BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI
Università Padova
La bonifica dei siti contaminati
Federico Peres
B&P– Avvocati
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Sito non
contaminato
Sito potenzialmente
contaminato
Sito
contaminato
definizioni
CSV
CSR
Misure di prevenzione
Misure di riparazione
Messa in sicurezza d’emergenza
Messa in sicurezza operativa
Messa in sicurezza permanente
Analisi di rischio sito specifica
Sito con attività in esercizio
Sito dismesso
PROCEDURA OPERATIVA
A SEGUITO DI INCIDENTE
PROCEDURA SU
SEGNALAZIONE AUTORITA’
obblighi
diritti
proprietario
proprietario
Bonifica in aree di
Piccole dimensioni
onere reale
privilegio speciale
ACQUE
DI
FALDA
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
principali novità









MODIFICHE CHE SODDISFANO LEGITTIME ESIGENZE DETTATE
DALL’ESPERIENZA PRATICA E IN SINTONIA CON
IL SISTEMA COMUNITARIO
Abbandono del criterio tabellare (CSC)
Introduzione dell’analisi di rischio sito specifica (CSR)
Più importanza agli interventi da adottare nell’immediato posti
anche a carico del proprietario o gestore non responsabile
Più importanza alla comunicazione dell’evento da parte del
responsabile la cui omissione viene sanzionata penalmente
Emersione del sommerso (anche le contaminazioni storiche
possono far scattare la procedura d’urgenza)
Incentivazione degli accordi di programma
Maggiore impegno della P.A. nella ricerca del responsabile
Più tutela per il proprietario non colpevole (infruttuoso
esperimento verso il colpevole e azione di rivalsa)
Disciplina transitoria per rimodulare gli interventi in corso
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
principali novità
MODIFICHE CHE POTREBBERO RISULTARE
IN CONTRASTO CON I PRINCIPI GENERALI DI DERIVAZIONE
COMUNITARIA

Gestione troppo agevolata della bonifica (M.S.O.) per i
siti in attività

Reato legato al superamento dei soli VCSR

Anagrafe praticamente inutile

Poca importanza al ripristino ambientale
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
principali novità
OCCASIONI MANCATE

Ancora escluse le aree agricole

Mancata autorizzazione sostituiva per le opere connesse
agli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza
d’emergenza

Mancata soluzione per la bonifica dei siti sottoposti a
sequestro

Mancata disciplina dettagliata per le Conferenze dei siti
di interesse nazionale
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 239
PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE
La disposizione resta sostanzialmente invariata
È prevista la caratterizzazione
in caso di abbandono
quando si accerti il superamento dei valori di
attenzione
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 265 comma IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, entro 180
gg. da tale data, può essere presentata all’autorità
competente ADEGUATA RELAZIONE TECNICA al fine di
RIMODULARE GLI OBIETTIVI di bonifica già autorizzati
sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente
decreto. L’autorità competente esamina la documentazione
e dispone le avarianti al progetto necessarie.
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 265 comma IV
aspetti controversi sul regime transitorio
esistono disposizioni del nuovo dlgs che si applicano
automaticamente alle bonifiche in corso?
La rimodulazione è una facoltà o è necessario proporla
sempre e comunque?
In caso di mancata sostituzione automatica delle nuove
norme ai procedimenti in corso, la rimodulazione può
essere proposta anche per le fasi che precedono la
presentazione dei progetti?
Come avverrà (se avverrà …) il trasferimento delle
competenze dai Comuni alle Regioni?
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 239
norme non abrogate
Quali sono le norme abrogate?
Art. 17 dlgs. n. 22/97?
DM n. 471/99?
Art. 3 comma 32 l.n. 549/95?
legge finanziaria per il 1996
l’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei
terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli
oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del
tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non
dimostri di avere presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti
organi della regione,prima della contestazione della violazione di legge
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 240 (1)
DEFINIZIONI
Concentrazioni soglia di Contaminazione (CSC)
Concentrazioni soglia di Rischio (CSR)
Sito non contaminato
Sito con attività in esercizio
Sito dismesso
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
Aspetti controversi
Può definirsi sito con attività in esercizio anche
quello la cui futura destinazione al termine della
bonifica sarà verde pubblico (parco)?
Rilevanza e individuazione dei fenomeni antropici
nella definizione dei CSC
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 240
DEFINIZIONI
Misure di prevenzione
Misure di riparazione
Messa in sicurezza d’emergenza e condizioni di emergenza
Messa in sicurezza operativa
Messa in sicurezza permanente
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 240 (1)
Aspetto controverso
La messa in sicurezza permanente va applicata
esclusivamente in caso di siti con attività
non in più in esercizio?
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 240 (3)
DEFINIZIONI
Inquinamento diffuso
Analisi di rischio sito specifica
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
Aspetto controverso
E’ ancora ammissibile una bonifica che intenda
rispettare i CSC o bisogna necessariamente
perseguire il raggiungimento dei CSR?
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 241
REGOLAMENTO AREE AGRICOLE
Permane l’esclusione dal sistema
(questa volta ‘consacrata’ in una norma specifica)
Rinvio al un DM
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 241
Un’indicazione interpretativa può essere fornita dal recente
dm di attuazione sulle terre e rocce da scavo,
art. 5 comma 3
Sino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 241 del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 per le terre e rocce
da scavo di cui all’art. 1 destinate a reinterri o riempimenti
di aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento,
ovvero alla realizzazione di rilevati in tali aree si applica
quanto previsto dal comma 1
(vale a dire: RISPETTO DEI LIMITI DI COLONNA B)
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 242
PROCEDURE OPERATIVE E AMMINISTRATIVE
Obbligo di adozione (24 h)
delle necessarie misure di prevenzione
e
obbligo di immediata comunicazione
La stessa procedura anche in caso di contaminazioni
storiche se potenzialmente pericolose
qualora ad individuare la contaminazione sia il proprietario
o il gestore il suo obbligo è contenuto nell’art. 245
Indagine preliminare sui parametri pggetto dell’inquinamento
(ma per le contaminazione storiche si individuano caso per caso)
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 242
Aspetto controverso
E’ davvero possibile rispettare la tempistica per gli
interventi e le comunicazioni di cui
ai commi 1 e 2 dell’art. 242?
•
•
•
•
•
•
Ed invero entro 3 gg. si dovrebbe:
Effettuare la prima comunicazione;
Attuare le misure di riparazione
Compiere l’Indagine Ambientale Preliminare (con possibile
estensione in caso di eventi pregressi)
Ottenere i risultati analitici
Se i CSC non sono superati, effettuare il ripristino
Comunicare con autocertificazione il mancato superamento
dei CSR
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 242 (2)
PROCEDURE OPERATIVE E AMMINISTRATIVE
Se a seguito dell’indagine preliminare emerge il
superamento di anche un solo valore di CSC
nuova IMMEDIATA comunicazione sulle misure di
prevenzione e sulla
messa in sicurezza d’emergenza
Dopo 30 gg. si presenta il
piano della caratterizzazione
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 242 (2)
Aspetti controversi
Il nuovo T.U. (norme ed allegati) non fornisce adeguati
chiarimenti sull’indagine preliminare sui parametri oggetto
di inquinamento da compiersi, sempre e comunque,
nell’immediatezza del fatto; in particolare:
•
•
•
•
Non è indicato il termine entro il quale procedere
Non è indicato il rapporto da intrattenere con gli Enti
Non sono indicati i criteri e modalità
Non è chiaro – circa gli inquinanti – il momento in cui
si dovrebbe passare da quelli tipici dell’episodio
recente a quelli diversi per la contaminazione storica
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 242 (4)
ASPETTO CONTROVERSO
L’autorizzazione costituisce assenso per tutte le opere
connesse alla caratterizzazione:
permane il problema legato alle autorizzazioni (scarichi ed
emissioni) per le opere connesse agli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza
DEROGA PER LE BONIFICHE DI RIDOTTE DIMENSIONI
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 242 (5)
PROCEDURE OPERATIVE E AMMINISTRATIVE (SEGUE…)
Sulla base delle risultanze della caratterizzazione
(confermato il superamento dei VCSC)
si passa all’Analisi di Rischio sito specifica
per determinare i VCSR
SE I VCSR NON SONO SUPERATI
LA PROCEDURA SI CHIUDE
(tuttavia la conferenza può prescrivere un programma di
monitoraggio)
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 242 (6)
PROCEDURE OPERATIVE E AMMINISTRATIVE (SEGUE…)
diversamente
SE I VCSR SONO SUPERATI
Entro 6 mesi dall’approvazione dell’analisi di rischio si
presenta il progetto operativo degli interventi di
BONIFICA
MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE
e ove necessario
le ulteriori misure di riparazione e ripristino
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 242 (7)
PROCEDURE OPERATIVE E AMMINISTRATIVE (SEGUE…)
Anche per gli interventi di bonifica, M.S.O. e M.S.P. vale
il principio dell’approvazione sostituiva di ogni altro
provvedimento di assenso, nulla osta ecc.
Con il provvedimento di approvazione sono determinate le
garanzie finanziarie in misura non superiore al 50% del
costo stimato per l’intervento
Individuazione delle BATNEEC nell’allegato 3
Disciplina particolarmente favorevole
per i siti con attività in esercizio (M.S.O.)
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 242 (4)
ASPETTO CONTROVERSO
Per quanto tempo debbono essere
mantenute le garanzie finanziarie in caso
di messa in sicurezza operativa?
Debbono garantire anche gli interventi di
bonifica (o di messa in sicurezza permanente) da
realizzare quando il sito non sarà più in esercizio?
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 242 (8)
PROCEDURE OPERATIVE E AMMINISTRATIVE (SEGUE…)
PER FAR EMERGERE IL SOMMERSO
Nel caso di eventi avvenuti anteriormente dall’entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino
successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per
l’ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato
comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti
l’esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano
di caratterizzazione del sito al fine di determinare l’entità e
l’estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed
applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 242 (4)
ASPETTO CONTROVERSO
A chi è rivolta questa disposizione?
Chi è l’interessato?
Il responsabile o il proprietario/gestore?
E’ un obbligo o una facoltà?
Esiste la sanzione in caso di omissione?
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 243
ACQUE DI FALDA
Ammesso lo scarico, con o senza previo utilizzo in cicli
produttivi in esercizio nel sito stesso (quindi, forse, non
necessariamente nella stessa azienda, il che rileva nel caso
di siti di interesse nazionale) nel rispetto dei limiti di
emissione per lo scarico in acque superficiali.
Possono essere scaricate in rete fognaria? Se sì – come
sembra corretto – con quali limiti? Quelli dettati dal
gestore o (sempre e comunque) quelli per lo scarico in
acque superficiali
Ammessa la reimmissione previo trattamento
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 243
ASPETTI CONTROVERSI
Cosa accade nei siti dove non è possibile effettuare il
riutilizzo e/o dove non esiste una rete fognaria dove
effettuare lo scarico?
Permane la distinzione acque/rifiuti?
Sopravvive l’orientamento della Corte di Giustizia
(sentenza settembre 2004)?
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 244
ORDINANZE
NUOVA COMPETENZA: SPETTA ALLA PROVINCIA (non più al
Comune) ADOTTARE L’ORDINANZA DIFFIDA
RILEVANZA ESPRESSA ALLE INDAGINI
PER IDENTIFICARE IL RESPONSABILE
(recepimento dell’univoco orientamento giurisprudenziale)
MARGINE DI DISCREZIONALITA’ IN FAVORE DELLA P.A. SE
E QUALI INTERVENTI ESEGUIRE (SOLO SE NECESSARI)
IN CASO DI INERZIA DEGLI OBBLIGATI O DEGLI
INTERESSATI
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 244
La giurisprudenza precedente sull’ordinanza di bonifica:
•
Il proprietario dell’area, che non sia anche individuato
come responsabile dell’inquinamento, non può essere
il destinatario dell’ordinanza di bonifica (TAR
Lombardia sez. I, 13.02.01 n. 987; TAR Emilia
Romagna, Bologna sez. II, 06.03.2001 n. 191);
•
L’ordinanza
deve
essere
preceduta
dalla
comunicazione di avvio del procedimento (TAR
Lombardia, sez. I, ord. 07.03.01 n. 711);
•
Occorre un’adeguata istruttoria (TAR Lombardia sez.
I, 13.02.01 n. 987)
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 245
OBBLIGHI DI INTEREVENTO E DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI NON
RESPONSABILI DELLA CONTAMINAZIONE
Le procedure POSSONO essere attivate dal
PROPRIETARIO o ALTRO SOGGETTO INTERESSATO;
costoro possono anche intervenire in qualunque momento
per realizzare gli interventi
Ad ogni modo il PROPRIETARIO o il GESTORE che rilevi il
superamento deve darne comunicazione alle autorità competenti ed
attuare le sole misure di prevenzione.
A questo punto la Provincia si attiva
per individuare, assieme al Comune, il responsabile
In caso di attivazione da parte del proprietario o altro soggetto
interessato la tempistica potrà essere
ridefinita con la Regione caso per caso
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 245
OBBLIGO ANCHE PER IL PROPRIETARIO NON
RESPONSABILE DI ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE
È in linea con l’orientamento più recente del Consiglio di
Stato che ha posto l’accento sulla materiale
disponibilità dell’area connessa alla effettiva possibilità (e
quindi obbligo) di attivare le m.i.s.e.
Consiglio di Stato 16.11.05 n. 6406 e 02.04.2003 n. 1678
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 246
ACCORDI DI PROGRAMMA
CHI PROCEDE CON LA BONIFICA PUO’ DEFINIRE MODALITA’ E
TEMPI MEDIANTE UN ACCORDO DI PROGRAMMA DA
SOTTOSCRIVERE ENTRO SEI MESI DALL’APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO
12 MESI SE SI TRATTA DI SITI CHE INTERESSANO IL
TERRITORIO DI PIU’ REGIONI
18 MESI SE SI TRATTA DI SOGGETTI CHE HANNO PIU’ SITI
DISLOCATI NEL TERRITORIO NAZIONALE
18 MESI SE SI TRATTA DI PIU’ SOGGETTI INSEDIATI
ALL’INTERNO DELLO STESSO SITO DI INTERESSE
NAZIONALE
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 247
SITI SOGGETTI A SEQUESTRO
Il P.M. o il G.I.P. ha
la FACOLTA’ (e non l’obbligo) di consentire
l’accesso al sito
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 247
Aspetti di rilevanza penale
CONFERMATO IL REATO DI OMESSA BONIFICA …
ma solo se sono superati i VCSR
E’ SANZIONATA ANCHE L’OMESSA
COMUNICAZIONE DI CUI ALL’ART. 242 (solo quella del primo
comma o anche quella del terzo?)
SI POTRA’ PRESENTARE
DOMANDA DI OBLAZIONE
Torna importante il tema dell’obbligo a carico del
proprietario non colpevole: sembra che la sanzione non lo
riguardi poiché il suo obbligo è contenuto nell’art. 245 (che però
richiama, quanto al solo procedimento, l’art. 242)
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 242 (4)
ASPETTO CONTROVERSO
Il reato è previsto solo in caso di superamento dei VCSR;
i VCSR sono determinati sulla base di un’analisi di
rischio sito specifica che tiene conto della
destinazione e dell’utilizzo attuale del sito;
se cambia la destinazione e l’utilizzo
i VCSR vanno rideterminati.
La sanzione prevista per il superamento dei soli VCSR non
appare conforme al principio ‘chi inquina paga’
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 248
CONTROLLI
Obbligo (a carico di chi?) di trasmettere
tutta la documentazione a Provincia ed
ARPA
La CERTIFICAZIONE compete alla Provincia
che la rilascia sulla base di una relazione
tecnica predisposta dall’ARPA
Con la certificazione si ha lo svincolo delle
garanzie finanziarie
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 242 (4)
ASPETTO CONTROVERSO
La certificazione da parte della Provincia
del completamento degli interventi di
messa in sicurezza operativa potrebbe
avvenire in un futuro molto lontano;
ciò significa che sarà praticamente
impossibile ottenere la certificazione se si
sceglie la strada della MISO
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 249
AREE CONTAMINATE
DI RIDOTTE DIMENSIONI
Si applicano le procedure semplificate di
cui all’allegato 4
Cambiano i parametri per qualificarle tali
Procedura più snella
Mise = bonifica
Non occorrono autorizzazioni per le mise
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 250
BONIFICA DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE
E’ previsto l’obbligo per il Comune di
realizzare d’ufficio gli interventi,
avvalendosi di soggetti pubblici o privati
da selezionare
con procedure ad evidenza pubblica
(che però non sono state richiamate nell’art.
252 per i siti di interesse nazionale)
Esigenza di coordinamento con l’art. 244
(interventi che risultassero necessari)
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 251/252
CENSIMENTO E ANAGRAFE
DEI SITI DA BONIFICARE
NON riguarda i siti CONTAMINATI
NON riguarda nemmeno i siti nei quali il
procedimento di bonifica è aperto
MA
solo i siti già sottoposti a
interventi di bonifica
(da coordinare con i piani regionali di gestione rifiuti)
L’annotazione nel CDU vale
solo se sono superati i VCSR
SITI DI INTERESSE NAZIONALE
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 253
ONERI REALI E PRIVILEGI SPECIALI
L’onere reale opera solo se gli interventi sono
realizzati dal Comune
Le spese sostenute sono assistite da privilegio speciale
(viene meno quello generale), sempre alla condizione che gli
interventi siano eseguiti dal Comune
L’onere reale e il privilegio nei confronti del proprietario NON COLPEVOLE
possono essere esercitati ‘solo a seguito di provvedimento motivato
dell’autorità competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di
accertare l’identità del soggetto responsabile OVVERO che giustifichi
l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del soggetto
medesimo ovvero la loro infuttuosità
IL PROPRIETARIO CHE SPONTANEAMENTE ESEGUE GLI INTERVENTI HA
DIRITTO DI RIVALERSI SUL RESPONSABILE
PER LE SPESE E IL MAGGIOR DANNO
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
Due novità di estremo interesse per il
proprietario non responsabile
La P.A. potrà invocare l’applicazione dell’onere reale solo
dopo aver infruttuosamente esperito le azioni di recupero
del credito verso il responsabile
recepimento delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza
in materia che, pur non avendo mai potuto affermare ciò
che oggi la norma sancisce chiaramente, ha sempre
evidenziato che l’attuazione del principio ‘chi inquina paga’
avrebbe dovuto condurre la PA a concentrarsi, innanzitutto,
verso l’individuazione dell’effettivo responsabile
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
art. 253 La giurisprudenza
“Il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 22/97 e dal DM n.
471/99 prevede che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino delle aree inquinate gravano in primo luogo sul
soggetto che ha cagionato l’inquinamento, a parte i casi in cui è
ipotizzabile una responsabilità diretta del proprietario dell’area per
l’esercizio di attività pericolosa (art. 2050) o per culpa in
vigilando (art. 2051 c.c.). Solo nel caso di inerzia o di non
individuabilità del responsabile dell’inquinamento, se il proprietario
dell’area o altri soggetti non intervengono spontaneamente, tali
attività sono svolte d’ufficio dalla PA che gode del privilegio speciale
immobiliare sulle aree anche in pregiudizio dei terzi acquirenti; sulle
aree inquinate è altresì imposto un onere reale. Ne consegue che il
proprietario dell’area non inquinatore non è obbligato alla bonifica,
né può essere destinatario di un ordine in tal senso, mentre lo è
l’inquinatore e in sua sostituzione la PA” (TAR Lombardia sez. I,
13.02.01 n. 987)
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
AZIONI CIVILI PER IL RECUPERO DEL CREDITO
Azioni esperibili prima della riforma (ma in caso di
vendita di sito contaminato)
l’acquirente, non consapevole della situazione
di inquinamento, può agire in giudizio nei
confronti del venditore deducendo:
1.
Inadempimento contrattuale;
2.
Fatto illecito extracontrattuale;
3.
Vizio del consenso (dolo o errore);
4.
Arricchimento senza causa
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Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
AZIONI CIVILI PER IL RECUPERO DEL CREDITO
Seconda interessante novità per il
proprietario non colpevole
il proprietario, anche se consapevole della
situazione di inquinamento creata da terzi (venditore
o terzo estraneo), salvo che l’atto di cessione non
preveda specifiche limitazioni, può agire
IN RIVALSA
nei confronti del RESPONSABILE.
Quale azione alla base? Quale il termine di
prescrizione e la sua decorrenza?
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