Alcuni, fedeli al Dlgs 163, permettono subaffidamenti Toscana, caos subappalto e amministrazioni toscane si ribellano alla legge regionale sui contratti pubblici (38/2007), entrata in vigore lo scorso 17 settembre, che prevede forti limiti al subappalto e, nonostante i moniti della Regione («gli enti che non si adeguano andranno incontro a responsabilità)), aveva tuonato il vicepresidente Federico Gelli), ignorano la normativa impugnata dal Govcrno in più parti. e in attesa di giudizio della Corte costituzionale. Ma. quel che è più clanioroso, è che capofila della protesta sia proprio una struttura regionale: l’azienda ospedaliero-universitaria Careggi, la più grande azienda sanitaria della Toscana, nei giorni scorsi ha pubblicato un bando di appalto integrato per lavori di miglioramento e adeguaniento impiantistico al reparto endoccopia del “Nuovo San Luca” (importo 623inila euro) che - ai sensi del Dpr 34/2000 prevede il subappalto nella misura del 30% per i lavori appartenenti alla categoria prevalente OG1 1 (427inila euro), in contrasto con la legge toscana (comma 6 dell’articolo 20) che limita i l subappalto calle attività che rivestono carattere di specializzazione nelle categorie di riferimento». E pensare che la gara di Carcggi elenca nel disciplinare, tra le norme da rispettare. proprio la legge toscana 38/2007. Ancora più plateale è la strada scelta dal Comune di Piombino (Livorno), che ha pubblicato un bando da oltre 9741nila euro per la realizzazione di una strada, che fa esclusivo riferimento al decreto legislativo 163/2006, ignorando la legge toscana anche (e soprattutto) nel subappalto: l’opera, inserita nella categoria prevalente OG3 (965mila euro), è subappaltabile nella misura del 30%. «Ci siamo consigliati con i nostri legali - spiegano al Comune - e abbiamo scelto il male ininore, cioè applicare la normativa nazionale anziché quella regionale impugnata, che avrebbe comportato grossi rischi di ricorsi. Così, al massimo rischiamo una tirata d’orecchie della Regione». Differenzedella Lr 38/2007 con il Codice Ricorso al subappalto solo per le attività specializzate ______________ Superamento del massimo ribasso e utilizzo (articolo 36) del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (non ancora operativa) Necessità che le stazioni appaltanti sentano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza prima dell’aggiudicazione definitiva Ma la confusione, tra le stazioni appaltanti toscane. è inassinia. Prova ne sono bandi come quello del Comune di Pisa, che ha mandato in gara i lavori di realizzazione della nuova piazza in Putignano, importo 243mila euro di cui 20lmila OG3 categoria prevalente e 24inila OG10 categoria scorporabile. vietando in ogni caso, 4sensi dell’articolo 20 della legge 38/2007», il ricorso al subappalto. Divieto totale di subappalto anche per il Comune di San Miniato (Pisa), che ha mandato in gara la realizzazione di una cassa di espansione da tre niilioni, inserendo tutti i lavori nella categoria prevaiente OG8 - anche se alcuni potrebbero far pensare ad attività specializzate come la realizzazione di un inipianto di sollevamento e della relativa cassa di compenso, e la mitigazione ambientale di questi due interventi - e vietando così il subappalto. Di fronte a questo cuos, Ance Toscana rinforza l’allarme: «Le incertezze applicative della legge toscana rischiano di dare u n duro colpo a un settore gih in difficoltii. coine dimostra il calo regionale di appalti pubblici del 51% in valore e del 20% in numero nel primo semestre 2 0 0 7 ~ . SILVIA PIEIUCCINI