Il sistema di controllo delle
aziende pubbliche locali
A cura di Luigi Puddu
Torino, febbraio 2007
EA
1
Governance
Governance ente locale
Controllo
esterno
Presidente
Corte dei
Conti
Sindaco
Consiglio
GIUNTA
DIREZIONI
Collegio dei
Revisori
Ministero
dell’interno
Minist.
Econ. e
Finanza
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Sistema di controllo aziende
pubbliche locali
Controlli esterni
Controlli interni
Organo di revisione
(art.147, TUEL)
(art.234, TUEL)
Corte dei Conti
(art.148, TUEL)
Relazione sul bilancio
(L.266/2005)
Referto
(art.198-bis, TUEL)
3
Sistema di controllo aziende
pubbliche locali
Art. 147. Tipologia dei controlli interni
1. Gli enti locali, nell‘ambito della loro autonomia
normativa ed organizzativa, individuano strumenti e
metodologie adeguati a:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;
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Sistema di controllo aziende
pubbliche locali - art 147, TUEL
b) verificare, attraverso il controllo di
gestione, l'efficacia, efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa,
al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con
qualifica dirigenziale;
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Sistema di controllo aziende
pubbliche locali - art 147, TUEL
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute
in sede di attuazione dei piani, programmi
ed altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi
predefiniti.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il
principio della distinzione tra funzioni di
indirizzo e compiti di gestione, quale risulta
dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
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Controllo di gestione
È il “sistema direzionale” per il governo
dell’azienda
Si compone di:
a)una struttura organizzativa (centri di
responsabilità)
b)un sistema di rilevazioni (contabili e extracontabili)
c)Un processo per fasi (programmazione,
esecuzione, analisi degli scostamenti)
7
Controllo di gestione
Si affianca al:
Controllo burocratico: correttezza
formale
Internal auditing: correttezza nelle
procedure
8
Controllo di gestione
(art.196,197,198,198 bis, TUEL)
 Servizi
 Centri di costo
a) piano di obiettivi;
b) rilevazione costi, proventi e risultati;
c) Valutazione dello stato di attuazione:
Riferito a:
Amministratori
Responsabili dei servizi
Corte di Conti
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Controllo di gestione
(art.196,197,198,198 bis, TUEL)
Occorre:

Prevedere meccanismi di
incentivazione;

Realizzare un sistema di rilevazioni di
contabilità analitica
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Funzione
COLLEGIO DEI REVISORI = organo indipendente, interno,
referente Corte dei Conti
FUNZIONE
CONSULENZA
REFERENTE
CORTE DEI CONTI
CONTROLLO
a) TUEL, art.239, 247 comma 1, 265 comma 3;
b) Leggi finanziarie: nuovi adempimenti;
c) Statuto dell’ente: ampliamento delle funzioni (art 239,
co 6).
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Controlli della Corte


L. 131/2003 (art. 7, comma 7)
L. 266/2005 ( commi 166, 167, 168)
a) legittimità;
b) regolarità delle gestioni rispetto agli
equilibri di bilancio;
c) funzionamento dei controlli interni;
d) rispondenza tra risultati, obiettivi della
legge;
e) analisi comparata: costi, modi, tempi.
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Bilancio
Bilancio Annuale
a) Di competenza e autorizzatorio;
b) Pareggio finanziario complessivo;
c) Equilibrio di parte corrente:
……
Entrate correnti
(-) spese correnti
Quote capitale mutui, obbligazioni,
anticipazioni
…..
…..
(….)
…..
Salvo eccezioni di legge
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Controlli della Corte
L. 131/2003 (art. 7, comma 7)
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di
bilancio da parte di Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni, in relazione al patto di
stabilità
interno
ed
ai
vincoli
derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Le
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
verificano, nel rispetto della natura collaborativa del
controllo sulla gestione, il perseguimento degli
obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di
principio e di programma, secondo la rispettiva
competenza, nonché la sana gestione finanziaria
degli enti locali ed il funzionamento dei controlli
interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche
esclusivamente ai consigli degli enti controllati.
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Compiti dei revisori
Relazione al Consiglio
(art.239,TUEL)
Relazione alla Corte dei
Conti (commi 166,167,168
L.266/2005)
Ante approvazione del
bilancio
•Attestazione corrispondenza
del rendiconto alle risultanze
della gestione.
•Rilievi, considerazioni,
proposte per conseguire
efficienza, produttività,
economicità della gestione.
Post approvazione del
bilancio
•Rispetto obiettivi annuali patto
di stabilità interno
•Osservanza Vincolo
indebitamento art.119, ultimo
comma, Cost.
•Gravi irregolarità contabili e
finanziarie
•Richiesta di altre notizie
(questionari)
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Controlli della Corte
L. 266/2005 (commi 166,167,168)
166.
Ai fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica e del
coordinamento della finanza pubblica,
gli organi degli enti locali di revisione
economico-finanziaria trasmettono alle
competenti
sezioni
regionali
di
controllo della Corte dei conti una
relazione sul bilancio di previsione
dell’esercizio di competenza e sul
rendiconto dell’esercizio medesimo.
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Controlli della Corte
L. 266/2005 (commi 166,167,168)
167.La Corte dei conti definisce unitariamente
criteri e linee guida cui debbono attenersi gli
organi
degli
enti
locali
di
revisione
economico-finanziaria nella predisposizione
della relazione di cui al comma 166, che, in
ogni caso, deve dare conto del rispetto degli
obiettivi annuali posti dal patto di stabilità
interno, dell’osservanza del vincolo previsto
in materia di indebitamento dall’articolo 119,
ultimo comma, della Costituzione, e di ogni
grave irregolarità contabile e finanziaria in
ordine alle quali l’amministrazione non abbia
adottato le misure correttive segnalate
dall’organo
di
revisione.
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Controlli della Corte
L. 266/2005 (commi 166,167,168)
168. Le sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti, qualora accertino, anche sulla base
delle relazioni di cui al comma 166,
comportamenti difformi dalla sana gestione
finanziaria o il mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto, adottano specifica
pronuncia e vigilano sull’adozione da parte
dell’ente locale delle necessarie misure
correttive e sul rispetto dei vincoli e
limitazioni posti in caso di mancato rispetto
delle regole del patto di stabilità interno.
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Controlli della Corte
L. 266/2005 (commi 169,170)
169. Per l’esercizio dei compiti di cui ai commi
166, 167 e 168, la Corte dei conti può
avvalersi della collaborazione di esperti
anche
estranei
alla
pubblica
amministrazione, sino ad un massimo di dieci
unità,
particolarmente
qualificati
nelle
materie economiche, finanziarie e statistiche,
nonchè, per le esigenze delle sezioni
regionali
di
controllo
e
sino
al
completamento delle procedure concorsuali
di cui al comma 175, di personale degli enti
locali, fino ad un massimo di cinquanta unità,
in possesso di laurea in scienze economiche
ovvero di diploma di ragioniere e perito
commerciale, collocato in posizione di fuori
ruolo
o
di
comando.
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Controlli della Corte
L. 266/2005 (commi 169,170)
170. Le disposizioni dei commi 166 e 167
si applicano anche agli enti del
Servizio sanitario nazionale. Nel caso
di enti di cui al presente comma che
non abbiano rispettato gli obblighi
previsti ai sensi del comma 166, la
Corte
trasmette
la
propria
segnalazione alla regione interessata
per i conseguenti provvedimenti.
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Linee guida della Corte dei Conti
Deliberazioni: 27 aprile 2006, 7 luglio 2006
 evoluzione del controllo;
 rapporto più stretto tra le Sezioni
Regionali di controllo e gli organi di
controllo interno (revisori);
 carattere collaborativo;
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Linee guida della Corte dei Conti
OGGETTO
 Regolarità amministrativa e contabile;
 Verifica sul ciclo di bilancio: equilibri
di bilancio;
 Relazione sul bilancio
Preventivo
Consuntivo
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Linee guida della Corte dei Conti
IN PARTICOLARE:





Errata collocazione contabile di alcune poste
strategicamente rilevanti (oneri di
urbanizzazione, proventi contravvenzionali,ecc;)
Quantificazione di entrate esuberanti
Conservazione di residui attivi di dubbia
esigibilità
Ricorso a poste non ripetibili (avanzo, entrate
straordinarie, indebitamento, ecc.)
Oneri sommersi (es: gestione società
partecipate), debiti fuori bilancio
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Equilibri di bilancio
(art. 193, TUEL)
 30 settembre;
 Utilizzo per l’anno in corso e per i due
successivi di tutte le entrate ad eccezione:
 prestiti;
 destinate per legge;
 disinvestimento beni patrimoniali.
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Debiti fuori bilancio
(art. 194, TUEL)
a) sentenze esecutive;
b) disavanzi consorzi, aziende speciali,
istituzioni;
c) ricapitalizzazione società di capitale per
l’esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative;
e) acquisizione non formale di beni e servizi
con utilità e arricchimento nell’ambito di
pubbliche funzioni.
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Oneri di urbanizzazione

Trattamento contabile: SIOPE, Tit. IV
“trasferimenti di capitale” (codice provvisorio tra
le “entrate tributarie”)

Utilizzo per coprire la spesa corrente:
Max
2006
2007
50%
50%
25%
(manut. ordin.)
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Procedura
 relazione dei revisori;
 istruttoria in contraddittorio con gli enti;
 referto ai consigli.
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Struttura della relazione
 tre modelli di questionari:
 Province
 Comuni con più di 5000 abitanti
 Comuni fino a 5000 abitanti
 dati identificativi dell’Ente;
 domande preliminari a risposta chiusa
(si/no) (sezione I);
 dati e prospetti (sezione II).
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Sezione II – dati e prospetti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gestione finanziaria
Servizi esternalizzati
Servizi a gestione diretta
Capacità indebitamento
Vincolo indebitamento per destinazione
Patto di stabilità
C/Economico
Stato del patrimonio
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