1 Riferimenti normativi Codice civile: - articoli 2397 (spa), 2477 (srl), 2543 e 2519 (coop) Legge 12 novembre 2011, n. 183” Legge di stabilità” - art. 14, comma 13 e 14: INTRODUZIONE SINDACO UNICO - art. 14, comma 12: POSSIBILE ATTRIBUZIONE all’ORGANO di CONTROLLO delle FUNZIONI di VIGILANZA di cui al D.LGS. 231/2001 D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 “Milleproroghe”(Legge n. 10/2012) - art. 16: SORTE DEI COLLEGI NOMINATI entro 31/12/2011 (introduzione del comma 13-bis, art. 14, L. 183/2011) D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Decreto semplificazioni”(Legge 4 aprile 2012, n. 35) - art. 35: MODIFICAZIONI NORMATIVA SUL SINDACO UNICO (modd. artt. 2477 e 2397 codice civile) Nota interpretativa CNDCEC – aprile 2012 Circolare Assonime n. 6/2012 – marzo 2012 (in vigenza del D.L. n.5/2012) Massima n. 124/2012 Notariato di Milano – 3 aprile 2012 2 FINALITA’ NUOVE NORME L’art. 14, Legge n. 183/2011”Legge di stabilità 2012”è rubricato: “Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini” 3 L’organo di controllo nelle S.p.A./1 Riferimenti normativi: Art. 2397 codice civile Art. 14, comma 14, Legge n. 183/2011 Art. 35, comma 1, D.L. n. 5/2012, nel testo di cui al D.L. e nel testo risultante post modifiche Legge di conversione n. 35/2012 4 Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia(1), o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. (1) D.M. 29 dicembre 2004, n. 320 5 [Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. ] - Comma introdotto dall’art. 14, comma 14, L. 183/2011 - Comma successivamente abrogato dall’art. 35, comma 1, della L. 35/2012 (di conversione del DL n. 5/2012) [Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.] -Comma introdotto (in sostituzione del precedente) dall’art. 35, comma 1, D. L. n. 5/2012 - Comma successivamente non confermato dalla L. 35/2012 (di conversione del DL n. 5/2012) 6 L’organo di controllo nelle S.p.A./4 Risultato post-modifiche: CONFERMA DELL’ASSETTO CODICISTICO PREVIGENTE alla “Legge di stabilità 2012” PREVISIONE ESCLUSIVAMENTE DI UN ORGANO DI CONTROLLO INTERNO COLLEGIALE (e del revisore legale ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.) 7 L’organo di controllo nelle S.r.l./1 Riferimenti normativi: Art. 2477 codice civile Art. 14, comma 13, Legge n. 183/2011 Art. 35, comma 2, D.L. n. 5/2012 (convertito dalla Legge n. 35/2012) 8 9 L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. (testo gennaio introdotto 2010, dal D.Lgs. n. 27 39) L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. 10 La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. (ora € 120.000) 11 La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. L’obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 12 Art. 2435-bis codice civile, comma 1 • (Limiti per la redazione del Bilancio in forma abbreviata): • 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; • 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; • 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. 13 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni . Norme sul collegio sindacale – artt. 2397 – 2409 codice civile – applicabili anche all’organo monocratico: - Requisiti professionali (OBBLIGO ISCRIZIONE REGISTRO REVISORI CONTABILI, poiché SINDACO UNICO) - Cause di ineleggibilità e di decadenza - Nomina, cessazione, sostituzione - Retribuzione - Doveri – poteri – responsabilità - Possibilità di esercitare anche la revisione legale dei conti (con decisione dei soci) - sindaco supplente???? POSSIBILE INVOCARE AUTONOMIA STATUTARIA SRL??? 14 L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. 15 Entrata in vigore Dal 1° gennaio 2012 (art. 36, Legge n. 183/2012) 16 Collegi in scadenza - Se lo statuto della SRL nulla prevede o fa un riferimento generico – quanto all’organo di controllo – alle norme di Legge in materia, le novità si applicano senza modifiche statutarie. In questo caso l’organo di controllo di default è quello MONOCRATICO, ma sono possibili tutte le forme di controllo, rinviando la scelta, di volta in volta (allo scadere di ogni mandato), alla decisione di soci. - Se lo statuto fa riferimento alla previsione esplicita del collegio sindacale (o, per esempio, vi è la riserva statutaria di nomina di qualche membro ad alcune categorie di soci o alla minoranza), qualora la società intenda optare per il SINDACO UNICO o per il REVISORE, si renderà necessaria una preventiva modifica statutaria. Gli effetti avranno decorrenza dalla modifica. 17 Collegi in corso di mandato L’13-bis, Legge n. 183/2011 (introdotto dall’art. 16, D.L. 212/2011) così dispone: “Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati”. (salvo possibile volontaria cessazione per rinuncia all’incarico) 18 SCHEMA RIASSUNTIVO ASSETTO CONTROLLI S.R.L./1 • CONTROLLO FACOLTATIVO (art. 2477, comma 1) - sindaco unico - collegio sindacale - revisore legale - società di revisione legale 19 SCHEMA RIASSUNTIVO ASSETTO CONTROLLI S.R.L./2 CONTROLLO OBBLIGATORIO (art. 2477, comma 2 = supero cap.soc. s.p.a.; comma 3 = obbligo consolidato; controllo di società con obbligo revisione legale dei conti; supero per 2 esercizi consecutivi di 2 dei limiti art. 2435-bis c.c.) - Organo di controllo di legalità interno: - sindaco unico (di default) - collegio sindacale (solo se previsto dallo statuto) OPPURE - Revisore: - revisore legale dei conti - società di revisione legale 20 SCHEMA RIASSUNTIVO ASSETTO CONTROLLI S.R.L./3 CONTENUTI ATTIVITA’ DI VIGILANZA/CUMULABILITA’: - Organo di controllo interno: (sindaco unico o collegio sindacale) possibile attribuzione funzioni artt. 2043 E segg e art. 14, D.Lgs. 39/2010 - Società di revisione legale: possibile attribuzione SOLO funzioni art.14, D.Lgs.39/2010 21 SCHEMA RIASSUNTIVO ASSETTO CONTROLLI S.R.L./4 OPZIONI POSSIBILI POST-MODIFICA: 1. Sindaco unico oppure collegio sindacale senza revisione legale dei conti 2. Sindaco unico con funzione di revisione legale dei conti 3. Sindaco unico e revisore o società di revisione legale 4. Collegio sindacale con funzione di revisione legale dei conti 5. Collegio sindacale e revisore o società di revisione legale 6. Revisore o società 1) di revisione legale dei conti 1) No CNDCEC – Si Notariato di Milano 22 Società cooperative/1 Riferimenti normativi: Art. 2543 codice civile Art. 2519 codice civile (nel testo – invariato – di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) 23 [1] La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. [2] L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. [3] I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo. 24 [1] Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. [2] L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro. 25 Nota informativa CNDCEC – aprile 2012 Conseguenze irregolare composizione dell’organo di controllo (per errata applicazione della Legge e/o dello statuto): “…. ne deriva che tutti gli atti decisi o eseguiti di sua competenza e quelli nei quali risulta essenziale l’apporto soggettivo e/o oggettivo dello stesso devono considerarsi illegittimi. Nel caso di nomina di sindaco unico in luogo del collegio sindacale, laddove tale organo di controllo interno sia previsto dal regime statutario attualmente vigente, saranno quindi illegittime le deliberazioni dell’organo di controllo interno e tutti i documenti, relazioni e pareri da quest’ultimo prodotti. In particolare, sarà illegittima la delibera di approvazione del bilancio perché la relazione del sindaco unico costituisce un elemento indefettibile del procedimento. Per le stesse ragioni, a titolo meramente esemplificativo, saranno illegittime la deliberazione del compenso spettante all’amministratore, se commisurato agli utili risultanti dal bilancio, nonché il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti; ed ancora, la deliberazione di determinazione dei compensi agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell’art. 2389, co. 3, c.c. Verrebbe in definitiva a cadere una delle componenti fondamentali dell’assetto organizzativo delle società di capitali, le quali si ritroverebbero prive di un organo sociale correttamente formato e in particolare di quello deputato alla funzione di controllo; in tal caso potrebbe configurarsi l’impossibilità di legittimo funzionamento della struttura di governance”. 26 Possibile estensione all’organo di controllo delle funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 Nelle società di capitali il collegio sindacale (1), il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione (a seconda del sistema di amministrazione adottato) possono svolgere le funzioni spettanti all'organismo di vigilanza (vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli organizzativi di cui al comma 1, lettera b, art. 6, D.lgs. 231/2001). (art. 14, comma 12, L.183/2011) (1) La figura del sindaco unico è stata provvisoriamente inserita dall’art. 16, comma 2, D.L. 212/2011 e cassata dalla Legge di conversione n. 10/2012. 27