rappresentanza
rappresentatività
rappresentanze
A cura di Franco Liso
Università Sapienza
Roma
Bozza in progress
rappresentanza
È il rapporto tra organizzazione sindacale e lavoratore che consente di
ricondurre a quest’ultimo l’ attività svolta dalla prima
Il contratto collettivo di “diritto comune”
Il contratto collettivo valido erga omnes (39 cost.) (inattuazione)
rappresentatività
È la qualità dell’ organizzazione sindacale (rilevanza del radicamento tra i
lavoratori e, quindi, capacità di interpretare le esigenze di tutta la
“categoria”) in ragione della quale l’ordinamento (ma anche il Governo)
attribuisce ad essa una particolare posizione a determinati fini
34
rappresentanze
Dalle commissioni interne
alle rappresentanze sindacali in azienda
(rsa)
alle rappresentanze sindacali unitarie
(rsu)
Testo originario
Art. 19
Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere
costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità
produttiva, nell’ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette
confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità
produttiva.
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento.
due radici di legittimazione
iniziativa dei lavoratori
nell’ambito delle oo. ss.
Cosa sono le rsa?
Sindacato
Sindacato
m.r.
m.r.
Unità
produttiva
rsa
rsa
Organismi aziendali delle associazioni sindacali costituiti ad iniziativa dei lavoratori
il criterio selettivo della
“maggiore rappresentatività”
Gli indici della “maggiore rappresentatività”
Le critiche, dalla destra e dalla sinistra movimentista
46
I problemi di legittimità costituzionale. Loro superamento
Corte cost. n. 54/1974
35
Corte cost. n. 334/1988
37
A quali fini lo statuto dei
lavoratori riconosce le rsa?
UNITA’ PRODUTTIVA
dalla
“monarchia
assoluta“
imprenditore
potere
imprenditoriale
contropotere
rsa
rsa
lavoratori
alla
”monarchia
costituzionale”
un intervento che conferma e suggella l’esperienza post
costituzionale del sindacato di fatto
Il logoramento del criterio selettivo della maggiore
rappresentatività come effetto della pratica degli accordi concessivi
e delle conseguenti difficoltà della politica unitaria
Il monito della Corte costituzionale….
Corte cost. n. 30/1990
39
A partire soprattutto dal mancato accordo di S. Valentino (1984)
La decisione delle OO.SS. di realizzare una rappresentanza unitaria
(1991)
> Le RSU nel protocollo del 23 luglio 1993
42
Il referendum abrogativo promosso dai radicali ( e indetto
con dpr 5 aprile 1995) su
articolo 19 della legge n. 300 del 1970
articolo 47 del d. lgs. n. 29 del 1993 (il lavoro alla
dipendenze delle pubbliche amministrazioni)
articoli contenenti il criterio della maggiore rappresentatività
I) "Volete voi l'abrogazione dell'articolo 19, primo comma, lett. a) : ' a) delle associazioni
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;', nonché
lettera b) limitatamente alla lett. ' b)', alle parole 'non affiliate alle predette confederazioni' e
alle parole 'nazionali o provinciali', della legge 20 maggio 1970, n. 300 'Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi
di lavoro e norme sul collocamento'?"
II) "Volete voi l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 'Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento', limitatamente alla parte contenuta nell'articolo 19, comma
1, e precisamente le parole:
“nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie
di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva'?" (reg. ref.
n. 61).
III) "Volete che sia abrogato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, serie generale,
limitatamente all'articolo 47 (rappresentatività sindacale) nel testo risultante per effetto nella
sentenza 30 luglio 1993, n. 359 della Corte costituzionale, e dalla modificazione apportata
dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546? ".
A – L’art. 19 della legge 300/70
Il sostegno della CGIL al primo quesito
Art. 19
Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite
ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette
confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o
provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
REFERENDUM
un colpo duro all’anima promozionale dello statuto ?
Il ricorso di sindacati autonomi alla Corte
costituzionale contro il nuovo testo e la risposta della
Corte, sentenza n. 244 del 12.7.1996
43
La giurisprudenza di merito
45
B – L’art. 47 del d. lgs. n. 29 del 1993
Art. 47
“1. La maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con
apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo
delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del
comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri …
2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in
vigore .. le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 e alle
conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica…”
REFERENDUM
Quali le conseguenze ?
La tesi del “cratere”
L’articolo 47 viene rimpiazzato da un nuovo testo
(articolo 47 bis, co. 1; ora art. 42 d.lgsl. 30 marzo 2001,
n. 165)
(fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentatività sindacale …..)
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
I
dalla
maggiore rappresentatività
alla
rappresentatività
II
dalle
rsa
alla
rsu
I
dalla
maggiore rappresentatività
alla
rappresentatività
dalla rappresentatività
presunta
alla rappresentatività
comprovata
Art. 43 d. lgsl 165/2001
Quando un sindacato nel comparto o area ha
dato associativo
% deleghe
dato elettorale
+
%
voti
2
è un sindacato rappresentativo
>
5%
Cosa implica l’essere sindacato rappresentativo?
Sindacato rappresentativo
diritto a
partecipare alla contrattazione collettiva nazionale
costituire la r.s.a (con diritto a permessi).
assumere iniziativa per costituzione di RSU
Le spinte alla generalizzazione del modello nell’area delle imprese
Il loro fallimento ma il problema si sta riproponendo …..
LE RECENTI VICENDE FIAT
L’ ACCORDO “SEPARATO”. LA MANCATA FIRMA
DELLA FIOM
I referendum
I PERICOLI DI ESCLUSIONE DELLA FIOM DALLA
RAPPRESENTANZA?
Fuoriuscita di Fiat da Federmeccanica
Dalla rsu alle rsa
CI SARA’ UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE?
Esportazione del modello del pubblico impiego?
Le difficoltà
Democrazia; gli ambiti
II
dalla
RSA
alla
RSU
la rsu
CGIL
Liste elettorali
wd
ertw
trrw
rttwe
ytrew
jfg
gegdf
feffd
wdq
fwfw
efww
wfwf
CISL
UIL
CONFSAL
unità
produttiva
Dfdwd
ertw
trrw
rttwe
ytrew
jfg
gegdf
feffd
wdq
fwfw
efww
wfwf
eetd DddwdDddwdDddwdDddwdDddwdDddwd
ertw ertw ertw ertw ertw ertw ertw
trrw trrw trrw trrw trrw trrw trrw
rttwe rttwe rttwe rttwe rttwe rttwe rttwe
ytrew ytrew ytrew ytrew ytrew ytrew ytrew
jfg
jfg
jfg
jfg
jfg
jfg
jfg
gegdf gegdf gegdf gegdf gegdf gegdf gegdf
feffd feffd feffd feffd feffd feffd feffd
wdq wdq wdq wdq wdq wdq wdq
fwfw fwfw fwfw fwfw fwfw fwfw fwfw
efww efww efww efww efww efww efww
wfwf wfwf wfwf wfwf wfwf wfwf wfwf
RSU
CISAL
RDB-CUB
UGL
elezione
Altre associazioni aderenti all’accordo quadro
Sindacati rappresentativi firmatari o aderenti all’accordo quadro
Dal
canale unico
al
doppio canale
il diverso modello nel protocollo del 23 luglio 1993
Sindacato
1/3 designazione
Sindacato
A
B
firmatario
ccnl
firmatario
ccnl
unità
produttiva
RSU
2/3 elezione
Perché?
Come si coordinano RSU e sindacato territoriale sul versante
della contrattazione a livello decentrato?
Protocollo 23.7.1993
la legittimazione a negoziare al secondo livello le
materie oggetto di rinvio da parte del ccnl, è
riconosciuta alle rsu ed alle organizzazioni sindacali
territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni
stipulanti il medesimo ccnl, secondo modalità
determinate dal ccnl
d.lgs 29/93 (47, co. 7)
I contratti collettivi che disciplinano la RSU possono
prevedere che, ai fini dell’esercizio della contrattazione
collettiva integrativa, la rsu sia integrata da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto collettivo nazionale del comparto
accordo quadro (7.8.1998)
Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le
competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto (art.
5, co. 3) ma le decisioni relative all’attività negoziale
sono assunte dalle RSU e dai rappresentanti delle
associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in
base a criteri previsti in sede di contratti collettivi
nazionali di comparto (art. 8, co. 2).
Articolo 8 ccnl
Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa di amministrazione di cui all’art. 4, comma 3,
lett. A) sono le organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del CCNL di comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa di cui all’articolo 4, comma 3. lett. B) sono:
- le R.S.U.
- le organizzazioni sindacali di categoria territoriali
firmatarie del CCNL.
fine
esempi
Le prassi di concertazione
La presenza in collegi es.: partecipano al CNEL le “organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative”
La promozione dell’ applicazione dei contratti collettivi
“Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo
1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di
applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è
subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.”
Art. 3 Decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151- Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (G.U. n. 67 del 1993)
La attribuzione di potere normativo
“La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione
dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma
1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi.”
Art. 10, co. 7. DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368. Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all' accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall' UNICE, dal CEEP e dal CES
(G. U. n. 235 del 09-10-2001)
Corte cost. n.54/1974 (pres. Bonifacio, rel. Volterra)
“Non fondate sono le questioni di legittimità sollevate … in riferimento agli articoli e
e 39 Cost. ……il legislatore, mentre riconosce a coloro che siano lavoratori in
un’unità produttiva il potere di costituire per loro esclusiva volontaria iniziativa
rappresentanze sindacali .., nello stesso tempo, indicando i requisiti che devono
avere le associazioni nel cui ambito può essere concretamente conferita la
rappresentanza sindacale, ha operato una scelta razionale e consapevole…. Ha
infatti voluto evitare che singoli individui o piccoli gruppi isolati di lavoratori,
costituiti in sindacati non aventi requisiti per attuare una effettiva rappresentanza
aziendale, possano pretendere di espletare tale funzione compiendo
indiscriminatamente nell’ambito dell’azienda attività non idonee e non operanti per i
lavoratori e possano così dar vita ad un numero imprevedibile di organismi,
ciascuno rappresentante pochi lavoratori, organismi i quali, interferendo nella vita
dell’azienda a difesa di interessi individuali i più diversi ed anche a contrasto fra
loro, abbiano il potere di pretendere l’applicazione di norme che hanno fini assai
più vasti, compromettendo o quantomeno ostacolando l’operosità aziendale, quella
dell’imprenditore ed anche la realizzazione degli interessi collettivi degli stessi
lavoratori….
(Il criterio della maggiore rappresentatività ) non si riferisce ad una
comparazione tra le varie confederazioni nazionali, sibbene ad una “effettività” –
che può essere sempre conseguita da ogni confederazione sindacale – della loro
forza rappresentativa, così dovendosi interpretare la norma in base ad una
valutazione del sistema nel quale essa si inserisce e che è caratterizzato, appunto,
dall’evidente intento di circoscrivere le rappresentanze aziendali in un ambito nel
quale ai poteri ad esse riconosciuti faccia riscontro un’effettiva capacità di
rappresentanza degli interessi sindacali….
A questo criterio il legislatore ne ha aggiunto alternativamente un altro,
basato sul riferimento preciso ed oggettivo ad un fatto specifico, la cui
realizzazione è aperta ad ogni singola associazione sindacale, cioè l’aver firmato
contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro, applicati nell’unità produttiva.
Trattasi quindi di scelta consapevole … che non limita la libertà sindacale
garantita dall’art. 39 Cost. e attuata dall’art. 14 della l. n. 300 del 1970….
….. Indicando tali requisiti, particolarmente significativi della forza rappresentativa,
non si opera alcuna discriminazione tra le associazioni sindacali anche in quanto i
requisiti stessi non sono attribuibili né dal legislatore né da altre autorità, né
possono sorgere arbitrariamente o artificialmente, ma sono sempre direttamente
conseguibili e realizzabili da ogni associazione sindacale soltanto per fatto proprio
o in base a propri atti concreti e sono oggettivamente accertabili dal giudice….
I quadri ….
L’ indice di identificazione della confederazione maggiormente rappresentativa,
quello, cioè, che richiede una equilibrata consistenza associativa in tutto l'arco
delle categorie che essa è istituzionalmente intesa a tutelare, …. esclude che per
tale possa qualificarsi un'organizzazione, anche confederale, di tipo
monocategoriale.
Nel disporre il conferimento di diritti ulteriori rispetto a quelli assicurati alla
generalità delle associazioni sindacali, agli organismi aziendali collegati alle
confederazioni dotate di una compiuta rappresentanza pluricategoriale (oltre che
di una diffusa organizzazione a livello territoriale), il legislatore statutario ha
indubbiamente compiuto una ben precisa opzione: consistente, da un lato, nel
favorire un processo di aggregazione e di coordinamento degli interessi dei vari
gruppi professionali, anche al fine di ricomporre, ove possibile, le spinte
particolaristiche in un quadro unitario; dall'altro, nel dotare le organizzazioni
sindacali - in ragione del complesso intreccio tra conflitto industriale e conflitti
sociali - di strumenti idonei a pervenire ad una sintesi tra istanze rivendicative di
tipo microeconomico e di tipo macroeconomico ed, insieme, di raccordare
l'azione di tutela delle classi lavoratrici con la considerazione di interessi
potenzialmente divergenti, quali, in particolare, quelli dei lavoratori non occupati.
Questa concezione corrisponde al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento
sindacale italiano; ma quel che qui interessa - e che assume rilievo decisivo - è
che essa è coerente al complessivo disegno cui è informata la Carta
costituzionale, nel quale anche l'art. 39 va inserito: e cioè, sia al principio
solidaristico, specificamente enunciato nell'art.2 e matrice di molte altre
disposizioni costituzionali; sia al principio consacrato nel secondo comma dell'art.
3 che, promuovendo l'eguaglianza sostanziale tra i lavoratori e la loro effettiva
partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, addita
anche alle organizzazioni sindacali di rendersi, per la loro parte, strumenti di tale
partecipazione, oltre che di tutela dei diretti interessi economici dei lavoratori
Nel fissare a tale livello - extra-aziendale - la soglia minima della
rappresentatività, il legislatore ha tra l'altro inteso evitare, o quanto meno
contenere, i pregiudizi che alla libertà ed autonomia della dialettica sindacale,
all'eguaglianza tra le varie organizzazioni ed all'autenticità del pluralismo
sindacale possono derivare dal potere di accreditamento della controparte
imprenditoriale.
Rispetto a tali pericoli, l'accesso pattizio alle misure di sostegno non offre alcuna
garanzia oggettivamente verificabile, in quanto è strutturalmente legato al solo
potere di accreditamento dell'imprenditore. Il patto, infatti, non presuppone di per
sé alcuna soglia minima di rappresentatività dell'organizzazione che ne sia
beneficiaria, pur al livello meramente aziendale, sicché può avvantaggiare
sindacati di scarsa consistenza e correlativamente alterare la parità di
trattamento rispetto ad organizzazioni dotate di rappresentatività anche
maggiore presenti in azienda. Pur al di fuori dell'ipotesi di sostegno al sindacato
"di comodo" (art. 17), sarebbe in tal modo consentito all'imprenditore di influire
sulla libera dialettica sindacale in azienda, favorendo quelle organizzazioni che
perseguono una politica rivendicativa a lui meno sgradita.
Questa Corte, d'altra parte, ha già ripetutamente sottolineato (sentt. nn. 54 del
1974 e 334 del 1988) la razionalità di una scelta legislativa caratterizzata dal
ricorso a tecniche incentivanti idonee ad impedire un'eccessiva dispersione e
frammentazione dell'azione dell'autotutela ed a favorire una sintesi degli interessi
non circoscritta alle logiche particolaristiche di piccoli gruppi di lavoratori.
È palese che la possibilità di estensione pattizia delle misure di sostegno si
porrebbe in contraddizione con tale logica: sia perché favorirebbe processi di
frammentazione della rappresentanza potenzialmente pregiudizievoli alla stessa
efficacia dell'azione sindacale; sia perché rafforzerebbe il potere di pressione di
cui ristretti gruppi professionali fruiscono in ragione della loro particolare
collocazione nel processo produttivo e potrebbe più in generale incentivare
quella segmentazione esasperata dell'azione sindacale che la Corte, nelle citate
sentenze, ha ritenuto contraria agli interessi generali e specificamente a quelli
dei lavoratori.
Il divieto delle pattuizioni in discorso è perciò coerente non solo alla logica
ispiratrice dell'art. 19, ma anche ai motivi in base ai quali la Corte ha ritenuto tale
disposizione conforme ai principi costituzionali qui invocati.
6. - Le ragioni che spinsero il legislatore del 1970 a scoraggiare la proliferazione
di microorganizzazioni sindacali ed a favorire, secondo un'ottica solidaristica, la
rappresentazione di interessi non confinati nell'ambito delle singole imprese o di
gruppi ristretti sono tuttora in larga misura valide. La Corte è tuttavia ben
consapevole che, anche a causa delle incisive trasformazioni verificatesi nel
sistema produttivo, si è prodotta in anni recenti una forte divaricazione e
diversificazione degli interessi, fonte di più accentuata conflittualità; e che anche
in ragione di ciò - nonché delle complesse problematiche che il movimento
sindacale si è perciò trovato a dover affrontare - è andata progressivamente
attenuandosi l'idoneità del modello disegnato nell'art. 19 a rispecchiare
l'effettività della rappresentatività.
Prendere atto di ciò non significa, però ritenere che l'idoneo correttivo al
logoramento di quel modello consista nell'espansione, attraverso lo strumento
negoziale, del potere di accreditamento della controparte imprenditoriale, che
per quanto si è detto può non offrire garanzie di espressione della
rappresentatività reale. Si tratta, invece, di dettare nuove regole idonee ad
inverare, nella mutata situazione, i principi di libertà e di pluralismo sindacale
additati dal primo comma dell'art. 39 Cost.; prevedendo, da un lato, strumenti di
verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni, ivi comprese quelle di
cui all'art. 19 dello Statuto; dall'altro la possibilità che le misure di sostegno - pur
senza obliterare le già evidenziate esigenze solidaristiche - siano attribuite
anche ad associazioni estranee a quelle richiamate in tale norma, che attraverso
una concreta, genuina ed incisiva azione sindacale pervengano a significativi
livelli di reale consenso.
Non spetta a questa Corte individuare gli indici di rappresentatività, i modi di
verifica del consenso, l'ambito in cui questa deve essere effettuata, i criteri di
proporzionalità della rappresentanza e gli strumenti di salvaguardia degli obiettivi
solidaristici ed equalitari propri del sindacato; ma essa non può mancare di
segnalare che l'apprestamento di tali nuove regole - ispirate alla valorizzazione
dell'effettivo consenso come metro di democrazia anche nell'ambito dei rapporti
tra lavoratori e sindacato - è ormai necessario per garantire una più piena
attuazione, in materia, dei principi costituzionali.
Secondo l'art. 19, pur nella versione risultante dalla prova referendaria, la
rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di
lavoro, espresso in forma pattizia, ma è una qualità giuridica attribuita dalla
legge alle associazioni sindacali che abbiano stipulato contratti collettivi
(nazionali, locali o aziendali) applicati nell'unità produttiva. L'esigenza di
oggettività del criterio legale di selezione comporta un'interpretazione rigorosa
della fattispecie dell'art. 19, tale da far coincidere il criterio con la capacità del
sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua
associazione, come controparte contrattuale. Non è perciò sufficiente la mera
adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una
partecipazione attiva al processo di formazione del contratto; nemmeno è
sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un
contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per
un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a
livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella
stessa unità produttiva.
L'art. 19 "valorizza l'effettività dell'azione sindacale, desumibile dalla
partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva" (sentenza
n. 492 del 1995) quale indicatore di rappresentatività già apprezzato dalla
sentenza n. 54 del 1974 come "non attribuibile arbitrariamente o artificialmente,
ma sempre direttamente conseguibile e realizzabile da ogni associazione
sindacale in base a propri atti concreti e oggettivamente accertabili dal giudice".
Respinto dalla volontà popolare il principio della rappresentatività presunta
sotteso all'abrogata lettera a), l'avere tenuto fermo, come unico indice
giuridicamente rilevante di rappresentatività effettiva, il criterio della lettera b),
esteso però all'intera gamma della contrattazione collettiva, si giustifica, in linea
storico-sociologica e quindi di razionalità pratica, per la corrispondenza di tale
criterio allo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e di riflesso
della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell'ordinamento sindacale.
Cass. 2.12.2005, n. 26239
utilizza esplicitamente gli argomenti di corte cost. 244/1996 per
escludere la antisindacalità del rifiuto di riconoscimento di una rsa
costituita da sindacato che non aveva partecipato alle trattative ma si
era limitato a sottoscrivere un contratto negoziato da altre
organizzazioni
Uno statuto per padroni e sindacati,
in Quaderni piacentini, 1970, n. 42
Scarica

Rappresentanze dei lavoratori - Dipartimento di Scienze Politiche