LA DISCIPLINA FISCALE
DELL’OPERAZIONE DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
di Raffaele Artina e Valerio Artina
Amministrazione e Finanza >> Fisco
L’OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE
Attraverso l’operazione di cartolarizzazione una società ha la possibilità di smobilizzare un
portafoglio crediti al fine di ottenere maggiore liquidità.
Grazie a tale operazione, infatti, i soggetti (denominati originator) che detengono crediti in
portafoglio esigibili a date future possono cederli ad un’altra società (denominata
società veicolo o, utilizzando un’espressione mutuata dalla lingua anglosassone, Special
Purpose Vehicole - Spv) ed ottenere, in cambio, maggiore liquidità per finanziare nuovi
investimenti o potenziare quelli esistenti.
La società veicolo, a fronte del pool di crediti acquistati, emette titoli sul mercato per finanziare
l’acquisto dei crediti medesimi. In tal modo, l’operazione di cartolarizzazione consente di
ampliare il ventaglio delle alternative di investimento offerte ai risparmiatori, che
possono disporre di un diverso strumento finanziario con cui differenziare i propri investimenti
avendo cura di ridurre i rischi connessi all’impiego dei propri capitali sul mercato attraverso la
diversificazione del portafoglio.
I soggetti che intervengono nell’operazione di cartolarizzazione sono, quindi, rappresentati da
(Tavola n. 1):
•
l’originator, che smobilizza il pool di crediti oggetto di cartolarizzazione;
•
la società veicolo, Special Purpose Vehicole, che acquista i crediti ceduti a fronte dei
quali emette titoli sul mercato;
•
i risparmiatori, che investono nei titoli emessi sul mercato dalla SPV.
Tavola n. 1
Originator
(Cedente)
Liquidità
Liquidità
Crediti
SPV
(Società veicolo)
titoli
Mercato
finanziario
Crediti
In estrema sintesi, «sotto il profilo concettuale, l’operazione può essere unitariamente
considerata, come un unico contratto avente una causa propria: una cessione di crediti con
scopo di finanziamento o, più precisamente, con scopo di cartolarizzazione».
Precisiamo, inoltre, che sono coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione, seppure
indirettamente, i debitori ceduti rappresentati da tutti quei soggetti con cui l’originator vanta
un credito che viene ceduto alla SPV in cambio di liquidità.
ASPETTI FISCALI DELL’OPERAZIONE IN CAPO ALL’ORIGINATOR
Come evidenziato in precedenza, in conseguenza dell’operazione di cartolarizzazione
l’originator ottiene un flusso di liquidità a fronte dello smobilizzo di crediti detenuti in
portafoglio. L’operazione dal punto di vista dell’originator non è, quindi, atta a generare alcun
flusso reddituale, poiché consente di ricevere anticipatamente un flusso monetario che,
viceversa, sarebbe disponibile ad una data futura. In tal senso, l’operazione in commento non
genera l’emersione di materia imponibile. Tuttavia, è opportuno precisare che i crediti oggetto
di cartolarizzazione possono essere rappresentati da crediti in bonis o da crediti in
sofferenza. In quest’ultimo caso è possibile che si verifichino perdite rilevanti dal punto di
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vista tributario. Il trattamento tributario relativamente alle perdite su crediti ceduti alla Spv è
contenuto nell’art. 6, comma 3, della L. n. 130/1999, che prevede due discipline diverse in
relazione alla data in cui sono stipulati i contratti di cartolarizzazione. A tal proposito, per i
contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalle data di entrata in vigore della
L. n. 130/1999 (ovvero entro il 29 maggio 2001), l’art. 3 della legge in commento attribuiva
all’originator la facoltà di imputare a conto economico in quote costanti nell’esercizio stesso e
nei quattro esercizi successivi le perdite dovute:
•
alla riduzione di valore registrata sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al
cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura
delle operazioni di cartolarizzazione;
•
agli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario.
Quindi, per i contratti stipulati fino al 29 maggio 2001, l’originator aveva la possibilità di optare
per due soluzioni. Quella prevista dal regime transitorio di cui all’art. 3 della L. n. 130/1999
che consentiva di suddividere la perdita in cinque quote costanti attribuendola in parte
all’esercizio in cui si è realizzata ed in parte ai quattro successivi. Oppure il regime ordinario
che consente di dedurre le perdite unicamente nello stesso esercizio in cui è stata effettuata la
cessione dei crediti alla società veicolo. Autorevole dottrina a commento del regime transitorio
ha osservato che l’operazione potrebbe essere utilizzata «per fare una ripulitura dei bilanci,
fermo restando che anche il credito in sofferenza si presta all’operazione di cartolarizzazione
nella misura in cui presenta una possibilità, più o meno elevata, di recupero». Per quanto
riguarda, invece, i contratti stipulati successivamente al 29 maggio 2001 non è applicabile
l’agevolazione prevista dal regime transitorio. Le perdite in capo all’originator risultano,
quindi, deducibili dal reddito unicamente nello stesso esercizio in cui è stata effettuata la
cessione dei crediti alla società veicolo (Tavola n. 2).
Tavola n. 2
Contratti conclusi entro il
29 maggio 2001
Regime transitorio:
le perdite possono essere ripartite in
cinque quote costanti a partire
dall’esercizio in cui si sono realizzate
Regime ordinario:
le perdite sono rilevate nell’esercizio
in cui si sono realizzate
Perdite su crediti
relative
all’Originator
Contratti conclusi dal
29 maggio 2001
Regime ordinario:
le perdite sono rilevate nell’esercizio
in cui si sono realizzate
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Perdite dovute alla cessione dei crediti alla clausola pro - solvendo
La Commissione Tributaria di Sassari, Sezione I, nella sentenza 10 giugno 2004, n. 67, si è
espressa sulla deducibilità delle perdite su crediti ceduti alla SPV utilizzando la clausola pro
solvendo. Il riferimento è alle differenze negativa dovute al maggior valore nominale del
credito ceduto rispetto al valore incassato dall’originator in conseguenza della cessione.
Differenze negative di cessione
Valore nominale del credito
ceduto
>
Valore di
cessione
A tal proposito, la Commissione Tributaria ha riconosciuto la deducibilità delle differenze
negative prodotte in capo alla società cedente in quanto certe al momento della cessione dei
crediti. La certezza di queste perdite deriva dalla differenza negativa che si produce tra valore
nominale del credito ceduto e prezzo di cessione.
Precisiamo che la Commissione Tributaria di Sassari è stata chiamata ad esprimersi su
un’operazione di cartolarizzazione avviata precedentemente all’entrata in vigore della L. n.
130/1999, quando nel panorama legislativo vigente non esisteva alcuna norma che
regolamentasse la materia in modo organico.
ASPETTI FISCALI DELL'OPERAZIONE IN CAPO ALLA SPV
La società veicolo deve avere quale oggetto sociale «la realizzazione di una o più operazioni di
cartolarizzazione dei crediti», così come stabilito dall’art. 3 della L. n. 130/1999. Sul punto
parte della dottrina ha osservato che «la rigida limitazione delle attività che l’Spv è per legge
autorizzato a compiere, consistenti esclusivamente nell’acquisto dei crediti e nell’emissione dei
titoli, si presta ad apparire incompatibile con il requisito dell’imprenditorialità».
In senso conforme altri autori sostengono che la natura della società di cartolarizzazione
«costituisce, nelle intenzioni del legislatore e sulla scorta dell’esempio degli ordinamenti
anglosassoni di common law (…), un mero veicolo societario, avente un oggetto sociale
meramente circoscritto e pressoché privo non solo di rischi imprenditoriali ma anche di
autonomia gestionale, costituito al solo fine di consentire al c.d. originator di finanziarsi
mediante la cessione di un determinato portafoglio di crediti e la segregazione dello stesso in
capo ad un soggetto giuridico autonomo».
Commissioni percepite dalla Spv per l’attività svolta
Nell’esercizio della propria attività la società veicolo offre un servizio diretto a soddisfare le
esigenze dell’originator e dei risparmiatori. In estrema sintesi, la società veicolo attraverso la
smobilizzazione dei crediti trasferiti, svolge una funzione di collegamento tra l’originator
ed il mercato. La società veicolo riceve un corrispettivo per il servizio prestato, esattamente
come accade per le società creditizie che offrono i loro servizi ai risparmiatori, alle aziende, alla
pubblica amministrazione, ecc.. In tal senso, in capo alla Spv, è possibile assistere
all’emersione di materia imponibile rappresentata dall’eventuale flusso reddituali prodotto dalle
commissioni corrisposte dai risparmiatori e dall’originator per l’attività svolta dalla Spv.
Eccedenze di liquidità
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 2003 ha, inoltre, evidenziato che l’operazione
di cartolarizzazione produce un flusso di liquidità attraverso l’incasso dei crediti ceduti alla SPV.
Detta liquidità deve essere utilizzata in via esclusiva per il rimborso dei titoli emessi sul
mercato e per il pagamento degli interessi maturati.
La SPV ritrae un utile da tale attività solo nell’eventualità in cui residuino delle eccedenze di
liquidità dopo aver rimborsato i risparmiatori dei titoli acquistati sul mercato. Nell’ipotesi
opposta, la SPV può contare unicamente sulle commissioni pagate dai risparmiatori per
l’acquisto dei titoli sul mercato. Sul punto la circolare n. 8/E del 2003 ha precisato che «una
volta pagati tutti i portatori dei titoli e salvaguardato la posizione dei garanti dell’operazione,
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potrebbero residuare,…, importi ulteriori, costituiti da eventuali eccedenze fra quanto ottenuto
dalla società veicolo nell’attività d’incasso dei crediti e quanto conferito agli investitori a titolo
di interessi e rimborso capitale. Tali importi andrebbero a formare un utile dell’operazione che,
(…), potrebbe essere acquisito dalla stessa società veicolo».
Disallineamenti temporanei nei flussi attivi e passivi
L’Agenzia delle entrate nella circolare n. 8/E del 2003 si è, inoltre, soffermata sui flussi
finanziari prodotti dall’operazione di cartolarizzazione, distinguendo tra flussi attivi (derivanti
dall’estinzione dei crediti cartolarizzati) e flussi passivi (prodotti dal pagamento delle cedole e
dal rimborso dei titoli emessi). Sul punto, l’Agenzia delle entrate ha precisato che
«l’ammontare complessivo dei flussi attivi confluisce in un unico “serbatoio” (…) che, …, può
essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei flussi passivi di cui sopra, per cui è
preclusa alla società veicolo ogni diversa destinazione delle suddette somme».
Quindi, la società veicolo non ha la possibilità di disporre dei flussi attivi di periodo a meno che,
a conclusione dell’operazione di cartolarizzazione, risultino somme in eccedenza. Tuttavia,
queste somme possono entrare nella disponibilità della SPV unicamente nell’ipotesi in cui sia
stabilito contrattualmente.
Sul punto, la circolare 8/E del 2003 chiarisce che «è da escludersi, …, l’imponibilità in capo alla
società veicolo di eventuali spread di periodo collegati a possibili disallineamenti temporali tra
flussi finanziari del patrimonio cartolarizzato relativi all’incasso dei crediti acquisiti e al
pagamento dei proventi promessi ai sottoscrittori o derivanti dal reinvestimento delle
disponibilità liquide survalenti o ancora provocati dall’indebitamento necessario per far fronte
alle scadenze».
Quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 8/E del 2003 era già stato
anticipato dall’Assonime che nella circolare del 24 maggio 2000, n. 39 aveva precisato «è
nostra opinione che per la società veicolo queste differenze non assumono rilevanza ai fini
della determinazione della base imponibile assoggettabile all’IRPEG (e, per simmetria, ai fini
dell’IRAP), né tantomeno costituiscono redditi per i quali la stessa dovrebbe assolvere
un’imposizione separata, non configurandosi tali patrimoni come soggetti passivi autonomi».
Quindi, possono essere oggetto di tassazione gli utili ritratti dalla Spv in relazione alle
commissioni percepite per l’attività svolta ed in relazione alle somme che sono state trattenute
a titolo definitivo della SPV.
In particolare, queste saranno incise da tassazione alla scadenza dell’operazione di
cartolarizzazione che le ha prodotte.
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GLOSSARIO
Cartolarizzazione
Cessione di immobili o di altre attività finanziarie a una società veicolo che provvede alla
conversione di tali attività in titoli obbligazionari i cui proventi sono da subito a disposizione
della società che ha ceduto l'attività.
Accantonamenti
In contabilità, particolare destinazione degli utili di un’impresa (entità patrimoniale, aumento
delle riserve). In dimensione civilistica gli accantonamenti possono essere definiti come
componenti negativi di reddito presunti – cioè non certamente definibili – che contestualmente
movimentano i relativi fondi accantonamento.
.
Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito http://www.sanpaoloimprese.com/
Documento pubblicato su licenza di WKI - Ipsoa Editore
Fonte: Azienda & Fisco
Quindicinale di attualità e pratica tributaria
Copyright: WKI - Ipsoa Editore
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la disciplina fiscale dell`operazione di cartolarizzazione dei crediti