L’ARBITRATO RAPIDO DELLA
CAMERA ARBITRALE DEL
PIEMONTE
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L’arbitrato rapido
è una procedura
di risoluzione alternativa
delle controversie
… prime caratteristiche …
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rientra nelle funzioni istituzionali di
regolazione del mercato delle Camere di
Commercio
risponde ad un “bisogno di giustizia” per
le controversie di valore medio-basso
il lodo ha efficacia di sentenza
ha un costo costo limitato
è rapido
Rapidità: 2 puntualizzazioni
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la rapidità si ottiene con il rispetto di
regole condivise (il regolamento arbitrale)
la rapidità può limitare i diritti di difesa
delle parti (l’arbitrato rapido è adatto a
controversie di valore contenuto)
Il regolamento
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in vigore dal 1° gennaio 2006
si compone di 34 articoli
l’arbitrato rapido è regolamentato dagli
articoli dal 19 al 26
Ambito di applicazione
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qualsiasi controversia
di valore non superiore a 150.000 euro
(200.000 euro se internazionale)
i limiti di valore sono derogabili per
volontà di entrambe le parti
il valore di riferimento è quello indicato
nella domanda dell’attore
TARIFFE PER ARBITRATO RAPIDO
(nazionale fino a 150.000 Euro
internazionale fino a 200.000 Euro)
ARBITRATO NAZIONALE
Valore della controversia
50.000
fino a
100.000
150.000
Ammontare delle spese
1.000
2.000
3.000
ARBITRATO INTERNAZIONALE
Ammontare delle spese
Valore della controversia
2.000
100.000
fino a
4.000
oltre 100.000
Il deposito cauzionale si intende forfetario e al netto dell'IVA ed include le spese
amministrative e l'onorario dell'arbitro.
Esso deve essere versato da attore e convenuto, diviso in parti uguali, all'atto della
domanda e della risposta.
Nell'arbitrato internazionale, ove l'arbitro sia residente in un luogo diverso dalla sede
dell'arbitrato, saranno dovute anche le spese di soggiorno e viaggio dell'arbitro.
Principi di base
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procedura rituale semplificata
giudizio di equità (di diritto, in caso di
arbitrato in materia di diritto societario, ai sensi
del D.Lgs. 5/03)
tempi e costi contenuti
una o due udienze ravvicinate
mezzi di prova già nella domanda (a pena di
decadenza)
discussione prevalentemente orale
La domanda
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forma: modulo standard
3 copie (inclusi documenti) di cui 2 in
bollo
contenuto essenziale della domanda:
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identificazione delle parti (con numero telefax dell’attore)
esposizione delle pretese (con indicazione del valore)
testo della convenzione arbitrale
indicazione dei mezzi di prova (a pena di decadenza)
indicazione e identificazione dei testi da sentire
versamento deposito cauzionale
La risposta alla domanda
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termine per la risposta: 15 giorni
contenuto essenziale della risposta:
 numero telefax del convenuto
 repliche alla domanda
 eventuale domanda riconvenzionale
 indicazione dei mezzi di prova (a pena di decadenza)
 indicazione e identificazione dei testi da sentire
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versamento deposito cauzionale
La nomina dell’arbitro
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lista di almeno 5 arbitri disponibili
scelta dell’arbitro (15 giorni)
… ma, caso di arbitrato in materia di
diritto societario ai sensi del D. Lgs.
5/03, la nomina è effettuata dalla Giunta
Esecutiva della Camera Arbitrale
nomina dell’arbitro
accettazione (48 ore)
dichiarazione di indipendenza
La dichiarazione
di accettazione e di indipendenza
Io sottoscritto Mario Rossi dichiaro di accettare la nomina quale
arbitro nel procedimento in oggetto, ai sensi del Regolamento
della Camera Arbitrale del Piemonte,
non sussistendo fatti o circostanze contrari alla mia indipendenza
ed imparzialità ai sensi dell’art. 815 c.p.c. ed in particolare:
- di non essere attualmente né essere stato in passato dipendente
o consulente di una delle parti, né di avere con alcuna di essere
rapporti di parentela, amicizia od affinità;
- di non avere alcun interesse personale od economico relativo
all’oggetto della controversia.
Accetto altresì che il compenso venga determinato in base alle
tariffe della Camera Arbitrale del Piemonte.
Data, 6 febbraio 2008
Firma Mario Rossi
L’udienza
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l’arbitro convoca le parti (entro 10 gg.)
l’udienza si tiene entro 20 gg. dalla nomina
verbale: registrazione audio
le parti devono comparire personalmente
le parti assicurano la presenza dei testi
l’arbitro sente le parti
tentativo di conciliazione
se assolutamente necessario, l’arbitro può:
 fissare una nuova udienza (da tenersi entro 20 gg.)
 ordinare una perizia o un accertamento tecnico
(segue …)
L’udienza (segue)
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nella gestione dell’udienza l’arbitro può
compiere tutti gli atti ritenuti necessari nel
rispetto del principio del contraddittorio):
 interrogatorio libero delle parti e dei testimoni
 esibizione di ulteriori documenti o mezzi di prova
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al termine della trattazione, le parti espongono
oralmente le loro conclusioni
eventuali memorie scritte dopo la chiusura
dell’udienza possono essere autorizzate
dall’arbitro solo per motivi eccezionali
Il lodo
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decisione entro 2 mesi dalla prima udienza
forma della decisione: lodo secondo equità
… ma, in caso di arbitrato in materia di diritto
societario ai sensi del D.Lgs. 5/03, il lodo è
reso secondo diritto
efficacia del lodo: arbitrato rituale
contenuto essenziale del lodo:
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indicazione delle parti
clausola compromissoria e svolgimento del procedimento
motivazione: fatti, posizioni delle parti, argomenti arbitro
dispositivo: decisione e sorte liquidazione delle spese
data e luogo di emissione
firma dell’arbitro
La clausola compromissoria
Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o
comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla
sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà
sottoposta ad arbitrato rituale*, secondo la procedura di arbitrato
ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità
al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.
In caso di procedura ordinaria, la controversia sarà decisa da un
arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale
Regolamento.
In caso di Arbitrato Rapido, l'arbitro sarà unico e deciderà in via
rituale secondo equità.
*oppure irrituale ove espressamente previsto dalle parti nella clausola compromissoria.
N.B. Quando la controparte sia un consumatore ai sensi della legge n 52/96, è
necessario allegare il regolamento. E' inoltre necessario che la clausola
compromissoria sia negoziata e non predisposta unilateralmente
La clausola societaria
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i
soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al
rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci
e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle
relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad
oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il
Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto
della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs.
17/1/2003 n.5.
L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario
o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.
La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico/collegio
arbitrale di tre arbitri (NB: nel secondo caso=arbitrato ordinario).
In ogni caso l’arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera
Arbitrale.
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