16
Università degli Studi della Calabria
Corso di Diritto Privato
Prescrizione e decadenza
16
Prescrizione [2934 ss.]
Nozione
Fondamento
La prescrizione è l’estinzione del diritto soggettivo
conseguente al mancato esercizio da parte del
titolare per un lasso di tempo determinato dalla
legge (Art. 2934 c.c.).
a) esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti
giuridici;
b) disinteresse del titolare, reso palese dal decorso
del tempo = presunzione di rinunzia al diritto…
•INTERESSE GENERALE
•ISTITUTO DI ORDINE PUBBLICO
•INDEROGABILITÀ della relativa disciplina
16
PRESUPPOSTI
Esistenza di un
diritto soggettivo
Mancato esercizio
Del diritto
Decorso del tempo
previsto dalla legge
Prescrizione [2934 ss.]
Diritti esclusi dalla disciplina della prescrizione:
a) DIRITTI INDISPONIBILI: non è possibile perdere per inerzia,
protratta nel tempo, ciò di cui non si può disporre (es. diritti della
personalità);
b) DIRITTO DI PROPRIETÀ: in ragione della imprescrittibilità
della relativa azione; ovvero per l'inesistenza di un soggetto
direttamente avvantaggiato salvi gli effetti dell'usucapione
c) altri diritti indicati dalla legge
16
Prescrizione [2934 ss.]
OPERATIVITÀ: una volta compiuta la prescrizione il
soggetto avvantaggiato dalla prescrizione:
A) ha l'onere di farla valere giudizialmente (in via
d'azione o d'eccezione);
B) o può rinunziarvi (ammessa RINUNZIA c.d.
SUCCESSIVA, espressa o tacita);
Possibilità per i TERZI CREDITORI (o interessati) di farla valere
in luogo del soggetto che non vi provveda o vi rinunzi.
16
Termine di Prescrizione
DECORRENZA : dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere [2935]
possibilità legale (di diritto)
Es.: diritto sottoposto a condizione
sospensiva: dal verificarsi della condizione
ipotesi particolari: annullabilità del contratto:  dal giorno della conclusione
per vizio del consenso
per incapacità legale
violenza: dal giorno in cui è cessata;
errore o dolo: dal giorno della scoperta;
dal giorno in cui è cessato lo stato di
interdizione o inabilitazione;
dal giorno in cui il minore ha raggiunto
la maggiore età.
COMPUTO : secondo il calendario comune (gregoriano);
- si computa soltanto il giorno finale e non quello iniziale
16
16
DURATA DELLA PRESCRIZIONE
ORDINARIA: 10 ANNI ogni situazione per la quale non sia stabilito un termine
differente
VENTENNALE: diritti reali di godimento e ipoteca
BREVE: 5 ANNI diritto al risarcimento da illecito
2 ANNI - causato dalla circolazione di veicoli (salvo che l'atto sia reato)
5 ANNI diritti da rapporti sociali (società iscritte)
[…] crediti di prestazioni periodiche etc.
16
SOSPENSIONE : giustificazione dell'inerzia, per una causa
sopravvenuta, che rende impossibile o estremamente difficile l'esercizio
del diritto.
• condizione del titolare del diritto (minore non emancipato o
interdetto privi del tutore; militare in tempo di guerra)
• particolari relazioni tra le parti (marito e moglie; tutore e
minore, etc.)
* SOLTANTO IPOTESI TASSATIVAMENTE PREVISTE DALLA
LEGGE
* IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON SI COMPUTA: all'inerzia
precedente si aggiunge quella successiva alla fine della sospensione.
16
INTERRUZIONE :
cessazione dell'inerzia, in seguito all'esercizio del diritto
(o al suo riconoscimento
ad opera della controparte)
notifica atto
introduttivo di un
giudizio
cause civili
atto di costituzione in mora
(diritti di credito)
cause naturali atti materiali di esercizio
(diritti reali)
* DAL MOMENTO DELL'INTERRUZIONE INIZIA A
DECORRERE ex novo UN NUOVO TERMINE DI
PRESCRIZIONE: l'inerzia precedente è irrilevante.
16
PRESCRIZIONI PRESUNTIVE:
Alcuni diritto si presumono prescritti in tempi ridotti, al fine di far
prevalere la certezza del diritto ( es. art. 2955 c.c.);
Conseguenze sotto il profilo probatorio:
- Inversione dell’onere della prova dal debitore al creditore
- Limitazione dei mezzi di prova: giuramento decisorio (art.
2960 c.c.) deferito dal creditore al debitore (mezzo incerto e
insidioso).
Decadenza [2964 ss.]
Nozione: estinzione di un diritto che non sia stato esercitato entro un
dato termine perentorio
Fondamento: esigenza obiettiva ed assoluta certezza delle situazioni
giuridiche
a ≠ della prescrizione, ove si considerano le
ragioni giustificative dell'inerzia
(SOSPENSIONE)
Disciplina: NON AMMESSE INTERRUZIONE E SOSPENSIONE
salvo che sia disposto altrimenti: [2964]
(Es.: atti processuali e periodo feriale)
N.B.: SOLTANTO IL COMPIMENTO DELL'ATTO PREVISTO IMPEDISCE
LA DECADENZA
e determina il venir meno della situazione di incertezza.
Impedita la decadenza, il diritto rimane soggetto alle norme sulla prescrizione.
Ambito
operativo:
limitato alle ipotesi
previste ex lege
secondo l'opinione più diffusa:
norme eccezionali
16
16
Decadenza [2964 ss.]
materia
diritti indisponibili: decadenza c.d. "di ordine pubblico"
a) non ammessa rinunzia;
b) rilevabilità ex officio
c) inderogabilità della disciplina legale:
- impossibilità di apportarvi modifiche o di
stabilire termini convenzionali;
irrilevanza del riconoscimento del diritto
[2966]
diritti disponibili: decadenza c.d. "di ordine privato"
a) ammessa rinunzia;
b) non rilevabilità ex officio;
c) derogabilità della disciplina legale:
- possibilità di apportarvi modifiche;
- riconoscimento del diritto = causa impeditiva.
Specie:
legale
giudiziale
convenzionale
[2966]
nella generalità dei casi;
talvolta, in ipotesi previste dalla legge (es.: art. 481)
fissazione del termine di decadenza ad opera del giudice;
in materia di diritti disponibili (a condizione che i termini
non siano eccessivamente gravosi).
Scarica

prescrizione e decadenza