Normativa dei lavori pubblici Il Subappalto Bolzano, 4 luglio 2012 dott. Fabrizio Rensi Il subappalto NOZIONI GENERALI In via di principio tutte le lavorazioni sono subappaltabili od affidabili in cottimo. Vi sono tuttavia delle condizioni e dei limiti per esercitare la facoltà di avvalersi del subappalto; Presupposto per l’affidamento in subappalto è la cd. indicazione di subappalto che l’impresa deve presentare unitamente all’offerta ovvero alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo nel caso di variante. La dichiarazione deve indicare a quali lavorazioni la stessa si riferisce; In ogni caso l’appaltatore principale rimane l’unico responsabile nei confronti della S.A. per l’esecuzione dei lavori affidati in subappalto. Il subappalto SUBAPPALTO E COTTIMO Per quanto riguarda la normativa sui contratti pubblici al cottimo si applicano le medesime regole vigenti per il subappalto; Il cottimo consiste nell’affidamento al cottimista della sola lavorazione, con la fornitura diretta, in tutto od in parte, dei materiali da parte dell’impresa principale; Il cottimista deve essere qualificato per l’esecuzione della lavorazione in relazione all’importo previsto nel contratto principale per dette lavorazioni. Il subappalto CONDIZIONI E LIMITI Indicazione di subappalto, contenente i lavori o le parti di opera che s’intendono subappaltare; Richiesta alla SA di autorizzazione al subappalto, a prescindere dall’importo del contratto di subappalto; Dopo 30 gg. dalla presentazione della richiesta di autorizzazione (15 gg. nel caso dei cd. micro-subappalti) si forma il silenzio assenso; Il contratto d’appalto, se stipulato prima del rilascio dell’autorizzazione, è opportuno sia sospensivamente condizionato al rilascio dell’autorizzazione; Se il subappaltatore è società di capitali deve presentare la dichiarazione di composizione societaria secondo il DPCM 187/91. Il subappalto CONDIZIONI E LIMITI Il subappaltante deve depositare almeno 20 gg. prima dell’inizio dei lavori il contratto di subappalto; Il subappaltatore deve possedere le richieste qualificazioni generali e speciali per l’esecuzione di lavori pubblici in riferimento all’importo del contratto di subappalto; Il ribasso offerto dal subappaltatore non può superare il 20% rispetto all’importo di aggiudicazione del contratto principale. In caso contrario opera un’automatica inserzione di clausole ex art. 1339 c.c. ovvero il prezzo viene riallineato allo sconto massimo ammissibile; La SA garantisce il pagamento diretto del subappaltatore mediante bonifico (Statuto delle imprese e l.p. 5/2012). Il subappalto CONDIZIONI E LIMITI Le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente sono subappaltabili nel limite del 30% (20% per le procedure negoziate fino ad 1 milione di euro); Le lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili o secondarie possono essere interamente subappaltate, tranne le seguenti categorie che se d’importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori possono essere subappaltate nel limite del 30%: 0S2(A-B), 0S3, 0S4, 0S5, OS11,OS12-A, OS13, OS14, OS18 (A-B), OS20 (A-B), OS21, OS22, OS25, OS27, OS28, OS29, OS30, OS34, OG11, OG12; Il nominativo del subappaltatore va inserito nel cartello di cantiere con le qualifiche possedute. Il subappalto CARATTERISTICHE DEL SUBAPPALTO Con il contratto di subappalto l’appaltatore principale affida ad altro imprenditore l’esecuzione di una parte della propria obbligazione; Il subappaltatore si assume il rischio d’impresa ed impegna la propria organizzazione d’impresa per l’esecuzione della parte di lavoro affidatagli. Il subappalto è un quindi contratto di appalto che si va ad inserire all’interno di un contratto d’appalto già esistente; Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta, in tutto od in parte, il lavoro ottenuto in subappalto (divieto del subappalto a cascata); Uniche eccezioni ammesse a detto divieto riguardano la fornitura con posa in opera di impianti e strutture speciali, individuati nelle cat. SOA OS4, OS5, OS13, OS18 A-B, (impianti trasportatori, impianti antintrusione, strutture prefabbricate in ca, componenti strutturali in acciaio e per facciate continue). Il subappalto SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTO Si definisce sub-contratto ogni contratto stipulato per l’esecuzione dell’appalto ma che non consiste necessariamente nell’esecuzione di una parte del lavoro oggetto dell’appalto (subappalto); Ogni subappalto è quindi un sub-contratto ma non ogni subcontratto è un subappalto, come nel caso dei trasporti, dei noli, degli acquisti e delle forniture; Tuttavia i sub-contratti che implicano l’utilizzo di manodopera nel cantiere assumo una rilevanza nell’ambito dell’esecuzione di un lavoro pubblico pur non essendo, di per sé, dei subappalti; Questi sub-contratti vengono normalmente definiti come contratti assimilati in quanto, alle condizioni che vedremo, vengono considerati come subappalti, con l’applicazione agli stessi delle regole proprie del subappalto. Il subappalto SUB-CONTRATTI ASSIMILATI: FORNITURA CON POSA IN OPERA E NOLO A CALDO Sono considerati assimilabili ai subappalti i sub-contratti costituiti da forniture con posa in opera e dai noli a caldo; Sono condizioni entrambe necessarie per assimilare e quindi estendere a fornitura con posa in opera ed al nolo a caldo la normativa del subappalto: – l’incidenza del costo della manodopera impiegata nel cantiere sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare nonché – il valore del singolo contratto di fornitura sia superiore al 2% dell’importo complessivo netto del contratto d’appalto principale ovvero a 100.000.= Euro. Il subappalto SUB-CONTRATTI ASSIMILATI Mentre il concetto di nolo a caldo (macchinario più operatore) è abbastanza intuitivo, più problematica è la delimitazione della fornitura con posa in opera, anche perché non si trova una definizione normativa di fornitura con posa in opera; Sulla base della giurisprudenza, della dottrina e della circolari interpretative emanate possiamo considerare fornitura con posa in opera la fornitura di : un prodotto finito, frutto della produzione, di serie o semi-serie, fuori dal cantiere, con esclusione di ogni successiva trasformazione e lavorazione sul cantiere per conseguire il prodotto finito richiesto in contratto di fornitura; che non sia quindi il prodotto di una lavorazione svolto sul cantiere. Il subappalto SUB-CONTRATTI ASSIMILATI Semplificando al massimo e per fare chiarezza possiamo sostituire a “fornitura” la parola “vendita”, pensando alla vendita di un bene in sé autonomo che richiede un’installazione o montaggio da parte di soggetti specializzati; Solo se assimilate al subappalto le forniture con posa in opera incidono sulla quota-limite prevista per il subappalto nella categoria prevalente (30% o 20%); Per le forniture con posa in opera assimilate al subappalto: si applica il divieto di ulteriore sub-affidamento della prestazione; scatta la responsabilità solidale. Il subappalto SUB-CONTRATTI NON ASSIMILATI Per ogni sub-contratto non assimilato al subappalto l’appaltatore è comunque tenuto a comunicare alla stazione appaltante: l’esecuzione del sub-contratto; il nome del sub-contraente; l’importo del contratto; l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Il subappalto MICRO-SUBAPPALTI Come micro-subappalti definiamo i subappalti d’importo inferiore a 100.000 euro ovvero al 2% dell’importo del contratto principale; Tutti i subappalti, quindi anche i micro-subappalti come sopra identificati, necessitano di autorizzazione; Nel caso tuttavia dei micro-subappalti i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni sono dimezzati e quindi pari a 15 giorni. Dopodiché si forma il silenzio-assenso; Se questi micro-subappalti riguardano la categoria prevalente incidono sulla quota di subappaltabilità Non è ammissibile l’affidamento allo stesso subappaltatore di più micro-subappalti che sommati superino il limite massimo sopra indicato. Il subappalto SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO Il subappalto, od il sub-contratto assimilato, non autorizzato è sanzionato sia penalmente che civilmente. Dal punto di vista penale è previsto: per il subappaltante l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda non inferiore ad 1/3 del valore del subappalto e non superiore ad 1/3 del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto; per il subappaltatore l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda pari ad 1/3 del valore del subappalto; l’amministrazione appaltante ha l’obbligo della denuncia penale se scopre il subappalto non autorizzato. Dal punto di vista civile l’amministrazione appaltante ha facoltà di richiedere la risoluzione in danno del contratto Il subappalto RESPONSABILITA’ SOLIDALE ex Art 29 DLGS 276/2003 Per due anni dalla fine del subappalto il subappaltante risponde in solido con il subappaltatore/datore di lavoro: per il versamento dei contributi INPS, INAIL e, se dovuta, cassa Edile; nonché per le retribuzioni e la quota di TFR, dovuti ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell’esecuzione del subappalto; I dipendenti del subappaltatore hanno inoltre azione diretta nei confronti del subappaltante ai sensi dell’art. 1676 c.c. Anche per questo motivo è opportuno che il subappaltante eserciti un controllo costante sulle persone presenti in cantiere, con l’identificazione personale degli operai; Il subappalto RESPONSABILITA’ SOLIDALE ex Art 29 DLGS 276/2003 Il subappaltante non risponde in solido per le sanzioni civili; Il subappaltante/committente deve essere citato in giudizio unitamente al subappaltatore; Il subappaltante può chiedere al giudice la preventiva escussione del subappaltatore, debitore principale: Il subappaltante che abbia pagato esercita poi l’azione di regresso verso il subappaltatore secondo le regole generali (art. 1299 c.c.) Il subappalto SUBAPPALTO E DURC Il DURC non è sostituibile con una dichiarazione dell’imprenditore interessato. La PA acquisisce d’ufficio il DURC del subappaltatore, sia per l’autorizzazione al subappalto che per il pagamento dei SAL o del saldo finale; Il DURC irregolare del subappaltatore comporta il blocco dell’importo corrispondente nel certificato di pagamento del subappaltante; È previsto l’intervento sostitutivo della PA anche per inadempimenti previdenziali ed assicurativi del subappaltatore utilizzando le somme “congelate” nel certificato di pagamento; L’intervento sostitutivo si limita alla somma corrispondente a quanto ancora dovuto al subappaltatore da parte del subappaltante al momento dell’irregolarità indicata nel DURC (Cir.Min.Lav 03/2012) Il subappalto RESPONSABILITA’ DEL SUBAPPALTATORE Il subappaltatore risponde in proprio e direttamente per la sicurezza dei propri operai impiegati nell’esecuzione del subappalto; Il subappaltatore risponde verso il subappaltante dei difetti e delle difformità dell’opera da lui realizzata (art. 1667-16681669c.c.); Il subappaltatore risponde verso i terzi per i danni loro arrecati nell’esecuzione dei lavori a lui affidati; Il subappaltatore risponde verso il subappaltante, in via di regresso, per contestazioni mosse dal committente al subappaltante relative ai lavori affidati in subappalto; Il subappaltante deve tuttavia, a pena di decadenza, agire contro il subappaltatore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del committente. Il subappalto SUB-CONTRATTO E TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI Tutti i sub-contratti e subappalti stipulati per l’esecuzione del contratto d’appalto sono sottoposti alla disciplina della tracciabilità dei pagamenti prevista dalla l. 136/2010; Si tratta di tracciabilità piena, con l’obbligo per il subappaltante e subappaltatore: di inserire nel sub-contratto/subappalto la cd. clausola di rispetto degli obblighi di tracciabilità; Inviare alla SA copia di detto contratto; Comunicare alla SA il cd. c/c dedicato e le generalità delle persone autorizzate a movimentarlo; Effettuare tutti i pagamenti tramite bonifico dal c/c dedicato indicando nella causale il CIG/CUP dell’appalto Il subappalto SANZIONI PER L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI Sanzioni di tipo civilistico: il mancato inserimento nei contratti (principale e derivati) della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità comporta la nullità del contratto; la mancata utilizzazione di uno strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto cui si riferisce (effetto non automatico). Il subappalto SANZIONI PER L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI Sanzioni pecuniarie di tipo amministrativo, di competenza del Prefetto: le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o società Poste italiane, e cioè i pagamenti in contanti, comportano una sanzione pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della stessa transazione; le transazioni effettuate su conto corrente non dedicato, ovvero con strumenti di pagamento non “idonei”, ovvero senza l’indicazione dei codici, comportano una sanzione pecuniaria dal 2 al 10 per cento della transazione stessa; il reintegro dei conti correnti dedicati effettuato senza strumento di pagamento idoneo comporta una sanzione pecuniaria dal 2 al 5 per cento dell’accredito; l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi identificativi del conto dedicato e della persona delegata ad operare su di esso comporta la sanzione pecuniaria da 500 a 3000 euro.