Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Prescrizione e decadenza
Prof. Daniela Valentino
304-312
Prescrizione (2934 ss. c.c.)
Nozione: estinzione della situazione soggettiva per effetto dell'inerzia
(mancato esercizio/uso) del titolare
EFFICACIA: il diritto prescritto non si estingue ma perde la
propria forza, nel senso che, se si agisce in giudizio, il terzo potrà
eccepire la intervenuta prescrizione, in tal modo bloccando
l’iniziativa giurisdizionale.
Fondamento
a) esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti
giuridici;
b) disinteresse del titolare, reso palese dal decorso
del tempo
c) presunzione di rinunzia al diritto
•INTERESSE GENERALE
•ISTITUTO DI ORDINE PUBBLICO
•INDEROGABILITÀ della relativa disciplina
304
Prescrizione (2934 ss. c.c.)
OPERATIVITÀ:
•non automatica ma su iniziativa dell'interessato, che ha l'onere di farla
valere giudizialmente attraverso l’eccezione di prescrizione;
• l’interessato può rinunziarvi (ammessa rinunzia c.d. successiva, espressa o
tacita);
• possibilità per i terzi creditori (o interessati) di farla valere in luogo del
soggetto che non vi provveda o vi rinunzi.
305
Prescrizione (2934 ss. c.c.)
OGGETTO: valenza generale, salvo:
a) DIRITTI INDISPONIBILI: non è possibile
perdere per inerzia, protratta nel tempo, ciò di cui
non si può disporre;
b) DIRITTO DI PROPRIETÀ: in ragione della
imprescrittibilità della relativa azione, salvi gli effetti
dell'usucapione;
c) ALTRI DIRITTI INDICATI DALLA LEGGE.
306
Termine di Prescrizione
DECORRENZA : dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art.
2935 c.c.)
IPOTESI PARTICOLARI: annullabilità del contratto per
• vizio del consenso
violenza: dal giorno in cui è cessata;
errore o dolo: dal giorno della scoperta;
• incapacità legale
dal giorno in cui è cessato lo stato di
interdizione o inabilitazione;
dal giorno in cui il minore ha raggiunto
la maggiore età.
307
PRESCRIZIONE
ORDINARIA: 10 ANNI ogni situazione per la quale non sia stabilito un termine
differente
VENTENNALE: diritti reali di godimento e ipoteca
BREVE: 5 ANNI diritto al risarcimento da illecito
2 ANNI - causato dalla circolazione di veicoli (salvo che l'atto sia reato)
5 ANNI diritti da rapporti sociali (società iscritte);
crediti di prestazioni periodiche etc.
308
SOSPENSIONE : giustificazione dell'inerzia, per una causa
sopravvenuta, che rende impossibile o estremamente difficile l'esercizio
del diritto per:
• condizione del titolare del diritto (minore non emancipato o
interdetto privi del tutore; militare in tempo di guerra)
• particolari relazioni tra le parti (marito e moglie; tutore e
minore, etc.)
SOLTANTO IPOTESI TASSATIVAMENTE PREVISTE DALLA
LEGGE
IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON SI COMPUTA: all'inerzia
precedente si aggiunge quella successiva.
309
INTERRUZIONE :
cessazione dell'inerzia, in seguito all'esercizio del diritto
(o al suo riconoscimento
ad opera della controparte)
notifica atto
introduttivo di un
giudizio
cause civili
atto di costituzione in mora
(diritti di credito)
cause naturali atti materiali di esercizio
(diritti reali)
DAL MOMENTO DELL'INTERRUZIONE INIZIA A
DECORRERE EX NOVO UN NUOVO TERMINE DI
PRESCRIZIONE: l'inerzia precedente è irrilevante.
310
Decadenza (artt. 2964 ss. c.c.)
Nozione:
estinzione di un diritto che non sia stato
esercitato entro un dato termine perentorio.
Fondamento:
esigenza di certezza delle situazioni
giuridiche
Disciplina:
non ammesse interruzione e sospensione
salvo che sia disposto altrimenti: [2964]
(Es.: atti processuali e periodo feriale)
311
Decadenza (artt. 2964 ss.c.c.)
Ambito
diritti indisponibili: decadenza c.d. "di ordine pubblico"
a) non ammessa rinunzia;
b) rilevabilità ex officio
c) inderogabilità della disciplina legale:
- impossibilità di apportarvi modifiche o di
stabilire termini convenzionali;
irrilevanza del riconoscimento del diritto
[2966]
diritti disponibili: decadenza c.d. "di ordine privato"
a) ammessa rinunzia;
b) non rilevabilità ex officio;
c) derogabilità della disciplina legale:
- possibilità di apportarvi modifiche;
- riconoscimento del diritto = causa impeditiva.
Specie:
[2966]
legale
prevista dalla legge;
giudiziale
disposta dal giudice;
convenzionale per volontà delle parti e solo in materia di diritti
disponibili (a condizione che i termini non siano eccessivamente gravosi).
312
Scarica

304 - 312 Prescrizione e decadenza(file PPT)