Incontro 28 aprile 2011 Argomenti seminario: Il subappalto A cura di: Ufficio tecnico GEQ Programma La disciplina del subappalto Individuazione delle attività subappaltabili, Limiti quantitativi per il subappalto Le condizioni per il subappalto, Il divieto di subappalto I requisiti del subappaltatore Rapporti contrattuali tra appaltatore e subappaltatore, Problematiche inerenti la gestione del subappalto La qualificazione dei subappaltatori ai fini SOA 2 La normativa di riferimento Art.118 d.lgs 163/06 (Codice dei contratti Pubblici) Art.141 dpr 554/99 (regolamento attuazione legge appalti pubblici) NB. dal 8 giugno 2011 sarà sostituito dal dpr 207/2010 Regolamento di attuazione del codice dei contratti. Dpr 34/2000 L.55/90 3 Classificazione dell’opera e requisiti di partecipazione Art. 72 dpr 554/99 (art.107 dpr 207/2010) - Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali 1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate. 2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte. 3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell’ambito del processo realizzativo dell’opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. 4 Classificazione dell’opera e requisiti di partecipazione Vi sono poi le cosiddette categorie altamente specializzate indicate dall’art.72 co.4 tutte a qualificazione obbligatoria. L’allegato A definisce le categorie ed il relativo obbligo di qualificazione. 5 Art. 73 dpr 554/99 (art.108 dpr 207/2010) - Condizione per la partecipazione alle gare 1. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento. NB. l’art.3 co2 del DPR34/2000 (art.61 dpr 207/2010) permette, alle imprese qualificate, di poter utilizzare un margine del 20% in più rispetto alla classifica in possesso. Ciò vale in caso di partecipazione in RTI o consorzio solo se ciascuna azienda possieda almeno un quinto dei lavori a base di gara. 6 Classificazione dell’opera Categoria prevalente - è quella di maggiore importo, può essere una categoria generale o specialistica Ulteriori Categorie – vengono classificate qualora superino il 10% dell’appalto o di importo superiore a 150.000 € o qualora la stazione appaltante ritenga necessaria la presenza di un operatore qualificato (determinazione 31/2002 AVLP) Tutte le categorie scorporabili sono totalmente subappaltabili almeno che non ricadano nelle condizioni previste dall’art.37 co.11 d.lgs 163/06 La categoria prevalente è subappaltabile sino al 30% 7 Lavorazioni non subappaltabili art 37 co.11 d.lgs 163/06 Qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 % dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti qualificati Riguarda le cosiddette categorie altamente specializzate È previsto nel medesimo comma il divieto di frazionamento artificioso per aggirare i limiti del subappalto 8 Subcontratti art.118 co.11 d.lgs 163/06 È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto da affidare. (determina n° 6 e n°7 del 2003 AVLP) Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali 9 Casi ammessi di subappalto da parte del subappaltatore art. 141 comma 2 del regolamento sui lavori pubblici: Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) art. 72 comma 4 del regolamento sui lavori pubblici: c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto; d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione; l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente; 10 Condizioni per l’autorizzazione del subappalto Stante la classificazione dell’opera, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere intendono subappaltare; 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti; 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni". (antimafia) 11 Pagamento del subappaltatore e svincolo SAL L’art. 118 comma 3 del Codice dei contratti pubblici prevede: Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento 12 Documentazione necessaria per l’autorizzazione - richiesta di autorizzazione; - certificato antimafia; - deposito del contratto di subappalto (condizionato all’autorizzazione della stazione appaltante - trasmissione della documentazione di possesso dei requisiti 13 Condizioni economiche minime del subappalto Art 118 co4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 14 Subappalto e qualificazione SOA – art. 24 DPR 34/2000 1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto valgono i seguenti criteri: a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette; (utilizza il 100% delle lavorazioni svolte) l'impresa aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all’allegato A per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l’importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente. 2. I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice. 15 Problematiche qualificazione per subappalti non autorizzati Un grande problema per le nostre imprese Forme di elusione: - Eccedenza lavorazioni - Noli a freddo - Distaccamento manodopera Rischi: - Minor tutela (soprattutto per i pagamenti) - Impossibilità di utilizzare i lavori ai fini della qualificazione SOA - Mancato rispetto delle norme con relative conseguenze 16