Gentile Geometra,
la informiamo che il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
ha
siglato
un
accordo
quadro
con
Marsh,
leader globale
nell'intermediazione assicurativa, per le coperture di responsabilità
Civile e Tutela Legale Professionale.
Le soluzioni proposte sono ritenute dal Consiglio particolarmente adatte
per rispondere alle specifiche esigenze dell'attività professionale
del geometra, anche alla luce del Decreto Legge sulle liberalizzazioni del
13
agosto
2011, che
sancisce
l'obbligatorietà della
copertura
assicurativa per tutti i professionisti a partire dal 14 agosto 2013.
Fra gli elementi qualificanti del servizio offerto in merito alla polizza di
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE segnaliamo:
• il costo estremamente contenuto a partire da € 199;
• l'ampiezza della garanzia che copre tutti i rischi derivanti dall'attività
di geometra (ad esempio sono comprese le funzioni previste dal D.L
81/2008, l'attività di certificatore in materia energetica e acustica e
l'attività di amministratore di condominio);
• clausola a salvaguardia dei casi di incompetenza professionale (unica
sul mercato);
• validità temporale: retroattività illimitata;
• la presenza di un team Marsh a disposizione di tutti gli assicurati, per
fornire consulenza ed assistenza (in caso di sinistro è anche previsto
un tavolo congiunto con esperti del CNG);
• la tecnologia , grazie ad una piattaforma internet di e-commerce
all'indirizzo www.marsh-professionisti.it/geometri
Sul sito del CNG www.cng.it , alla sezione CONVENZIONI – RC
PROFESSIONALE è possibile scaricare FAQ, tariffe e modalità di adesione.
Per chiarimenti o informazioni:
Marco Oliveri
tel. 3409558726
[email protected]
Consiglio Nazionale Geometri
Manuale operativo
Convenzione Assicurazione
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
e
TUTELA LEGALE
Contatti e informazioni:
[email protected]
01.05.2014
Introduzione
Il manuale è costituito da:
1. Tariffa RESPONSABILITA’ CIVILE
2. Scheda tecnica RESPONSABILITA’ CIVILE
3. Percorso di navigazione step by step, per aiutare l’utente nel processo di
preventivazione ed eventuale acquisto della polizza di
RESPONSABILITA’ CIVILE
E, in eventuale abbinamento:
1. Tariffa TUTELA LEGALE
2. Scheda tecnica TUTELA LEGALE
MARSH
24 April 2014
Marsh e CNG
Premi lordi annuali validi in assenza di sinistri ricevuti negli ultimi 3 anni e/o circostanze note
RESPONSABILITA’ CIVILE
Fasce di Fatturato al netto IVA,
dell'anno fiscale precedente
Massimale
€ 250.000
€ 500.000
€ 199
€ 350
€ 450
Da € 25.001 a € 40.000
€ 270
€ 350
€ 450
Da € 40.001 a € 75.000
€ 370
€ 435
€ 580
Da € 75.001 a € 100.000
€ 420
€ 480
€ 680
€ 830
Da € 100.001 a € 150.000
€ 570
€ 780
€ 1.030
Da € 150.001 a € 200.000
€ 730
€ 870
€ 1.210
Da € 200.001 a € 250.000
€ 1.130
€ 1.380
€ 1.550
Da € 250.001 a € 300.000
€ 1.340
€ 1.580
€ 1.760
Fino a € 25.000
NOVITA’ 2014
Oltre € 300.000
MARSH
€ 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000
Quotazione personalizzata
20 February 2014
0
GEOMETRI
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Chi è l’ASSICURATORE?
L’Assicuratore è AIG Europe Limited che fa parte di AIG, gruppo
assicurativo leader mondiale con oltre 90 milioni di clienti in 130 paesi.
La Rappresentanza Generale per l’Italia è in Via della Chiusa n. 2, 20123
Milano.
L’attività professionale di geometra iscritto all’Albo.
L’impostazione del contratto è “tutti i rischi” (All Risks) in quanto
garantisce tutti i danni derivanti da tutta l’attività del geometra tranne ciò
che è espressamente escluso.
Sono in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo i danni
derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a
Cosa COPRE la Polizza:
le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi;
il mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli
imposti dalle autorità;
le certificazioni e/o le dichiarazioni in ambito acustico e
energetico;
le multe, le ammende, le sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie
in genere inflitte ai clienti dell’Assicurato;
le attività svolte in base al Decreto legislativo 81/2008;
le attività previste dal Dpr 151/2011
amministratore di stabili condominiali
le attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010);
E’ coperta inoltre, con massimale dedicato, anche la responsabilità civile
verso terzi legata alla conduzione dell’ufficio e dalla responsabilità civile
verso dipendenti.
Quali sono le FRANCHIGIE
previste dalla polizza?
NOVITA’ 2014
SEZIONE RC PROFESSIONALE:
La polizza prevede franchigia di € 500,00 per sinistro.
Nel caso di sinistri relativi a violazioni del Decreto Legislativo 81/08 la
franchigia è 10% minimo € 1.500 e massimo € 5.000
SEZIONE RCT CONDUZIONE UFFICIO + RCO
La franchigia prevista nella sezione RCT è pari ad Euro 250,00 per danni
a terzi mentre per la sezione RCO è pari ad Euro 2.500,00 per
danneggiato
VALIDITA’ TEMPORALE DELLA
GARANZIA:
Quanto è ampio il periodo di
RETROATTIVITA’ garantito dalla
polizza?
(es. “Se mi assicuro quest’anno
e viene avanzata richiesta di
risarcimento per un lavoro fatto
nel 2008 sono coperto?”)
La polizza vale per richieste di risarcimento pervenute per la prima volta
all’assicurato e denunciate durante la validità della copertura con
retroattività ILLIMITATA (vale a dire possono essere denunciati sinistri
relativi a errori commessi prima dell’attivazione della polizza, sempre che
gli stessi non derivino da fatti o circostanze già note prima della
sottoscrizione della polizza e/o denunziati ad altra compagnia).
NOVITA’ 2014
VALIDITA’ TEMPORALE DELLA
GARANZIA:
Quanto è ampio il periodo di
POSTUMA garantito dalla
polizza?
(I Geometri professionisti che
cessano l’attività hanno
interesse ad acquistare la
copertura Postuma? )
In caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale, o in caso di
decesso, l'Assicurato e/o i suoi aventi causa hanno facoltà di richiedere
all’Assicuratore l’estensione della garanzia per le Richieste di risarcimento
avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi
denunciate all’Assicuratore ai sensi di polizza nei dieci (10) anni
successivi alla cessazione dell’attività, con le seguenti
modalità:
a) cinque (5) anni previo pagamento di un importo pari al 120% di
un'intera annualità di Premio;
b) per i successivi cinque (5) anni l’Assicuratore si riserva il diritto di
rilasciare quotazione del rischio seguito richiesta scritta da parte
dell’Assicurato o degli aventi diritto.
NOVITA’ 2014
In caso di Incompetenza la
polizza mi tutela?
E’ possibile acquistare,
separatamente, i certificati
relativi alla ex merloni?
Sì. La Polizza copre sino al 50% del massimale di RC Professionale
scelto, per sinistro e per anno, nei casi di Incompetenza purché si
realizzino tutte le seguenti condizioni:
1) la Richiesta di Risarcimento attenga ad un’attività per la quale sia stata
rilasciata, ove previsto, un’autorizzazione ufficiale o titolo abilitativi alla
progettazione, rilasciati da parte degli organismi preposti
2) il valore dell’opera sia inferiore ad 1 milione di euro
3) venga accertata, con sentenza di qualsiasi ordine e grado di giudizio,
l’assenza delle competenze proprie delle attività professionali
dell’Assicurato
Sì, per chi ha acquistato la polizza RC Professionale
Lavoro presso uno studio
Associato, come opera la polizza
in questo caso?
Qualora il Contraente sia uno Studio Associato (composto esclusivamente
da geometri/geometri laureati), per Assicurato, si intendono tutti i
professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte
in qualità di Associati dello Studio, purchè regolarmente iscritti al
relativo Albo professionale .
Qualora il Contraente sia uno studio associato, e solo per i soci in essere,
la garanzia potrà essere estesa su richiesta anche alla responsabilità
civile personale dei singoli professionisti associati per l’attività esercitata
con propria partita IVA, a condizione che i relativi introiti non siano in
misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio
Associato, e che vengano dichiarati congiuntamente al fatturato dello
studio.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si
intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza
obbligo di comunicazione agli Assicuratori. La garanzia è prestata nel
limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche
in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e
tra loro.
La Polizza può essere sottoscritta in qualunque giorno dell’anno ed avrà
una durata pari all’anno oltre all’eventuale rateo necessario ad allineare la
scadenza ad una delle tre date sotto riportate.
Qual è la durata della polizza?
La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre convenzionali ovvero
•
31 marzo
•
31 luglio
•
30 novembre
pertanto il premio all'adesione sarà pari al premio annuo, maggiorato
dell’eventuale rateo che verrà conteggiato per il periodo sino alla
prima scadenza favorevole.
La polizza è senza tacito rinnovo.
In prossimità di ogni scadenza annuale, l’Assicurato riceverà
comunicazioni a mezzo e-mail con le modalità di sottoscrizione per il
nuovo periodo annuale.
Come è calcolato il premio
annuo?
Il fatturato di quale periodo viene
preso in considerazione?
È prevista la regolazione del
premio a fine anno?
Il Premio annuo viene calcolato sulla base del fatturato al netto IVA e
cassa dell’anno fiscale precedente e varia in funzione del massimale
che si desidera acquistare.
Esempio: per l’attivazione della copertura nel 2014, il fatturato netto IVA
da considerare come base di calcolo del premio sarà quello dell’anno
2013.
Non è prevista alcuna regolazione annua. I premi sono fissi per fasce di
fatturato.
Il premio finale coincide con quello pagato al momento della sottoscrizione
della polizza sulla base del fatturato dell’anno precedente.
È a disposizione una piattaforma di E-commerce dedicata, al sito
http://www.marsh-professionisti.it/geometri
In occasione del primo accesso, ci si registra inserendo i propri dati
personali clicca su "Registrati". Con la registrazione si generano
User ID e Password da utilizzare per i futuri accessi.
Come devo fare per acquistare
una polizza?
E’ importante indicare in fase di registrazione dei propri dati
personali un indirizzo di email attiva e funzionante.
All'interno del modulo "Registrazione" deve essere inserito il "Codice
Adesione GGL0711, che permette di accedere ai prodotti riservati ai
“geometri/geometri laureati”.
NOTA BENE: qualora il professionista nei tre anni precedenti abbia
ricevuto richieste di risarcimento danni e/o sia a conoscenza di qualsiasi
circostanza o avvenimento che potrebbe causare l’insorgere di richieste di
risarcimento danni sarà necessario contattare i referenti Marsh per
un’offerta personalizzata.
Cosa devo fare in caso di
sinistro?
Marsh affianca ogni assicurato nella gestione del sinistro.
In caso di sinistro sarà necessario prendere immediatamente contatto con
Marsh che, come broker, opera nell’interesse dell’Assicurato, assistendolo
in tutte le fasi di definizione del sinistro, dall’apertura della pratica alla
liquidazione.
Il Geometra assicurato deve denunciare qualsiasi richiesta danni scritta o
procedimento civile, amministrativo o arbitrale e qualunque atto giudiziario
(compresi Accertamenti tecnici preventivi).
E’ necessario denunciare anche fatti o circostanze che potrebbero dare
origine a future richieste di risarcimento come ad esempio procedimenti
penali.
Per facilitare la denuncia dei fatti è stato predisposto il Modello Denuncia
Sinistri, sempre reperibile su www.marsh-professionisti.it nell’area “Le
mie polizze” accessibile con le proprie credenziali di accesso, essendo
riservata e personale.
La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali
sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.
Percorso di “navigazione” per preventivare e
acquistare copertura assicurativa di
Responsabilità Civile
http://www.marsh-professionisti.it/geometri
2014
Step 1:
Registrazione ed inserimento dati personali
http://www.marsh-professionisti.it/geometri
Al primo accesso è necessario registrarsi nell’AREA PERSONALE, inserirendo i dati
personali:
Sono previste due sezioni separate per Tipo Utente:
- Persona Fisica/Lavoratore Autonomo
- Persona Giuridica/Studi professionali
MARSH
11 April 2014
1
1. Prendere visione delle Informative privacy e scegliere se acconsentire o meno
2. Inserire:
- il Codice Adesione GGL0711
- la provincia del Collegio Professionale in cui è iscritto
- il numero di Iscrizione all’Albo professionale
- come si desidera ricevere la documentazione
3. Prendere visione delle Informative Privacy e cliccare su “acconsento” per
acconsentire al trattamento dei dati personali
4. Click su Registrati
L’operazione di registrazione è ora completata
Riceverete una email di conferma
MARSH
11 April 2014
2
Step 2: Area Personale – accesso ai prodotti
Completata la Registrazione si giunge all’Area Personale Benvenuto, Sig. XXX
distinta in 4 sezioni:
1. I miei dati: area per verifica e modifica dei propri dati
2. Le mie polizze: l’utente potrà visualizzare le proprie polizze
3. Ordini: l’utente potrà visualizzare il Suo ordine in attesa di incasso del premio da parte
di Marsh SpA
4. Preventivi: l’utente potrà visualizzare il preventivo e la documentazione
precontrattuale (Fascicolo Informativo). Da qui potrà inoltre procedere all’acquisto in
una fase successiva.
Prosegui con click su LIBERI PROFESSIONISTI (oppure Categorie) e poi su
GEOMETRI, dove troverete una breve descrizione del prodotto.
Poi click su Dettagli e poi Fai un preventivo
MARSH
11 April 2014
3
Si è giunti all’area Quotazione – Polizza Responsabilità Civile Professionale
Completa
Il primo step di navigazione è la Descrizione del rischio, per poi accedere a
Configurazione prodotto e infine a Riepilogo e quotazione.
L’utente dovrà inserire i dati tecnici per descrivere il rischio e il massimale richiesto.
Qualora il contraente sia uno Studio Associato o Stp è possibile inserire nella
copertura I rischi derivanti dall’attività libero professionale dei Soci che operano
anche con propria personale partita iva.
Per chiarimenti clicca su
Poi click su Avanti, per avere accesso all’area di Configurazione prodotto
MARSH
11 April 2014
4
Qui si riassumono le principali caratteristiche della copertura RC Professionale.
Poi click su Avanti
MARSH
11 April 2014
5
L’utente indicherà la data che desidera come decorrenza delle coperture assicurative
avendo cura di osservare che la stessa decorrerà da tale data solo nel caso in cui, entro tale
termine, venga eseguito anche il pagamento; in caso contrario sarà necessario effettuare un
nuovo preventivo/ordine.
La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre convenzionali ovvero
• 31 marzo
• 31 luglio
• 30 novembre
pertanto il premio all'adesione sarà pari al premio annuo, maggiorato dell’eventuale
rateo che verrà conteggiato per il periodo sino alla prima scadenza favorevole.
Click su calcola il prezzo per avere visione del preventivo
MARSH
11 April 2014
6
Riepilogo e quotazione
Esposizione dei dettagli delle opzioni scelte dall’utente durante la navigazione e del costo
assicurativo complessivo.
L’utente potrà scegliere se:
- salvare il solo preventivo. Click su: salva il preventivo o
- acquistare il prodotto. Click su: procedere all’acquisto.
MARSH
11 April 2014
7
Avviso per l’utente che sta procedendo alla conclusione del contratto assicurativo con
intermediazione a distanza.
Click su Avanti
Si visualizza la modalità di pagamento
Click su Acquista per avere le modalità di conclusione dell’iter
MARSH
11 April 2014
8
Step 3: Conclusione della procedura
L’utente trova:
- Modulo di bonifico complessivo di coordinate bancarie, causale obbligatoria da
utilizzare e importo da versare
- Modulo di adesione per la copertura RC Professionale
- Lettera accompagnatoria predisposta per l’inoltro del modulo di adesione e della
contabile di pagamento
L’operazione di creazione dell’ordine è ora completata.
L’utente riceverà una email a conferma.
Seguire l’iter indicato in questa pagina per attivare le garanzie
MARSH
11 April 2014
9
Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - www.marsh.it
Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861
Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.
Marsh e CNG
Premi lordi annuali validi in assenza di sinistri /circostanze negli ultimi 3 anni
TUTELA LEGALE
Massimale
Fasce di Fatturato al netto IVA,
dell'anno fiscale precedente
€ 20.000
€ 40.000
Fino a € 60.000
€ 150
€ 190
Da € 60.001 a € 120.000
€ 180
€ 230
Da € 120.001 a € 250.000
€ 250
€ 325
Da € 250.001 a € 350.000
€ 350
€ 450
Da € 350.001 a € 500.000
€ 500
€ 650
Oltre € 500.000
SU RICHIESTA
SU RICHIESTA
Calcolo premio per studi associati : premio sopraindicato per il
1° socio + 70% cadauno dal 2° in poi
Estensione Amministratore di
Condominio
MARSH
+ 50% sul premio finale
20 February 2014
1
GEOMETRI
POLIZZA TUTELA LEGALE
Chi è l’assicuratore?
ROLAND è una compagnia di assicurazione internazionale per la tutela
legale con sede principale in Germania, a Colonia, specialista per
soluzioni di tutela legale per imprese, manager, professionisti, enti e
privati con oltre 1,2 milioni di clienti
L’attività professionale di geometra iscritto all’Albo.
Eventi assicurati
- Procedimenti penali per reato colposo e doloso, incluso il
"patteggiamento" (art. 444 e ss. c.p.)
- Illeciti amministrativi: compreso il ricorso avverso una sanzione
amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato
Cosa copre la Polizza
Estensioni particolari
- costi per il ricorso avverso provvedimenti amministrativi derivanti da
inosservanza dei d.lgs.: 81/2008 (sicurezza); d. lgs. 196/2003 (privacy);
152/2006 (ambiente)
- violazione di norme fiscali, tributarie e amministrative
- delitti nell'ambito della circolazione stradale
E' possibile inoltre estendere la copertura all'attività di amministratore di
stabili e condomini svolta ai sensi dell'art. 1130 c.c.
Per quali spese?
Nel massimale di polizza sono compresi:
• diritti e onorari dell'avvocato
• spese di viaggio dell'avvocato
• spese di viaggio dell'assicurato
• spese per CTU/Perito di parte
Quali sono i massimali previsti?
A scelta € 20.000 oppure € 40.000
Quali sono le franchigie previste
dalla polizza?
€ 500
Quanto è ampio il periodo di
retroattività garantito dalla polizza?
La retroattività è :
• Come in corso se esiste polizza per il medesimo rischio avente
scadenza contestuale con la data di effetto della presente proposta
• Anni 1 se non esiste polizza per il medesimo rischio avente scadenza
contestuale con la data di effetto della presente proposta o se mai
stato assicurato in precedenza per il medesimo rischio
Devo pagare in anticipo le spese
legali?
Il sinistro è coperto anche in caso di
patteggiamento?
L´Assicuratore anticipa le spese man mano che l´Avvocato richiede un
acconto; al fine di agevolare la liquidazione è consigliato far emettere
all´Avvocato nota pro forma dettagliata intestata al professionista
assicurato; lo stesso provvederà a far pervenire la nota all´Assicuratore
che invierà quietanza da ritornare sottoscritta al fine di ottenere il
pagamento;
Sì.
L’Assicuratore garantisce i costi per la difesa in caso di procedimenti
penali, compreso il c.d. patteggiamento (ex Art.444 e segg. c.p.p.).
Posso scegliere il mio avvocato?
Sì.
L’Assicurato ha diritto di scegliere liberamente un avvocato senza alcun
limite territoriale.
Sono garantiti i compensi di un Avvocato nei limiti che la tariffa forense in
vigore al momento stabilisce per le singole attività svolte.
In caso di compensi calcolati in modo diverso, Vi sarà copertura solo
previo consenso dell’Assicuratore.
E se il giudizio è in un’altra città, chi
paga il domiciliatario
Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario
dell’Autorità Giudiziaria competente per il procedimento penale,
l’Assicuratore riconosce le spese sostenute dal Legale per le trasferte
necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere
del procedimento.
La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa
forense attualmente in vigore.
È a disposizione una piattaforma di E-commerce dedicata, al sito
http://www.marsh-professionisti.it/geometri.
In occasione del primo accesso, dev’essere effettuata la registrazione dei
propri dati personali cliccando su "Registrati", con la registrazione si
genereranno UserId e Password da utilizzare per i futuri accessi.
All'interno del modulo "Registrazione" dovrà essere inserito il "Codice
Adesione GGL0711, che permette di accedere ai prodotti riservati ai
“geometri/geometri laureati”.
Cosa devo fare per acquistare la
polizza?
Successivamente il professionista potrà accedere alla sua posizione
personale, tenendo traccia in ogni momento della documentazione precontrattuale e delle polizze stipulate.
NOTA BENE: qualora il professionista abbia subito negli ultimi 3 anni
procedimenti penali o illeciti amministrativi (con una sanzione pecuniaria superiore
a euro 1.000,00) sarà necessario contattare i referenti Marsh, ai numeri
riportati in calce a questo documento, per un’offerta personalizzata.
La Polizza può essere sottoscritta in qualunque giorno dell’anno ed avrà
una durata pari all’anno oltre all’eventuale rateo necessario ad allineare la
scadenza ad una delle tre date sotto riportate.
Qual è la durata della polizza?
La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre convenzionali ovvero
•
31 marzo
•
31 luglio
•
30 novembre
pertanto il premio all'adesione sarà pari al premio annuo, maggiorato
dell’eventuale rateo che verrà conteggiato per il periodo sino alla
prima scadenza favorevole.
La polizza è senza tacito rinnovo.
In prossimità di ogni scadenza annuale, l’Assicurato riceverà
comunicazioni a mezzo e-mail con le modalità di sottoscrizione per il
nuovo periodo annuale.
Come è calcolato il premio annuo?
Il fatturato di quale periodo viene
preso in considerazione?
Il Premio annuo viene calcolato sulla base del fatturato al netto IVA
dell’anno fiscale precedente e varia in funzione del massimale che si
desidera acquistare.
Esempio: per l’attivazione della copertura nel 2014, il fatturato netto IVA
da considerare come base di calcolo del premio sarà quello dell’anno
2013.
È prevista la regolazione del premio
a fine anno?
Non è prevista alcuna regolazione annua. I premi sono fissi per fasce di
fatturato.
Il premio finale coincide con quello pagato al momento della sottoscrizione
della polizza sulla base del fatturato dell’anno precedente.
La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali
sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.
Marsh S.p.A
Viale Bodio, 33
20158 Milano
Tel. +39 02 485381 Fax +39 02 48538300
www.marsh.it
REGOLAMENTO ISVAP n. 5/2006 – INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
ALLEGATO 7A - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento
ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio
dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto,
consegnano al contraente copia del documento (Allegato 7B del Regolamento ISVAP) che contiene
notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela
del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto,
illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi
essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di
copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile
a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e
previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua
propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono
utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni
richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di
volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto
dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle
vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di
pagamento:
1.
assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati
all’impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i
contratti oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2.
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,
che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3.
denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo
responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo
assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di
750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.
pagina 1 di 3 Unico 7A-7B
Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - www.marsh.it
Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861
Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.
Marsh S.p.A
Viale Bodio, 33
20158 Milano
Tel. +39 02 485381 Fax +39 02 48538300
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ALLEGATO 7B - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente
documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti
di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e
disciplinari.
Informazioni relative alla polizza
CONTRAENTE / ASSICURATO:
RAMO:
IMPRESA DI ASSICURAZIONE (Delegataria):
NUMERO DI POLIZZA:
Geometra/Geometra Laureato
Polizza RC Professionale, RCT Conduzione Ufficio e RCO
AIG Europe Ltd
IFL0004942.EMITTENDA
PARTE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
a) Dati relativi all’intermediario persona fisica
Nome e Cognome:
Chiara Fiorotto
Iscritto al R.U.I. nella Sezione: (barrare solo la voce che interessa)
þ Responsabile dell’attività di intermediazione
□ Addetto all’attività di intermediazione
þ Sez. B - □ Sez. E
Data e numero d’iscrizione nel R.U.I.:
28/05/2008
Telefono:
Fax:
E-mail:
02.4853.8880
049.8285474
[email protected]
Qualifica: (barrare solo la voce che interessa)
nr.B000013270
b) Dati relativi all’intermediario persona giuridica per la quale è svolta l’attività di intermediazione
Marsh S.p.A.
Sede Legale: Viale Bodio, 33 – 20158 Milano
Iscritta dal 12.03.2007 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000055861
Sito internet: www.marsh.it
Altre sedi operative
Via Roberto Bianchi snc – 60131 Ancona
Tel. 071 9500009 Fax 071 9500002
Via Montebello, 2 – 40121 Bologna
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Via Cefalonia, 55 – 25124 Brescia
Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40
Via San Lucifero, 65 – 09125 Cagliari
Tel. 070 657438 Fax ===
Via Androne, 5 – 95124 Catania
Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26
Via Dante, 134 – 26100 Cremona
Tel. 0372 5670.1 Fax 0372 5670.44
Viale Padre Santo, 5 – 16122 Genova
Tel. 010 83739.1 Fax 010 83739.32
Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova
Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44
Viale Lancetti, 43 – 20158 Milano
Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.326
Via San Crispino, 114 – 35129 Padova
Tel. 049 82854.11 Fax 049 8070776
Via Ruggero Settimo, 78 – 90141 Palermo
Tel. 091 333556 Fax 091 6120599
Piazza Marconi, 25 – 00144 Roma
Tel. 06 54516.1 Fax 06 5919718
Via Cavour, 1 – 10123 Torino
Tel. 011 56547.1 Fax 011 542215
Via Gemona, 35 – 33100 Udine
Tel. 0432 2413.1 Fax 0432 2413.30
Viale G. Matteotti, 57 – 89900 Vibo Valentia
Tel. 0963 991899 Fax 0963 991899
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L’autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è IVASS, con sede in
Roma 00187 - Via del Quirinale, 21.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il Registro
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet dell’IVASS (www.IVASS.it).
PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
Marsh S.p.A. non detiene una partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto
di un’impresa di assicurazione.
Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un’impresa di assicurazione che detengano una
partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A.
Marsh S.p.A., in qualità di broker assicurativo, fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale.
Marsh S.p.A., in qualità di broker assicurativo, agisce in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha, in ogni caso, il diritto di richiedere
l’elenco delle imprese di assicurazione con cui Marsh S.p.A. opera (contattare il numero telefonico 02.48538372).
PARTE III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
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I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio dell’intermediario stesso.
L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i
danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve
rispondere a norma di legge.
Il contraente, inoltre, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare
reclamo per iscritto a Marsh S.p.A.; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del
reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine massimo di
quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187
Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.
E’ presente anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per i Mediatori di
Assicurazione e Riassicurazione (c/o CONSAP S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - Tel. +39 06 8418231),
per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, il
quale non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta
polizza di assicurazione della responsabilità civile.
Marsh S.p.A.: (barrare solo la voce che interessa)
è autorizzata all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un
accordo sottoscritto con l’impresa di assicurazione indicata nelle “Informazioni relative alla polizza”, di cui a
pagina 1. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede a Marsh S.p.A. e/o ai suoi
collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione, con effetto liberatorio per il
contraente/assicurato e conseguente impegno dell’impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel
caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
þ
□ non è autorizzata ad incassare i premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati.
Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede a Marsh S.p.A. non ha effetto liberatorio
per il contraente/assicurato, e non impegna l’impresa di assicurazione (né le eventuali imprese
coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
·
Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo con il
rilascio di quietanza scritta.
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FASCICOLO
INFORMATIVO
(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)
Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale Geometri e Geometri
Laureati
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Nota Informativa;
b) Condizioni di Assicurazione;
c) Informativa privacy
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista,
della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479
NOTA INFORMATIVA DANNI
Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01/03/2011
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della
polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio
2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico
del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze,
nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento IVASS n. 35.
I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell’ambito delle
condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente
previsto nell’ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali
pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute
nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE
1. Informazioni Generali
•
•
•
•
•
AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG
Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.
La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per
l’Italia, filiale con sede in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 - Fax 02 36 90 222.
Sito web: http://www.aig.co.it
Indirizzo e-mail: [email protected]
AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia è soggetta alla vigilanza dell’autorità di
vigilanza per il mercato assicurativo inglese Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata
ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di
assicurazione è I00106. I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited –
Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel
Regno Unito. L’attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Assicuratore1
•
1
L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £1.188 milioni (€ 1.387 milioni), di cui la
parte relativa al capitale sociale è pari a £98 milioni (€115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali
ammonta a £1.090 milioni (€ 1.272 milioni)
I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.
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Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
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•
L’indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente
è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del
Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto di assicurazione è stipulato senza la formula del tacito rinnovo.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Nei limiti ed alle condizioni di contratto, la presente Polizza, Professionguard - Geometri, prevede le seguenti
garanzie.
A: Responsabilità civile professionale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni
derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso
dall'Assicurato.
B: Danni a Cose e/o a persone. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato a seguito di Richiesta di
risarcimento avanzata per Danni a cose e/o Danni alle persone direttamente derivanti da Errore professionale
commesso dall'Assicurato.
C: Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi.
.
D: Responsabilità contrattuale o ritardo. L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni
derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per:
(i) responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l’Assicurato (a) abbia volontariamente
assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b) non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in
assenza di tale impegno o garanzia od obbligo; oppure
(ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di Attività professionali derivanti da
un Errore professionale di un
Assicurato.
E: Proprietà intellettuale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da
qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa
dall'Assicurato.
F: Diffamazione. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi
Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall`Assicurato.
G: Azioni dolose/fraudolente del Dipendente. Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne
l`Assicurato, che non sia l'autore materiale dell’atto, per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento
avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente.
H: Costi di difesa. L’Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di
risarcimento. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico
dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, sono inoltre previste le seguenti estensioni delle sopramenzionate garanzie:
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Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
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- Decreto legislativo 81/2008. L’assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla
normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori
sui luoghi di lavoro, alla stregua del decreto legislativo 81/2008.
- Spese per il ripristino della reputazione. L`Assicuratore rimborserá le Spese per il ripristino della reputazione
sostenute dall`Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
- Spese di salvataggio. l`Assicuratore rimborserá l`Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare
le dirette consequenze di un Errore Professionale.
- D.M. 180/2010. l’Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato derivanti dalle
attività di conciliazione e arbitrato ai sensi del D.M. 180/2010.
Si rinvia agli articoli 1, 2.1, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11 e 6.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio
delle singole prestazioni, con particolare riguardo ai relativi limiti ed alle condizioni di attivazione ed operatività.
Avvertenza:
Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che
possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama
l’attenzione sul contenuto del Frontespizio e degli articoli 1, lett. D), 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 2.10, 3, 4, 5.4, 6.2
6.3, 6.4, 6.6, 9.2, 9.4 e 9.8 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
La presente polizza è stipulata secondo la modalità claims made. Pertanto, la presente polizza vale per le
Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto
all`Assicuratore durante il Periodo di validita’ della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile)
a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti giá denunciati ad altro assicuratore Si rinvia al
Frontespizio della Polizza, nonché agli articoli 4.14 e 9.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti
di dettaglio.
Avvertenza:
Le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal
proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto dei punti 5 e 6 del Frontespizio della Polizza, nonché
degli articoli 1, lett C), 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 8 e 9.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di
dettaglio.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia:
Massimale:
€ 1.000.000
Richiesta di risarcimento
€ 500.000
Franchigia
€ 1.000
Danno liquidabile
€ 499.000
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei
successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la
cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all’articolo 7.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni diminuzione del rischio. Ai
sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, la diminuzione del rischio può comportare il pagamento di un premio minore
alla scadenza successiva e la facoltà di recesso da parte dell’Assicuratore.
Di seguito, è indicata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una circostanza che può costituire un
aggravamento del rischio:
Acquisizione o costituzione di una nuova società controllata
Di seguito, è indicata a titolo esemplificativo e non esaustivo, una circostanza che può costituire una
diminuzione del rischio:
Riduzione significativa degli incarichi derivanti da incarico di addetto alla sicurezza
6. Premi
Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso.
Avvertenza:
Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell’Assicuratore o
dell’Intermediario.
7. Rivalse
Avvertenza:
Non è previsto un diritto di rivalsa di AIG Europe Limited nei confronti dell’Assicurato per quanto
indennizzato a terzi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, salvo il caso in cui l’Assicuratore (su
richiesta dell’Assicurato) liquidi un risarcimento danni nei confronti di terzi, operando poi in via di rivalsa
nei confronti dell’Assicurato per il recupero della relativa franchigia.
8. Diritto di recesso
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
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Avvertenza:
Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base
alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte
falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite pecuniarie si
intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di
scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto
immediato. Si rimanda all’articolo 5.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Ai sensi dell’art. 67- duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del
Consumo”), il Contraente dispone di 14 giorni per recedere dal contratto, senza penali e senza doverne
indicarne il motivo. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto. Il recesso si esercita
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi all’indirizzo dell’Assicuratore. In
caso di esercizio del diritto di recesso, l’impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui
il contratto ha avuto effetto, nonché le imposte sul premio. Qualora il diritto di recesso non sia
esercitato, il contratto diviene definitivamente vincolante per le parti.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di
assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice
Civile.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all’imposta del 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza:
L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla
presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della
polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore – tramite il Broker
e mediante lettera raccomandata all’indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di Polizza - informandolo
di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 5.1
per gli aspetti di dettaglio.
Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga
a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne
comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 5.3 per gli aspetti di dettaglio.
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Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
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È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma
alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di
condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.
A tal proposito, si richiamano gli articoli 5 e 6 della Polizza per gli aspetti di dettaglio.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto
all’Assicuratore ed indirizzati a:
AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Reclami
Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222
e-mail: [email protected]
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di
ricevimento del reclamo stesso.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati
direttamente a:
IVASS
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
•
•
eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata
osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle
norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta
ritenuta non soddisfacente.
Il nuovo reclamo dovrà contenere:
a)
b)
c)
d)
e)
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il
termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di
cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità
Giudiziaria.
Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana,
l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione
prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.
Nei casi di cui sopra, l’esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Médiateur de la Fédération
Française des Sociétés d'Assurances (FFSA – organismo di diritto francese competente per la ricezione dei
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reclami concernenti le imprese di assicurazione francesi) - 26 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Francia, Tel. +
(00 33) 1 45 23 40 71, Fax + (00 33) 1 45 23 27 15, e-mail: [email protected]. In alternativa
potrà indirizzare il reclamo all’IVASS, all’indirizzo sopra indicato, che provvederà all’inoltro all’FFSA, con il
preventivo consenso dell’esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del
sistema competente è tempestivamente trasmessa dall’IVASS all’esponente.
14. Arbitrato
Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse sono rimesse ad un
arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’articolo 9.6.
Avvertenza:
Resta sempre salva la possibilità per l’Assicurato di adire la competente Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un
contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di
assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di
assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di
Assicurazione.
Assicurato
nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché
titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione
l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto
(Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente
il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente
può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente
assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile
danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di
eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia
l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo
carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo
la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il
controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione
(agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli
Massimale
l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo
prevista per una specifica garanzia.
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Polizza
il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio
il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore.
Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.
I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento
la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa
il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente
all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati,
nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la
propria prestazione.
Sinistro
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Assicuratore
La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività
assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Surrogazione
la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi
all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto
illecito di un terzo.
AIG Europe Limited. Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della
completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
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Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479
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Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479
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Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
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Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
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Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479
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C) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.
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AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia si adopera per tutelare la privacy dei
clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per
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Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati
personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e
molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o
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chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente
necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo
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le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico
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comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente
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alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti
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REGOLAMENTO ISVAP n. 5/2006 – INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
ALLEGATO 7A - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento
ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio
dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto,
consegnano al contraente copia del documento (Allegato 7B del Regolamento ISVAP) che contiene
notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela
del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto,
illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi
essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di
copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile
a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e
previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua
propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono
utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni
richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di
volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto
dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle
vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di
pagamento:
1.
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all’impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i
contratti oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2.
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,
che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3.
denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo
responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo
assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di
750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.
pagina 1 di 3 Unico 7A-7B
Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - www.marsh.it
Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861
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ALLEGATO 7B - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente
documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti
di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e
disciplinari.
Informazioni relative alla polizza
CONTRAENTE / ASSICURATO:
RAMO:
IMPRESA DI ASSICURAZIONE (Delegataria):
NUMERO DI POLIZZA:
Geometra/Geometra Laureato
Tutela Legale Penale
ROLAND Rechtsschutz-Versischerings-AG
Emittenda
PARTE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
a) Dati relativi all’intermediario persona fisica
Nome e Cognome:
Chiara Fiorotto
Responsabile dell’attività di intermediazione
Qualifica: (barrare solo la voce che interessa)
Iscritto al R.U.I. nella Sezione: (barrare solo la voce che interessa)
□ Addetto all’attività di intermediazione
Sez. B - □ Sez. E
Data e numero d’iscrizione nel R.U.I.:
28/05/2008 nr.B000013270
Telefono:
Fax:
E-mail:
02.4853.8880
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b) Dati relativi all’intermediario persona giuridica per la quale è svolta l’attività di intermediazione
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Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40
Via San Lucifero, 65 – 09125 Cagliari
Tel. 070 657438 Fax ===
Via Androne, 5 – 95124 Catania
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Viale Padre Santo, 5 – 16122 Genova
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Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova
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Via San Crispino, 114 – 35129 Padova
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Via Cavour, 1 – 10123 Torino
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Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - www.marsh.it
Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861
Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.
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L’autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è IVASS, con sede in
Roma 00187 - Via del Quirinale, 21.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il Registro
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet dell’IVASS (www.IVASS.it).
PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
Marsh S.p.A. non detiene una partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto
di un’impresa di assicurazione.
Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un’impresa di assicurazione che detengano una
partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A.
Marsh S.p.A., in qualità di broker assicurativo, fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale.
Marsh S.p.A., in qualità di broker assicurativo, agisce in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha, in ogni caso, il diritto di richiedere
l’elenco delle imprese di assicurazione con cui Marsh S.p.A. opera (contattare il numero telefonico 02.48538372).
PARTE III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
•
•
•
•
•
I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio dell’intermediario stesso.
L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i
danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve
rispondere a norma di legge.
Il contraente, inoltre, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare
reclamo per iscritto a Marsh S.p.A.; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del
reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine massimo di
quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187
Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.
E’ presente anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per i Mediatori di
Assicurazione e Riassicurazione (c/o CONSAP S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - Tel. +39 06 8418231),
per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, il
quale non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta
polizza di assicurazione della responsabilità civile.
Marsh S.p.A.: (barrare solo la voce che interessa)
è autorizzata all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un
accordo sottoscritto con l’impresa di assicurazione indicata nelle “Informazioni relative alla polizza”, di cui a
pagina 1. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede a Marsh S.p.A si considera
effettuato direttamente all’impresa di assicurazione, con effetto liberatorio per il contraente/assicurato e
conseguente impegno dell’impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in
coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
□
non è autorizzata ad incassare i premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati.
Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede a Marsh S.p.A. non ha effetto liberatorio
per il contraente/assicurato, e non impegna l’impresa di assicurazione (né le eventuali imprese
coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
•
Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo con il
rilascio di quietanza scritta.
pagina 3 di 3 Unico 7A-7B
Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - www.marsh.it
Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861
Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.
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