Le rinunzie e le transazioni
A R T. 2 1 1 3 C . C .
A cosa serve
Il contratto si conclude mediante lo
scambio del consenso.
La volontà del
contraente “debole”
non è libera
I rimedi possibili
(nella fase di prima contrattazione)
Rappresentanza a soggetto non
debole (il sindacato stipula il contratto
collettivo)
Specialità introdotte dalla legge con
riguardo alle modalità di estrinsecazione
della volontà del soggetto debole
I rapporti contrattuali in
costanza di rapporto
 Una volta concluso
il contratto, è
possibile
modificarlo?
 Quale sarà
l’atteggiamento dei
contraenti?
 Salvaguardare laL’obiettivo Salvaguardare le scelte
posizione del lavoratore,
rendendo inefficaci le
pattuizioni che non
avrebbe sottoscritto se
fosse stato “libero” di
scegliere
del lavoratore, lasciando
efficaci le pattuizioni
sottoscritte in piena
volontà
Art. 2113 c.c. Rinunzie e transazioni. — Le rinunzie e le
transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore
di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge
e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti
di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono
valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del
rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se
queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti
possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche
stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la
volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla
conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411
del codice di procedura civile
Rinunzie:
atti unilaterali di disposizione del proprio
diritto
Transazioni:
Contratti in cui le parti si fanno
reciproche concessioni
…che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro
derivanti da disposizioni inderogabili
della legge e dei contratti o accordi collettivi…
Diritti derivanti da
disposizioni inderogabili:
Diritti di cui si può disporre solo in
determinate condizioni
Diritto alla retribuzione e diritti economici
in genere
Diritti indisponibili:
Diritti di cui non si può mai disporre
Diritto alle ferie, diritto alla salute.
Diritti relativamente disponibili e norme
inderogabili in giurisprudenza
Il signor Rossi, alla cessazione del rapporto di lavoro,
in data 10.3.2002, rinuncia per iscritto ad un credito
per emolumenti arretrati. Nel mese di dicembre
2002, oberato dalle spese natalizie, si pente della
decisione. Può impugnare la rinuncia?
Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano,
Giuffrè
Rinuncia a diritti futuri e a diritti già maturati
 Rinuncia a diritti futuri garantiti da norme
inderogabili = atto in deroga a norma
inderogabile = atto nullo
 Rinuncia
a diritti derivanti da norme
inderogabili ma già entrati nel patrimonio
del prestatore = annullabilità ex art. 2113 c.c.
…non sono valide…
In generale gli atti giuridici possono essere
 Validi
 Annullabili [perdono efficacia ex nunc]
 Nulli [perdono efficacia ex tunc]
 Inesistenti
L'impugnazione deve essere proposta,
a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data
di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia
o della transazione, se queste sono intervenute
dopo la cessazione medesima.
• L’atto è valido se non viene impugnato
• Il termine di 6 mesi è di decadenza e non di
prescrizione
• Il termine decorre dal momento in cui il lavoratore
riacquista la libertà di decidere
• L’azione di annullamento si prescrive poi in 5 anni
dalla data dell’impugnazione stragiudiziale
Le rinunzie e le transazioni
di cui ai commi precedenti
possono essere impugnate
con qualsiasi atto scritto,
anche stragiudiziale,
del lavoratore
idoneo a renderne
nota la volontà
Abitualmente per interrompere gli effetti decadenziale e di
prescrizione occorre un atto giudiziale (una citazione, un ricorso),
oppure un atto scritto con particolari forme (l’offerta reale, la
costituzione in mora)
 In questo caso basta che vi sia un atto scritto. La forma della
raccomandata o equivalente serve ai fini della prova dei termini (la
data certa)
Invalidità comminata dall’art. 2113 c.c.
Annullabilità
Quietanza a saldo
Il signor Distratti al momento della
cessazione del rapporto di lavoro firma un
modulo predisposto dal datore in cui afferma
di aver percepito quanto a lui dovuto in virtù
del cessato rapporto e di non aver più nulla a
pretendere (quietanza a saldo). Sette mesi
dopo, a seguito di una più attenta verifica, si
rende conto di vantare ancora un credito di
2.000 Euro per lavoro straordinario non
pagato. Può fondatamente agire in giudizio
per recuperare la somma?
Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta,
Milano, Giuffrè
Quietanza a saldo
Le clausole di stile “non ho altro da pretendere”
non sono rinunzie: occorre la consapevolezza
dell’atto
Quietanza a saldo (dichiarazione del lavoratore di
aver ricevuto qualcosa con rinuncia ad ogni
eventuale futura pretesa) non hanno rilevanza
negoziale sotto l’aspetto dispositivo e dunque non
entrano nel campo di applicazione dell’art. 2113
c.c.
Ho effettuato 100 ore di
straordinario; me ne sono
state pagate 20; non sono
in grado di provare in
giudizio di averne fatte
100; il datore, in via
transattiva, mi
pagherebbe altre 40 ore,
ma non vuole grane...
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla
conciliazione intervenuta ai sensi degli
artt. 185, 410 e 411 del codice di procedura civile
 In sede di conciliazione giudiziale (di
fronte al giudice
In sede di conciliazione intersindacale
(DPL)
In sede di conciliazione sindacale
In sede di certificazione
Attenzione
 In tutte le sedi prospettate, il ruolo del collegio non è
quello di verificare la congruità della proposta o di
decidere in merito alla proposta
 Il compito è quello di verificare che la volontà del
lavoratore si formi senza vizi e senza pressioni
Prescrizione dei diritti
nel rapporto di lavoro
I RAPPORTI CON L’ART. 2113 C.C.
Tipi di prescrizione
 Prescrizione breve quinquennale per i diritti
retributivi (art. 2948 c.c., nn. 4 e 5))
 Prescrizione ordinaria decennale per diritti
diversi da quelli retributivi (art. 2946 c.c.)
 Prescrizione presuntiva (1 anno/3 anni
rispettivamente per retribuzioni mensili o
corrisposte per periodi inferiori al mese/per
retribuzioni corrisposte per periodi superiori al
mese. Art. 2955 c.c., n. 2), art. 2956 c.c., n. 1))
Prescrizione e decadenza
 Prescrizione = estinzione del diritto causata
dall’inerzia del titolare per il tempo previsto dalla
legge
 Decadenza = il decorso del tempo produce la
preclusione all’esercizio del diritto. La decadenza
può essere legale o contrattuale
Istanze a conflitto
Esigenza di certezza del diritto del datore di lavoro
versus
Esigenza di giustizia del lavoratore
Rapporti tra rinunce e transazioni ex
art. 2113 c.c. e prescrizione-decadenza
Abdicazione di posizioni soggettive di vantaggio garantite
dalla legge o dai contratti collettivi al prestatore di lavoro
=
Necessità di applicare delle regole anche alla prescrizione e
alla decadenza che tengano conto della soggezione del
lavoratore al datore di lavoro
=
Principio della disponibilità limitata dei diritti del
prestatore di lavoro
Corte costituzionale 10 giugno 1966, n. 63
 Dichiara l’illegittimità degli art. del c.c. sulla
prescrizione “limitatamente alla parte in cui
consentono che la prescrizione del diritto
alla retribuzione decorra durante il
rapporto di lavoro” = Principio
dell’irrinunciabilità del diritto alla
retribuzione durante il rapporto di
lavoro
 Timore del licenziamento = differimento
decorrenza prescrizione al termine del
rapporto
 Alle stesse conclusioni perviene la Corte per
la decadenza
La giurisprudenza successiva al 1966
 La Corte costituzionale ridimensiona la portata
della sentenza del 1966: stabilisce che la
prescrizione decorre in tutti i rapporti
dotati di stabilità reale del posto di lavoro =
pubblico impiego, art. 18 S.L.
 La prescrizione non decorre nei casi in cui vige
licenziamento ad nutum e stabilità obbligatoria
 La prescrizione decennale decorre in costanza di
rapporto
 A ciò si uniforma la Cassazione
Diritti assoggettati a prescrizione ordinaria e
diritti assoggettati a prescrizione quinquennale
Il sig. Catarella, impiegato presso l’Augello s.r.l., avendo
svolto per 12 anni, sino alla cessazione del rapporto di
lavoro, mansioni di “coordinamento e controllo della
produzione”, corrispondenti alla qualifica di quadro ai sensi
del C.C., pur essendo inquadrato come impiegato, ricorre
al giudice rivendicando il riconoscimento della qualifica
superiore e le relative differenze retributive. Potranno
essere accolte le sue richieste?
Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè
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