Provincia di Padova
LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Il punto - maggio 2012
CODICE E REGOLAMENTO
L’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ha operato la ricognizione delle disposizioni vigenti in
materia di subappalto (art. 25, dir. 2004/18; art. 37, dir. 2004/17; art. 18, legge n. 55/1990; art. 16,
d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158;
34, legge n. 109/1994) estendendo la relativa disciplina anche ai contratti di forniture e di servizi.
Parallelamente, con gli artt. 107 e 108 (per i lavori) e art. 298, comma 4, (per i servizi e le
forniture) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., vengono dettate norme di attuazione ed esecuzione dell'art.
118 del Codice.
PROGETTO E BANDO DI GARA
La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara, al fine di consentire la
presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto:

Relativamente alle forniture ed ai servizi : le singole prestazioni di cui si compone l'appalto.

Relativamente ai lavori:
 una sola categoria prevalente - che potrà essere generale, specializzata o
superspecializzata (quest'ultima ex art. 37, c. 11 del D.Lgs n. 163/06 e artt. 107 e 108 del
D.P.R. n. 207/2010) con il relativo importo (che sarà quello più elevato rispetto alle categorie
costituenti l’intervento);
 le ulteriori categorie generali, specializzate o superspecializzate, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, diverse dalla categoria prevalente, anch’esse con il relativo
importo, che siano di importo singolarmente superiore:
 al 10% dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro,
ovvero
 a 150.000 Euro (art. 108 del D.P.R. n. 207/2010);
La Categoria OG11, in quanto composta da lavorazioni altamente specializzate (OS3, OS28 e OS30, ai sensi del'art. 79,
comma 16 del Regolamento) – diventa a sua volta categoria superspecializzata ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.P.R. n.
207/2010 – semprechè di importo superiore al 15% dell’importo dell’intero appalto.
Le categorie di importo inferiore ai limiti previsti dall'art. 108, comma 3, del D.P.R. n.
207/2010:

non devono essere indicate nel bando e le relative lavorazioni, qualunque sia la categoria di
appartenenza sono eseguibili dal soggetto qualificato per la categoria prevalente.

eccezionalmente, nel progetto e nel bando (come indicato dalla circolare n. 182/400/93
dell’1.3.2000 del Ministero LL.PP.) potranno essere indicate quelle categorie di valore
singolarmente anche inferiore al 10% del valore dell’appalto qualora si tratti di ipotesi nelle
quali è necessaria una speciale qualificazione, resa indispensabile da norme particolari come,
ad esempio, il D.m. 22 gennaio 2008, n. 37 in materia di impianti e ciò per favorire
l’aggiudicatario privo della qualificazione senza incidere sulla quota del 30% dell’importo
della categoria prevalente.
1
L'affidatario in possesso della qualificazione per la sola Categoria Prevalente:
Art. 108
- comma 2 -
NON PUO' eseguire direttamente, se privo delle relative adeguate
qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o
nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'art. 108, comma
3, relative a:
a) categorie di opere generali individuate nell'Allegato A;
b) categorie di opere specializzate individuate nell'Allegato A come categorie
a qualificazione obbligatoria.
Le stesse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni. Resta fermo il limite del 30% se trattasi di lavorazioni relative a
categorie superspecializzate che nel bando superano il 15% dellammontare
dell'appalto, ai sensi degli artt. 37, comma 11, del codice e 92, comma 7, del
Regolamento.
Art. 108
- comma 1 -
PUO' eseguire direttamente se non ricorrono le condizioni di cui sopra:
• tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in
possesso delle relative qualificazioni;
•
oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad
imprese in possesso delle relative qualificazioni.
DEFINIZIONI
Categoria prevalente
La categoria prevalente è quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento
(art. 108 del D.P.R. n. 207/2010).
Altre Categorie
Tutte le lavorazioni dell'appalto, rientranti nelle categorie generali e specializzate, diverse da
quella della categoria prevalente, sono, a scelta del contraente, subappaltabili o affidabili in cottimo, e
comunque scorporabili, ex art. 108 del D.P.R. n. 207/2010.
Opere scorporabili
Si intendono i lavori non appartenenti alla categoria prevalente ed assumibili da uno dei mandanti
(art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 163/06).
Sono costituite da tutte le lavorazioni o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali che, singolarmente, superano in
valore più del 15% dell’importo totale dei lavori (art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.).
Tali lavorazioni, definite altamente specializzate (SIOS), sono tassativamente indicate nell’art.
107, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.
2
QUOTE SUBAPPALTABILI
In via generale i limiti fissati dal legislatore per autorizzare un subappalto sono calcolati con
riferimento al prezzo del contratto d'appalto (art. 170 del D.P.R. n. 207/2010)
Categoria 
prevalente
fino al 20%: nel caso di lavori affidati con procedura negoziata (art. 57,
comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,) senza previa pubblicazione di un bando
di gara, di importo inferiore a euro 1.000.000 (ai sensi del comma 7 dell'art.
122 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come sostituito dall'art. 4, comma 2, lett.
l) del D.L. n. 70/2011, convertito in L. n. 106/2011) ;

fino al 30%: per tutti i restanti casi, come previsto dall’art. 118, comma 2,
del Codice e dell’art. 170 D.P.R. n. 207/2010; compresi tutti gli appalti, anche
di importo inferiore a euro 1.000.000, affidati con procedure diverse da
quella negoziata.
Categorie 
superspecializzate
(SIOS)
fino al 30%: ai sensi dell'art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e
degli artt. 92, c. 7, e 107, c 2, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. Tale limite sussiste
anche nel caso di procedure negoziate di importo inferiore a euro 1.000.000,
di cui al suddetto art. 122, comma 7, del Codice.
Ulteriori Categorie 
generali o specializzate, sono subappaltabili per intero.
Avvalimento e subappalto In caso di avvalimento (art. 49 codice dei contratti), dato il difetto di
coordinamento dell'articolo con i principi generali in materia di assunzione degli appalti pubblici (come
riconosciuto dall'Autorità di Vigilanza con il documento di consultazione su “L'avvalimento nelle
procedure di gara”) l'operatore si trova nella difficoltà di dare senso compiuto al combinato dei commi
4 e 10 (quest'ultimo dopo la modifica apportata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 6/2007).
Qui si avverte in pieno la asintonia tra i principi del diritto comunitario, (orientato alla tutela
della concorrenza e alla più ampia apertura del mercato) e i principi delle disposizioni interne, orientati
alla tutela del committente pubblico e che investono i rapporti tra: a) concorrente, impresa ausiliaria e
stazione appaltante; b) tra avvalimento e subappalto; c) tra avvalimento, raggruppamenti temporanei e
subappalto; d) tra avvalimento e qualificazione SOA.
Il comma 4 stabilisce una responsabilità solidale (non meglio precisata quanto all'ambito
oggettivo di applicazione) tra concorrente ed impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante
(di norma esclusa nell'istituto del subappalto, rimanendo il subappaltatore estraneo ai rapporti con la
stazione appaltante) in relazione alle prestazioni (non meglio specificate) oggetto del contratto.
Il comma 10 stabilisce che:
 il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato
il certificato di esecuzione;
 l'impresa ausiliaria “può” assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Il principio è che l'impresa ausiliaria non è titolata ad eseguire i lavori in appalto, limitandosi il
suo obbligo, per effetto dell'art. 49, comma 2, lettere d) e f), del Codice dei contratti, a “ mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente ”.
Il mettere a disposizione potrebbe sostanziarsi mediante un contratto di affitto d'azienda o di
ramo d'azienda. In sostanza si tratta di un prestito di risorse che l'impresa ausiliata può utilizzare
sotto la propria responsabilità.
In deroga al suddetto principio il comma 10 consente all'impresa ausiliaria di assumere il ruolo di
subappaltatore (vietato prima della novella del 2007) e, quindi, di partecipare all'esecuzione
dell'appalto con la propria responsabilità.
Quindi, si può ritenere (in attesa di giurisprudenza o modifiche normative) che il comma 10 ha
enucleato una nuova tipologia di subappalto distinta dal subappalto ordinario di cui all'art. 118. Distinto
3
quanto ai presupposti e alle condizioni e distinto perchè coniuga il principio di responsabilità solidale di
cui al comma 4.
E' una forma di responsabilità solidale che può essere assimilata a quella del raggruppamento
orizzontale quando trattasi di categoria prevalente e a quella del raggruppamento verticale quando
trattasi di categorie scorporabili (vedi arti 37, commi 5 e 6, del Codice).
La conseguenza è che questa nuova tipologia di subappalto non soggiace ai limiti generali previsti
dall'art. 118, comma 2, ma soggiace unicamente a quelli dei “requisiti (SOA) prestati” fatta salva,
comunque, la necessità della preventiva autorizzazione della stazione appaltante.
Qualora si ritenesse, stante l'incerta e non coordinata formulazione del comma 10 con l'art. 118,
comma 2, del Codice, operante il limite del 30% per il subappalto della categoria prevalente nonché
quello dell'art. 37, comma 11, del Codice, con particolare riferimento alle opere delle categorie
superspecialistiche, non si comprende come l'impresa ausiliata possa eseguire i lavori senza il
contributo dell'impresa ausiliaria. La conseguenza paradossale, come dice l'Autorità di vigilanza, è che
“il lavoro può essere eseguito in toto da un'impresa non qualificata mentre un'impresa in possesso di
qualificazione non potrebbe rivestire il ruolo di subappaltatore oltre i limiti previsti di legge. Ciò mette
in crisi il principio cardine del sistema: l'esecuzione dei lavori deve essere svolta da soggetti in
possesso della qualificazione”.
REGIME DELL’AUTORIZZAZIONE
Principio generale
Il subappalto di lavorazioni pubbliche, qualunque ne sia l’importo, è soggetto ad autorizzazione (in
tal senso, il Consiglio di Stato, Sez. V - Sent. n. 5906 del 21.11.2007), senza alcun discrimine in ordine
all’entità percentuale dell’importo o della manodopera (determinazione Autorità Vigilanza n. 6/2003).
Il divieto di subappalto, (la cui origine risiede nell'art. 1656 c.c.), finalizzato a prevenire il rischio
di infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, viene superato con il regime autorizzatorio previsto dalle
seguenti norme:
art. 21 della L. 13.9.1982 n. 646, previo accertamento:
 dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore;
 del possesso dei requisiti soggettivi per il rilascio dell’attestazione SOA ed in generale per
la partecipazione agli appalti pubblici – art. 38 D.Lgs. n. 163/06)
 della non sussistenza di alcuno dei divieti di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011
D.P.R. 3.6. 1988 n. 252
 accertamenti antimafia (comunicazioni, informazioni, limite esente);
art. 118 D. L.gs n. 163/06 e s.m.i.
 regolamenta il subappalto effettuando una ricognizione della normativa precedente.
CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE
I concorrenti, in sede di offerta (anche in caso di gara mediante procedura negoziata), o
l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, devono indicare i lavori o le parti di opere che
intendono subappaltare o concedere in cottimo.
Richiesta di autorizzazione
L’affidatario del contratto (in caso di R.T.I. l’impresa Capogruppo) deve presentare
all’Amministrazione richiesta di autorizzazione al subappalto, indicando:

l’importo del subappalto (al netto dell’I.V.A.) distinguendo la quota lavori e la quota oneri per
la sicurezza;

la Categoria che si intende subappaltare;

il nominativo della ditta subappaltatrice ed allegando:
4








certificato di attestazione rilasciato da una SOA o, per subappalti di importo inferiore
a 150.000 Euro, la documentazione probatoria dei requisiti di natura tecnica della ditta
subappaltatrice, di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;
le dichiarazioni del subappaltatore attestanti l’insussistenza:
•
delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
•
di alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. L. n. 159/2011;
le dichiarazioni del subappaltatore circa la propria composizione societaria, ai sensi del
D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
dichiarazione dell’affidatario, che si avvale del subappalto, circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile
con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti al R.T.I., società o consorzio;
informazioni del subappaltatore necessarie alla richiesta di DURC da parte della
Stazione appaltante;
modulo GAP subappaltatori (se l’importo del subappalto risulta superiore a Euro
51.645,69=, I.V.A. esclusa), ex art.2 L. n. 726/1982 e L. n.410/1991;
per i subappalti di importo superiore a Euro 154.937,07=, il Certificato C.C.I.A. della
ditta subappaltatrice, recante la “dicitura antimafia”, integrato con l’indicazione del
nominativo del Direttore Tecnico, ai fini della richiesta di informazioni antimafia (art.
10 D.P.R. 3.6.1998 n. 252);
documentazione richiesta dall’Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, per il controllo della
verifica della idoneità tecnico professionale della ditta subappaltatrice;
Importo dei subappalti
Gli importi dei subappalti richiesti, per singole categorie di lavorazioni, non possono superare,
complessivamente, quelli indicati dall’affidatario in sede di offerta (prezzi o ribasso), divenuti
contrattuali, per la categoria richiesta, eventualmente aumentati dei corrispondenti importi a seguito
di varianti in corso d’opera.
Termini rilascio autorizzazione - (art. 118, comma 8, D.L.vo n. 163/06)
L’amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro:
30 gg.
dalla richiesta
Al netto:

delle eventuali interruzioni dei termini per l'acquisizione di
documentazione integrativa;

dei tempi necessari per l'acquisizione dell’informazione antimafia
relativamente ai subappalti o cottimi di importo superiore a euro
154.937,07=, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 252/1998.
Il termine, ove ricorrano giustificati motivi, può essere prorogato una sola volta. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
15 gg.
dalla richiesta
per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori
affidati o di importo inferiore a 100.000,00= Euro.
In relazione alle attività istruttorie che i competenti uffici devono espletare (acquisizione DURC ed informazioni
antimafia dalla Prefettura; verifiche presso i competenti uffici giudiziari) è opportuno che l'affidatario del contratto presenti la
richiesta di supappalto con congruo anticipo rispetto al momento di entrata in cantiere (vietata in assenza di autorizzazione).
Deposito contratto di subappalto
L’appaltatore, in base all'art. 118, comma 2, n. 2), deve depositare il contratto di subappalto
presso l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative prestazioni.
5
OPERE SCORPORABILI
Nella vecchia formulazione, il comma 11 dell’art. 37 del D.L.vo n. 163/06, stabiliva il divieto
espresso di sub-contratto nel caso in cui nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai
lavori prevalenti "opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali” e qualora una o
più di tali opere superi altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori. Si tratta delle opere
scorporabili.
La Commissione Europea, con decisione del 30.1.2008, ha sollevato problemi di compatibilità
dell’articolo di cui sopra con le direttive comunitarie che autorizzano l’appaltatore ad avvalersi della
capacità di altri soggetti “a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con essi”.
Pertanto, il legislatore del D.Lgs. n. 152/2008 (terzo decreto correttivo al Codice dei
contratti) ha provveduto a modificare la disciplina originaria sostituendo interamente il comma 11
dell’art. 37 in parola.
Nella nuova formulazione non si trova traccia del divieto espresso di subappalto né dell’obbligo di
costituire un Raggruppamento temporaneo d’imprese di tipo verticale per l’esecuzione dell’appalto in
presenza di opere scorporabili, da eseguirsi da mandanti in possesso di attestazione SOA per le
categorie di riferimento.
La norma, innova il sistema precedente parificando la Categoria superspecializzata alla Categoria
prevalente, ammettendo il subappalto della stessa nei limiti del 30% dell’importo (rectius:
dell’importo offerto in sede di gara) qualora l’impresa affidataria dell’appalto non sia in grado di
realizzare le predette componenti;
Argomentando a contrario, la rimanente quota del 70%, non essendo subappaltabile, necessita
della costituzione del RTI di tipo verticale.
La Categoria OG11 – qualificazione obbligatoria
L'art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010, stabilisce che la Categoria OG11 è composta dalle
seguenti categorie di opere specializzate: OS3, OS28 e OS30 (innovando rispetto alla precedente
disciplina che prevedeva anche la categoria OS5).
L'impresa qualificata OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30
per classifica corrispondente a quella posseduta.
Lo stesso comma stabilisce che, per poter individuare tale categoria a livello di progetto devono
sussistere tutte e tre le lavorazioni con percentuali almeno pari : al 10% per la OS3; al 25% per la
OS28 e al 25% per la OS30.
E’ necessario che il progettista, in sede di elaborati progettuali, individui ciascuna delle suddette
categorie specializzate, al fine di dimostrare la legittimità della richiesta di qualificazione in OG11.
Sono scorporabili le lavorazioni relative alla OG11 che superano, ai sensi dell'art. 37, comma 11,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il 15% dell'importo dell'appalto.
Ne consegue che la OG11 diventa categoria superspecializzata ai sensi dell'art. 107, comma 2, del
D.P.R. n. 207/2010. Tali lavorazioni sono subappaltabili nella misura del 30% ai sensi del medesimo
comma 11. Il rimanente 70% comporta la necessità del raggruppamento verticale.
Sono subappaltabili ad imprese in possesso di attestazione SOA per la relativa qualifica:
 in misura non superiore al 30% le lavorazioni relative alla categoria OG11 se individuata come
scorporabile, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 in toto le lavorazioni relative alla categoria OG11 se non individuata come scorporabile
(singolarmente di importo non superiore al 15% dell’importo dell’appalto.
6
CONTRATTI SIMILARI
Eequiparati al subappalto – Regime dell’autorizzazione
E' considerato subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., qualsiasi
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate (si intendono quelle poste in essere nel cantiere
cui si riferisce l’appalto, ai sensi dell'art. 170, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ) che richiedono
l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, quando sussistono
contestualmente i seguenti presupposti:
Limiti di importo
se di importo > 2% lavori affidati
o se di importo > 100.000,00= Euro
Costo manodopera e personale
e > 50% dell'importo da subappaltare
Pertanto, anche per le attività di cui sopra, se di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori
affidati o di importo superiore a Euro 100.000,00= e con un’incidenza di manodopera superiore al 50%,
l’offerente dovrà indicare nell’offerta che intende affidarle in subappalto.
Divieto di ulteriore subappalto - il subappaltatore non può subappaltare le prestazioni affidate
in subappalto.
Deroga – è consentito il subappalto della fornitura e posa in opera o il montaggio di componenti
ed attrezzature necessari per la realizzazione di impianti e di strutture speciali, come individuati
dall’art. 170, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, come di seguito:
• OS4 – impianti elettromeccanici trasportatori;
• OS5 - impianti pneumatici ed antintrusione;
• OS13 – strutture prefabbricate in cemento armato;
• OS 18-A – componenti strutturali in acciaio;
• OS 18-B – componenti per facciate continue.
In tali casi il fornitore o il subappaltatore può avvalersi di imprese di propria fiducia (per le quali
non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. L. n. 159/2011) .
Non sono equiparabili al subappalto – Regime della comunicazione
Argomentando a contrario, non sono assimilati al subappalto i contratti aventi ad oggetto
prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo:
A) qualora non superino le seguenti soglie:
Limiti di importo
se di importo non > 2% lavori affidati
o se di importo non > 100.000,00= Euro
Costo manodopera e personale
ininfluente
B) o, qualora superiori alle soglie
Importo > 2% lavori affidati
Importo > 100.000,00= Euro
non > 50% dell'importo da subappaltare
Ricorrendo le predette condizioni l’appaltatore può affidare a terzi dette attività, dandone
semplicemente comunicazione al RUP e al Direttore dei lavori.
Resta inteso che, al di fuori delle ipotesi di fornitura con posa in opera e noli a caldo,
qualsiasi lavorazione, anche di importo inferiore al 2% o a 100.000 euro, rientra nel concetto
di subappalto di lavori. In questo senso, conforme il Consiglio di Stato , sez. V, sentenza n.
5906 del 21.11.2007).
7
Incidenza sulla subappaltabilità della Categoria prevalente
Incidono sul 30% della categoria prevalente subappaltabile:
 i lavori, ancorché di importo inferiore al 2% del contratto o a 100.000 Euro;
 i contratti similari, relativi a forniture e posa in opera e noli a caldo di importo superiore
alle predette soglie purchè il costo della mano d’opera espletata in cantiere, sia superiore al
50% dell’importo del sub-affidamento.
L’essenza del contratto di “fornitura con posa in opera”
ed il discrimine con il contratto di subappalto
Cosa si debba intendere per “fornitura con posa in opera” e quali siano gli elementi che la
differenziano dal “subappalto” non è mai stato oggetto di definizione giuridica.
Ciò determina, spesso e volentieri, confusione ed interpretazioni che non sembrano
funzionalmente in linea con la normativa di cui sopra. E’ pertanto necessario individuare il discrimine tra
le due tipologie in questione.
Il Ministero dei Lavori pubblici, con circolare n. 477/UL del 9-3-1983, osserva che i contratti di
fornitura con posa in opera sono caratterizzati: a) dalla prevalenza della materia sull'attività
lavorativa; b) e dal fatto che nella fornitura il bene rientra nel ciclo produttivo e commerciale del
fornitore il quale aggiunge – e neppur sempre - alla prestazione tipica del venditore un’attività (la posa
in opera), che solo lui è in grado di realizzare o solo lui vuole realizzare, sia per il possesso di
specificheattrezzature, sia per garantire la tutela di segreti o di privative industriali, sia per evitare
danneggiamenti alle attrezzature medesime e per simili altre ragioni.
Il discrimine di cui trattasi può essere individuato nel fatto che vi sia o meno trasformazione del
bene fornito o, comunque, una modificazione che ne muta od altera la consistenza.
Trattasi di fornitura con posa in opera quando sussistono i seguenti elementi:
a) la fornitura deve riguardare un bene prodotto in serie; tale bene deve possedere già in sé la
sua destinazione d’uso (ad es. porte, finestre, radiatori, ventilconvettori, pannelli
prefabbricati, corpi illuminanti, etc….), cioè indipendentemente dalla posa;
b) la posa in opera si sostanzia in una prestazione meramente accessoria e strumentale,
necessaria a posare in opera il bene prodotto in serie (ad es. montaggio, fissaggio,
incollatura, assemblaggio, saldatura, etc…) senza che lo stesso si trasformi in cosa diversa.
La posa, in sostanza, come attività specificatamente esecutiva, ha lo scopo di rendere
idoneo il bene ad essere utilizzato per la funzione per la quale è stato prodotto.
Trattasi di subappalto quando si riscontrino le seguenti ipotesi:
a) il bene viene appositamente prodotto come da progetto, cioè al di fuori della produzione di
serie;
b) il bene fornito o acquistato viene trasformato in una entità diversa (o mutandolo
radicalmente o apportando modificazioni o alterazioni essenziali che ne mutano la
destinazione d’uso o la consistenza fisica): ciò avviene ad es. nel caso della fornitura in
opera di mattoni, calcestruzzo e travi in ferro che, a lavori ultimati, consistono nell’aver
realizzato i muri e le strutture dell’edificio.
Ne consegue che, si deve sempre guardare al bene finale (alla sua autonoma identità, finalità e
destinazione d’uso).
8
Pertanto, non può essere considerata fornitura con posa in opera, una serie di prestazione
frazionabili (rectius: artificiosamente frazionabili) quali gli impianti tecnologici degli edifici (ad es.
l’impianto idro-termo-sanitario o l’impianto elettrico o l’impianto di condizionamento). Trattasi di
subappalti, anche se si compongono di singole forniture con posa in opera (nella fattispecie dell’impianto
elettrico, di fili elettrici, cavi e tubazioni).
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO PRESAGOMATO
Secondo l’Autorità di vigilanza, giusta determinazione n. 7 del 13 marzo 2003, la fornitura e posa
in opera di ferri presagomati, necessari per la realizzazione di strutture in cemento armato, non
costituisce lavoro autonomo bensì fornitura con posa in opera, soggetta al regime della comunicazione (a
meno che l’importo del sub-contratto sia superiore al 2% dell’importo complessivo del contratto
d’appalto oppure superiore a 100.000 euro ed il costo della manodopera espletata nel cantiere in cui si
esegue l’opera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto, nel qual caso diventa contratto
similare soggetto ad autorizzazione).
Ritiene, inoltre, l’Autorità che tale tipologia di fornitura e posa in opera sia assimilabile, seppur
non ascrivibile ad alcuna delle categorie di cui all’Allegato A del DPR n. 34/2000, alle categorie OS4
(impianti elettromeccanici trasportatori), OS5 (impianti pneumatici ed antintrusione), OS18
(componenti strutturali in acciaio o metallo ) e OS33 (coperture speciali) in virtù di una interpretazione
logico-sistematica delle disposizioni di cui all’art. 118, comma 11, del Codice e all’art. 141, comma 2, del
D.P.R. n. 554/99.
Le succitate disposizioni, limitatamente alle suddette categorie consentono il subappalto a
cascata.
Ritiene, pertanto, l’Autorità, che la prestazione in parola può essere considerata, sul piano
tecnico, come fornitura di un componente o di una parte di un componente di un prefabbricato in
cemento armato o in acciaio.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI
Anche la fornitura e posa di conglomerati bituminosi è un subappalto anche laddove la
manodopera sia inferiore al 50% del valore del sub-contratto, non avendo il bitume, pur se
preconfezionato, di per sé, una specifica destinazione d’uso indipendente dalla posa in opera,
necessitando di essere steso e lavorato (con particolari macchine vibrofinitrici ed utilizzo maestranze
specializzate). Qui la posa in opera non è elemento accessorio e strumentale bensì necessaria per
trasformare il bitume in una entità diversa ovvero il tappeto bituminoso.
Alla stessa conclusione, pur con criterio diverso, giunge l’Autorità di Vigilanza con propria
deliberazione n. 35 del 3.9.2008.
Obbligo di comunicazione dei sub-contratti
Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, l’appaltatore è obbligato a
comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/06, il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DEL CONTRATTO
Praticare
per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al del 20%
Corrispondere
gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso
Cartelli di cantiere
indicare i nominativi di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici.
9
Osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale
si eseguono le prestazioni ( art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.).
Verificare
l’idoneità tecnico professionale del subappaltatore (sia esso impresa o
lavoratore autonomo) ai sensi dell’art. 90, comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. nonché del punto 3 dell’Allegato XVII allo stesso decreto legislativo.
Responsabilità
solidale:
 con il subappaltatore sull'osservanza, da parte del medesimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 26, D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.);
 dell’osservanza dell'obbligo di rispetto dei contratti collettivi di cui
sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto, ( art. 118, comma 6, D.Lgs. n.
163/06 e s.m.i.).;
 con il subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione del
subappalto, al versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle
fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito del subappalto,
ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per
evitare l'inadempimento (art. 35, comma 28, L. n. 248/2006 e s.m.i.);
 con il subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione del
subappalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali dovuti (art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.)
Trasmettere
alla stazione
appaltante
e per suo tramite
i subappaltatori:
 prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici,
nonché copia del piano operativo di sicurezza;
 le informazioni, relative alla ditta subappaltatrice, necessarie per la
richiesta del DURC da parte della stazione appaltante;
Trasmettere
alla stazione
appaltante

in corso d’opera, entro venti giorni da ciascun pagamento effettuato
dalla stazione appaltante nei propri confronti, copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena
la sospensione del pagamento del successivo stato d’avanzamento.
Coordinare
tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario.
Rispettare
e far rispettare
obbligo
tessera di
riconoscimento
il personale occupato in cantiere, compreso quello delle ditte
subappaltatrici e i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attività nel medesimo cantiere, devono essere muniti, ai sensi
dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08, di apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità (nome,
cognome e data di nascita) e l’indicazione del datore di lavoro (nome o
ragione sociale della ditta).
I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento. Il campo di

applicazione della normativa in parola viene individuato con riferimento a tutte le imprese che
operano nel cantiere edile (anche di quelle non caratterizzate dall’esercizio di attività edile) che
svolgono le attività di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/08.
10
Osservare
e far osservare

alle ditte subappaltatrici presenti in cantiere, quand’anche siano
lavoratori autonomi, gli obblighi di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 81/08,
relativi alla redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto.
Il documento deve contenere i contenuti minimi di cui alla circolare del Ministro del lavoro e della
Previdenza sociale n. 25 del 13.9.2006. Relativamente ai ponteggi su ruote (trabatelli) ed altre
attrezzature per l’esecuzione dei lavori temporanei in quota, si osservano le disposizioni di cui
alla circolare del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale n. 30 del 03.11.2006.
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
Nel contratto di subappalto deve risultare inserita, a pena di nullità, la clausola di assunzione dgli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136/2010 e s.m.i.
Comunicazione del subappaltatore
Il subappaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, comma 7,
del D.Lgs. n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per la commessa
pubblica cui si riferiscono i lavori da eseguire in subappalto, unitamente alle persone fisiche delegate
ad operare sullo stesso e relativo codice fiscale.
Tale comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto o, nel caso di
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica.
DISCIPLINA DEI PAGAMENTI AL SUBAPPALTATORE
Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante può
scegliere di effettuare o di non effettuare il pagamento diretto al subappaltatore o cottimista. A
seconda della scelta il legislatore predispone una differente disciplina:
Pagamento indiretto
Si ha tutte le volte che la Stazione appaltante ha indicato, nel bando di gara, che è fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L'affidatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il termine di cui sopra.
In caso di mancata trasmissione ne consegue l'obbligatoria sospensione dei successivi pagamenti
all'affidatario.
Pagamento diretto, si verifica in due ipotesi:
1. tutte le volte che la Stazione appaltante ha indicato, nel bando di gara, che provvederà a
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite;
2. quando si rientra nell'ipotesi di cui all'art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., in caso di
subappalto delle lavorazioni o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (di cui all'art. 107, comma 2, del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) che, singolarmente, superano in valore più del 15% dell’importo
totale dei lavori. Il pagamento viene effettuato nei limiti del contratto di subappalto.
L'affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata
di pagamento.
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SANZIONI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE
In base all'art. 21 della L. n. 646/1982, viene stabilito il principio generale dell'obbligo del
riilascio del titolo autorizzatorio per concedere ed eseguire in subappalto o a cottimo, in tutto o in
parte, opere riguardanti la pubblica amministrazione. Il precetto è corroborato da pesanti sanzioni.
Sul piano penale è prevista:
• per l'appaltatore, la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, nonché un'ammenda pari a
un terzo del valore dell’opera affidata in subappalto o cottimo e non superiore ad 1/3 del
valore dell’opera affidata in subappalto o cottimo e non superiore ad 1/3 del valore
complessivo dell’opera ricevuta in appalto;
• per il subappaltatore o affidatario del cottimo , la setssa pena detentiva dell'appaltatore
nonché l’ammenda pari a 1/3 del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo..
Sul piano civile
• per la stazione appaltante, è prevista la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto
d'appalto con l'appaltatore;
• per l'appaltatore ed il subappaltatore o cottimista , il contratto stipulato in assenza di
autorizzazione, è nullo ex art. 1418 c.c., in quanto contrario a norme imperative ed
essendo stipulato in violazione di norma penale è anche contrario al buon costume; tale
nullità priva le parti sia dell'azione contrattuale sia dell'azione di arrichimento senza
causa (art. 2041 c.c.); il subappaltatore o cottimista non può agire per ottenere il
pagamento dei lavori eseguiti.
Dott. G. Paolo Turcato *
* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non sono in alcun modo impegnative per gli uffici tecnici della Provincia
di Padova.
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