LA DISCIPLINA FISCALE DELL’OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI di Raffaele Artina e Valerio Artina Amministrazione e Finanza >> Fisco L’OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE Attraverso l’operazione di cartolarizzazione una società ha la possibilità di smobilizzare un portafoglio crediti al fine di ottenere maggiore liquidità. Grazie a tale operazione, infatti, i soggetti (denominati originator) che detengono crediti in portafoglio esigibili a date future possono cederli ad un’altra società (denominata società veicolo o, utilizzando un’espressione mutuata dalla lingua anglosassone, Special Purpose Vehicole - Spv) ed ottenere, in cambio, maggiore liquidità per finanziare nuovi investimenti o potenziare quelli esistenti. La società veicolo, a fronte del pool di crediti acquistati, emette titoli sul mercato per finanziare l’acquisto dei crediti medesimi. In tal modo, l’operazione di cartolarizzazione consente di ampliare il ventaglio delle alternative di investimento offerte ai risparmiatori, che possono disporre di un diverso strumento finanziario con cui differenziare i propri investimenti avendo cura di ridurre i rischi connessi all’impiego dei propri capitali sul mercato attraverso la diversificazione del portafoglio. I soggetti che intervengono nell’operazione di cartolarizzazione sono, quindi, rappresentati da (Tavola n. 1): • l’originator, che smobilizza il pool di crediti oggetto di cartolarizzazione; • la società veicolo, Special Purpose Vehicole, che acquista i crediti ceduti a fronte dei quali emette titoli sul mercato; • i risparmiatori, che investono nei titoli emessi sul mercato dalla SPV. Tavola n. 1 Originator (Cedente) Liquidità Liquidità Crediti SPV (Società veicolo) titoli Mercato finanziario Crediti In estrema sintesi, «sotto il profilo concettuale, l’operazione può essere unitariamente considerata, come un unico contratto avente una causa propria: una cessione di crediti con scopo di finanziamento o, più precisamente, con scopo di cartolarizzazione». Precisiamo, inoltre, che sono coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione, seppure indirettamente, i debitori ceduti rappresentati da tutti quei soggetti con cui l’originator vanta un credito che viene ceduto alla SPV in cambio di liquidità. ASPETTI FISCALI DELL’OPERAZIONE IN CAPO ALL’ORIGINATOR Come evidenziato in precedenza, in conseguenza dell’operazione di cartolarizzazione l’originator ottiene un flusso di liquidità a fronte dello smobilizzo di crediti detenuti in portafoglio. L’operazione dal punto di vista dell’originator non è, quindi, atta a generare alcun flusso reddituale, poiché consente di ricevere anticipatamente un flusso monetario che, viceversa, sarebbe disponibile ad una data futura. In tal senso, l’operazione in commento non genera l’emersione di materia imponibile. Tuttavia, è opportuno precisare che i crediti oggetto di cartolarizzazione possono essere rappresentati da crediti in bonis o da crediti in sofferenza. In quest’ultimo caso è possibile che si verifichino perdite rilevanti dal punto di Pagina 2 di 6 vista tributario. Il trattamento tributario relativamente alle perdite su crediti ceduti alla Spv è contenuto nell’art. 6, comma 3, della L. n. 130/1999, che prevede due discipline diverse in relazione alla data in cui sono stipulati i contratti di cartolarizzazione. A tal proposito, per i contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalle data di entrata in vigore della L. n. 130/1999 (ovvero entro il 29 maggio 2001), l’art. 3 della legge in commento attribuiva all’originator la facoltà di imputare a conto economico in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro esercizi successivi le perdite dovute: • alla riduzione di valore registrata sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione; • agli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario. Quindi, per i contratti stipulati fino al 29 maggio 2001, l’originator aveva la possibilità di optare per due soluzioni. Quella prevista dal regime transitorio di cui all’art. 3 della L. n. 130/1999 che consentiva di suddividere la perdita in cinque quote costanti attribuendola in parte all’esercizio in cui si è realizzata ed in parte ai quattro successivi. Oppure il regime ordinario che consente di dedurre le perdite unicamente nello stesso esercizio in cui è stata effettuata la cessione dei crediti alla società veicolo. Autorevole dottrina a commento del regime transitorio ha osservato che l’operazione potrebbe essere utilizzata «per fare una ripulitura dei bilanci, fermo restando che anche il credito in sofferenza si presta all’operazione di cartolarizzazione nella misura in cui presenta una possibilità, più o meno elevata, di recupero». Per quanto riguarda, invece, i contratti stipulati successivamente al 29 maggio 2001 non è applicabile l’agevolazione prevista dal regime transitorio. Le perdite in capo all’originator risultano, quindi, deducibili dal reddito unicamente nello stesso esercizio in cui è stata effettuata la cessione dei crediti alla società veicolo (Tavola n. 2). Tavola n. 2 Contratti conclusi entro il 29 maggio 2001 Regime transitorio: le perdite possono essere ripartite in cinque quote costanti a partire dall’esercizio in cui si sono realizzate Regime ordinario: le perdite sono rilevate nell’esercizio in cui si sono realizzate Perdite su crediti relative all’Originator Contratti conclusi dal 29 maggio 2001 Regime ordinario: le perdite sono rilevate nell’esercizio in cui si sono realizzate Pagina 3 di 6 Perdite dovute alla cessione dei crediti alla clausola pro - solvendo La Commissione Tributaria di Sassari, Sezione I, nella sentenza 10 giugno 2004, n. 67, si è espressa sulla deducibilità delle perdite su crediti ceduti alla SPV utilizzando la clausola pro solvendo. Il riferimento è alle differenze negativa dovute al maggior valore nominale del credito ceduto rispetto al valore incassato dall’originator in conseguenza della cessione. Differenze negative di cessione Valore nominale del credito ceduto > Valore di cessione A tal proposito, la Commissione Tributaria ha riconosciuto la deducibilità delle differenze negative prodotte in capo alla società cedente in quanto certe al momento della cessione dei crediti. La certezza di queste perdite deriva dalla differenza negativa che si produce tra valore nominale del credito ceduto e prezzo di cessione. Precisiamo che la Commissione Tributaria di Sassari è stata chiamata ad esprimersi su un’operazione di cartolarizzazione avviata precedentemente all’entrata in vigore della L. n. 130/1999, quando nel panorama legislativo vigente non esisteva alcuna norma che regolamentasse la materia in modo organico. ASPETTI FISCALI DELL'OPERAZIONE IN CAPO ALLA SPV La società veicolo deve avere quale oggetto sociale «la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti», così come stabilito dall’art. 3 della L. n. 130/1999. Sul punto parte della dottrina ha osservato che «la rigida limitazione delle attività che l’Spv è per legge autorizzato a compiere, consistenti esclusivamente nell’acquisto dei crediti e nell’emissione dei titoli, si presta ad apparire incompatibile con il requisito dell’imprenditorialità». In senso conforme altri autori sostengono che la natura della società di cartolarizzazione «costituisce, nelle intenzioni del legislatore e sulla scorta dell’esempio degli ordinamenti anglosassoni di common law (…), un mero veicolo societario, avente un oggetto sociale meramente circoscritto e pressoché privo non solo di rischi imprenditoriali ma anche di autonomia gestionale, costituito al solo fine di consentire al c.d. originator di finanziarsi mediante la cessione di un determinato portafoglio di crediti e la segregazione dello stesso in capo ad un soggetto giuridico autonomo». Commissioni percepite dalla Spv per l’attività svolta Nell’esercizio della propria attività la società veicolo offre un servizio diretto a soddisfare le esigenze dell’originator e dei risparmiatori. In estrema sintesi, la società veicolo attraverso la smobilizzazione dei crediti trasferiti, svolge una funzione di collegamento tra l’originator ed il mercato. La società veicolo riceve un corrispettivo per il servizio prestato, esattamente come accade per le società creditizie che offrono i loro servizi ai risparmiatori, alle aziende, alla pubblica amministrazione, ecc.. In tal senso, in capo alla Spv, è possibile assistere all’emersione di materia imponibile rappresentata dall’eventuale flusso reddituali prodotto dalle commissioni corrisposte dai risparmiatori e dall’originator per l’attività svolta dalla Spv. Eccedenze di liquidità L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 2003 ha, inoltre, evidenziato che l’operazione di cartolarizzazione produce un flusso di liquidità attraverso l’incasso dei crediti ceduti alla SPV. Detta liquidità deve essere utilizzata in via esclusiva per il rimborso dei titoli emessi sul mercato e per il pagamento degli interessi maturati. La SPV ritrae un utile da tale attività solo nell’eventualità in cui residuino delle eccedenze di liquidità dopo aver rimborsato i risparmiatori dei titoli acquistati sul mercato. Nell’ipotesi opposta, la SPV può contare unicamente sulle commissioni pagate dai risparmiatori per l’acquisto dei titoli sul mercato. Sul punto la circolare n. 8/E del 2003 ha precisato che «una volta pagati tutti i portatori dei titoli e salvaguardato la posizione dei garanti dell’operazione, Pagina 4 di 6 potrebbero residuare,…, importi ulteriori, costituiti da eventuali eccedenze fra quanto ottenuto dalla società veicolo nell’attività d’incasso dei crediti e quanto conferito agli investitori a titolo di interessi e rimborso capitale. Tali importi andrebbero a formare un utile dell’operazione che, (…), potrebbe essere acquisito dalla stessa società veicolo». Disallineamenti temporanei nei flussi attivi e passivi L’Agenzia delle entrate nella circolare n. 8/E del 2003 si è, inoltre, soffermata sui flussi finanziari prodotti dall’operazione di cartolarizzazione, distinguendo tra flussi attivi (derivanti dall’estinzione dei crediti cartolarizzati) e flussi passivi (prodotti dal pagamento delle cedole e dal rimborso dei titoli emessi). Sul punto, l’Agenzia delle entrate ha precisato che «l’ammontare complessivo dei flussi attivi confluisce in un unico “serbatoio” (…) che, …, può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei flussi passivi di cui sopra, per cui è preclusa alla società veicolo ogni diversa destinazione delle suddette somme». Quindi, la società veicolo non ha la possibilità di disporre dei flussi attivi di periodo a meno che, a conclusione dell’operazione di cartolarizzazione, risultino somme in eccedenza. Tuttavia, queste somme possono entrare nella disponibilità della SPV unicamente nell’ipotesi in cui sia stabilito contrattualmente. Sul punto, la circolare 8/E del 2003 chiarisce che «è da escludersi, …, l’imponibilità in capo alla società veicolo di eventuali spread di periodo collegati a possibili disallineamenti temporali tra flussi finanziari del patrimonio cartolarizzato relativi all’incasso dei crediti acquisiti e al pagamento dei proventi promessi ai sottoscrittori o derivanti dal reinvestimento delle disponibilità liquide survalenti o ancora provocati dall’indebitamento necessario per far fronte alle scadenze». Quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 8/E del 2003 era già stato anticipato dall’Assonime che nella circolare del 24 maggio 2000, n. 39 aveva precisato «è nostra opinione che per la società veicolo queste differenze non assumono rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile assoggettabile all’IRPEG (e, per simmetria, ai fini dell’IRAP), né tantomeno costituiscono redditi per i quali la stessa dovrebbe assolvere un’imposizione separata, non configurandosi tali patrimoni come soggetti passivi autonomi». Quindi, possono essere oggetto di tassazione gli utili ritratti dalla Spv in relazione alle commissioni percepite per l’attività svolta ed in relazione alle somme che sono state trattenute a titolo definitivo della SPV. In particolare, queste saranno incise da tassazione alla scadenza dell’operazione di cartolarizzazione che le ha prodotte. Pagina 5 di 6 GLOSSARIO Cartolarizzazione Cessione di immobili o di altre attività finanziarie a una società veicolo che provvede alla conversione di tali attività in titoli obbligazionari i cui proventi sono da subito a disposizione della società che ha ceduto l'attività. Accantonamenti In contabilità, particolare destinazione degli utili di un’impresa (entità patrimoniale, aumento delle riserve). In dimensione civilistica gli accantonamenti possono essere definiti come componenti negativi di reddito presunti – cioè non certamente definibili – che contestualmente movimentano i relativi fondi accantonamento. . Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito http://www.sanpaoloimprese.com/ Documento pubblicato su licenza di WKI - Ipsoa Editore Fonte: Azienda & Fisco Quindicinale di attualità e pratica tributaria Copyright: WKI - Ipsoa Editore Pagina 6 di 6