Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2011-2012 Sezione addendum Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli Sezione addendum - Sezione addendum- La riforma della revisione contabile • Il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del consiglio e abroga la direttiva 84/660/CEE. • Tale direttiva riguarda: • l’attività : 1. del revisore inteso come persona fisica o società di revisione equiparati sul piano giuridico; 2. dei sindaci; 3. dei componenti degli altri organi di controllo interno. • introduzione di una nuova categoria societaria: gli enti di interesse pubblico - Sezione addendum- La riforma della revisione contabile • La direttiva ha comportato numerosi modifiche nel codice civile; la principale riguarda la sostituzione degli art. 2409-bis, 2409-quinquiesdecies e 2477. Modifiche: • Nuovo art. 2409-bis prevede che la revisione legale dei conti possa essere esercitata dal collegio sindacale purchè sia costituito da revisori legali iscritti nel registro. • Nuovo art. 2409- quinquiesdecies prevede che nel sistema dualistico sia un revisore esterno ad effettuare la revisione legale dei conti (secondo art. 2409-bis comma 1 e 2). • Nuovo art. 2477 elenca i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale . - Sezione addendum- La riforma della revisione contabile • La direttiva ha comportato modifiche nel TUF in termini di: • terminologia e • nell’introduzione di obblighi di comunicazione alla Consob ai fini dell’attività di vigilanza - Sezione addendum- Introduzione di una nuova categoria societaria: gli enti di interesse pubblico • • Le società sono distinte fra: società di capitali, previste dal C.C. e enti di interesse pubblico disciplinati dagli articoli dal 16 a 19 del decreto sulla revisione che sostituiscono norme sulla revisione previste dal Tuf . - Sezione addendum- Introduzione di una nuova categoria societaria: gli enti di interesse pubblico Ai sensi dell’art.16 del decreto si definiscono enti di interesse pubblico: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private; - Sezione addendum- Gli enti di interesse pubblico e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; f) le società di gestione dei mercati regolamentati; g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i) le società di intermediazione mobiliare; l) le società di gestione del risparmio; m) le società di investimento a capitale variabile; n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; o) gli istituti di moneta elettronica; p) gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del TUB. - Sezione addendum- La revisione negli enti di interesse pubblico Il collegio sindacale non può effettuare la revisione legale presso: • Enti di interesse pubblico • Società controllate da enti di interesse pubblico • Società che contollano enti di interesse pubblico • Società sottoposte a comune controllo con enti di interesse pubblico Nell’art.16 è comunque delineato il caso in cui Consob con Banca D’Italia e Isvap possano individuare casi in cui società controllate e sottoposte a comune controllo, che non hanno significativa rilevanza nell’ambito del gruppo, possono essere revisionate legalmente da parte del collegio sindacale.