ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI SUL TERRITORIO Monica Minelli “La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (328/2000) art.1 “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia in coerenza con gli artt. 2, 3, 38 della costituzione” La legge 328/2000 l’universalità del sistema (target prioritari) la centralità del Comune (la sussidiarietà verticale) il metodo della programmazione e il “piano di zona” i livelli essenziali di assistenza (liveas) il sistema informativo dei servizi sociali la carta dei servizi sociali la valorizzazione del terzo settore (la sussidiarietà orizzontale) L’articolazione del sistema dei servizi sociali (art. 22, 328/2000) segretariato sociale servizio pronto rete sociale professionale intervento sociale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari Servizi sociali e lavoro di comunità erogatori di prestazioni lavoro individualizzato fornitori di risposte Lavoro monoprofessionale intraistituzionale risposte precodificate attivatori di risorse del territorio lavoro con gruppi e comunità individuatori di domande lavoro multiprofessionale interistituzionale soluzioni innovative I livelli essenziali di assistenza (liveas, art.22, 328/2000) misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza al domicilio di persone totalmente dipendenti interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio misure per il sostegno delle responsabilità familiari misure di sostegno alle donne in difficoltà I livelli essenziali di assistenza (liveas, art. 22, 328/2000) interventi per la piena integrazione delle persone disabili interventi per le persone anziane e disabili per favorire la la permanenza a domicilio prestazioni integrate di tipo socioeducativo pre contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci informazione a persone e famiglie per favorire la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di autoaiuto Il piano di zona (art. 19, 328/2000) prevede il coinvolgimento di tutte le Istituzioni, gli Enti e i soggetti presenti nel territorio individua obiettivi strategici, priorità di intervento, strumenti e mezzi per la relativa realizzazione definisce le modalità organizzative dei servizi e la loro integrazione (anche col terzo settore) stabilisce modalità di finanziamento, requisiti di qualità e modalità di integrazione tra sevizi e prestazioni è adottato tramite un accordo di programma L’integrazione sociosanitaria (Atto di indirizzo,DPCM 14 febbraio 2001) “L’assistenza sociosanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le Regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione di progetti assistenziali personalizzati” (art. 1) Le prestazioni sociosanitarie (Atto di indirizzo DPCM 14 febbraio 2001) sono definite in base a: natura del bisogno,complessità e intensità dell’intervento assistenziale e sua durata per determinare la natura del bisogno si considerano: funzioni psicofisiche, natura delle attività del soggetto e relative limitazioni, modalità di partecipazione alla vita sociale, fattori ambientali e familiari il progetto personalizzato può prevedere: fase intensiva, fase estensiva, fase di lungoassistenza Le definizioni delle prestazioni sociosanitarie (Atto di indirizzo, DPCM 14 febbraio 2001) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale prestazioni sociali a rilevanza sanitaria prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria I livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA): DPCM 29/11/2001 Definisce i livelli di tutela minimi da garantire in modo uniforme sul territorio nazionale, definendo le percentuali di costi (e le relative tipologie di servizi) che rimangono a carico del Comune. Per i livelli in materia di integrazione sociosanitaria rimanda al DPCM del 14/2/2001 La riforma del titolo V della Costituzione Viene riformulato l’art.117 della Costituzione in merito alla distinzione tra potestà legislative dello Stato e delle Regioni con la definizione tassativa delle materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (comma 2) ed alla legislazione concorrente Stato-Regioni (comma 3), mentre spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata in base ai commi precedenti (comma 4) Dopo la L.328: questioni aperte la mancata definizione dei liveas e l’identificazione di target prioritari dopo la riforma del titolo V della Costituzione la differenziazione tra le varie Regioni nel recepimento della legge nazionale criticità nella piena assunzione del principio della sussidiarietà che implica un nuovo ruolo del servizio pubblico criticità nell’integrazione con i servizi sanitari Parole chiave WELFARE MUNICIPALE E COMUNITARIO PROGRAMMAZIONE SUSSIDIARIETA’