Università Politecnica delle Marche Facoltà di Economia G. Fuà Ancona 10 giugno 2011 I BILANCI PROVINCIALI E I VINCOLI ALLA SPESA I controlli della Corte dei conti sui bilanci degli Enti Locali e la verifica della sana gestione finanziaria Valeria Franchi Referendario della Sezione Regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti Normativa di riferimento Legge 131/03 art. 7 comma 7 – La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati Normativa di riferimento Legge Finanziaria 2006 – Art. 1 commi 166 e ss; Art. 1 comma 166: Ai fini della tutela della unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto medesimo Normativa di riferimento Art. 1 comma 167: La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economicofinanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166 che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119 ultimo comma della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione. Normativa di riferimento Art. 1 comma 168: Le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno Caratteristiche del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali come interpretato dalla Corte Costituzionale Controllo necessario (cfr. delibera 6/2006/AUT); Controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità-regolarità in una prospettiva non già statica ma dinamica volta a finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di misure correttive (cfr. Corte Costituzionale n. 179/2007); Controllo collaborativo: non assolve finalità interdittive né sanzionatorie ma esita nella segnalazione all’Ente delle disfunzioni rilevate e rimette allo stesso l’adozione delle misure correttive. In quanto tale è compatibile con l’assetto ordinamentale seguito alla modifica del Titolo V della seconda parte della Costituzione e con il principio di equiordinazione consacrato dall’art. 114 Cost. in quanto preordinato, in via mediata, alla tutela della unità economica della Repubblica, del coordinamento della finanza pubblica (cfr. Corte Costituzionale n. 179/2007 – Corte Costituzionale n. 37/2011) Le linee guida della Sezione Autonomie La Sezione Autonomie della Corte dei conti definisce i criteri e le linee guida cui devono attenersi nella redazione della relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto; Le linee guida sono corredate da questionari che gli organi di revisione devono compilare distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitante e comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; I questionari sono redatti – rispettivamente per il bilancio ed il rendiconto – in modo che siano acquisiti dati afferenti al contenuto minimo obbligatorio delle relazioni ex art. 1 comma 167 LF 2006 (rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, osservanza del vincolo in materia di indebitamento ex art. 119 Cost., ogni grave irregolarità contabile suscettiva di pregiudicare gli equilibri di bilancio) avendo riguardo alle disposizioni recate dalle Leggi finanziarie e, in generale, a normative che intervengano su segmenti di spesa ritenuti strategici ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Gravi irregolarità contabili Mancato rispetto del patto di stabilità interno; Mancato rispetto del vincolo all’indebitamento ex art. 119 Cost. e del limite all’indebitamento; Sistematica sovrastima delle previsioni di entrata in special modo di quelle correnti (primi tre Titoli) o di quelle del Titolo IV utilizzabili ai fini del raggiungimento degli equilibri di parte corrente; Conservazione dei residui di dubbia esigibilità; Ricorso a poste straordinarie per il finanziamento di spese correnti ripetitive; Servizi conto terzi Oneri derivanti dalla gestione di società partecipate PATTO DI STABILITA’ INTERNO Bilancio di previsione: l’articolo 1, comma 684 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria per il 2007- impone la redazione del bilancio di previsione degli enti locali, “in misura tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno”; Rendiconto PATTO DI STABILITA’ INTERNO Detta verifica attiene (cfr. Rapporto 2011 sul coordinamento della finanza pubblica approvato con delibera delle SS.RR. 28/CONTR. 2011) – Rispetto formale sulla base dei dati finanziari inviati dagli enti; – Rispetto sostanziale attraverso l’analisi di operazioni contrattuali o finanziarie che possono influire sui risultati del patto (cfr. Sezione Controllo Veneto, delibera 25 ottobre 2010 ha escluso che possano essere detratte dai saldi rilevanti ai fini del calcolo del PSI somme erogate da un Comune ad una società in house in quanto non assimilabile ad una concessione di credito); PATTO DI STABILITA’ INTERNO Vigilanza sulla corretta applicazione delle sanzioni conseguenti al mancato rispetto del patto di stabilità interno e su eventuali comportamenti elusivi (Cfr. SS.RR. 61/CONTR/2010 – SS.RR. 16/CONTR/2011) – Modifica del sistema sanzionatorio ex Dl 78/10 INDEBITAMENTO Rispetto del vincolo ex art. 119 Cost. che fissa il divieto di ricorrere ad indebitamento per spese diverse da quelle di investimento Rispetto dei limiti di cui all’art. 204 Tuel (di recente modificato dalla Legge di stabilità e successivamente dal DL 225/10 convertito dalla L.10/11) Strumenti ed operazioni assimilabili (cfr. Rapporto 2011 sul coordinamento della Finanza pubblica e Sez. contr.Marche 29 marzo 2011 n.14; Sez. contr. Emilia Romagna n.17/2011 ): leasing immobiliare, contratto di sale and lease back, lettere di patronage, project financing INDEBITAMENTO Leasing immobiliare Condizioni di ammissibilità: - Realizzazione di un’opera suscettibile di proprietà privata; - Facoltà e non obbligo per l’Ente di riscattare il bene al termine del contratto; - Convenienza economica e finanziaria dell’operazione; INDEBITAMENTO Project financing Strumento ascrivibile al fenomeno del partenariato pubblico privato per la realizzazione di opere pubbliche il cui finanziamento è totalmente a carico di capitali privati (eventuale contribuzione pubblica limitata ad importi non significativi). In sede di controllo sono state rilevate fattispecie in cui si è fatto ricorso in modo improprio allo strumento contrattuale prevedendosi oneri a carico dell’ente pubblico molto elevati (superiori alla metà del valore dell’opera). GESTIONE RESIDUI Volume dei residui con specifico riguardo a quelli attivi ed alla loro percentuale di incidenza rispetto alle entrate totali ed anzianità dei residui (art. 227 comma 5 Tuel); Riaccertamento dei residui quale verifica del permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate e dell’impegno delle spese (art. 228 comma 3 Tuel); Stralcio dei residui attivi di dubbia esigibilità ed inserimento degli stessi nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione (art. 230 comma 5 Tuel); GESTIONE RESIDUI Una gestione non prudenziale dei residui – in special modo di quelli attivi – può incidere sul principio di veridicità dei risultati esposti nel rendiconto e sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio; In particolare il mantenimento ingiustificato (per carenza di titolo giuridico o per dubbia esigibilità) di residui attivi relativi ai Titoli I e III può nel tempo creare tensioni di cassa ed alterare il risultato di amministrazione; Il mantenimento ingiustificato di residui passivi impedisce lo svincolo di risorse suscettive di successiva riconversione; DEBITI FUORI BILANCIO Obbligazioni pecuniarie giuridicamente valide ma non perfezionate contabilmente siccome maturate in difetto del procedimento di spesa previsto dagli artt. 191 Tuel; Procedura di riconoscimento; Tempestività del riconoscimento al fine di evitare il rischio di maggiori oneri, interessi o rivalutazione monetaria; Debiti riconoscibili; Adempimenti ex art. 23 comma 5 L.F. 2003 DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 TUEL a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. DEBITI FUORI BILANCIO Art. 194 lett. a) Tuel La procedura di riconoscimento assolve ad una funzione meramente ricognitiva data la fonte da cui l’obbligazione promana: cfr. Sez. controllo FVG, Del. 6/2005 (la delibera riconduce a sistema un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all’esterno dello stesso al fine di adottare i provvedimenti di riequilibrio finanziario ove necessari) Art. 194 lett. e) Tuel – Analisi del trend – La ripetuta formazione di d.f.b. può essere indice di una inefficienza gestionale e di una difficoltà finanziaria; SERVIZI CONTO TERZI Al genus dei servizi conto terzi vanno ascritte tutte le operazioni poste in essere dall’Ente in nome e per conto di altri soggetti in quanto tali neutre dal punto di vista finanziario per il bilancio dell’Ente; Art. 168 Tuel e Principio contabile n. 2 punto 24 individuano le fattispecie; Un’impropria allocazione tra i servizi conto terzi di poste (entrate e soprattutto spese) che dovrebbero trovare diversa imputazione oltre ad integrare una violazione di norme e principi contabili può comportare una elusione dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno; ORGANISMI PARTECIPATI Analisi e ricostruzione dei flussi finanziari tra enti ed organismi partecipati; Indebitamento; Spesa per il personale (società in house) Risultati di gestione; Ricapitalizzazioni e operazioni per il ripiano delle perdite; Monitoraggio sull’andamento gestionale anche in vista della concreta valutazione della persistenza delle condizioni per il mantenimento delle partecipazioni; Fine