Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 92
17.03.2015
Soggetti non residenti: novità
detrazioni e deduzioni
UNICO PF 2015
Categoria: Dichiarazione
Sottocategoria: Unico – Persone fisiche
Anche per il 2014 i soggetti non residenti potranno usufruire, a determinate condizioni, delle detrazioni
per carichi di famiglia, per effetto di quanto previsto dal Decreto Milleproroghe (D.L. 150/2013).
Le condizioni dettate dal Legislatore per il riconoscimento della detrazione sono:

la presentazione della documentazione che dimostri le persone a cui si riferisce la detrazione,
nonché il rispetto di determinati limiti di reddito;

è necessario, inoltre, che nel Paese di residenza non si ottenga alcun beneficio fiscale connesso
ai carichi familiari.
I soggetti non residenti, inoltre, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 produzione di almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia;
 residenza fiscale in paesi UE o SEE;
 non godere nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali;
possono fruire delle medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello
Stato.
Premessa
L’art. 24, co. 3, D.P.R. 917/1986 dispone esplicitamente che ai non residenti non
spettano le detrazioni per carichi di famiglia.
Tuttavia, in deroga alla citata diposizione normativa, nei confronti del cittadino
straniero, comunitario o extracomunitario, che assume una soggettività
tributaria in Italia, l’articolo 1, comma 1324, della Legge 296/2006 (con effetti
prorogati fino al 2012 dal D.L. 216/2011, il cosiddetto Milleproroghe) ha
riconosciuto il diritto alla detrazione per familiari a carico, fra i quali figurano il
coniuge e i figli, ancorché residenti all’estero.
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Finanziaria 2007
Possibilità per i non residenti di fruire
delle detrazioni per carichi di famiglia
La Legge di Stabilità del 2013 (L. 228/2012) aveva prorogato tale beneficio
anche per il 2013.
Anche per il 2014 è stato prorogato tale beneficio. Infatti, il Decreto
Milleproroghe (D.L. 150/2013) ha confermato, anche per il 2014, la spettanza
delle detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti.
Condizioni per
fruire dell’
agevolazione
L’art. 1, co. 1324, L. 296/2006 (Finanziaria 2007), prevede quale condizione
necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in questione che i soggetti
non residenti “dimostrino, con idonea documentazione, individuata con
apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ………………, che le
persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito
complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al
suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio
dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale
connesso ai carichi familiari”.
Le detrazioni spettano, dunque, a condizione che i soggetti richiedenti
dimostrino che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non
possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a
2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato.
Inoltre, la norma richiede che il soggetto richiedente non goda nel Paese di
residenza, ovvero in un altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale
connesso ai carichi di famiglia e che il reddito complessivo del familiare a
carico sia considerato al lordo di tutti i redditi prodotti, comprensivo quindi
anche dei redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato di residenza del
familiare stesso.
I soggetti che intendono godere delle detrazioni per carichi di famiglia devono
quindi attestare:
 il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della
detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le
condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono
cessate;
 che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli
oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal
territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta,
non superiore a 2.840,51 euro;
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 di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese
diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di
famiglia.
Per i soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo
(SEE) l’articolo 1, D.M. 149/2007 consente che i requisiti richiesti siano
attestati mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formata
ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445; tale dichiarazione può essere anche presentata al
sostituto d’imposta e costituisce parte integrante della dichiarazione di
spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia prevista per la richiesta
delle detrazioni di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del D.P.R. n.
600/1973.
Cittadino extra
UE
Il soggetto fiscalmente residente in un paese extra UE è tenuto a presentare la
documentazione attestante il legame familiare (C.M. 15/E/2007).
Per far valere le detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori
extracomunitari, è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la
certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale
risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
Trattandosi di soggetti residenti in Italia, non è richiesta la dichiarazione che
nel godere nel Paese di origine non si è fruito di benefici fiscali connessi ai
carichi di famiglia.
Nel caso di familiari a carico non residenti in Italia, dovrà essere prodotta
documentazione dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in
lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio.
Si segnala, inoltre, che i familiari devono essere in possesso di un proprio codice
fiscale, da richiedere all’Amministrazione fiscale italiana (C.M. 34/E/2008, par. 2
e 3).
Nello specifico, i soggetti residenti in paesi extracomunitari per fruire delle
detrazioni per familiari a carico non residenti in Italia, alternativamente devono
produrre:
a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di
origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del
prefetto competente per territorio. La fattispecie interessa i soggetti
non residenti che vivono in Italia, come ad esempio, i lavoratori
dipendenti che soggiornano in Italia per meno di 183 giorni l'anno;
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b) documentazione
con
apposizione dell'Apostille, per
i
soggetti
provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del
5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese di origine e tradotta in
italiano ai sensi della normativa ivi vigente, asseverata, come conforme
all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.
Cittadino extra UE
Familiare fiscalmente
residente in Italia
Certificazione dello stato di famiglia rilasciato
dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione
degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
Documentazione dall’autorità consolare del
Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana
Familiare non
e
asseverazione
da
parte
del
Prefetto
fiscalmente residente in
competente per territorio. Si segnala, inoltre, che
Italia
i familiari devono essere in possesso di un
proprio
codice
fiscale,
da
richiedere
all’Amministrazione fiscale italiana.
Ai sensi dell’art. 1 comma 1326 della Legge n. 296/2006 viene stabilito che se
successivamente alla presentazione della prima dichiarazione dei redditi la
situazione dei carichi di famiglia del cittadino extracomunitario non risulta
modificata, non sarà necessario presentare una nuova documentazione,
essendo sufficiente una mera autocertificazione con cui il contribuente attesti,
confermandola, che la situazione familiare precedentemente indicata è rimasta
invariata. In caso contrario, dovrà essere presentata una nuova ed aggiornata
documentazione.
Compilazione
UNICO 2014
Il prospetto dei familiari a carico deve essere compilato da tutti i contribuenti
che intendono usufruire delle detrazioni per i familiari a carico relativamente al
2014 (anche se non sono intervenute variazioni rispetto all’anno precedente) e
dai contribuenti coniugati, i quali sono comunque obbligati ad indicare il codice
fiscale del coniuge anche nel caso in cui non risulti fiscalmente a carico.
Le regole per la sua compilazione all’interno del modello UNICO 2015
PF seguono le medesime previste per la compilazione del quadro dell’anno
precedente ad eccezione della novità prevista con riferimento ai figli a carico
residenti all’estero per i quali, da quest’anno, è prevista l’indicazione del codice
fiscale, come già avviene per i figli residenti in Italia.
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Nello specifico, le istruzioni al Modello UNICO PF, pag. 20, prevedono che “da
quest’anno è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico
residenti all’estero”.
Per quanto riguarda la quantificazione delle detrazioni, il riferimento è all’art.
12 TUIR, rubricato “detrazioni per carichi di famiglia” che distingue le detrazioni
per:
 coniuge;

figlio a carico (con un incremento per i figli di età inferiore ai 3 anni);

altro familiare a carico;
 detrazioni per famiglie numerose.
Il meccanismo di computo della detrazione, nei primi 3 casi, prevede una
detrazione c.d. “teorica”, di cui possono godere i contribuenti con un reddito
determinato, pari ad una determinata soglia. Negli altri casi la detrazione
teorica deve essere rapportata al reddito complessivo del contribuente. Le
detrazioni dovranno, inoltre, essere necessariamente parametrate al numero
di mesi a carico (colonna 5) ed alla percentuale spettante (colonna 7) indicati
nel prospetto.
Non residenti
Schumacker
L’art. 7 della L. n. 161/2014 (Legge Europea bis 2013) ha introdotto il nuovo co. 3
– bis all’art. 24 del D.P.R. 917/1986, estendendo le medesime detrazioni e
deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai
contribuenti che, pur residenti fiscalmente in un altro Stato membro o in un
Paese dello Spazio economico europeo, producono almeno il 75% del proprio
reddito complessivo in Italia.
Viene inoltre prevista la possibilità per i soggetti non residenti di aderire al
regime dei nuovi minimi, introdotto dal D.L. n. 98/2011.
Le nuove disposizioni normative rispondono all’esigenza di far fronte alla
procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia,
per la violazione degli articoli 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (Tfue) e dei corrispondenti articoli 28 e 31 dell’accordo
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See, in virtù del fatto che non si consente ai soggetti non residenti che
producono la maggior parte del proprio reddito in Italia di fruire delle
deduzioni e detrazioni previste per i residenti nel territorio dello Stato, ed
espressamente esclude l’applicabilità ai non residenti del regime agevolato dei
“minimi”.
Le condizioni previste sono le seguenti:
-
i soggetti non residenti producano almeno il 75% del proprio reddito
complessivo in Italia;
-
siano fiscalmente residenti in paesi UE o SEE;
-
non godano nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali.
Per i contribuenti c.d. Schumacker, oltre a compilare nel frontespizio la parte
residente all’estero, si dovrà barrare l’apposita casella riservata.
- Riproduzione riservata -
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