Normativa dei lavori pubblici
Il Subappalto
Bolzano, 4 luglio 2012
dott. Fabrizio Rensi
Il subappalto
NOZIONI GENERALI
In via di principio tutte le lavorazioni sono subappaltabili od
affidabili in cottimo. Vi sono tuttavia delle condizioni e dei limiti
per esercitare la facoltà di avvalersi del subappalto;
Presupposto per l’affidamento in subappalto è la cd.
indicazione di subappalto che l’impresa deve presentare
unitamente all’offerta ovvero alla sottoscrizione dell’atto
aggiuntivo nel caso di variante. La dichiarazione deve indicare
a quali lavorazioni la stessa si riferisce;
In ogni caso l’appaltatore principale rimane l’unico
responsabile nei confronti della S.A. per l’esecuzione dei lavori
affidati in subappalto.
Il subappalto
SUBAPPALTO E COTTIMO
Per quanto riguarda la normativa sui contratti pubblici al
cottimo si applicano le medesime regole vigenti per il
subappalto;
Il cottimo consiste nell’affidamento al cottimista della sola
lavorazione, con la fornitura diretta, in tutto od in parte, dei
materiali da parte dell’impresa principale;
Il cottimista deve essere qualificato per l’esecuzione della
lavorazione in relazione all’importo previsto nel contratto
principale per dette lavorazioni.
Il subappalto
CONDIZIONI E LIMITI
Indicazione di subappalto, contenente i lavori o le parti di
opera che s’intendono subappaltare;
Richiesta alla SA di autorizzazione al subappalto, a
prescindere dall’importo del contratto di subappalto;
Dopo 30 gg. dalla presentazione della richiesta di
autorizzazione (15 gg. nel caso dei cd. micro-subappalti) si
forma il silenzio assenso;
Il contratto d’appalto, se stipulato prima del rilascio
dell’autorizzazione, è opportuno sia sospensivamente
condizionato al rilascio dell’autorizzazione;
Se il subappaltatore è società di capitali deve presentare la
dichiarazione di composizione societaria secondo il DPCM 187/91.
Il subappalto
CONDIZIONI E LIMITI
Il subappaltante deve depositare almeno 20 gg. prima
dell’inizio dei lavori il contratto di subappalto;
Il subappaltatore deve possedere le richieste qualificazioni
generali e speciali per l’esecuzione di lavori pubblici in
riferimento all’importo del contratto di subappalto;
Il ribasso offerto dal subappaltatore non può superare il 20%
rispetto all’importo di aggiudicazione del contratto principale. In caso
contrario opera un’automatica inserzione di clausole ex art. 1339
c.c. ovvero il prezzo viene riallineato allo sconto massimo
ammissibile;
La SA garantisce il pagamento diretto del subappaltatore
mediante bonifico (Statuto delle imprese e l.p. 5/2012).
Il subappalto
CONDIZIONI E LIMITI
Le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente sono
subappaltabili nel limite del 30% (20% per le procedure negoziate
fino ad 1 milione di euro);
Le lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili o secondarie
possono essere interamente subappaltate, tranne le seguenti
categorie che se d’importo superiore al 15% dell’importo totale
dei lavori possono essere subappaltate nel limite del 30%:
0S2(A-B), 0S3, 0S4, 0S5, OS11,OS12-A, OS13, OS14, OS18
(A-B), OS20 (A-B), OS21, OS22, OS25, OS27, OS28, OS29,
OS30, OS34, OG11, OG12;
Il nominativo del subappaltatore va inserito nel cartello di
cantiere con le qualifiche possedute.
Il subappalto
CARATTERISTICHE DEL SUBAPPALTO
Con il contratto di subappalto l’appaltatore principale affida ad
altro imprenditore l’esecuzione di una parte della propria
obbligazione;
Il subappaltatore si assume il rischio d’impresa ed impegna la
propria organizzazione d’impresa per l’esecuzione della parte di
lavoro affidatagli. Il subappalto è un quindi contratto di appalto che
si va ad inserire all’interno di un contratto d’appalto già esistente;
Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta, in tutto od in
parte, il lavoro ottenuto in subappalto (divieto del subappalto a
cascata);
Uniche eccezioni ammesse a detto divieto riguardano la
fornitura con posa in opera di impianti e strutture speciali,
individuati nelle cat. SOA OS4, OS5, OS13, OS18 A-B, (impianti
trasportatori, impianti antintrusione, strutture prefabbricate in ca,
componenti strutturali in acciaio e per facciate continue).
Il subappalto
SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTO
Si definisce sub-contratto ogni contratto stipulato per
l’esecuzione dell’appalto ma che non consiste necessariamente
nell’esecuzione di una parte del lavoro oggetto dell’appalto
(subappalto);
Ogni subappalto è quindi un sub-contratto ma non ogni subcontratto è un subappalto, come nel caso dei trasporti, dei noli,
degli acquisti e delle forniture;
Tuttavia i sub-contratti che implicano l’utilizzo di manodopera
nel cantiere assumo una rilevanza nell’ambito dell’esecuzione di
un lavoro pubblico pur non essendo, di per sé, dei subappalti;
Questi sub-contratti vengono normalmente definiti come
contratti assimilati in quanto, alle condizioni che vedremo,
vengono considerati come subappalti, con l’applicazione agli
stessi delle regole proprie del subappalto.
Il subappalto
SUB-CONTRATTI ASSIMILATI:
FORNITURA CON POSA IN OPERA E NOLO A CALDO
Sono considerati assimilabili ai subappalti i sub-contratti
costituiti da forniture con posa in opera e dai noli a caldo;
Sono condizioni entrambe necessarie per assimilare e
quindi estendere a fornitura con posa in opera ed al nolo a
caldo la normativa del subappalto:
– l’incidenza del costo della manodopera impiegata nel
cantiere sia superiore al 50% dell’importo del contratto da
affidare
nonché
– il valore del singolo contratto di fornitura sia superiore
al 2% dell’importo complessivo netto del contratto d’appalto
principale ovvero a 100.000.= Euro.
Il subappalto
SUB-CONTRATTI ASSIMILATI
Mentre il concetto di nolo a caldo (macchinario più operatore)
è abbastanza intuitivo, più problematica è la delimitazione della
fornitura con posa in opera, anche perché non si trova una
definizione normativa di fornitura con posa in opera;
Sulla base della giurisprudenza, della dottrina e della circolari
interpretative emanate possiamo considerare fornitura con posa
in opera la fornitura di :
un prodotto finito,
frutto della produzione, di serie o semi-serie, fuori dal cantiere,
con esclusione di ogni successiva trasformazione e lavorazione
sul cantiere per conseguire il prodotto finito richiesto in contratto di
fornitura;
che non sia quindi il prodotto di una lavorazione svolto sul
cantiere.
Il subappalto
SUB-CONTRATTI ASSIMILATI
Semplificando al massimo e per fare chiarezza possiamo
sostituire a “fornitura” la parola “vendita”, pensando alla vendita
di un bene in sé autonomo che richiede un’installazione o
montaggio da parte di soggetti specializzati;
Solo se assimilate al subappalto le forniture con posa in opera
incidono sulla quota-limite prevista per il subappalto nella
categoria prevalente (30% o 20%);
Per le forniture con posa in opera assimilate al subappalto:
si applica il divieto di ulteriore sub-affidamento della
prestazione;
scatta la responsabilità solidale.
Il subappalto
SUB-CONTRATTI NON ASSIMILATI
Per ogni sub-contratto non assimilato al subappalto
l’appaltatore è comunque tenuto a comunicare alla stazione
appaltante:
l’esecuzione del sub-contratto;
il nome del sub-contraente;
l’importo del contratto;
l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Il subappalto
MICRO-SUBAPPALTI
Come micro-subappalti definiamo i subappalti d’importo
inferiore a 100.000 euro ovvero al 2% dell’importo del contratto
principale;
Tutti i subappalti, quindi anche i micro-subappalti come sopra
identificati, necessitano di autorizzazione;
Nel caso tuttavia dei micro-subappalti i termini previsti per il
rilascio delle autorizzazioni sono dimezzati e quindi pari a 15
giorni. Dopodiché si forma il silenzio-assenso;
Se questi micro-subappalti riguardano la categoria prevalente
incidono sulla quota di subappaltabilità
Non è ammissibile l’affidamento allo stesso subappaltatore di
più micro-subappalti che sommati superino il limite massimo
sopra indicato.
Il subappalto
SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO
Il subappalto, od il sub-contratto assimilato, non
autorizzato è sanzionato sia penalmente che civilmente.
Dal punto di vista penale è previsto:
per il subappaltante l’arresto da sei mesi ad un anno e
l’ammenda non inferiore ad 1/3 del valore del subappalto e
non superiore ad 1/3 del valore complessivo dell’opera
ricevuta in appalto;
per il subappaltatore l’arresto da sei mesi ad un anno e
l’ammenda pari ad 1/3 del valore del subappalto;
l’amministrazione appaltante ha l’obbligo della denuncia
penale se scopre il subappalto non autorizzato.
Dal punto di vista civile l’amministrazione appaltante ha
facoltà di richiedere la risoluzione in danno del contratto
Il subappalto
RESPONSABILITA’ SOLIDALE ex Art 29 DLGS 276/2003
Per due anni dalla fine del subappalto il subappaltante
risponde in solido con il subappaltatore/datore di lavoro:
per il versamento dei contributi INPS, INAIL e, se dovuta,
cassa Edile;
nonché
per le retribuzioni e la quota di TFR,
dovuti ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell’esecuzione
del subappalto;
I dipendenti del subappaltatore hanno inoltre azione diretta nei
confronti del subappaltante ai sensi dell’art. 1676 c.c.
Anche per questo motivo è opportuno che il subappaltante
eserciti un controllo costante sulle persone presenti in cantiere,
con l’identificazione personale degli operai;
Il subappalto
RESPONSABILITA’ SOLIDALE ex Art 29 DLGS 276/2003
Il subappaltante non risponde in solido per le sanzioni civili;
Il subappaltante/committente deve essere citato in giudizio
unitamente al subappaltatore;
Il subappaltante può chiedere al giudice la preventiva
escussione del subappaltatore, debitore principale:
Il subappaltante che abbia pagato esercita poi l’azione di
regresso verso il subappaltatore secondo le regole generali (art.
1299 c.c.)
Il subappalto
SUBAPPALTO E DURC
Il DURC non è sostituibile con una dichiarazione dell’imprenditore
interessato.
La PA acquisisce d’ufficio il DURC del subappaltatore, sia per
l’autorizzazione al subappalto che per il pagamento dei SAL o del
saldo finale;
Il DURC irregolare del subappaltatore comporta il blocco
dell’importo corrispondente nel certificato di pagamento del
subappaltante;
È previsto l’intervento sostitutivo della PA anche per
inadempimenti previdenziali ed assicurativi del subappaltatore
utilizzando le somme “congelate” nel certificato di pagamento;
L’intervento sostitutivo si limita alla somma corrispondente a
quanto ancora dovuto al subappaltatore da parte del subappaltante
al momento dell’irregolarità indicata nel DURC (Cir.Min.Lav
03/2012)
Il subappalto
RESPONSABILITA’ DEL SUBAPPALTATORE
Il subappaltatore risponde in proprio e direttamente per la
sicurezza dei propri operai impiegati nell’esecuzione del
subappalto;
Il subappaltatore risponde verso il subappaltante dei difetti e
delle difformità dell’opera da lui realizzata (art. 1667-16681669c.c.);
Il subappaltatore risponde verso i terzi per i danni loro arrecati
nell’esecuzione dei lavori a lui affidati;
Il subappaltatore risponde verso il subappaltante, in via di
regresso, per contestazioni mosse dal committente al
subappaltante relative ai lavori affidati in subappalto;
Il subappaltante deve tuttavia, a pena di decadenza, agire
contro il subappaltatore entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione del committente.
Il subappalto
SUB-CONTRATTO E TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Tutti i sub-contratti e subappalti stipulati per l’esecuzione del
contratto d’appalto sono sottoposti alla disciplina della
tracciabilità dei pagamenti prevista dalla l. 136/2010;
Si tratta di tracciabilità piena, con l’obbligo per il subappaltante
e subappaltatore:
di inserire nel sub-contratto/subappalto la cd. clausola di
rispetto degli obblighi di tracciabilità;
Inviare alla SA copia di detto contratto;
Comunicare alla SA il cd. c/c dedicato e le generalità
delle persone autorizzate a movimentarlo;
Effettuare tutti i pagamenti tramite bonifico dal c/c
dedicato indicando nella causale il CIG/CUP dell’appalto
Il subappalto
SANZIONI PER L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Sanzioni di tipo civilistico:
il mancato inserimento nei contratti (principale e derivati) della
clausola relativa agli obblighi di tracciabilità comporta la nullità
del contratto;
la mancata utilizzazione di uno strumento di pagamento idoneo
a consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie
costituisce causa di risoluzione del contratto cui si riferisce
(effetto non automatico).
Il subappalto
SANZIONI PER L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Sanzioni pecuniarie di tipo amministrativo, di competenza del
Prefetto:
le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o società Poste
italiane, e cioè i pagamenti in contanti, comportano una sanzione
pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della stessa transazione;
le transazioni effettuate su conto corrente non dedicato, ovvero con
strumenti di pagamento non “idonei”, ovvero senza l’indicazione dei
codici, comportano una sanzione pecuniaria dal 2 al 10 per cento
della transazione stessa;
il reintegro dei conti correnti dedicati effettuato senza strumento di
pagamento idoneo comporta una sanzione pecuniaria dal 2 al 5 per
cento dell’accredito;
l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi
identificativi del conto dedicato e della persona delegata ad operare
su di esso comporta la sanzione pecuniaria da 500 a 3000 euro.
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corso subappalto 4 luglio 2012