La politica monetaria, valutaria e la politica fiscale Stefano Papa Università di Teramo [email protected] Facoltà di Scienze della Comunicazione La politica Monetaria • La politica monetaria europea è responsabilità del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle Banche centrali nazionali (BCN) dei paesi membri della UE. • Gli organi decisionali della BCE: il presidente, il comitato esecutivo, il consiglio direttivo. • Il comitato esecutivo è composto da 6 membri dell’UEM, compreso il presidente della BCE nominato di comune accordo dai governi dei paesi membri dell’UEM. • Al comitato esecutivo è demandata l’attuazione della politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo, al quale compete anche scegliere gli strumenti da adottare, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione della politica monetaria. La politica Monetaria • Il consiglio direttivo è composto dai membri del comitato esecutivo e dai governatori delle BCN, ove ogni membro ha diritto di un voto (maggioranza). • Il consiglio generale (ruolo di coordinamento, non ha autorità) che comprende i membri del consiglio direttivo e i governatori delle BCN dei paesi che non sono entrati nell’UEM, ad esempio la BUK. • Alle BCN, o ad altri organismi, viene demandato il compito di regolamentazione e vigilanza sul sistema finanziario, in virtù delle norme interne dei vari paesi membri, senza che vi sia nessuna centralizzazione delle funzioni a livello europeo. Indipendenza • L’indipendenza politica esclude che la BCE possa ricevere indirizzi o condizionamenti da parte dei governi, assicura la possibilità di decidere la misura del tasso di inflazione. • L’indipendenza economica è assicurata dalla possibilità di scegliere gli strumenti ritenuti più opportuni per realizzare la stabilità monetaria, senza l’intervento di organi esterni. • L’indipendenza operativa fa divieto alla BCE di aprire linee di credito a istituzioni pubbliche dell’UE. L’acquisto di titoli pubblici è consentito soltanto sul mercato secondario (ossia, come operazione di mercato aperto). • L’unico condizionamento all’indipendenza della BCE potrebbe derivare dalla norma (Accordi di Maastricht) che affida al Consiglio dei ministri la responsabilità di stabilire il tasso di cambio dell’Euro. Obiettivi della politica Monetaria 1. definire e attuare la politica monetaria dell’Unione monetaria; in particolare, la BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno dell’Unione e a tal fine compie opportune operazioni finanziarie; 2. svolgere le operazioni sui cambi ai fini di influenzare il cambio dell’euro con le altre monete e contrastarne fluttuazioni eccessive o erratiche; 3. detenere e gestire le riserve ufficiali degli Stati membri; 4. promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. • Il Consiglio direttivo della BCE ha l’obiettivo della stabilità dei prezzi come un incremento annuale nel medio periodo inferiore al 2% dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi membri (inflation targeting). Obiettivi di politica economica • Senza pregiudicare l’obiettivo inflation targeting, il SEBC deve dare sostegno all’insieme delle politiche economiche dell’Unione, agendo in conformità con il principio di un’economia di mercato, aperta e in libera concorrenza, favorendo un’allocazione efficiente delle risorse. • Viene attribuita importanza ad un insieme di variabili intermedie (obiettivi operativi) è rappresentato dal tasso di interesse a breve termine, che viene periodicamente annunciato, al fine di eliminare eventuali incertezze sull’orientamento della politica monetaria. • Gli aggregati monetari assumono un ruolo centrale, per indicare l’evoluzione dell’autorità monetaria. Il Consiglio direttivo ha scelto di annunciare anche un valore di riferimento per l’aggregato M3. Aggregato monetario M3 Strumenti di politica Monetaria • Operazioni di mercato aperto, per iniziativa delle controparti, la riserva obbligatoria. • Le operazioni di mercato aperto (compravendita di titoli = vendita/acquisto valuta, aumento/riduzione di MS) si possono dividere: 1. operazioni di rifinanziamento principali sono forme di finanziamento con frequenza “settimanale” a scadenza a “due settimane”, mediante aste che si svolgono nell’arco di 24 ore dall’annuncio (aste standard); il tasso di interesse è quello con il quale la BCE indirizza i movimenti dei tassi di mercato; 2. operazioni di rifinanziamento a lungo termine; sono forme temporanee di finanziamento con frequenza “mensile” e scadenza “tre mesi”, mediante aste standard (no annuncio); Strumenti di politica Monetaria 3. operazioni di fine-tuning (aggiustamento del ciclo), effettuate senza scadenze prestabilite, al fine di regolare controllare l’evoluzione dei tassi di interesse, causati da fluttuazioni impreviste della liquidità del mercato; (temporanee o definitive di swap in valuta o di raccolta di depositi a tempo determinato), mediante aste veloci o procedure bilaterali; 4. operazioni di tipo strutturale, sotto forma di emissione di certificati di debito, compiute per modificare la posizione strutturale del SEBC nei confronti del settore finanziario. • Le operazioni su iniziativa delle controparti tendono a immettere o assorbire liquidità overnight e a fornire un limite alle fluttuazioni dei tassi di interesse del mercato overnight (max e min). • Esse possono essere di 2 tipi: Strumenti di politica Monetaria 1. operazioni di rifinanziamento marginale; con esse le controparti, possono ottenere liquidità overnight senza limiti quantitativi dalle BCN (svolge una funzione di prestatore di ultima istanza limitata) a fronte di sufficienti attività poste a garanzia; il tasso di interesse fissato su queste operazioni pone un limite massimo al tasso di interesse sul mercato overnight. 2. operazioni di deposito; con esse le controparti in un mercato con liquidità (ampia) possono ottenere un impiego della stessa; il tasso di interesse fissato per queste operazioni costituisce un limite minimo per il tasso di interesse overnight. • Questi tassi costituiscono il limite superiore e inferiore del corridoio all’interno del quale si muovono i tassi sulle operazioni overnight del mercato monetario (EONIA). EONIA 7 6 5 4 3 2 1 0 Jan-99 Jan-00 EONIA Jan-01 Jan-02 Depos it rate Jan-03 Jan-04 Marginal lending Jan-05 Main refinancing Jan-06 Strumenti di politica Monetaria • Sono soggetti al regime della riserva obbligatoria (RO) gli istituti di credito insediati negli Stati membri, per le loro passività nei confronti della BCE e delle BCN. • La BCE può variare in qualsiasi momento le aliquote di RO. • La RO viene remunerata al tasso medio delle operazioni di rifinanziamento principali effettuate dal SEBC durante lo stesso periodo di mantenimento. • La creazione di un fabbisogno strutturale di liquidità da parte degli intermediari finanziari consente, attraverso le opportune variazioni di RO decise dall’autorità monetaria, di garantire quella variazione della quantità di moneta capace di influenzare opportunamente i tassi di interesse del mercato monetario. La politica valutaria • In un’unione monetaria, fissati in misura irrevocabile i tassi di cambio fra le monete dei paesi partecipanti all’UEM, la gestione della politica valutaria è finalizzata a determinare il corso del cambio dell’euro con le monete esterne all’UEM, sia quelle di altri paesi membri dell’UE, sia di paesi terzi. • Nei confronti delle monete dei paesi terzi vi è completa libertà di fluttuazione dell’euro, non essendo previsto né un regime di target zones né un regime di cambi fissi. • Dall’avvio della terza fase dell’UEM lo SME è stato sostituito dallo SME 2, che su base volontaria lega all’euro le monete europee non partecipanti alla moneta unica che devono rispetta i criteri di convergenza per potere aderire alla UEM. La politica valutaria • Nello SME 2, la politica di apprezzamento del cambio reale, spesso denominata politica del cambio forte, tendeva a introdurre elementi di disciplina nel comportamento di operatori pubblici e privati. • La realizzazione di questo proposito avrebbe dovuto implicare, nelle aspettative dei policy makers, la riduzione dell’inflazione relativa e, quindi, la tendenza a una stabilizzazione nel tempo del tasso di cambio reale. • Il SEBC utilizza le riserve per svolgere il compito fondamentale di intervenire sui mercati valutari in linea con gli eventuali accordi esistenti nei confronti delle monete non europee e, comunque, al fine di perseguire gli orientamenti generali di politica del cambio fissati dal Consiglio dei ministri. La politica fiscale • In un’unione monetaria, sistema di cambi fissi, la politica fiscale ha una grande importanza: – Unico strumento di stabilizzazione macroeconomica a livello nazionale – Maggiore efficacia (limiti: razionalità dei consumatori e lenta implementazione, effetto spiazzamento) • Importante distinzione tra politiche discrezionali (lenta, tanto che da anticiclica può diventare pro-ciclica) e stabilizzatori automatici o ammortizzatori sociali (istantanei in recessione). • Trasferimenti fiscali o sovvenzioni federali dai paesi in surplus non soggetti a shock asimmetrici quelli in deficit soggetti a shock. (USA che hanno un’identità politica) Perché vincolare la politica fiscale (G) • Contro G: Esternalità negative, ciclo politico, spiazzamento degli investimenti privati, deficit bias. • Pro G: sostegno alla politica monetaria, alla crisi. • Differenti cicli economici: se in Germania (Y cresce) e ITA (rallenta) aumenta le importazioni che sono le esportazioni italiane che ne aumenta il reddito. • In ITA G-T aumenta, iITA, K, Y, le importazioni in GER che crea un reddito in GER e problemi inflazionistici. • In GER riduce G-T, iGER, K, (aumentano IGER) per frenare il Y riducendo le importazioni in ITA. Casi di mancato coordinamento internazionale. Il Patto di Stabilità e Crescita • Concordato a Dublino nel dicembre 1996 tra gli stessi paesi aderenti al Trattato. Include: – La Risoluzione del Consiglio europeo relativa al Patto di stabilità e crescita (Amsterdam, 17 giugno 1997), • due Regolamenti del Consiglio (7 luglio 1997) – n. 1466/97 [Rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio, nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche] e – n. 1467/97 [Accelerazione e chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi]. Maastricht diventa permanente? • Il Patto prevede che gli stati membri si impegnano a rispettare l’obiettivo, indicato nei loro programmi di stabilità o di convergenza, di un saldo di bilancio a medio termine prossimo al pareggio o positivo. • Adottare misure correttive eventualmente necessarie • Adottare un’elaborata procedura per gestire eventuali “disavanzi eccessivi” nell’area dell’euro. La procedura • Quando il limite del 3% non è rispettato – La Commissione manda un rapporto all’ECOFIN che decide se il deficit è eccessivo. – Se è così invia precise raccomandazioni al paese (in precise scadenze) – Il paese deve optare per le azioni correttive richieste. – ECOFIN può decidere di imporre una multa (dallo 0.2% del PIL, con aumenti dello 0.1% per ogni punto percentuale di deficit in eccesso superiori al 3%) – La procedura dura due anni. Come funziona • Enfasi sul limite del 3% per il deficit: • Attenuanti, considerazione della recessione: – Se il PIL si riduce di almeno il 2% (Shock di domanda), la procedura per il deficit eccessivo viene sospesa automaticamente. – Concessioni di maggiore tempo per il rientro del deficit (oltre 2 anni). – Se il PIL diminuisce di più del 0.75%, il paese può chiedere la sospensione, – Codifica una precisa procedura che va dagli avvisi (warnings), alla multa. Alcuni problemi • Un trattamento di favore è attributo ad alcune voci di spesa, quali investimenti pubblici di utilità sociale, ricerca e sviluppo, spese per solidarietà internazionale, missioni di pace o spese per conseguimento di obiettivi europei. • La proibizione di avere disavanzi superiori al 3% del PIL può compromette la funzionalità della politica fiscale. • Il divieto di disavanzi eccessivi è privo di forza, quindi può essere disatteso; • La richiesta di una posizione di bilancio in pareggio o in surplus non è sostenuta da incentivi adeguati e può essere disattesa. Riassumendo • Consiglio dei Ministri è Garante della disciplina fiscale • Il patto codifica e formalizza la procedura per il debito eccessivo • La procedura per il debito eccessivo rende permanete i limiti del 3% per il deficit e del 60% per il debito e considera delle possibili sanzioni per le deviazioni