BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI
Art. 844 c.c.
IMMISSIONI
Art. 674 c.p.
GETTO PERICOLOSO DI COSE
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Art. 844 codice civile – immissioni
• Il proprietario di un fondo non può impedire le
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i
rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni
derivanti dal fondo del vicino se non superano la
normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla
condizione dei luoghi.
• Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria
deve contemperare le esigenze della produzione
con le ragioni della proprietà. Può tenere conto
della priorità di un determinato uso.
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1.
Proprietario: ma applicabile per analogia anche al locatore
di un immobile;
2.
Normale tollerabilità: la soglia oltre la quale l’immissione
diventa illecita; se sono superati i limiti dettati dalla
normativa speciale (in materia di aria, acque, rumore)
l’emissione è sicuramente intollerabile; se i limiti sono
rispettati può essere comunque ritenuta intollerabile;
3.
Stato dei luoghi: da prendere in considerazione per
verificare se effettivamente l’immissione è intollerabile,
distinguendo tra aree a destinazione residenziale, agricola
o industriale;
4.
Priorità di un determinato uso: criterio facoltativo
5.
Contemperare le esigenze: può ad esempio imporre
prescrizioni nello svolgimento dell’attività o stabilire un
indennizzo laddove non ci siano soluzioni tecniche
praticabili;
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• Cass. civ., sez. II, 27-01-2003, n. 1151 - Pres. Calfapietra V Rel. Colarusso V - P.M. Russo La (conf.) - Cond. Niagara via
Angioletti 1 Milano c. Borroni ed altra
Alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti
atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli
immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la legge 26
ottobre 1995, n. 477, sull'inquinamento acustico, poiché tale
normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali,
persegue interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed
assoluta, e nei rapporti cd. verticali fra privati e la pubblica
amministrazione, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al
fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di
quiete. La disciplina delle immissioni moleste in "alienum" nei
rapporti fra privati va rinvenuta, infatti, nell'art. 844 cod. civ., alla
stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non
superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il
giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il
prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle
particolarità della situazione concreta.
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• Cass. civ., sez. III, 07-08-2002, n. 11915 - Pres. Giuliano A Rel. Purcaro I - P.M. Martone A (conf.) - Enel SpA c.
Mastroeni
In materia di immissioni, le due azioni di cui agli artt. 844 e 2043
cod. civ. hanno diverso ambito operativo, atteso che la prima
norma impone, nei limiti della normale tollerabilità e
dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione
con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle
propagazioni inevitabili determinate dall'uso della proprietà
attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne
disciplinano l'esercizio. Ove risultino superati tali limiti, si è in
presenza di un'attività illegittima, di fronte alla quale non ha
ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio all'altrui diritto di
proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri da
tale norma dettati ma, venendo in considerazione in detta ipotesi
unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a
terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento
danni di cui all'art. 2043 cod. civ., che può essere proposta anche
cumulativamente con l'azione ex art. 844 cod. CIV..
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Art. 674 c.p.
Getto pericoloso di cose
Chiunque getta o versa in un luogo di pubblico
transito o in un luogo privato ma di comune o
di altrui uso, cose atte a offendere o
imbrattare o molestare persone ovvero, nei
casi non consentiti dalla legge, provoca
emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a
cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino
a un mese o con l’ammenda fino a lire
quattrocentomila.
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La condotta di emissione di gas, vapori o fumi
atti a molestare le persone non configura il
reato di cui alla parte seconda dell'art. 674 cod.
pen. nel caso in cui le emissioni provengano da
una attività regolarmente autorizzata e siano
inferiori ai limiti previsti dalle leggi speciali in
materia di inquinamento.
Cass. pen., sez. III, 09-03-2006 (01-02-2006),
n. 8299
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Cass. pen., sez. III, 29-09-2004 (18-06-2004), n. 38297
Ai fini della configurabilità dell'art. 674 cod. pen., seconda
parte, l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge"
impone la necessità che l'emissione di gas, vapori o fumi
atta a molestare le persone avvenga in violazione degli
standards fissati dalle normative di settore, atteso che
sussiste una presunzione di legittimità per quelle emissioni
che non superino le soglie fissate dalle leggi speciali.
(Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che
l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" non può
neppure ricondursi alla inosservanza degli obiettivi di
qualità previsti dalla legislazione speciale, in quanto il
raggiungimento di tali obiettivi è previsto in quanto possibile
e con tempi e modalità disciplinati dalle stesse leggi di
settore).
•
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Cass. pen., sez. III, 24-10-2005 (28-09-2005), n.
38936
La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è
integrabile indipendentemente dal superamento dei
valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla
legge, in quanto anche un'attività produttiva di
carattere industriale autorizzata può procurare
molestie alle persone, per la mancata attuazione dei
possibili accorgimenti tecnici, atteso che il reato de
quo mira a tutelare la salute e l'incolumità delle
persone indipendentemente dall'osservanza o meno
di
standards
fissati
per
la
prevenzione
dall'inquinamento atmosferico.
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Cass. pen., sez. III, 29-09-2004 (18-06-2004), n.
38297
Le emissioni in atmosfera di gas, vapori e fumi
integrano l'elemento oggettivo del reato di cui
all'art. 674 cod. pen. in considerazione della
indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare
molestia alle persone, atteso che devono farsi
rientrare nel concetto di "molestia" tutte le
situazioni di fastidio, disagio, disturbo e
comunque di turbamento della tranquillità e della
quiete che producono un impatto negativo, anche
psichico, sull'esercizio della normali attività
quotidiane di lavoro e di relazione.
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UNI.844 674