Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Economia G. Fuà
Ancona 10 giugno 2011
I BILANCI PROVINCIALI E I
VINCOLI ALLA SPESA
I controlli della Corte dei conti sui bilanci degli Enti
Locali e la verifica della sana gestione finanziaria
Valeria Franchi
Referendario della Sezione Regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti
Normativa di riferimento

Legge 131/03 art. 7 comma 7 – La Corte dei conti, ai
fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il
rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni in relazione al
patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Le
Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti
verificano, nel rispetto della natura collaborativa del
controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi
posti da leggi statali o regionali di principio e di
programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la
sana gestione finanziaria degli enti locali ed il
funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti
delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti
controllati
Normativa di riferimento

Legge Finanziaria 2006 – Art. 1 commi 166 e
ss;

Art. 1 comma 166: Ai fini della tutela della unità
economica della Repubblica e del coordinamento della
finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione
economico-finanziaria trasmettono alle competenti
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una
relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di
competenza e sul rendiconto medesimo
Normativa di riferimento

Art. 1 comma 167: La Corte dei conti definisce
unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi
gli organi degli enti locali di revisione economicofinanziaria nella predisposizione della relazione di cui al
comma 166 che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto
degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
dall’osservanza del vincolo previsto in materia di
indebitamento dall’art. 119 ultimo comma della
Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e
finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non
abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo
di revisione.
Normativa di riferimento

Art. 1 comma 168: Le Sezioni Regionali di controllo
della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base
delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano
specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte
dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul
rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato
rispetto delle regole del patto di stabilità interno
Caratteristiche del controllo della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria degli enti locali come
interpretato dalla Corte Costituzionale

Controllo necessario (cfr. delibera 6/2006/AUT);

Controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità-regolarità in
una prospettiva non già statica ma dinamica volta a finalizzare il
confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di misure
correttive (cfr. Corte Costituzionale n. 179/2007);

Controllo collaborativo: non assolve finalità interdittive né
sanzionatorie ma esita nella segnalazione all’Ente delle disfunzioni
rilevate e rimette allo stesso l’adozione delle misure correttive. In
quanto tale è compatibile con l’assetto ordinamentale seguito alla
modifica del Titolo V della seconda parte della Costituzione e con il
principio di equiordinazione consacrato dall’art. 114 Cost. in quanto
preordinato, in via mediata, alla tutela della unità economica della
Repubblica, del coordinamento della finanza pubblica (cfr. Corte
Costituzionale n. 179/2007 – Corte Costituzionale n. 37/2011)
Le linee guida della Sezione Autonomie

La Sezione Autonomie della Corte dei conti definisce i criteri e le linee
guida cui devono attenersi nella redazione della relazione sul bilancio
preventivo e sul rendiconto;

Le linee guida sono corredate da questionari che gli organi di revisione
devono compilare distinti per province, comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitante e comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti;

I questionari sono redatti – rispettivamente per il bilancio ed il
rendiconto – in modo che siano acquisiti dati afferenti al contenuto
minimo obbligatorio delle relazioni ex art. 1 comma 167 LF 2006
(rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, osservanza
del vincolo in materia di indebitamento ex art. 119 Cost., ogni grave
irregolarità contabile suscettiva di pregiudicare gli equilibri di
bilancio) avendo riguardo alle disposizioni recate dalle Leggi
finanziarie e, in generale, a normative che intervengano su segmenti di
spesa ritenuti strategici ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
Gravi irregolarità contabili

Mancato rispetto del patto di stabilità interno;

Mancato rispetto del vincolo all’indebitamento ex art. 119
Cost. e del limite all’indebitamento;

Sistematica sovrastima delle previsioni di entrata in special
modo di quelle correnti (primi tre Titoli) o di quelle del
Titolo IV utilizzabili ai fini del raggiungimento degli
equilibri di parte corrente;

Conservazione dei residui di dubbia esigibilità;

Ricorso a poste straordinarie per il finanziamento di spese
correnti ripetitive;

Servizi conto terzi

Oneri derivanti dalla gestione di società partecipate
PATTO DI STABILITA’ INTERNO

Bilancio di previsione: l’articolo 1, comma 684
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge
finanziaria per il 2007- impone la redazione
del bilancio di previsione degli enti locali, “in
misura tale da consentire il raggiungimento
dell’obiettivo programmatico del patto di
stabilità interno”;

Rendiconto
PATTO DI STABILITA’ INTERNO

Detta verifica
attiene (cfr. Rapporto 2011 sul
coordinamento della finanza pubblica approvato con
delibera delle SS.RR. 28/CONTR. 2011)
– Rispetto formale sulla base dei dati finanziari inviati
dagli enti;
– Rispetto sostanziale attraverso l’analisi di operazioni
contrattuali o finanziarie che possono influire sui
risultati del patto (cfr. Sezione Controllo Veneto,
delibera 25 ottobre 2010 ha escluso che possano essere
detratte dai saldi rilevanti ai fini del calcolo del PSI
somme erogate da un Comune ad una società in house
in quanto non assimilabile ad una concessione di
credito);
PATTO DI STABILITA’ INTERNO

Vigilanza sulla corretta applicazione delle
sanzioni conseguenti al mancato rispetto del
patto di stabilità interno e su eventuali
comportamenti elusivi (Cfr. SS.RR.
61/CONTR/2010
–
SS.RR.
16/CONTR/2011)
– Modifica del sistema sanzionatorio ex Dl 78/10
INDEBITAMENTO

Rispetto del vincolo ex art. 119 Cost. che fissa il divieto di
ricorrere ad indebitamento per spese diverse da quelle di
investimento

Rispetto dei limiti di cui all’art. 204 Tuel (di recente
modificato dalla Legge di stabilità e successivamente dal
DL 225/10 convertito dalla L.10/11)

Strumenti ed operazioni assimilabili (cfr. Rapporto 2011
sul coordinamento della Finanza pubblica e Sez.
contr.Marche 29 marzo 2011 n.14; Sez. contr. Emilia
Romagna n.17/2011 ): leasing immobiliare, contratto di
sale and lease back, lettere di patronage, project financing
INDEBITAMENTO
Leasing immobiliare
Condizioni di ammissibilità:
- Realizzazione di un’opera suscettibile di
proprietà privata;
- Facoltà e non obbligo per l’Ente di
riscattare il bene al termine del contratto;
- Convenienza economica e finanziaria
dell’operazione;

INDEBITAMENTO
Project financing
Strumento ascrivibile al fenomeno del partenariato
pubblico privato per la realizzazione di opere
pubbliche il cui finanziamento è totalmente a carico
di capitali privati (eventuale contribuzione pubblica
limitata ad importi non significativi). In sede di
controllo sono state rilevate fattispecie in cui si è
fatto ricorso in modo improprio allo strumento
contrattuale prevedendosi oneri a carico dell’ente
pubblico molto elevati (superiori alla metà del valore
dell’opera).

GESTIONE RESIDUI

Volume dei residui con specifico riguardo a quelli
attivi ed alla loro percentuale di incidenza rispetto
alle entrate totali ed anzianità dei residui (art. 227
comma 5 Tuel);

Riaccertamento dei residui quale verifica del
permanere
dei
requisiti
essenziali
dell’accertamento delle entrate e dell’impegno
delle spese (art. 228 comma 3 Tuel);

Stralcio dei residui attivi di dubbia esigibilità ed
inserimento degli stessi nel conto del patrimonio
fino al compimento dei termini di prescrizione
(art. 230 comma 5 Tuel);
GESTIONE RESIDUI

Una gestione non prudenziale dei residui – in special modo
di quelli attivi – può incidere sul principio di veridicità dei
risultati esposti nel rendiconto e sul mantenimento degli
equilibri sostanziali di bilancio;

In particolare il mantenimento ingiustificato (per carenza
di titolo giuridico o per dubbia esigibilità) di residui attivi
relativi ai Titoli I e III può nel tempo creare tensioni di
cassa ed alterare il risultato di amministrazione;

Il mantenimento ingiustificato di residui passivi impedisce
lo svincolo di risorse suscettive di successiva
riconversione;
DEBITI FUORI BILANCIO

Obbligazioni pecuniarie giuridicamente valide ma
non perfezionate contabilmente siccome maturate
in difetto del procedimento di spesa previsto dagli
artt. 191 Tuel;

Procedura di riconoscimento;

Tempestività del riconoscimento al fine di evitare
il rischio di maggiori oneri, interessi o
rivalutazione monetaria;

Debiti riconoscibili;

Adempimenti ex art. 23 comma 5 L.F. 2003
DEBITI FUORI BILANCIO
ART. 194 TUEL
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di
istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato
l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed
il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal
codice civile o da norme speciali, di società di capitali
costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per
opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi
di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli
accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e
servizi di competenza.
DEBITI FUORI BILANCIO
Art. 194 lett. a) Tuel
La procedura di riconoscimento assolve ad una
funzione meramente ricognitiva data la fonte da cui
l’obbligazione promana: cfr. Sez. controllo FVG,
Del. 6/2005 (la delibera riconduce a sistema un fenomeno di rilevanza

contabile che è maturato all’esterno dello stesso al fine di adottare i provvedimenti
di riequilibrio finanziario ove necessari)
Art. 194 lett. e) Tuel – Analisi del trend –
La ripetuta formazione di d.f.b. può essere indice di
una inefficienza gestionale e di una difficoltà
finanziaria;

SERVIZI CONTO TERZI



Al genus dei servizi conto terzi vanno ascritte tutte
le operazioni poste in essere dall’Ente in nome e
per conto di altri soggetti in quanto tali neutre dal
punto di vista finanziario per il bilancio dell’Ente;
Art. 168 Tuel e Principio contabile n. 2 punto 24
individuano le fattispecie;
Un’impropria allocazione tra i servizi conto terzi
di poste (entrate e soprattutto spese) che
dovrebbero trovare diversa imputazione oltre ad
integrare una violazione di norme e principi
contabili può comportare una elusione dei vincoli
imposti dal patto di stabilità interno;
ORGANISMI PARTECIPATI






Analisi e ricostruzione dei flussi finanziari tra enti ed
organismi partecipati;
Indebitamento;
Spesa per il personale (società in house)
Risultati di gestione;
Ricapitalizzazioni e operazioni per il ripiano delle
perdite;
Monitoraggio sull’andamento gestionale anche in vista
della concreta valutazione della persistenza delle
condizioni per il mantenimento delle partecipazioni;
Fine
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I BILANCI PROVINCIALI E I VINCOLI ALLA SPESA