BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA
DELEGA DI FUNZIONI
E TRASFERIMENTO DELLA
RESPONSABILITÀ PENALE
avv. Guido Butti – avv. Marina Zalin
Butti & partners – avvocati
Via Leoncino n. 10 – Verona
045/8012901
www.buttiandpartners.com
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INDICE DELL’INTERVENTO:
1. LE RESPONSABILITA’ DI IMPRESA
2. I SOGGETTI RESPONSABILI
3. IL TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITA’
NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
4. COME CONFERIRE UNA VALIDA DELEGA DI
FUNZIONI
5. COME GESTIRE LA DELEGA DI FUNZIONI
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1. LE RESPONSABILITA’ DI IMPRESA
• RESPONSABILITA’ CIVILI (CONTRATTUALI –
EXTRACONTRATTUALI) – il danno
ambientale
• RESPONSABILITA’ PENALI
• RESPONSABILITA’ IN MATERIA AMBIENTALE
• RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI
SICUREZZA
• RESPONSABILITA’ DA PRODOTTO
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IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ
Con l’espressione responsabilità, in senso
giuridico, si vuole indicare quella situazione in
cui un soggetto è chiamato a rispondere del
proprio comportamento verso terzi.
Si distingue:
nei confronti di soggetti privati: responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale;
nei confronti dello Stato: responsabilità penale
e amministrativa
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AZIONE OD OMISSIONE
DOLO – COLPA
DANNO
NESSO CAUSALE
RESPONSABILITA’
OBBLIGO AL RISARCIMENTO
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LA RESPONSABILITA’ CIVILE
1. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
= Deriva dall’inadempimento del contratto
2. RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
= Consegue alla lesione di un diritto al di fuori
di un rapporto contrattuale
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LA RESPONSABILITÀ CIVILE
CONTRATTUALE
E’ collegata agli obblighi che un soggetto
assume nei confronti di un altro con il quale ha
stipulato un contratto; in caso di violazione degli
obblighi contrattualmente assunti, la parte
inadempiente sarà tenuta:
1. ad eseguire esattamente l’obbligazione su di lei
incombente;
2. a risarcire la parte adempiente degli eventuali
danni da questa subiti.
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I principi espressi sono contenuti nei seguenti
articoli del codice civile:
 Art. 1218 Responsabilità del debitore “il debitore
che non esegue esattamente la prestazione dovuta
è tenuto al risarcimento del danno, se non prova
che l’inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile”
 Art. 1223 Risarcimento del danno “il risarcimento
del danno per l’inadempimento o per il ritardo
deve comprendere così la perdita subita dal
creditore come il mancato guadagno, in quanto ne
siano conseguenza immediata e diretta”
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LA RESPONSABILITÀ CIVILE
EXTRACONTRATTUALE
Art. 2043 del codice civile:
Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno
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secondo l’art 2043 c.c.
Il danneggiato deve fornire la prova di:
• Danno
• Rapporto causale tra il comportamento
dell’impresa incolpata ed il danno
• Colpa
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LA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
Individuazione delle attività pericolose:
• Quelle nelle quali sono gestiti rifiuti
definiti pericolosi
• Quelle che presentano particolari
caratteristiche comportanti la probabilità
del verificarsi di un danno
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La responsabilità aggravata stabilita dall’art. 2050
c.c. per l’esercizio di attività pericolose:
L’impresa incolpata deve provare di avere
adottato tutte le misure idonee a evitare il
danno!
INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
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LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
• In qualche caso il responsabile non è
anche l’autore del danno: responsabilità
indiretta o per colpa altrui (art. 2047 e art.
2048 c.c.)
• In altri casi è addirittura sufficiente una
relazione qualsiasi (anche non causale) tra
un soggetto ed un danno: responsabilità
oggettiva (art. 2049 c.c.; danno da prodotti
difettosi, D.P.R. 24 05 88, n. 224)
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IL DANNO AMBIENTALE
Art. 18, comma 1, L. 349/86
«Qualunque fatto doloso o colposo in
violazione di disposizioni di legge o di
provvedimenti adottati in base a legge che
comprometta
l’ambiente,
ad
esso
arrecando
danno,
alterandolo,
deteriorandolo o distruggendolo in tutto o
in parte, obbliga l’autore del fatto al
risarcimento nei confronti dello Stato»
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 E’ cagionato da un comportamento contrario alla
legge dettata in materia ambientale o a
provvedimenti adottati dalla pubblica
amministrazione in base ad essa
 E’ cagionato da un comportamento volontario o
contrario a regolamenti, ordini, discipline (colpa
specifica), considerato pericoloso a priori dal
legislatore
 Consiste in una compromissione effettiva
dell’ambiente (danneggiamento, alterazione,
deterioramento, distruzione totale o parziale)
 Obbliga il suo autore al risarcimento del danno
nei confronti dello Stato
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Il danno ambientale come species
del genus illecito civile
(proprietario, usufruttuario, comodatario, ...)
- a favore del titolare del diritto sul bene danneggiato
- a carico dell'autore del danno
Obbligo di RISARCIMENTO
DANNO INGIUSTO
- negligenza imprudenza imperizia
- volontà
DOLO O COLPA GENERICA
- non previsto da legge
- contrario a legge
COMPORTAMENTO ILLECITO
DANNO CIVILE
(Stato)
- a favore del titolare del diritto sul bene danneggiato
- a carico dell'autore del danno
Obbligo di RISARCIMENTO
totale o parziale
alterazione, deterioramento, distruzione
Compromissione effettiva dell'ambiente
DANNO INGIUSTO
- condotta in contrasto con regolamenti, ordini, discipline
- volontà
DOLO O COLPA SPECIFICA
- contrario a provvedimenti adottati in base a legge
- contrario alla legge AMBIENTALE
COMPORTAMENTO ILLECITO
DANNO AMBIENTALE
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DANNO INGIUSTO
DANNO AMBIENTALE
 Comportamento
contrario alla legge
 Comportamento contrario
alle leggi ambientali
 Comportamento doloso
o colposo (colpa
generica)
 Compressione o
negazione di un diritto
altrui
 Comportamento doloso o
colposo (colpa specifica)
 Risarcimento a favore
del titolare del diritto
leso
 Risarcimento a favore
dello Stato
 Compromissione
ambiente
(danneggiamento
alterazione,
deterioramento,
distruzione)
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IL RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE
Art. 18, comma 8, L. 349/86
 “Il giudice, nella sentenza di condanna,
dispone , ove possibile, il ripristino dello stato
dei luoghi a spese del responsabile”
 Gerarchia delle sanzioni:
1) ripristino
2) risarcimento patrimoniale del danno
 Sentenza cd dei fanghi rossi di Scarlino (n.
440/88 della Corte di Cassazione): ripristino
come unico mezzo idoneo a restituire alla
collettività il diritto alla fruibilità dell’ambiente
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IL RIPRISTINO «OVE POSSIBILE»
 L’art. 2058 c.c. subordina la possibilità
per il giudice di ordinare il ripristino alla
non eccessiva onerosità per il debitore
 Il comma 6 dell’art. 18 lo richiede «ove
possibile»
TRE INTERPRETAZIONI
materialmente
effettuabile
compatibile con le scelte
amministrative di
gestione del territorio
opportuno alla luce
di tutti gli interessi
in gioco
(principio della proporzionalità)
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IL SOGGETTO TENUTO AL
RISARCIMENTO
Art. 18, comma 7, L. 349/86
 “In caso di concorso nello stesso evento di
danno, ciascuno risponde nei limiti della
propria responsabilità individuale”
 L’esclusione della regola civilistica della
solidarietà tra condebitori (art. 2055 c.c.)
testimonia la funzione anche punitiva del
risarcimento del danno ambientale
 L’esclusione deriva dall’origine pubblica del
danno all’ambiente (danno erariale)
 La giurisprudenza dominante applica
comunque la regola della solidarietà
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LA RESPONSABILITÀ PENALE
•
Previsione legislativa del fatto vietato e della
sanzione comminata (principio di legalità)
•
Comportamento esterno suscettibile di
percezione (principio di materialità)
•
Comportamento concretamente lesivo o
pericoloso del bene giuridico tutelato (principio
di necessaria lesività)
•
Comportamento effettivamente rimproverabile al
suo autore (principio di colpevolezza)
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L’ILLECITO PENALE: elementi costitutivi
Elemento oggettivo (tipicità):
1.
2.
3.
4.
Condotta
Evento
Nesso causale
Assenza di cause di giustificazione (antigiuridicità)
Elemento oggettivo (colpevolezza):
1. Dolo
2. Colpa
3. Preterintenzione
4. Responsabilità oggettiva
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L’ILLECITO PENALE
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni
Il sistema distintivo – indicato dalla legge (art.
30 c.P.) – è un criterio di carattere formale che
distingue tra delitti e contravvenzioni in base
alla pena prevista per le singole fattispecie:
DELITTI:
- ergastolo
- reclusione
- multa
CONTRAVVENZIONI:
- arresto
- ammenda
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DELITTI E CONTRAVVENZIONI: differenze
di disciplina
• ELEMENTO PSICOLOGICO
• TENTATIVO
•
CONTRAVVENZIONI: PUNITE
SIA A TITOLO DI DOLO CHE
DI COLPA
•
DELITTI: LA PUNIBILITA’ PER
COLPA
DEVE
ESSERE
ESPRESSAMENTE PREVISTA
DAL CODICE
•
CONTRAVVENZIONI:
AMMESSO
•
DELITTI: AMMESSO
NON
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• PRESCRIZIONE
• CONTRAVVENZIONI:
PRESCRIZIONE
BREVE
(MAX 4 ANNI E MEZZO)
• DELITTI: PRESCRIZIONE
LUNGA, IN TALUNI CASI
IMPRESCRITTIBILI
(ES.
DELITTI
PUNITO
CON
L’ERGASTOLO)
• OBLAZIONE
• CAUSA DI ESTINZIONE
DEL REATO AMMESSA
SOLO
PER
LE
CONTRAVVENZIONI
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LA TUTELA DELLE ACQUE
DALL’ INQUINAMENTO
(D.Lgs. 152/99)
I principali obblighi dell’imprenditore:
– L’apertura di nuovi scarichi
– Il problema degli scarichi esistenti
– La violazione delle prescrizioni
– Il superamento dei limiti tabellari
– La responsabilità del gestore
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IL PROCEDIMENTO DI DIFFIDA
In caso di inosservanza delle prescrizioni
dell’autorizzazione allo scarico:
1) alla diffida, stabilendo un termine per
l’eliminazione dell’irregolarità
2) alla diffida + sospensione dell’autorizzazione per
un tempo determinato (in caso di pericolo per
la salute pubblica e/o l’ambiente)
3) alla revoca dell’autorizzazione in caso di
inadempimento della diffida o in caso di
violazioni pericolose e reiterate
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I RIFIUTI (D.Lgs. 22/97)
I principali obblighi dell’imprenditore:
- Il divieto di abbandono di rifiuti
- Le autorizzazioni per l’attività di gestione di
rifiuti
- La bonifica dei siti
- Gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei
registri obbligatori e dei formulari
- Il traffico illecito di rifiuti
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L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
(D.P.R. 203/88)
• I principali obblighi dell’imprenditore:
• impianti esistenti – autorizzazione +
relazione tecnica e progetto di
adeguamento
• impianti nuovi – autorizzazione
• Rispetto dei limiti di emissione
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I PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI
(D.Lgs. N. 334/1999)
AMBITO DI APPLICAZIONE
A1
Stabilimenti di cui all’art.2, comma 1,
ulteriormente individuati dall’art. 8
A2
Stabilimenti di cui all’art.2, comma 1
B
Altri stabilimenti di cui all’art.2, comma 3,
ulteriormente individuati dall’art. 5, comma 3
C
Altri stabilimenti di cui all’art.2, comma 3,
ulteriormente individuati dall’art. 5, comma 2
D
Altri stabilimenti di cui all’art.2, comma 3
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CLASSIFICAZIONE CONVENZIONALE
Presenza di
Appartenenza
sostanze
all’elenco
pericolose, anche dell’allegato A
se in quantitativi
inferiori ai valori
dell’allegato I,
colonna 2 e
dell’allegato B
Presenza di
sostanze
pericolose in
quantitativi
superiori ai valori
di soglia
dell’allegato B,
ma inferiori ai
valori
dell’allegato I
Presenza di
sostanze
pericolose in
quantitativi
superiori ai valori
della seconda
colonna, ma
inferiori ai valori
della terza
colonna,
dell’allegato I
Presenza di
sostanze
pericolose in
quantitativi
superiori ai valori
della terza
colonna,
dell’allegato I
Classificazio
ne di rischio
NO
NO / SI’
NO
NO
NO
non soggetto
SI’
NO
NO
NO
NO
SI’
SI’
NO
NO
NO
SI’
SI’
SI’
NO
NO
/
NO / SI’
/
SI’
NO
/
NO / SI’
/
/
SI’
D
C
B
A2
A1
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Adempimenti per il gestore
Articoli
del D.Lgs.
334/99
Adempimenti per il gestore dello stabilimento
5, comma prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti
1
rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente, nel rispetto dei principi del presente decreto e delle
normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e
di tutela dell’ambiente
5, comma Integrazione del documento di valutazione dei rischi di cui al
2
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed
integrazioni, indicando i rischi di incidenti rilevanti e l’adozione
delle appropriate misure di sicurezza
5, comma Informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento
2 e D.M. di coloro che lavorano in situ come previsto dal decreto del
16.03.98 Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998
5, comma Relazione art.5, comma 3
3
(30 –180 milioni)
5, comma Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i
3e6
cittadini e i lavoratori di cui all'allegato V (arresto fino a 3
comma 5
mesi)
D C B A2 A1
A chi
inviarli ?
    
   
   

  
Regione
Prefetto
Ministero
dell’ambiente
Regione
Prefetto Sindaco
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ADEMPIMENTI PER IL GESTORE
Articoli
del D.Lgs.
334/99
Adempimenti per il gestore dello stabilimento
6,
Notifica redatta secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art.6
comma1 (arresto fino a 1 anno)
7, comma Documento che definisce la propria politica di prevenzione
1
degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma
adottato per l'attuazione del sistema di gestione della
sicurezza. arresto fino a 1 anno)
7, comma Attuazione di un sistema di gestione della sicurezza secondo i
2
principi stabiliti dall’allegato III arresto da 3 mesi a 1 anno)
8
rapporto di sicurezza redatto secondo i criteri dell’allegato II
(arresto fino a 1 anno)
5, comma Piano di emergenza interno con le modalità e i contenuti minimi
3 e 11
previsti dall'articolo 11 e dall’allegato IV ( da 30 a 180 milioni)
11,
Trasmissione delle informazioni utili per l’elaborazione del
comma 4 piano di emergenza esterno
D C B A2 A1
 
 
 

 ? 
  
A chi
inviarli ?
Ministero
dell’Ambiente
Regione
Provincia
Comune
Prefetto
Comitato tecnico
regionale o
interregionale
Comitato tecnico
regionale o
interregionale
Provincia
Prefetto
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ADEMPIMENTI PER IL GESTORE
Adempimenti per il gestore dello stabilimento
Articoli
del
D.Lgs.
334/99
12,
Comunicazione delle informazioni necessarie per la redazione del piano di
comma emergenza esterno (art. 20) per gli stabilimenti in cui è stato individuato un
2
possibile effetto domino (da 30 a 180 milioni)
13,
Predisposizione, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza
comma integrato dell'area, aggiornato nei tempi e con le modalità di cui all'articolo
1, lett.b, 8, comma 6
punto 2
14,
adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le
comma persone e per l'ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili, nel
6
caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone frequentate dal
pubblico, zone residenziali e zone di particolare interesse naturale (da 30
A chi
inviarli ?
D C B A2 A1


Provincia
Prefetto
Ministero
dell’Ambiente

a 180 milioni)
24,
Al verificarsi di un incidente rilevante adottare le misure previste dal piano
comma di emergenza di cui all'articolo 11 (arresto da 6 mesi a 3 anni)
1
24,
Al verificarsi di un incidente rilevante:
comma
 Informare gli enti competenti delle circostanze dell’incidente, delle
1
sostanze pericolose presenti, dei dati disponibili per valutare le
conseguenze dell’incidente per l’uomo e per l’ambiente, delle misure
di emergenza adottate, delle informazioni sulle misure previste per
limitare gli effetti dell’incidente a medio e lungo termine ed evitare che
esso si riproduca

aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite
emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni
o le conclusioni tratte (arresto da 6 mesi a 3 anni)
 ? 

Prefetto
Sindaco
Comando
provinciale dei V.F.
Presidente della
giunta regionale
Presidente
dell’Amministrazio
ne provinciale
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LA SICUREZZA SUL LAVORO
(D.Lgs. 626/94)
I principali obblighi del datore di lavoro:
OBBLIGHI GENERICI
•
•
•
Valutazione dei rischi (elaborazione
documento)
Designazione addetti (R.S.P.P., squadra
antincendio, evacuazione, pronto soccorso,
medico competente)
Adozione di tutte le misure necessarie per la
sicurezza e la salute dei lavoratori
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• Obblighi documentali (registro infortuni,
documentazione sanitaria, verbale riunione
periodica)
• Obblighi nei contratti di appalto (verifica
idoneità professionale, informazione,
coordinamento)
• Riunione periodica sulla sicurezza
• Informazione e formazione dei lavoratori
• Obblighi relativi ai luoghi di lavoro
• Obblighi relativi all’uso delle attrezzature di
lavoro e ai dispositivi di protezione
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OBBLIGHI SPECIFICI:
• Impiego di agenti cancerogeni e mutageni
•Impiego di agenti chimici
•Impiego di agenti biologici
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La violazione degli obblighi comporta una
conseguente responsabilità penale
Procedimento di estinzione delle
contravvenzioni in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. 758/94)
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PUNTI FONDAMENTALI DEL
PROCEDIMENTO DI ESTINZIONE
ORGANO DI VIGILANZA
• Accerta la violazione
• impartisce un’apposita
prescrizione
• fissa un tempo adeguato
per la regolarizzazione
(max 6 mesi)
• entro 60 giorni dalla
scadenza del termine
verifica se la violazione
è stata eliminata
• riferisce la
contravvenzione al P.M.,
ma il procedimento
penale resta sospeso
Ammette il
contravventore a
pagare entro 30
giorni una
somma pari ad ¼
dell’ammenda
massima
stabilita per
l’originaria
contravvenzione
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• Entro 120 giorni dalla scadenza del
termine per l’adempimento:
comunica al P.M. l’adempimento e
l’avvenuto pagamento della somma
la contravvenzione si estingue
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Estranei al meccanismo di estinzione
• Delitti colposi che possono derivare dalla
violazione delle norme previste dal D.lgs.
626/94:
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
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LA RESPONSABILITA’ DA
PRODOTTO DIFETTOSO
(D.P.R. 24 maggio1988, n.224)
– Introduce una forma di responsabilità
oggettiva: la responsabilità del fabbricante
è ricollegata semplicemente al difetto del
prodotto che ha arrecato il danno;
– A nulla giova dimostrare di avere impiegato
la dovuta diligenza;
– Il fabbricante si libera da responsabilità
soltanto se riesce a dimostrare una delle
circostanze di cui all’art. 6
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ART.6: LA RESPONSABILITA’ E’
ESCLUSA:
……
se lo stato delle conoscenze tecniche e
scientifiche, al momento in cui il
produttore ha messo in circolazione il
prodotto, non permetteva ancora di
considerare il prodotto come difettoso;
………..
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2. I SOGGETTI RESPONSABILI
• LEGALE RAPPRESENTANTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• DATORE DI LAVORO
• DIRIGENTI
• PREPOSTI
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IL LEGALE RAPPRESENTANTE
• Soggetto/i cui spetta il potere di amministrazione
e di rappresentanza della società, ossia il potere di
compiere atti in nome e per conto della società
• Salva diversa indicazione contenuta nello statuto,
nelle società di persone l’amministrazione della
società spetta a tutti i soci
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Nelle società di capitali, quanto gli amministratori
sono più di uno essi formano il CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, organo cui spetta,
collegialmente, la gestione dell’attività sociale
• Il consiglio – se consentito nell’atto costitutivo –
può delegare le proprie attribuzioni ad alcuni dei
suoi membri (AMMINISTRATORI DELEGATI)
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IL DATORE DI LAVORO
• Soggetto titolare del rapporto di lavoro o
comunque quello che ha la responsabilità
dell’impresa stessa o dell’unità produttiva,
in quanto titolare dei poteri decisionali e di
spesa (art. 2 lett. b) D.Lgs. 626/94)
• Se l’impresa assume forma individuale:
TITOLARE DELL’IMPRESA
• Se l’impresa ha carattere di società:
LEGALE RAPPRESENTANTE o DIRETTORE
UNITA’ PRODUTTIVA
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• Se l’impresa è esercitata sotto forma di
società priva di personalità giuridica (s.s.,
s.n.c., s.a.s.), o nelle società di fatto:
TUTTI I SOCI
“Sussiste responsabilità penale per fatti
omissivi accertati a carico di una società
di persone in capo ai singoli soci,
rimanendo del tutto irrilevante la
ripartizione dei compiti all’interno della
compagine sociale” (Cass. pen. sez. III, 13
aprile 1989; 18 maggio 1983)
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IL DIRIGENTE
• Sono dirigenti – secondo la definizione contenuta
nei contratti collettivi – coloro che, rispondendo
direttamente all’imprenditore o ad altro dirigente a
ciò espressamente delegato, svolgono funzioni di
elevato grado di professionalità, con ampia
autonomia
“La qualifica di dirigente spetta al prestatore di
lavoro il quale sia in concreto investito di
attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri
di iniziativa, gli consentano di adottare scelte
operative e di imprimere un indirizzo all’attività
aziendale” (Cass. civ. sez. lav., 28 gennaio 1989)
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IL PREPOSTO
• Sono preposti coloro che, sovraintendono a tutte
le attività alle quali siano addetti lavoratori
subordinati o ad essi equiparati (art. 4 D.P.R.
574/55)
“al preposto compete tutto quanto concerne la
direzione e la sorveglianza degli operai che gli
sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano
eseguite operazioni o manovre avventate dalle
quali possano scaturire condizioni di pericolo”
(Cass. pen. sez. IV, 30 aprile 1991)
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3. IL TRASFERIMENTO DELLE
RESPONSABILITA’
NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
• “INCARICO DI FUNZIONE” E “INCARICO DI
ESECUZIONE”
• FUNZIONI DELEGABILI
• CARATTERISTICHE DI AMMISSIBILITA’ E DI
VALIDITA’ DELLA DELEGA
• EFFICACIA PENALE E CIVILE DELLA
DELEGA
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LA DELEGA DI FUNZIONI
• NON CONFONDERE “SUDDIVISIONE DEI
COMPITI” CON “DELEGA DI
RESPONSABILITA’”
• PROBLEMI DELLA DELEGA:
– DELEGABILITA’ DELLE FUNZIONI
– EFFETTIVITA’ DEL TRASFERIMENTO
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EFFICACIA PENALE DELLA DELEGA
DI FUNZIONI
Contrasto di giurisprudenza:
– nessuna conseguenza
Cass. pen. sez. III 29.12.94 n. 12975
Cass. pen. sez. III 03.12.96 n. 10333
– Trasferimento della responsabilità penale,
sussistendo determinati presupposti
Cass. pen. sez. III, 31 ottobre 1990 n. 14342;
Cass. pen. sez. III, 3 maggio 1996, n. 4422;
Cass. pen. sez. III, 27 maggio 1996, n. 5242;
Cass. pen. sez. III, 6 maggio 1996, n. 1570;
Cass. pen. sez. III, 17 gennaio 2000, n. 442.
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CONDIZIONI OGGETTIVE:
• NECESSITA’ DEL DECENTRAMENTO DI
COMPITI E RESPONSABILITA’
• CONTENUTO SPECIFICO
• PUBBLICITA’
• AUTONOMIA DECISIONALE
• AUTONOMIA DI SPESA
• FORMA SCRITTA
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CONDIZIONI SOGGETTIVE:
• CAPACITA’ TECNICA DEL DELEGATO
• DIVIETO DI INGERENZA DA PARTE DEL
DELEGANTE
• INSUSSISTENZA DI RICHIESTE DI
INTERVENTO
• MANCATA CONOSCENZA DELLA
NEGLIGENZA
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4. COME CONFERIRE UNA VALIDA
DELEGA DI FUNZIONI
• OGGETTO DELLA DELEGA
• SOGGETTI COINVOLTI
• REDAZIONE DOCUMENTO
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LE RESPONSABILITA’
AZIENDALI
REDAZIONE DEL DOCUMENTO
DI DELEGA:
DELEGA
DATORE DI LAVORO
(responsabile primario)
DIRIGENTE
(responsabile
dell’attività
da lui diretta)
PREPOSTO
(responsabile
dell’attività
cui
sovraintende)
1.VERIFICA DELLE EFFETTIVE
ESIGENZE DELL’IMPRESA
2. INDIVIDUAZIONE DI IDONEO
SOGGETTO DELEGATO
3. ANALITICA INDIVIDUAZIONE
DEI COMPITI DELEGATI
4. INDICAZIONE DEI MEZZI
TECNICI ED ECONOMICI
NECESSARI
5. PUBBLICITA’ INTERNA ED
ESTERNA DELL’ATTO
6. ACCETTAZIONE SCRITTA DA
PARTE DEL DELEGATO
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1. EFFETTIVE ESIGENZE DELL’IMPRESA
“ ….una complessità organizzativa e
gestionale, accompagnata dalla presenza di
speciali problematiche relative alle
materie…., tale da giustificare ed anzi
rendere necessaria la suddivisione dei
compiti e delle responsabilità….”
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2. IDONEITA’ DEL SOGGETTO DELEGATO
• “… la molteplicità e la complessità tecnicogiuridica dell’impegno richiesto nelle materie ….
richiedono una professionalità tecnica specifica,
un continuo aggiornamento, la necessità di una
presenza costante, la disponibilità di tempo
sufficiente…”
• “… l’esperienza acquisita da molti anni – con
specifico riferimento anche alla realtà produttiva
…. – nella gestione delle problematiche relative
alla …, nonché per sua posizione di …”
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3. COMPITI DELEGATI
“… In particolare con riferimento al D.Lgs.
626/94 e successive modificazioni, si
intendono in ogni caso attribuite al delegato
le funzioni ed i poteri in appresso indicati,
attinenti alla sicurezza e igiene dei
lavoratori, da esplicare direttamente o far
esplicare da altri:
• a) …
• b) …”
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4. MEZZI TECNICI ED ECONOMICI
• “… in piena autonomia nell’ambito dell’attività
svolta da…, potendo agire con le stesse
prerogative dei mandanti ed in sostituzione degli
stessi quanto a funzioni ed autonomia decisionale
e patrimoniale in tema di ...”
• “… al delegato viene garantito, nell’ambito di ogni
bilancio aziendale, un adeguato budget da gestire
secondo le procedure aziendali, ferma restando la
possibilità di disporre acquisti e spese anche oltre
il limite prefissato ogni qualvolta ne ravvisi la
necessità e l’urgenza …”
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5. PUBBLICITA’
“…La presente delega avranno validità dal
----------------- ; ad essa verrà data ampia
pubblicità,
attraverso
comunicazione
formale alle Rappresentanze interne; essa
verrà portate a conoscenza delle Autorità
amministrative che le richiedano e dei
soggetti privati di volta in volta
interessati…”
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6. ACCETTAZIONE
“… Il Consiglio dispone affinché la
presente delibera venga trasmessa, in
copia, per l’accettazione della delega in
essa contenuta al delegato che, in caso di
accettazione, restituirà detta copia
debitamente sottoscritta …”
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5. COME GESTIRE LA DELEGA DI
FUNZIONI
• ADEMPIMENTI DEL DELEGATO
• COMPORTAMENTI DEL DELEGANTE
• PUBBLICITA’; AMODIFICHE ED
AGGIORNAMENTI
• DELEGA DI FUNZIONI ED ORGANI DI
VIGILANZA
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Il tema della gestione va affrontato
sotto due distinte prospettive
• Il punto di vista del delegante, che vuole evitare di
incorrere nelle responsabilità da cui ritiene di
essersi liberato con la delega;
• Il punto di vista del delegato che, pur gestendo le
funzioni che gli sono state attribuite, vuole evitare
di essere considerato responsabile anche per fatti
non a lui addebitabili.
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IL DELEGANTE
• Mantiene alta la propria attenzione in ordine alle
scelte strategiche
• Non si ingerisce nella gestione delle funzioni
delegate
• Garantisce la autonomia finanziaria e gestionale
del delegato
• Cura la predisposizione ed il mantenimento di
procedure per il corretto conferimento e la
gestione della delega, ivi compresa la
comunicazione in caso di emergenza
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IL DELEGATO
• Prima del conferimento
formale della delega:
- Effettua o fa effettuare un
audit di conformità
normativa e tecnica;
- Redige un prospetto delle
misure da adottare e degli
interventi da effettuare in
ordine di priorità;
- Verifica la compatibilità
delle proprie disponibilità
economiche e di risorse
con le necessità emerse
durante l’audit
• Dopo il conferimento
formale della delega:
- Mantiene attivo un
sistema di gestione di
tutte le funzioni
delegate
- Realizza le misure
secondo l’ordine di
priorità stabilito;
- Richiede l’intervento
del delegante quando
gli interventi
necessari superano la
sua capacità di spesa.
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AUDIT DI CONFORMITÀ
Consente di “fotografare” i comportamenti
dell’azienda in un determinato momento,
confrontandoli con quelli richiesti dalla legge.
Il rapporto che ne consegue è destinato in via
riservata alla direzione aziendale.
Deve contenere indicazioni e suggerimenti operativi
per misure ed azioni correttive.
Deve essere seguito dalla adozione di procedure per
il mantenimento della conformità.
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SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
 Riduzione del rischio di sanzioni e/o di
responsabilità risarcitorie
 Maggiore possibilità dell’organizzazione di
dimostrare documentalmente di “avere fatto
quanto possibile per evitare il danno” (art. 2050
c.c ed altri casi di “responsabilità aggravata”)
 Maggiore capacità dell’organizzazione di
realizzare e dimostrare documentalmente una
adeguata formazione del personale
 Maggiore facilità a mantenere nel tempo la
conformità legislativa sugli aspetti sostanziali
della propria attività (es. gestione dei rifiuti)
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SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
In un processo penale a seguito di
incidente sul lavoro, il giudice ha ritenuto
che la certificazione ambientale
correttamente ottenuta ed applicata
potesse provare che l'impresa aveva
messo in atto tutto quanto si doveva fare
per il corretto funzionamento dei cicli
produttivi
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Tribunale di Mondovì, 24 aprile 2001, n. 257:
riconosce alla certificazione [in tal caso, si
trattava di un SGA a norma ISO 14001] il ruolo
rilevante di prova documentale
dell’“atteggiamento virtuoso dell’impresa”:
«la previsione di procedure produttive in
occasione della richiesta di certificazione è un
primo significativo passo verso il
conseguimento di una quota di sicurezza
adeguata»;
«la certificazione ottenuta ed i documenti
prodotti e/o acquisiti dal perito hanno
dimostrato una sola cosa: di più non si poteva
fare. Di più. dunque, non era corretto esigere»
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PROCEDURA PER LA DELEGA
• Individuazione delle funzioni delegabili
• Scelta di un idoneo delegato
• Redazione e conservazione del documento
• Pubblicità
• Adempimenti e responsabilità in caso di
ispezione o incidente
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IN CASO DI ISPEZIONE O DI
INCIDENTE
• Il responsabile delle relazioni con gli organi
ispettivi deve essere sempre e subito avvertito;
• Egli deve conoscere puntualmente la delega ed
averne copia;
• Il contenuto della delega deve essere portato a
conoscenza degli ispettori senza esitazioni o
incertezze;
• Copia della delega deve essere consegnata agli
ispettori;
• Il delegato deve essere pronto ad affrontare gli
organi di controllo;
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DUE DILIGENCE E GARANZIE
CONTRATTUALI IN CASO DI CESSIONE E
ACQUISTO DI UN SITO CONTAMINATO
La Due Diligence, normalmente effettuata per gli
aspetti strettamente economici e fiscali deve
essere estesa alle “passività ambientali”.
La sua effettuazione deve essere prevista
contrattualmente ed i suoi risultati possono
costituire condizioni sospensive del contratto.
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Le Clausole contrattuali a tutela del venditore o
dell’acquirente debbono tenere conto di tutti gli
obblighi giuridici ed i vincoli che la legge
stabilisce a carico del proprietario del sito e del
responsabile dell’inquinamento:
• Obbligo di effettuare la bonifica
• Obbligo di rimborsare le spese sostenute dalla
amministrazione per la bonifica
• Onere reale sulle aree
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delega.28.11.02 - Associazione Industriali della Provincia di