LA SOGGETTIVITÀ DEGLI ENTI NON RESIDENTI GUGLIELMO FRANSONI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA QUALI ENTI NON RESIDENTI SONO Q SOGGETTI PASSIVI IRES? • Secondo l’art. 73, comma 1, lett. d): «le società e gli enti di ogni tipo» • Secondo S d l’ l’art. t 73, 3 comma 2 2, primo i periodo i d sii riferisce solo ai soggetti residenti. Problematico riferimento ai soggetti non residenti: • della seconda parte del primo periodo (altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti nei cui confronti il presupposto si verifica in modo unitario e autonomo) • della prima parte del primo periodo (associazioni non riconosciute, consorzi ecc.) • L’i L’interpretazione t t i comune: il secondo d periodo i d del d l comma 2 è aggiuntivo rispetto al primo periodo. LA NON RESIDENZA È ELEMENTO DISCRIMINANTE PER LA SOGGETTIVITÀ • Le società di persone hanno soggettività o meno a seconda che siano residenti o non residenti • Regola discriminatoria? • Diversità rispetto ai trust non residenti COME SI STABILISCE SE UN ENTE E’ RESIDENTE? • L’apparente circolo vizioso dell’art. 73, comma 4 • se per la regola per individuare l’oggetto principale di dipendesse d d dalla ll residenza, id allora ll non sii potrebbe t bb applicare li il criterio dell’oggetto principale senza conoscere prima se l’ente è residente oppure no • Ma ancora prima, se così fosse, non sapremmo cosa significa «oggetto principale» • Si deve concludere che almeno l’art l’art. 73 73, comma 4 4, secondo periodo si applica anche agli enti non residenti l unico problema è se si deve guardare • A questo punto l’unico solo all’attività svolta in Italia o a quella worldwide 1/3 LA DISTINZIONE ENTI COMMERCIALI/ENTI NON COMMERCIALI • Esiste una «presunzione di commercialità»? • Innanzi tutto, esiste una presunzione di non commercialità relativa alle società semplici (art (art. 152 152, comma 1). Sulla giustificazione di questa regola tornerò fra breve. • Poi esiste una disposizione misteriosa, l’art. 152, comma 4. • Letteralmente essa dispone che per le società di tipo diverso da quelli del codice civile si applicano i commi 1 e 2. A contrario, si dovrebbe dire che per le società di tipi diversi non si applicano i commi 1 e 2. • Di fatto si ritiene che i commi 1 e 2 dell’art. 152 si applicano a tutti. 2/3 LA DISTINZIONE ENTI COMMERCIALI/ENTI / NON COMMERCIALI • In realtà, però, l’art. 152 presuppone la distinzione fra società ed enti non commerciali e società ed enti commerciali. • Ma in cosa consiste questa distinzione? • L’art. 151 è praticamente identico all’art. 153 • Dal punto di vista letterale l’art. 152 è diverso dall’art. 154 es la Ma, a parte alcune divergenze di minore entità (p (p.es. deducibilità delle erogazioni liberali), se si guarda alla soluzione offerta al problema della tassazione del reddito d’impresa d impresa, le due disposizioni sono ancora sostanzialmente identiche 3/3 LA DISTINZIONE ENTI COMMERCIALI/ENTI / NON COMMERCIALI • O, meglio, lo sarebbero, se si segue la soluzione prevalente in dottrina secondo cui per gli enti non residenti id ti è reddito ddit d’impresa d’i solo l quello ll d derivante i t d da attività esercitata tramite S.O. unica possibile distinzione sostanziale sostanziale, da questo punto • LL’unica di vista, fra enti commerciali e quelli non commerciali è quella di ritenere possibile che gli enti commerciali siano tit l i di reddito ddit d’impresa d’i h senza S.O. SO titolari anche • Più in generale, a mio avviso, la stessa nozione di stabile organizzazione presuppone la nozione d d’impresa impresa. Questo giustifica l’esclusione delle società semplici. COME SI DISTINGUE FRA ENTI COMMERCIALI E NON COMMERCIALI? • L’oggetto principale • La principalità: identità di regole con la residenza • La principalità in Italia: profili quantitativi e qualitativi ALTRI PROFILI DI SOGGETTIVITÀ DEGLI ENTI NON RESIDENTI • Il consolidato mondiale • La disciplina CFC • La disciplina dei prezzi di trasferimento • Problemi: • - solo società? • - solo enti commerciali? • - solo enti commerciali con attività d’impresa • In ogni caso, questo dimostra che, quantomeno ad altri fini, la natura commerciale dell’ente non dipende dall’esercizio di attività d’impresa nel territorio dello stato.