L’INTERPRETAZIONE
DELLA NORMA GIURIDICA
L'INTERPRETAZIONE : consiste nel precisare il significato delle norme e
la loro portata rispetto al caso concreto.
a)Interpretazione secondo le fonti
Autentica
non è vera e propria interpretazione, in
quanto essa é attuata dallo stesso
Organo che ha emanato la norma e
diventa essa stessa norma (obbligatoria)
Giudiziale
E’ l'interpretazione che delle leggi
danno i giudici ed é obbligatoria solo
per le parti in causa
Dottrinale
E’ l'interpretazione che della norma
danno gli esperti
b)Interpretazione secondo i metodi
grammaticale
:analisi grammaticale, logica e sintattica
delle parole che formano le norme
Logica
ricerca - attraverso le relazioni- del pensiero (le intenzioni -) del legi-slatore quando dettò la
norma
:quando si applica ad un caso una disposizione
di legge creata per un caso analogo
analogica
c)Interpretazione secondo l’efficacia
Dichiarativa
Restrittiva
estensiva
Se significato logico e letterale
vengono a coincidere
:quando si limita rigorosamente l'applicazione
della norma ai casi ne espressamente
contemplati o si attribuisce un significato più
ristretto di quello letteralmente desumibile
quando i casi contemplati dalla norma si intendono come esemplificativi (lex minus dixit
quam voluit)
Nel tempo
1. entra in vigore 15 giorni dopo la sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a meno
che nella Legge stessa non sia altrimenti
disposto e rimane in vigore fino a che un'altra
legge non
l'abroghi esplicitamente o
implicitamente
2. non ha mai effetto retroattivo , a meno che non
sia espressamente indicato
Nello
spazio
1. la norma giuridica si applica, in linea di
massima,
in tutto il territorio dello Stato
(comprese
Ambasciate
all'Estero,
navi
italiane in acque internazionali,..). Le leggi
penali, di polizia, di sicurezza si applicano, di
norma, anche a stranieri che si trovano nello
Stato
2. non vale sempre il principio della territorialità
per rapporti relativi a Italiani residenti
all'estero o stranieri residenti in Italia
3. i rapporti personali sono, in genere, regolati
dalla legge dello Stato di cui si è cittadini
4. i rapporti reali (da res : cosa) sono regolati,
in genere, dalla legge del luogo dove si trovano i
beni

DEFINIZIONE ED ELEMENTI COSTITUTIVI
Si intende per Stato l'organizzazione stabile e
sovrana di un popolo su un determinato
territorio
1)un
popolo
cioé i cittadini ,che non sono né la
popolazione (=i residenti), né la
nazione, che ha contenuto etnico
2)l'organizzazione cioé
il complesso delle istituzioni
organizzate per l'esercizio del potere
di impero dello Stato
3)la sovranità
cioé il potere che ha lo Stato di determinare il
proprio ordinamento giuridico e di
imporne l'obbedienza a chiunque si
trovi nel suo territorio
4)un territorio
:é quella porzione di spazio (terraferma+
atmosfera
che
la
sovrasta
+sottosuolo
+il
cosiddetto
mare
territoriale -per l'Italia 12 miglia
marine- che lo circonda +navi e
aeromobili italiani in acque e spazi aerei
internazionali +Ambasciate all'Estero) su
cui esercita il suo lo Stato potere sovrano
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