IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
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ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM ot03.91, DEL DPCM
14.11.97E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95)
11~11111
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
REP. 120/DP 05/13
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
,A,
GESTIONE
AIA SICUREZZA AMBIENTE
RiconoscIrnento dl Idoneità per l'analisi delrernianto secondo II D.M. clic
(orni n. DGPREV. IVIo8487/P)I.o.c.d.o.4 del es/o
:Q
IL RICHIEDENTE
"Di MAURO OFFICINE GRAFICHE S.p.A."
PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI DESTINATI AL SETTORE ALIMENTARE
SEDE LEGALE:
VIA GAUDIO MAIORI, 8 —84013 — CAVA DE' TIRRENI (SA)
SITO DI PROVA:
VIA GAUDIO MAIORI, 8 — 84013 — CAVA DE' TIRRENI (SA)
DATA ESECUZIONE INDAGINI:
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
DETERMINAZIONE DEI VALORI DI
E DELLALEGGE
NEGLI AMBIENTIABITATIV
RELAZIONE
23 SETTEMBRE 2014
EMISSIONE/IMMISSIONE SONORA IN AMBIENTE
ESTERNO ED IN AMBIENTE ABITATIVO
P
o6
SALERNO 30 SETTEMBRE 2014
la > 1•4.• cike,o,
AU30 TECNICI • •P
(SA CIMENTALE
dig
LEGGE N° . 4, ...
•
667
DELIBERA GiuNTA R
•
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NuMERO DI RIFE ' Ilik ..1" - • QN/304N° 250/99
REVISIONE
LUOGO E DATA
GEOM. LA WC« teS.C.A1931/ANNI
•
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
TA »CREDA Anon
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
REP.120/DP 06/1
4
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 2 di 23
LO
LO
INDICE
i PREMESSA
3
2 LEGISLAZIONE
3
2.1
LA DISCIPLINA TRANSITORIA CONTENUTA NEL DPCM 01.03.91 E IL DPCM 14.11.97
3
2.2
LA LEGGE QUADRO 26 OTTOBRE 1995, N° 447
6
2.3
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
7
2.4
SANZIONI AMMINISTRATIVE
8
2.5
DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 11 DICEMBRE 1996
9
2.6
LEGGE 27 FEBBRAIO 2009, N. 13
lO
3 DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE
2.0
4 DESCRIZIONE DEL SITO DELL'ATTIVITÀ E DELLE SORGENTI SONORE
11
4.1
DESCRIZIONE DEL SITO
11
4.2
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ E DELLE SORGENTI SONORE
11
5 MISURE FONOMETRICHE - STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
12
5.1
VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE
13
5.2
CONDIZIONI DI MISURA GENERALI
13
5.3
UBICAZIONE DELLE POSTAZIONI D'INDAGINE
13
5.4
RISULTATI DELLE MISURE
14
6 ANALISI DEI RISULTATI
16
6.1
DEPURAZIONE DEGLI EVENTI SONORI DI NATURA ECCEZIONALE
6.2
CORREZIONE DEI VALORI MISURATI PER LA PRESENZA DI COMPONENTI IMPULSIVE, TONALI E/0
16
TONALI DI BASSA FREQUENZA
16
6.3
CORREZIONE DEI VALORI MISURATI PER LA PRESENZA DI RUMORE A TEMPO PARZIALE
16
6.4
COMPARAZIONE DEI VALORI MISURATI AL TEMPO DI RIFERIMENTO (TR)
17
METODOLOGIA DI MISURA E DI VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI
17
7.1
20
TIENEI
DIRITTI D'AUTORE AI
SUPPORTOORETETEL EMAITC
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM oi.03.91, DEL DP CM
14.21.92 E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95)
CURAE DILIGENZA. ESOTTOPOSTI AO UN ACCURATOCONTROLLO
ISA
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
o
RISULTATI DELLE MISURE
o
21
9 CONSIDERAZIONI FINALI
23
ALLEGATI:
ALLEGATO N° 1).
ALLEGATO N° 2).
ALLEGATO N° 3).
ALLEGATO N° 4).
CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE;
PLANIMETRIA DELLE POSTAZIONI DI MISURA;
ELABORATI GRAFICI DELLE POSTAZIONI DI MISURA;
STRALCIO DELL'AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE INERENTE L'AREA
OGGETTO D'INDAGINE;
ALLEGATO N° 5).
ALLEGATO N° 6).
STRALCIO DEL PZA DEL TERRITORIO COMUNALE INERENTE L'AREA OGGETTO DELL'INDAGINE;
DECRETO GIUNTA REGIONALE CAMPANA DI NOMINA A TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
AMBIENTALE;
5
o
DIRITTI SONO RISERVATII
CONTENUTIDIO
OTUTTII
8 ANALISI DEI RISULTATI - VERIFICHE DI LEGGE
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
R EP .120/DP 06/14
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97 E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95)
1
A SICUREZZA ANNUM
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 3 di 23
PREMESSA
Oggetto del seguente rapporto è la raccolta di tutte le informazioni, attraverso le necessarie misurazioni,
per la formulazione di un parere di adeguatezza delle immissioni sonore in ambiente abitativo e in
ambiente esterno (ex. art. 6 del dPCM
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO",
ACUSTICO" e
della Legge-Quadro n° 447 del 25.10.95 "L.Q. SULL'INQUINAMENTO
dell'art. 3 del dPCM 14.11.97"DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE").-
Infatti in data
S.p.A." con
01.03.91"LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE A RUMORE NEGLI AMBIENTI
23 SETTEMBRE 2014 a
seguito di incarico conferito dalla ditta "Di MAURO OFFICINE GRAFICHE
sede legale e sede operativa in Via Gaudio Maiori, 8 del Comune di Cava de' Tirreni (SA), lo
scrivente GEOM. LA FRANCESCA
GIOVANNI
Competenti in Acustica Ambientale (art.
2 C.
della GE.I.S.A.
S.R.L.
iscritto nell'elenco del Tecnici
Ge 7 della L.Q. 447/9s) con delibera 2661 del oh Aprile 2000
Numero di Riferimento Elenco Regionale 2w/qq, socio AIA nonché certificato per titoli, dal CICPND
(Centro Italiano di Coordinamento per le Prove non Distruttive), come esperto di i° Livello in Acustica,
Suono e Vibrazioni nel settore misure Acustiche, ha effettuato tutti i necessari rilievi fonometrici — in
periodo diurno e notturno - presso il confine della ditta, al fine di valutare le emissione/immissioni sonore
prodotte dai propri impianti ed attrezzature, allo scopo di formulare un parere di adeguatezza delle stesse ai
limiti previsti dell'ex. art. 6 del dPCM 01.03.91 e dall'art. g del dPCM 14. //. 97. 2
LEGISLAZIONE
2.1
LA DISCIPLINA TRANSITORIA CONTENUTA NEL DPCM 01.03.91 E IL DPCM 14.11.97
Il dPCM 01.03.91, pubblicato in data 08 Marzo 2991 sulla G.U. n°57 Serie Generale Parte Prima, che fonde
con scarsa coerenza i numerosi progetti redatti e discussi nell'ampio arco di tempo trascorso dal
completamento dell'ordinamento regionale e dall'istituzione del servizio sanitario nazionale, introduce,
in base all'art. 4 della Legge 833/78 e all'art. 2 della Legge 349/89, "Limiri
RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO".
MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL
Buona parte dell'articolato del dPCM
01.03.91 è stato cassato, in quanto contrario ai principi di delega ed autonomia vigenti in materia
ambientale, dalla Sentenza 517/91 Corte Costituzionale. Sono quindi venute a cadere le norme
accessorie, relative alle modalità istruttorie dei piani di risanamento aziendali, istituiti dall'art. 3 per
consentire ai titolari di "sorgenti fisse" di godere di un periodo di adeguamento ai limiti fissati dalle norme
relative alla elaborazione di piani di risanamento da parte delle Amministrazioni Locali. La citata
sentenza ha confermato i poteri dei Comuni, delle Province e delle Regioni, rendendo evidente il ruolo
fondamentale che tali Enti devono assumere nell'iter applicativo del dPCM 01.03.91. Ha inoltre chiarito
che solo un atto legislativo, o altro atto di efficacia equivalente, può dettare norme di indirizzo a
completamento della disciplina dei limiti fissata dal Decreto. Successivamente, secondo quanto previsto
dalla legge quadro 447/95, è stato pubblicato il dPCM 14.11.97 che in parte abroga e in parte modifica i
contenuti dei dPCM 01.03.91. Coerentemente con le prescrizioni dell'art. 4 della legge 833 dei 1978 (legge
di Riforma Sanitaria) e dell'art. 2 della legge 349 dei 1986 (legge istitutiva dei Ministero dell'ambiente), lo
Stato ha in questo modo disciplinato la materia dell'inquinamento acustico ambientale fissando limiti
massimi alle immissioni sonore. Tali limiti, distinti in diurno e notturno, sono differenziati in base alla
destinazione d'uso dell'area, secondo classi esplicitate in entrambi i decreti. In attesa della suddivisione
definitiva del territorio comunale, "si applicano alle sorgenti sonore fisse" escludendo quindi ogni forma di
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95)
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 4 di 23
REP.120/DP 06/14
traffico o sorgente mobile, i limiti di accettabilità riportati nella tabella III, secondo quanto previsto
dall'art. 6 del dPCM 01.03.91, se rimane inalterato.PERTANTO PER IL COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI (SA) AVENDO QUEST'ULTIMO DISPOSTO TALE PROVVEDIMENTO.
SI APPLICANO I LIMITI DI TABELLA IVA E IVB
L'art.
2 C. 3
dei dPCM
14.11.97
definisce e puntualizza dove devono essere eseguiti i rilevamenti e le
verifiche fonometriche per rilevare i valori di emissione: "in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone
e comunità". I valori limite, sono riportati nelle tab. IVA, IVB, IVC, IVD. Essi sono da rispettare una volta
E
definita, la suddivisione del territorio nelle 6 classi di destinazione d'uso riportate in tab. V, espresse nel
dPCM 01.03.91e ribadite ugualmente nel dPCM 14.11.97, cui vengono assegnati i limiti obiettivo descritti
dalla tab. IV C. La progressione nella applicazione dei valori limite di cui al nuovo decreto è la seguente:
1)
I COMUNI FISSANO LIMITI OBIETTIVO "DI QUALITÀ" (QUI TAB. IV C) MEDIANTE LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA;
2)
NELLE STESSE ZONE, L'INSIEME DELLE SORGENTI NON DEVE SUPERARE I LIMITI DI IMMISSIONE (QUI TAB. IV B) MENTRE LA SINGOLA
3)
I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE SCATTANO AUTOMATICAMENTE SE VENGONO SUPERATII LIMITI DI ATTENZIONE
SORGENTE NON DEVE SUPERAREILIMITI DI EMISSIONE (QUI TAB. IV A);
(QUI TAB. IV D); QUESTI SONO, NEL LUNGO PERIODO, PARI Al LIMITI DI IMMISSIONE; SE INVECE DI CONSIDERARE UNA SOLA ORA
DI DISTURBO, IL LIMITE DI ATTENZIONE E PARI AL VALORE DEL LIMITE DI IMMISSIONE AUMENTATO DI 10 DB(A) IN ORARIO DIURNO
E 5 DB(A) IN ORARIO NOTTURNO.-
L'art.
4
del dPCM
14.11.97
prevede infatti che, per zone non esclusivamente industriali, non debbano
essere superate, all'interno degli ambienti abitativi, determinate differenze tra il livello limite di
immissione del rumore ambientale ed il livello del rumore residuo, cioè tra i livelli rispettivamente
misurati in presenza ed in assenza della specifica sorgente: tali valori differenziali massimi sono 5 dB(A)
in periodo diurno e
3
dB(A) in periodo notturno, fatto salvo il caso in cui l'effetto del rumore si possa
ritenere trascurabile, ovvero:
a)
SE IL RUMORE MISURATO ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE A FINESTRE APERTE
e INFERIORE A 50 DB(A) DURANTE IL PERIODO
DIURNO E 40 DB(A) DURANTE IL PERIODO NOTTURNO;
b)
SE IL LIVELLO DEL RUMORE AMBIENTALE MISURATO ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE A FINESTRE CHIUSE E INFERIORE A 35 DB(A)
DURANTE IL PERIODO DIURNO E 25013(A) DURANTE IL PERIODO NOTTURNO.
Tra le altre novità introdotte ricordiamo:
1)
LA DEFINIZIONE DELL'APPLICABILITÀ DEI LIMITI DI IMMISSIONE E DELLA PRESENTAZIONE DEI PIANI D/ RISANAMENTO PER LE
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (ARTT. 4 E 6.3); INOLTRE IL DECRETO RIMANDA ALL'EMANAZIONE DI UN ULTERIORE SPECIFICO
DECRETOILIMITI DI EMISSIONE NELLE FASCE DI PERTINENZA (ART. 3);
2)
L'INTRODUZIONE DEI VALORI DI ATTENZIONE RIFERITI AD UN'ORA E RIFERITI ALL'INTERO TEMPO DI RIFERIMENTO (ART. 6.i);
3)
LA PRESENTAZIONE DI UN PIANO DI RISANAMENTO (ART. 7 DELLA LEGGE N. 447/95)È NECESSARIA QUANDO 51 HA IL
SUPERAMENTO DEI VALORI DI ATTENZIONE; NEL CASO DI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI TALE PIANO DEVE ESSERE
PRESENTATO SE SI SUPERANO I VALORI RELATIVI ALL'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO (ART. 6.2);
4)
FINCHÉ I COMUNI NON ADOTTANO UNA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO REDIGENDO LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA SI APPLICANOI
5)
IL SUPERAMENTO DEI LIMITI ACUSTICI COMPORTA L'ADOZIONE DI SANZIONI (ART. 8.2);
6)
LA DEFINIZIONE DI VALORI DI QUALITÀ INDICATI NELLA LEGGE QUADRO N. 447/95 (ART. 7).
LIMITI DI CUI ALL'ART. 6 C. 1 DEI DPCM 01.03.91;
Il dPCM 14.11.97 entra in vigore il oi gennaio 1998 (art. 2.0) e con l'effetto dell'entrata in vigore saranno
aboliti i commi ie 3 dell'art. i del dPCM 01.03.91.TABELLA III
ZONIZZAZIONE
LIMITE DIURNO LEO DB(A)
LIMITE NOTTURNO LEO DINA)
Turro IL TERRITORIO NAZIONALE
70
6o
ZONA A (DECRETO MINISTERIALE N°1444/68) (*)
65
55
ZONA B (DECRETO MINISTERIALE N°1444/68) (*)
ZONA ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALE
6o
50
70
70
(*) ZONE DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 2 APRILE 1968 N° 1444:ZONA A: CENTRO STORICO- ZONA B: ZONA MISTA
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97E DELLA LEGGE-QUADRO N°447 DEL 29.10.99
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 5 di 23
REP.120/DP 06/14
TABELLA IV A
VALORI LIMITE DI EMISSIONE - LEQ IN DB(A) (ART. 2 DP CM 14.11.97)
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL
TEMPI DI RIFERIMENTO
TERRITORIO
LIMITE DIURNO - (06.00 — 22.00)
LIMITE NOTTURNO - (22.00 — 06.00)
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
45
so
35
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
AREE DI TIPO MISTO
AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA
55
60
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
65
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
65
40
45
SO
55
65
TABELLA IV B
VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE • LEO IN DB(A) (ART. 3 DPCM 14.11.97)
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL
TEMPI DI RIFERIMENTO
TERRITORIO
LIMITE DIURNO - (06.00 — 22.00)
LIMITE NOTTURNO - (22.00 —o6.00)
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
50
40
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
45
AREE DI TIPO MISTO
55
6o
AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA
65
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
70
70
55
60
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
50
70
TABELLA IV C
VALORI DI QUALITÀ - LEO IN DB(A) (ART. 7 DPCM 14.11.97)
TEMPI DI RIFERIMENTO
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL
TERRITORIO
LIMITE DIURNO- (06.00 — 22.00)
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
47
37
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
52
42
AREE DI TIPO MISTO
57
62
52
AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA
LIMITE NOTTURNO - (22.00 — 06.00)
47
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
67
57
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
70
70
TABELLA IV D
VALORI DI ATTENZIONE LEO IN DB(A) (ART. 6 DPCM 14.11.57)
RIFERITI Al ORA
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO
RIFERITI AL TEMPO DI RIFERIMENTO
DIURNO
NOTTURNO
DIURNO
NOTTURNO
(06.00 — 22.00)
(22" —o6.00)
(06.00 — atm)
(22.00 — 06.00)
45
50
50
40
55
6o
45
so
65
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
6o
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
65
AREE DI TIPO MISTO
70
AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
75
8o
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
8o
55
60
65
70
55
6o
75
70
70
TABELLA V
VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (LEO DB(A)) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONI DEL TERRITORIO
CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO E RELATIVA DESCRIZIONE
CLASSE i
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE CIOÈ QUELLE AREE NELLE QUALI LA QUIETE RAPPRESENTA UN ELEMENTO BASE PER LA LORO UTILIZZAZIONE
33
COME AD ESEMPIO AREE OSPEDALIERE, SCOLASTICHE, AREE DESTINATE AL RIPOSO E ALLO SVAGO, AREE RESIDENZIALI RURALI, AREE DI
9 g,
PARTICOLARE INTERESSE URBANISTICO, PARCHI PUBBLICI ECC..AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE CIOÈ QUELLE AREE URBANE INTERESSATE PREVALENTEMENTE DA TRAFFICO
CLASSE II
VEICOLARE LOCALE, CON BASSA DENSITÀ DI POPOLAZIONE, CON LIMITATA PRESENZA DI ATMV(TA COMMERCIALI ED ASSENZA DI ATTIVITÀ
INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI.AREEDI TIPO MISTO CIOÈ QUELLE AREE URBANE INTERESSATE DA TRAFFICO VEICOLARE LOCALE ODI ATTRAVERSAMENTO, CON MEDIA DENSITÀ
CLASSE III
DI POPOLAZIONE CON PRESENZA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, UFFICI, CON LIMITATA PRESENZA DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI E CON ASSENZA DI
ATTIVITÀ INDUSTRIALI; AREE RURALI INTERESSATE DA ATTIVITÀ CHE IMPIEGANO MACCHINE OPERATRICE.AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA CIOÈ QUELLE AREE URBANE INTERESSATE DA INTENSO TRAFFICO VEICOLARE, CON LATA DENSITÀ DI
CLASSE iv
POPOLAZIONE, CON ELEVATA PRESENZA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI ED UFFICI;CON PRESENZA DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI: LE AREE IN PROSSIMITÀ
DI STRADE DI GRANDE COMUNICAZIONE E DI LINEE FERROVIARIE: LE AREE PORTUALI, LE AREE CON LIMITATA PRESENZA DI PICCOLE INDUSTRIE.-
CLASSE V
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI CIOÈ QUELLE AREE INTERESSATE DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E CON SCARSITÀ DI ABITAZIONI.-
CLASSE VI
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI CIOÈ QUELLE AREE ESCLUSIVAMENTE INTERESSATE DA ATTIVITÀ INDUSTRIAU PRIVE DI INSEDIAMENTI
ABITATIVI.-
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97 E DELLA LEGGE-QUADRO Is/0 447 DEL 25.10.95)
2.2
REP.120/DP 06/14
TA SICUREZZA AMBIENTE
RELAZIONE TECNICA- PAGINA 6
di 23
LA LEGGE QUADRO 26 OTTOBRE 1995, N°447
L'art. i della legge 447 dichiara che la finalità della nuova legge quadro è quella di stabilire "i principi
fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico",
Ai principi introdotti dalla legge è stato assegnato il valore di principi fondamentali stabiliti dallo Stato
per cui non modificabili dal potere legislativo attribuito alle regioni ai sensi dell'art. 2.17 della Cassazione.
Il legislatore ha quindi caratterizzato la nuova normativa attribuendogli, il contenuto di principio
fondamentale. Anche in materia di inquinamento acustico le Regioni dovranno dunque rispettare le
norme di principio dettate dalla legge quadro n°447, che può essere così definita una vera e propria legge
cornice in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. In conclusione il principio
generale definito dalla legge quadro, può essere sintetizzato con la necessità di introdurre un sistema di
controllo adeguato al fine di pervenire e/o ridurre l'inquinamento acustico. Come detto la legge quadro
stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.
Tale bene tutelato viene definito, all'art. 2, lettere b) dalla legge stessa nel seguente modo:
«OGNI AMBIENTE INTERNO A UN EDIFICIO DESTINATO ALLA PERMANENZA DI PERSONE ODI COMUNITÀ E UTILIZZATO
ART. 2 LETT. B)
PER LE DIVERSE ATTIVITÀ UMANE, FATTA ECCEZIONE PER GLI AMBIENTI DESTINATI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER I
QUALI RESTA FERMA LA DISCIPLINA DI CUI AL D.LGS. 15 AGOSTO 1
991, N° 277, SALVO PER QUANTO CONCERNE
L'IMMISSIONE DI RUMORE DA SORGENTI SONORE ESTERNE AI LOCALI IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITA PRODUTTIVE».-
Tale definizione concerne ogni ambiente interno che contenga o possa contenere persone e/o utilizzato
per attività umane che possa produrre immissione o emissione di rumore (locali di ritrovo, svago, di culto
ecc.). Tale norma si applica anche alle attività produttive, limitatamente al caso di immissione di rumore
che venga determinata da sorgenti sonore collocate esternamente ai locali in cui si svolgono le attività
produttive (per ogni altra fonte di rumore concernente l'attività produttiva la normativa di riferimento è
il D.Lgs. 277). La definizione di ambiente abitativo solo in parte riprende quella dell'allegato "A" del dPCM
01.03.91; infatti nella nuova, per quanto concerne l'attività produttiva, la normativa dovrà applicarsi
esclusivamente ai casi di immissione di rumore da sorgenti sonore collocate esternamente ai locali in cui
si svolge l'attività produttiva. Nel dPCM 01.03.91 si ritenevano invece ricomprese anche le immissioni di
rumore provenienti da sorgenti interne, purchè non connesse con attività lavorative, pertanto tale
riferimento deve ritenersi nullo. La nozione di ambiente abitativo come definito dall'art. a svolge una
duplice funzione, una generale che permette di individuare il bene tutelato dalla normativa in esame, e
una specifica, che definisce anche le sorgenti di rumore da sottoporre alle nuove disposizioni normative.
Per quanto concerne il tipo di inquinamento da cui ci vuole tutelare l'ambiente abitativo, il riferimento va
all'inquinamento acustico cioè, secondo l'art. 2, lettera a):
O NELL'AMBIENTE ESTERNO TALE DA PROVOCARE
O DISTURBO AL RIPOSO E ALLE ATTIVITÀ UMANE, PERICOLO PER LA SALUTE UMANA, DETERIORAMENTO
«ALL'INTRODUZIONE DI RUMORE NELL'AMBIENTE ABITATIVO
ART. 2 LETT. A)
FASTIDIO
DEGLI ECOSISTEMI, DEI BENI MATERIALI, DEI MONUMENTI, DELL'AMBIENTE ESTERNO O TALE DA INTERFERIRE CON LE
LEGITTIME FRUIZIONI DEGLI AMBIENTI STESSI».-
Tale definizione risulta essere molto più articolata rispetto a quella dell'allegato "A" del dPCM 02.03.91,
e finisce sicuramente per dilatare il settore di tutela della nuova legge. Infatti una delle più evidenti
contraddizioni della normativa è presente nella definizione di inquinamento acustico, dove si fa
riferimento all'introduzione di rumore sia nell'ambiente interno che esterno, dichiarando
precedentemente però che il bene da tutelare è solo l'ambiente abitativo interno, dunque anche
quest'ultimo è da considerarsi tutelato. Tutto ciò non può essere considerato come una svista del
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL oPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97 E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95)
REP.120/DP 06/14
TA SICUREZZA AMBIENTE
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 7 di 23
legislatore, ma che potrebbe comportare seri problemi applicati della legge stessa. A completare
la
definizione di inquinamento acustico interviene l'individuazione delle sorgenti sonore, cioè le fonti di
rumore che devono essere oggetto di attenzione ai fini dell'applicazione dei nuovi valori di immissione o
emissioni. Le sorgenti vengono suddivise in fisse, quali impianti tecnici degli edifici e altre installazioni
unite agli immobili anche in via transitoria, infrastrutture, ferroviarie, stradali, aeroportuali ecc., e in
mobili che si ricavano in via residuale da quelle fisse. Inoltre secondo l'art.
2 C.
4, della legge, rimane,
accanto a tali definizioni, anche quella di sorgente specifica intesa come sorgente sonora selettivamente
identificabile che costituisce la causa del disturbo) che è già contenuta nell'ali. "A" del dPCM 01.03.91.
Infine oggetto della nuova normativa è anche l'inquinamento acustico provocato dalle diverse forme di
traffico veicolare e ferroviario, nonché aereo (novità assoluta della normativa), che secondo il dPCM
01.03.91 dovevano essere ascritte nell'ambito del rumore ambientale o residuo, salvo identificazione
come sorgente specifica. La legge quadro stabilisce all'art. 3 le competenze dello Stato e ripartisce, negli
art. 4, 5, 6 le ulteriori competenze in materia di inquinamento acustico, tra Regioni, Province e Comuni.-
2.3
ORDINANZE CONTINGIBIU E URGENTI
In senso tecnico si parla di ordinanza a proposito dei provvedimenti del sindaco che si sostanziano in
normali provvedimenti amministrativi adottati nell'esercizio di specifiche funzioni attribuite al sindaco
dalle norme. Sono qualificate come ordinarie o normali e si individuano secondo la forma quali atti
amministrativi del sindaco. Il genere delle ordinanze contingibili, vale a dire temporanee, ed urgenti, a
cui fa riferimento l'art. 9 della L. 447/1995 e diverso e si individua secondo sostanza, in quanto "richiesto
da eccezionali ed urgenti necessità". La norma in esame autorizza i soggetti investiti di poteri in materia
di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, specificatamente il sindaco, il presidente della provincia,
il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente ed il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ad adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti motivati che ordinano "il
ricorso temporaneo a speciali norme di contenimento odi abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l'inibitoria parziale o totale di determinate attività". Per quanto attiene all'efficacia spaziale, le ordinanze
del sindaco hanno vigore nei limiti del territorio comunale, quelle del presidente della provincia e del
prefetto nei limiti della provincia, quelle del presidente della Regione nei limiti territoriali della regione e
quelle del Ministro dell'ambiente e del presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito nazionale. Per
quanto attiene all'efficacia temporale questa viene meno con la cessazione del presupposto dell'urgenza
e delle circostanze contingenti. Sia che le ordinanze trattino di un caso singolo e/o generale esse perdono
l'efficacia appena raggiunto l'obiettivo, vale a dire l'effetto giuridico della cessazione della situazione
anomale, che di fatto vi aveva dato causa o non appena è possibile provvedere con strumenti giuridici
normali. La facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti nel settore dei servizi pubblici e riservata
al Presidente del consiglio dei Ministri. Sono fatti salvi i poteri degli organi dello Stato, che, in base alle
leggi vigenti, sono preposti alla tutela dell'ordine pubblico. Per quanto riguarda la inosservanza delle
ordinanze, sono previste contravvenzioni dall'art. 650 c.p., come norma applicabile ogni qualvolta
manchino norme più specifiche. Il primo c. dell'art. lo L. 447/1995, dedicato alle sanzioni amministrative
nel far salvo quanto previsto dall'art. 65o predetto, prevede la sanzione amministrative di una somma da
€ 1.032,91 a €10.329,14 per chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità
;
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97 E DELLA LEGGE-QUADRO be'447 DEL 26.10.96)
AIA SICUREZZA AMBIENTE
REP 120/DP 06/14
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 8 di 23
competente di cui all'art. 9. Per quanto attiene al problema del controllo del giudice amministrativo va
rilevato che ad esso può essere chiesto l'annullamento delle ordinanze illegittime, al pari di ogni altro
atto amministrativo. Merita di essere sottolineato che, a differenza del T.U.L.C.P Art. 153, l'attuale art.
38 della L. 8/6/90 n° 2.42, consente al sindaco l'emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti non
solo per motivi di sicurezza pubblica, ma anche al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica dei cittadini. E' ritenuta quindi legittima l'ordinanza di chiusura di uno
stabilimento la cui attività abbia superato i limiti di rumorosità consentiti, costituendo fonte di rischio da
esposizione al rumore (TAR Lazio Sez. Il 22/2/95 n° 242). Il Sindaco non può disporre la cessazione di una
attività lavorativa per eccessiva rumorosità, senza aver preventivamente imposto gli opportuni
accorgimenti tecnici atti ad eliminare le emissioni nocive. Inoltre, come si e già detto sopra, la
sospensione di una attività lavorativa per eccessiva rumorosità, in quanto misura cautelare, deve essere
disposta per un periodo di tempo determinato.-
2.4
SANZIONI AMMINISTRATIVE
L'art. lo della legge quadro qualifica la tipologia delle sanzioni previste come conseguenze sfavorevoli in
relazione alle attività poste in essere in violazione delle norme in tema di inquinamento acustico
contenute dalla legge stessa quali amministrative. Non vengono quindi depenalizzati illeciti preesistenti
ritenuti lesivi di interessi degni di tutela penale, ma introdotte tre nuove fattispecie di nuove sanzioni
amministrative pecuniarie aventi carattere affittivo e riparatorio. Vengono in tal modo per la prima volta
introdotte delle sanzioni specifiche a salvaguardia delle norme sull'inquinamento acustico.a) E DISPOSTO INNANZI TUTTO CHE CHIUNQUE NON OTTEMPERA AL PROVVEDIMENTO LEGITTIMAMENTE ADOTTATO DALL'AUTORITÀ
COMPETENTE CHE ORDINA IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI CONTENIMENTO ODI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI
SONORE, DI CUI ALL'ART. 9, É PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA €1.032,91 A € 10.329,14 (ART. 10 C. 1).b) CHIUNQUE, NELL'ESERCIZIO O NELL'IMPIEGO DI UNA SORGENTE FISSA O MOBILE DI EMISSIONI SONORE, SUPERAI VALORI LIMITE DI
EMISSIONE E DI IMMISSIONI, FISSATI DAL DPCM DEL 14.11.97 t PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI
UNA SOMMA DA €516,45 A €5.164,56. LA PORTATA GENERALE DI TALE DISPOSIZIONE IMPLICA L'ABROGAZIONE DELL'ART. 659
C. 2 "PERCHÉ, IN IPOTESI DI NERA VIOLAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE POSTI DALLA NORMA AMMINISTRATIVA, NON t POSSIBILE
INDIVIDUARE UN CRITERIO SOSTANZIALE DI DIFFERENZIAZIONE TRA I DUE CAMPI OPERATIVI DELLE DUE NORME, PONENDO
ENTRAMBE LA STESSA CONDOTTA, OSSIA LA VIOLAZIONE DI LIMITI LEGALI ALLE EMISSIONI".C) LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE, DISTINTI PER SORGENTE SONORA RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA
DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DA TRAFFICO VEICOLARE, FERROVIARIO, MARITTIMO ED AEREO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA STESSA
LEGGE, t PUNITA CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA t 258.23 A t 10.329,24.Occorre ricordare che gli artt. 255 e 256 del CdS contengono disposizioni sulla limitazione dei rumori e
sull'uso dei dispositivi di segnaletica acustica provviste di sanzioni amministrative. L'art. 255 dispone:
a)
0)
C)
d)
e)
DURANTE LA CIRCOLAZIONE SI DEVONO EVITARE RUMORI MOLESTI CAUSATI SIA DAL MODO IN CUI t SISTEMATO IL CARICO E SIA
DA ALTRI CONNESSI CON LA CIRCOLAZIONE STESSA.IL SILENZIATORE, SE PRESCRITTO, DEVE ESSERE TENUTO IN BUONE CONDIZIONI DI EFFICIENZA E NON DEVE ESSERE ALTERATO.NELL'USARE APPARECCHI RADIOFONICI O DI RIPRODUZIONE SONORA A BORDO DEI VEICOLI NON SI DEVONO SUPERARE I LIMITI
SONORI MASSIMI DI ACCETTABILITÀ FISSATI DAL REGOLAMENTO.I DISPOSITIVI DI ALLARME ACUSTICO, ANTIFURTO INSTALLATI SUI VEICOLI DEVONO LIMITARE L'EMISSIONE SONORA Al TEMPI
MASSIMI PREVISTI DAL REGOLAMENTO E, IN OGNI CASO, NON DEVONO SUPERARE I LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
FISSATI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14.11.97.CHIUNQUE VIOLA LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO E SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI
UNA SOMMA DA €27,88 A t 203,29.-
L'importo della sanzione, veramente irrisorio in sé, e ancor più se rapportato all'entità di quelle previste
dall'ad io c. 2, risulta in modo più pregnante velleitaria e per nulla dissuasiva, se si tiene conto della
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IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
REP.120/DP 06/14
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 9 di 23
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.1.0.95)
diffusa e spesso generale disapplicazione delle norme fondamentali del codice stradale (velocità, cinture
di sicurezza) da parte degli automobilisti, e ciò che è più grave, da parte delle istituzioni preposte
all'osservanza delle disposizioni stesse. L'art. 156 aggiunge ancora che:
IL DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA DEVE ESSERE USATO CON LA MASSIMA MODERAZIONE E SOLAMENTE Al FINI DELLA
a)
SICUREZZA STRADALE. LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE LA PIÙ BREVE POSSIBILE.FUORI DAI CENTRI ABITATI I `USO DEL DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E CONSENTITO OGNI QUALVOLTA LE CONDIZIONI
b)
AMBIENTALI O DEL TRAFFICO LO RICHIEDANO AL FINE DI EVITARE INCIDENTI, IN PARTICOLARE DURANTE I SORPASSI.CHIUNQUE VIOLA LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO È SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI
C)
UNA SOMMA DA € 27,88 A € 103,29.-
Queste due disposizioni (norme speciali) prevalgono sull'art. io c. 2, che svolge una funzione di norma
generale. Il
C.
4 dell'art. lo prevede che il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni
predette e versato allo Stato, è può essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di
risanamento "con incentivi per il raggiungimento dei valori limite" fissati dal dPCM del 14.11.97.-
2.5
DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 11. DICEMBRE 1996
Cosi come previsto dall'art. 15, c. 4, della legge n. 447, e dall'art.
2, C.
3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri i marzo 1991, il legislatore ha emanato il Decreto n dicembre 1996 recante
"APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE PER GLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO" (pubb. sulla G.U.
S.G. n. 52, 04.03.97), al fine di regolarizzare l'applicazione del criterio differenziale per gli i cosiddetti
impianti a ciclo produttivo continuo. Le disposizioni del suddetto decreto (art. i c. 1.) si applicano a tutti
quegli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali,
come definite nel decreto del Presidente della Repubblica i marzo 1991, art. 6, c. i, ed all. B, tab. 2, o la
cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.Infatti al successivo art. 2 si danno le definizioni di impianto a ciclo produttivo continuo, cioè:
a ) . QUELLO DI CUI NON F POSSIBILE INTERROMPERE L'ATTIVITÀ SENZA PROVOCARE DANNI ALL'IMPIANTO STESSO, PERICOLO DI
INCIDENTI O ALTERAZIONI DEL PRODOTTO O PER NECESSITA DI CONTINUITÀ FINALIZZATA A GARANTIRE L'EROGAZIONE DI UN
SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE;
b).
QUELLO IL CUI ESERCIZIO È REGOLATO DA CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO O DA NORME DI LEGGE, SULLE
VENTIQUATTRO ORE PER CICLI SETTIMANALI, FATTE SALVE LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE;
C)
IMPIANTO A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO ESISTENTE, QUELLO IN ESERCIZIO O AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO O PER IL QUALE SIA
STATA PRESENTATA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTEMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO
Pertanto secondo quanto previsto all'art. 3 c. 1, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di zona
fissati a seguito dell'adozione della Zonizzazione Acustica, gli impianti a ciclo produttivo continuo
esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2, C. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1.
marzo 1991 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come
definiti dall'art.
2, C.
2, lettera f), della legge 26 gennaio 1995, n. 447. Inoltre per tutti quegli impianti
realizzati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il rispetto del criterio differenziale è condizione
necessaria per il rilascio della relativa concessione (art, 3 c. a). Infine per gli impianti a ciclo produttivo
continuo esistenti che si trovino nelle condizioni di cui al c. i dell'art. 3, i piani di risanamento, redatti
unitamente a quelli delle altre sorgenti, sono finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali (art.
4 c.1). I piani di risanamento devono contenere (art. 4 C. 2) una relazione tecnica da cui risulti:
•
LA TIPOLOGIA E L'ENTITÀ DEL RUMORE PRESENTI;
•
LE MODALITÀ ED I TEMPI DI RISANAMENTO;
•
LA STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI NECESSARI;
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL oPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95)
REF.no/DP 06/14
RELAZIONE TECNICA - PAGINA io di 23
ed inoltre (art. 4
C.
3) a decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento, il tempo per la
relativa realizzazione è fissato in due anni per gli impianti soggetti alle disposizioni del presente decreto
e quattro anni per gli impianti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6, c. 4, della legge n 447.96.Il controllo e le sanzioni (art. 5 c. i e 2) è effettuato ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 14 della
legge n 447.96, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 65o del CP, la mancata ottemperanza al disposto
del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 20, c. 3, della legge n°447.96.a.6 LEGGE 27 FEBBRAIO 2009, N.13
Il provvedimento di iniziativa governativa riguarda la conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 30.12.08, n. 208, recante
DELL'AMBIENTE". La
•
"MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA
Di RISORSE IDRICHE E Di PROTEZIONE
legge di conversione n.13 del 27.02.09, riporta interventi riguardanti i seguenti settori:
TOLLERABILITÀ DELLE IMMISSIONI ACUSTICHE (ART. 6-TER) — "NELL'ACCETTARE LA NORMALE TOLLERABILITÀ DELLE IMMISSIONI
E DELLE EMISSIONI ACUSTICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 844 DEL CODICE CIVILE, SON FATTE SALVE IN OGNI CASO LE DISPOSIZIONI
DI LEGGE E DI REGOLAMENTO VIGENTI CHE DISCIPLINANO SPECIFICHE SORGENTI E LA PRIORITÀ DI UN DETERMINATO USO"
Tale modifica è finalizzata al coordinamento della normativa vigente in materia acustica con il concetto
di normale tollerabilità delle immissioni previste dall'art. 844 di porre rimedio alle controversie legali tra
cittadino e impresa in materia di disturbo da rumore, attraverso la definizione di limiti certi che tengano
conto della destinazione d'uso delle aree residenziali da quelle agricole o industriali.3
DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE
In virtù dell'avvenuta abrogazione del dPCMoto3.92, ad eccezione dell'art. 6, ad opera della Legge-n.
447.96, sono stati emanati, da parte delle Stato, diversi decreti di attuazione, in particolare quello
contenete la determinazione dei valori di emissione, immissione, attenzione e di qualità. Tale decreto è
stato emanato il 14.11.97, è entrato in vigore il 1° gennaio 1998. I valori determinati dal suddetto decreto
sono riferiti alle classi di destinazioni d'uso del territorio (art. 6 del dPCMoto3.93.), adottate dai Comuni,
e riportati nell'art. a del dPCM24.22.97 (tabella 2). Nel caso specifico i valori limite che andrebbero attuati,
in considerazione della eventuale suddivisione per classi di destinazione d'uso, sono riportati nell'art. 3
(Valori Limite Assoluti di Immissione) del dPCM24.22.97, e rappresentano i valori limite assoluti
determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale. Tali valori non si applicano
all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ecc., nonché delle altre
sorgenti sonore previste nel c. i. dell'art. n della Legge-Quadro. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti
concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione (art. 3
C.
2). All'interno delle fasce di
pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate sopra devono rispettare i limiti di cui alla
tab. 3. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente c.
2,
devono rispettare i limiti di cui alla
tab. 4 secondo la classificazione che viene assegnata.PER TANTO AVENDO IL COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI (SA) PREDISPOSTO IL PZA. DISPONENDO DI UNO STRALCIO
DELLA STESSA DELL'AREA OGGETTO D'INDAGINE, DALLA CONSULTAZIONE, SI È POTUTO APPURARE CHE LA STESSA
ASCRITTA IN "CLASSE V PREVALENTEMENTE INDUSTRIALE" CONI SEGUENTI LIMITI: •
IMMISSIONI SONORE: 70 DB(A) IN PERIODO DIURNO E 6o DB(A) IN PERIODO NOTTURNO
•
EMISSIONI SONORE: 6n DB(A) IN PERIODO DIURNO E
ss DB(A) IN PERIODO NOTTURNO
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95)
9#A.
SICUREZZA AMORE
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
REP.120/DP 06/14
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 11 di 23
4
DESCRIZIONE DEL SITO DELL'ATTIVITÀ E DELLE SORGENTI SONORE
4.1
DESCRIZIONE DEL SITO
L'attività della ditta "Di MAURO OFFICINE GRAFICHE S.p.A.", sorge nel Comune di Cava de' Tirreni,
all'interno di una area di tipo prevalentemente industriale, con presenza di edifici adibiti ad uso
residenziale. Per quanto riguarda la morfologia del terreno in cui è ubicato l'opificio, esso è di natura
prevalentemente collinare.Nell'area sono presenti edifici residenziali con un'altezza massima di due piani fuori terra. Inoltre,
all'interno dell'area oggetto, si sono individuate sorgenti sonore rappresentative del clima acustico
dall'area stessa, ovvero:
• Via Gaudio Malori;
Altre attività produttive
tali da presentare una fonte di inquinamento acustico influente sul livello equivalente globale dell'area,
(come si evince dalla foto sottostante).Infine l'attività è svolta sia in periodo diurno che in periodo notturno nell'arco dei sette giorni settimanali
per circa una volta al mese. Infatti molte fasi di produzione sono state trasferite nell'opificio sito in Cava
de' Tirreni alla Via Giovanni Cesaro.-
Non sono presenti ulteriori ricettori sensibili (ospedali case di cura scuole ecc.) confinanti all'attività.-
4.2
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ E DELLE SORGENTI SONORE
L'attività industriale, svolta all'interno dei locali oggetto dell'indagine, riguarda il settore cartotecnico; in
particolare l'opificio industriale della "DI MAURO OFFICINE GRAFICHE S.p.A.", sito in Via Gaudio Maiori , è
specializzato nella produzione di imballaggi flessibili, destinati soprattutto al settore alimentare.-
2
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
8
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
(APP. DELL'EX. ART, 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97 E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10,95)
REp.12o/oP o6/1.4.
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 12 di 23
Il lavoro è organizzato con le seguenti turnazioni:
4U
§
gP
o6.00 43.4.00 i° turno;
-
14.00 + 22.002° turno,
gi
2 p,
22.00 ÷ 06.00 3° turno;
g
il tutto su 7 giorni lavorativi al mese.-
E
5
'Q A
Il prodotto finito è costituito da bobine di materiale multistrato che può essere stampato o neutro. Le
principali materie prime impiegate per la realizzazione del multistrato sono film plastici.Il ciclo produttivo prevede le seguenti fasi:
•
b
g
2
PRELIEVO MATERIE PRIME DA MAGAZZINI E DISIMBALLO;
•
LAMINAZIONE;
•
TRASFERIMENTO DEL SEMILAVORATO MULTISTRATO PRODOTTO NELL'OPIFICIO DI VIA GIOVANNI CESARO
PER ESEGUIRE LE ULTERIORI LAVORAZIONI DI TAGLIO.
Le materie prime e gli ausiliari utilizzati per la sola fase di laminazione (estrusione) sono
prevalentemente:
•
nylon, polietileni sia in film che in granuli, primer senza solventi.-
Così come sopra descritto, all'interno delle attività svolte dalla "Di MAURO OFFICINE GRAFICHE S.p.A.", le
sorgenti sonore prevalenti sul Livello Equivalente di Pressione Sonora, sono ad oggi identificabili solo
negli impianti tecnologici a servizio della produzione (locale compressori, caldaia ecc). Gli altri impianti,
come ad esempio torre di raffreddamento ed impianto di abbattimento a carboni attivi, sono stati
fermati per il trasferimento di molte attività di produzione nel sito di Via Giovanni Cesaro.-
P
:
<.3 I
Il o
5
MISURE FONOMETRICHE - STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
Così come previsto dall'art. 2 del D. M. 16 Marzo 1998 recante "TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE
DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO" è stato utilizzato un sistema di misura
rispondente alle specifiche normative quali EN 60651/1994 (IEC 652), EN
60804/1994 (IEC 804), IEC 61672 CLASSE i, EN 62260/1995 (IEC 1260) CLASSE
O, per filtri e microfoni, CEI 29-4 per i calibratori.-
Si è utilizzato un Fonometro Integratore ed Analizzatore Real Time
LARSON&DAVIS tipo 831, conformi alle CLASSE 1 di precisione e alle norme
IEC.601272 2002-1 Classe i - IEC-60652 2001 Tipo 1 • IEC-6o8o4 z000-lo Tipo
- IEC 61252 2002 - IEC 61260 1995 Classe o - ANSI 51.4 1983 e S2.43 1997
Tipo i - ANSI S2.22 2004 - Direttiva zoo2/96/CE, WEEE e Direttiva
2002/95/CE, RoHS, avente matricola n° 0002018. Lo stesso è dotato di
microfono a condensatore da 11/2" PCB tipo 377Bo2 avente matricola n° 112892.La strumentazione è stata controllata prima e dopo il ciclo di misura, secondo la
norma IEC 60942 (1997), con calibratore QUEST TECNOLOGIES tipo OClomat. n° QE8o4o2o6, di CLASSE 1 conforme alle norme CEI 29-4.Nell'ALLEGATO I sono riportati i certificati di taratura della strumentazione, che
ai sensi dell' art. 2 COITIffla 4 del 16 Marzo 3.998 recante "TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM ot03.91, DEL DPCM
1
4•11.97 E DELLA LEGGE- QUADRO N° 447 DEL 25.10.95)
DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO" deve
Poi
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
M
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4
REP.220/DP 06/1
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 13 di 23
essere eseguita almeno ogni due anni per la verifica della conformità
alle specifiche tecniche presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della
legge n agosto 1991, n. 273.VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE
5-1
Le considerazioni di seguito riportate mantengono la loro validità qualora le condizioni di funzionamento
di impianti e/o attrezzature per le singole misurazioni, così come appresso descritto e le caratteristiche
degli insediamenti circostanti nonché le componenti del rumore residuo mantengano configurazione e
caratteristiche acustiche del giorno in cui si sono effettuati i rilievi.5.2
CONDIZIONI DI MISURA GENERALI
Sono state eseguite opportune indagini lungo il confine della ditta nelle condizioni previste dal D.M.
16.03.98, determinando il livello equivalente di pressione sonora ponderato "A", in conformità a quanto
prescritto nell'allegato "B" capoversi 6,7, 8, 9, lo e n del decreto stesso.Nella tabella VIA e VIB sono indicate le postazione di misura e la descrizione della stessa:
TABELLA VIA— DIURNO
PUNTO DI MISURA
N. MISURA/PERIODO DI
RIFER MENTO(1)
DESCRIZIONE
1
1A
AMBIENTALE D/F DEPOSITO INCHIOSTRI
2
2A
AM BIENTALE D/F INGRESSO PRINCIPALE
3
3A
AMBIENTALE D/F OFFICINA MECCANICA
DIURNO
4
4A
AMBIENTALE D/F TORRI DI RAFFREDDA ENTO C/0 ABITAZIONE
4B
RESIDUO D/F TORRI DI RAFFREDDAMENTO 00 ABITAZIONE
5A
AMBIENTALE *VASCHE DI DEPURAZIONE
O
TABELLA VIB — NOTTURNO
PUNTO DI MISURA
N. MISURA/PERIODO DI
DESCRIZIONE
RIFER MENTO(1)
1
3.EI
AMBIENTALE D/F DEPOSITO INCHIOSTRI
2
zB
AMBIENTALE D/F INGRESSO PRINCIPALE
3
3B
4
NOTTURNO
AMBIENTALE D/F OFFICINA MECCANICA
4C
AMBIENTALE D/F TORRI DI RAFFREDDAMENTO C/0 ABITAZIONE
4D
RESIDUO D/F TORRI DI RAFFREDDAMENTO C/0 ABITAZIONE
5B
AMBIENTALE D/F VASCHE DI DEPURAZIONE
(1)diurno: 06.00÷22.00, notturno: 22.00+06.00
Le condizioni meteoclimatiche durante la campagna di misure, sono da considerarsi nella media
stagionale, non si sono comunque verificate condizioni "estreme", quali ad esempio velocità del vento
elevate (superiori a 3 m/sec.). Si riportano inoltre le osservazioni relative alle condizioni del traffico.-
5.3
UBICAZIONE DELLE POSTAZIONI D'INDAGINE
Come detto in par.
5.2,
sono state eseguite opportune indagini lungo il confine della ditta
OFFICINE GRAFICHE S.p.A." sia
"DI MAURO
in periodo diurno che in periodo notturno, nelle condizioni previste dal D.M.
16.03.98, determinando il livello equivalente di pressione sonora ponderato "A", in conformità a quanto
prescritto nell'allegato "B" capoversi 6, 7, 8, 9, lo e n del decreto stesso.-
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97 E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95)
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
REP.120/DP 06/24
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 1.4 di 23
Si riporta di seguito la planimetria generale riportante le postazioni d'indagini eseguite così come
descritte nel prg. 5.2.-
5.4
RISULTATI DELLE MISURE
Nella tabella VII,, e VIIB sono riportati i dati relativi alle misurazioni effettuate, nel periodo diurno e nel
periodo notturno e nelle diverse postazioni di misura:
11.3
0
IMP. TEC. DELLA"ARDAGHITALYS.R.L." E DELLA"DIMAURO
TRAFF. VEICOLARE LUNGOVIAG. MAIORIEIMP. TECNOLOGICI ALTREDIT
0
N
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AMBIENTALE D/F DEPOSITO INCHIOST
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AMBIENTALE 0/F VASCHE DI DEPURAZIONE
5
AMBIENTALE 0/F OFFICINAMECCANICA
LE D/F DEPOSI
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o
AMBIENTALE 0/F INGRESSOPRINCIPALE
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LIVELLI
PERCENTILI
PERIODODIURNO
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Nell'ALLEGATO III sono riportati i grafic i de lle m isure eseguite, a i qua li si rimanda per maggiori
dettagli.
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RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97 E DELLA LEGGE-QUADRO Na 442 DEL 25.10.95)
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 16 di 23
REP.no/D P
06/3.4
TABELLA VIII8 - LIVELLI PERCENTILI PERIODO NOTTURNO
N.
DATA
MISURA
[GG/MM/AA]
INIZIO
MISURA
18
22:17:19
28
22:28:48
35
23.09.2024
22:34:12
4C
22:40:22
45
23:20:32
58
22:52:55
OW
OW
VALORI MISURATI IN DINA)
ORA DI
LEO
L,
Li.
L„
L„
58.8
57.8
58 .4
57.3
57.3
58.6
62.8
6o.8
6224
60.7
58.4
58.3
54.8
57.2
0.9
55.9
48.6
56.0
57.7
59-7
56.4
57.6
85.4
63.4
60.2
64.2
64.7
6
ANALISI DEI RISULTATI
6.2
DEPURAZIONE DEGLI EVENTI SONORI DI NATURA ECCEZIONALE
56.4
55.6
57.2
3
I-95
L„
55.4
47.5
55.9
56.3
55-1
46.5
55.7
56.2
55.0
56.8
55.4
57.1
Il livello di rumore ambientale (LA) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A",
prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore
ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti
disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto
al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
2) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM,
2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.Il livello di rumore residuo (LR) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva
quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate
-
per il rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. Il livello differenziale di rumore (Lo) è la
differenza tra livello di rumore ambientale (LA ) e quello di rumore residuo (LR).
Pertanto il livello di rumore misurato (LAeq,TM) ovvero il livello di rumore ambientale (LA) va depurato dagli
eventi sonori di natura eccezionale singolarmente identificabili (D.M. 16/03/1998 - All. A punto n).Nel caso specifico non è stato riscontrato, nell'analisi dei dati, la presenza di eventi sonori di natura eccezionale
che abbiamo influenzato in maniera evidente le indagini eseguite.-
6.2 CORREZIONE DEI VALORI MISURATI PER LA PRESENZA DI COMPONENTI IMPULSIVE, TONALI E/0
TONALI DI BASSA FREQUENZA
Il livello di rumore (LAeq,TM) ovvero il livello di rumore ambientale (LA) va misurato in bande di 1/3 d'ottava al
fine di analizzare gli eventi sonori impulsivi, le componenti tonali e quelle spettrali a bassa frequenza (D.M.
:5
a0
u
P
o o4
o
16.03.1998 - All. A punto25).2
Nel caso specifico non è stato riscontrato, nell'analisi dei dati, la presenza di alcun evento sonoro impulsivo, ne di
componenti tonali e spettrali a bassa frequenza.-
6.3
CORREZIONE DEI VALORI MISURATI PER LA PRESENZA DI RUMORE A TEMPO PARZIALE
5
e;
'à 5
1,
-
o
Esclusivamente durante il tempo di riferimento diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a
tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.
00
Qualora il tempo parziale sia compreso in un'ora il valore del rumore ambientale (LA) deve essere diminuito
22
di 3 dB(A), qualora sia inferiore a 25 minuti e di 5 dB(A). (D.M. 16.03.1998 - All. A punto 26)
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
(App. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 02_03.91, DEL DPCM
14.11.97 E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95)
REF.22o/DP 06/2.4
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 17 di 23
Nel caso specifico non è stato riscontrato, nell'analisi de/dati, la presenza di alcun evento sonoro impulsivo, ne di
componenti tonati e spettrali a bassa frequenza.6.4
COMPARAZIONE DEI VALORI MISURATI AL TEMPO DI RIFERIMENTO (TR)
Per la verifica del rumore immesso nell'ambiente esterno da specifiche sorgenti disturbanti, bisogna
comparare la misura ad un tempo di integrazione pari all'intero periodo di riferimento (TR), che è pari a 16 ore
(6.00+22.00) per il periodo diurno e 8 ore (22.00+6.00) per il periodo notturno. In pratica il rumore connesso
all'attività in questione, va diluito sull'intero tempo di riferimento, in relazione al tempo di funzionamento
delle sorgenti rumorose. Il valore del livello di rumore ambientale ridotto all'intero periodo di riferimento è
stato ottenuto con la tecnica di campionamento (AII. B, comm. 2 del D.M. 16.03.98) dove il valore di LAeq,i-B
g
o
viene calcolato come la media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"
relativo agli interventi del tempo di osservazione (To)i. e II valore di l-Aeq, TR è dato da:
LAeq,TR = 10 log [ 1
nt
(T, ),11)
dB(A)
"`""
dove T. è il tempo di osservazione ovvero il tempo complessivo di funzionamento della sorgente specifica.In realtà, dai sapralluo_ghi eseguiti durante la campagna di misure, è emerso che l'attività produttiva viene svolta
su tre turni per circa una settimana al mese.Pertanto all'interno del periodo di riferimento diurno il tempo di osservazione ToG è pari a 16h, mentre all'interno
del periodo di riferimento notturno il tempo di osservazione TON è pari a 8h.Con i valori scaturiti dalle misure (LAeibrd),considerando i diversi tempi di funzionamento delle diverse
sorgenti sonore (T.1), applicando la formula precedente si ottengono i Livelli continui equivalenti di pressione
sonora ridotti all'intero periodo di riferimento TR,. In tabella IXA e IXB si riportano i Livelli continui equivalente
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di pressione sonora ridotti all'intero periodo di riferimento diurno e notturno.TABELLA DCA - LIVELLI DI RUMORE COMPARATI AL TEMPO DI RIFERIMENTO (TR) DIURNO
LAEO,TM
TO,
LAEOTR
LAEOTR(1)
loB(A)]
(ORE)
[DB(A)]
[oB(A)]
63.5
66.o
67.5
68.o
65.5
PUNTO DI MISURA
MISURA
1
2.A
63.6
2
2A
3
4
5
3A
65.9
67.3
4A
5A
87.9
65.5
63.6
69.9
1.6
67.3
67.9
6 5.5
32
à
TABELLA IX8 - LIVELLI DI RUMORE COMPARATI AL TEMPO DI RIFERIMENTO (TR) NOTTURNO
LAEO,TM
TO,
(ORE)
Lucra
(oB(A)]
LAE01i03
(oB(A)]
PUNTO DI MISURA
MISURA
1
113
58.8
58.8
59-0
2
29
57- 8
57.8
58-4
57.3
58.6
58.o
3
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58
[DB(A)]
58.4
57.3
58.6
8
58-5
57.
58.5
(i)LE MISURE DEL LAEGTRSONO ARROTONDATE A 0.5 DB. (VEDI ALLEGATO B PUNTO 3 DEL D.M. 16.03.98)
7
METODOLOGIA DI MISURA E DI VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI
I valori limite di emissione si riferiscono all'ambiente esterno (anche se il decreto non lo dice esplicitamente).
"I rilievi fonometrici vanno eseguiti negli spazi utilizzati da persone e comunità (art.
2, C. 3)" . -
o
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
REP.220/DP 06/1
4
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 28 di 23
(APP. DELL'Ex. ART. 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL oPCM
14.11.97 E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.96)
ETATACWALSIA5
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
Il dPCM del 14.11.97 precisa (o meglio modifica) il significato di valore limite di emissione definito dall'art. 2,
c. a, lettera e, della legge-quadro 447/95. Infatti mentre in questa ultima il valore di emissione di una sorgente
si riferiva al rumore misurato in prossimità della sorgente stessa, nel decreto il valore di emissione si configura
(almeno per le sorgenti fisse) come il rumore immesso in tutte le zone circostanti ad opera di una singola sorgente
sonora (art. 2, C. 2). I valori limite di emissione si riferiscono sia alle sorgenti fisse che a quelle mobili (art. 2, C.
2). Secondo l'art. 2, c. 2., lettera c, della legge 447/95 vanno considerati come sorgenti fisse gli impianti tecnici
degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a movimentazione
merci, i depositi di mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative. Tutte
le altre sorgenti sonore vanno considerate come mobili (art. 2, c. a, lettera d, legge 447/95). In generale non è
possibile analizzare il rumore prodotto dalle singole sorgenti presenti in un opificio industriale, quindi la
valutazione delle emissioni sonore viene eseguita partendo dai valori di immissione sonora misurati lungo
confine, quindi per via indiretta. Un metodo indiretto per la determinazione dei valori di emissione, è quello
riportato nella Norma UNI 1°855 "Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti" (2999), la
quale stabilisce diversi metodi per la determinazione del livello di emissione (LEo Ls), ilpiù semplici di questi
5 g.
metodi si basa sulla formula elementare:
L,
Ls = 10log(101°
LR j
—101°
dove:
•
•
LA è il livello
del rumore ambientale;
LR è il livello del rumore residuo.-
eventualmente affinando le discriminanti attraverso analisi temporale, o statistica, o spettrale, quando il
3
o
o
2
Li
o
livello ambientale ed il livello residuo si possono meglio differenziare secondo questi criteri.Questo metodo presente delle notevoli complicazioni quando la sorgente sonora non è disattivabile (e quindi
non è rilevabile il livello residuo), per cui è necessario ricorrere a metodi analitici di calcolo sulla propagazione e
per determinare direttamente il livello di emissione, nel qual caso i dati di partenza, non possono che essere i
<
£ z
valori di emissione misurati in prossimità delle sorgenti e/o impianti (dove non vi siano altre sorgenti 52
g9
interferenti), o quelli di potenza sonora, eventualmente determinata secondo la Norma UNI 150 8297:2006,
E“:
(metodo indiretto relativo al calcolo del livello di potenza sonora). La norma specifica un metodo tecnico
progettuale (grado 2) per determinare i livelli di potenza sonora di grandi insediamenti industriali multi ° rsj
o
sorgente, da utilizzare per la valutazione dei livelli di pressione sonora immessi nell'ambiente circostante. Il
metodo è limitato a grandi insediamenti industriali con sorgenti multiple di rumore (combinazione di un
g
20=
g
numero imprecisato di sorgenti individuali), le cui dimensioni principali giacciono prevalentemente su un
55
piano orizzontale e che irradiano il rumore in modo sostanzialmente uniforme in tutte le direzioni sul piano
orizzontale. Il metodo è valido per installazioni industriali per le quali la maggiore delle dimensioni sul piano
orizzontale dell'area è compresa tra 2.6 m e 320 m circa. Il metodo suddetto è basato sulla misurazione del
livello di pressione sonora lungo un percorso chiuso (contorno di misurazione) che circonda l'insediamento e
definisce un'adeguata superficie di misurazione. La norma stabilisce che il livello di potenza sonora Lw in
decibel è calcolabile con la seguente equazione:
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97 E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 29.10.95)
REP.120/DP 06/14
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 19 di 23
= 1p+ Als +AL, + ALm + ALS
Nel capitolo lo della norma vengono descritti i metodi per la determinazione di:
•
LIVELLO MEDIO DI PRESSIONE SONORA LUNGO IL CONTORNO DI MISURAZIONE LP;
•
COEFFICIENTE DI AREA ALs;
•
COEFFICIENTE CORRETTIVO DI PROSSIMITÀ, ALF;
•
COEFFICIENTE CORRETTIVO MICROFONICO, ilLm — CHE PER UN MICROFONO OMINIDIREZIONALE E UGUALE A ZERO;
•
COEFFICIENTE DI ATTENUAZIONE DEL SUONO (DOVUTA ALL'ASSORBIMENTO ATMOSFERICO), ALA
E' possibile determinare anche il livello di potenza sonora ponderato A, LwA, in decibel, con la seguente
equazione:
1_,„ =101g Ilifit''''`')
dove Cj è la correzione del valore di ponderazione su scala A per la j -esima banda di ottava.Una volta determinato il livello di potenza sonora Lwa, è possibile determinare il valore di emissione mediante
l'equazione di calcolo per un modello di propagazione all'aperto in campo libero emisferico, ovvero quello che
si verifica quando una sorgente sonora è appoggiata su un piano riflettente, ed allora si ha:
Lp= Lw — 101092
ire
che si può scrivere anche:
Lp= Lw — 20 log r - 8
dove:
r = è la distanza tra la sorgente e il potenziale ricettore.
Si fa notare che il livello di potenza sonora e quindi la potenza sonora di una sorgente non sono grandezze
direttamente misurabili mentre lo sono il livello di pressione sonora e la pressione sonora; le prime pertanto
vengono ricavate col calcolo da misure delle seconde attraverso le correlazioni sopra esposte.Dalle equazioni precedenti si vede che se è noto il livello di pressione Lpi ad una certa distanza ri dalla
sorgente, può essere calcolato il livello di pressione sonora Li» ad una distanza maggiore n, senza che sia noto
il livello di potenza sonora della sorgente; infatti si ha:
Lp1 - Lp2 = 20 lOg
-20109
da cui
Lp2 = Lp1 - 20 lOgrdri
L'art. 2 COMM. 3 del dPCM 14.11.1997, per quanto attiene le emissioni, prescrive che: I rilevamenti e le
verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.Nel caso in esame tale spazio può essere considerato come il perimetro dell'opificio con le aree interne (cortili e/o
strade pedonali) dei ricettori prossimi all'area stessa- pertanto tale distanza rappresenterà il valore r.-
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mostrati in ta bella XA e XB:
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IMP . TEC. DELLA"ARDAG HITALY S.R.L." E DELLA"Di MAURO"
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AMBIENTALE D/F VASCHE DIDEPURAZIONE
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AMBIENTALE D/F TORRI
DIRAFFREDDAMENTO C/0 ABITAZIONE
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TRAFFICO VEICOLARE LUNGOVIAG. MAIORI EIMPIANTITECNOLOGICI
DELLA"DI MAURO"
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AMBIENTALE D/F OFFICINA MECCANICA
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AMBIENTALE0/FDEPOSITO INCHIOSTRI
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SORGENTESONORA
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DESCRIZIONE
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DIEMISSIONE SONORA - NOTTURNO
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TRAFFICOVEICOLARELUNGOVIAG. MAIORI EIMPIANTITECNOLOGICI
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DELLA"DIMAURO"
AMBIENTALED/F OFFICINA MECCANICA
AMBIENTALE D/FTORRI DI
RAFFREDDAMENTO C/0 ABITAZIONE
AMBIENTALE0/FVASCHE DI DEPURAZIONE IMP. TEC. DELLA "ARDAGHITALYS.R.L." E DELLA"DIMAURO"
SORGENTESONORA
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AMBIENTALE D/F DEPOSITO INCHIOSTRI
DESCRIZIONE
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TABELLAXA - LIVELLI DIEMISSIONESONORA - DIURNO
RELAZIONEINFORMATIVASULLE
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RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
G
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ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
(ARA DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97E DELLA LEGGE-QUADRO N° 4470EL 25.10.95)
8
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
i
REP.120/DP
TA MICA ARDIMI
06/14
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 21
di 23
ANALISI DEI RISULTATI - VERIFICHE DI LEGGE
I valori acquisiti durante la campagna di misurazione ed elaborati come descritto nei precedenti paragrafi,
vanno confrontati coni limiti assoluti di emissione ed immissione di cui secondo alll'art. 2 del dPCM 14.11.97
e l'ex.art. 6 del dPCM 01.03.1991, avendo il Comune di Cava de' Tirreni (SA) predisposto il PZA, ed avendo
appurato che l'attività ricade in
"CLASSE
V—
PREVALENTEMENTE INDUSRIALE",
Eg
dalla consultazione del PZA 2 5
Comunale inerente l'area oggetto dell'indagine, sono di:
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL
TABELLA IV A - VALORI LIMITE ASSOLUTO DI
TABELLA IV B VALORI LIMITE ASSOLUTO DI
EMISSIONE
IMMISSIONE
LEO IN DB(A) (ART. 2 DPCM 14 NOVEMBRE 1997)
LEO IN DB(A) (ART. 3 DPCM 24 NOVEMBRE 1997)
TERRITORIO
TEMPI DI RIFERIMENTO
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
Wg
LIMITE NOTTURNO
LIMITE DIURNO
LIMITE NOTTURNO
(06.00-22.00)
(22.00 - 06.00)
(06.00-22.00)
(22.00 - 06.00)
45
SO
50
55
6o
40
45
So
65
AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA
55
6o
taanisvantmerre INDUSTRIALI
65
55
70
55
60
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
65
65
70
70
AREE DI TIPO MISTO
e
TEMPI DI RIFERIMENTO
LIMITE DIURNO
35
40
45
50
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
h th'
Il p» 11 dell'ali. A al dPCM 16.03.98, stabilisce che "Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo
equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo
e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello
prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di
=a
natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di
esposizione, che nel caso dei limiti differenziali, è riferito a T% nel caso di limiti assoluti è riferito a TR-.Nelle tabelle X14. XIB, così come previsto dal punto n. dell'Allegato A al dPCM 16.03.98, sono confrontati i
I
livelli di rumore ottenuti in periodo diurno e notturno, con i valori limite, che nel caso degli assoluti è riferito a
5
TR
9!
come previsto dall'ex. art 6 del dPCM 01.03.1991 per l'area indagata:
9
22
TABELLA XIA - VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE
MISURE LUNGO IL PERIMETRO- PERIODO DIURNO
DATA
D'INDAGINE
PUNTO
DI
MISURA
1
23.09.2014
MISURA
LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE
VALORE LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE
RIFERITO ALTA (-AECIÉTR)
DPCM 14.2.1.97 - CLASSE V
[DB(A)]
PERIODO DIURNO - [LEO IN DB(A))
1A
83.5
2
a
66.o
3
34
67.5
4
4A
68.o
5
9B.
8 5-5
SUPERAMENTI
DEI LIMITI
CONSENTITI
[DEL(A)]
--
-70.0
--
TABELLA X19 - VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI ASSOLUTI Di IMMISSIONE
MISURE LUNGO IL PERIMETRO- PERIODO NOTTURNO
SUPERAMENTI
DATA
D'INDAGINE
23.09.2014
PUNTO
MISURA
MISURA
LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE
VALORE LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE
RIFERITO AL TR (-AEO,TR)
DPCM 14.11.97 - CLASSE V
[DB(A)]
PERIODO NOTTURNO - [LEO IN MA)]
1
1B
59.0
2
2B
58.0
3
3B
58-5
4
4c
57-5
5
5B
58-5
DEI LIMITI
CONSENTM
(o13(A)]
_
..
6o.o
-..
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
REP.1.20/DP 156/14
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 0to3.91, DEL DPCM
14.11.97 E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95)
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 22
di 23
Nelle tabelle XIIA. XIIB, sono confrontati i livelli di emissione calcolati in periodo diurno e notturno, con i limiti
assoluti riferiti a TB come previsto dall'art.
2
del dPCM 14.11.1997 per l'area indagata:
TABELLA XIIA - VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI ASSOLUTI DI EMISSIONE
MISURE LUNGO IL PERIMETRO- PERIODO DIURNO
i
DATA
D'INDAGINE
23.09.2014
PUNTO
MISURA
'
MISURA
LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE
VALORE LIMITE ASSOLUTO DI EMISSIONE
RIFERITO AL TE (LAEo,TR)
DPCM2.4.2.1.97 - CLASSE V
[DB(A))
PERIODO DIURNO - [LEO IN DB(A)
1
1A
46.0
2
2A
39.0
3
3A
42.0
4
4A
5
5A
SUPERAMENTI
DEI LIMITI
CONSENTITI
[DB(A)]
---
65.0
--
—
47-5
TABELLA X118 - VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI ASSOLUTI DI EMISSIONE
MISURE LUNGO IL PERIMETRO- PERIODO NOTTURNO
DATA
Nono
D'INDAGINE
MISURA
23.09.2014
Nella tabella
MISURA
LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE
VALORE LIMITE ASSOLUTO DI EMISSIONE
RIFERITO AL TR (LAEo,TR)
DPCM 14.11.97 - CLASSE V
[D13(A)]
PERIODO NOTTURNO - [LEO IN DB(A)
i
113
41.0
2
2B
30.5
SUPERAMENTI
DEI Limm
CONSENTITI
[olif(A)a
"
3
38
33.0
4
4c
46.0
--
5
58
40.5
--
XIIIA
--
55-0
e XIIIB così come previsto dal punto 11dell'Allegato A al dPCM 16.03.98, sono confrontati i
livelli di rumore ottenuti in periodo diurno e in periodo notturno, con i valori limite differenziali di immissione
riferiti a TM, come previsto dall'art.4 del dPCM 14.11.97 per l'area indagata:
TABELLA XIII- VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DIFFERENZIALI
MISURE LUNGO IL PERIMETRO- PERIODO DIURNO
DATA
D'INDAGINE
PUNTO
DI
MISURA
LIVELLO STATISTICO L9 DI RUMORE
VALORE LIMITE ASSOLUTO DIFFERENZIALI
SUPERAMENTI
AMBIENTALE RIFERITO AL TR
ART. 4 DEL DPCM. 14.11.37
DEI LIMITI
KIB(A)]
"CLASSE V". [LEO IN dB(A)]
RiB(A)1
MISURA
48
63.3
2A
63.5
2A
66.o
3
3A
4
4A
67.5
68.o
5
SA
65.5
4
1
23.09.2014
TABELLA
RUMORE RESIDUO
+5.0
--
VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DIFFERENZIALI
MISURE LUNGO IL PERIMETRO- PERIODO NOTTURNO
DATA
D'INDAGINE
PUNTO
LIVELLO STATISTICO 1.95 DI RUMORE
VALORE LIMITE ASSOLUTO DIFFERENZIALI
SUPERAMENTI
DI
AMBIENTALE RIFERITO AL TE
ART. 4 DEL DPCM. 14.11.97
DEI LIMITI
RIB(A)]
"CLASSE V" - [LEO IN (A B(A)]
KIB(A)]
4
1
23.09.2014
MISURA
MISURA
2
4o
1B
57.3
59.0
28
0.0
3
38
4
4c
57.5
5
5B
58-5
RUMORE RESIDUO
--
••
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
9
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97 E DELLA LEGGE-QUADRO N°447 DEL 25.10.95)
REP.7.20/DP 06/14
RELAZIONE TECNICA - PAGINA 23 di 23
CONSIDERAZIONI FINALI
Lo scrivente GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI della GE.I.S.A. S.R.L., in qualità di tecnico competente in
acustica ambientale, su incarico della ditta "Di MAURO OFFICINE GRAFICHE S.p.A." con sede legale e sede
operativa in Via Gaudio Maiori, 8 del Comune di Cava de' Tirreni (SA) ,ha effettuato tutti i necessari rilievi
fonometrici — in periodo diurno e notturno - presso il confine della ditta nonché presso i ricettori più esposti, al fine
di valutare le emissione/immissioni sonore prodotte dai propri impianti ed attrezzature, allo scopo diformulare un
parere di adeguatezza delle stesse ai limiti previsti dell'ex. art. 6 del dPCM
01.flE11
e dall'art. 3 del dPCM
14.21.97. Le misure eseguite e la loro elaborazione ed analisi hanno portato ai seguenti risultati:
a) LIVELLI
ASSOLUTI
DI
IMMISSIONE
(PERIODO
DIURNO/NOTTURNO):
i valori limite assoluti
d'immissione lungo il confine di proprietà della "Di MAURO OFFICINE GRAFICHE S.p.A." durante
il periodo diurno e notturno sono sempre rispettati ovvero i livelli di rumore misurati nei
rispettivi periodi di riferimento sono inferiori ai 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni, previsti
dalla classificazione dell'area oggetto d'indagine (Vedi TAB. XIAe XIB);
b) LIVELLI ASSOLUTI DI EMISSIONE (PERIODO DIURNO/NOTTURNO): i valori limite assoluti di emissione
in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità oltre il confine della "Di MAURO
OFFICINE GRAFICHE S.P.A." durante il periodo diurno e notturno sono sempre rispettati ovvero
i livelli di rumore misurati nei rispettivi periodi di riferimento sono inferiori ai 65 dB(A) diurni e
55 dB(A) notturni, previsti dalla classificazione dell'area oggetto d'indagine (Vedi TAB. XIIA e
XIIB);
E
C) CRITERIO DIFFERENZIALE: la norma (dPCM 14.11.1997) definisce i valori limite differenziali di
immissione per l'applicazione del criterio differenziale, e riporta che "Qualora il livello di rumore
ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a so dB(A) durante il periodo diurno e yo dB(A)
durante il periodo notturno, e se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia
inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno" ogni effetto
di disturbo del rumore è da ritenersi trascurabile e quindi il livello del rumore ambientale rilevato e
da considerare accettabile".Dall'analisi delle immissioni sonore prodotte dall'attività (P.
confrontato delle stesse con i valori del rumore residuo (P.
NE
4Ac) (riferito al M) e dal
4BD) (ovvero il rumore ambientale
senza l'attività funzionante), si evince che i valori differenziali di norma (+5 dB(A) in periodo
diurno e +3 dB(A) in periodo notturno) vengono sempre rispettati in tutte le condizioni di
misura eseguite (Vedi TAB. XIIIA e X11113);.,
o6
SALERNO 30 SETTEMBRE 2014
REVISIONE
LUOGO E DATA
ALBO TEcN • • e:.?tVA AMBIENTALE
2 OMMA 6E7
LEGGE .JY • EL
• i DEL 04/04/2000
DELIBERA GIUNY n §- •
.1 . -1 DRSINALE N°250/99
NUMERO DI Ciut
••
e
DtOVANNI
GEOMM43 •
C
"<„,.
-IPRAmorac!_•----_
o
2
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
REP.120/DR 06/1
4
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
395.A.
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97 E DELLA LEGGE-QUADRO e 447 DEL 25.10.95)
ATA SICUREZZA »OREM
GEITIOIE
ALLEGATI
s t;
14.1
Riconosemento di Idoneità per l'analisi delramiento secondo il D.M. 07/07/97 g Ifl
Ipnnt. n. DGPREV M18487/PII 4 c d i 4 del 05(08/04
r,
Ly
NEGLIAMBIENTIABITATIVI E NELL'AMBIENTEESTERNO
RELAZIONE NFORMATIVASULLE MMISSIONISONORE
IL RICHIEDENTE
"Di MAURO OFFICINE GRAFICHE S.p.A."
PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI DESTINATI AL SETTORE ALIMENTARE
SEDE LEGALE:
VIA GAUDIO MAIORI,
8 - 84013 - CAVA DÈ TIRRENI (SA)
o
SITO DI PROVA:
VIA GAUDIO MAIORI,
8 - 84013 - CAVA DÈ TIRRENI (SA)
DATA ESECUZIONE INDAGINI:
23SETTEMBRE 2014
ALLEGATI
ALLEGATO N° 1).
CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE;
ALLEGATO N° 2).
PLANIMETRIA DELLE POSTAZIONI D'INDAGINE;
ALLEGATO N° 3).
ELABORATI GRAFICI DELLE POSTAZIONI DI MISURA;
ALLEGATO N°4).
STRALCIO DELL'AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO
COMUNALE INERENTE L'AREA OGGETTO D'INDAGINE;
ALLEGATO N°5).
STRALCIO DEL PZA DEL TERRITORIO COMUNALE INERENTE
L'AREA OGGETTO DELL'INDAGINE;
ALLEGATO N° 6).
DECRETO GIUNTA REGIONALE CAMPANA DI NOMINA A TECNICO
COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE;
°
o6
SALERNO 30 SETTEMBRE 2014
REVISIONE
LUOGO E DATA
~
i . 01 BiENTALE
/4 , àii „, ..i 6 E 7
w ;t1 e7 E 04/04/200o
ari
- ,2 ' Aly N° 250199
...
.95 . i
ikki
MPYr
. . •
, 0,:r C ..VANNI
GEOM. L "
ALBO TECNICI
LEGGE N° 4
DELIBERA GIUNTA R
NUMERO DI RI FE
GE.I.S.A. S.R.L.—VIA S. LEONARDO— Loc. Miaimto- 8000 -SALERNO - +39 (0)89.522161 -A +39(0)89.7728321
Hrrp: www.geisait -E. MAIL: aeisaeaeisa. it - P. IVA 03510610656-N° REG. IMP. SA 20559/99
:
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
REP.120/DP 06/14
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
(APP. DELL'EX. ART, 6 DEL DPCM 03.91, DEL DPCM
2422.97E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 252.0.95)
ALLEGATI
GISAU
GESTIONE
AIA SICUREZZA AMBIENTE
5 s.
-2
Riconoscimento idoneità per tana lisi dell'amianto secondo il D.M. otiotrgig 0/1
(prot n. DGPREv. IV/184B7/PrI4.c.d.t4 del osloSrootE
lei i,
is
ALLEGATO 1
CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE
+39 (o)89.922161- +39 (0)89.7728321
GE.I.S.A. S.R.L.—VIA S. LEONARDO — LOC. MIGLIARO— 84100 — SALERNO —
P.
IVA
o3910610656—
N° REG. IMP. SA 20599/99
aeisa(ffigeisa.it
www.geisa.it
CENTRO EH TARATURA LAT N° 185
ACCREDIA "ta.:
Cali brullo'? Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
LAT N°185
Sonora Sri
Servizi dl Ingegneria Acustica
Sonora
Vla dei 13essagael, 9
Tel 0823-351196 - Fax 0823-1972083
vvww.soncvaial.com - sonalagasonarasitcom
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/3794
Cernfiaaeafeabbnistua
- Data di Emissione:
date of Issue
2013/09/17
- cliente
Geisa ad
Via S. Leonardo, [ne. %figliare
84131 -Salemo(SA)
- destinatario
addrenee
Geisa ari
Via S. Leonardo, [ne. %figliare
84131 - Sale mio (SA)
- richiesta
applromon
263/13
- in data
2013/09/1 1
tWtoiWer
dare
Membro degli Arcortli dl Mutuo
Riconosdmento E& i» ed 11»
Signatory of EA NE and1LAC
Mutuai Recognition Agmernents
Pagina i di IO
met i mriu
Il presane certificato di taratura è emesso in base
all'accreditamento LAT N. 185 rilasciato in accordo ai decreti
attuativi della legge n. 273/1 991 che ha istituito il Sistema
Nazionale di Taratura(SNT). ACCFtEDIA attesta le capacità
di misura e di t arsura, le competenze met rologiche del Centro
e la rifaibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali al
internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
delle Unita (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo
parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del
Centro.
- Si riferisce a:
Referring la
- OFgelt0
nem
Fonometro
- costruttorc
manidatIurer
IARSON DAVIS
• modello
mode!
IAD 831
- matricola
0002018
wrial rasata«
- data delle misure
date of meanerements
This certificate of calibration is issued in compliance with
the accreditarion LAT Na 185 granted according to decreti
cotmected with Italian Law No. 273/199I which has
established the Nailon& Calibration System. ACCREDL4
attests the calibration and measurement capabiliry, the
metrological competence cithe Centre and the traceabiliry
of calibration results to the nationat and international
stando-dr cyrthe International System of Units (SO.
This certificate may noi be partialbi reproduced eccept with
the orlar writien permission of the issuing Centre.
2013/09/17
- registro di laboratorio
lahararory reference
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente. dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro ed i rispettivi certificarti di taratura in corso
di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggsto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.
The mesurement results reported in this Certificate were &main& following the procedures given in drefolli:m*3g page where the reference
standards or inetruments are indicated which guarantee the traceabili&chain of the laboratory, and the related ealibration cerifficates in the
cobra ofvalidI4,are indica/ed as welL Theyrelate only to the calibrated item and they are valid for the lime and conditions ofcalibration
unless otherwise specOed
Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate confoi iomi.ntc alla Guida ISOIEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.
The tnesurement uncertaimies stated in this document have beni cktermined accordi'« toghe IS011a' Guide 98 and lo E4-4,02. Usually. they
have been estimated as erpanded uncertainty obtained multtplying the standard uncertainty try the coverage focus k corresponcling io a
confidence leve( ofabout 95%. Normal/j). this factor k is 2.
Il
Responsabile del Centro
~avete vmz
bk‘f>feil‘fb
ing Ernesto MONACO
N.
CENTRO Di TARATURA LAT N°185
Colibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Sonora Sri
Servizi di Ingegneria Acustica
Ressplied, 9
Tel 0823-351196 - Fax 0823-1872083
www.sanand.Com - sonoreasonorasd. men
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/3791
niffificateolnillbratton
- Data di EmLssione:
date of Issar
- cliente
01310fiter
- destinatario
addressee
- richiesta
appikvalon
- in data
date
ACCREDIA
LAT N°185
Membro degli Alcordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF ed RAC
Signatory of A ME and ILAC
Mutuai Recognibon Agreements
Pagina l di 5
par ni i
2013/09/17
Il presente certificato di taratura é =esso in base
alfaccreditamento LAT N. 185 rilasciato in accorcio ai decreti
attuativi della legw n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
Nazionale di Taratura (SN1'). ACCREDIA attesta le capacità
di misura e di taratura, le competenze ma rulogiche del Centro
e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale
delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo
parziale, salvo espressa autorizzazione saitta da parte del
Centro.
Celia ari
Via S. Leonardo, la. Migliaro
84131- Salenio (SA)
Geisa ari
Via S. Leonardo, Luc. Migliaio
84131- S aie rno (SA)
263/13
2013/09/11
- Si riferisce a:
keferring ra
- 0~0
li,,
Calltratore
- costruttore
QUEST
manufauurer
- modello
mode!
- matricola
seria( nvother
- data delle misure
date q( measuremaris
This certificate of calibration is issued in compilare with
the accreditazion LAT No. 185 granted according Io decrees
connected with Italian Law No. 273/1991 which l7as
established the Natami Calibrcrtion System. ACCREDIA
attests the colibration and measurement capability, the
metrological competenze of the Centre and the traceabiliry
of calibrotion results io the national and international
standards of the International System of Units (SI).
This certificale may noi be partialb, reproduced except with
the prior written permission of the issuing Centre.
Qat)
QE8040206
2013/09/17
- registro di laboratorio
lahnraiory reference
risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso
di validità. Essi si riferiscono esclusivamente alroggetto in tiratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di tintura, salvo diversamente
specificato.
The mesuretnent restar report& in this Certificate were obtained following Me procedures gìven in theibillcnving page where the reference
standards or instruments ai-e indicateci which guarantee the traceability chain ofthe labormory and the relaied calibro:fon certfficates in the
course of validicz are indicated av well 77tey relate only io the calibrated item and thev are validfor the dine and corrhilons ofcalibration,
unless otherwise specffied
Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida IS)/TEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di arai i195% Normalmente tale fattore vale 2.
The mesurenient uncertainties stai& in this dotamela have beni determined acrordIng to the ISOIEC Guide 98 cmd fo Ez1-1702. L'sually, they
have been estimated ai expandal uncertaino, obtained multiplykng the standard uncertainty by the coverage firtor k corresponding Io a
coigkience leve/ of alzata 95% Normalfr thi. gite:or k is 2.
Il Responsabile del Centro
Healnyte
bado /&'J
Ing Ernesto MONACO
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
REP.120/DP 06/14
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
(App. DELL'EX. ART. 6 DEL DDCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97 E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95)
Q
ALLEGATI
I
A.
ATA SICUREZZA AmBIERTE
t" "4
Riconoscimento di idoneità per l'analisi dell'amianto secondo d D.M cry/o7/9t
.'UI
(PrOt. n. DGPREV.IV/18017/P/14.t.d.a.4 del asta/tono
v tu
2W
a
t:
3A
"e
ALLEGATO 2
PLANIMETRIA DELLE POSTAZIONI D'INDAGINE
GE.I.S.A. S.R.L.-VIA S. LEONARDO- LOC. MIGLIARO- 84100 - SALERNO - +39 M89.522161 - 21 +39(0)89.7728321
FETTP: www.gelsait —E.MAiL: cleisalZgeisa.it — P. IVA o3p.o62.o656 — N° REG. IMP. SA 20559/99
_
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
IM MISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97 E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95)
G95.A,
GESTIONE
ATA SICUREZZA AMBIENTE
REP.120/D P 06/1
4
ALLEGATI
5
ti
R conoscirnento di idoneità per Eanalin dell'amianto secondo il D.M. ozioUgg
(Prot. n. DGPREV. iviesanPfid..c.d.de dei 040810
ALLEGATO 3
ELABORATI GRAFICI DELLE POSTAZIONI DI MISURA
GE.I.S.A. S.R.L.— VIA S. LEONARDO— LOC. MIGLIARO —842.00 —SALERNO - +39 (O89.922161 - +39(0)89.7728321
HTTP: ~à:A — E.MAIL: aeisa(loeisait— P. IVA 03910610696—N° REG. Ira. SA 20559/99
ms Y5739101/12105 3PPIZY22I10 IflVW3S4YZN3S .VJUVW31313.131,00A0t1" 5/3100
.0,
031WPOPOseld3110M11WO 11~1 3Neltallil1510 O 3N0ISO44P INOWPO6Y110W3NOWIOO10d10 3NOIZVZZIa0W3W Wi ~DM P1N31/10)130 '31VIE10M O 371.101. NO6572OLLO beo ITT u VIPMA ILN3D(A 3993110
MUNVOSON
3113315N35
IL1IP313N3Lt30 3N 310 .71,5"V5199 V1-130318Y4V0 0110111.NO) 01.111130Y NO OV 1150d01-105 s
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191011
EINEM
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Tipo/Condizioni Manto Stradale:
Altezza Microfono:
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Stima dei VeicoliOrari:
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Punto di misura: M447Rucxt.m1A
Data e ora d i misura:
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Tempo di misura (TM):
In Frequenza Per Terzid 'Ottava da zo Hz a 20KHz
0.
Tempo di osservaz. (To) :
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Ambientale d/f deposito inchiostri
Tempo d i riferimento (TR): 06.00 - 22.00(d iurno)
Via G. Maiori, 8- Cava de' Tirreni (SA)
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Strumentazione: LD831matr. 00°2018
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In Frequenza Per Terzi
Tipo/Condiz ioni Manto Stra dale :
Orari :
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Tempo di misura (T M) :
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Tempo di riferimento (TR) : o6.00 - 22.00(d iurno)
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Committente : "Di Mauro O
Presso: V ia G. Ma iori, 8- Cava de' Tirreni (SA)
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T ipo/Condiz ioniManto Stradale:
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Altezza Microfono:
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Stima dei VeicoliOrari:
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Tempo di misura (TM):
In Frequenza Per Terzid'Ottava da 20Hz a 20KHz
06.00 - 22.00(diu rno)
Tempo di riferimento (TR):
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Data e ora di misura:
Tempo di osservaz. (To) :
Punto di misura: M447RRExt.m3R
Posizione:
Presso: Via G. Malori, 8- Cava de' Tirreni (SA)
Ambientale difoffic ina meccanica
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Strumentazione: LO 831matr. 0002018
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Altezza M icrofono:
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Veico liOrari:
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Data e ora di misura :
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d 'Ottava da 20Hz a 20 KHz
In Frequenza Per Terzi
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Tempo di misura (TM):
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Tempo d i osservaz.
06.00 - 22. 00(diurno)
Tempo di riferimento (Te):
Ambienta le d/f torri
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Punto d i misura : M447 RuExt.M4A
Committente : "DiMauro O
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Presso : Via G. Malori, 8- Cava de Tirre ni (SA)
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Strumentazione: LD 831matr. 0002018
d 'Ottava da 20Hz a 20KHz
A ltezza Microfono:
In Frequenza Per Terzi
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Manto Stradale :
Tipo/Con izioni
Orari :
o6.00 - 22. 00(diurno)
Tempo di riferimento (Tp):
Residuo d/f torri
di raffreddamento go a bitazione
Tempo d i misura (TM):
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Punto di misura: M447 REx t M4B
23/09/2014
Data e ora d i misura :
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Strumentazione: LD 831
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Tempo di r iferimento (TR) :
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Tempo di misura (Tm) :
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A ltezza Microfono:
In Frequenza Per Te rzi
Tipo/Condiz ioni Manto Stradale :
Stima dei VeicoliOrari:
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Data e ora di misura:
Tempo d i osservaz. (To)
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Punto di misura :
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Presso : Via G. Ma iori, 8- Cava de' Tirreni (SA)
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Strumentazione: LD832 matr. 000202.8
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Altezza Microfono:
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Tipo/Con ioni Manto Stradale:
o.
Tempo di misura (TM):
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Tempo di osservaz. (To) :
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Data e ora di misura:
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Via G. Maiori, 8- Cava de' Tirreni (SA)
Ambientale cif f officina meccanica
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Tempo di misura (TM):
d'Ottava da 20Hz a io KHz
Altezza Microfon
In Frequenza Per Terzi
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Tipo/Con izioni Manto Stradale:
Stima deiVeicoliOrari:
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Elaborato n°:
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Strumentazione: LD 831matr. 00020
22.00 - o6.00 (notturno)
Tempo di riferimento (TR):
Li
Data e ora di misura:
Tempo di osservaz. (T0):
Ambientale d/f torridi raffreddamento dich abitazione
Punto di misura: M447RuExt.m4c
ori, 8 - Cava de' Tirreni (SA)
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Elaborato n° :
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Strumentazione: LD 831matr. 0002018
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Stima dei Veicoli
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23 /09/2 014
Data e ora di misura:
M447_RExt.M4D
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d 'Ottava da 20 Hz a 20KHz
A ltezza M icrofono :
In Freq uenza Per Terzi
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Tipo/Con izioni Manto Strada le :
Orari :
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m
Tempo di misura (TM):
22. 00 -o6.00 (notturno)
Tempo di r iferimento (TR):
Residuo clif torri
di raffreddamento c/o a bitazione
m
Punto di misura :
Presso : Via G. Maiori, 8 - Cava de' Tirreni (SA)
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22.00 - o6.00 (notturno)
Max :57.7 dB(A
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Altezza M icrofono:
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Tipo/ Cond izioni
Manto Strada le:
d 'Ottava da 2o Hz a 20KHz
In Frequenza Per Terz i
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Tempo di osservaz. (To)
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Tempo di riferimento (Ta)
Tempo di misura ( T M) :
o
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23/09/2014
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Data e ora di misura:
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Ambienta le d/f vasche didepurazione
Via G. Ma iori, 8- Cava de' Tirreni (SA)
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RELAZIONE INFORMATIVA
SULLE
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
REP.120/DP 06/14
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL OPCM 01.03.91, DEL DPCM
14.11.97 E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95)
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ALLEGATI
11
TA SICURO:a AMBENTE
Riconoscimento di idoneità per l'analisi delramianto secondo d D.M. opreurg
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((orci. n. DGPREV. IVD.8487/P)1.5.e.d.o4 del opoRil
ALLEGATO 4
STRALCIO DELL'AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO
COMUNALE INERENTE L'AREA OGGETTO D'INDAGINE
o
GE.I.S.A.
5. LEONARDO — LOC. MIGLIAR O — 84100—SALERNO - +39(0)89.522161 - A +39 (0)89.7728321
Hrry: www.geaa.it —E.MAIL: seisaseisait— P. IVA 03510610656—N° REG. IMP. SA 20559199
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RAPPORTO DI VALUTAZIONE
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
REP.120/D P 06/14
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL oPCM 0203.91, DEL DP CM
14.11.92 E DELLA LEGGE-QUADRO N°447 DEL 25.10.95)
Q
ALLEGATI
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110/1102A ANIRDITI
Riconoscimento di *dormiti per l'analisi dell'ornano, secondo il D.M. o7/o7)9
lprot. n. DGPREO. IV/18021P/1.4.c.c1)-4(1•105(08Nt
ALLEGATO 5
STRALCIO DEL PZA DEL TERRITORIO COMUNALE INERENTE
L'AREA OGGETTO DELL'INDAGINE
o
GE.I.S.A.
G. LEONARDO — LOC. MIGLIARO— 84100 — SALERNO - T +39 (0)89.522161 - A +39 M89.7728321
HTTP: www.aeisait—E.MAIL: aeisa(Daeisait —P. IVA 03510610656— N° REG. IMP. SA 20999/99
RELAZIONE INFORMATIVA SULLE
RAPPORTO DI VALUTAZIONE
REP.120/0 /2 06/14
IMMISSIONI SONORE NEGLI AMBIENTI
ALLEGATI
ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO
(APP. DELL'EX. ART. 6 DEL DPCM 01.03.91, DEL DPCM
1
4.11.97E DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 75.76.95)
TA SICUREZZA AMBIENTE
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Riconoscimento d. idoneità per l'analisi dell'amianto secondo Il D.M. gvlo7i9
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ALLEGATO 6
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§
DECRETO GIUNTA REGIONALE CAMPANA DI NOMINA A TECNICO
COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
GE.I.S.A. S.R.L.
—VIA S. LEONARDO — Loc. MiGLIAR0— 84zoo— SALER NO - 1315' +39 (0)89.522161 - +39(0)89.7728321
www,geisa.it —E.MAIL: aeisaOgeisa.tt— P. IVA o3szo613656 — N° REG. IMP. SA 20559/99
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Giunta Regionale della Campania
AREA GENERALE COORDINAMENTO
Ecologia Tutela dell'Ambiente Disinquinamentot Protezione Civile "
IL COORDINATORE
DECRETO DIRIGENZIALE N° A t
LEGGE 26/10/1995, ART. 2, COMMI 6 E 7: RICONOSCIMENTO DEL
POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TECNICO
COMPETENTE Di ACUSTICA AMBIENTALE SIG. LA FRANCESCA
GIOVANNI
PREMESSO che con deliberazione a 2661' del 04/04/2000 la Giunta Regionale ha
approvato le determinazioni assunte dalla Commissione Regionale Interna, istituita con
deliberazione al560 del 7/3/96, in sede di verifica del possesso dei requisiti da parte dei
professionisti che hanno avanzato istanza di riconoscimento ai sensi dell'alt 2, commi 6 e 7,
della legge 26/10/95, n. 447;
- che con la medesima deliberazione a 2661 del 04/04/2000 è stato disposto, tra l'altro,
l'adozione, a favore dei richiedenti che hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti
dalla citata legge 447/95, di appositi atti monocratici "ad personam" per la formalizzazione
delle determinazioni assunta dalla predetta Commissione Regionale Interna;
PRESO ATTO che il nominativo del Sig. La Francesca Giovanni nato il 12.12.74, risulta
inserito nell'elenco "A" allegato alla citata delibera di Giunta Regionale n. 4151de1
09/07/99, contenente i nominativi dei professionisti che hanno dimostrato il possesso dei
requisiti richiesti dalla legge 447/95;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.1560 del 7/3/96;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.3466 del 03.06.2000;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Tutela dell'Ambiente, nonché dell'espressa
dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Settore Tutela Ambiente e del dirigente del
Servizio 02 del settore medesimo,
DECRETA.
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.1é:inoto:iizioni;esprose in premessa e"litiè qui si intendono integralmente riportate e
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FRANCESCA
GIOVANNI
nato il 12.12.74, il possesso dei
Sig.•
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-1 requisiti previsti ailll'art. :2, T-Conimi 6. e 7, della legge 26/10/1995, ai fin dell'esercizio
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&l'attività di tecnico competente in acustica ambientale,
inviaré'do-pii del preSente atto al Settore Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione
sul B:11122C:.
Avv.Anto ' Episoio
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Scarica

,A, "Di MAURO OFFICINE GRAFICHE S.p.A.