Convenzioni per l’Assicurazione
della Responsabilità Professionale
del Personale Medico e non Medico
Amministratori e Dipendenti delle Aziende del
Servizio Sanitario Regionale della Toscana
LLOYD’S
Milano, 28 dicembre 2009
www.marsh.it
Premessa
La Responsabilità Professionale del Medico Ospedaliero
La responsabilità professionale del medico ospedaliero è stata negli anni oggetto di
una continua evoluzione giurisprudenziale.
Da circa un decennio la Suprema Corte ha tuttavia individuato nel “contratto sociale” la
fonte giuridica di tale responsabilità che sussiste nei confronti del paziente anche in
assenza di un rapporto contrattuale diretto.
In forza di tale orientamento il medico, nell’esercizio della propria attività presso l’Ente
di appartenenza, assume l’obbligo di eseguire prestazioni medico-sanitarie di varia
natura che, in caso di errori od omissioni, potrebbero essere fonte di responsabilità per
il medesimo.
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Le tutele Assicurative e Contrattuali del Medico Ospedaliero
La responsabilità professionale del medico è generalmente tutelata
dall’Azienda di appartenenza tramite la stipulazione di polizze
assicurative per la colpa lieve, ovvero nella Regione Toscana
attraverso la “Gestione diretta del rischio per responsabilità civile” in
base alla Deliberazione n° 1203 del 21 dicembre 2009.
Ai sensi dell’art. 21, 1° comma del CCNL della Dirigenza Medica Pubblica
dette tutele, che si intendono estese anche all’attività libero
professionale intramoeniale, sono tuttavia soggette ad una specifica
rivalsa qualora il danno al paziente sia la conseguenza di atti od
omissioni riconducibili a colpa grave del professionista.
Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 59, della legge
24 dicembre 2007 (legge Finanziaria per il 2008) gli Enti e le Aziende
Pubbliche non possono intervenire per colmare tale lacuna, stipulando
direttamente l’assicurazione, pena l’applicazione di onerose sanzioni
inclusa la nullità del contratto assicurativo stesso.
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La Soluzione Assicurativa per il Personale del SSR della Toscana
In base alle motivazioni precedentemente esposte è necessario che le polizze di
colpa grave siano stipulate direttamente dal personale ed a tal fine Marsh ha
verificato le migliori disponibilità di mercato e, d’intesa con i principali Sindacati
del Personale Medico e del Comparto, sono state individuate ed attivate due
convenzioni che possono rispondere alle aspettative più esigenti della classe
medica e sanitaria.
I principali vantaggi di questa nuova impostazione sono i seguenti:
 Possibilità di adesione da parte di tutti gli operatori del Servizio Sanitario
Nazionale: Amministratori, Medici Dipendenti, Universitari e Convenzionati,
altro Personale Sanitario Dirigente e del Comparto nonché tutto il restante
personale.
 Contraenza diretta da parte del singolo Assicurato con applicazione dei
principi di personalità dell’Assicurazione e portabilità del Contratto.
 Massimale individuale di €. 5.000.000,00 per Assicurato, nessuna franchigia.
 Pagamento del premio attraverso l’Ente di Appartenenza che assume
unicamente il unico ruolo di ente collettore.
 Scelta tra 2 differenti opzioni di copertura, compresa (Convenzione
Groupama) od esclusa (Convenzione Lloyd’s) l’azione diretta del paziente per
colpa grave.
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Oggetto delle Convenzioni Lloyd’s
La Convenzione, stipulata con i Lloyd’s di Londra, ha per oggetto il solo
rischio della rivalsa per colpa grave e dunque è attiva per la copertura
la copertura del danno erariale a seguito di condanna definitiva da
parte della Corte dei Conti.
L’Assicurazione si attiva nel caso in cui durante il periodo di decorrenza
della Polizza venga portata a conoscenza dell’assicurato l’inchiesta
della Corte dei Conti o l’intenzione dell’Azienda Sanitaria di rivalersi nei
suoi confronti.
L’operatività temporale prevede 10 anni di retroattività in relazione ad
eventi non noti all’Assicurato secondo la formulazione della clausola
claims made contenuta in polizza.
In caso di quiescenza l’Assicurazione prosegue automaticamente per un
periodo di 2 anni decorrente dalla scadenza.
L’Assicurazione è soggetta ad alcune limitazioni: pertanto è molto
importante leggere attentamente l’intero contratto assicurativo.
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Oggetto della Convenzione Groupama
La Convenzione, stipulata con Groupama, ha per oggetto sia l’azione
diretta del terzo danneggiato, sia il rischio della rivalsa per colpa grave
e dunque è operante a seguito di condanna definitiva per colpa grave
da parte della Autorità Giudiziaria Ordinaria, Civile o Penale e della
Corte dei Conti.
L’Assicurazione si attiva nel caso in cui durante il periodo di decorrenza
della Polizza venga portata a conoscenza dell’assicurato la richiesta di
risarcimento del terzo o l’inchiesta della Corte dei Conti o l’intenzione
dell’Azienda Sanitaria di rivalersi nei suoi confronti.
L’operatività temporale prevede 5 anni di retroattività decorrenti dal 31
luglio 2009 in relazione ad eventi non noti all’Assicurato secondo la
formulazione della clausola claims made contenuta in polizza.
In caso di quiescenza l’Assicurazione prosegue per un periodo di 5 anni
a fronte del pagamento di una ulteriore annualità di premio.
L’Assicurazione è soggetta ad alcune limitazioni: pertanto è molto
importante leggere attentamente l’intero contratto assicurativo.
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Categorie Assicurative e Premi
della Convenzione Lloyd’s
CATEGORIA
Marsh
QUALIFICA
MASSIMALE € 5.000.000
A
Dirigente Medico,
Dirigente Sanitario,
Medici Convenzionati, Contrattisti
Specializzandi,
Membri del C. E.,
€
347,00
B
Dirigenti non Sanitari
€
285,00
C
Altro personale
€
109,00
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Categorie Assicurative e Premi
della Convenzione Groupama
QUALIFICA
MASSIMALE € 5.000.000
Dirigente Medico,
Dirigente Sanitario,
€
500,00
Medici Convenzionati, Contrattisti,
€.
385,00
B
Dirigenti non Medici,
Medici Specializzandi
€
330,00
C
Dirigenti non Sanitari
€
165,00
D
Altro personale
€.
55,00
CATEGORIA
A
Marsh
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Modalità di attuazione della copertura
Le convenzioni sono state attivate con effetto dalle ore 24 del 31/12/09 e scadenza
annuale ciascun successivo 31/12 (prima annualità 31/12/09 – 31/12/10)
Le singole applicazioni hanno durata annuale senza tacito rinnovo
Per la prima attivazione della copertura l’Assicurato dovrà:
•Compilare quanto prima possibile il modulo di adesione e rilasciare le dichiarazioni
richieste,
•Consegnare entro il 31 gennaio 2010 il modulo compilato all’Azienda di
Appartenenza,
•Le Aziende trasmetteranno, per il tramite di Marsh, entro il 28 Febbraio 2010, i
moduli compilati dal personale agli Assicuratori,
•Le Aziende trasmetteranno a Marsh entro il 10 febbraio 2010 i premi raccolti mediante
ritenuta sulle competenze del personale,
•Al completamento di queste attività Gli Assicuratori rilasceranno i Certificati di
Assicurazione individuali.
Marsh
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