FORMAZIONE TELEMATICA
Nuovi modelli di start up delle imprese. la nuova
disciplina dei controlli.
la società tra professionisti
29 novembre 2012
NICOLA ATLANTE
Notaio in Roma, Commissione Studi d’Impresa, CNN
Le recenti modifiche di legge
- legge 12/11/2011 n.183 - art.14 (c.d. legge di stabilità per il
2012) aveva introdotto il sindaco unico nelle s.r.l., dando adito a
dubbi interpretativi circa la possibilità che lo statuto continuasse a
prevedere, in alternativa al sindaco unico e per volontà dei soci, il
collegio sindacale.
- D.L. 9/2/2012 n.5 convertito con L. 4/4/2012 n.35 (c.d.
decreto di semplificazione) ha riscritto l’attuale art. 2477 c.c. (che
oggi prevede in alternativa al sindaco unico, anche la possibilità di
ricorrere statutariamente al collegio sindacale) oltre a ridisegnare
il sistema dei controlli (controllo di gestione e revisione legale dei
conti) nelle s.r.l.
Alcune questioni legate all'attuale tenore dell'art. 2477 c.c.
soggetti che effettuano il controllo
La legge oggi prevede: (i) l'organo di controllo o (ii) il revisore (2477 I c. c.c.)
Organo di controllo
(i) composizione --> se lo statuto non dispone diversamente è il
sindaco unico. Lo statuto può disporre diversamente (ad es. puo’ prevedere
oltre al sindaco unico anche un sindaco supplente - anche se il punto è
discusso - oppure può prevedere il collegio sindacale)
(ii) disciplina --> si applicano all’organo di controllo le disposizioni
sul collegio sindacale previste per le Spa (2477 V c. c.c.) Conseguenza
interpretativa: si tratta di un organo interno della società.
Revisore
(i) composizione: l’art. 2477 c.c. non specifica. Si ricava dalla
disciplina delle Spa e dalla normativa speciale: lo statuto può prevede sia il
revisore persona fisica sia la società di revisione
(ii) disciplina: anche in questo caso l’art. 2477 c.c. non specifica.
Anche qui si ricava dalla disciplina delle Spa e dalla normativa speciale.
-->
Conseguenza interpretativa: non si tratta di un organo interno alla
società.
Spazi dell'autonomia statutaria circa i soggetti ai quali affidare il controllo
Lo statuto:
- può legittimamente prevedere sia l'organo di controllo (al quale
spetterà il controllo sulla gestione ex art. 2403) sia il revisore (al
quale spetterà la funzione di revisione ex D.Lgs. 39 del 2010);
- può attribuire all'organo di controllo (monocratico o collegiale,
come detto) sia il controllo sulla gestione sia la funzione di
revisione (salvo il caso in cui tale funzione sia obbligatoriamente in
capo al revisore: bilancio consolidato-ente di interesse pubblico);
- può attribuire al revisore (persona fisica o società di revisione,
come detto) sia la funzione di revisione sia il controllo sulla
gestione (anche se la questione non è pacifica per quanto riguarda
la possibilità di attribuire al revisore, oltre alla revisione legale dei
conti, anche il controllo sulla gestione)
Il tipo di controllo
E’ possibile che, pur in presenza di nomina obbligatoria ex art. 2477 II c. e III
c. c.c., i soci scelgano un sistema di controlli qualitativamente (non solo
soggettivamente) diverso?
Lo statuto potrebbe legittimamente prevedere:
(i) l'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) al quale
spettino (in assenza della previsione statutaria di un revisore) sia il
controllo della gestione che la funzione di revisione dei conti (con le
precisazioni di cui sopra);
(ii) il revisore (in assenza di organo di controllo) al quale spetti solo la
funzione di revisione. In tal caso il controllo sulla gestione sarà
effettuato dai soci avvalendosi degli strumenti che la legge pone a loro
disposizione per il tipo S.r.l..
Questioni transitorie
(a) sorte degli statuti già esistenti prima della novella, nel caso in cui i soci
volessero nominare il sindaco unico.
(I) statuti che operano un generico rinvio alla legge --> rimangono in
vigore, senza alcuna necessità di modifica assembleare;
(ii) statuti che riproducono pedissequamente il vecchio testo dell'art. 2477
c.c.. Due tesi:
> si dovrebbe interpretare la pedissequa riproduzione delle norme di legge
vigenti al tempo della redazione dello statuto come la volontà dei soci di
applicare la legge vigente tempo per tempo. Accogliendo questo
indirizzo, lo statuto rimarrebbe in vigore senza alcuna necessità di
modifica assembleare;
> si deve procedere a modifica assembleare dello statuto, non più in linea
con la legge applicabile.
(b) sorte dei collegi sindacali in carica al momento dell’entrata in vigore della
novella.
Rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.
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Il tipo di controllo