COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO Provincia di Como DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 16 del 16-07-14 Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO IMU. L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 20:30, presso la palestrina della scuola elementare in via Diaz, 20 a Longone al Segrino, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: NAVONI ANGELO CASTELNUOVO CARLO CASTELNUOVO PIERANGELO MARELLI ANNA DE CAPITANI SERENELLA ASSISI ANTONIO P P P P P P MOLTENI DANILO POZZOLI ENRICO FERNANDO PEZZONI MARIA ELENA BALLABIO FRANCESCO MARIA CORTI CARLA P P P A P ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1. Assume la presidenza il Signor NAVONI ANGELO in qualità di SINDACO, partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT.SSA LAURA CAIROLI. Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Immediatamente eseguibile N OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO IMU IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che: - l’articolo 1 comma 707 della Legge 27/12/2013 n.147 ha introdotto la modifica all’art.13 del D.L. n.201/2011, come convertito con modificazioni nella Legge n.214 del 2011, prevedendo che i Comuni, in sede regolamentare, possano considerare, fra l’altro, beneficiaria di agevolazioni attribuite all’abitazione principale ai fini della tassazione dell’IMU l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare; - lo stesso articolo prevede che il Comune stabilisca che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. ATTESO che è intento dell’Amministrazione Comunale avvalersi della facoltà prevista dalla novella disposizione legislativa adottando il beneficio al valore della rendita non superiore a €500 annui considerato che si tratta di un valore medio attribuito alle rendite delle abitazioni nel Comune; VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della tassa di cui trattasi approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10/2012 e 22/2012; RITENUTO di apportare la modifica di cui sopra; ACQUISITO, sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell’Area economico finanziaria, nonché il parere dell’organo di revisione; Con voto unanime favorevole DELIBERA 1. Per i motivi di cui in premessa, di modificare il vigente regolamento IMU introducendo il seguente comma all’articolo 10: comma 9: “9.Ai fini dell’imposta municipale propria si considera equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. Qualora il soggetto passivo dell’imposta abbia concesso più unità immobiliari in comodato a parenti in linea retta di primo grado l’agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare. Il soggetto concedente dovrà presentare unitamente alla dichiarazione di variazione IMU nei termini stabiliti, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 redatta sul modulo predisposto dal Comune.”