Provincia di Padova LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Il punto - maggio 2012 CODICE E REGOLAMENTO L’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ha operato la ricognizione delle disposizioni vigenti in materia di subappalto (art. 25, dir. 2004/18; art. 37, dir. 2004/17; art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994) estendendo la relativa disciplina anche ai contratti di forniture e di servizi. Parallelamente, con gli artt. 107 e 108 (per i lavori) e art. 298, comma 4, (per i servizi e le forniture) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., vengono dettate norme di attuazione ed esecuzione dell'art. 118 del Codice. PROGETTO E BANDO DI GARA La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara, al fine di consentire la presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto: Relativamente alle forniture ed ai servizi : le singole prestazioni di cui si compone l'appalto. Relativamente ai lavori: una sola categoria prevalente - che potrà essere generale, specializzata o superspecializzata (quest'ultima ex art. 37, c. 11 del D.Lgs n. 163/06 e artt. 107 e 108 del D.P.R. n. 207/2010) con il relativo importo (che sarà quello più elevato rispetto alle categorie costituenti l’intervento); le ulteriori categorie generali, specializzate o superspecializzate, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, diverse dalla categoria prevalente, anch’esse con il relativo importo, che siano di importo singolarmente superiore: al 10% dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero a 150.000 Euro (art. 108 del D.P.R. n. 207/2010); La Categoria OG11, in quanto composta da lavorazioni altamente specializzate (OS3, OS28 e OS30, ai sensi del'art. 79, comma 16 del Regolamento) – diventa a sua volta categoria superspecializzata ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 – semprechè di importo superiore al 15% dell’importo dell’intero appalto. Le categorie di importo inferiore ai limiti previsti dall'art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010: non devono essere indicate nel bando e le relative lavorazioni, qualunque sia la categoria di appartenenza sono eseguibili dal soggetto qualificato per la categoria prevalente. eccezionalmente, nel progetto e nel bando (come indicato dalla circolare n. 182/400/93 dell’1.3.2000 del Ministero LL.PP.) potranno essere indicate quelle categorie di valore singolarmente anche inferiore al 10% del valore dell’appalto qualora si tratti di ipotesi nelle quali è necessaria una speciale qualificazione, resa indispensabile da norme particolari come, ad esempio, il D.m. 22 gennaio 2008, n. 37 in materia di impianti e ciò per favorire l’aggiudicatario privo della qualificazione senza incidere sulla quota del 30% dell’importo della categoria prevalente. 1 L'affidatario in possesso della qualificazione per la sola Categoria Prevalente: Art. 108 - comma 2 - NON PUO' eseguire direttamente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'art. 108, comma 3, relative a: a) categorie di opere generali individuate nell'Allegato A; b) categorie di opere specializzate individuate nell'Allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria. Le stesse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo il limite del 30% se trattasi di lavorazioni relative a categorie superspecializzate che nel bando superano il 15% dellammontare dell'appalto, ai sensi degli artt. 37, comma 11, del codice e 92, comma 7, del Regolamento. Art. 108 - comma 1 - PUO' eseguire direttamente se non ricorrono le condizioni di cui sopra: • tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni; • oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. DEFINIZIONI Categoria prevalente La categoria prevalente è quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento (art. 108 del D.P.R. n. 207/2010). Altre Categorie Tutte le lavorazioni dell'appalto, rientranti nelle categorie generali e specializzate, diverse da quella della categoria prevalente, sono, a scelta del contraente, subappaltabili o affidabili in cottimo, e comunque scorporabili, ex art. 108 del D.P.R. n. 207/2010. Opere scorporabili Si intendono i lavori non appartenenti alla categoria prevalente ed assumibili da uno dei mandanti (art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 163/06). Sono costituite da tutte le lavorazioni o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali che, singolarmente, superano in valore più del 15% dell’importo totale dei lavori (art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.). Tali lavorazioni, definite altamente specializzate (SIOS), sono tassativamente indicate nell’art. 107, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. 2 QUOTE SUBAPPALTABILI In via generale i limiti fissati dal legislatore per autorizzare un subappalto sono calcolati con riferimento al prezzo del contratto d'appalto (art. 170 del D.P.R. n. 207/2010) Categoria prevalente fino al 20%: nel caso di lavori affidati con procedura negoziata (art. 57, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,) senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo inferiore a euro 1.000.000 (ai sensi del comma 7 dell'art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. l) del D.L. n. 70/2011, convertito in L. n. 106/2011) ; fino al 30%: per tutti i restanti casi, come previsto dall’art. 118, comma 2, del Codice e dell’art. 170 D.P.R. n. 207/2010; compresi tutti gli appalti, anche di importo inferiore a euro 1.000.000, affidati con procedure diverse da quella negoziata. Categorie superspecializzate (SIOS) fino al 30%: ai sensi dell'art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 92, c. 7, e 107, c 2, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. Tale limite sussiste anche nel caso di procedure negoziate di importo inferiore a euro 1.000.000, di cui al suddetto art. 122, comma 7, del Codice. Ulteriori Categorie generali o specializzate, sono subappaltabili per intero. Avvalimento e subappalto In caso di avvalimento (art. 49 codice dei contratti), dato il difetto di coordinamento dell'articolo con i principi generali in materia di assunzione degli appalti pubblici (come riconosciuto dall'Autorità di Vigilanza con il documento di consultazione su “L'avvalimento nelle procedure di gara”) l'operatore si trova nella difficoltà di dare senso compiuto al combinato dei commi 4 e 10 (quest'ultimo dopo la modifica apportata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 6/2007). Qui si avverte in pieno la asintonia tra i principi del diritto comunitario, (orientato alla tutela della concorrenza e alla più ampia apertura del mercato) e i principi delle disposizioni interne, orientati alla tutela del committente pubblico e che investono i rapporti tra: a) concorrente, impresa ausiliaria e stazione appaltante; b) tra avvalimento e subappalto; c) tra avvalimento, raggruppamenti temporanei e subappalto; d) tra avvalimento e qualificazione SOA. Il comma 4 stabilisce una responsabilità solidale (non meglio precisata quanto all'ambito oggettivo di applicazione) tra concorrente ed impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante (di norma esclusa nell'istituto del subappalto, rimanendo il subappaltatore estraneo ai rapporti con la stazione appaltante) in relazione alle prestazioni (non meglio specificate) oggetto del contratto. Il comma 10 stabilisce che: il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione; l'impresa ausiliaria “può” assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il principio è che l'impresa ausiliaria non è titolata ad eseguire i lavori in appalto, limitandosi il suo obbligo, per effetto dell'art. 49, comma 2, lettere d) e f), del Codice dei contratti, a “ mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente ”. Il mettere a disposizione potrebbe sostanziarsi mediante un contratto di affitto d'azienda o di ramo d'azienda. In sostanza si tratta di un prestito di risorse che l'impresa ausiliata può utilizzare sotto la propria responsabilità. In deroga al suddetto principio il comma 10 consente all'impresa ausiliaria di assumere il ruolo di subappaltatore (vietato prima della novella del 2007) e, quindi, di partecipare all'esecuzione dell'appalto con la propria responsabilità. Quindi, si può ritenere (in attesa di giurisprudenza o modifiche normative) che il comma 10 ha enucleato una nuova tipologia di subappalto distinta dal subappalto ordinario di cui all'art. 118. Distinto 3 quanto ai presupposti e alle condizioni e distinto perchè coniuga il principio di responsabilità solidale di cui al comma 4. E' una forma di responsabilità solidale che può essere assimilata a quella del raggruppamento orizzontale quando trattasi di categoria prevalente e a quella del raggruppamento verticale quando trattasi di categorie scorporabili (vedi arti 37, commi 5 e 6, del Codice). La conseguenza è che questa nuova tipologia di subappalto non soggiace ai limiti generali previsti dall'art. 118, comma 2, ma soggiace unicamente a quelli dei “requisiti (SOA) prestati” fatta salva, comunque, la necessità della preventiva autorizzazione della stazione appaltante. Qualora si ritenesse, stante l'incerta e non coordinata formulazione del comma 10 con l'art. 118, comma 2, del Codice, operante il limite del 30% per il subappalto della categoria prevalente nonché quello dell'art. 37, comma 11, del Codice, con particolare riferimento alle opere delle categorie superspecialistiche, non si comprende come l'impresa ausiliata possa eseguire i lavori senza il contributo dell'impresa ausiliaria. La conseguenza paradossale, come dice l'Autorità di vigilanza, è che “il lavoro può essere eseguito in toto da un'impresa non qualificata mentre un'impresa in possesso di qualificazione non potrebbe rivestire il ruolo di subappaltatore oltre i limiti previsti di legge. Ciò mette in crisi il principio cardine del sistema: l'esecuzione dei lavori deve essere svolta da soggetti in possesso della qualificazione”. REGIME DELL’AUTORIZZAZIONE Principio generale Il subappalto di lavorazioni pubbliche, qualunque ne sia l’importo, è soggetto ad autorizzazione (in tal senso, il Consiglio di Stato, Sez. V - Sent. n. 5906 del 21.11.2007), senza alcun discrimine in ordine all’entità percentuale dell’importo o della manodopera (determinazione Autorità Vigilanza n. 6/2003). Il divieto di subappalto, (la cui origine risiede nell'art. 1656 c.c.), finalizzato a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, viene superato con il regime autorizzatorio previsto dalle seguenti norme: art. 21 della L. 13.9.1982 n. 646, previo accertamento: dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore; del possesso dei requisiti soggettivi per il rilascio dell’attestazione SOA ed in generale per la partecipazione agli appalti pubblici – art. 38 D.Lgs. n. 163/06) della non sussistenza di alcuno dei divieti di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 D.P.R. 3.6. 1988 n. 252 accertamenti antimafia (comunicazioni, informazioni, limite esente); art. 118 D. L.gs n. 163/06 e s.m.i. regolamenta il subappalto effettuando una ricognizione della normativa precedente. CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE I concorrenti, in sede di offerta (anche in caso di gara mediante procedura negoziata), o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, devono indicare i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo. Richiesta di autorizzazione L’affidatario del contratto (in caso di R.T.I. l’impresa Capogruppo) deve presentare all’Amministrazione richiesta di autorizzazione al subappalto, indicando: l’importo del subappalto (al netto dell’I.V.A.) distinguendo la quota lavori e la quota oneri per la sicurezza; la Categoria che si intende subappaltare; il nominativo della ditta subappaltatrice ed allegando: 4 certificato di attestazione rilasciato da una SOA o, per subappalti di importo inferiore a 150.000 Euro, la documentazione probatoria dei requisiti di natura tecnica della ditta subappaltatrice, di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010; le dichiarazioni del subappaltatore attestanti l’insussistenza: • delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; • di alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. L. n. 159/2011; le dichiarazioni del subappaltatore circa la propria composizione societaria, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187; dichiarazione dell’affidatario, che si avvale del subappalto, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti al R.T.I., società o consorzio; informazioni del subappaltatore necessarie alla richiesta di DURC da parte della Stazione appaltante; modulo GAP subappaltatori (se l’importo del subappalto risulta superiore a Euro 51.645,69=, I.V.A. esclusa), ex art.2 L. n. 726/1982 e L. n.410/1991; per i subappalti di importo superiore a Euro 154.937,07=, il Certificato C.C.I.A. della ditta subappaltatrice, recante la “dicitura antimafia”, integrato con l’indicazione del nominativo del Direttore Tecnico, ai fini della richiesta di informazioni antimafia (art. 10 D.P.R. 3.6.1998 n. 252); documentazione richiesta dall’Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, per il controllo della verifica della idoneità tecnico professionale della ditta subappaltatrice; Importo dei subappalti Gli importi dei subappalti richiesti, per singole categorie di lavorazioni, non possono superare, complessivamente, quelli indicati dall’affidatario in sede di offerta (prezzi o ribasso), divenuti contrattuali, per la categoria richiesta, eventualmente aumentati dei corrispondenti importi a seguito di varianti in corso d’opera. Termini rilascio autorizzazione - (art. 118, comma 8, D.L.vo n. 163/06) L’amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro: 30 gg. dalla richiesta Al netto: delle eventuali interruzioni dei termini per l'acquisizione di documentazione integrativa; dei tempi necessari per l'acquisizione dell’informazione antimafia relativamente ai subappalti o cottimi di importo superiore a euro 154.937,07=, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 252/1998. Il termine, ove ricorrano giustificati motivi, può essere prorogato una sola volta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. 15 gg. dalla richiesta per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00= Euro. In relazione alle attività istruttorie che i competenti uffici devono espletare (acquisizione DURC ed informazioni antimafia dalla Prefettura; verifiche presso i competenti uffici giudiziari) è opportuno che l'affidatario del contratto presenti la richiesta di supappalto con congruo anticipo rispetto al momento di entrata in cantiere (vietata in assenza di autorizzazione). Deposito contratto di subappalto L’appaltatore, in base all'art. 118, comma 2, n. 2), deve depositare il contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. 5 OPERE SCORPORABILI Nella vecchia formulazione, il comma 11 dell’art. 37 del D.L.vo n. 163/06, stabiliva il divieto espresso di sub-contratto nel caso in cui nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti "opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali” e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori. Si tratta delle opere scorporabili. La Commissione Europea, con decisione del 30.1.2008, ha sollevato problemi di compatibilità dell’articolo di cui sopra con le direttive comunitarie che autorizzano l’appaltatore ad avvalersi della capacità di altri soggetti “a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con essi”. Pertanto, il legislatore del D.Lgs. n. 152/2008 (terzo decreto correttivo al Codice dei contratti) ha provveduto a modificare la disciplina originaria sostituendo interamente il comma 11 dell’art. 37 in parola. Nella nuova formulazione non si trova traccia del divieto espresso di subappalto né dell’obbligo di costituire un Raggruppamento temporaneo d’imprese di tipo verticale per l’esecuzione dell’appalto in presenza di opere scorporabili, da eseguirsi da mandanti in possesso di attestazione SOA per le categorie di riferimento. La norma, innova il sistema precedente parificando la Categoria superspecializzata alla Categoria prevalente, ammettendo il subappalto della stessa nei limiti del 30% dell’importo (rectius: dell’importo offerto in sede di gara) qualora l’impresa affidataria dell’appalto non sia in grado di realizzare le predette componenti; Argomentando a contrario, la rimanente quota del 70%, non essendo subappaltabile, necessita della costituzione del RTI di tipo verticale. La Categoria OG11 – qualificazione obbligatoria L'art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010, stabilisce che la Categoria OG11 è composta dalle seguenti categorie di opere specializzate: OS3, OS28 e OS30 (innovando rispetto alla precedente disciplina che prevedeva anche la categoria OS5). L'impresa qualificata OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per classifica corrispondente a quella posseduta. Lo stesso comma stabilisce che, per poter individuare tale categoria a livello di progetto devono sussistere tutte e tre le lavorazioni con percentuali almeno pari : al 10% per la OS3; al 25% per la OS28 e al 25% per la OS30. E’ necessario che il progettista, in sede di elaborati progettuali, individui ciascuna delle suddette categorie specializzate, al fine di dimostrare la legittimità della richiesta di qualificazione in OG11. Sono scorporabili le lavorazioni relative alla OG11 che superano, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il 15% dell'importo dell'appalto. Ne consegue che la OG11 diventa categoria superspecializzata ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. Tali lavorazioni sono subappaltabili nella misura del 30% ai sensi del medesimo comma 11. Il rimanente 70% comporta la necessità del raggruppamento verticale. Sono subappaltabili ad imprese in possesso di attestazione SOA per la relativa qualifica: in misura non superiore al 30% le lavorazioni relative alla categoria OG11 se individuata come scorporabile, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in toto le lavorazioni relative alla categoria OG11 se non individuata come scorporabile (singolarmente di importo non superiore al 15% dell’importo dell’appalto. 6 CONTRATTI SIMILARI Eequiparati al subappalto – Regime dell’autorizzazione E' considerato subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate (si intendono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto, ai sensi dell'art. 170, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ) che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, quando sussistono contestualmente i seguenti presupposti: Limiti di importo se di importo > 2% lavori affidati o se di importo > 100.000,00= Euro Costo manodopera e personale e > 50% dell'importo da subappaltare Pertanto, anche per le attività di cui sopra, se di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a Euro 100.000,00= e con un’incidenza di manodopera superiore al 50%, l’offerente dovrà indicare nell’offerta che intende affidarle in subappalto. Divieto di ulteriore subappalto - il subappaltatore non può subappaltare le prestazioni affidate in subappalto. Deroga – è consentito il subappalto della fornitura e posa in opera o il montaggio di componenti ed attrezzature necessari per la realizzazione di impianti e di strutture speciali, come individuati dall’art. 170, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, come di seguito: • OS4 – impianti elettromeccanici trasportatori; • OS5 - impianti pneumatici ed antintrusione; • OS13 – strutture prefabbricate in cemento armato; • OS 18-A – componenti strutturali in acciaio; • OS 18-B – componenti per facciate continue. In tali casi il fornitore o il subappaltatore può avvalersi di imprese di propria fiducia (per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. L. n. 159/2011) . Non sono equiparabili al subappalto – Regime della comunicazione Argomentando a contrario, non sono assimilati al subappalto i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo: A) qualora non superino le seguenti soglie: Limiti di importo se di importo non > 2% lavori affidati o se di importo non > 100.000,00= Euro Costo manodopera e personale ininfluente B) o, qualora superiori alle soglie Importo > 2% lavori affidati Importo > 100.000,00= Euro non > 50% dell'importo da subappaltare Ricorrendo le predette condizioni l’appaltatore può affidare a terzi dette attività, dandone semplicemente comunicazione al RUP e al Direttore dei lavori. Resta inteso che, al di fuori delle ipotesi di fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualsiasi lavorazione, anche di importo inferiore al 2% o a 100.000 euro, rientra nel concetto di subappalto di lavori. In questo senso, conforme il Consiglio di Stato , sez. V, sentenza n. 5906 del 21.11.2007). 7 Incidenza sulla subappaltabilità della Categoria prevalente Incidono sul 30% della categoria prevalente subappaltabile: i lavori, ancorché di importo inferiore al 2% del contratto o a 100.000 Euro; i contratti similari, relativi a forniture e posa in opera e noli a caldo di importo superiore alle predette soglie purchè il costo della mano d’opera espletata in cantiere, sia superiore al 50% dell’importo del sub-affidamento. L’essenza del contratto di “fornitura con posa in opera” ed il discrimine con il contratto di subappalto Cosa si debba intendere per “fornitura con posa in opera” e quali siano gli elementi che la differenziano dal “subappalto” non è mai stato oggetto di definizione giuridica. Ciò determina, spesso e volentieri, confusione ed interpretazioni che non sembrano funzionalmente in linea con la normativa di cui sopra. E’ pertanto necessario individuare il discrimine tra le due tipologie in questione. Il Ministero dei Lavori pubblici, con circolare n. 477/UL del 9-3-1983, osserva che i contratti di fornitura con posa in opera sono caratterizzati: a) dalla prevalenza della materia sull'attività lavorativa; b) e dal fatto che nella fornitura il bene rientra nel ciclo produttivo e commerciale del fornitore il quale aggiunge – e neppur sempre - alla prestazione tipica del venditore un’attività (la posa in opera), che solo lui è in grado di realizzare o solo lui vuole realizzare, sia per il possesso di specificheattrezzature, sia per garantire la tutela di segreti o di privative industriali, sia per evitare danneggiamenti alle attrezzature medesime e per simili altre ragioni. Il discrimine di cui trattasi può essere individuato nel fatto che vi sia o meno trasformazione del bene fornito o, comunque, una modificazione che ne muta od altera la consistenza. Trattasi di fornitura con posa in opera quando sussistono i seguenti elementi: a) la fornitura deve riguardare un bene prodotto in serie; tale bene deve possedere già in sé la sua destinazione d’uso (ad es. porte, finestre, radiatori, ventilconvettori, pannelli prefabbricati, corpi illuminanti, etc….), cioè indipendentemente dalla posa; b) la posa in opera si sostanzia in una prestazione meramente accessoria e strumentale, necessaria a posare in opera il bene prodotto in serie (ad es. montaggio, fissaggio, incollatura, assemblaggio, saldatura, etc…) senza che lo stesso si trasformi in cosa diversa. La posa, in sostanza, come attività specificatamente esecutiva, ha lo scopo di rendere idoneo il bene ad essere utilizzato per la funzione per la quale è stato prodotto. Trattasi di subappalto quando si riscontrino le seguenti ipotesi: a) il bene viene appositamente prodotto come da progetto, cioè al di fuori della produzione di serie; b) il bene fornito o acquistato viene trasformato in una entità diversa (o mutandolo radicalmente o apportando modificazioni o alterazioni essenziali che ne mutano la destinazione d’uso o la consistenza fisica): ciò avviene ad es. nel caso della fornitura in opera di mattoni, calcestruzzo e travi in ferro che, a lavori ultimati, consistono nell’aver realizzato i muri e le strutture dell’edificio. Ne consegue che, si deve sempre guardare al bene finale (alla sua autonoma identità, finalità e destinazione d’uso). 8 Pertanto, non può essere considerata fornitura con posa in opera, una serie di prestazione frazionabili (rectius: artificiosamente frazionabili) quali gli impianti tecnologici degli edifici (ad es. l’impianto idro-termo-sanitario o l’impianto elettrico o l’impianto di condizionamento). Trattasi di subappalti, anche se si compongono di singole forniture con posa in opera (nella fattispecie dell’impianto elettrico, di fili elettrici, cavi e tubazioni). FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO PRESAGOMATO Secondo l’Autorità di vigilanza, giusta determinazione n. 7 del 13 marzo 2003, la fornitura e posa in opera di ferri presagomati, necessari per la realizzazione di strutture in cemento armato, non costituisce lavoro autonomo bensì fornitura con posa in opera, soggetta al regime della comunicazione (a meno che l’importo del sub-contratto sia superiore al 2% dell’importo complessivo del contratto d’appalto oppure superiore a 100.000 euro ed il costo della manodopera espletata nel cantiere in cui si esegue l’opera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto, nel qual caso diventa contratto similare soggetto ad autorizzazione). Ritiene, inoltre, l’Autorità che tale tipologia di fornitura e posa in opera sia assimilabile, seppur non ascrivibile ad alcuna delle categorie di cui all’Allegato A del DPR n. 34/2000, alle categorie OS4 (impianti elettromeccanici trasportatori), OS5 (impianti pneumatici ed antintrusione), OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo ) e OS33 (coperture speciali) in virtù di una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni di cui all’art. 118, comma 11, del Codice e all’art. 141, comma 2, del D.P.R. n. 554/99. Le succitate disposizioni, limitatamente alle suddette categorie consentono il subappalto a cascata. Ritiene, pertanto, l’Autorità, che la prestazione in parola può essere considerata, sul piano tecnico, come fornitura di un componente o di una parte di un componente di un prefabbricato in cemento armato o in acciaio. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI Anche la fornitura e posa di conglomerati bituminosi è un subappalto anche laddove la manodopera sia inferiore al 50% del valore del sub-contratto, non avendo il bitume, pur se preconfezionato, di per sé, una specifica destinazione d’uso indipendente dalla posa in opera, necessitando di essere steso e lavorato (con particolari macchine vibrofinitrici ed utilizzo maestranze specializzate). Qui la posa in opera non è elemento accessorio e strumentale bensì necessaria per trasformare il bitume in una entità diversa ovvero il tappeto bituminoso. Alla stessa conclusione, pur con criterio diverso, giunge l’Autorità di Vigilanza con propria deliberazione n. 35 del 3.9.2008. Obbligo di comunicazione dei sub-contratti Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, l’appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/06, il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DEL CONTRATTO Praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al del 20% Corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso Cartelli di cantiere indicare i nominativi di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici. 9 Osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni ( art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.). Verificare l’idoneità tecnico professionale del subappaltatore (sia esso impresa o lavoratore autonomo) ai sensi dell’art. 90, comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché del punto 3 dell’Allegato XVII allo stesso decreto legislativo. Responsabilità solidale: con il subappaltatore sull'osservanza, da parte del medesimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); dell’osservanza dell'obbligo di rispetto dei contratti collettivi di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, ( art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.).; con il subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione del subappalto, al versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito del subappalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento (art. 35, comma 28, L. n. 248/2006 e s.m.i.); con il subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione del subappalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti (art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.) Trasmettere alla stazione appaltante e per suo tramite i subappaltatori: prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza; le informazioni, relative alla ditta subappaltatrice, necessarie per la richiesta del DURC da parte della stazione appaltante; Trasmettere alla stazione appaltante in corso d’opera, entro venti giorni da ciascun pagamento effettuato dalla stazione appaltante nei propri confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione del pagamento del successivo stato d’avanzamento. Coordinare tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Rispettare e far rispettare obbligo tessera di riconoscimento il personale occupato in cantiere, compreso quello delle ditte subappaltatrici e i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo cantiere, devono essere muniti, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08, di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita) e l’indicazione del datore di lavoro (nome o ragione sociale della ditta). I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento. Il campo di applicazione della normativa in parola viene individuato con riferimento a tutte le imprese che operano nel cantiere edile (anche di quelle non caratterizzate dall’esercizio di attività edile) che svolgono le attività di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/08. 10 Osservare e far osservare alle ditte subappaltatrici presenti in cantiere, quand’anche siano lavoratori autonomi, gli obblighi di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 81/08, relativi alla redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto. Il documento deve contenere i contenuti minimi di cui alla circolare del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale n. 25 del 13.9.2006. Relativamente ai ponteggi su ruote (trabatelli) ed altre attrezzature per l’esecuzione dei lavori temporanei in quota, si osservano le disposizioni di cui alla circolare del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale n. 30 del 03.11.2006. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI Nel contratto di subappalto deve risultare inserita, a pena di nullità, la clausola di assunzione dgli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136/2010 e s.m.i. Comunicazione del subappaltatore Il subappaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per la commessa pubblica cui si riferiscono i lavori da eseguire in subappalto, unitamente alle persone fisiche delegate ad operare sullo stesso e relativo codice fiscale. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. DISCIPLINA DEI PAGAMENTI AL SUBAPPALTATORE Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante può scegliere di effettuare o di non effettuare il pagamento diretto al subappaltatore o cottimista. A seconda della scelta il legislatore predispone una differente disciplina: Pagamento indiretto Si ha tutte le volte che la Stazione appaltante ha indicato, nel bando di gara, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'affidatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di cui sopra. In caso di mancata trasmissione ne consegue l'obbligatoria sospensione dei successivi pagamenti all'affidatario. Pagamento diretto, si verifica in due ipotesi: 1. tutte le volte che la Stazione appaltante ha indicato, nel bando di gara, che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; 2. quando si rientra nell'ipotesi di cui all'art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., in caso di subappalto delle lavorazioni o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (di cui all'art. 107, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) che, singolarmente, superano in valore più del 15% dell’importo totale dei lavori. Il pagamento viene effettuato nei limiti del contratto di subappalto. L'affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 11 SANZIONI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE In base all'art. 21 della L. n. 646/1982, viene stabilito il principio generale dell'obbligo del riilascio del titolo autorizzatorio per concedere ed eseguire in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, opere riguardanti la pubblica amministrazione. Il precetto è corroborato da pesanti sanzioni. Sul piano penale è prevista: • per l'appaltatore, la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, nonché un'ammenda pari a un terzo del valore dell’opera affidata in subappalto o cottimo e non superiore ad 1/3 del valore dell’opera affidata in subappalto o cottimo e non superiore ad 1/3 del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto; • per il subappaltatore o affidatario del cottimo , la setssa pena detentiva dell'appaltatore nonché l’ammenda pari a 1/3 del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo.. Sul piano civile • per la stazione appaltante, è prevista la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto con l'appaltatore; • per l'appaltatore ed il subappaltatore o cottimista , il contratto stipulato in assenza di autorizzazione, è nullo ex art. 1418 c.c., in quanto contrario a norme imperative ed essendo stipulato in violazione di norma penale è anche contrario al buon costume; tale nullità priva le parti sia dell'azione contrattuale sia dell'azione di arrichimento senza causa (art. 2041 c.c.); il subappaltatore o cottimista non può agire per ottenere il pagamento dei lavori eseguiti. Dott. G. Paolo Turcato * * Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non sono in alcun modo impegnative per gli uffici tecnici della Provincia di Padova. 12