1
Riferimenti normativi
 Codice civile:
- articoli 2397 (spa), 2477 (srl), 2543 e 2519 (coop)
 Legge 12 novembre 2011, n. 183” Legge di stabilità”
- art. 14, comma 13 e 14: INTRODUZIONE SINDACO UNICO
- art. 14, comma 12: POSSIBILE ATTRIBUZIONE all’ORGANO di
CONTROLLO delle FUNZIONI di VIGILANZA di cui al D.LGS. 231/2001
 D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 “Milleproroghe”(Legge n. 10/2012)
- art. 16: SORTE DEI COLLEGI NOMINATI entro 31/12/2011 (introduzione
del comma 13-bis, art. 14, L. 183/2011)
 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Decreto semplificazioni”(Legge 4 aprile 2012, n. 35)
- art. 35: MODIFICAZIONI NORMATIVA SUL SINDACO UNICO (modd. artt.
2477 e 2397 codice civile)



Nota interpretativa CNDCEC – aprile 2012
Circolare Assonime n. 6/2012 – marzo 2012 (in vigenza del D.L. n.5/2012)
Massima n. 124/2012 Notariato di Milano – 3 aprile 2012
2
FINALITA’ NUOVE NORME
L’art. 14, Legge n. 183/2011”Legge di stabilità 2012”è
rubricato:
“Riduzione degli oneri amministrativi
per imprese e cittadini”
3
L’organo di controllo nelle S.p.A./1
Riferimenti normativi:
 Art. 2397 codice civile
 Art. 14, comma 14, Legge n. 183/2011
 Art. 35, comma 1, D.L. n. 5/2012, nel testo di cui al D.L. e
nel testo risultante post modifiche Legge di conversione
n. 35/2012
4
Il collegio sindacale si compone di tre o
cinque membri effettivi, soci o non soci.
Devono inoltre essere nominati due
sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno
supplente devono essere scelti tra i
revisori legali iscritti nell'apposito registro.
I restanti membri, se non iscritti in tale
registro, devono essere scelti fra gli iscritti
negli albi professionali individuati con
decreto del Ministro della giustizia(1), o fra
i professori universitari di ruolo, in materie
economiche o giuridiche.
Il collegio sindacale si compone di tre o
cinque membri effettivi, soci o non soci.
Devono inoltre essere nominati due
sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno
supplente devono essere scelti tra i
revisori legali iscritti nell'apposito registro.
I restanti membri, se non iscritti in tale
registro, devono essere scelti fra gli iscritti
negli albi professionali individuati con
decreto del Ministro della giustizia, o fra
i professori universitari di ruolo, in
materie economiche o giuridiche.
(1) D.M. 29 dicembre 2004, n. 320
5
[Per le società aventi ricavi o patrimonio netto
inferiori a 1 milione di euro lo statuto può
prevedere che l'organo di controllo sia
composto da un sindaco unico, scelto tra i
revisori legali iscritti nell'apposito registro. ]
- Comma introdotto dall’art. 14, comma
14, L. 183/2011
- Comma
successivamente
abrogato
dall’art. 35, comma 1, della L. 35/2012 (di
conversione del DL n. 5/2012)
[Se lo statuto non dispone diversamente e se
ricorrono le condizioni per la redazione del
bilancio in forma abbreviata ai sensi
dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio
sindacale sono esercitate da un sindaco
unico, scelto tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro.
L'assemblea provvede alla nomina del
collegio sindacale, entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio dal quale
risulta che sono venute meno le condizioni
per la redazione del bilancio in forma
abbreviata.
Scaduto il termine, provvede il tribunale su
richiesta di qualsiasi soggetto interessato.]
-Comma introdotto (in sostituzione del precedente)
dall’art. 35, comma 1, D. L. n. 5/2012
- Comma successivamente non confermato dalla L.
35/2012 (di conversione del DL n. 5/2012)
6
L’organo di controllo nelle S.p.A./4
Risultato post-modifiche:
CONFERMA DELL’ASSETTO CODICISTICO PREVIGENTE
alla “Legge di stabilità 2012”
PREVISIONE ESCLUSIVAMENTE DI UN
ORGANO DI CONTROLLO INTERNO COLLEGIALE
(e del revisore legale ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.)
7
L’organo di controllo nelle S.r.l./1
Riferimenti normativi:
 Art. 2477 codice civile
 Art. 14, comma 13, Legge n. 183/2011
 Art. 35, comma 2, D.L. n. 5/2012 (convertito dalla Legge
n. 35/2012)
8
9
L'atto
costitutivo
può
prevedere, determinandone
le competenze e poteri, la
nomina di un collegio
sindacale o di un revisore.
(testo
gennaio
introdotto
2010,
dal
D.Lgs.
n.
27
39)
L'atto
costitutivo
può
prevedere,
determinandone
le
competenze e i poteri, ivi
compresa la revisione
legale dei conti, la nomina
di un organo di controllo o
di un revisore.
Se lo statuto non dispone
diversamente, l'organo di
controllo è costituito da un
solo membro effettivo.
10
La nomina del collegio
sindacale è obbligatoria
se il capitale sociale
non è inferiore a quello
minimo stabilito per le
società per azioni.
La nomina dell'organo di
controllo o del revisore è
obbligatoria se il capitale
sociale non è inferiore a
quello minimo stabilito
per le società per azioni.
(ora € 120.000)
11
La nomina del collegio sindacale
è altresì obbligatoria se la
società:
a) è tenuta alla redazione del
bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata
alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha
superato due dei limiti indicati
dal primo comma dell'articolo
2435-bis.
La nomina dell'organo di controllo
o
del
revisore
è
altresì
obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del
bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata
alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha
superato due dei limiti indicati
dal primo comma dell'articolo
2435-bis.
L'obbligo di nomina del collegio
sindacale di cui alla lettera c) del
terzo comma cessa se, per due
esercizi consecutivi, i predetti
limiti non vengono superati.
L’obbligo di nomina dell'organo di
controllo o del revisore di cui alla
lettera c) del terzo comma cessa se,
per due esercizi consecutivi, i
predetti
limiti
non
vengono
superati.
12
Art. 2435-bis codice civile, comma 1
• (Limiti per la redazione del Bilancio in forma
abbreviata):
• 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale:
4.400.000 euro;
• 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
8.800.000 euro;
• 3) dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 50 unità.
13
Nei casi previsti dal secondo e
terzo comma si applicano le
disposizioni in tema di società per
azioni; se l'atto costitutivo non
dispone diversamente, la revisione
legale dei conti è esercitata dal
collegio sindacale.
Nel caso di nomina di un organo di
controllo, anche monocratico, si
applicano le disposizioni sul
collegio sindacale previste per le
società per azioni .
Norme sul collegio sindacale – artt. 2397 – 2409 codice civile – applicabili
anche all’organo monocratico:
- Requisiti professionali (OBBLIGO ISCRIZIONE REGISTRO REVISORI CONTABILI, poiché
SINDACO UNICO)
- Cause di ineleggibilità e di decadenza
- Nomina, cessazione, sostituzione
- Retribuzione
- Doveri – poteri – responsabilità
- Possibilità di esercitare anche la revisione legale dei conti (con decisione dei
soci)
- sindaco supplente???? POSSIBILE INVOCARE AUTONOMIA STATUTARIA SRL???
14
L'assemblea che approva il bilancio
in cui vengono superati i limiti
indicati al secondo e terzo comma
deve provvedere, entro trenta
giorni, alla nomina del collegio
sindacale.
Se l'assemblea non provvede, alla
nomina provvede il tribunale su
richiesta di qualsiasi soggetto
interessato.
L'assemblea che approva il bilancio
in cui vengono superati i limiti
indicati al secondo e terzo comma
deve provvedere, entro trenta
giorni, alla nomina dell'organo di
controllo o del revisore.
Se l'assemblea non provvede, alla
nomina provvede il tribunale su
richiesta di qualsiasi soggetto
interessato.
15
Entrata in vigore
Dal 1° gennaio 2012
(art. 36, Legge n. 183/2012)
16
Collegi in scadenza
-
Se lo statuto della SRL nulla prevede o fa un riferimento generico – quanto
all’organo di controllo – alle norme di Legge in materia, le novità si
applicano senza modifiche statutarie.
In questo caso l’organo di controllo di default è quello MONOCRATICO, ma
sono possibili tutte le forme di controllo, rinviando la scelta, di volta in
volta (allo scadere di ogni mandato), alla decisione di soci.
-
Se lo statuto fa riferimento alla previsione esplicita del collegio sindacale
(o, per esempio, vi è la riserva statutaria di nomina di qualche membro ad
alcune categorie di soci o alla minoranza), qualora la società intenda
optare per il SINDACO UNICO o per il REVISORE, si renderà necessaria una
preventiva modifica statutaria. Gli effetti avranno decorrenza dalla
modifica.
17
Collegi in corso di mandato
L’13-bis, Legge n. 183/2011 (introdotto
dall’art. 16, D.L. 212/2011) così dispone:
“Nelle società a responsabilità limitata, i
collegi sindacali nominati entro il 31
dicembre 2011 rimangono in carica fino alla
scadenza naturale del mandato deliberata
dall'assemblea che li ha nominati”.
(salvo possibile volontaria cessazione per rinuncia all’incarico)
18
SCHEMA RIASSUNTIVO ASSETTO
CONTROLLI S.R.L./1
• CONTROLLO FACOLTATIVO (art. 2477, comma 1)
- sindaco unico
- collegio sindacale
- revisore legale
- società di revisione legale
19
SCHEMA RIASSUNTIVO ASSETTO
CONTROLLI S.R.L./2
CONTROLLO OBBLIGATORIO (art. 2477, comma 2 = supero
cap.soc. s.p.a.; comma 3 = obbligo consolidato; controllo di società con
obbligo revisione legale dei conti; supero per 2 esercizi consecutivi di 2 dei
limiti art. 2435-bis c.c.)
- Organo di controllo di legalità interno:
- sindaco unico (di default)
- collegio sindacale (solo se previsto dallo statuto)
OPPURE
- Revisore:
- revisore legale dei conti
- società di revisione legale
20
SCHEMA RIASSUNTIVO ASSETTO
CONTROLLI S.R.L./3
CONTENUTI ATTIVITA’ DI VIGILANZA/CUMULABILITA’:
- Organo di controllo interno:
(sindaco unico o collegio sindacale)
possibile attribuzione
funzioni artt. 2043 E
segg e art. 14, D.Lgs.
39/2010
- Società di revisione legale:
possibile attribuzione
SOLO funzioni art.14,
D.Lgs.39/2010
21
SCHEMA RIASSUNTIVO ASSETTO
CONTROLLI S.R.L./4
OPZIONI POSSIBILI POST-MODIFICA:
1. Sindaco unico oppure collegio sindacale senza revisione
legale dei conti
2. Sindaco unico con funzione di revisione legale dei conti
3. Sindaco unico e revisore o società di revisione legale
4. Collegio sindacale con funzione di revisione legale dei conti
5. Collegio sindacale e revisore o società di revisione legale
6. Revisore o società 1) di revisione legale dei conti
1)
No CNDCEC – Si Notariato di Milano
22
Società cooperative/1
Riferimenti normativi:
 Art. 2543 codice civile
 Art. 2519 codice civile
(nel testo – invariato – di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
23
[1] La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal
secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette
strumenti finanziari non partecipativi.
[2] L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di
controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in
ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
[3] I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione
possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei
componenti dell'organo di controllo.
24
[1] Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si
applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.
[2] L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto
compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative
con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello
stato patrimoniale non superiore a un milione di euro.
25
Nota informativa CNDCEC – aprile 2012
Conseguenze irregolare composizione dell’organo di controllo
(per errata applicazione della Legge e/o dello statuto): “…. ne
deriva che tutti gli atti decisi o eseguiti di sua competenza e quelli nei quali risulta essenziale
l’apporto soggettivo e/o oggettivo dello stesso devono considerarsi illegittimi. Nel caso di
nomina di sindaco unico in luogo del collegio sindacale, laddove tale organo di controllo
interno sia previsto dal regime statutario attualmente vigente, saranno quindi illegittime le
deliberazioni dell’organo di controllo interno e tutti i documenti, relazioni e pareri da
quest’ultimo prodotti. In particolare, sarà illegittima la delibera di approvazione del bilancio
perché la relazione del sindaco unico costituisce un elemento indefettibile del procedimento.
Per le stesse ragioni, a titolo meramente esemplificativo, saranno illegittime la deliberazione
del compenso spettante all’amministratore, se commisurato agli utili risultanti dal bilancio,
nonché il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti; ed ancora, la deliberazione di
determinazione dei compensi agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi
dell’art. 2389, co. 3, c.c. Verrebbe in definitiva a cadere una delle componenti fondamentali
dell’assetto organizzativo delle società di capitali, le quali si ritroverebbero prive di un organo
sociale correttamente formato e in particolare di quello deputato alla funzione di controllo; in
tal caso potrebbe configurarsi l’impossibilità di legittimo funzionamento della struttura di
governance”.
26
Possibile estensione all’organo di controllo delle
funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al
D.Lgs. 231/2001
Nelle società di capitali il collegio sindacale (1), il consiglio di
sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione (a
seconda del sistema di amministrazione adottato) possono
svolgere le funzioni spettanti all'organismo di vigilanza
(vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli
organizzativi di cui al comma 1, lettera b, art. 6, D.lgs.
231/2001).
(art. 14, comma 12, L.183/2011)
(1)
La figura del sindaco unico è stata provvisoriamente inserita dall’art. 16,
comma 2, D.L. 212/2011 e cassata dalla Legge di conversione n. 10/2012.
27
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