W&r,AUTHORITY DI VIGIUVNZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DETTA I CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA ;
Alle cooperative sociali affidamenti senza gara
P
ubblicate dall'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture le
linee guida per gli affidamenti
a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5,
comma 1, della legge n. 381/1991.
Con la determinazione n. 3 dello
01/08/2012 l'Authority, a conclusione
del procedimento di consultazione avviato nell'aprile scorso, fornisce chiarimenti riguardo alle deroghe applicabili alle procedure di affidamento ex
dlgs 163/2006 per gli appalti di importo sotto soglia comunitaria in caso di
convenzioni stipulate con cooperative
sociali di tipo B.
L'art. 5 della legge 381/1991, contenente la disciplina delle cooperative
sociali, dispone, infatti, che gli enti
pubblici, inclusi quelli economici, e le
società a partecipazione pubblica possono stipulare, in deroga al principio
generale della gara, direttamente con
le cooperative sociali convenzioni per
la fornitura di beni e servizi diversi
da quelli socio-sanitari e educativi al
verificarsi di determinate condizioni.
Per prima cosa ai fini dell'applicabilità della disposizione, come ricorda
l'Autorità, i soggetti beneficiari delle
convenzioni devono essere ascrivibili alla tipologia delle cooperative sociali di tipo B, vale a dire quelle che,
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera
b) della legge 381/1991, svolgono attività diverse (agricole, industriali,
commerciali o di servizi) finalizzate
all'inserimento lavorativo di «person e svantaggiate» così come definite
dall'art. 4 della stessa legge 381/1991;
in tali cooperative, inoltre, le «persone
svantaggiate», sempre come previsto
dal predetto art. 4, devono costituire
almeno il 30% dei lavoratori.
È necessario, inoltre, per la stipula
delle convenzioni che le cooperative sociali risultino iscritte all'albo regionale introdotto dallo stesso articolo 5. In
caso di mancata istituzione dell'albo
d a p a r t e delle regioni le cooperative
sociali devono, comunque, attestare il
possesso dei requisiti previsti dai citati articoli 1 e 4 della legge n. 381/1991.
Le convenzioni, inoltre, potranno es-
sere s t i p u l a t e anche con operatori
avente sede in altri stati dell'Unione europea a condizione che siano in
possesso dei requisiti equivalenti per
l'iscrizione all'albo e siano iscritte nelle liste regionali dei soggetti idonei per
la stipula delle stesse (art. 5, commi 2
e 3, legge 381/1991).
Le convenzioni in esame dovranno
avere ad oggetto, come disciplinato
dallo stesso articolo 5, la fornitura di
beni e servizi diversi da quelli sociosanitari e educativi il cui importo contrattuale al netto dell'Iva sia inferiore
alle soglie comunitarie previste per gli
appalti pubblici e dovranno essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per «le persone svantaggiate».
Come sottolineato dall'Autorità, per
la deroga alle regole previste dal dlgs
163/2006 per gh appalti sotto soglia,
«l'oggetto della con- "
venzione non si esaurisce nella mera fornit u r a di beni e servizi,
m a è qualificato dal
p e r s e g u i m e n t o di
u n a peculiare finalit à di carattere sociale, consistente nel
reinserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati. Occorre, pertanto, che il
profilo del reinserimento lavorativo,
unitamente al successivo monitoraggio dello stesso in termini quantitativi
e qualitativi, sia posto al centro della
convenzione e, a monte, della determin a a contrarre adottata dalla stazione
a p p a l t a n t e ex art. 11, comma 2, del
Codice dei contratti».
Sempre dal punto di vista dell'oggetto contrattuale l'organo di vigilanza rileva come l'ambito di operatività
delle convenzioni r i g u a r d i in linea
generale la fornitura di beni e servizi
strumentali agli enti affidanti; non è
ammissibile il ricorso alle convenzioni
per l'esecuzione di lavori pubblici o per
la gestione di servizi pubblici locali a
rilevanza economica.
Sotto il profilo temporale, le amministrazioni dovranno definire «adeguatamente la d u r a t a delle convenzioni,
affinché non sia di fatto preclusa ad
altre cooperative la possibilità di presentare domanda di convenzionamen-
to, nonché verificare che gli obiettivi
stabiliti siano effettivamente perseguiti ed attuati».
Sul fronte delle modalità di affid a m e n t o l'Autorità, r i c h i a m a n d o s i
all'orientamento della giurisprudenza
amministrativa (Tar Lazio Roma, sez.
~i I l l - q u a t e r , 9 dicembre 2008, n. 11093;
n. 3767 del 26 aprile
2012), «secondo cui
non può a m m e t t e r si che l'utilizzo dello
s t r u m e n t o convenzionale si traduca in u n a deroga completa al generale obbligo di confronto
concorrenziale», suggerisce alle stazioni a p p a l t a n t i di procedere all'individuazione delle forniture di beni e
servizi che possono essere oggetto di
convenzioni ex art. 5 e, conseguentemente, alla pubblicazione di u n avviso
pubblico volto a comunicare la volontà
di ricorrere per tali appalti alle cooperative sociali in questione per la finalità di reinserimento lavorativo di
«persone svantaggiate»; in caso di più
soggetti interessati consiglia all'ente
di promuovere u n a procedura competitiva di tipo negoziato specificando
nella lettera di invito «gli obiettivi di
inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire mediante la stipula
della convenzione e i criteri in base ai
quali verranno comparate le diverse
soluzioni tecniche presentate da parte
delle cooperative».
L'organo di vigilanza precisa, poi,
che la deroga al Codice dei contratti
è relativa soltanto alle procedure di
aggiudicazione restando, quindi, applicabili la disciplina in materia di requisiti di partecipazione, comunicazioni
all'Autorità, specifiche tecniche per
l'esecuzione delle prestazioni e tutte le
altre disposizioni normative previste
per gli appalti sotto soglia.
Si sofferma anche sui controlli da
compiere in sede di esecuzione delle
prestazioni volti a verificare la permanenza delle condizioni necessarie
per la stipula delle convenzioni e il
perseguimento della finalità di reinserimento lavorativo.
Dario
Capobranco
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