sull’iscrizione all’archivio informatico dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, il cosiddetto Vies (Vat information exchange system), istituito a livello europeo per prevenire le frodi Iva. Inoltre, è possibile accedere alle comunicazioni di anomalie da studi di settore. Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2013 9 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Giurisprudenza Giudizio di cassazione e comunicazioni ai difensori L'ordinanza con la quale la Corte di Cassazione disponga, in udienza pubblica Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 26.11.2013 o in sede di adunanza camerale, la rinnovazione della notificazione del ricorso o l'integrazione del contraddittorio, quando sia emessa in assenza delle parti costituite, rappresentate dai rispettivi difensori, deve essere comunicata a cura della cancelleria. Nel giudizio di cassazione la partecipazione del difensore delle parti all'udienza di discussione, della cui fissazione gli stessi siano stati ritualmente e tempestivamente avvisati, non comporta l'insorgenza di un onere in capo al difensore di essere presente alla detta udienza, né dal mancato esercizio della facoltà di parteciparvi può ritenersi discenda un onere di diligenza, a carico del difensore, di attivarsi presso la cancelleria della S.C. al fine di acquisire informazioni. Lo sancisce l’ordinanza 25 novembre 2013, n. 26287, della Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili. Ordinanza n. 26287 del 25 novembre 2013 Corte di Cassazione Controllo automatizzato senza comunicazione preventiva In tema di riscossione delle imposte, lo Statuto del contribuente non impone Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 27.11.2013 l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, ma soltanto qualora vengano riscontrati degli errori nella dichiarazione. Tale situazione non ricorre quando l’Ufficio abbia ravvisato una mera omissione o un ritardo di versamento di quanto autoliquidato dal contribuente. È quanto emerge dall’ordinanza 26 novembre 2013, n. 26482, della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile T. Sentenza n. 26482 del 26 novembre 2013 Corte di Cassazione 10 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Contenzioso. Se il Fisco perde paga le spese Se il giudizio è terminato con l’accoglimento delle ragioni del contribuente, la Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 27.11.2013 compensazione delle spese di lite è legittima solamente quando ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni” che il giudice è tenuto a esplicitare nella motivazione. È indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in tema di spese giudiziali, “le gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Lo ha precisato la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile T con la sentenza 26 novembre 2013, n. 26438. Sentenza n. 26438 del 26 novembre 2013 Corte di Cassazione No alla “thin capitalization” Rischio elusione fiscale per la società che si trova sempre in posizione Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 27.11.2013 debitoria nei confronti della casa madre con sede oltralpe nel rapporto di conto corrente perché il saldo delle fatture avviene sempre con ritardo rispetto al termine stabilito. L’Ufficio finanziario può ragionevolmente dedurre un’elusione mediante il lucro insito nella deduzione degli interessi passivi con il sistema del “thin capitalization”. È quanto emerge dalla sentenza 26 novembre 2013, n. 26489, della Suprema Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile T . . Sentenza n. 26489 del 26 novembre 2013 Corte di Cassazione Evasione fiscale. Condanna per il prestanome Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 28.11.2013 Rischia una condanna per dichiarazione infedele ed emissione di fatture per operazioni inesistenti l’amministratore di diritto “prestanome” che ha avuto modo di cogliere segnali di allarme sulla regolarità della gestione societaria perché, evidentemente, non era del tutto privo del potere di ingerenza o della capacità di disporre della documentazione contabile. 11 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info La responsabilità della “testa di legno” non si può escludere in base alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ.. Tale norma stabilisce che l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale e impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi. La giurisprudenza, pertanto, ha ripetutamente sostenuto che in caso di reati, anche omissivi, commessi in nome e per conto della società, il “prestanome” concorre nel reato con l’amministratore “di fatto” per non avere impedito l'evento che in base alla norma citata aveva il dovere di impedire. Il prestanome accettando la carica assume su di sé anche i rischi a essa connessi (dolo eventuale). È quanto emerge dalla sentenza 27 novembre 2013, n. 47110, della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale. . Sentenza 27 novembre 2013, n. 47110, Corte di Cassazione Bancarotta. Pagamento in contanti è indizio Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 29.11.2013 In un’indagine per reati fallimentari i pagamenti in contanti fra aziende costituiscono un indizio che avvalora la tesi della pubblica accusa. L’ordinanza del Tribunale che ha annullato gli arresti domiciliari disposti dal GIP è viziata “da manifesta illogicità e contraddittorietà” nel punto in cui ha ritenuto normale che i rapporti di dare e avere tra la imprese degli indagati fossero regolati in contanti. Il Tribunale inoltre non ha spiegato il perché abbia desunto dalla scarsa documentazione bancaria offerta dalla difesa la regolarità anche delle altre operazioni non documentate. È quanto emerge dalla sentenza 28 novembre 2013, n. 47213, della Corte di Cassazione – Seconda Sezione Penale. Sentenza 28 novembre 2013, n. 47213, Corte di Cassazione Commercialista agli arresti domiciliari Rischia gli arresti domiciliari il commercialista che, secondo un’intercettazione Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 29.11.2013 telefonica in mano al P.M., avrebbe emesso una fattura falsa al fine di consentire alla società di cui era consulente di evadere le imposte. Il Tribunale ha disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari a carico di un dottore commercialista, avendo ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza con riguardo al reato ipotizzato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 74/2000. Ad avviso della 12 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Procura della Repubblica, invece, l’indagato si era reso responsabile del predetto reato tributario in concorso con altri poiché, quale responsabile della tenuta della contabilità della X s.r.l., aveva emesso una fattura di 589 mila euro, con la causale “provvigioni per servizi resi”, inerente a operazioni sicuramente inesistenti, al fine di consentire alla società di evadere le imposte sui redditi per 109 mila euro. Da un’intercettazione telefonica infatti si evinceva che per l’emissione della fattura occorreva necessariamente coinvolgere la professionalità del commercialista, tanto più che la stessa era stata regolarmente annotata nelle scritture contabili delle due società coinvolte nel reato ed era logico ritenere che registrazione fosse stata curata dal medesimo professionista. La Corte di Cassazione – Seconda Sezione Penale, con la sentenza 28 novembre 2013, n. 47210, ha annullato l’ordinanza del Tribunale, per vizio di motivazione. Sentenza 28 novembre 2013, n. 47210, Corte di Cassazione Accessi. Ammesse le verifiche “lunghe” In tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 02.12.2013 militari dell'Amministrazione Finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla "ratio" delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti del Fisco. Lo afferma la sentenza 29 novembre 2013, n. 26732, della Corte di Cassazione Quinta Sezione Civile T. Sentenza 29 novembre 2013, n. 26732, Corte di Cassazione Induttivo. Mancata risposta all’ordine di esibizione Il ricorso all’accertamento del reddito d’impresa con metodo induttivo è Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 02.12.2013 legittimo quando il legale rappresentate della società non ha ottemperato alla richiesta dell’Amministrazione Finanziaria di esibizione delle scritture contabili, anche perché l’Amministrazione non ha l’obbligo di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio fiscale, né quello di 13 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info contattare eventuali sostituti o incaricati dell’amministratore presso i quali risulta depositata la documentazione contabile. È quanto emerge dalla sentenza 29 novembre 2013, n. 26715, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria. Sentenza 29 novembre 2013, n. 26715, della Corte di Cassazione 14 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Adempimenti Adempimenti in materia di antiriciclaggio Fiscal Adempimento n.44 del 25.11.2013 Gli adempimenti in materia di antiriciclaggio che interessano gli studi professionali vanno dall’adeguata verifica della clientela, alla conservazione e registrazione dei dati, per concludersi con un’eventuale segnalazione di operazione sospetta. In primo luogo è necessario verificare se l’operazione è soggetta agli obblighi antiriciclaggio; soltanto se è tra le operazioni soggette sarà necessaria procedere con l’identificazione del cliente, l’identificazione del titolare effettivo e dovranno essere richieste informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. L’obbligo di adeguata verifica della clientela deve essere sempre assolto commisurandolo al rischio associato al singolo cliente e alla specifica operazione: è pertanto necessario sempre effettuare l’analisi del rischio. Occorre poi conservare la documentazione relativa al cliente e all’operazione e registrare le operazioni rilevanti nell’archivio unico informatico o nel registro cartaceo. Qualora il professionista sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, deve inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta. Proponiamo, di seguito, alcune brevi tabelle volte a riassumere gli adempimenti previsti, con specifico riferimento agli obblighi di adeguata verifica. ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: 1. Identificazione del cliente e verifica dell’identità dello stesso 2. Identificazione del titolare effettivo 3. Ottenimento di informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o della prestazione 4. Controllo costante 15 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info 1. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E VERIFICA DELLA TITOLARITÀ al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere QUANDO una prestazione professionale, pertanto prima dello svolgimento della stessa. in presenza del cliente; anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, fermo COME restando la responsabilità del professionista; ‐ mediante un valido documento d’identità non scaduto, - raccogliere i seguenti dati: 1. nome e cognome; 2. luogo e data di nascita; 3. indirizzo di residenza; 4. codice fiscale; 5. estremi del documento di identificazione Nel caso di società: 1. denominazione del soggetto giuridico; 2. sede legale; 3. codice fiscale o partita Iva. - acquisire il documento atto a effettuare CHECK LIST l’identificazione, quale: OPERATIVA 1. Carta d’identità 2. Passaporto 3. Patente di guida 4. Patente nautica 5. Libretto di pensione 6. Porto d’armi 7. Permesso di soggiorno 8. Altre tessere di riconoscimento rilasciate dall’amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o di altra signatura equivalente - fare una fotocopia del documento di riconoscimento (da inserire successivamente nel fascicolo del cliente) 16 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info - acquisire il documento dal quale risulti l’esistenza del potere di legale rappresentante quando il cliente è una società. Il cliente deve pertanto consegnare adeguata documentazione come, ad esempio, visura camerale, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari dalle quali risultino i dati identificativi e il conferimento dei poteri di rappresentanza. 2. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO - persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un attività; CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO? - nel caso di entità giuridica, persona o persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità (più del 25% della partecipazione al capitale), oppure ne risultano beneficiari. QUANDO? contestualmente all’identificazione del cliente; 1. Acquisire dichiarazione, sottoscritta dal cliente, contenente i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo Qualora, sulla base dell’indice di rischio attribuito al cliente e della sua prudente valutazione, il professionista lo reputi opportuno, potrà promuovere autonome verifiche facendo ricordo a pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili da chiunque (è invece da CHECK-LIST escludersi che il professionista possa pretendere, OPERATIVA in modo autoritario, la produzione di scritture e documenti o la convocazione di altri soggetti per procedere ad interrogatori formali). 2. conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 17 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info In assenza del regolamento di cui all’art. 38, co. 7, i dati identificativi del titolare effettivo non devono essere registrati, ma solo conservati nel fascicolo OBBLIGO DI REGISTRAZIONE del cliente. Pertanto sarà sufficiente conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 3.INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA PREVISTA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Acquisire dichiarazione, sottoscritta dal cliente, contenente le informazioni sullo scopo e la natura prevista dalla prestazione professionale (meglio se in forma scritta, sebbene ciò non sia espressamente CHECK – LIST OPERATIVA richiesto dalla norma). Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21, i clienti devono fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. 4.CONTROLLO COSTANTE Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che siano compatibili con la conoscenza che il professionista COS’È? ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi Tale attività consente, inoltre, l’aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute. 1) Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei CHECK-LIST dati ivi indicati; OPERATIVA 2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una 18 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione; 3) istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati ad esempio annotando: • ‐ il termine per il rinnovo delle cariche sociali; • ‐ eventuali termini connessi a contratti od atti; • ‐ altri elementi ritenuti utili dal professionista. 4)prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta); 5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio; 6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni. Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Acconto imposte dirette, secondo Assonime Il 22 novembre Assonime ha pubblicato la circolare n. 36 avente a oggetto la Fiscal Flash n.296 del 25.11.2013 determinazione e il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap in scadenza il 2 dicembre 2013 (anche se dagli annunci del presidente del consiglio sembra debba slittare al 10 dicembre). Al riguardo Assonime ha evidenziato alcune novità che potrebbero indurre i contribuenti a modificare, in sede di versamento del secondo acconto, le scelte operate per il primo acconto: queste riguardano la possibilità di adottare per la seconda rata di acconto il metodo di determinazione c.d. previsionale in luogo di quello c.d. storico assunto in sede di versamento della prima rata di acconto e viceversa. 19 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Fra queste novità Assonime segnala, in particolare, l’aumento dal 100 al 101 per cento della misura dell’acconto complessivamente dovuto per il corrente periodo d’imposta e le precisazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria sulla nuova disciplina di deducibilità delle perdite su crediti per coloro che, invece, intendano avvalersi del metodo di determinazione c.d. previsionale. Circolare n.36 del 22.11.2013 di Assonime Comunicazioni acquisti da operatori sanmarinesi Entro il prossimo 2 dicembre (il 30.11 è sabato) i soggetti passivi Iva italiani, che Fiscal Flash n.298 26.11.2013 hanno effettuato operazioni di acquisti da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, devono comunicare le operazioni annotate nei registri Iva nel mese di ottobre. L’invio va effettuato esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello polivalente disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve necessariamente essere effettuata inviando i dati in forma analitica. Per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2013, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione. Provvedimento 2.8.2013, n. 94908 dell’Agenzia delle Entrate 20 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Commenti Fisco Registrazione e APE: chiarimenti dell’Agenzia L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 83/E del 22 novembre 2013, a seguito Fiscal Flash n.297 del 25.11.2013 della presentazione di una istanza con la quale veniva chiesto di conoscere quale sia il corretto trattamento da riservare, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, all’attestato di prestazione energetica (APE), da allegare, in particolare, ai contratti di locazione, ha chiarito che lo stesso attestato da allegare ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione, non sconta il Registro. L’APE non rientra tra gli atti per i quali vige l'obbligo della registrazione, ma rappresenta semplicemente una parte integrante del contratto, e non paga un Registro autonomo (articolo 11 DPR 131/1986). La risoluzione ricorda che i contribuenti tenuti alla registrazione, possono optare sia per la via cartacea che per quella telematica, attraverso le applicazioni disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che non consentono di trasmettere allegati. In tal caso, se la scelta cade sul telematico, si potrà presentare l’APE, in un momento successivo, in forma cartacea insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione. Se l’APE è allegata al contratto di locazione in originale o in copia semplice, non sconta il Bollo, se invece, la copia dell’APE è accompagnata da una dichiarazione di conformità all’originale di un pubblico ufficiale, il Bollo costa 16 euro a foglio. Risoluzione 83/E del 22 novembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate Il controllo dei sindaci in caso di crisi d’impresa Il verificarsi di fatti o circostanze che compromettono la continuità aziendale di Fiscal News n.322 del 25.11.2013 una società, e che facciano presumere l'inizio di una crisi economico-finanziaria, obbliga il collegio sindacale a informare tempestivamente gli amministratori, invitandoli ad adottare opportune misure per la soluzione della crisi. In caso di inerzia da parte degli amministratori o qualora le misure già adottate dovessero rivelarsi inadeguate o inefficaci, i sindaci possono convocare l'assemblea dei soci per informarli sullo stato di crisi e sul comportamento degli amministratori. Il compito del collegio sindacale non si esaurisce nel sollecitare gli amministratori a intervenire nella situazioni di estrema difficoltà economicofinanziaria. L’organo di controllo è chiamato a vigilare anche sul possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza dell’attestatore stabiliti dalla legge fallimentare e sulla corretta esecuzione della procedura prescelta dagli amministratori qualora la società vuole accedere a uno degli istituti di gestione della crisi anche per l’eventuale risanamento. 21 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Collegio sindacale e crisi d’impresa Il collegio sindacale è ormai chiamato a giocare d'anticipo sulla crisi d'impresa, e il suo compito, non si esaurisce nel sollecitare gli amministratori a intervenire nelle situazioni di estrema difficoltà economico-finanziaria, ma deve vigilare anche sul possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'attestatore stabiliti dalla legge fallimentare e sulla corretta esecuzione della procedura prescelta dagli amministratori qualora la società intenda accedere a uno degli istituti per la gestione della crisi e per l'eventuale risanamento. Tra i controlli che i sindaci devono effettuare vi è quello dell’integrità del patrimonio della società per il quale, gli stessi sindaci devono verificare che gli amministratori non compiano operazioni estranee all'oggetto sociale o in conflitto di interessi con la società e che le loro scelte gestionali non risultino manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale o comunque palesemente pregiudizievoli. Le scelte gestionali si devono ispirare al principio di ragionevolezza ed essere congruenti e compatibili con le risorse aziendali. Il collegio sindacale deve monitorare costantemente la continuità aziendale per prevenire e comunque far emergere tempestivamente eventuali situazioni di crisi, e il controllo deve essere svolto anche con la verifica da parte degli amministratori sull'attuazione di misure idonee a garantire la continuità aziendale, periodicamente devono esaminare i principali indici di bilancio e l'informativa sulle garanzie rilasciate e richieste dalla società. Il collegio sindacale è anche tenuto a monitorare anche l'entità delle eventuali perdite conseguite dalla società e i conseguenti adempimenti cui sono chiamati gli amministratori e l'assemblea dei soci. In base all'entità delle perdite, occorrerà che gli amministratori o i sindaci (in caso di inerzia dei primi) convochino l'assemblea dei soci per deliberare, a seconda dei casi, gli opportuni provvedimenti previsti dalla legge, come la riduzione del capitale sociale, la ricapitalizzazione della società o la trasformazione o lo scioglimento della stessa. Crisi d’impresa e Collegio sindacale Regime del risparmio gestito L’intervento dell’Amministrazione Finanziaria operato con la R.M. 76/E/2013 ci Fiscal News n.323 del 25.11.2013 offre lo spunto per delineare i tratti essenziali dei regimi previsti per la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria, con particolare attenzione alla determinazione del risultato netto di gestione nel regime del risparmio gestito. L’intervento dell’Amministrazione Finanziaria riguarda la deducibilità dell’imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, per le quali è stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito previsto all’art. 7, co. 4, del D.Lgs. n. 461/1997. 22 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info L’Amministrazione Finanziaria, rifacendosi alle conclusioni riportate nella R.M. 205/E/2003, nella quale si sanciva la deducibilità dal risultato netto di gestione per gli “oneri e le commissioni comunque riconducibili alla gestione del patrimonio in base a criteri di inerenza”, ha chiarito che l’imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, è deducibile dal risultato maturato della gestione in quanto costituisce un onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio. Risoluzione n. 76/E del 6 novembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate La Cassazione conferma l’accertamento di maggiori ricavi a carico dell’architetto che il pomeriggio insegna a Quotidiano Fiscal Focus Fisco 25.11.2013 scuola L’accertamento standardizzato è legittimo anche quando il contribuente, oltre a svolgere la professione di architetto, è dipendente di una pubblica amministrazione. L’impegno lavorativo come insegnante, nell’arco dell’intero anno scolastico, non è elemento che di per sé può giustificare uno scostamento consistente dagli standard del reddito derivante dall’esercizio della libera professione. È quanto emerge dalla sentenza 20 novembre 2013, n. 25983, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria. Propone ricorso per cassazione un architetto cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l’anno 1996 con il quale erano accertati maggiori ricavi derivanti all’attività libero-professionale, con conseguenti maggiori IRPEF e IVA, secondo la procedura di accertamento standardizzato e l’applicazione dei parametri. Respingendo l’appello del contribuente, la CTR della Basilicata osservava che lo scostamento tra reddito dichiarato e maggiori compensi accertati era notevole sicché dovevano considerarsi del tutto inconferenti le giustificazioni addotte dal professionista in sede di contraddittorio preventivo e poi giudiziale. A detta del professionista, l’attività di architetto non era produttiva di un reddito superiore a quello dichiarato poiché svolta in concomitanza all’attività di insegnante in un istituto scolastico. La CTR ha però ritenuto che tale circostanza non incidesse minimamente sulla capacità di produrre un reddito professionale più elevato, posto che l’impegno scolastico era limitato alle ore pomeridiane e considerata la non disprezzabile entità della struttura professionale. 23 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Nella specie, poi, il contribuente non aveva mai fatto cenno a elementi di crisi intrinseci all’attività medesima; gli unici che avrebbero potuto incidere concretamente sulla capacità dello studio professionale di produrre reddito. Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto la sentenza di secondo grado scevra da vizi, anzi congruamente motivata. Il ricorso per cassazione è stato pertanto respinto alla luce degli ormai noti principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite (sentenza 26635 del 18 dicembre 2009) in tema di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore. In particolare gli Ermellini ricordano che la detta procedura non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui all'articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma la affianca, essendo indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l'applicabilità dello standard né costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l'irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata. Sentenza 20 novembre 2013, n. 25983, della Corte di Cassazione L’ambito soggettivo nel comparto agricolo Sotto il profilo soggettivo in agricoltura sono presenti le seguenti figure: il Fiscal Approfondiment o n.47 del 26.11.2013 produttore agricolo ordinario, l’imprenditore agricolo professionale, che svolge l’attività agricola e usufruisce di molte agevolazioni fiscali (l’acquisto di terreni assolvendo la sola imposta catastale dell’ 1%; accesso al compendio unico di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 99/2004; esonero dal pagamento del contributo di costruzione per i fabbricati rurali [oneri di urbanizzazione]; maggiorazione dell’indennità di esproprio di terreni agricoli; priorità nell’accesso ai contributi regionali; riconoscimento della natura di fabbricato rurale per le abitazioni possedute da società; agevolazioni in materia di ICI/IMU), e il coltivatore diretto, che esercita attività agricole e, oltre ai benefici previsti per l’imprenditore agricolo professionale, gode, in via esclusiva, anche del diritto di prelazione per l’acquisto del terreno coltivato in affitto, ovvero, se proprietario dei terreni confinanti, del conseguente diritto di riscatto. 24 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info AMBITO SOGGETTIVO IN AGRICOLTURA FIGURA BENEFICI 1) PRODUTTORE AGRICOLO ORDINARIO - Acquisto di terreni assolvendo la sola imposta catastale dell’1%; - accesso al compendio unico di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 99/2004; 2) IMPRENDITOR E AGRICOLO PROFESSIONA LE - esonero dal pagamento del contributo di costruzione per i fabbricati rurali (oneri di urbanizzazione); - maggiorazione dell’indennità di esproprio di terreni agricoli; - priorità nell’accesso ai contributi regionali; - riconoscimento della natura di fabbricato rurale per le abitazioni possedute da società; - agevolazioni in materia di ICI/IMU. 3) COLTIVATORE DIRETTO BENEFICI PREVISTI PER L’IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE + diritto esclusivo di prelazione per l’acquisto del terreno coltivato in affitto- se proprietario dei terreni confinanti, ha il diritto di riscatto. Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale Anche sui singoli membri del collegio sindacale gravano le disposizioni in Fiscal News n.324 del 26.11.2013 materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007. In questo caso, tuttavia, gli obblighi sono modulati in misura diversa, a seconda se l’organo di controllo eserciti la sua attività per un ente soggetto alla disciplina antiriciclaggio o se l’attività è riferita a una società commerciale diversa dalle precedenti. In questo secondo caso, inoltre, è altresì necessario distinguere il caso in cui i sindaci siano incaricati solo del controllo di legalità o agli stessi sia affidato anche il controllo contabile. 25 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Organi di controllo Presso soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio Obblighi sanciti dall’art. 52 D.Lgs. 231/2007 Altre società commerciali Solo controllo di legalità Esoneri di cui all’art. 12 comma 3 bis D.Lgs 231/2007 Anche controllo contabile Obblighi di cui all’art. 13 D.Lgs. 231/2007 È possibile individuare gli adempimenti in capo al Collegio sindacale con riferimento alle singole fattispecie nella tabella che segue: Vigilanza sul rispetto della normativa antiriciclaggio Adeguata verifica della clientela Registrazione e conservazione dei dati Organi di controllo presso società destinatarie del D. Lgs. 231/2007 Organi di controllo presso società non destinatarie (NO REVISIONE CONTABILE) Organi di controllo CONTABILE presso società non destinatarie Sì Sì Sì NO NO Sì NO NO Sì NO Segnalazione di operazioni sospette Obblighi di comunicazione previsti dall’art. 52 Obblighi di comunicazione previsti dall’art. 51 (limitazioni uso contante) NO (ma la UIF può comunque tenerne conto) Sì Sì NO NO Sì Sì Sì Decreto Legislativo 231/2007 26 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info La cessione dell’autovettura Le modifiche che sono intervenute negli ultimi anni sulla deducibilità fiscale dei Fiscal News n.325 del 26.11.2013 costi sostenuti per le auto aziendali hanno comportato una revisione sulla convenienza tra le differenti forme di acquisto di tali beni. Da ultimo la Legge di stabilità per il 2013 ha previsto la riduzione della deducibilità della autovetture al 20%. Questi continui cambiamenti di regime impositivo determinano particolari conseguenze anche al momento della cessione del bene. La circ.. n. 47/E, 18 giugno 2008, l'Agenzia delle Entrate si è occupata del tema relativo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di mezzi di trasporto a deducibilità limitata, di cui all'art. 164 comma 1, lett. b) del TUIR: per la cessione di tali mezzi, il comma 2 del medesimo art. 164, prevede che le plusvalenze, o le minusvalenze, rilevano nella proporzione esistente tra l'ammortamento dedotto e l'ammortamento complessivamente eseguito; lo stesso criterio deve essere applicato per gli automezzi precedentemente detenuti in locazione finanziaria e ceduti successivamente al riscatto. ESEMPIO 1 Alfa Srl cede a 2014 un'auto aziendale a 20.000 euro (oltre Iva). L'auto era stata acquistata nel 2011 per 50.000 euro. Al 31 dicembre 2013 il fondo ammortamento ammonta a 31.250. La plusvalenza, data dal prezzo di cessione al netto del residuo contabile, ammonta a 1.250 euro (20.000-18.750) La plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivo. Nel calcolo degli ammortamenti deducibili bisogna tenere conto del tetto massimo di deducibilità, pari a 18.076 euro. L'ammortamento fiscalmente dedotto è pari a: 903,80 euro per il 2011 (18.076 x 12,5% x 40%); 1.807,60 euro per il 2012 (18.076 x 25% x 40%); 903,80 euro per il 2013 (18.076 x 25% x 20%) Il totale degli ammortamenti dedotti è quindi pari a 3.615,20 euro, mentre l'ammortamento civilistico ammonta a 31.250 euro (50.000 x 12,5% + 50.000 x 25% + 50.000 x 25%). La quota della plusvalenza rilevante ai fini delle imposte dirette è pari a: 3.615,20 / 31.250 = 11,57%. La plusvalenza di 1.250 è imponibile per euro: 144,62 (11,57% di 1.250) 27 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info ESEMPIO 2 Brios Srl cede il 1° di gennaio 2014 il contratto di leasing relativo a un'auto aziendale al prezzo di 5.000 euro (oltre Iva). Il costo sostenuto dal concedente ammonta a 50.000 euro. Il contratto era stato sottoscritto il 1° gennaio 2011, con durata quinquennale. Il valore normale del bene alla data di cessione del contratto è pari a 25.000 euro. La sopravvenienza attiva rileva in funzione del rapporto tra quota capitale dei canoni dedotti e quella dei canoni di competenza. Ipotizzando canoni di competenza (quota capitale) per 10.000 euro all'anno (sul triennio 2011-2013), si avrà un totale di 30.000 euro. Questi erano stati dedotti per 3.615 euro (1.446 nel 2011 e nel 2012, 723 nel 2013). La sopravvenienza attiva è data dal valore normale (25.000) del bene meno le quote capitale dei canoni a scadere e riscatto attualizzati (ipotizziamo 20.000). La sopravvenienza attiva coincide quindi prezzo di cessione del contratto (5.000) e si manifesta per intero a conto economico (voce A5). La rilevanza fiscale sarà data dal rapporto tra canoni dedotti e canoni di competenza: 12,05%. Pertanto la sopravvenienza di 5.000 € diventa fiscalmente rilevante per € 602,50. Circolare n. 47/E del 18 giugno 2008 dell’Agenzia delle Entrate IVA: gli omaggi NON rientranti nell’attività d’impresa Il trattamento fiscale degli omaggi dipende dalla natura del bene, dal soggetto Quotidiano Fiscal Focus Fisco 26.11.2013 destinatario, ma anche dal valore del bene. Tutte queste caratteristiche condizionano il trattamento fiscale degli omaggi, ciascuno con un proprio peso. In via generale, il punto di partenza per analizzare il trattamento fiscale degli omaggi ai fini Iva, e la distinzione tra beni che rientrano o meno nell’ambito dell’attività propria dell’impresa. Beni che NON rientrano nell’attività d’impresa - Per tale fattispecie, il punto di partenza è il trattamento che i beni destinati a essere “omaggiati” subiscono a “monte”. In base alle disposizioni dell’art. 19 bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, “come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila”(euro 25,82). Per quanto riguarda la definizione di spese di rappresentanza, anche ai fini IVA (C.M. 34/E/2009) è necessario fare riferimento 28 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info a quanto disposto dall’art. 1, D.M. 19.11.2008 che definisce di rappresentanza “le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”. Affinché la spesa per l’omaggio rientri tra quelle di rappresentanza è necessario che le spese: i) siano sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; ii) siano ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici; iii) siano coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore. All’interno delle spese di rappresentanza individuate in base ai suddetti criteri, l’art. 19 bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972 prevede: - la detraibilità dell’IVA per i beni rientranti nelle spese di rappresentanza per i beni di costo unitario NON superiore a € 25,82; - l’indetraibilità dell’IVA per i beni rientranti nelle spese di rappresentanza per i beni di costo unitario superiore a € 25,82. Il trattamento a “valle” – Il trattamento a “valle”, ai fini IVA, dei beni destinati ad essere omaggiati, NON rientranti nell’attività d’impresa, è rinvenibile nell’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972. La richiamata disposizione prevede che “costituiscono inoltre cessioni di beni: 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila (euro 25,82) e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;”. La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), dunque, indipendentemente da valore dell’omaggio è esclusa da campo di applicazione dell’IVA. Le spese per alimenti e bevande - Per quanto riguarda l’acquisto di alimenti e bevande (ovviamente che non formano oggetto dell’attività d’impresa), l’art. 19, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 prevede che “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa”. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 54/E/2002 ha riconosciuta la detrazione dell’IVA purché gli stessi siano di costo unitario non superiore a € 25,82 e rientrino fra le spese di rappresentanza per le quali trova applicazione la citata lett. h). 29 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Omaggi ai dipendenti - Per quanto riguarda gli omaggi ai dipendenti NON rientranti nell’attività d’impresa, ai fini Iva, non possono essere considerate spese di rappresentanza, in quanto prive del requisito di sostenimento per finalità promozionali. L’IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è da considerare indetraibile per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa. Iva & Omaggi IVA Omaggi: cessione gratuita “imponibile” Quotidiano Fiscal Focus Fisco 27.11.2013 Gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 188/E/1998, “non costituiscono spese di rappresentanza”. Pertanto: i) l’IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile. Non trova, infatti, applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del D.P.R. 633/72; ii) la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72). Vi è da segnalare che la tesi ministeriale possa ritenersi superata con l’emanazione del D.M. 19.11.2008 che detta regole diverse per l’individuazione delle spese di rappresentanza e non differenzia tra “beni oggetto” e “beni non oggetto dell’attività d’impresa. La determinazione della base imponibile - Nel caso in cui si verifichino le condizioni per la cessione gratuita imponibile IVA si dovrà procedere alla determinazione della base imponibile e ad espletare gli obblighi documentali. In tal senso, la base imponibile è rappresentata, ai sensi dell’art. 13, D.P.R. n. 633/72, “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”. I criteri dettati dal Legislatore per la determinazione della base imponibile si riferiscono, dunque, al prezzo di acquisto (impresa di rivendita) o il prezzo di costo (imprese di produzione). Oltre all’individuazione dei criteri da adottare viene specificato un ulteriore criterio, di natura temporale, ovvero il prezzo di acquisto o il prezzo di costo devono essere determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni. Sebbene la disposizione normativa non appaia limpidissima, sembra indicare che il prezzo d’acquisto o il prezzo di costo devono essere rilevati nel momento in cui si effettua l’omaggio. 30 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Ciò starebbe ad indicare, come chiarito da Assonime con la circolare 42, del 13 ottobre 2009, che il costo "attualizzato" dovrebbe essere coincidente con il “valore residuo del bene al momento del prelievo”,comprensivo di eventuali incrementi per integrazioni o riparazioni, ma al netto del deprezzamento subito nel tempo. Rivalsa facoltativa – È da tenere in debita considerazione che la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria, come disposto dall’art. 18, D.P.R. n. 633/72. Di conseguenza, come spesso accade, l’IVA rimane quindi a carico del cedente e costituisce per quest’ultimo un costo indeducibile ex art. 99, comma 1, Tuir. Ai fini pratici, si potrà: emettere una fattura con applicazione dell’IVA, senza addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di “omaggio senza rivalsa dell’IVA ex art. 18, DPR n. 633/72”. Le altre soluzioni – Nel caso in cui si rinunci alla rivalsa dell’IVA, si potrà optare, oltreché all’emissione della fattura: - emettere un’autofattura in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni come sopra individuato (prezzo di acquisto o di costo), dell’aliquota e della relativa imposta, specificando che trattasi di “autofattura per omaggi”. La stessa può essere: • singola per ciascuna cessione (“autofattura immediata”); • globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese (“autofattura differita”). - si potrà tenere il registro degli omaggi, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota. Iva & Omaggi Omaggi: trattamento fiscale Il trattamento fiscale degli omaggi dipende dalla natura del bene, dal soggetto Fiscal News n.329 del 29.11.2013 destinatario, ma anche dal valore del bene. Tutte queste caratteristiche condizionano il trattamento fiscale degli omaggi, ciascuno con un proprio peso. In via generale, il punto di partenza per analizzare il trattamento fiscale degli omaggi in materia di reddito d’impresa e di Iva, è la distinzione tra beni che rientrano o meno nell’ambito dell’attività propria dell’impresa. 31 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Tale distinzione comporta un diverso trattamento sia ai fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte indirette. Nel presente intervento analizzeremo il trattamento fiscale degli omaggi, distinguendo: - in relazione alla natura del bene, ovvero rientrante o meno nell’ambito dell’attività propria dell’impresa; - in relazione al soggetto destinatario, ovvero clienti/fornitori o dipendenti; - in relazione al valore del bene. Si propongono, di seguito, alcuni schemi riepilogativi. Omaggi Clienti Dipende nti Omaggio Beni NON oggetto dell’attività d’impresa IVA IRES/IRPEF IRAP Acquisto Cessione Deducibilità Deducibilità Esclusa. Integralmente, se Per i di valore unitario non Detraibile lavorato superiore a € 50; se Costo ri Se superiore: unitario autonom 1,3% con ricavi proventi inferiore a i gestione caratteristica Deducibile se € 25,82 imponibi fino a 10 milioni di euro; si applica il le 0,5% con ricavi proventi metodo di gestione caratteristica bilancio. da 10 milioni di euro a Per i 50 milioni di euro; lavoratori 0,1% con ricavi proventi autonomi gestione caratteristica deducibili nel superiori a 10 milioni di limite Indetraibile euro dell’1% dei se Costo Per quanto riguarda i compensi unitario Esclusa lavoratori autonomi, percepiti nel superiore a invece, troverà periodo € 25,82 applicazione il limite d’imposta dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario. Indetraibile Esclusa Deducibile Indeducibile nell’esercizio 32 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Omaggi Clienti Dipende nti Omaggio Beni oggetto dell’attività d’impresa IVA IRES/IRPEF IRAP Acquisto Cessione Deducibilità Deducibilità Si, tranne Integralmente, se nei casi si di valore unitario non tratti si superiore a € 50; “spese di Se superiore: rappresent 1,3% con ricavi proventi anza”, caso Imponibi gestione caratteristica in cui la le, fino a 10 milioni di euro; detrazione tranne 0,5% con ricavi proventi Deducibile se è ammessa nei casi gestione caratteristica si applica il soltanto si scelga da 10 milioni di euro a metodo di per i beni di non 50 milioni di euro; bilancio. di costo detrarre 0,1% con ricavi proventi Per i unitario l’IVA gestione caratteristica lavoratori non sull’acqu superiori a 10 milioni di autonomi superiore a isto al euro deducibili nel € 25,82. fine di Per quanto riguarda i limite Resta non lavoratori autonomi, dell’1% dei ferma la assogget invece, troverà compensi possibilità tare ad applicazione il limite percepiti nel di non IVA la dell’1% dei compensi periodo detrarre successiv percepiti nel periodo d’imposta l’IVA per a d’imposta, a non cessione prescindere dal valore assoggettar gratuita unitario. e ad imposta la successiva cessione gratuita. Detraibile Imponibi Deducibile Indeducibile le nell’esercizio Omaggi: trattamento fiscale Redditometro: il parere del garante della privacy La determinazione del reddito in base alla spesa familiare, il cd. "redditometro", Fiscal News n.326 del 27.11.2013 nella nuova versione è ancora sotto esame. Con la pubblicazione della Circolare n. 24 del 31 luglio scorso, sembrava che il quadro fosse completo. Al contrario mancava ancora un tassello: quello della violazione della privacy e delle intromissioni nelle scelte private del contribuente e della sua famiglia. 33 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Per superare quest’ultimo ostacolo, era necessario il parere favorevole all’utilizzo del nuovo strumento di accertamento da parte del Garante della privacy. Ora che il parere è stato ottenuto, secondo quanto affermato dall’Authority, l'Agenzia delle Entrate dovrà adottare una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e nel contempo rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all'evasione fiscale. Sotto accusa sono finite, in particolare, le spese Istat che non potranno mai essere utilizzate per determinare il reddito del contribuente e non potranno neppure costituire oggetto del contraddittorio fra il fisco e il contribuente. Inoltre, il cosiddetto fitto figurativo, non potrà mai essere utilizzato ai fini della selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento sintetico, ma potrà entrare in gioco solo a seguito del contraddittorio. Da rivedere, poi, anche l’invito al contraddittorio e la qualità e l’esattezza dei dati utilizzati. Redditometro & privacy Appello tributario. Decorrenza termine “lungo” Nel processo tributario, il “termine lungo” per l’impugnazione della sentenza Giustizia & Sentenze n.77 del 28.11.2013 decorre dalla data della sua pubblicazione anche per la parte costituita cui non sia stato comunicato l’avviso di trattazione del ricorso. La regola secondo cui il decorso del termine lungo comporta la decadenza dal potere d’impugnazione non si applica – in base a quanto stabilito dall’articolo 38 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. n. 546 del 1992– laddove la parte non costituita “dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza”. Non può pertanto pretendere di impugnare tardivamente la sentenza di primo grado la parte che, pur non avendo avuto notizia dell’udienza di trattazione, era comunque consapevole dell’esistenza del processo per averlo essa stessa introdotto attraverso la proposizione del ricorso. È quanto emerge dalla sentenza 15 ottobre 2013, n. 23323, della Corte di Cassazione, Sezione Quinta Civile - Tributaria. Sentenza 15 ottobre 2013, n. 23323, Corte di Cassazione 34 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Omessa dichiarazione IVA. La comunicazione non basta Con sentenza 4 novembre 2013, n. 44433, la Corte di Cassazione – Terza Sezione Giustizia & Sentenze n.78 del 28.11.2013 Penale ha chiarito che l’adempimento dell’obbligo di comunicazione IVA non esclude il reato di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000. La comunicazione IVA di cui all’articolo 8 bis del D.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dall'articolo 9 del D.P.R. n. 435 del 2001, finalizzata ad adempiere agli obblighi comunitari di cui all'articolo 22, paragrafo 4, della Direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977, non è sostitutiva della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e IVA. La natura e gli effetti dell’adempimento previsto dalla disposizione comunitaria non sono quelli propri della “Dichiarazione IVA”, bensì quelli riferibili alla comunicazione di dati e notizie. Attraverso la comunicazione, il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale. Sentenza 4 novembre 2013, n. 44433, Corte di Cassazione Regolamento 1042/2013 e servizi relativi a immobili Il Regolamento 1042/2013 (Gazz. Uff. UE n. 284 del 26 ottobre 2013 Serie L), Fiscal News n.327 del 28.11.2013 modificando il precedente Regolamento UE 282/2011, apporta chiarimenti in merito alla territorialità dei servizi relativi a beni immobili. Le indicazioni fornite sono di estrema rilevanza, in considerazione delle difficoltà riguardanti soprattutto la configurabilità o meno di una prestazione tra i servizi relativi ai beni immobili. Tale servizi, come noto, rinvengono la propria disciplina nell’art. 7 – quater, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972. In base alla disciplina ivi contenuta, sia per le prestazioni BtoB (business to business) che per le prestazioni BtoC (business to Consumer), tali prestazioni si considerano effettuate nel luogo ove è situato l’immobile. La possibile “qualificazione” di un servizio rientrante tra quelli relativi a beni immobili o,invece, rientrante tra le prestazioni generiche, di cui all’art. 7 –ter, co. 1, D.P.R. 633/1972, produce effetti rilevanti, sia in riferimento alle prestazioni BtoB, che in riferimento alle prestazioni BtoC: - nel primo caso, ipotizzando la prestazione resa da un soggetto passivo UE ad un committente italiano soggetto passivo, con immobile situato nel paese UE, l’applicazione della regola generale farà sì che il prestatore UE emetterà fattura con l’indicazione “inversione contabile” e il committente italiano assolverà agli obblighi IVA in base alle disposizioni dell’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972; diversamente, l’applicazione della disciplina relativa agli immobili, comporterà 35 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info l’applicazione dell’Iva del Paese UE di stabilimento del soggetto prestatore; - nel secondo caso, ipotizzando la prestazione resa da un soggetto passivo Italiano ad un committente privato UE (No –Italia), con immobile situato in Italia, l’applicazione della regola generale comporterà l’emissione dalla fattura da parte del prestatore italiano con Iva Italiana; diversamente, l’applicazione della disciplina relativa agli immobili comporterà per il soggetto passivo Italiano l’identificazione nel paese UE per assolvere i relativi obblighi IVA. Era necessario, dunque, un chiarimento su quali prestazioni ricomprendere e quali escludere dai “servizi relativi a beni immobili”. Tra i chiarimenti forniti dal Regolamento 1042/2013, in vigore dal 1° Gennaio 2017, vi rientrano: ‐ la definizione di bene “immobile”; ‐ la relazione che una prestazione deve avere per essere qualificata come “servizio relativo all’immobile; ‐ l’elencazione di alcune fattispecie (tra cui l’allestimento di stand fieristici e lo stoccaggio merci),rientranti o meno (e in alcuni casi le condizioni necessarie) nelle prestazioni relative a beni immobili. Il vero elemento di novità è rappresentato dall’elencazione delle fattispecie da ricomprende o da escludere da quelle relative a beni immobili. Tra tali prestazioni: ‐ viene esclusa quella relativa al “magazzinaggio” merci, qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario, compatibilmente con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria la sentenza 27 giugno 2013, resa nella causa C-155/12 ; ‐ viene altresì esclusa la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati, atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali, la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità (in linea sia con la giurisprudenza comunitaria e con le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria). Regolamento 1042/2013 (Gazz. Uff. UE n. 284 del 26 ottobre 2013 Serie L) 36 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Circolazione del contante: risposte della Gdf Il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha Fiscal News n.328 del 28.11.2013 previsto l’abbassamento a 1.000 € (entrato a pieno regime a partire dal 1° febbraio 2012) del limite dell’uso del contante e di titoli al portatore (assegni liberi, obbligazioni, certificati di deposito, libretti di risparmio e altri titoli che non nascono nominativi) previsti dalla Legge 231/2007 testo cardine dell’antiriciclaggio. Con tale riduzione si sono complicate le operazioni che nella quotidianità lavorativa coinvolgono gli operatori economici. La riduzione del limite per la circolazione del contante e dei titoli al portatore a € 1.000 ha, quindi, reso necessaria l’analisi di alcune prassi commerciali che implicano il trasferimento di contante tra soggetti non abilitati (ossia diversi da banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane). L’analisi di tali operazioni è stata fatta dalla Gdf e dal Mef che hanno fornito alla stampa specializzata utili e importanti informazioni circa i corretti comportamenti da tenere per rispettare tale obbligo. Si propongono, di seguito, alcuni schemi riepilogativi. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI FRAZIONATE ¾ è escluso l'intento elusivo nei casi in cui l'effettuazione di una pluralità di pagamenti: 9 è connaturata a una determinata prassi commerciale (es. contratto di somministrazione); 9 se risulta da un accordo scritto tra le parti, stipulato prima dei pagamenti; tuttavia, pur in presenza di un accordo, i verificatori conservano la valutazione discrezionale in ordine alla concreta sussistenza di un frazionamento artificioso; ¾ in caso di trasferimenti effettuati in un arco temporale superiore a 7 giorni (intermediari finanziari), l'autorità chiamata a verificare la legittimità dell'operazione deve valutare, caso per caso, se il frazionamento sia idoneo o meno ad escludere l'unitarietà dell'operazione ovvero se comporti l'elusione del divieto. STIPENDI il pagamento dello stipendio in tranches (anche se ciascuna < € 1000): ¾ in generale: non è ammesso; ¾ in deroga: è ammesso se concordato per iscritto tra le parti e risulti che questa rappresenta una modalità tipica di adempimento gravante sul datore di lavoro (si verifica spesso nel settore edili o comunque dove vi è un veloce turn over dei dipendenti). 37 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE revisori o professionisti (art.12, D.Lgs. 231/07): sono comunque tenuti all'osservanza dell'obbligo di comunicazione. Circolazione del contante In scadenza (salvo proroghe) il termine per versare gli acconti 2013 Fiscal Flash n.299 del 28.11.2013 Entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF, IRAP, “cedolare secca”, IVIE e IVAFE, e imposta sostitutiva per i contribuenti “minimi” dovute sul reddito/valore della produzione conseguita nel 2013. Persone fisiche ‐ Persone fisiche, le società semplici, le società di persone e soggetti equiparati, tenute al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Unico 2013) e Irap. Imprenditoria giovanile ‐ Persone fisiche, tenute al versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2013 e che si avvalgono del regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ("nuovi minimi"). Immobili situati all’estero ‐ Persone fisiche residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero a destinati a qualsiasi uso, e le società fiduciarie, con le quali è stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia e che hanno ricevuto apposita provvista. Attività finanziarie detenute all’estero ‐ Persone fisiche residenti in Italia, che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Cedolare secca ‐ Anche i locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate, che hanno scelto il regime della cedolare secca, devono pagare il secondo o unico acconto. La cedolare secca (19% - 21%) va versata con la modalità dell’acconto e del saldo. L’acconto è dovuto in misura pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Versamento acconti 38 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Verifica della clientela: regole per la corretta identificazione Fiscal News n.330 del 29.11.2013 Come disposto nell’art. 18, D.Lgs. n. 231/2007, il primo obbligo imposto ai soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio è quello di effettuare un’adeguata verifica della clientela. Tale obbligo si traduce nelle seguenti attività: 1. identificazione del cliente e verifica dell’identità dello stesso; 2. identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica dell’identità dello stesso; 3. ottenere informazioni sullo scopo e la natura previste dal rapporto continuativo o dalla prestazione; 4. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto o della prestazione. L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente (e del titolare effettivo) è svolta al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione. Pertanto il professionista deve acquisire tutte le informazioni necessarie al corretto adempimento dell’obbligo prima di eseguire la prestazione professionale o l’operazione richiesta. MOMENTO DI IDENTIFICAZIONE L’identificazione deve essere effettuata al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione di esecuzione della prestazione IDENTIFICAZIONE Verifica dell’identità del cliente Acquisizione estremi identificativi Dati da acquisire Persone Fisiche come, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo della residenza o del domicilio, codice fiscale Società o ente denominazione, sede legale e codice fiscale. Verifica del potere di rappresentanza e identificazione dei rappresentanti delegati alla firma per operazioni da svolgere Modifiche e aggiornamenti Entro 30 giorni dal momento in cui si viene a conoscenza di modifiche dei dati identificativi precedentemente registrati, si dovranno modificare/aggiornare i dati dell’archivio conservando le informazioni precedenti D.Lgs. 231/2007 39 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Credito IVA. Compensazione oltre la soglia In caso di compensazione del credito IVA oltre la soglia di legge, la società può Quotidiano Fiscal Focus Fisco 29.11.2013 ricorrere al ravvedimento operoso, beneficiando della sanzione ridotta al 30 per cento. Il superamento del limite annuale non integra la violazione di compensazione con crediti inesistenti sicché è esclusa l’applicabilità della sanzione più gravosa del 200 per cento. È quanto affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 291/42/13 (depositata il 17 ottobre). Commissione Tributaria Provinciale Milano, Sentenza n. 291/4/13 del 17 ottobre 2013 La rateazione delle comunicazioni di irregolarità Sebbene in questi giorni l’attenzione sia focalizzata sulla rateazione Quotidiano Fiscal Focus Fisco 29.11.2013 straordinaria, dalla durata decennale, non bisogna dimenticare che vi sono altre importanti misure a favore dei contribuenti. Si sta parlando della possibilità di rateizzare gli avvisi bonari emessi a seguito di controlli automatici (articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e controlli formali (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973). In questi casi è prevista la possibilità di un piano di rateazione trimestrale della durata massima di: - 6 rate per gli importi fino a 5.000 euro; - 20 rate per gli importi a debito oltre i 5.000 euro. La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mentre le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. I vantaggi Rispetto alla possibilità concessa dalla rateazione decennale, l’indubbio vantaggio della rateazione delle comunicazioni di irregolarità è rappresentato dai minori importi da pagare. Si ricorda infatti che le sanzioni per omessi o ritardati pagamenti (pari al 30%), in sede di controlli automatici, sono ridotte a 1/3, mentre, nel caso di controlli formali, le stesse sono ridotte a 2/3. Le sanzioni sono invece escluse nel caso di avvisi di liquidazione delle imposte per i redditi soggetti a tassazione separata. Non sono inoltre previsti aggi o interessi moratori, i quali intervengono solo 40 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info quando le somme sono affidate all’Agente della riscossione. Indipendentemente dall’importo per il quale si richiede la rateazione non è infine richiesta alcuna garanzia. I limiti Sicuramente è da considerare che i termini concessi per la rateazione delle comunicazioni di irregolarità sono più limitati: a fronte delle 120 rate che possono essere concesse da Equitalia, nel caso di avvisi bonari e di liquidazione le rate sono al massimo 20, sebbene trimestrali (per un totale di 5 anni). Non può essere inoltre ignorata la diversa disciplina prevista per i termini di decadenza. Mentre, infatti, nel caso di rateazione presso l’Agente della riscossione si decade dal beneficio dopo il pagamento di 8 rate anche non consecutive, con riferimento alla rateazione delle comunicazioni di irregolarità è prevista la decadenza a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata, qualora la stessa non venga versata entro la scadenza della rata successiva. Si decade invece immediatamente dal beneficio della rateazione con il mancato pagamento della prima rata nei termini. A seguito della decadenza l’importo viene iscritto a ruolo e sarà possibile per il contribuente chiedere un ulteriore piano di rateazione presso l’Agente della riscossione. Rateazione comunicazioni di irregolarità 41 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Lavoro & Previdenza INPS: le novità sulla delega RID Lavoro e previdenza n. 217 del 25.11.2013 L’INPS, con il messaggio n. 18529 del 15 novembre 2013, ha fornito utili informazioni in merito alle modalità di pagamento via RID bancario dei contributi da riscatto, ricongiunzione dei periodi assicurativi e rendita vitalizia. In particolare, è stato precisato che l’INPS non accetterà più pagamenti a mezzo RID per i quali non sia stata effettuata l’opzione a importo fisso predefinito, di cui al Regolamento UE 260/2012 del Parlamento e del Consiglio Europeo. Infatti, per chi non ha attivato tale opzione il 4 dicembre 2013 l’INPS sarà costretta a inviare all’istituto di credito una richiesta di revoca della delega. Con riferimento invece alle deleghe RID già attive, ma sprovviste della sottoscrizione della clausola dell’importo fisso predeterminato, l’Istituto previdenziale ha deciso di accettare i relativi pagamenti fino a novembre 2013. Quindi, dal prossimo mese di dicembre, l’INPS non accetterà più pagamenti se non verrà sottoscritta la suddetta clausola. Gli interessati saranno comunque informati entro il corrente mese di novembre mediante un’opportuna comunicazione informativa sui passaggi necessari per la nuova delega RID a importo prefissato. L’INPS, messaggio n. 18529 del 15 novembre 2013 Contratti di solidarietà: recupero quote TFR L’INPS, con il messaggio n. 18092 dell’8 novembre 2013, ha sciolto – a distanza Lavoro e previdenza n. 218 del 26.11.2013 di più di quattro anni – la riserva formulata in merito ai principi da seguire per il versamento delle quote di TFR riferite a lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria e alle relative modalità di recupero. In particolare, è stato chiarito che in caso di contratti di solidarietà difensivi con assistenza di CIGS, le imprese possono recuperare le quote di TFR a carico della cassa integrazione entro l'anno solare di conclusione del predetto contratto di solidarietà, senza dover attendere la cessazione del rapporto dei lavoratori interessati. Infatti, non è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro al termine del 42 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info periodo di cassa, quale "conditio sine qua non" per il rimborso delle quote del TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori. L’Istituto previdenziale, di conseguenza, ha permesso alle aziende - che utilizzano il contratto di solidarietà difensivo assistito da Cigs come strumento gestionale per il mantenimento dei livelli occupazionali - di recuperare le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza di tale istituto contrattuale. Per il recupero è necessario utilizzare il flusso Uniemens, indicando nell’elemento “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi” di “AltreACredito”, il codice causale “L042” con il relativo ammontare. Per il recupero delle quote riferite a lavoratori non più in forza alla data del 1/1/2010, dovrà, invece, essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive. INPS, messaggio n. 18092 dell’8 novembre 2013 Contratto a termine: la base di computo Il Ministero del Welfare è stato chiamato a rispondere in merito alla corretta Lavoro e previdenza n. 219 del 27.11.2013 determinazione della base di computo dei rapporti di lavoro a termine. In particolare, è stata chiesta la corretta interpretazione: 9 dell’art. 8, D.Lgs. n. 368/2001 ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali di cui all’art. 35, L. n. 300/1970; 9 dell’art. 12, D.Lgs. n. 25/2007,sulla disciplina dell’informazione e della consultazione dei lavoratori; 9 dell’art. 2, c. 2, D.Lgs. n. 113/2012 concernente i CAE (Comitati Aziendali Europei). A tal proposito il MLPS, con l’interpello n. 30 del 19 novembre 2013, ha specificato che, ai fini della corretta determinazione della base di computo, occorre effettuare la somma di tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi. Il risultato così ottenuto consente di determinare il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 30 del 19 novembre 2013 43 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Pensioni rosa: chiarimenti INPS sull’anticipo A seguito di alcuni quesiti pervenuti dai propri uffici periferici, l’INPS ha fornito Lavoro e previdenza n. 220 del 28.11.2013 importanti chiarimenti per quanto concerne la disciplina dell’anticipo dell’età pensionabile riservata alle lavoratrici madri, di cui all’art. 1, c. 40, lett. c, della L. n. 335/1995. Queste ultime, in particolare, coloro che esercitano la facoltà di opzione per il calcolo contributivo, se in possesso, alla data del 31 dicembre 2011, dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, prescritti dalla legge vigente prima della riforma Monti-Fornero,(L.. n. 214/2011), possono accedere alla predetta prestazione pensionistica sulla base delle precedenti disposizioni, ancorché esercitino l'opzione successivamente al 31 dicembre 2011. In altre parole, coloro che al 31 dicembre 2011 abbiano perfezionato sia i requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione, sia i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, tra i quali l'età pensionabile anticipata, nonché il requisito dell'importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale in caso di età inferiore a 65 anni, possono accedere alla predetta prestazione con le vecchie regole, compresa la cosiddetta finestra mobile, ossia lo slittamento di un anno della decorrenza. Da notare che la facoltà di opzione, disciplinata dall’ex art. 1, c. 23, può essere esercitata da chi, alla data del 31 dicembre 1995, può far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni e almeno pari a 15 anni, di cui almeno 5 anni successivi al 31 dicembre 1995. INPS, messaggio n. 18730 del 19 novembre 2013 Avvisi di addebito INPS: le modalità alternative L’INPS, con il messaggio n. 18947 del 22 novembre 2013, ha fornito utili Lavoro e previdenza n. 221 del 29.11.2013 istruzioni per la gestione degli avvisi di addebito “inesitati” da effettuarsi utilizzando modalità di notifica alternative a quella postale e senza procedere all’annullamento dell’avviso, risultato inesitato. In particolare, è stato chiarito che l’avviso di addebito INPS può essere notificato anche tramite Pec o mediante l’ausilio dei “messi comunali o agenti di polizia municipale”, qualora uno o più tentativi di invio a mezzo raccomandata A/R non siano andati a buon fine o nel caso in cui, già dopo il primo avviso inesitato, risulti impossibile reperire un indirizzo utile per una riemissione dell’Avviso, diverso da quello indicato nell’ anagrafe tributaria. 44 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Nel dettaglio, la Pec da trasmettere dovrà avere: 9 come oggetto standard la dicitura "Notifica Avviso di Addebito n. (...).Contribuente (...)."; 9 come testo la dicitura "Ai sensi dell’art. 30, quarto comma, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, si trasmette in allegato, con valore di notifica, l’Avviso di Addebito n . (...) formato il gg/mm/aaaa precedentemente inviato tramite Raccomandata A/R risultata non consegnata”; 9 il documento contenente la “Richiesta conferma indirizzo e notifica a mezzo messo comunale Avviso di addebito”. L'indirizzo Pec va ricercato su “anagrafica unica” INPS, sulle banche dati della CCIAA o sul sito www.inipec.gov.it. INPS, messaggio n. 18947 del 22 novembre 2013 45 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Società & Bilancio Svalutazioni immobilizzazioni e deducibilità interessi passivi Fiscal e Contabilità n.43 del 27.11.2013 La svalutazione delle immobilizzazioni materiali, frequente nell’attuale contesto di crisi economica, oltre ad a essere “obbligatoria” al verificarsi delle condizione dettate dal Codice Civile e dai principi contabili, porta con sé effetti negativi in ambito fiscale e, in particolare, sulla deducibilità degli interessi passivi. L’articolo 96, comma 1, D.P.R. 917/1986 sancisce la determinazione della quota deducibile degli interessi passivi prevedendo, tra l’altro, il confronto tra gli interessi passivi e gli interessi attivi: - nel caso in cui i primi siano inferiori ai secondi, la deducibilità è accordata per tutto l’importo; - nel caso in cui vi sia eccedenza di interessi passivi, questa deve essere confrontata con il limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo). La svalutazione delle immobilizzazioni materiali influisce nel calcolo del ROL. Per quanto concerne il limite del 30% del ROL, l'art. 96, co. 2, Tuir, prevede che per risultato operativo lordo si debba intendere la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, ad esclusione delle voci di cui al numero 10, lett. a) e b), ossia: - gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali; - dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal Conto Economico dell'esercizio. In tale quadro, la svalutazione delle immobilizzazioni ha un duplice effetto negativo, aumenta il costo di produzione e riduce la quota di ammortamenti effettuati. Tale effetto non viene riassorbito negli esercizi successivi. In sostanza, l’incidenza delle svalutazioni potrebbe essere eccessivamente penalizzante nei confronti dei soggetti che potrebbero essere obbligati a svalutare le immobilizzazioni iscritte in bilancio, senza seguire il sistematico processo di ammortamento. L’articolo 96, comma 1, D.P.R. 917/1986 46 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Fiscal Focus risponde Calcolo del reddito diverso nella S.n.c. e nella S.r.l. …V Il reddito diverso derivante dall’utilizzo di un bene aziendale per uso L’esperto risponde n. 3 del 26.11.2013 promiscuo viene determinato con la stessa logica per un socio di società di persone (s.n.c.) e per un socio di S.r.l.? … Il calcolo del reddito diverso che si forma in capo al socio per l'uso privato (non remunerato) di un bene è stato formulato dall'Agenzia delle Entrate in maniera diversa a seconda che si tratti di società di capitali e di persone, con un indubbio vantaggio a favore dei soci di queste ultime. Con la circolare 36/E del 24 settembre 2012, l'Agenzia ha valorizzato il principio di trasparenza fiscale di cui all'articolo 5 del Tuir, per impedire che il socio di società di persone (o l'imprenditore individuale) finisse per assoggettare a imposizione, contemporaneamente, sia il reddito derivante dall'utilizzo in ambito personale di un bene posseduto dall'impresa sia la quota di costi indeducibili già compresa nel reddito tassato (pro quota) in capo a ogni partecipante. Per evitare la doppia tassazione che si verrebbe a creare, l'Agenzia ricorre a un calcolo complesso, che sterilizza in capo agli utilizzatori dei beni d'impresa, al momento della quantificazione del reddito diverso, la quota parte di reddito loro imputato per effetto dell'indeducibilità dei costi. Il problema è che analogo trattamento non è stato riservato ai soci di Srl, a meno che non si sia fatta la scelta della trasparenza fiscale (ex articolo 116 del Tuir). Per le Entrate, il reddito da imputare al socio utilizzatore del bene ha le seguenti caratteristiche: a) prescinde dall'eventuale deducibilità limitata dei costi prevista dal Tuir; b) non si applica laddove il Tuir prevede la formazione di un fringe benefit (articolo 51); c) si considera conseguito alla data di maturazione (e non "per cassa"); d) per i soli autoveicoli, si quantifica secondo le regole del fringe benefit citato. Inoltre, come accennato, per il socio di società di persone, l'importo da dichiarare a quadro RL (nel nuovo rigo RL10 di Unico Pf 2013) è dato dalla somma algebrica tra il valore normale dell'utilizzo, l'ammontare pagato a tale titolo e la quota di costi indeducibili tassata come componente del reddito di partecipazione. Perciò, se 100 è la differenza tra valore normale del godimento e il corrispettivo, e 40 è la quota parte del reddito imputato per effetto 47 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info dell'indeducibilità "a monte" dei costi del bene, 60 è il reddito che l'utilizzatore deve imputare a quadro RL. Sempre secondo l'Agenzia, se il maggiore reddito determinato dall'indeducibilità dei costi deriva da regole "generali" a regime (es. articolo 164), i soci utilizzatori storneranno nel calcolo del benefit la quota parte di competenza di tale reddito; se, invece, l'indeducibilità si deve allo stesso articolo 2 del D.L. 138/2011, tutto il maggiore reddito formatosi (essendo stato attribuito integralmente al socio utilizzatore) va sterilizzato nel calcolo del reddito diverso imputabile a quest'ultimo. Esclusione dalla comunicazione per i beni ai sociamministratori estesa anche alle S.n.c. L’esperto risponde n. 3 del 26.11.2013 …V La comunicazione dei beni ai soci è esclusa anche per i beni concessi in uso ai soci amministratori di S.n.c. e società di persone in genere, o solo di società di capitali? … La comunicazione in scadenza il prossimo 12 dicembre 2013 è stata oggetto di diverse modifiche ed esclusioni, grazie al provvedimento 94902/2013 delle Entrate che vanno coordinate con il contenuto della circolare 36/E/2012. L'esclusione sui beni ai soci-amministratori si può estendere anche alle società di persone (Snc e Sas), anche se con alcune precisazioni. Il punto 3.1 del provvedimento 94902/2013 del 2 agosto scorso dispone che sono esclusi dalla comunicazione i beni agli amministratori che – visto l'ambito applicativo della disposizione – siano soci o familiari dei soci. L'esimente prescinde dal fatto che l'amministratore abbia anche provveduto o meno a tassare il benefit derivante dall'utilizzo privato del bene d'impresa, contrariamente al caso in cui i beni siano concessi in godimento al socio (o familiare del socio) che sia dipendente della società o che eserciti l'attività di lavoro autonomo. In queste circostanze, infatti, per le Entrate è possibile omettere la comunicazione solo laddove il benefit conseguente all'uso sia stato tassato in base agli articoli 51 o 54 del Tuir. Il presupposto per l'esclusione dalla comunicazione telematica va quindi individuato nel ruolo societario assunto dal socio o dal familiare. Per le società di capitali (Spa o Srl) la composizione dell'organo amministrativo è determinata dall'assemblea nel contesto dei limiti statutari. 48 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Nel caso di società di persone la soluzione va ricercata in relazione al tipo di società: - Sas (società in accomandita semplice). L'articolo 2318 c.c. dispone che l’Amministrazione della società può essere conferita soltanto agli accomandatari, quindi l'esclusione non potrà mai interessare gli accomandanti, in quanto sono soci di capitale a cui è inibita la possibilità di compiere atti di amministrazione; - Snc (Società in nome collettivo). L'articolo 2295 c.c. prevede che nei patti sociali devono essere individuati i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società individuando anche i limiti, se previsti, della delega conferita. A prescindere dalla responsabilità sociale disciplinata dall'articolo 2304 c.c., vi possono comunque essere anche soci non amministratori nelle Snc. Per capire, quindi, se scatti o meno l'esclusione dall'obbligo prevista dal provvedimento, occorrerà riscontrare il presupposto verificando i patti sociali. Finanziamenti effettuati da amministratori soci e/o non soci L’esperto risponde n. 3 del 26.11.2013 …V Se è un socio amministratore a effettuare un apporto a titolo di anticipo, va comunicato? … In tutti questi casi, in cui la figura di socio e amministratore coincidono, è necessario fare attenzione a come vengono contabilizzati questi apporti di denaro: • se effettuati dall'amministratore/non socio, si tratta di semplici anticipazioni per conto della società (acquisto di cancelleria, per il quale l'amministratore chiede la fattura intestata alla società e ne anticipa il pagamento, chiedendone poi la restituzione alla società stessa). Tali somme non vanno comunicate con il modello per i beni in godimento e i finanziamenti, in scadenza il prossimo 12 dicembre 2013; • se, invece, vengono effettuati personalmente dal socio/amministratore essi sono sostitutivi del pagamento che avrebbe dovuto essere fatto dalla società. 49 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info La rinuncia ai finanziamenti va documentata …V Se il socio rinuncia a un finanziamento tale rinuncia va documentata in L’esperto risponde n. 3 del 26.11.2013 qualche modo? … L’art.45 comma 2 del Tuir dispone che: “per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si considerano percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilire per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale”. Ai sensi del successivo art.46, comma 1, dello stesso Tuir, “Le somme versate alle società commerciali […] dai loro soci o partecipanti, si considerano date a mutuo, se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo”. Dunque, ai fini delle imposte sui redditi, le erogazioni di danaro eseguite dai soci di società commerciali vengono considerate come date a mutuo, e con maturazione di interessi, sempreché dai bilanci delle società partecipate non emerga: • che il prestito effettuato non sia fruttifero di interessi, il che andrebbe provato con un atto scritto avente data certa, per essere opponibile a possibili contestazioni del fisco. La pattuizione di infruttuosità andrebbe motivata, specie se l’erogante è a sua volta titolare di reddito d’impresa, e a sua volta indebitato, con sostenimento di oneri finanziari. Ciò ai fini delle possibili contestazioni di anti economicità mosse dall’Amministrazione Finanziaria; • in alternativa, dai bilanci della partecipata potrebbe desumersi che l’erogazione di danaro non costituisca affatto un finanziamento, avendo al contrario tutt’altre finalità, tese al consolidamento patrimoniale della stessa società beneficiaria. In quest’ultima ipotesi, dal bilancio e dagli atti societari (verbali assembleari, scritture private, o atti redatti per corrispondenza) deve emergere inequivocabilmente la natura di versamenti eseguiti dai soci ad incremento del patrimonio societario, aventi pertanto natura di apporto permanente. Tale problematica si propone anche nell’ipotesi di rinuncia al credito di finanziamento da parte dei soci che avevano in precedenza disposto un finanziamento a favore della società, onde dimostrare la mutata destinazione delle somme a suo tempo erogate a titolo di prestito (oneroso o meno), e ora destinate a dotazione patrimoniale della beneficiaria. Anche in tal caso, sia dai 50 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info documenti della società (verbale assembleare o corrispondenza) che, soprattutto, dalle scritture contabili e dal bilancio, dovrà trasparire la nuova destinazione del versamento a suo tempo eseguito. Finanziamenti effettuati da fiduciarie …V Nel caso in cui i versamenti (finanziamenti o capitalizzazioni) vengano L’esperto risponde n. 3 del 26.11.2013 effettuati da società fiduciarie iscritte a libro soci come ci si deve comportare? … In questi casi la regola generale prevede la "trasparenza" fiscale dell'intestazione fiduciaria, cosicché laddove il fiduciante fosse una persona fisica la società che ha ricevuto il finanziamento dovrebbe provvedere alla comunicazione telematica. Dato che l'obbligo di invio della comunicazione oggi ricade solo sull'impresa (società) che ha ricevuto il versamento e non anche in via solidale in capo ai soci (come invece è per l'utilizzo privato dei beni d'impresa) in questi casi è presumibile che sarà cura dell'amministratore della società richiedere alla fiduciaria socia la qualificazione del versamento, cioè se esso sia riferibile o meno a un soggetto rilevante ai fini della comunicazione telematica e, se sì, le relative generalità. In questo modo verrebbe però a essere travolta la riservatezza che caratterizza il mandato fiduciario, di modo che è assai probabile che in questi casi la società fiduciaria non comunicherà l'informazione richiesta alla società richiedente. Una soluzione che è stata proposta al problema (Assofiduciaria) consiste nell'indicare sul modello di comunicazione telematica il riferimento alla società fiduciaria quale socio che ha effettuato il finanziamento, così che eventuali richieste di chiarimenti da parte delle Entrate saranno trattate da queste direttamente con la fiduciaria. Immobili delle forze armate esenti dal saldo IMU …V I militari possono considerare tutti gli immobili di loro proprietà abitativi Casi & Questioni 192 del 29.11.2013 Saldo IMU: Raccolta casi come esentati dal saldo IMU 2013? … Dal 01° luglio 2013 è prevista l’estensione del regime agevolativo per l’abitazione principale anche agli immobili posseduti dal personale in servizio permanente delle forze armate e di polizia a ordinamento militare, per cui non sono richieste le condizioni della: - dimora abituale 51 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info - e della residenza anagrafica. L’efficacia è limitata ai fabbricati a destinazione abitativa (e relative pertinenze) diversi da quelli censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (quindi escludendo gli immobili di lusso). Tale immobile deve essere l’unico di sua proprietà. Per godere dell’esenzione, infatti, il contribuente deve presentare una dichiarazione in cui attesta di possedere i requisiti e in cui indica gli estremi catastali dell’unità immobiliare. Immobili merce esenti dal saldo IMU se costruiti direttamente Casi & Questioni 192 del 29.11.2013 Saldo IMU: Raccolta casi …V Tutti i beni merce sono esentati dal saldo IMU 2013? Se questi sono stati acquisiti grazie a un’operazione straordinaria di fusione, ma non costruiti direttamente dalla società attualmente proprietaria sono comunque esenti dall’imposta? … Il DL 102/2013 all’art.2 ha ridotto il peso fiscale connesso agli immobili costruiti, ma rimasti invenduti. Il provvedimento, infatti, abolisce per il 2013 la seconda rata dell’IMU a favore dei cosiddetti “beni merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. L’esenzione dall’IMU rimane valida per tutto il periodo in cui permane tale destinazione d’uso; a interrompere tale agevolazione può essere anche la locazione dei fabbricati. Per delimitare il perimetro della agevolazione, la norma fa riferimento ai fabbricati costruiti. L'esclusione dall'imposta spetta, quindi, al costruttore, cioè al soggetto titolare del permesso di costruzione del fabbricato e non ad altri. La norma non richiede che l'impresa costruttrice abbia come oggetto dell'attività propria la costruzione di fabbricati, pertanto l'esclusione da imposta può essere usufruita da qualsiasi impresa che abbia costruito i fabbricati per la vendita, anche come attività secondaria. Inoltre, l'esclusione dall'imposta scatta quando il fabbricato è ultimato e quindi accatastato. Sino a tale momento l'imposta municipale è comunque dovuta sul valore venale dell'area di sedime. 52 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Immobili merce esenti dal saldo IMU senza limiti temporali Casi & Questioni 192 del 29.11.2013 Saldo IMU: Raccolta casi …V Tutti i beni merce sono esentati dal saldo IMU 2013? O questi devono essere considerati invenduti entro i 3 anni dalla fine dei lavori? … La modifica normativa apportata dal DL 102/2013 interessa il comma 9-bis del D.L. 201/2011 e sostituisce la disposizione che attribuiva ai Comuni la facoltà di ridurre l'aliquota di base fino alla metà (3,8 per mille) per un periodo non superiore a tre anni dalla ultimazione dei lavori. Dunque, l'esenzione da Imu per i fabbricati invenduti è a regime senza limiti temporali. IMU ed enti no profit …V Un ente no profit è soggetto al versamento del saldo IMU 2013? Casi & Questioni 192 del 29.11.2013 Saldo IMU: Raccolta casi … Il saldo Imu 2013 va pagato anche dagli enti non profit, per gli immobili non esenti e per quelli adibiti parzialmente ad attività commerciali. Da quest’anno trova infatti applicazione la nuova disciplina per le attività promiscue introdotta dall'articolo 91-bis del D.L. n.1/2012 e dal regolamento attuativo (Dm 200/2012). Già l'articolo 7, lettera i) del D.Lgs. n. 504/92 esonerava gli immobili, utilizzati da detti enti, per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, religiose e di culto; ed in particolare, l'articolo 39 della legge 248/06 restringeva l'esenzione alle sole attività non esclusivamente commerciali. Il dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 7/2013, regola la procedura da seguire secondo uno schema composto da tre tappe: - la rata va calcolata sulla base della “migliore stima possibile” degli utilizzi dell'anno in corso, siano essi commerciali, istituzionali o promiscui. Tale stima dovrà essere calcolata anche per il saldo da pagare entro il 16 dicembre 2013. - il conguaglio definitivo sull'imposta 2013, dovrà essere effettuato insieme all'acconto del 2014, e risulterà più consono alla realtà visto che per tale scadenza, il quadro degli utilizzi del 2013 e il bilancio dell'ente per lo stesso anno risulteranno più chiari. Per l’anno 2012, se non era stata possibile l'iscrizione distinta in catasto, la quota soggetta ad Imu andava individuata facendo riferimento ai criteri previsti dall'art. 5 200/2012, e cioè tenendo conto della superficie sulla quale si 53 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info svolgeva l'attività commerciale, rapportata alla superficie totale dell'immobile o in via sussidiaria, poteva farsi ricorso al numero degli utenti nei confronti dei quali venivano svolte le attività commerciali rispetto al numero complessivo dei soggetti, nel caso in cui non fosse possibile distinguere gli ambienti, o ancora, ai giorni durante i quali l'immobile era adibito ad attività commerciali, nel caso in cui l'attività mista fosse limitata ad alcuni periodi dell'anno. - una volta individuato il rapporto proporzionale espresso in percentuale, lo stesso doveva poi essere applicato all'imponibile. Il meccanismo di calcolo fa sorgere un problema, il quale risulta altresì più complicato a seguito del varo del DL n. 1 del 2012 (nello specifico: articolo 91bis c.1), il quale, per contrastare una procedura di infrazione europea, (volta ad evitare la concorrenza sleale e tutela la libera accessione ai beni e servizi) ha cambiato le regole che in passato assicuravano un'esenzione più ampia per questi immobili. Oggi, l’obbligo di pagare l'imposta sorge se sussistono determinati requisiti. Essi sono: - lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente devono vietare la distribuzione di utili; - mentre le attività tutelate, per essere considerate non commerciali (e quindi esenti dall'imposta) devono essere svolte gratuitamente o vanno previste tariffe non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per attività analoghe svolte nello stesso ambito territoriale. Molti immobili sono impiegati sia per attività commerciali, sia per attività esenti. Nel 2012, era sufficiente che una porzione dell'immobile fosse occupata da attività commerciali, per far scattare l'imposta su tutto il complesso, mentre dal 2013 il pagamento dell'Imu riguarda i soli spazi adibiti ad attività commerciale. Ecco dunque che l'Imu 2013 potrebbe essere inferiore a quella dovuta per il 2012 ed il rimando alle regole dell'anno scorso, per determinare il nuovo acconto potrebbe essere penalizzante. Per questo il dipartimento delle Finanze ha proposto di fondare l'acconto 2013 su una “stima” di utilizzo ed il saldo su una seconda valutazione da farsi unitamente con l'acconto 2014. Una strada dunque a tre fasi, che introduce elementi di flessibilità ma non esclude la possibilità che gli enti paghino inizialmente più del dovuto, per poi scontare l'eventuale eccedenza all'ultima tappa. Con Risoluzione n.4/2012, il Dipartimento delle Finanze ha esteso l’esenzione Imu agli immobili concessi in comodato agli enti non commerciali, che svolgono 54 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info attività istituzionali senza scopo di lucro, nonché allo stesso ente proprietario. La ratio sta nella qualificazione del comodato quale contratto essenzialmente gratuito, che dunque non produce ricchezza e capacità economica rilevante ai fini dell'imposizione fiscale secondo criteri validi per l'Imu. Reddito imponibile solo con stabile organizzazione …V Una società tedesca in vista della partecipazione ad una fiera a Milano, Casi & Questioni 193 del 29.11.2013 durante la quale cercherà di promuovere e vendere i propri prodotti, ha provveduto all’identificazione diretta ai fini IVA in Italia. I redditi prodotti in Italia in occasione di tale evento devono essere assoggettati ad IRES o ad IRPEF? … In via preliminare, è necessario precisare che la potestà impositiva sui redditi prodotti in Italia da una società non residente è appositamente disciplinata dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Nel caso di specie, si dovrà far riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania ed, in particolare, l’art. 7 di tale Convenzione che disciplina gli utili d’impresa. La disposizione richiamata prevede che “Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che, l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione”. In base alla disposizione convenzionale riportata, la tassazione degli utili della società tedesca è imponibile esclusivamente nel paese di residenza della società (Germania), tranne nei casi in cui la società tedesca operi in Italia per mezzo di una stabile organizzazione. In tal caso, si attribuisce potestà impositiva concorrente allo Stato di residenza della società e allo Stato di produzione del reddito. Per verificare le modalità di tassazione della società tedesca in Italia si dovrà verificare che la stessa non disponga di una stabile organizzazione in Italia. A tal fine, si segnala che la definizione di stabile organizzazione si rinviene nell’art. 5 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Germania. La stabile organizzazione viene definita come "una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa ... esercita in tutto o in parte la sua attività ...", ed essa configura: 55 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info a) l'esistenza di una sede di affari, vale a dire un insieme di beni materiali con cui viene esercitata l'attività dell'impresa; b) la stabilità temporale e spaziale della struttura, cioè la volontà di costituire una sede permanente a prescindere dall'effettiva durata della presenza dell'impresa estera in un determinato Paese, salva l'eccezione rappresentata dai cantieri di costruzione o di montaggio; c) la connessione della sede d'affari con l'esercizio normale dell'impresa, cioè un collegamento strumentale tra l'esistenza della sede e l'attività svolta dall'impresa. Nel caso proposto, ovvero la partecipazione “occasionale” ad una fiera con scopi sia promozionali che di vendita, sembrerebbe mancare il requisito sub b) ovvero la stabilità temporale della struttura. Tuttavia, qualora la partecipazione ad eventi simili non avvenga occasionalmente, si dovrà valutare attentamente la presenza della stabile organizzazione in territorio italiano. Riassumendo, in assenza di una stabile organizzazione, la società estera sarà dunque tassata in Italia solo con riferimento ad eventuali altre tipologie di reddito, diverso dal reddito d’impresa, prodotte nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del Tuir. La lettera di impegno …V Ho ricevuto e sottoscritto una lettera di impegno di assunzione a tempo Casi & Questioni 194 del 29.11.2013 indeterminato. Ora, nel caso la società con cui mi sono impegnato non procedesse all’assunzione, per qualunque motivo, è possibile chiedere il risarcimento danni subiti, specie se si sono presentate dimissioni dall’attuale lavoro? E se dovessi essere io a dover rinunciare all’impiego, sarei passibile di sanzione? … Innanzitutto, precisiamo che, la lettera di impegno all’assunzione firmata da entrambe le parti costituisce un accordo precontrattuale che sancisce il reciproco interesse delle parti alla definitiva sottoscrizione del contratto di lavoro e alla sua “ufficializzazione”. Ciò detto, è possibile che si verifichino situazioni differenti a secondo che sia il datore di lavoro o il lavoratore a non dover rispettare il suddetto accordo. Nel primo caso, ossia, se è il datore di lavoro a non dover rispettare gli impegni – sempreché non sia stato accertato che il lavoratore non è in possesso di titoli e qualifiche essenziali sui quali non ha fornito un’informazione corretta – il 56 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info lavoratore può chiedere il risarcimento del danno subito; specie se, nel frattempo abbia lasciato un posto di lavoro effettivamente esistente. In presenza di un contratto preliminare e quindi, nell’ipotesi di inadempimento del promittente datore di lavoro, pur non potendo derivare una costituzione obbligatoria del rapporto di lavoro sulla base di quanto pattuito in tale impegno (per es. inquadramento, retribuzione, contratto collettivo di riferimento, ecc.), si possono individuare parametri certi per una capitalizzazione del danno. Per l’ammontare del risarcimento, che dev’essere provato dal lavoratore, si può fare ricorso anche a elementi equitativi, qualora non vi siano precisi termini di riferimento utili per la sua quantificazione. Se invece, si è verificata la situazione opposta (il lavoratore non abbia rispettato la lettera di impegno), il datore può agire nei confronti della controparte, incombendo, però, sul datore stesso il difficile onere di dimostrare il danno subito, tentando di chiedere, ad esempio, il rimborso di quanto abbia effettivamente speso per eventuali corsi di abilitazione. Oppure, e questo verosimilmente presenta un’estrema difficoltà, il datore di lavoro dovrebbe provare di avere subito il danno da perdita della chance per non avere potuto assumere un altro aspirante, ormai non più interessato all’offerta, ragion per cui tale posizione sarebbe rimasta irrimediabilmente vacante per un certo periodo, producendo danno, tutti da dimostrare, per l’attività aziendale. Redditi percepiti da eredi …V In seguito al decesso di mio padre, ex professionista, ho percepito alcune Casi & Questioni 195 del 29.11.2013 somme a titolo di compenso per prestazioni dal lui effettuate. In capo a chi, e come devono essere tassate? … Dal punto di vista fiscale, si considerano redditi di lavoro autonomo tutti quelli che derivano dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, individuale o in forma associata, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa e di lavoro dipendente. Sono soggetti ad Irpef tutti i lavoratori autonomi sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato. Per i contribuenti non residenti, però, sono imponibili solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato. 57 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Più precisamente, la nozione di reddito di lavoro autonomo è contenuta nell’art.53 del TUIR. Tale norma precisa che sono redditi di lavoro autonomo: 9 i redditi derivanti dall’esercizio per professione abituale anche se non esclusiva di arti o professioni; 9 alcuni redditi espressamente indicati dalle norme tributarie, ovvero: − i redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; − i redditi conseguiti in seguito alla partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; − i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili spettante ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; − le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia; − i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. Infine, rientrano tra i redditi di lavoro autonomo anche quelli derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo. In base a quanto disposto dall’articolo 54 del Tuir, la determinazione del reddito di lavoro autonomo deve avvenire esclusivamente sulla base del cosiddetto principio di cassa (diversamente dalle imprese che sottostanno, invece, al principio di competenza), con la conseguenza che, salvo deroghe specifiche, lo stesso è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione. In caso di morte dell’avente diritto alla prestazione, i redditi, imputabili secondo il principio di cassa, devono essere tassati separatamente in capo agli eredi che li hanno percepiti, secondo le disposizioni degli articoli 19 e 21 del Tuir (articolo 7, comma 3, del Tuir). I redditi percepiti dagli eredi mantengono la stessa natura che avevano in capo al de cuius. Ciò, in quanto l’erede, in seguito alla successione, subentra nei rapporti giuridico-patrimoniali del de cuius, lasciandoli inalterati (risoluzione ministeriale n. 873/1980). 58 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info L’agenda del professionista Scadenze dal 2.12 al 7.12 2 Dicembre 2013 CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento SOGGETTI INTERESSATI Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca". 2 Dicembre 2013 SOCIETA’ DI PERSONE ED ENTI EQUIPARTI – Versamento acconti SOGGETTI INTERESSATI Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SP). 2 Dicembre 2013 IVA – Acquisti intracomunitari – Liquidazione e versamento – (Ottobre2013) SOGGETTI INTERESSATI Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 2 Dicembre 2013 UNICO PF – Versamento acconti SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO PF 2013). 2 Dicembre 2013 IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO – Versamento acconti SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. 2 Dicembre 2013 SOCIETA’ FIDUCIARIE – Versamento Acconti SOGGETTI INTERESSATI Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista. 2 Dicembre 2013 ATTIVITA’ FINANZIARIE ALL’ESTERO – Versamento Acconti SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni. 2 Dicembre 2013 CEDOLARE SECCA – Versamento acconti SOGGETTI INTERESSATI Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della "cedolare secca". 2 Dicembre 2013 IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA’ – Versamento acconti SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (UNICO PF 2013) e che si avvalgono del regime agevolato "per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità". 59 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info 2 Dicembre 2013 UNICO SC – Versamento acconti SOGGETTI INTERESSATI Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale. 2 Dicembre 2013 SOCIETA’ NON OPERATIVE – Versamento rata acconti SOGGETTI INTERESSATI Società di capitali e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica"). 2 Dicembre 2013 UNICO PF – Persone fisiche non titolari di partita Iva – Versamento - (6°rata) - (1° versamento entro l’8 luglio) SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche non titolari di partita Iva che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) 2 Dicembre 2013 CEDOLARE SECCA – Versamento - (6°rata) - (1° versamento entro l’8 luglio) SOGGETTI INTERESSATI Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca. 2 Dicembre 2013 UNICO PF – Persone fisiche non titolari di partita Iva- Versamento - (5°rata) SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche non titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi,(Unico PF) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto. 2 Dicembre 2013 CEDOLARE SECCA – Versamento - (5° rata) SOGGETTI INTERESSATI Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca. 2 Dicembre 2013 IVA – Comunicazione dati Black list – (Ottobre 2013) SOGGETTI INTERESSATI Soggetti passivi Iva che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. "black-list"). 2 Dicembre 2013 Comunicazione acquisti da operatori di San Marino - (Ottobre 2013) SOGGETTI INTERESSATI Soggetti passivi Iva italiani che abbiano effettuato operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San marino. 2 Dicembre 2013 IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta su premi SOGGETTI INTERESSATI Imprese di assicurazione. 60 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info 2 Dicembre 2013 IMPRESE DI ASSICURAZIONE ESTERE – Presentazione denuncia mensile SOGGETTI INTERESSATI Imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi. 2 Dicembre 2013 INTERMEDIARI FINANZIARI – Comunicazione anagrafe tributaria SOGGETTI INTERESSATI Intermediari finanziari. 2 Dicembre 2013 IVA – Acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12- (Ottobre 2013) SOGGETTI INTERESSATI Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. - Riproduzione riservata - 61 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info