W&r,AUTHORITY DI VIGIUVNZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DETTA I CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA ; Alle cooperative sociali affidamenti senza gara P ubblicate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture le linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991. Con la determinazione n. 3 dello 01/08/2012 l'Authority, a conclusione del procedimento di consultazione avviato nell'aprile scorso, fornisce chiarimenti riguardo alle deroghe applicabili alle procedure di affidamento ex dlgs 163/2006 per gli appalti di importo sotto soglia comunitaria in caso di convenzioni stipulate con cooperative sociali di tipo B. L'art. 5 della legge 381/1991, contenente la disciplina delle cooperative sociali, dispone, infatti, che gli enti pubblici, inclusi quelli economici, e le società a partecipazione pubblica possono stipulare, in deroga al principio generale della gara, direttamente con le cooperative sociali convenzioni per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari e educativi al verificarsi di determinate condizioni. Per prima cosa ai fini dell'applicabilità della disposizione, come ricorda l'Autorità, i soggetti beneficiari delle convenzioni devono essere ascrivibili alla tipologia delle cooperative sociali di tipo B, vale a dire quelle che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 381/1991, svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di «person e svantaggiate» così come definite dall'art. 4 della stessa legge 381/1991; in tali cooperative, inoltre, le «persone svantaggiate», sempre come previsto dal predetto art. 4, devono costituire almeno il 30% dei lavoratori. È necessario, inoltre, per la stipula delle convenzioni che le cooperative sociali risultino iscritte all'albo regionale introdotto dallo stesso articolo 5. In caso di mancata istituzione dell'albo d a p a r t e delle regioni le cooperative sociali devono, comunque, attestare il possesso dei requisiti previsti dai citati articoli 1 e 4 della legge n. 381/1991. Le convenzioni, inoltre, potranno es- sere s t i p u l a t e anche con operatori avente sede in altri stati dell'Unione europea a condizione che siano in possesso dei requisiti equivalenti per l'iscrizione all'albo e siano iscritte nelle liste regionali dei soggetti idonei per la stipula delle stesse (art. 5, commi 2 e 3, legge 381/1991). Le convenzioni in esame dovranno avere ad oggetto, come disciplinato dallo stesso articolo 5, la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari e educativi il cui importo contrattuale al netto dell'Iva sia inferiore alle soglie comunitarie previste per gli appalti pubblici e dovranno essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per «le persone svantaggiate». Come sottolineato dall'Autorità, per la deroga alle regole previste dal dlgs 163/2006 per gh appalti sotto soglia, «l'oggetto della con- " venzione non si esaurisce nella mera fornit u r a di beni e servizi, m a è qualificato dal p e r s e g u i m e n t o di u n a peculiare finalit à di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Occorre, pertanto, che il profilo del reinserimento lavorativo, unitamente al successivo monitoraggio dello stesso in termini quantitativi e qualitativi, sia posto al centro della convenzione e, a monte, della determin a a contrarre adottata dalla stazione a p p a l t a n t e ex art. 11, comma 2, del Codice dei contratti». Sempre dal punto di vista dell'oggetto contrattuale l'organo di vigilanza rileva come l'ambito di operatività delle convenzioni r i g u a r d i in linea generale la fornitura di beni e servizi strumentali agli enti affidanti; non è ammissibile il ricorso alle convenzioni per l'esecuzione di lavori pubblici o per la gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica. Sotto il profilo temporale, le amministrazioni dovranno definire «adeguatamente la d u r a t a delle convenzioni, affinché non sia di fatto preclusa ad altre cooperative la possibilità di presentare domanda di convenzionamen- to, nonché verificare che gli obiettivi stabiliti siano effettivamente perseguiti ed attuati». Sul fronte delle modalità di affid a m e n t o l'Autorità, r i c h i a m a n d o s i all'orientamento della giurisprudenza amministrativa (Tar Lazio Roma, sez. ~i I l l - q u a t e r , 9 dicembre 2008, n. 11093; n. 3767 del 26 aprile 2012), «secondo cui non può a m m e t t e r si che l'utilizzo dello s t r u m e n t o convenzionale si traduca in u n a deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale», suggerisce alle stazioni a p p a l t a n t i di procedere all'individuazione delle forniture di beni e servizi che possono essere oggetto di convenzioni ex art. 5 e, conseguentemente, alla pubblicazione di u n avviso pubblico volto a comunicare la volontà di ricorrere per tali appalti alle cooperative sociali in questione per la finalità di reinserimento lavorativo di «persone svantaggiate»; in caso di più soggetti interessati consiglia all'ente di promuovere u n a procedura competitiva di tipo negoziato specificando nella lettera di invito «gli obiettivi di inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire mediante la stipula della convenzione e i criteri in base ai quali verranno comparate le diverse soluzioni tecniche presentate da parte delle cooperative». L'organo di vigilanza precisa, poi, che la deroga al Codice dei contratti è relativa soltanto alle procedure di aggiudicazione restando, quindi, applicabili la disciplina in materia di requisiti di partecipazione, comunicazioni all'Autorità, specifiche tecniche per l'esecuzione delle prestazioni e tutte le altre disposizioni normative previste per gli appalti sotto soglia. Si sofferma anche sui controlli da compiere in sede di esecuzione delle prestazioni volti a verificare la permanenza delle condizioni necessarie per la stipula delle convenzioni e il perseguimento della finalità di reinserimento lavorativo. Dario Capobranco