ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA’ CIVILE del
DENTISTA / ODONTOIATRA
FASCICOLO INFORMATIVO
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
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nota informativa;
glossario;
condizioni di assicurazione;
questionario.
Il presente Fascicolo Informativo contenente nota informativa, glossario, condizioni di assicurazione e
questionario deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.
Data ultimo aggiornamento: febbraio 2012
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA’ CIVILE del
DENTISTA / ODONTOIATRA
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP,
ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della
sottoscrizione della Polizza.
La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni
Generali di assicurazione.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni generali
La Polizza è stipulata con:
QBE Insurance (Europe) Limited (nel seguito anche la "Compagnia").
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Sede legale: Plantation Place, 30 Fenchurch Street, EC3M 3BD - Londra
(Regno Unito)
Telefono: +44(0)20 7105 4000
Fax: +44(0)20 7105 4019
Sito internet: www.qbeeurope.com
E-mail: [email protected]
QBE Insurance (Europe) Limited è autorizzata e regolata dalla Financial Service
Authority nel Regno Unito, n. di registrazione in Inghilterra e Galles 1761561.
La Polizza cui la presente nota informativa si riferisce è stipulata da QBE Insurance
(Europe) Limited in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi della Direttiva
92/49/ECC e successive modificazioni nonché ai sensi di quanto previsto all'art. 24
del Codice delle Assicurazioni.
QBE Insurance (Europe) Limited è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza
dello Stato di Origine (Regno Unito): Financial Services Authority (FSA), con sede in
25 The North Colonnade, Canary Wharf, E14 5HS, Londra (Regno Unito).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
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L'ammontare del patrimonio netto di QBE Insurance (Europe) Limited è pari ad
Euro 1.214.728.965 di cui Euro 597.298.944 di capitale sociale ed Euro 617.430.021 di
riserve patrimoniali (*).
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni di QBE Insurance (Europe) Limited
(che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a
108,1% (∗).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza
Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dalla Polizza sono le seguenti:
1. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi
sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a
cagione di danni conseguenti a fatto colposo (lieve o grave), di errore o di
omissione,
commessi
nell’esercizio
dell’attività
professionale
di
dentista/odontoiatra dichiarata nel Questionario e nella conduzione del relativo
studio o ambulatorio a condizione che tale copertura sia stata espressamente
richiesta nel Questionario e prestata con specifica dizione nella Scheda di
Copertura.
2. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto
a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per infortuni sofferti, in
occasione di lavoro o di servizio, dai propri dipendenti che prestano la loro opera
nella conduzione dello studio o ambulatorio dell’Assicurato.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni e a quanto rispettivamente
previsto nei seguenti articoli della Polizza:
- art 2
- art 3
- art 7
∗
(“Forma dell’Assicurazione: “CLAIMS MADE” - Retroattività”);
(“Oggetto dell’Assicurazione);
(“Precisazioni sui rischi coperti”).
Le cifre sono aggiornate al 31/12/2010 e si basano sul tasso di cambio GPB BS 1 = € 1,166816.
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Per le caratteristiche del contratto assicurativo "Claim Made" si rinvia alla
definizione di contratto assicurativo "Claim Made" di cui al Glossario ed all’articolo
2 del testo di polizza (“Forma dell’Assicurazione: “CLAIMS MADE” – Retroattivita’”).
Avvertenza – Esclusioni e limiti della copertura assicurativa, sospensione della
garanzia
La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, così come
condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al
mancato pagamento dell'indennizzo.
Per le esclusioni si rinvia ai seguenti articoli della Polizza:
Art 8 ("Esclusioni");
•
Per le limitazioni si rinvia ai seguenti articoli della Polizza:
art 3
art 5
art 6
art 7
art 8
art 18
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•
•
•
•
(“Oggetto dell’Assicurazione);
(“Nozione di “terzo” o “terzi””);
(“Estensione territoriale”);
(“Precisazioni sui rischi coperti”);
(“Esclusioni”);
(“Facoltà di recesso in caso di sinistro”).
Per le condizioni di sospensione della garanzia si rinvia ai seguenti articoli della
Polizza:
•
•
art 13 (“Diminuzione o aggravamento del rischio”);
art 14 (“Pagamento del premio e decorrenza dell’Assicurazione;
oltre all'art. 1901 del Codice Civile.
Avvertenza – Presenza di massimali e franchigie
Le garanzie di cui alla Polizza sono soggette a Massimali (che includono
sottolimiti), Franchigie e Scoperti.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle seguenti Definizioni ed ai seguenti articoli
della Polizza oltre che alla Scheda di Copertura:
•
•
•
•
definizione di "Franchigia";
definizione di "Indennizzo";
definizione di “Massimale”;
articolo 10 ("Franchigia").
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Per facilitarne la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione
del Massimale, dei sottolimiti di indennizzo e della Franchigia mediante alcune
esemplificazioni numeriche:
Caso 1 – Sinistro superiore al Massimale.
Se il Sinistro eccede il valore del Massimale, la Compagnia risarcisce al massimo
l’importo pari al Massimale.
ES: Franchigia: € 5,000.
Massimale: € 500,000.
Pregiudizio economico: € 600,000.
Risarcimento: € 500,000.
Caso 2 – Sinistro di valore inferiore al Massimale.
ES: Franchigia: € 5,000.
Massimale: € 500,000.
Pregiudizio economico: € 250,000.
Risarcimento totale: € 250,000 di cui € 245,000 a carico delle Compagnia, €
5,000 a carico dell’Assicurato.
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine a Circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza
Il Contraente e/o l'Assicurato sono obbligati ad informare la Compagnia di
qualsiasi circostanza rilevante ai fini della valutazione del rischio oggetto di
assicurazione. Le informazioni o le dichiarazioni inesatte od incomplete o le
reticenze rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per
conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Avvertenza
Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra
le altre disposizioni) dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che prevedono cause
di annullamento del Contratto.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 1 (“Reticenze e
dichiarazioni inesatte”) della Polizza.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla
Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.
Per gli aspetti di dettaglio e per gli effetti dell'aggravamento e/o diminuzione del
rischio si rinvia a quanto rispettivamente previsto all'articolo 13 (“Diminuzione o
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aggravamento del rischio”) della Polizza.
Si rinvia inoltre agli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
Nel seguito è indicato un caso di aggravamento di rischio:
•
inizio attività di implantologia laddove questa non fosse praticata al momento
dell’acquisto della Polizza.
Nel seguito è indicato un caso di diminuzione del rischio:
•
cessazione di una a più attività tra quelle indicate nella Polizza.
6. Premi
Il Premio è dovuto con periodicità annuale.
L’eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere
oggetto di specifico accordo tra la Compagnia e il Contraente.
Il Premio non è soggetto a regolazione.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 14 (“Periodicità e mezzi
di pagamento del premio - Decorrenza dell’Assicurazione”) della Polizza.
I mezzi di pagamento del Premio consentiti dalla Compagnia sono i seguenti:
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di
pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Compagnia oppure
l’intermediario da quest’ultima incaricato, espressamente in tale qualità.
Avvertenza
Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte della
Compagnia e/o degli intermediari da questa incaricati.
7. Rivalse
Avvertenza
Ai sensi dell'art. 11 ("Surrogazione") della Polizza e dell'art. 1916 del Codice Civile
la Compagnia che ha indennizzato l'Assicurato è surrogato fino alla concorrenza
dell'ammontare dell'Indennizzo nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
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8. Diritto di recesso
La Compagnia ha facoltà di recedere dalla Polizza nei seguenti casi:
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno successivo alla sua
liquidazione o reiezione, la Compagnia può recedere dalla Polizza con preavviso scritto
di 30 (trenta) giorni. In caso di recesso la Compagnia, entro 15 (quindici) giorni dalla
data di efficacia del recesso, rimborsa all’Assicurato la frazione del premio relativa al
periodo di Rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.
Non è prevista al facoltà di recesso da parte del Contraente/Assicurato.
La Compagnia può recedere anche in caso di mutamento di rischio.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dai seguenti articoli della
Polizza:
- art 13
- art 18
(“Diminuzione o aggravamento del rischio”);
(“Facoltà di recesso in caso di sinistro”).
Si rinvia inoltre a quanto previsto dagli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
(i) Prescrizione
I diritti derivanti dalla Polizza si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di 2 (due) anni decorre dal
giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro
questo l'azione.
(ii) Decadenza
Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato che dolosamente non
adempie l'obbligo di avviso di un Sinistro perde il diritto all'Indennizzo.
10. Legge applicabile al contratto
La Polizza è regolata dalla legge italiana.
11. Regime Fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto
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di cui alla Polizza si applicano le imposte in vigore (l'aliquota in vigore alla data di
redazione del presente nota informativa è pari al 22.25%). Nella Polizza, sulla
quietanza di pagamento o sull’eventuale appendice d’incasso del premio sono
riportati i dati del premio imponibile e delle relative imposte applicate.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo
Avvertenza
Anche ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile ("Avviso dell'Assicuratore in caso di
Sinistro") il Contraente/Assicurato deve dare avviso del Sinistro alla Compagnia
entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza.
La denuncia di Sinistro dovrà essere effettuata per iscritto al broker, entro 15
(quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all’art 17 (“Obblighi del
contraente/dell’Assicurato in caso di Sinistro”) e all’art 19 (“Forma delle
comunicazioni – variazioni del contratto”)nonché agli artt. 1913 e 1915 del Codice
Civile.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1915 c.c., l'Assicurato che dolosamente non
adempie l'obbligo di avviso perde il diritto all'indennizzo. In caso di omissione
colposa la Compagnia ha diritto di ridurre l'Indennizzo in ragione del pregiudizio
sofferto.
La Compagnia, in proprio o per mezzo di un incaricato della gestione dei Sinistri, a
proprie spese, istruisce il Sinistro con la collaborazione dell’Assicurato, e, se sono
ravvisati profili di responsabilità in capo all’Assicurato, verificata la operatività della
garanzia e la copertura del Sinistro, procede alla liquidazione del danno.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all’art 4 (“Spese legali e
gestione delle vertenze”) delle condizioni di assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto di Vigilanza
sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all’autorità di vigilanza
dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service) secondo le
disposizioni che seguono:
1. Alla Compagnia:
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possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto
contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della
entità della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute
all’avente diritto o della gestione dei sinistri.
I reclami possono essere inoltrati per iscritto a:
QBE Insurance (Europe) Limited, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, EC3M 3BD Londra (Regno Unito), all’attenzione del Customer Relations, QBE European
Operations, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3BD o attraverso
la pagina dedicata all’indirizzo:
-
http://www.qbeeurope.com/contact/customer-complaints.asp.
I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del
reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si
lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni
documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia, ricevuto il reclamo, deve fornire riscontro entro il termine di 45
(quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito
dal reclamante.
2. All’ISVAP:
possono essere indirizzati i reclami
(i) aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice
delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del
Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al
consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e
dei periti assicurativi;
(ii) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo
inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della
Compagnia nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.S.V.A.P., Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo,
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n: 06-42-133745/353,
corredando il reclamo della relativa documentazione.
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Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel
Regolamento n. 24 dell'ISVAP, che può essere consultato sul sito www.isvap.it.
3. All’autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia:
i reclami che possono essere indirizzati all'ISVAP possono essere indirizzati all'Autorità
di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia (Regno Unito) secondo le
modalità previste da detta autorità:
The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14
9SR, Tel: 0044-0845- 080-1800; Email: [email protected]; Sito
internet: www.financial-ombudsman.org.uk
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un
contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede
legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla
presentazione del reclamo all’Isvap, rivolgersi direttamente al sistema estero
competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo
l’attivazione della procedura FIN-NET.
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e
all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell'autorità giudiziaria, fermo restando l'obbligo del preventivo tentativo
di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010.
QBE Insurance (Europe) Limited è responsabile della veridicità e della
completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa.
Il legale rappresentante.
QBE Insurance (Europe) Ltd
Data ultimo aggiornamento: febbraio 2012
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ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA’ CIVILE del
DENTISTA / ODONTOIATRA
GLOSSARIO
Al fine di semplificare la lettura e la comprensione del contratto assicurativo sono riportate nel seguito le
definizioni utilizzate nella Polizza insieme ad alcune altre definizioni.
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione:
(a) il Contraente stesso,
(b) tutti i dipendenti del Contraente a condizione che la
copertura sia stata espressamente richiesta nel Questionario e
prestata con specifica dizione nella Scheda di Copertura.
Dipendenti del Contraente
persone impiegate esclusivamente dall’Assicurato sulla base
del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile, sia a
tempo determinato che a tempo indeterminato.
Broker/Agente di Assicurazioni
l'intermediario assicurativo indicato nella Scheda di Copertura.
Cover Holder
Furness Underwriting Limited.
Compagnia
QBE Insurance Europe Limited.
Assicurazione
il contratto di assicurazione.
Contraente
il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Contratto di assicurazione "claim made"
il contratto di assicurazione in forza del quale l'assicuratore
si obbliga a mantenere indenne il Contraente/Assicurato
rispetto alle richieste di risarcimento presentate per la
prima al Contraente/Assicurato durante il Periodo di
Assicurazione purchè siano conseguenza di fatti colposi
avvenuti durante il Periodo di Assicurazione ed anche
anteriormente a tale periodo, ma non prima della data
indicata nella Scheda di Copertura (cosiddetta data di
retroattvità).
Danno/Danni
il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali,
morte o danneggiamenti a cose.
Dentista/Odontoiatra
un professionista sanitario, odontoiatra o medico chirurgo, che
si occupa della diagnosi e della terapia delle malattie e
anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle
mascelle e dei relativi tessuti, nonché della prevenzione e della
riabilitazione odontoiatriche.
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Franchigia
la somma che viene detratta dall’Indennizzo e che rimane a
carico esclusivo dell’Assicurato.
Guerra
guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di
guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione,
agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di
sommossa, colpo di stato militare o meno.
Implantologia
per implantologia (dentale) si intende quell'insieme di tecniche
chirurgiche atte a riabilitare funzionalmente un paziente affetto
da edentulismo totale o parziale mediante l'utilizzo di impianti
dentali ovverosia elementi metallici inseriti chirurgicamente
nell'osso mandibolare o mascellare, o sopra di esso ma sotto la
gengiva collegati a dei connettori per legarli a delle protesi
fisse o mobili per consentire la masticazione.
Indennizzo
la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Loss Adjuster
il soggetto designato dalla Compagnia per la gestione dei
sinistri che ricadono nell'ambito della presente Assicurazione.
Massimale
la somma massima che la Compagnia sara’ tenuta a pagare
ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni
Sinistro e per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso
Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle
Richieste di Risarcimento e delle persone danneggiate.
Medicina Estetica
qualunque tecnica medica o chirurgica mirata al recupero,
mantenimento o miglioramento dell’aspetto estetico, della
salute e del benessere del paziente.
Perdite Patrimoniali
il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni
personali, morte o danneggiamenti a cose.
Periodo di Assicurazione
il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella
Scheda di Copertura, fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice
Civile.
Polizza
il documento che prova l’Assicurazione, che comprende la
Scheda di Copertura, il Questionario e eventuali Appendici alla
polizza.
Questionario
il documento compilato e sottoscritto dall’Assicurato
contenente informazioni sul Rischio ai sensi degli articoli 1892 e
1893 del Codice Civile
Richiesta di Risarcimento
qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni inviata
all’Assicurato da terzi.
Rischio
la probabilità che si verifichi un Sinistro e l’entità del relativo
Danno.
Scheda di Copertura
il documento allegato alla Polizza che riassume alcuni dati
della presente Assicurazione.
Sinistro
la Richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l’Assicurato
venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo
di Assicurazione.
Terrorismo
qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che
presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia,
compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone,
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agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque
organizzazione o governo ed ispirati da finalita’ politiche,
religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare
le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o
timore il popolo o parte di esso.
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