15. Item attento elie detta Città non è tenuta donare al Capitanió di essa, come è solito donarli, ne letto, ne stantia, legna, ne
strame, però supplica detta Città sua Ill.e S.ia se degni concedere
lo presente Capitanió reste contento de la detta provisione et'non
possa domandare ne letto, ne stantia, legna, strame, ne nisciuna
altra cosa senza giusto pagliamento, et similmente s'intende ancora
per l'Erarij, Castellanij, et altri omtiali di sua Ill.e S.ia quali prò
tempore in futurum saranno in la predetta Città. PLACET.
16. Item attento che detta Città tiene gratia e privilegio de li
S.ori passati che lo Capitanió de detta Città non possa exigere cosa
alcuna per raggione de prisonia per cause civili mixte, et per le cause
criminali possa exigere solamente grana cinque quando lo presone
pernotta in presonia, et non pernottando non è tenuto paghare cosa
alcuna, però detta Città supplica sua 111. e S.ia se degni confermare,
et quatenus opus est de novo concedere detta gratia, et che le cause
criminali s'intendono quelle prò quibus venit imponenda pena corporis afflictiva. PLACET.
17. Item se supplica sua Ill.e S.ia se degni concedere a detta
Città anno quolibet Capitanió dottore di legge, et per questo presente anno se degni confermare lo magnifico Laurenzio D ardano
U.I.D. della Città di Tropea per Capitanió di detta Città, et così
ancora se degni confermare tutti l'altri annui offitiali, et ministri quali
se trovano electi et deputati in questo presente anno con li soliti
gagij et emolumentij et confermare per Castellano questo presente
anno lo nobile Cola Tarsitano. PLACET ad beneplacitum et arbitrium dicti Ill.s Ducis.
18. Item supplica detta Città che quando occorresse alli cittadini haver sospetto lo consiglio del Capitanió sopra la terminatione delle sententie, o interlocutorie, sia licito alli litiganti allegarlo
suspetto, et petere che le cause se determinino per dottore non suspetto alla parte, non obstante che detto giudice allegato suspetto
sia giudice ordinario. PLACET et per dictum Ill.m dominum Principem fuit provisum. PLACET servari i u r e .
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baroni di esercitarlo, salvo particolare privilegio, come nel caso presente.
Le Quattro lettere arbitrarie accordavano un determinato potere
ai giustizieri del Regno in cause di particolare gravità. Per la loro
validità si richiedeva sempre la firma del Re.
Tali facoltà si concedevano nei privilegi, come nel caso presente,
con la formola usuale « cum quatuor literis arbitrariis ».
Art. 17-18. Al Capitano di città era affidata l'amministrazione della giustizia. Si comprende perciò perché la Commissione
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15. Item attento elie detta Città non è tenuta donare al Capi