DECRETO DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, 2, N. 174 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI DE ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE D ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012 (G.U. N. 237 DEL 10 OTTOBRE 2012 ) Il governo ha approvato un decreto legge che detta nuove regole finalizzate a riequilibrare la situazione finanziaria di enti locali locali in difficoltà nonché a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali, nell’obiettivo di assicurare negli enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente, trasparente e rispettosa della legalità. Si tratta di un articolato provvedimento che mira a porre un freno immediato a sprechi ed usi impropri delle finanze pubbliche a livello locale. Il provvedimento adottato introduce nuove regole in materia di finanza e funzionamento degli enti locali ed apporta sostanziali modifiche al TUEL. ART. Art.1 TITOLO Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni SINTESI Si prevedono per la Corte dei Conti poteri di controllo e sanzionatori più ampi rispetto al passato: - un controllo di legittimità preventivo sugli atti delle regioni (atti amministrativi generali e derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea) - una valutazione della legittimità e della regolarità amministrativo-contabile ntabile delle gestioni delle regioni - un controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari - “un controllo strategico” sugli enti > 15mila ab. un per verificare lo stato di attuazione dei programmi. Obbligo per i Gruppi consiliari di rendicontare rend i finanziamenti ricevuti per la loro attività politica (verificati dalla CC) Art 2. Riduzione di costi della politica nelle regioni Si condiziona l’erogazione dell’80% dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni all’attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica e ai costi della politica: - riduzione iduzione del numero degli degl assessori regionali e delle relative indennità, (art. 14 comma 1 DL 138/11); - - - - - Art. 3. Co. 1 Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali riduzione iduzione indennità di funzione ed e indennità di carica in modo tale che non ecceda l’importo riconosciuto dalla regione più virtuosa introduzione ntroduzione del divieto di cumulo delle indennità e degli emolumenti. lumenti. partecipazione artecipazione gratuita dei consiglieri alle commissioni,, per gli altri organi collegiali il gettone di presenza esenza non potrà pot essere superiore ai 30 euro. regolamentazione egolamentazione delle modalità di pubblicità e trasparenza dei redditi relativi alle cariche elettive. riduzione iduzione contributi gruppi consiliari ai livelli degli enti più virtuosi attuazione delle disposizioni relative al contenimento della spesa pubblica (Salva Italia e Spending Review). Ill “taglio” del numero di consiglieri e assessori regionali dovrà essere realizzato entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, ad esclusione delle Regioni in cui è prevista una tornata elettorale. istituzione stituzione di un sistema informativo al fine di rendicontare e pubblicare tutti i dati relativi alle agevolazioni oni e ai contributi ricevuti dai gruppi consiliari (ii finanziamenti e le agevolazioni in favore dei gruppi consiliari, iliari, dei partiti e dei movimenti politici vengono decurtati del 50%). Viene introdotto l’art. 41 bis: Gli enti locali con popolazione > 15.000 .000 abitanti sono tenuti a disciplinare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente ll'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio; i beni immobili e mobili; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite amite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza a tale onere. Viene riscritto l’art. 49 del TUEL:: la Giunta ed il Consiglio hanno l’obbligo di richiedere il parere relativo alla sola regolarità tecnica del RESPONSABILE DEL SERVIZIO (o Segretario dell’Ente) Obbligo per gli EELL di individuare metodologie attraverso le quali garantire la correttezza della regolarità amministrativa. Individuazione dividuazione dei soggetti che partecipano all’organizzazione dei sistemi di controllo interno: E’ prevista la possibilità di istituire unici uffici. Introduzione art. 147 Bis, il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della de formazione dell’atto da ogni responsabile del servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità. regolarità Introduzione art. 147 Ter del TUEL: TUEL Per gli EELL > 15.000 ab.: definizione di metodologie di controllo cont finalizzate alla rilevazione dei risultati. Possibilità di esercitare in forma associata la funzione di controllo. Introduzione art. 147 Quater del TUEL: TUEL Introduzione di controlli da parte degli EELL > 15.000 15 ab. sulle società non quotate: obiettivi biettivi gestionali, rapporti finanziari, monitoraggi Viene riscritto l’art. 148 del TUEL: TUEL Previsto un nuovo controllo ontrollo della Corte dei conti finalizzato: - alla legittimità e regolarità delle gestioni; - al funzionamento dei controlli interni volto al rispetto delle regole dell’equilibrio di bilancio. Introduzione art. 148 Bis del TUEL: Rafforzamento del controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli EELL, che è tenuta ad esaminare i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi degli enti locali. locali La Corte dei Conti deve anche verificare che i rendiconti degli EELL tengano conto delle partecipazioni in società il cui fatturato sia, in misura ra non inferiore al 90%, derivante dallo svolgimento di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali entali all'ente. all'ente Introduzione art. 148 8 Quinquies del TUEL: Viene introdotto il controllo sugli equilibri finanziari, finan ivi compresi gli effetti che derivano dall’andamento finanziario degli organismi gestionali esterni Viene modificato l’art. 153 del TUEL: TUEL Al responsabile del Servizio Finanziario è attribuito il compito di salvaguardare gli equilibri finanziari di gestione e di segnalare eventuali squilibri alla CC. CC Introduzione di alcuni punti all’art. 166 e all’art.187del TUEL: relativi alle limitazioni nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato. Viene modificato l’art. 191 del TUEL: TUEL In caso di evento eccezionale i lavori pubblici di somma urgenza, urgenza qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, possono essere approvati dalla Giunta dopo essere statti sottoposti al parere dell’Organo consiliare. Viene modificato l’art. 227 del TUEL: TUEL In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo si applica la procedura prevista dall’art. all’art. 141 (l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio) Viene modificato l’art. 234 e 239 del TUEL: TUEL Designazione di un componente, con funzioni di Presidente, del collegio revisori degli enti locali di maggiori dimensioni d da parte del Prefetto. Sono previsti inoltre ulteriori pareri dovuti dall’organo di revisione. Prevista la trasmissione rasmissione all’organo di revisione, da parte della Corte dei conti, di rilievi e decisioni assunte a tutela della sana gestione finanziaria dell’ente. Viene modificato l'art. 242: : 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno ll'anno precedente. Viene modificato l’art. 243 del TUEL: TUEL I contratti di servizio stipulati daglii EELL con le società partecipate, partecipat devono contenere apposite clausole ole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società Introduzione art. 243 Bis del TUEL: TUEL Prevista la possibilità per i comuni con squilibri strutturali di ricorrere con on deliberazione consiliare alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, pluriennale non adottabile nel caso in cui la CC abbia già provveduto ad assegnare assegna un termine per l’adozione delle misure correttive previste dall’Art. 1, co. 168 Legge 266/05. Il “piano di rientro” è della durata massima di 5 anni per riequilibrare le finanze locali. Il piano di rientro dell’ente locale deve contenere una quantificazione precisa dei fattori di squilibrio e individuare tutte le misure necessarie per la riduzione della spesa e il ripianamento del deficit (tra cui il blocco dell’indebitamento e la riduzione delle spese del personale e delle prestazioni di servizi). L’ente locale ha a disposizione diversi strumenti per il risanamento: ad esempio può aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, assumere mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio. bilancio In caso si accesso, l’ente deve adottare entro il rispettivo termine la riduzione: delle spese di personale, del 10% delle spese per prestazioni di servizi, del 25% delle spese per trasferimenti. Introduzione art. 243 ter del TUEL:: Per agevolare gli enti locali che hanno avviato un piano di rientro lo Stato istituisce un Fondo di rotazione. Attraverso il fondo lo Stato anticipa le risorse finanziarie all’ente che, oltre alla restituzione, si impegna al blocco dell’indebitamento e alla riduzione delle spese pese del personale e delle prestazioni di servizi. Introduzione art. 243 quater del TUEL: TUEL Vengono disposte nuove norme in materiaa di dissesto. Verifica da parte della Commissione istruttoria della delibera relativa al piano di riequilibrio finanziario. Modifiche all’art. 248 del TUEL: La sanzione a carico degli amministratori che hanno contribuito con dolo o colpa grave al verificarsi del dissesto finanziario, oltre al pagamento di una multa pari a un minimo di 5 e un massimo di 20 volte la retribuzione, e l’incandidabilità per dieci anni ni al ruolo di assessore, revisore dei conti degli enti locali e rappresentante dell’ente locale presso altri enti e istituzioni. Per i Sindaci e Presidenti l’incandidabilità è estesa alle cariche di Sindaco, presidente di provincia,, presidente di Giunta regionale, r membro di consigli comunali o provinciali, del Parlamento italiano ed europeo. Art. 3 co. 2 Art. 8 Gli strumenti e le modalità di controllo interno relativi alle lettere precedenti sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall’ente entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine il Prefetto interviene con lo scioglimento del Consiglio. Disposizioni in tema di Si interviene in materia di patto di stabilità interno: patto di stabilità interno 1) Introducendo una norma interpretativa ai fini della determinazione dell’importo massimo della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo prevista nel caso di mancato rispetto tto del patto da parte degli eell. 2) Prevedendo che, per l’anno 2012 ai comuni assoggettati nel medesimo anno alle regole del patto di stabiltià interno, non n si applica la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio. Inoltre è previsto uno slittamento di 15 gg dei termini per l’adozione da parte del M. Interno delle riduzioni delle risorse erariali di cui al comma 6 dell’art. 16 del DL 95/12. Per l'anno o 2012 non si applica la riduzione di cui all’art. 16 comma 6 Dl 95/2012 convertito in Legge 135/2012. Viene attenuato il patto di stabilità interno, ovvero le risorse non ridotte sono utilizzate dai comuni per l’estinzione anticipata del debito Art. 9 Ulteriori disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, Modifiche della disciplina IPT, Differimento dei termini IMU Co.1 Il Termine per l’approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 ottobre. Il termine per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio è differito al 30 novembre (originariamente 30 settembre) Co. 2 Per evitare effetti migratori di “flotte” di veicoli si prevede che il gettito IPT (imposta provinciale di trascrizione), va alla provincia ove il soggetto che richiede formalità di trascrizione ha la propria sede legale o di residenza. Conseguentemente Conseguentem si completa il meccanismo di destinazione dell’imposta attribuendone il gettito alla provincia competente. Co. 3 Il Termine per l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni differito al 31 ottobre comporta il differimento al 31 ottobre anche del termine con cui i Comuni possono modificare le aliquote IMU, ed al 30 novembre del termine entro cui i contribuento devono presentare la dichiarazione IMU per il 2012. Infine, il provvedimento approvato dal Governo, intervenendo sul tema dell’attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali, ne annuncia una prossima riforma. Per favorirla viene sostanzialmente stabilito il mantenimento dell’attuale assetto, ma non oltre il 30 giugno 2013.