CO M UNE DI CERI ALE PROVINCIA DI SAVONA Reg. Deliberazioni n. 42 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale OGGETTO: DELL'IMU APPROVAZI ONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA L’a n n o D U E M I L A Q U A T T O R D I C I a ddì 10 del mese di LUGLIO a l l e ore 21:00 Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e seduta Pubblica di prima convocazione. Ri sul t a n o: Presenti FAZIO ENNIO MAINERI EUGENIO FASANO MARINELLA ALESSANDRI ANDREA ROTUNNO ELISA PAOLA MANERA PAOLA FOSSATI PIERANGELO FRESIA SIMONE NERVO PIERCARLO GALLEA MARCO GIORDANO LUIGI Assenti X X X X X X X X X X X TOTALE 11 0 Assiste il Segretario Comunale MARINO dott. MATTEO Il Sindaco Sig. FAZIO ENNIO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 1 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMU. In prosecuzione di seduta……………… Intervento del SINDACO Oggetto n. 10: Approvazione regolamento per la disciplina dell'IMU. Prego Vicesindaco. Intervento del VICESINDACO MAINERI È il regolamento dell'IMU, il nostro... se avete delle domande. Intervento del SINDACO Avete preso gli atti del regolamento, quindi se ci sono delle osservazioni. Prego. Prego Consigliere Nervo. Intervento del CONSIGLIERE NERVO Sarebbe bello, adesso, poi, voglio dire, ci piace ogni tanto sorridere, farci due risate che però, voglio dire, non è che se ci fosse un intervento un po' definito su quelli che sono per lo meno i punti cardine del regolamento, di quelle che sono le scelte politiche da parte dell'Amministrazione che faccia poi sostanzialmente male eh, Assessore Maineri, cioè non è che voglio criticare, però voglio dire, questo è uno dei documenti che poi, comunque sia, è un documento importante perché determina, credo, la maggiore entrata che il Comune ha, cioè sprecarci due parole sopra non è che poi sia del tutto malvagio. Visto che non ce le spreca l'Assessore è possibile magari sapere in modo sommario, l'abbiamo letto, però magari non ci dispiace anche sentirlo, visto che non ce lo dice il Vice Sindaco, dal funzionario, quali sono i temi diciamo che sono stati toccati, quali sono le modifiche sostanziali di questo regolamento? Intervento del VICESINDACO MAINERI Cambiano, venga. Intervento del SINDACO Prego. Dottor Cambiano, prego. Intervento del DOTT. CAMBIANO Allora, in sostanza questo regolamento ricalca per la maggior parte dei punti quello degli anni, degli esercizi precedenti, è stato rifatto per il semplice fatto, allora, primo, che da quest'anno l'IMU entra a fare parte di quella che viene chiamata famiglia IUC, quindi diventa la componente patrimoniale della IUC, in secondo luogo perché, con la legge 147/2013, che è la Finanziaria per l'esercizio 2014, sono state inserite alcune novità che riguardano, in particolare alcune equiparazioni di abitazioni alla prima casa. Ricordo in particolare quelle abitazioni di proprietà di appartenenti alle Forze Armate che per legge non possono, diciamo, risiedere nel Comune dove hanno l'abitazione perché magari sono in forza, in corpi che sono stanziati a Roma o altre città, per i quali è stata introdotta l'equiparazione per legge alla prima casa, quindi anche se non hanno la residenza, possono comunque, nel caso in cui abbiano l'unica abitazione sul territorio nazionale, considerare l'abitazione che hanno, come abitazione principale. Un'altra equiparazione riguarda gli immobili di proprietà degli ex IACP, che però nel regolamento dello scorso anno, pur non essendo obbligatorio, erano stati equiparati al regolamento con la prima casa. In ultimo, gli alloggi di edilizia popolare, che anche nel regolamento precedente, erano stati, per regolamento e adesso lo sono per legge, equiparati all'abitazione principale. Quindi questi, diciamo, sono in sostanza le novità principali. Per il resto direi che novità grosse non ce ne sono, anche perché i soggetti attivi e passivi sono sempre gli stessi, il presupposto in positivo non è 2 cambiato, nel senso che è uguale a quello dell'anno scorso e ricalca poi in sostanza quello che è il presupposto in positivo della TASI. Per quanto riguarda le procedure di determinazione delle aliquote, è rimasto invariato, la competenza è sempre del Consiglio Comunale. Del resto, l'aliquota per l'IMU è già stata approvata nel precedente Consiglio Comunale. Per quanto riguarda le procedure relative a eventuali contenziosi, riscossione etc, viene ricalcato alla normativa precedente. Per quanto riguarda infine la riscossione, la data di riscossione, c'è una equiparazione, ma questo a livello generale, quindi a livello di IUC, di quelle che sono le date di versamento che dovrebbero tendenzialmente essere equiparate, quindi in via definitiva a regime, dovrebbero coincidere tutte con il 16 giugno e il 16 di dicembre, cosa che per quest'anno non è così, nel senso che, come al solito, essendo il legislatore in ritardo, la TASI è stata fatta slittare inizialmente a dicembre, per quanto riguarda l'abitazione principale in un'unica soluzione e successivamente con decreto poi convertito in legge alla fine di maggio, sono state stabilite due date, quindi la TASI si pagherà al 16 settembre e al 16 di dicembre, l'IMU si pagherà, si è pagata al 16 giugno e si pagherà la seconda rata al 16 di dicembre. Per quanto riguarda poi l'ultima componente della IUC che è la TARI, le scadenze sono di competenza del Consiglio Comunale, sono già state stabilite in precedenza nel 30 di giugno e indicativamente entro il 31 di dicembre, nel prossimo regolamento che verrà portato nel prossimo Consiglio Comunale relativamente alla TARI, che diciamo, è la parte più complicata delle tre, relative alla IUC. Abbiamo oggi inserito un articolo, in considerazione del fatto che la spedizione è avvenuta nel mese di giugno e, considerati i ritardi ormai cronici delle Poste, stanno ancora arrivando in questi giorni le bollette, che per i primi 30 giorni, diciamo successivi alla scadenza non verranno applicate le sanzioni, quindi direi che questo mi sembra abbastanza coerente con quello che poi è il pensiero. Adesso, arriverà una disposizione del legislatore che ha detto che in sede di applicazione sia della TASI e della TARI, tendenzialmente si tende ad azzerare l'aspetto sanzionatorio. Si dà atto che esce dalla sala il Vice Sindaco Ass. Maineri. I presenti risultano essere n. 10. Intervento del SINDACO Grazie Dottor Cambiano. Ci sono interventi? Prego. Consigliere Nervo, prego. Intervento del CONSIGLIERE NERVO Sul discorso dei terreni, ma la legge questa qua, la 9/84, quella che praticamente disciplina l'esenzione dell'imposta per i terreni che sono ricadenti in aree montane, ma questa non doveva essere abolita e quindi... perché, di fatto, comunque, cioè, Ceriale, nonostante, cioè, l'IMU sui terreni, se non sono condotti, lo paghi, anche se siamo all'interno di quell'area per il momento, giusto? Si dà atto che rientra nella sala il Vice Sindaco Ass. Maineri. I presenti risultano essere n. 11. Intervento del SINDACO Prego Dottor Cambiano. Intervento del DOTT. CAMBIANO Ceriale rientra al momento tra i Comuni che sono definiti montani. È in corso di revisione l'elenco che presumibilmente verrà applicato in sede di saldo, salvo ulteriori ritardi che dovrebbe andare a modificare l'elenco dei Comuni definiti montani. Presumibilmente, da quello che si sente, i Comuni costieri dovrebbero essere tutti fuori dal nuovo elenco dei Comuni montani. Questo comporterà l'applicazione dell'IMU anche sui terreni agricoli, condotti direttamente, cosa che ad oggi non viene pagata, diciamo, ad oggi, no. Oggi devono essere assoggettati all'IMU diciamo, i terreni che sono definiti aree edificabili, oppure quelli che non vengono condotti direttamente per fini agricoli. Intervento del SINDACO 3 Bene, prego, Consigliere Gallea. Intervento del CONSIGLIERE GALLEA Intanto mi fa sorridere che dice che questa è la componente patrimoniale, perché le altre non so cosa sono, fondamentalmente è la più patrimoniale, va, perché sono tre patrimoniali di fatto, su. La domanda è questa, l'IMU che si incastra con la TASI di prima. Ho visto che ai fini TASI si dice, c'è l'obbligo di denuncia e si dice, in via transitoria o comunque a regime si tengono buone le denunce, IMU, addirittura ICI. Per i soggetti che hanno acquistato la prima casa in regime di esenzione IMU e quindi presumibilmente non hanno presentato dichiarazione,... con le compravendite che ci sono, saranno un po' pochi, ma al di là dell'obbligo di regolarizzarsi, visto che uno pensa a tutto, fuorché a fare le denunce, c'è una possibilità di venire incontro, di suggerire, non so, di pubblicizzare il fatto, perché è facile che qualche povero Cristo che non ha fatto legittimamente la denuncia IMU, in quanto l'IMU non è andata a pagare, oggi con la TASI, si trova esposto, non solo, ha l'obbligo, ma anche a sanzione se non lo fa, allora se c'è una possibilità di informare, di invitare, penso sia difficile, o se c'è un regime di tolleranza, se su questi soggetti c'è qualche attenzione particolare. Intervento del DOTT. CAMBIANO Se ho capito bene, perché non so se ho capito bene... Intervento del SINDACO Prego, Dottor Cambiano, per la registrazione. Intervento del DOTT. CAMBIANO Dovrebbe riguardare i soggetti che, avendo acquistato un immobile con i benefici della prima casa, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini IMU, però ormai da anni, questa dichiarazione ai fini IMU è sostituita dall'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate al Comune, dell'atto, diciamo, di compravendita che poi veramente dovrebbe essere fatto direttamente dal notaio, non dall'Agenzia delle Entrate. Noi abbiamo la possibilità comunque, di accedere tramite la Banca Dati SIATEL, agli atti, e per quanto riguarda invece casi, diciamo, di decesso etc., è l'Agenzia delle Entrate che trasmette al Comune direttamente la dichiarazione di successione, quindi da questo punto di vista, la Banca Dati del Comune è aggiornata. Poi ovviamente, se parliamo di pubblicità e quindi dell'invio a domicilio di un opuscolo con le indicazioni, allora, quello è un altro discorso. Intervento del CONSIGLIERE GALLEA Quindi, cioè, sembrerebbe così, zone d'ombra non ce ne dovrebbero essere? Intervento del DOTT. CAMBIANO No, anche perché la Banca Dati doveva comunque essere aggiornata ai fini, diciamo, dell'IMU prima casa, perché l'esenzione poi è avvenuta solo per lo scorso esercizio ed era una tantum, quindi noi abbiamo continuato ad aggiornare la Banca Dati e aggiornata anche per la TASI, insomma. Intervento del SINDACO Bene, grazie, se non ci sono interventi per dichiarazione di voto. Prego, Consigliere Nervo. Intervento del CONSIGLIERE NERVO Anche su questo punto noi voteremo contro perché come già spiegato per i punti precedenti, comunque, parlando sì, di regolamento, ci sono sicuramente delle scelte di tipo politico, alle quali non abbiamo partecipato, quindi il nostro voto è contrario. Intervento del SINDACO Grazie, Consigliere Nervo. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione il punto 10. Buonasera. 4 Se sulla TASI non avete capito qualcosa, siamo tutti scusati perché anche Renzi ha detto che non ci capiva tanto, quindi... Buonasera a tutti. A questo punto il Sindaco Presidente, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al punto dell’ordine del giorno in discussione. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. VISTA la deliberazione di consiglio comunale n._31 del 29.05.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo; VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti e di prendere atto delle modifiche normative intervenute; RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’adozione di un nuovo Regolamento per la disciplina dell’IMU, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, il previgente regolamento IMU ; TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 5 - commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) VISTI, in particolare, in questa sede i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC; VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cons. Gallea, Nervo e Giordano), espressi per alzata di meno, essendo n. 11 i presenti, tutti votanti, nessuno contrario né astenuto; DELIBERA 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 6 2) di dare atto che con l’allegato regolamento IMU si provvede, tra l’altro, ad effettuare il necessario coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti e si prende atto delle modifiche normative intervenute; 3) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ; 4) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ; 5) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 6) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. Successivamente, su proposta del Sindaco il quale fa rilevare l’urgenza; IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cons. Gallea, Nervo e Giordano), espressi per alzata di meno, essendo n. 11 i presenti, tutti votanti, nessuno contrario né astenuto; DELIBERA Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. A questo punto il Sindaco Presidente, avendo terminato l’esame dei punti iscritti all’ordine del giorno del presente consiglio, dichiara chiusa la seduta. Sono le ore 0,03 del giorno 11.7.2014. 7 PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000, N. 267. Per la REGOLARITA’ TECNICA: “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto il profilo tecnico procedurale”. In data 01.07.2014 IL RESPONSABILE DI AREA Dott. Ivano Cambiano VISTO DI COMPATIBILITA’ con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – legge di stabilità n. 183/2011e D.L. n. 174/2012) In data 01.07.2014 IL RESPONSABILE DI AREA Dott. Ivano Cambiano Let t o, a p p rova t o e sot t osc ri t t o IL PRESIDENTE FAZIO ENNIO IL SEGRETARIO MARINO dott. MATTEO 8