Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” La promozione turistica nella provincia autonoma di Trento Introduzione Il comparto turistico è la prima industria del Trentino1 Il Trentino turistico non offre solo la montagna nelle due versioni estiva ed invernale, ma dispone anche di molti laghi, delle terme, di attrezzature per lo sport ed il tempo libero e di altre risorse (prime fra tutte quelle culturali).2 Il turismo rappresenta per la provincia di Trento un fenomeno di assoluta rilevanza sotto diversi punti di vista. Una quota consistente del reddito provinciale è prodotta, infatti, da attività direttamente o indirettamente collegate al comparto, e per alcune realtà locali ne costituisce la fonte principale di reddito; una parte non trascurabile della popolazione trova occupazione nelle attività turistiche e il volume degli investimenti attuati con finalità turistiche, dirette o indirette, è rilevante. La prima grande rivoluzione copernicana si è avuta con la legge provinciale 21/1986 “Nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento” Punti salienti della legge: • Individuazione degli ambiti turistici con l’istituzione delle APT “Art. 25 Individuazione e delimitazione degli ambiti turistici 1. Al fine di favorire lo sviluppo razionale del turismo sul territorio provinciale, la Giunta provinciale provvede ad individuare ed a delimitare, di norma con riferimento a tutto o parte del territorio di un comprensorio, ambiti turistici comprendenti una o più località contrassegnate da caratteristiche di preminenza e di omogeneità sotto il profilo della offerta turistica. La Giunta provinciale, al fine di conseguire il più ampio consenso sulle scelte da operare, garantisce la partecipazione dei comprensori, dei comuni, delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, delle associazioni pro loco e loro consorzi nonché delle associazioni, organizzazioni o categorie economiche di cui alla lettera c) dell'articolo 30, al procedimento di formazione degli ambiti turistici. 2. Le località incluse negli ambiti turistici sono riconosciute, ad ogni effetto di legge, come stazioni di cura, soggiorno e turismo. 1 2 Per consultare i dati statistici vedere l’Annuario dell’Ufficio Statistica della Provincia Autonoma di Trento P.A.T. sito web “www.provincia.tn.it/trentino/economia.htm” Turismo 1 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” 3. Per i territori dei comprensori non costituenti ambiti turistici ai sensi del primo comma vale quanto disposto dall'articolo 56. Art. 26 Formazione degli ambiti turistici 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, previa consultazione con i soggetti indicati al primo comma dell'articolo 25, predispone una proposta di individuazione e delimitazione degli ambiti turistici indipendentemente dalla distribuzione territoriale delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo esistenti. 2. Ai fini della individuazione e della delimitazione degli ambiti turistici saranno tenuti in considerazione, oltre alla continuità territoriale ed alla omogeneità dell'offerta turistica, una adeguata capacità della struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera e di ogni altra struttura di supporto in relazione anche alle possibilità di crescita secondo le indicazioni contenute nel programma di sviluppo provinciale, il movimento turistico globale, la storia e le tradizioni che stanno all'origine della vocazione e dell'immagine attuale del territorio interessato con una valutazione socio-politica circa il miglior raggiungimento delle finalità turistiche, tenuto conto anche della presenza di eventuali esistenti strutture volontaristiche ivi operanti, quali le associazioni pro loro ed i loro consorzi. Saranno al riguardo tenuti in considerazione i seguenti indicatori: • • attrezzature ricettive alberghiere ed extralberghiere non inferiori a 3.500 posti letto; movimento turistico alberghiero ed extralberghiero non inferiore a 350.000 presenze annue. 3. La proposta di individuazione e di delimitazione degli ambiti turistici viene trasmessa ai comprensori, ai comuni nonché alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. 4. Nei trenta giorni successivi alla data di trasmissione i comprensori, i comuni e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono chiamati ad esprimere il loro assenso. 5. Allorché si determinasse da parte di uno o più dei soggetti sopra individuati una posizione contraria e motivata la Giunta provinciale, nei successivi trenta giorni, aprirà con i soggetti medesimi una ulteriore consultazione. 6. La Giunta provinciale, esaminate le osservazioni formulate, sentito il Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 278 e sentita altresì la competente commissione legislativa, assume il provvedimento di definitiva individuazione e delimitazione degli ambiti turistici, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. 7. Alla successiva individuazione e delimitazione di ambiti turistici nonché alla modifica territoriale di quelli già individuati e delimitati, la Giunta provinciale provvede con il procedimento sopra previsto anche su proposta dei comprensori interessati, dei comuni nonché, nell'ipotesi di modifica del loro territorio, delle aziende di promozione turistica. 2 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” Art. 27 Istituzione 1. Entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al penultimo comma dell'articolo 26, in ciascuno degli ambiti turistici è istituita, con deliberazione della Giunta provinciale, un'azienda di promozione turistica. 2. Il provvedimento istitutivo determina la denominazione e la sede. Eventuali variazioni sono apportate con provvedimento della Giunta provinciale cui compete anche fissare un contrassegno di riconoscimento internazionale, uniforme per tutte le aziende di promozione turistica della provincia. 3. La Giunta provinciale provvede inoltre alla nomina degli organi dell'azienda di promozione turistica, ai sensi dei successivi articoli. 4. Le aziende di promozione turistica - di seguito denominate aziende - sono dotate di autonomia amministrativa, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte al controllo della Giunta provinciale. L'ordinamento contabile delle aziende è disciplinato secondo quanto disposto con i successivi articoli. (SONO ENTI FUNZIONALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) I compiti delle APT “Art. 28 Compiti 1. Le aziende hanno il compito di promuovere ed incrementare lo sviluppo turistico del proprio territorio. 2. In particolare le aziende devono svolgere i seguenti compiti: a) istituire, nell'ambito del proprio territorio previo nulla osta della Giunta provinciale, uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT; b) provvedere alla promozione, alla propaganda ed alla pubblicità per la conoscenza e la valorizzazione delle località presidiate e del relativo patrimonio paesaggistico, artistico e storico; c) promuovere, coordinare e attuare attività, iniziative, manifestazioni, convegni e congressi di interesse turistico, anche in collaborazione con altre aziende, enti ed associazioni locali; d) avanzare e sostenere proposte dirette alla realizzazione di opere ed impianti che rivestono interesse turistico e all'abbellimento del proprio territorio; e) eseguire le rilevazioni del movimento turistico nel proprio territorio; f) compiere quant'altro stabilito dalla Giunta provinciale in materia di promozione turistica. 3 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” 3. -8 (Omissis……)Le aziende partecipano alla formazione dei progetti di promozione turistica predisposti a livello provinciale secondo le modalità di cui all'articolo 11 lettera d). 9. Allo scopo di concertare strategie integrate di promozione turistica le aziende possono dare vita ad apposite iniziative di coordinamento delle aziende di promozione turistica cointeressate alla risoluzione di problematiche comuni. L'attivazione delle predette iniziative deve essere comunicata all'assessore provinciale al quale è affidata la materia del turismo. Le risultanze di tali iniziative sono raccolte in apposite relazioni che devono essere inviate alla Giunta provinciale, per essere dalla medesima esaminate ai fini dell'adozione del piano di politica turistica. GLI ORGANI 1. Sono organi dell'azienda: - il consiglio di amministrazione; - il comitato esecutivo; - il presidente; - il collegio dei revisori dei conti. Art. 30 Nomina e composizione del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto da: i presidenti dei comprensori interessati o gli assessori dagli stessi delegati; b) i sindaci dei comuni dell'ambito turistico, o assessori dagli stessi delegati, designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni interessati fino al numero massimo dei sindaci dei comuni dell'ambito, e comunque non superiore a sette ovvero, qualora l'ambito turistico comprenda il territorio di un solo comune, il sindaco, o assessore da questi delegato, del comune stesso; c) rappresentanti delle associazioni, organizzazioni o categorie economiche o gruppi delle stesse interessati al settore turistico locale ed operanti nel territorio delle aziende, così determinati: - tre per le aziende alberghiere; - uno per le aziende ricettive extra alberghiere; 4 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” - uno per i pubblici esercizi, la ristorazione e il commercio; - due per gli impianti termali, le agenzie di viaggio, i maestri di sci, le guide alpine, gli aspiranti guide alpine, le guide turistiche, i corrieri o accompagnatori turistici e gli interpreti; - uno per le organizzazioni del tempo libero, le società culturali e sportive; - uno per gli impianti di risalita, ove esistenti (6); d) un lavoratore designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei settori di cui alla lettera c) operanti nell'ambito territoriale di competenza dell'azienda; e) due esperti di turismo designati uno dalla Giunta provinciale e uno dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale. Nel caso in cui nell'ambito turistico entro il quale è costituita l'azienda operino uno o più associazioni pro loco la cui costituzione sia stata resa nota con l'invio al servizio competente in materia di turismo di copie dell'atto costitutivo, dello statuto nonché dell'atto di assegnazione delle cariche sociali, il consiglio di amministrazione dovrà essere integrato con l rappresentante delle associazioni medesime designato congiuntamente dai relativi presidenti. Nell'ipotesi di più associazioni pro loco al fine della designazione i presidenti sono convocati dall'assessore comprensoriale al quale è affidata la trattazione degli affari concernenti il turismo. 2. – 4 omissis.. 5. 6. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) possono essere riconfermati. omissis. Cosa fa il Consiglio d’amministrazione Art. 32 Compiti del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione emana le direttive per lo svolgimento dei compiti dell'azienda e ne controlla l'attuazione. 2. Al consiglio di amministrazione, spetta inoltre deliberare: a) i progetti ed il programma di attività di promozione turistica in armonia con il piano di promozione turistica di cui all'articolo 3 bis; 5 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” b) i bilanci di previsione pluriennale ed annuale, le relative variazioni ed il conto consuntivo; c) il regolamento del personale e l'adozione della pianta organica; d) l'assunzione, la sospensione, la cessazione dal servizio, i bandi di assunzione o pubblico concorso nonché ogni altro provvedimento modificativo della posizione giuridica del personale; e) gli acquisti, le alienazioni, le locazioni di beni immobili; f) i regolamenti concernenti i servizi dell'azienda, l'organizzazione - anche attraverso organismi periferici - dell'azienda stessa, nonché le modalità di effettuazione delle attività realizzate tramite gli organismi periferici. Tali attività potranno essere realizzate anche in diretto collegamento con gli enti e le istituzioni a livello locale, e ad esse potranno essere destinate specifiche risorse finanziarie; g) le liti attive e passive; h) le eventuali proposte di iniziative finalizzate alla crescita sociale ed economica connessa agli aspetti turistici. 3. omissis (9) Il Comitato Esecutivo Art. 33 Il comitato esecutivo 1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri due componenti il consiglio di amministrazione nominati dallo stesso consiglio. Almeno due componenti il comitato esecutivo devono essere scelti tra i rappresentanti delle aziende alberghiere di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), primo trattino (10). 2. Il comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione. Art. 34 Funzionamento del comitato esecutivo 1. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono validamente adottate con la presenza del presidente e di almeno due altri componenti nonché con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente (11). 6 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” 2. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell'azienda. 3. Nei casi di assenza o di impedimento del direttore il comitato esecutivo incarica uno dei propri componenti a svolgere le funzioni di segretario, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale delle deliberazioni. Art. 35 Compiti del comitato esecutivo 1. Al comitato esecutivo spetta, secondo le direttive emanate dal consiglio di amministrazione: a) dare attuazione ai progetti di attività di promozione turistica; b) deliberare i prelievi dai fondi di riserva; c) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria; d) determinare la struttura organizzativa dell'azienda secondo le disposizioni recate dai regolamenti concernenti l'organizzazione ed i servizi dell'azienda stessa; e) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti dell'azienda con esclusione di quelli afferenti i beni immobili; f) deliberare le spese previste dal bilancio dell'azienda con esclusione di quelle riferite a materie attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione; omissis (12) g) omissis. Il Presidente Art. 36 Il presidente 1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno nella prima seduta, che viene convocata e presieduta dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia del turismo entro trenta giorni dalla nomina del consiglio stesso. 2. L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti. 3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti e risulta eletto presidente quello che ha conseguito a sua volta il maggior numero di voti. 7 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” volta il maggior numero di voti. 4. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina tra i componenti il consiglio stesso un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. 5. I provvedimenti di elezione del presidente e del vicepresidente devono essere comunicati alla Giunta provinciale entro otto giorni dalla data della nomina. Art. 37 Compiti del presidente 1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'azienda. 2. Al presidente spetta di: a) convocare e presiedere il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo; b) stipulare i contratti e le convenzioni, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo; c) autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati; d) liquidare le spese nei limiti delle somme impegnate ordinandone il pagamento; e) firmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso; f) assumere i provvedimenti relativi al personale secondo le disposizioni recate dal regolamento del personale stesso; g) disporre per il regolare funzionamento dell'azienda; h) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; i) trasmettere al servizio competente in materia di turismo i dati e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei compiti dell'azienda. 3. Il presidente adotta nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo da sottoporre alla ratifica del comitato stesso nella seduta immediatamente successiva. Art. 38 Controllo degli atti 1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c) ed f), e quelle del comitato esecutivo di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale devono essere trasmesse entro quindici giorni dall'adozione. 8 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” trasmesse entro quindici giorni dall'adozione. 2. La Giunta provinciale provvede all'approvazione prevista dal comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti, decorso il quale gli stessi diventano comunque esecutivi. 3. L'assessore competente può chiedere all'azienda, entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dalla data di ricevimento degli elementi integrativi. 4. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'azienda non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta dell'assessore competente (13). Il Collegio dei revisori Il collegio dei revisori dei conti 1. La gestione finanziaria dell'azienda è soggetta al riscontro di un collegio di revisori composto da un funzionario della Provincia autonoma di Trento competente in materia di contabilità con funzioni di presidente, da un membro designato dalle minoranze del Consiglio provinciale e da un membro designato dal consiglio di amministrazione dell'azienda fra persone estranee all'azienda stessa. 2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata del consiglio di amministrazione. I revisori possono essere riconfermati. 3. I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo senza diritto di voto. 4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione e ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia della relazione è accompagnata al rendiconto. 5. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta, a carico del bilancio dell'azienda, un'indennità di carica annua determinata dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito, da ultimo, con l'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, come modificato, da ultimo, con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6. 5 bis. Nei limiti massimi di cui al comma 5, l'indennità di carica annua del presidente è stabilita con una maggiorazione del 20 per cento rispetto all'indennità riconosciuta agli altri membri del collegio. 6. Ai revisori dei conti spetta altresì, per ogni effettiva partecipazione alle sedute collegiali, un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell'azienda nella misura stabilita per il direttore dell'azienda (15). 9 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” collegiali, un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell'azienda nella misura stabilita per il direttore dell'azienda (15). Il direttore Art. 44 Il direttore dell'azienda 1. Il direttore dell'azienda deve essere professionalmente qualificato nei settori dell'organizzazione, del mercato e della promozione turistica. 2. Il direttore organizza e dirige le attività dell'azienda in attuazione delle determinazioni degli organi dell'azienda stessa con le modalità recate dal regolamento del personale di cui all'articolo 45. Al direttore spetta di: a) provvedere alla stesura della proposta dei progetti di attività di promozione turistica dell'azienda e del loro aggiornamento ed a curarne l'esecuzione; b) provvedere alla stesura della proposta dei bilanci di previsione e delle loro variazioni ed a redigere il conto consuntivo; c) dirigere il personale dell'azienda organizzandone l'attività; d) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; e) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso; f) compiere quant'altro stabilito dal regolamento del personale. Il direttore provvede ad esercitare le attribuzioni demandategli dalla presente legge con piena autonomia operativa. 3. Il direttore dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione, in base al risultato di un concorso pubblico per titoli ed esami, consistente in due prove scritte ed una prova orale, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego. 4. La nomina a direttore dell'azienda può essere conferita dal consiglio di amministrazione anche per chiamata diretta a persone di riconosciuta esperienza e competenza nel campo della promozione. In tal caso il direttore è assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile (16). Finanziamenti 10 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” “Art. 46 Entrate 1. Le risorse finanziarie delle aziende consistono in entrate costituite da: i proventi di natura tributaria previsti dalle leggi dello Stato per le aziende autonome cura, soggiorno e turismo; b) i proventi dell'imposta di soggiorno di cui alla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 e successive modificazioni; c) i finanziamenti a carico del bilancio della Provincia di cui alla presente legge; d) i cespiti patrimoniali e i proventi di gestione di servizi; e) ogni altro finanziamento e contributo connessi all'esercizio dei compiti dell'azienda. Finanziamento delle aziende Art. 66 Fondi per il finanziamento delle aziende 1. Per conseguire una efficiente organizzazione aziendale secondo criteri volti ad un uso efficace delle risorse disponibili e per sviluppare la realizzazione dei progetti e delle attività di promozione turistica la Provincia concorre al finanziamento delle strutture operative, dei progetti e delle attività di promozione turistica delle aziende stesse. A tale fine sono istituiti il "fondo per il finanziamento della struttura operativa delle aziende di promozione turistica" ed il "fondo per il finanziamento dei progetti e dell'attività di promozione turistica delle aziende di promozione turistica" (27). Art. 67 Riparto dei fondi di finanziamento delle aziende 1. Il "fondo per il finanziamento della struttura operativa delle aziende di promozione turistica" destinato al finanziamento degli oneri di gestione è ripartito dalla Giunta provinciale sulla base di parametri e criteri che tengono conto della struttura organizzativa, dell'articolazione territoriale dei servizi e del livello delle imposte spettanti a ciascuna azienda. La Giunta provinciale individua i parametri e i criteri di cui al presente comma sentito il comitato di qualificazione della spesa pubblica e l'associazione delle aziende di promozione turistica più rappresentativa a livello provinciale. 2. Il "fondo per il finanziamento dei progetti e dell'attività di promozione turistica delle aziende di promozione turistica" è destinato a sostenere le azioni promozionali delle aziende. Tra queste il fondo assicura prioritariamente il finanziamento dei progetti di promozione turistica che risulteranno finanziabili secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale tenuto conto dei pareri di cui all'articolo 11, comma 2, lettera i). La restante 11 le altre attività, ivi comprese le spese disponibilità del fondo, destinata a finanziare riguardanti gli arredi e le attrezzature delle sedi, è ripartita per una quota non inferiore all'80 per cento in relazione ai parametri numerici desumibili da elementi rappresentativi dello Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” turistica che risulteranno finanziabili secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale tenuto conto dei pareri di cui all'articolo 11, comma 2, lettera i). La restante disponibilità del fondo, destinata a finanziare le altre attività, ivi comprese le spese riguardanti gli arredi e le attrezzature delle sedi, è ripartita per una quota non inferiore all'80 per cento in relazione ai parametri numerici desumibili da elementi rappresentativi dello sviluppo turistico raggiunto negli ambiti territoriali presidiati dalle aziende e per la quota residua in base a criteri determinati dalla Giunta provinciale. 2 bis. Al fine di promuovere e favorire una fattiva organica collaborazione tra le aziende di promozione turistica e i soggetti di cui al successivo articolo 71 bis, nonché di quelli analogamente organizzati esclusivamente per prestare attività e servizi fondamentali per l'esercizio dell'attività turistica di un ambito o almeno di un intero comune, le aziende di promozione turistica medesime potranno mettere a disposizione in comodato o sotto altra forma convenzionata parte dei locali della propria sede e relativi arredamenti e attrezzature per lo svolgimento delle attività tese al raggiungimento degli obiettivi programmatici delle aziende. Le aziende di promozione turistica potranno altresì affidare ai medesimi soggetti l'esecuzione di parte dei propri progetti definendo i relativi rapporti finanziari e le forme della collaborazione. Ruolo delle Pro Loco Le associazioni pro loco Art. 56 Elenco delle associazioni pro loco 1. Le associazioni pro loco concorrono alla promozione turistica in ambito locale (23). 2. È istituito presso il servizio competente in materia di turismo l'elenco delle associazioni di cui al comma precedente. Il servizio provvede all'iscrizione delle associazioni nell'elenco medesimo quando concorrano le seguenti condizioni: l'associazione sia stata costituita in località dove non operi altra associazione iscritta nell'elenco; l'ambito operativo dell'associazione coincida con l'intero territorio di un comune o frazione del medesimo ed il comune non abbia ottenuto l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, e successive modificazioni; lo statuto non contenga disposizioni ostative alla riunione dell'associazione in consorzio e venga approvata dal servizio competente in materia di turismo. 3. L'iscrizione dell'associazione pro loco nell'elenco di cui al presente articolo equivale al riconoscimento ai sensi degli articoli 5 e 16 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 e successive modificazioni. 12 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” Art. 5(omissis) Art. 58 Compiti delle associazioni pro loco 1. Le associazioni pro loco iscritte nell'elenco oltre a promuovere in generale lo sviluppo e la valorizzazione turistica: avanzano proposte per la soluzione di specifici problemi interessanti lo sviluppo turistico della località; svolgono opera di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali della località; promuovono ed attuano iniziative - ivi comprese quelle di abbellimento del proprio territorio atte a costituire localmente momenti di attrazione turistica. promuovono, infine, iniziative atte a preservare e a diffondere le tradizioni culturali e folcloristiche più significative delle località. Art. 59 Associazioni pro loco esistenti 1. Le associazioni pro loco esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere l'iscrizione nell'elenco in base alle disposizioni degli articoli precedenti. 2. Il servizio competente in materia di turismo, accertata l'esistenza dei requisiti prescritti, dispone l'iscrizione nell'elenco. Art. 61 Costituzione ed elenco dei consorzi 1. Per consentire lo svolgimento coordinato delle attività di promozione turistica in località con caratteristiche turistiche omogenee le associazioni pro loco iscritte di cui all'articolo 56 possono riunirsi in consorzi. 2. È istituito presso il servizio competente in materia di turismo l'elenco dei consorzi di cui al comma precedente. 3 Art. 63 13 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” Consorzi esistenti 1. I consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere l'iscrizione nell'elenco in base alle disposizioni dell'articolo 62. Art. 64 Art. 65 Sovvenzioni ai consorzi 1. Ai consorzi previsti dal presente capo, quale espressione di attività coordinata di promozione dello sviluppo e della valorizzazione turistica, anche in collaborazione con le categorie economiche locali interessate al turismo, viene riconosciuta la priorità, rispetto alle associazioni pro loco, nella concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 69. Interventi a favore delle associazioni pro loco e loro consorzi Art. 69 Sovvenzioni 1. Allo scopo di promuovere l'incremento del turismo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle associazioni pro loco ed ai consorzi previsti al titolo IV per la realizzazione di iniziative - ivi comprese quelle di abbellimento - attività e manifestazioni di interesse turistico a carattere locale da svolgere all'interno e all'esterno del loro territorio. Nella concessione delle sovvenzioni viene riconosciuta priorità alle attività di promozione turistica realizzate avvalendosi della comprovata collaborazione delle categorie economiche locali interessate al turismo. 2. Ai consorzi di cui al comma precedente possono inoltre essere concesse sovvenzioni per le spese di gestione e di funzionamento dei relativi uffici. 3. L'entità delle sovvenzioni è determinata con riferimento a criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Per le sovvenzioni relative alle spese di gestione e di funzionamento dei consorzi l'entità è determinata in relazione a parametri rappresentativi dello sviluppo turistico dei territori interessati (30). Art. 70 Modalità di assegnazione delle sovvenzioni 1. Le domande di sovvenzione sono presentate al servizio competente in materia di turismo, entro termini stabiliti dalla Giunta provinciale, corredate da una relazione che illustri le finalità perseguite e le attività programmate con la previsione della spesa e le modalità di finanziamento. 2. omissis 14 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” 3. omissis Art. 71 Contributi e sovvenzioni a soggetti diversi dalle aziende e dalle associazioni pro loco e loro consorzi 1. Allo scopo di promuovere l'incremento del turismo possono essere concessi contributi, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per iniziative, attività e manifestazioni, anche a carattere sportivo, da realizzare all'interno ed all'esterno del territorio provinciale le quali assumano rilevanza particolare per la valorizzazione turistica dell'intera provincia o di parte della stessa, con le modalità indicate nei successivi articoli. I predetti contributi non sono cumulabili con le provvidenze disposte dalla presente e da altre leggi provinciali. 2. I contributi possono essere concessi ad enti pubblici privati, associazioni e comitati comunque denominati. Le sovvenzioni possono essere concesse per le spese di gestione e di funzionamento dei relativi uffici, all'associazione delle aziende di promozione turistica più rappresentativa in sede provinciale ed alla federazione dei consorzi di associazioni pro loco più rappresentativa in sede provinciale. 3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione delle attività, iniziative e manifestazioni e per la determinazione dei contributi e delle sovvenzioni, tenendo conto delle esigenze di uniformare gli interventi a criteri di priorità e di significatività delle agevolazioni finanziarie provinciali, anche in riferimento a prestabiliti livelli minimi di spesa ammissibile (32). Omissis….. 15 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” Alcuni aspetti problematici della legge provinciale 21/1986 Sin dalla sua applicazione (avvenuta in maniera tardiva circa tre anni più tardi) è emersa una grande conflittualità sui territori. La legge appare “nata vecchia”, non adeguata al cangiante mercato del turismo. L’individuazione degli ambiti spacca subito alcuni territori storicamente divisi. Tra i casi più eclatanti ricordiamo: • San Martino di Castrozza / Primiero • Madonna di Campiglio / Pinzolo • Valsugana “Appare subito chiaro come la parte politica provinciale debba giocare il suo forte ruolo di indirizzo per “forzare” alcune situazioni e consentire la creazione degli “ambiti omogenei”3” • La struttura appare burocratica e farraginosa • La creazione dell’APT del Trentino centrale come servizio provinciale vede anch’essa vista come eccessivamente burocratica e poco efficiente • La difficile “rappresentatività” delle categorie e la scarsa leadership presente nei territori favorisce situazioni più governate dalla politica locale che dalla ratio dei mercati turistici • La totale dipendenza finanziaria dalla mano pubblica tende a facilitare comportamenti “opportunistici” e poco partecipativi da parte degli ambiti. Finanziamenti privati? 3 Questo aspetto è molto importante e sarà oggetto di aspro dibattito anche in sede della nuova riforma. 16 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” • Esiste una concezione “equalizzante” dei vari ambiti turistici, in cui implicitamente si premette che tutto il territorio trentino sia “turistico”. Quindi l’assioma prevede che le aree meno fortunate debbano essere fortemente aiutate ed incentivate dalla mano pubblica, a scapito magari (o meglio con la solidarietà) dei territori turisticamente più evoluti. Quest’ultimo aspetto ha creato ovviamente conflitti tra i territori e generato aspettative in zone dove forse l’aspetto turistico non era quello più rilevante. • La natura pubblica di tutti i soggetti di ambito (APT) non consente di selezionare gli utenti secondo criteri meritori, ma prevede una promozione erga omnes che non può tenere conto di singole istanze. I vincoli all’efficienza di destinazione sono quindi molto pronunciati.4 • Non è previsto nessun compito di commercializzazione, che è demandata esclusivamente ai privati. Il gap con la concorrenza e l’impossibilità ad esempio di accorciare il tempo tra la promozione e la commercializzazione risultano spesso strategici per la scelta di una destinazione5 • Spesso la conflittualità all’interno degli ambiti tra gli stakeholder che dovevano esprimere un rappresentante in seno all’APT, ha portato a leadership poco partecipative o peggio non condivise. L’estrema conflittualità che ne è conseguita ha creato un vero e proprio freno allo sviluppo delle economie turistiche di zona. Pur con molti limiti, va comunque evidenziato che la riforma che da creato “la farfalla del Trentino” ha consentito uno sviluppo assolutamente importante del turismo Trentino, che viene da tutti riconosciuto e preso a guisa di esempio. E opportuno comunque tenere conto che la congiuntura turistica è stata assolutamente positiva in questi anni, e questo merito va ascritto – oltre che agli operatori tutti, anche alle legge che ne ha consentito l’espansione e lo sviluppo. 4 Anche in questo caso vengono avvantaggiati gli operatori meno propensi alla cooperazione, che facendo leva sullo status pubblico degli enti di promozione turistica, non investono nulla ben sapendo che il pubblico sarà tenuto a promuovere la località anche per loro. 5 Pensiamo solo alla creazione di un Call Center per la prenotazione diretta. In questo contesto è impossibile per l’ente pubblico, ma è invece molto gradito al cliente / ospite che è messo in condizione di poter perfezionare la sua prenotazione in tempo reale. 17 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” La nuova disciplina della promozione turistica in Trentino Sin dalla sua applicazione la legge 21/86 ha dovuto fare i conti con tentativi di innovazione e modifica che si sono succeduti nel Consiglio provinciale senza successo. Ben tre assessori provinciali hanno tentato di riformare senza successo la legge 21/1986 ! Solo nel giugno 2002 l’assemblea legislativa trentina ha licenziato il testo di legge relativo alla nuova promozione turistica in Trentino, che è stata ribattezzata anche (in maniera per la verità impropria) privatizzazione delle APT e riforma delle APT La legge provinciale ha voluto tenere conto delle varie problematiche che sono emerse nel dibattito turistico, ma pare aver risentito di almeno tre vizi ab origine piuttosto gravi: • la mancanza di un dibattito e un confronto sui territori, solo dichiarato ma realmente non affrontato6 • il licenziamento a fine legislatura e con l’imminente scadenza elettorale • Il clima di estrema conflittualità politica, che ha contribuito a rimaneggiare, tagliare e compromettere l’impianto iniziale del disegno di legge I punti salienti sono: • Il riportare ai territori (secondo il principio di sussidiarietà) la volontà organizzativa su come intendono organizzare la promozione turistica. La legge provinciale da’ le indicazioni di massima, ma sono i territori che debbono giungere ad una definizione della nuova struttura giuridica che gestirà il turismo nel territorio • Una sinergia più completa tra pubblico e privato per la promozione, commercializzazione ed in buona sostanza lo sviluppo del territorio • La “privatizzazione” degli enti di promozione turistica, tenendo conto che il termine indica la creazione di organismi di carattere privatistico sia a livello 6 Per assurdo il dibattito sta avvenendo ora con la creazione dei nuovi soggetti, quando oramai l’impianto legislativo è già definito. 18 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” centrale (trasformazione dell’APT del Trentino in Trentino s.p.a.) che a livello locale (le APT debbono diventare soggetti di natura giuridica privata) • La privatizzazione di tutti i dipendenti delle APT, con la possibilità di optare se restare nel pubblico impiego, se scegliere i lavorare nel nuovo ente privato ovvero scegliere di restare per un anno con possibilità di ripensamento • La possibilità di unire la promozione e la commercializzazione negli ambiti sia in maniera diretta che indiretta • La capacità di essere più rapidi ed efficienti nell’operatività legata al mondo del turismo per seguire le istanze sempre più concorrenziali del mercato • La creazione di un Fondo provinciale per il turismo7 • Dare un ruolo più incisivo alle pro loco dei territori. LEGGE PROVINCIALE 21/86 LEGGE PROVINCIALE 8/2002 La legge impone le APT, che diventano enti La Trentino s.p.a. diviene la società di marketing funzionali della provincia. L’APT del Trentino territoriale del Trentino. E’ partecipata al 60% è un servizio provinciale dalla Provincia Autonoma e al 40% dalla Camera di Commercio di Trento. Gli ambiti dovranno scegliere le tra forme consortili e societarie che riterranno opportune la nuova forma giuridica (s.p.a., s.r.l., cooperativa, ?) 7 L’istituzione del fondo, che avrebbe consentito una partecipazione più omogenea di tutte le categorie alla spesa turistica, è stata stralciata dal Consiglio provinciale. A detta di molti questo è uno dei limiti più importanti della legge di riforma. Ampie dichiarazioni programmatiche di più parti politiche hanno rilevato la necessità di integrare nella corrente legislatura a questa mancanza. 19 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” Analisi della legge8 LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 2002, n. 8 Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento (B.U. 25 giugno 2002, n. 27) Capo I Disposizioni generali Art. 1 Finalità 1. La Provincia autonoma di Trento riconosce il ruolo fondamentale del turismo quale risorsa per lo sviluppo dell’economia provinciale. A tal fine la Provincia promuove l’immagine turistica e territoriale del Trentino e sostiene l’attività di promozione turistica svolta a livello locale. L’articolo sancisce il ruolo strategico fondamentale dell’economia turistica del Trentino. Importante sottolineare i concetti di promozione dell’immagine turistica e territoriale del Trentino e sostegno di quella locale Art. 2 Linee guida per la politica turistica provinciale 1. Sulla base delle tendenze della domanda e dell’offerta turistica e in relazione alle caratteristiche della realtà socio-economica e ambientale del Trentino, la Giunta provinciale, previo parere del coordinamento provinciale per il turismo, definisce per il periodo della legislatura e aggiorna le linee guida per la politica turistica provinciale. 2. A tal fine, la proposta di linee guida è inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione delle linee guida. 3. Le linee guida indicano gli indirizzi generali della politica turistica provinciale e informano gli strumenti di programmazione della Provincia e i progetti di ambito di cui all’articolo 3. Le linee guida sono state da sempre criticate come uno strumento prodotto “autonomamente” dai vertici provinciali senza confrontocongli altri soggetti. 8 N.B. I commenti vengono fatti direttamente sugli articoli, in corsivo ed in carattere rosso. 20 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” Dagli operatori spesso vi era l’impressione di quei famosi “libri dei sogni” che è necessario produrre per ragioni politiche, che però sono destinati a non portare frutti concreti. L’auspicio è che le linee guida siano effettivamente percepite tali e rese quanto più possibile operative e legate alla realtà del territorio9 Art. 3 Progetti di ambito 1. La Provincia riconosce i progetti di ambito promossi dai soggetti individuati ai sensi degli articoli 9 e 13, dai rappresentanti delle categorie economiche, dalle associazioni pro loco e dai consorzi di associazioni pro loco di cui al titolo IV della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 12 della presente legge. 2. Il progetto di ambito è un accordo fra i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 finalizzato allo sviluppo o al riequilibrio dell’economia turistica dell’ambito, da realizzare mediante un coerente sistema di offerta turistica. 3. Il progetto di ambito, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalle linee guida di cui all’articolo 2, fissa gli obiettivi, le linee strategiche e operative, definisce i ruoli rispettivamente esercitati dai soggetti coinvolti e determina gli oneri e le risorse disponibili nonché i tempi per la realizzazione delle iniziative. I progetti di ambito sono una novità. E’ un soggetto interessante, soprattutto per l’idea di coinvolgimento di pubblico e privato per lo sviluppo locale. In questo contesto è importante mettere a frutto la progettualità dei territori e degli operatori. Interessante anche la possibile sinergia pluriambito. “vedi anche Progetti interambito” Art. 4 Coordinamento provinciale per il turismo 1. Al fine di favorire la concertazione nella definizione della politica turistica provinciale è istituito il coordinamento provinciale per il turismo, che formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine agli atti di programmazione provinciale individuati dal regolamento di esecuzione della presente legge, in particolare in materia di urbanistica e viabilità, e alla formazione delle linee guida per la politica turistica e dei progetti di cui all'articolo 3 di interesse provinciale, anche avvalendosi delle analisi, degli studi e delle ricerche dell'osservatorio provinciale per il turismo di cui all'articolo 5. 2. Il coordinamento provinciale per il turismo è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. 3. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce le modalità per lo svolgimento dei compiti affidati al coordinamento provinciale per il turismo e la sua composizione, assicurando 9 A onor del vero va evidenziato come i primi approcci della dirigenza della Trentino Marketing s.p.a. con i referenti dei territori siano molto più partecipativi rispetto al passato anche per la predisposizione dei piani di sviluppo e delle linee guida complessiva. Bisognerà verificare con un minimo di esperienza. 21 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” la partecipazione degli organismi rappresentativi dei comuni trentini, delle associazioni di categoria interessate al turismo nonché dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica sul territorio provinciale. L’articolo non dice molto e demanda al regolamento di esecuzione composizione ed attività. La concertazione è comunque un intento valido per l’intersettorialità del settore turistico; va anche detto però che molte di queste iniziative tentate in passato non si sono rivelate efficaci. Art. 5 Osservatorio provinciale per il turismo 1. E' istituito l'osservatorio provinciale per il turismo, articolato come ufficio del servizio provinciale competente in materia di turismo. 2. L’osservatorio provinciale per il turismo svolge in particolare, con la collaborazione del servizio competente in materia statistica, le seguenti attività: a) analisi, studi e ricerche in materia turistica anche in collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca; b) monitoraggio dell’offerta turistica provinciale e dei mercati di riferimento; c) gestione e analisi dei dati statistici e informativi relativi al comparto turistico; d) ogni altra iniziativa ritenuta utile per l’osservazione del fenomeno turistico. L’osservatorio provinciale per il turismo rivede ad amplia il Servizio Studi che era articolato all’interno della “vecchia” APT del Trentino. Infatti i dipendenti che erano al servizio studi dell’APT sono trasmigrati a questo servizio, non accettando un nuovo contratto nella Trentina S.p.A. E’ un servizio importante che fornisce una base dati necessaria alla lettura del fenomeno turistico. La scelta di lasciare in mano pubblica il servizio appare – per i compiti di studio ed analisi prettamente scientifici - corretta. Capo II Disposizioni in materia di promozione turistica del Trentino Art. 6 Promozione dell’immagine turistica e territoriale del Trentino 1. La promozione dell’immagine turistica e territoriale del Trentino è affidata a una società per azioni costituita o partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata società; la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione o a partecipare alla predetta società, a condizione che lo schema di atto costitutivo e di statuto siano approvati preventivamente dalla Giunta provinciale e che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano: 22 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” a) la realizzazione delle attività finalizzate allo sviluppo e alla promozione, in Italia e all’estero, dell’immagine turistica del Trentino; b) la partecipazione della Provincia in misura superiore al 50 per cento del capitale sociale, anche in caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili; c) la nomina da parte della Provincia del presidente della società; d) la possibilità di partecipare alla società da parte di altri soggetti pubblici; e) una rappresentanza nel consiglio di amministrazione dei soggetti di cui all'articolo 9; f) le modalità per assicurare il raccordo tra le iniziative della società e quelle dei soggetti di cui all’articolo 9, delle associazioni pro loco e dei consorzi di associazioni pro loco di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del 1986. 2. Il Presidente della Giunta provinciale rappresenta la Provincia nell’atto costitutivo della società e in ogni altra attività richiesta per la costituzione della società medesima. 3. La Giunta provinciale affida la promozione dell’immagine turistica e territoriale del Trentino alla società mediante apposito contratto di servizio, da sottoscrivere entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che deve prevedere: a) le azioni da realizzare nel periodo di validità del contratto; b) la definizione dei rapporti economici e finanziari fra la Provincia e la società; c) l'individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente dalla società, sentite le organizzazioni sindacali del personale; d) l’obbligo per la società: 1) di assumere il personale individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1; 2) di applicare al personale individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che ha espresso all'atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro la riserva di riassunzione di cui al comma 2 del medesimo articolo, i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia nonché quelli previdenziali vigenti per il medesimo personale fino alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto alla riassunzione presso la Provincia, ovvero, nel caso di effettivo esercizio di tale diritto, fino alla data di effettiva riassunzione presso la Provincia; e) la definizione dei termini e delle modalità per l'individuazione di eventuali eccedenze di personale tra quello trasferito alla società ai sensi dell'articolo 7, comma 1, in relazione a processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio conseguenti all'andamento del mercato; f) l'eventuale assunzione da parte della Provincia del servizio di gestione amministrativa, contabile e previdenziale del personale di cui all'articolo 7, comma 2; 23 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” g) le modalità e le condizioni per l’utilizzazione, da parte della società, dei beni mobili e immobili di cui la Provincia ha la disponibilità e dalla stessa individuati, destinati alle attività di cui al comma 1, lettera a); h) la durata del contratto, che non può superare il termine dell’anno solare successivo a quello di scadenza della legislatura, nonché le modalità per il suo rinnovo. 4. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della società nel limite dell’importo di 100.000,00 euro. 5. L'azienda per la promozione turistica del Trentino istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 21 del 1986 è soppressa con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio di cui al comma 3. Da tale data la società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa azienda, ivi compresi quelli riguardanti il personale individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1 La prima grande modifica della legge di riforma concerne questo articolo, che vede la creazione della società privata Trentino S.p.A. De facto oggi la Trentino S.p.A. è la società di MKT territoriale del Trentino che unisce la promozione del prodotto turistico a quella del prodotti tipico e all’artigianato locale.La struttura prevede- oltre alla direzione generale (Claudio Miorelli) due strutture principali che fanno capo all’Area Relazioni Esterne e Area Marketing.(Paolo Manfrini e Maurizio Rossini). Il passaggio, seppur importante, è stato abbastanza celere, soprattutto perché la centralità della struttura ha consentito una rapida decisione sulla struttura operativa (decisore unico!) Ciononostante quali la totalità del personale della vecchia struttura ha optato per rimanere presso l’Ente pubblico e questo ha creato non pochi problemi alla nuova struttura, oltre che aver definitivamente perso delle professionalità importanti che avevano acquisito esperienza nel tempo. Il passaggio ha inoltre creato un empasse sul territorio non indifferente che si è protratto per circa un anno, nel quale le APT di ambito sono state in grande difficoltà per non avere referenti operativamente validi a livello centrale. I Art. 7 Disposizioni in materia di personale dell'azienda per la promozione turistica del Trentino 1. La Giunta provinciale, d’intesa con la società, individua le qualifiche e il numero dei dipendenti provinciali, assegnati all’azienda per la promozione turistica del Trentino alla data di costituzione della società, da trasferire alla società medesima ai sensi dell’articolo 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento); a tal fine la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali del personale, definisce i criteri necessari per individuare i dipendenti da trasferire alla società. 2. Il personale a tempo indeterminato individuato ai sensi del comma 1, contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con la società, può esprimere riserva di esercitare entro il termine improrogabile di un anno dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'articolo 6, comma 3, il diritto alla riassunzione presso la Provincia. La riassunzione presso la Provincia è disposta anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva vigente al momento della riassunzione. Le modalità e i tempi della riassunzione, comunque non superiori ai sei mesi ulteriori rispetto al termine di un anno di cui al presente comma, 24 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” sono oggetto di specifici accordi tra la Provincia e la società anche in relazione alle esigenze operative della società; di tali accordi è data comunicazione alle organizzazioni sindacali del personale. Il personale a tempo indeterminato e determinato assegnato all'azienda per la promozione turistica del Trentino, non individuato ai sensi del presente articolo, è collocato presso altra struttura della Provincia. 3. Il personale in esubero eventualmente individuato secondo i termini e le modalità definiti dal contratto di servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera e), ha diritto di essere riassunto presso la Provincia, anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva del personale provinciale vigente al momento della riassunzione in servizio. 4. Il personale che per effetto del comma 2 è riassunto in Provincia è inquadrato nella qualifica e nella posizione retributiva che ricopriva al momento del trasferimento alla società o in quelle successivamente eventualmente acquisite in applicazione del contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia. Il personale che per effetto del comma 3 è riassunto in Provincia è inquadrato nella qualifica e nella posizione retributiva che ricopriva al momento del trasferimento alla società o in quelle che sarebbero state eventualmente acquisite in applicazione del contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia. In entrambe le ipotesi resta fermo il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità nel frattempo maturata. 5. Al fine di precisare alcune modalità della procedura per il trasferimento del personale la Provincia promuove, di intesa con le organizzazioni sindacali del personale, la sottoscrizione di un protocollo di intesa. Come detto la quasi totalità del personale ha optato per andarsene dalla nuova S.p.A. Il fatto è stato anche dovuto alla gestione non condivisa e partecipata del passaggio. Tutto il personale è stato infatti concorde nel indicare in poco gestito il passaggio, con gravi carenze informative e decisioni sostanzialmente imposte dall’alto. Probabilmente con una gestione maggiormente attenta, qualche unità lavorativa si poteva coinvolgere. Un altro problema legato a questo articolo è nato dall’applicazione di contratti differenti. I due contratti di riferimento sono quello del settore Commercio e quello di Federcultura (a parte gli incarichi dirigenziali che prevedono la trattativa privata diretta con l’interessato). Capo III Disposizioni in materia di promozione turistica degli ambiti territoriali Art. 8 Ambiti territoriali omogenei 1. In relazione alle esigenze del mercato turistico la Giunta provinciale individua ambiti territoriali omogenei, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni trentini, delle associazioni pro loco e dei loro consorzi e delle categorie economiche del settore turistico. Questo articolo ha inizialmente dato adito all’interpretazione che gli ambiti – cosi come individuati dalla legge 21/86 e successive deliberazioni della Giunta provinciale – potessero essere ridiscussi, cogliendo quindi alcune istanza “separatiste” già al tempo della passata legge maldigerite dai 25 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” territori. Una successiva deliberazione di Giunta ha bloccato ogni possibile fuga in avanti, riconoscendo la non modificabilità degli ambiti omogenei. In buona sostanza appare oggi difficile mettere in discussione gli ambiti esistenti. Art. 9 Promozione turistica d’ambito 1. La Provincia riconosce con proprio provvedimento il soggetto che svolge l'attività di promozione dell'immagine turistica degli ambiti territoriali omogenei di cui all’articolo 8 tramite la realizzazione delle seguenti attività: a) servizi di informazione e assistenza turistica; b) iniziative di marketing turistico; c) iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell’ambito di riferimento; d) intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini. 2. L'attività di cui al comma 1, lettera d), può essere svolta dal soggetto di cui al comma 1 anche in via indiretta secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge. 3. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 8 promuovono la costituzione del soggetto di cui al comma 1. 4. Per i fini di cui al presente articolo può presentare apposita domanda il soggetto che soddisfa i seguenti requisiti: a) possesso della personalità giuridica; b) adesione da parte dei comuni ricadenti nell’ambito maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica locale, secondo i parametri individuati dal regolamento di esecuzione della presente legge; c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell’ambito; d) presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica; e) rappresentanza maggioritaria delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici nell’organo amministrativo del soggetto; f) presenza di una rappresentanza dei comuni nell’organo amministrativo del soggetto. 5. La domanda di riconoscimento deve contenere uno specifico obbligo a carico del soggetto di cui al comma 1 al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 11 concernenti il trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica. 26 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” 6. Qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 4 o venga violato l'obbligo di cui al comma 5, il riconoscimento è revocato con effetto dalla data del venir meno dei predetti requisiti o di violazione dell'obbligo. 7. Le attività di promozione del soggetto individuato ai sensi del comma 1 devono essere coerenti con gli obiettivi e con le linee strategiche e operative fissati dal progetto di cui all’articolo 3 ed essere svolte a favore dell’intero territorio e di tutti gli operatori economici interessati. Deve essere altresì assicurata a chiunque la fruizione dei servizi forniti in condizione di parità di trattamento. 8. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per la concessione, ai soggetti di cui al comma 1, di finanziamenti per la realizzazione delle attività di cui al medesimo comma, ad esclusione della lettera d). La misura dei finanziamenti è correlata al livello quantitativo e qualitativo dei servizi e alla capacità di autofinanziamento, e comunque non può essere superiore al 90 per cento della spesa ammessa, da definire sulla base di un programma di attività delle iniziative da realizzare, tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività svolte dalla società di cui all’articolo 6 e dalle associazioni pro loco di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del 1986. Con la medesima deliberazione sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 4, per la verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e per l’erogazione dei finanziamenti, nonché i casi e le modalità per la revoca, totale o parziale, degli stessi. Ai fini della concessione dei contributi i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa dell'attività di cui alla lettera d) del medesimo comma. 9. I soggetti individuati ai sensi del presente articolo utilizzano la denominazione “Azienda per il turismo” e il contrassegno di riconoscimento secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge. Questo è l’altro articolo di sostanza che ha innovato l’esistente struttura della promozione turistica sul territorio. Gli elementi sono molteplici: il fatto che il soggetto debba essere riconosciuto dalla Giunta provinciale i requisiti minimi che il soggetto deve avere per ottenere il riconoscimento la presenza dei soggetti locali il ruolo fondamentale dei comuni I compiti che dovrà svolgere: a) servizi di informazione e assistenza turistica; b) iniziative di marketing turistico;c) c) iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell’ambito di riferimento; d) intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini 27 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” la fruizione di servizi a parità di trattamento Il soggetto deve avere la personalità giuridica Va evidenziato che la legge non individua quale tipo di soggetto e lascia libera scelta ai territori. Art. 10 Disposizioni per il commissariamento e la liquidazione delle aziende di promozione turistica 1. A decorrere dalla data di riconoscimento del soggetto di cui all'articolo 9 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, cessano di operare in ciascuna azienda di promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del 1986, come da ultimo modificato dall'articolo 43 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il presidente previsti rispettivamente agli articoli 30, 33 e 36 della medesima legge; le funzioni dei predetti organi sono svolte dal presidente di ciascuna azienda in qualità di commissario straordinario che dura in carica fino a un massimo di un anno. In caso di impedimento o dimissioni del commissario straordinario la Giunta provinciale provvede alla sua sostituzione. 2. Concluso il periodo di commissariamento straordinario di cui al comma 1 ciascuna azienda di promozione turistica è posta in liquidazione. A tale scopo la Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore che resta in carica fino a un massimo di dodici mesi. Fino alla data di apertura della liquidazione di ciascuna azienda nell’ambito territoriale di riferimento continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali che concernono le aziende di promozione turistica. 3. Ai fini della liquidazione il commissario redige il rendiconto generale finale dell’ente. Esso è composto dal conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio fino alla data di riferimento del rendiconto generale finale, dal rendiconto patrimoniale, riportante la situazione dell’attività e delle passività dell’ente alla data medesima, nonché da una relazione illustrativa. Il rendiconto generale finale è redatto in conformità alle norme in materia di contabilità e bilancio dell’ente ovvero, in mancanza, alle norme di legge e regolamentari della Provincia nelle medesime materie; esso è assoggettato al parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, che deve attestarne la correttezza dei valori contabili riportati. 4. Il commissario liquidatore trasferisce i beni immobili e i relativi arredi di proprietà delle aziende di promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del 1986, a titolo gratuito, in proprietà al comune nel cui territorio è situato il bene, purché siano destinati a finalità turistiche. 5. La Provincia stabilisce il compenso dei commissari in base all’entità dei bilanci e alla dimensione degli ambiti territoriali di ogni azienda di promozione turistica. Dalla data di apertura della liquidazione cessa ogni attività svolta dalle aziende di promozione turistica ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1986. Art. 11 28 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” Disposizioni in materia di personale delle aziende di promozione turistica 1. Nella procedura di trasferimento del personale assegnato alle aziende di promozione turistica i soggetti di cui all'articolo 9 hanno l'obbligo: a) di individuare il contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente, sentite le organizzazioni sindacali, nel termine e secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge; b) di individuare, di intesa con il commissario straordinario, le qualifiche e il numero dei dipendenti, assegnati a ciascuna azienda da trasferire secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 7, comma 1; se i soggetti manifestano la volontà contraria al trasferimento del personale a tempo determinato, lo stesso è trasferito alla Provincia anche in deroga ai limiti vigenti in materia; c) di assumere il personale individuato per il trasferimento e di applicare allo stesso, qualora abbia fatto riserva di chiedere il trasferimento presso gli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali, i trattamenti economici e normativi contrattuali nonché previdenziali vigenti per il personale provinciale fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto alla riassunzione presso la Provincia, ovvero nel caso di effettivo esercizio di tale diritto, fino alla data di effettiva riassunzione presso la Provincia e, infine, di procedere al trasferimento medesimo secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione; d) di concordare con la Provincia i termini e le modalità per l'individuazione di eventuali eccedenze di personale tra quello trasferito, in relazione a processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio conseguenti all'andamento del mercato. 2. I soggetti di cui all'articolo 9 subentrano nei rapporti di lavoro del personale a tempo indeterminato nonché nei rapporti di lavoro a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza. 3. Il personale a tempo indeterminato trasferito, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con i soggetti di cui all'articolo 9, può esprimere riserva di esercitare, entro il termine improrogabile di un anno dal trasferimento, il diritto di chiedere il trasferimento agli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali; le modalità e i tempi del trasferimento, comunque non superiore ai sei mesi ulteriori rispetto al predetto termine di un anno, sono oggetto di specifici accordi tra ciascun soggetto e l'ente di destinazione anche in relazione alle esigenze operative del soggetto medesimo; di tali accordi è data comunicazione alle organizzazioni sindacali del personale. 4. Il personale non individuato per il trasferimento presso i soggetti di cui all'articolo 9, il personale che esercita effettivamente il diritto previsto al comma 3 nonché il personale individuato come eccedente secondo quanto disposto dal comma 1, lettera d), è trasferito ad uno degli enti destinatari del contratto collettivo del personale delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite dal medesimo contratto collettivo per il passaggio diretto di personale; analogamente, nei casi in cui alle aziende di promozione turistica non succedano i soggetti di cui all'articolo 9, il personale assegnato alle aziende stesse è trasferito ai medesimi enti o alla Provincia. 5. In ogni caso, il personale di cui al comma 4 che non ottiene il trasferimento presso l'ente individuato ha diritto di essere trasferito in Provincia anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva provinciale vigente al momento del trasferimento. 29 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” 6. L'inquadramento del personale di cui ai commi 4 e 5 presso l'ente di destinazione o presso la Provincia avviene nella qualifica e nella posizione economica ricoperta nell'azienda di promozione turistica di provenienza o in quelle eventualmente acquisite presso i soggetti di cui all'articolo 9 per effetto dell'applicazione del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali o, con riguardo al personale eccedente cui sia stato applicato il diverso contratto individuato ai sensi del comma 1, lettera a), in quelle che sarebbero state analogamente acquisite, fermo restando il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità nel frattempo maturata. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle aziende per la promozione turistica è fatto divieto di procedere, salvo deroga della Giunta provinciale, a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo. 8. Al fine di agevolare la collocazione del personale delle aziende, non assunto definitivamente presso i soggetti di cui all'articolo 9, la Provincia si impegna ad assumere ogni utile iniziativa presso gli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali. 9. Alla procedura per il trasferimento del personale come disciplinata dal presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo 7. 10. La Provincia può mettere a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 9 proprio personale con i relativi oneri in capo ai medesimi soggetti, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge. 11. Il regolamento di esecuzione della presente legge specifica le modalità per il trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica previste dal presente articolo. In primis va evidenziato come l’azione sindacale fatta nel corso dell’iter legislativo abbia garantito con ampie guarentigie il personale dipendente delle APT, che è bene ricordarlo, gode dello status di dipendente pubblico che andrebbe a perdere in caso di opzione per restare nel nuovo soggetto di natura privatistica. Come già sottolineato le opzioni sono tre: 1. restare nel pubblico impiego (con preminenza negli Enti locali territoriali ed a scalare sino alla provincia autonoma) 2 . optare per il nuovo soggetto con contratto privato e perdendo lo status di pubblico dipendente 3. optare per il nuovo soggetto per un anno , al termine del quale è data facoltà di scegliere se restare a contratto privato o rientrare nei ranghi pubblici. A detta di molti, le implicazioni giuridiche, contrattuali e giuslavoristiche non sono state appurate con la dovuta chiarezza, tanto è vero che a tutt’oggi regna una discreta confusione sulla partita “personale”. Alcune delle tematiche aperte: • • • riconoscimento del TFR (in caso di anno d’opzione?) tipo di contratto da applicare come garantire a livello territoriale il reintegro del personale ove vi fossero posti vacanti negli enti locali 30 • • Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” incentivi per chi resta inquadramenti professionali Più in generale va detto che questa riforma ha contribuito a generare molta confusione ed incertezza nel personale delle APT di ambito. Gia la riforma annunciata da anni e mai attuata aveva concretamente contribuito a creare sconforto, mancanza di motivazione ed incertezza in molti dei colleghi. Quest’ulteriore colpo di grazia ha definitivamente “delegittimato” il lavoro e le professionalità di molti. Art. 12 omissis (2) Capo IV Ulteriori interventi a favore della promozione turistica Art. 13 Contributi per la commercializzazione 1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle aggregazioni di prodotto, la Provincia può concedere contributi, entro i limiti stabiliti dall’Unione europea in materia di aiuti di stato, a soggetti che realizzano iniziative a favore di operatori turistici associati finalizzate alla commercializzazione dei prodotti turistici trentini. 2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri, le modalità e le tipologie di beneficiari per la concessione dei contributi di cui al comma 1. Gli aspetti economici e di finanziamento della legge sono ovviamente di sostanza. Come ricordato in precedenza la legge risulta “orfana” del fondo per il Turismo che mirava alla creazione di una fonte di finanziamento compartecipata da tutte le categorie coinvolte nell’economia turistica. Per quanto concerne i finanziamenti, sono in buona sostanza riconducibili a due parametri: • • il 90% delle spese ammesse per la struttura operativa e l’attività di promozione e comunicazione delle vecchie APT (parametrati sulle serie storiche dei bilanci APT) il 50% sui progetti di commercializzazione (l’articolo in oggetto) Su queste due dimensioni – come è facile intuire – v’è molto interesse e l’argomento è più che mai dibattuto. Si attendono più precise disposizioni che individuino i parametri con più esattezza10 10 E’ stato abbastanza triste vedere come nei dibattiti sui territori quasi tutti gli operatori si siano premurati di sapere con dovizia di particolari quanti denari prevedesse di versare la pubblica mano, senza preoccuparsi di quanto invece il territorio deve essere pronto ad investire in questa nuova struttura – il tutto con buona pace di chi parla di 31 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” Art. 14 Pacchetti turistici 1. La Provincia rilascia l’autorizzazione alla vendita e all’intermediazione di pacchetti turistici, come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"), come modificato dall'articolo 15 della legge 5 marzo 2001, n. 57, formati esclusivamente da prodotti turistici trentini, ai soggetti di cui agli articoli 6 e 9 nonché alle associazioni pro loco e ai consorzi di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del 1986, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), come da ultimo modificata dall'articolo 46 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; in tale caso non si applica l'articolo 3, comma 2, lettere c) e d), della medesima legge provinciale. Questo articolo sancisce possibilità di commercializzazione delle nuove strutture. Come poi debba avvenire è demandato agli ambiti. E’un passo comunque importante che vede realizzato il binomio promozione – commercializzazione in tempo reale. Capo V Abrogazioni, disposizioni finali e finanziarie Art. 15 Abrogazioni 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21: (omissis..) a) Art. 16 Misure straordinarie per il sostegno delle attività economiche penalizzate dalla carenza di precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001-2002.. 1. (Omissis).. Art. 17 Regolamento di esecuzione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale delibera, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il regolamento di esecuzione della presente legge (3). “privatizzazione” che a tutt’oggi appare più uno slogan che una realtà. Spesso l’accezione privatizzare viene interpretata come “gestire privatamente il denaro pubblico”, possibilmente senza vincoli e controlli. 32 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” 2. Gli articoli 4, 9 e 11 trovano applicazione dalla data di approvazione del regolamento di esecuzione della presente legge. Art. 18 omissis (4) 33 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 2002, n. 8 Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento Le problematiche aperte La legge ha sicuramente colto l’istanza che da tempo veniva dal mondo del turismo trentino che voleva vedere un settore innovato, più adeguato ai tempi ed alle grandi evoluzioni che il mercato turistico richiede. Inoltre la ripetuta intenzione – preannunciata ma sino al 2002 mai riuscita – di modificare la promozione turistica in Trentino ha creato un pericoloso clima di delegittimazione delle APT (soprattutto di ambito) spesso già involontari parafulmini dei limiti e delle conflittualità locali. E’ presto per poter indicare se la riforma della promozione turistica sia positiva o negativa, anche perché si è nel pieno della trasformazione. Ultimata la trasformazione dell’APT centrale, ora il focus si sposta sugli ambiti Sino ad oggi solo tre ambiti hanno ultimato il processo (Comano, Levico Terme e Riva del Garda) e nessuno di questi è stato ufficialmente riconosciuto dalla Giunta provinciale, anche perché vi erano le elezioni per il Consiglio provinciale In ogni caso la legge lascia alcune problematiche di sostanza aperte: 1. I territori non appaiono in grado di gestire il processo di individuazione dei nuovi soggetti con la necessaria maturità. Le tensioni locali, le lotte politiche per un posizionamento “forte” nei nuovi soggetti, la mancanza di rappresentanze forti e leadership locali riconosciute e carismatiche, non aiutano gli ambiti Alcuni indicatori di questa difficoltà: • • • • • concentrazione del dibattito sul tipo di organismo (società di capitali o meno) e non su quali saranno i compiti del nuovo soggetto Il riemergere forte di istanze separatiste in ambiti forti e maturi La ripetuta istanza all’ente pubblico per una garanzia sui finanziamenti pubblici Assoluta incertezza sulla compartecipazione privata (spesso solo vista come acquisto di quote di capitale e nulla più Occasione per redem retionem di ripicche politiche o personali (esclusione nel dibattito di vecchi avversari politici e simili 34 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” 2. La leadership data alle amministrazioni comunali per il processo di individuazione del soggetto sta in molti casi influenzando in maniera “pubblicistica” la nascita dei soggetti, con un ruolo delle amministrazioni pubbliche che a volte intende detenere la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione (!) 3. La formulazione della legge è stata quanto mai generica e figlia dei compromessi e delle “limature” dettate da una conflittualità esasperata del livello politico. Il demandare tutto a regolamenti di esecuzione o successivi provvedimenti è testimonianza di ciò.11 4. La ratio della legge – seppur ispirata a criteri privatistici razionali – appare perdersi nella dura lex delle assunzioni di personale: • la Trentino S.p.A. – nonostante dichiarazioni iniziali di riduzione del personale e gestione oculata dei costi – ha assunto quasi tutti collaboratori ex novo (superando tra l’altro il totale del personale precedente) e quasi tutti i dipendenti pubblici hanno optato per rimanere dipendenti della provincia autonoma. Cosi i costi si sono a dir poco raddoppiati se non triplicati (la mano pubblica paga tutti i dipendenti pubblici come prima, più tutti i nuovi assunti e dirigenti a contratto privato che debbono avere emolumenti adeguati alla professionalità) • tutto lascia presupporre che anche a livello locale non vi saranno molti che opteranno per rimanere nel nuovo soggetto, anche perché sino ad oggi solo pochissimi ambiti si sono preoccupati di informare tutto il personale sulle possibilità e sulle prospettive12 5. I finanziamenti sono un altro tallone di Achille della legge; mancando il fondo per il turismo13, la legge appare ancora una volta dipendente dai finanziamenti pubblici. E’ vero che è possibile attivare la compartecipazione privata, ma senza una formula coercitiva appare impossibile prevedere un possibile finanziamento della struttura da parte dei privati sul territorio. Lasciando le opportunità di finanziamento alla “buona volontà” degli operatori è certo che non si potranno fare programmi di alcun tipo. 11 Alcuni consiglieri provinciali ritengono che “pur di “portare a casa” la legge, si sia accettato ogni compromesso. In questo senso pare che negli ambiti si stia profilando lo stesso errore commesso a livello dell’APT centrale 13 E’ interessante ricordare come tutte le categorie indistintamente si siano espresse a favore del fondo, ma al momento dell’istituzione sia misteriosamente mancato il consenso 12 35 Dr. Graziano Molon Corso di specializzazione superiore “Tecnico per la valorizzazione del territorio e del turismo integrato e sostenibile” Docenza in Turismo e Territorio - “T & T” Il timing della legge è stato quanto mai inopportuno; licenziare la legge poco prima delle elezioni provinciali ha lasciato adito a insicurezze e ripensamenti possibili da parte della nuova Giunta provinciale. 7. Esiste il concreto rischio di perdere una proficua e decennale esperienza (e soprattutto professionalità) delle APT di ambito nella foga di “privatizzare “ verso il nuovo soggetto. Il patrimonio di conoscenze, esperienza, professionalità è quanto mai importante anche per i nuovi soggetti. /GM 36