DECRETO
DECRETO-LEGGE
10 OTTOBRE 2012,
2, N. 174
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA
FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI
DE
ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ
ONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI
DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE
D
ZONE
TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012
(G.U. N. 237 DEL 10 OTTOBRE 2012 )
Il governo ha approvato un decreto legge che detta nuove regole finalizzate a riequilibrare la
situazione finanziaria di enti locali
locali in difficoltà nonché a favorire la trasparenza e la riduzione
dei costi degli apparati politici regionali, nell’obiettivo di assicurare negli enti territoriali una
gestione amministrativa e contabile efficiente, trasparente e rispettosa della legalità.
Si tratta di un articolato provvedimento che mira a porre un freno immediato a sprechi ed usi
impropri delle finanze pubbliche a livello locale.
Il provvedimento adottato introduce nuove regole in materia di finanza e funzionamento degli
enti locali ed apporta sostanziali modifiche al TUEL.
ART.
Art.1
TITOLO
Rafforzamento della
partecipazione della
Corte dei conti al
controllo sulla
gestione finanziaria delle
regioni
SINTESI
Si prevedono per la Corte dei Conti poteri di controllo e
sanzionatori più ampi rispetto al passato:
- un controllo di legittimità preventivo sugli atti delle
regioni (atti amministrativi generali e derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea)
- una valutazione della legittimità e della regolarità
amministrativo-contabile
ntabile delle gestioni delle regioni
- un controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari
- “un controllo strategico” sugli enti > 15mila ab. un per
verificare lo stato di attuazione dei programmi.
Obbligo per i Gruppi consiliari di rendicontare
rend
i
finanziamenti ricevuti per la loro attività politica
(verificati dalla CC)
Art 2.
Riduzione di costi della
politica nelle regioni
Si condiziona l’erogazione dell’80% dei trasferimenti
erariali a favore delle Regioni all’attuazione delle
disposizioni di contenimento della spesa pubblica e ai
costi della politica:
- riduzione
iduzione del numero degli
degl assessori regionali e
delle relative indennità, (art. 14 comma 1 DL
138/11);
-
-
-
-
-
Art. 3. Co. 1
Rafforzamento dei
controlli in materia di
enti locali
riduzione
iduzione indennità di funzione ed
e indennità di
carica in modo tale che non ecceda l’importo
riconosciuto dalla regione più virtuosa
introduzione
ntroduzione del divieto di cumulo delle
indennità e degli emolumenti.
lumenti.
partecipazione
artecipazione gratuita dei consiglieri alle
commissioni,, per gli altri organi collegiali il
gettone di presenza
esenza non potrà
pot essere superiore
ai 30 euro.
regolamentazione
egolamentazione delle modalità di pubblicità e
trasparenza dei redditi relativi alle cariche
elettive.
riduzione
iduzione contributi gruppi consiliari ai livelli
degli enti più virtuosi
attuazione delle disposizioni relative al
contenimento della spesa pubblica (Salva Italia e
Spending Review). Ill “taglio” del numero di
consiglieri e assessori regionali dovrà essere
realizzato entro 6 mesi dall’entrata in vigore del
provvedimento, ad esclusione delle Regioni in
cui è prevista una tornata elettorale.
istituzione
stituzione di un sistema informativo al fine di
rendicontare e pubblicare tutti i dati relativi alle
agevolazioni
oni e ai contributi ricevuti dai gruppi
consiliari (ii finanziamenti e le agevolazioni in
favore dei gruppi consiliari,
iliari, dei partiti e dei
movimenti politici vengono decurtati del 50%).
Viene introdotto l’art. 41 bis: Gli enti locali con
popolazione > 15.000
.000 abitanti sono tenuti a disciplinare,
le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato
patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di
governo di loro competenza. La dichiarazione, da
pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del
mandato, sul sito internet dell'ente
ll'ente riguarda: i dati di
reddito e di patrimonio; i beni immobili e mobili; le
partecipazioni in società quotate e non quotate; la
consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari,
titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche
tramite
amite fondi di investimento, sicav o intestazioni
fiduciarie. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere
sanzioni amministrative per la mancata o parziale
ottemperanza a tale onere.
Viene riscritto l’art. 49 del TUEL:: la Giunta ed il Consiglio
hanno l’obbligo di richiedere il parere relativo alla sola
regolarità tecnica del RESPONSABILE DEL SERVIZIO (o
Segretario dell’Ente)
Obbligo per gli EELL di individuare metodologie
attraverso le quali garantire la correttezza della
regolarità amministrativa.
Individuazione
dividuazione
dei
soggetti
che
partecipano
all’organizzazione dei sistemi di controllo interno: E’
prevista la possibilità di istituire unici uffici.
Introduzione art. 147 Bis, il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato nella fase preventiva della
de
formazione dell’atto da ogni responsabile del servizio ed
è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità.
regolarità
Introduzione art. 147 Ter del TUEL:
TUEL Per gli EELL >
15.000 ab.: definizione di metodologie di controllo
cont
finalizzate alla rilevazione dei risultati. Possibilità di
esercitare in forma associata la funzione di controllo.
Introduzione art. 147 Quater del TUEL:
TUEL Introduzione di
controlli da parte degli EELL > 15.000
15
ab. sulle società
non quotate: obiettivi
biettivi gestionali, rapporti finanziari,
monitoraggi
Viene riscritto l’art. 148 del TUEL:
TUEL Previsto un nuovo
controllo
ontrollo della Corte dei conti finalizzato:
- alla legittimità e regolarità delle gestioni;
- al funzionamento dei controlli interni volto al rispetto
delle regole dell’equilibrio di bilancio.
Introduzione art. 148 Bis del TUEL: Rafforzamento del
controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria
degli EELL, che è tenuta ad esaminare i bilanci preventivi
ed i rendiconti consuntivi degli enti locali.
locali La Corte dei
Conti deve anche verificare che i rendiconti degli EELL
tengano conto delle partecipazioni in società il cui
fatturato sia, in misura
ra non inferiore al 90%, derivante
dallo svolgimento di servizi pubblici per la collettività
locale e di servizi strumentali
entali all'ente.
all'ente
Introduzione art. 148
8 Quinquies del TUEL: Viene
introdotto il controllo sugli equilibri finanziari,
finan
ivi
compresi gli effetti che derivano dall’andamento
finanziario degli organismi gestionali esterni
Viene modificato l’art. 153 del TUEL:
TUEL Al responsabile del
Servizio Finanziario è attribuito il compito di
salvaguardare gli equilibri finanziari di gestione e di
segnalare eventuali squilibri alla CC.
CC
Introduzione di alcuni punti all’art. 166 e all’art.187del
TUEL: relativi alle limitazioni nell’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione non vincolato.
Viene modificato l’art. 191 del TUEL:
TUEL In caso di evento
eccezionale i lavori pubblici di somma urgenza,
urgenza qualora i
fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino
insufficienti, possono essere approvati dalla Giunta dopo
essere statti sottoposti al parere dell’Organo consiliare.
Viene modificato l’art. 227 del TUEL:
TUEL In caso di mancata
approvazione del rendiconto di gestione entro il termine
del 30 aprile dell’anno successivo si applica la procedura
prevista dall’art.
all’art. 141 (l'organo regionale di controllo
nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio
per sottoporlo al consiglio)
Viene modificato l’art. 234 e 239 del TUEL:
TUEL Designazione
di un componente, con funzioni di Presidente, del
collegio revisori degli enti locali di maggiori dimensioni
d
da parte del Prefetto. Sono previsti inoltre ulteriori
pareri dovuti dall’organo di revisione. Prevista la
trasmissione
rasmissione all’organo di revisione, da parte della Corte
dei conti, di rilievi e decisioni assunte a tutela della sana
gestione finanziaria dell’ente.
Viene modificato l'art. 242: : 1. Sono da considerarsi in
condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che
presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di
squilibrio,
rio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al
rendiconto della gestione. Il rendiconto della gestione è
quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
di riferimento. Fino alla fissazione di nuovi parametri si
applicano quelli vigenti nell'anno
ll'anno precedente.
Viene modificato l’art. 243 del TUEL:
TUEL I contratti di
servizio stipulati daglii EELL con le società partecipate,
partecipat
devono contenere apposite clausole
ole volte a prevedere,
ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale,
la riduzione delle spese di personale delle società
Introduzione art. 243 Bis del TUEL:
TUEL Prevista la
possibilità per i comuni con squilibri strutturali di
ricorrere con
on deliberazione consiliare alle procedure di
riequilibrio finanziario pluriennale,
pluriennale non adottabile nel
caso in cui la CC abbia già provveduto ad assegnare
assegna un
termine per l’adozione delle misure correttive previste
dall’Art. 1, co. 168 Legge 266/05.
Il “piano di rientro” è della durata massima di 5 anni per
riequilibrare le finanze locali. Il piano di rientro dell’ente
locale deve contenere una quantificazione precisa dei
fattori di squilibrio e individuare tutte le misure
necessarie per la riduzione della spesa e il ripianamento
del deficit (tra cui il blocco dell’indebitamento e la
riduzione delle spese del personale e delle prestazioni di
servizi). L’ente locale ha a disposizione diversi strumenti
per il risanamento: ad esempio può aumentare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, assumere mutui per
la copertura dei debiti fuori bilancio.
bilancio
In caso si accesso, l’ente deve adottare entro il rispettivo
termine la riduzione: delle spese di personale, del 10%
delle spese per prestazioni di servizi, del 25% delle
spese per trasferimenti.
Introduzione art. 243 ter del TUEL:: Per agevolare gli enti
locali che hanno avviato un piano di rientro lo Stato
istituisce un Fondo di rotazione. Attraverso il fondo lo
Stato anticipa le risorse finanziarie all’ente che, oltre alla
restituzione, si impegna al blocco dell’indebitamento e
alla riduzione delle spese
pese del personale e delle
prestazioni di servizi.
Introduzione art. 243 quater del TUEL:
TUEL Vengono
disposte nuove norme in materiaa di dissesto. Verifica da
parte della Commissione istruttoria della delibera
relativa al piano di riequilibrio finanziario.
Modifiche all’art. 248 del TUEL: La sanzione a carico
degli amministratori che hanno contribuito con dolo o
colpa grave al verificarsi del dissesto finanziario, oltre al
pagamento di una multa pari a un minimo di 5 e un
massimo di 20 volte la retribuzione, e l’incandidabilità
per dieci anni
ni al ruolo di assessore, revisore dei conti
degli enti locali e rappresentante dell’ente locale presso
altri enti e istituzioni. Per i Sindaci e Presidenti
l’incandidabilità è estesa alle cariche di Sindaco,
presidente di provincia,, presidente di Giunta regionale,
r
membro di consigli comunali o provinciali, del
Parlamento italiano ed europeo.
Art. 3 co. 2
Art. 8
Gli strumenti e le modalità di controllo interno relativi
alle lettere precedenti sono definiti con regolamento
adottato dal Consiglio e resi operativi dall’ente entro 3
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Decorso tale termine il Prefetto interviene con lo
scioglimento del Consiglio.
Disposizioni in tema di Si interviene in materia di patto di stabilità interno:
patto di stabilità interno
1) Introducendo una norma interpretativa ai fini
della determinazione dell’importo massimo della
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio
o del fondo perequativo prevista nel caso di
mancato rispetto
tto del patto da parte degli eell.
2) Prevedendo che, per l’anno 2012 ai comuni
assoggettati nel medesimo anno alle regole del
patto di stabiltià interno, non
n
si applica la
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio.
Inoltre è previsto uno slittamento di 15 gg dei termini
per l’adozione da parte del M. Interno delle riduzioni
delle risorse erariali di cui al comma 6 dell’art. 16 del DL
95/12.
Per l'anno
o 2012 non si applica la riduzione di cui all’art.
16 comma 6 Dl 95/2012 convertito in Legge 135/2012.
Viene attenuato il patto di stabilità interno, ovvero le
risorse non ridotte sono utilizzate dai comuni per
l’estinzione anticipata del debito
Art. 9
Ulteriori disposizioni in
materia di verifica degli
equilibri di bilancio degli
enti locali, Modifiche
della disciplina IPT,
Differimento dei termini
IMU
Co.1 Il Termine per l’approvazione del bilancio di
previsione è fissato al 31 ottobre. Il termine per la
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio è
differito al 30 novembre (originariamente 30 settembre)
Co. 2 Per evitare effetti migratori di “flotte” di veicoli si
prevede che il gettito IPT (imposta provinciale di
trascrizione), va alla provincia ove il soggetto che
richiede formalità di trascrizione ha la propria sede
legale o di residenza. Conseguentemente
Conseguentem
si completa il
meccanismo di destinazione dell’imposta attribuendone
il gettito alla provincia competente.
Co. 3 Il Termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dei Comuni differito al 31 ottobre comporta il
differimento al 31 ottobre anche del termine con cui i
Comuni possono modificare le aliquote IMU, ed al 30
novembre del termine entro cui i contribuento devono
presentare la dichiarazione IMU per il 2012.
Infine, il provvedimento approvato dal Governo,
intervenendo sul tema dell’attività di gestione e
riscossione delle entrate degli enti territoriali, ne
annuncia una prossima riforma. Per favorirla viene
sostanzialmente stabilito il mantenimento dell’attuale
assetto, ma non oltre il 30 giugno 2013.
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Fondazione Logos PA, nota di approfondimento dl 174/12