L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA L'INTERPRETAZIONE : consiste nel precisare il significato delle norme e la loro portata rispetto al caso concreto. a)Interpretazione secondo le fonti Autentica non è vera e propria interpretazione, in quanto essa é attuata dallo stesso Organo che ha emanato la norma e diventa essa stessa norma (obbligatoria) Giudiziale E’ l'interpretazione che delle leggi danno i giudici ed é obbligatoria solo per le parti in causa Dottrinale E’ l'interpretazione che della norma danno gli esperti b)Interpretazione secondo i metodi grammaticale :analisi grammaticale, logica e sintattica delle parole che formano le norme Logica ricerca - attraverso le relazioni- del pensiero (le intenzioni -) del legi-slatore quando dettò la norma :quando si applica ad un caso una disposizione di legge creata per un caso analogo analogica c)Interpretazione secondo l’efficacia Dichiarativa Restrittiva estensiva Se significato logico e letterale vengono a coincidere :quando si limita rigorosamente l'applicazione della norma ai casi ne espressamente contemplati o si attribuisce un significato più ristretto di quello letteralmente desumibile quando i casi contemplati dalla norma si intendono come esemplificativi (lex minus dixit quam voluit) Nel tempo 1. entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a meno che nella Legge stessa non sia altrimenti disposto e rimane in vigore fino a che un'altra legge non l'abroghi esplicitamente o implicitamente 2. non ha mai effetto retroattivo , a meno che non sia espressamente indicato Nello spazio 1. la norma giuridica si applica, in linea di massima, in tutto il territorio dello Stato (comprese Ambasciate all'Estero, navi italiane in acque internazionali,..). Le leggi penali, di polizia, di sicurezza si applicano, di norma, anche a stranieri che si trovano nello Stato 2. non vale sempre il principio della territorialità per rapporti relativi a Italiani residenti all'estero o stranieri residenti in Italia 3. i rapporti personali sono, in genere, regolati dalla legge dello Stato di cui si è cittadini 4. i rapporti reali (da res : cosa) sono regolati, in genere, dalla legge del luogo dove si trovano i beni DEFINIZIONE ED ELEMENTI COSTITUTIVI Si intende per Stato l'organizzazione stabile e sovrana di un popolo su un determinato territorio 1)un popolo cioé i cittadini ,che non sono né la popolazione (=i residenti), né la nazione, che ha contenuto etnico 2)l'organizzazione cioé il complesso delle istituzioni organizzate per l'esercizio del potere di impero dello Stato 3)la sovranità cioé il potere che ha lo Stato di determinare il proprio ordinamento giuridico e di imporne l'obbedienza a chiunque si trovi nel suo territorio 4)un territorio :é quella porzione di spazio (terraferma+ atmosfera che la sovrasta +sottosuolo +il cosiddetto mare territoriale -per l'Italia 12 miglia marine- che lo circonda +navi e aeromobili italiani in acque e spazi aerei internazionali +Ambasciate all'Estero) su cui esercita il suo lo Stato potere sovrano