BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI
L’INQUINAMENTO
ACUSTICO
Avv. Federico Peres
B & P – avvocati
Butti – Butti – Peres – Zalin – Chilosi
via Leoni n. 4 – 37121 Verona
tel. 045/8012901 – fax 045/8031355
e-mail [email protected]
Sito www.buttiandpartners.com
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INQUINAMENTO ACUSTICO
NORMATIVA COMUNITARIA
NORMATIVA NAZIONALE
SPECIFICA
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
(non vigente)
Ante 2002 - disciplina di settore
Post 2002 – disciplina generale
DIRETTIVA 49/2002
d.p.c.m. 1 marzo 1991
d.p.c.m. 1 marzo 1993
LEGGE quadro n. 447/1995
NORMATIVA NAZIONALE
GENERALE
TUTELA PENALE
art. 659 c.p.
TUTELA CIVILE
art. 844 c.c.
Decreti attuativi: es.
d.p.c.m. 14 novembre 1997
D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142
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NORMATIVA COMUNITARIA
Prima del 2002
DISCIPLINA di SETTORE: non esisteva
una disciplina organica sull’inquinamento acustico.
Erano stati adottati solamente una serie di
provvedimenti che regolavano le singole sorgenti
mobili.
Dopo il 2002
DISCIPLINA GENERALE: Direttiva
2002/49/CE, pubblicata sulla G.U.C.E. n. 18 del
18.07.2002.
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DIRETTIVA 2002/49/CE
OBIETTIVO
prevenire, evitare e ridurre gli effetti nocivi derivati
dall’esposizione al rumore ambientale.
ECCEZIONI
Rumore prodotto dalla stessa persona esposta, dalle
attività domestiche e dal vicinato
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DIRETTIVA 2002/49/CE:
VALORI LIMITE
La direttiva comunitaria contiene varie definizioni.
Importante è la definizione di “descrittore acustico” – ovvero
la quantità fisica che descrive il rumore ambientale avente
un rapporto con l’effetto nocivo (ex art. 3, lett. d.) -
In essa si individuano, per i diversi periodi della
giornata – diurno, serale, notturno e complessivo (che
include giorno, sera e notte) Continua Dir. 49/2002
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il valore limite
Al SUPERAMENTO di tali
valori, fissati dai singoli Stati
membri,
Le competenti autorità dei singoli
Stati esaminano o applicano
provvedimenti di attenuazione del
rumore (ex art. 3, lett. r)
Continua Dir. 49/2002
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Prevede inoltre una serie di
SCADENZE
In particolare:
18 luglio 2004
adozione da parte degli Stati
membri delle DISPOSIZIONI
legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per
CONFORMARSI alla direttiva
(art. 14, co. 1)
Continua Dir. 49/2002
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30 luglio 2007
elaborazione da parte degli
Stati membri e, ove opportuno,
adozione di MAPPE ACUSTICHE
relative al precedente anno
solare per alcune località
genericamente indicate
(art. 7, co. 1)
18 luglio 2009
presentazione da parte della
Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio di una
RELAZIONE sull’attuazione
della Direttiva
(art. 11, co. 1)
Continua Dir. 49/2002
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CRITICA
I valori limite riportati nell’Allegato VI della
Direttiva, pur non essendo vincolanti per gli
Stati, sono MENO RESTRITTIVI di quelli
attualmente in vigore in Italia, ai sensi del
D.P.C.M. n. /1997
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D.lgs 19 agosto 2005, n. 194
emanato in attuazione della
DIRETTIVA 2002/49/Ce
relativa alla determinazione e
alla gestione del rumore
ambientale
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NORMATIVA NAZIONALE
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
(non vigente)
In particolare:
STATO – funzioni generali.
es: disciplina inquinamento acustico porti, aeroporti,
ferrovie.
REGIONI – controllo e prevenzione inquinamento acustico
prodotto da sorgenti fisse in generale.
COMUNI – controllo rumore derivante dalla circolazione
stradale.
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continua: normativa nazionale
D.P.C.M. 1 marzo 1991
● rubricato: “limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”.
●
il decreto è ancora applicato, in quanto
richiamato nel regime transitorio della
legge quadro 447/1995.
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continua: normativa nazionale
D.P.C.M. 1 marzo 1993
Decreto emanato in attuazione dell’art. 4, L. 23.12.1978, n.833 e
dell’art. 2, co. 14, L. 8.07.1986, n.349.
Disciplinava inquinamento acustico
IMPIANTI INDUSTRIALI e
TEMPORANEE.
proveniente da
da ATTIVITÀ
Nel preambolo si chiariva il CARATTERE TRANSITORIO
del decreto, in attesa di approvazione di una legge
quadro in materia.
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continua: d.p.c.m. 1 marzo 1993
Richiedeva ai COMUNI di effettuare la
ZONIZZAZIONE ACUSTICA – ovvero
suddividere territorio in classi o aree
acusticamente omogenee.
Non prevedeva un termine entro il quale ultimare
la classificazione.
Individuava DUE REGIMI differenti:
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continua: d.p.c.m. 1 marzo 1993
TRANSITORIO – in vigore in attesa della
zonizzazione.
Associava alle 4 DIVERSE ZONE individuate
all’art. 6, dei limiti di accettabilità per il
periodo diurno e notturno.
DEFINITO – in vigore ultimata la zonizzazione.
Prevedeva differenti limiti per le SEI
CLASSI in cui si sarebbe dovuto suddividere
il territorio comunale.
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continua: d.p.c.m. 1 marzo 1993
Le SEI CLASSI previste (poi riprese dalla legge
quadro) erano:






Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
I – aree particolarmente protette
II – aree per uso prevalentemente residenziale
III – aree di tipo misto
IV – aree di intensa attività umana
V – aree prevalentemente industriali
VI – aree esclusivamente industriali
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continua: d.p.c.m. 1 marzo 1993
Erano previsti dei PIANI di RISANAMENTO le IMPRESE avrebbero dovuto presentare questi piani
alla REGIONI entro 6 MESI dall’entrata in vigore
del decreto, per garantire l’adeguamento ai limiti
previsti dal decreto.
La Corte Costituzionale con Sentenza 30.12.1991, n. 517
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti
del decreto perché incidenti sulla competenza delle
regioni e delle province autonome.
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continua: d.p.c.m. 1 marzo 1993
La ZONIZZAZIONE ACUSTICA non è stata attuata
Solo il REGIME TRANSITORIO ha trovato parziale
applicazione.
In questo contesto normativo è stata approvata la
LEGGE QUADRO 447/1995
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LEGGE QUADRO 447/1995
 Ampi poteri alla REGIONI e agli ENTI LOCALI
 Obiettivo: tutela AMBIENTE ESTERNO e AMBIENTE
ABITATIVO dall’inquinamento acustico

Mantiene obbligo per i COMUNI
ZONIZZAZIONE ACUSTICA
di
effettuare
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continua: legge quadro 447/1995
DIFFERENZA
rispetto al D.P.C.M. 1 marzo 1993:
Ruolo delle REGIONI:
 elaborare CRITERI GUIDA per zonizzazione
 POTERI SOSTITUTIVI in caso di INERZIA
dei Comuni
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continua: legge quadro 447/1995
Riprende dal d.p.c.m. del 1 marzo 1991, specificandoli
ulteriormente, una serie di
LIMITI di ACCETTABILITA’ tra
cui:
 VALORI limite di EMISSIONE – valore massimo di
rumore che può essere emesso da sorgente sonora.
Da misurarsi in prossimità sorgente stessa.
 VALORI limite di IMMISSIONE – valore massimo di
rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell’ambiente, abitativo o esterno.
Da misurarsi in prossimità dei ricettori.
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continua: LIMITI di ACCETTABILITA’
 VALORI di ATTENZIONE – valore di rumore che
segnala la presenza di un potenziale rischio per la
salute umana o per l’ambiente.
 VALORI di QUALITA’ – valori di rumore da conseguire
nel breve, medio e lungo periodo, con le tecnologie
e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare obiettivi di tutela previsti dalla legge.
Tra i valori limite di immissione rientra il c.d.
VALORE LIMITE DIFFERENZIALE
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dato dalla DIFFERENZA tra il
RUMORE AMBIENTALE e il
RUMORE RESIDUO
Dal momento che il RUMORE AMBIENTALE è costituito
dall’insieme del rumore residuo e del rumore
prodotto dalle specifiche fonti disturbanti
il VALORE DIFFERENZIALE ha lo scopo di misurare il
RUMORE PRODOTTO dalle singole fonti disturbanti
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Il LIMITE DIFFERENZIALE
è quantificato in:
5 dB nel periodo diurno
3 dB nel periodo notturno
ATTENZIONE
Non trova applicazione per la classe IV – che comprende
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
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d.p.c.m. 14 novembre 1997
ha individuato per ognuna delle sei classi i VALORI LIMITE
di emissione, immissione, attenzione e qualità.
In attesa che i Comuni procedano a suddividere il territorio
in classi, la legge quadro ha previsto
REGIME TRANSITORIO
coincidente con il regime transitorio già disciplinato nel
d.p.c.m. 1° marzo 1991, in quanto COMPATIBILE
con la legge quadro.
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continua: legge quadro 447/1995
La legge quadro prevede l’emanazione di numerosi
DECRETI ATTUATIVI, molti dei quali sono già stati
adottati. Ad esempio il d.p.c.m. 14.11.1997.
La legge quadro prevede
SANZIONI
di natura esclusivamente
AMMINISTRATIVA
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continua: legge quadro 447/1995
ESEMPI
di sanzioni sono:
 Sanzione da 1.033 a 10.330 euro per chi non ottempera ad
ordinanza contingibile ed urgente adottata dal sindaco ai
sensi dell’art. 9 (salve le eventuali conseguenze penali ex
art. 650 c.p.).
 Sanzione da 571 a 5.165 euro per chi, nell’esercizio di una
sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori
limite di emissione o di immissione.
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continua: normativa nazionale
D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142
Disposizioni per il contenimento e la
prevenzione dell’inquinamento acustico
derivante dal
TRAFFICO VEICOLARE
a norma dell’art. 11 della legge
447/1995
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continua: normativa nazionale
L’ordinamento nazionale fornisce ulteriori strumenti di
tutela dall’inquinamento acustico:
 sotto il PROFILO PENALE
art. 659 c.p.
 sotto il PROFILO CIVILE
art. 844 c.c.
In particolare si osservi che:
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continua: normativa nazionale
A. PROFILO PENALE
Ai sensi
dell’
art. 659 c.p.
“Chiunque, mediante schiamazzi
o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di
segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo
strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle
persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti
pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda fino a euro 310. Si applica l’ammenda da euro
103 a euro 518 a chi esercita una professione o un mestiere
rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni
dell’Autorità”.
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continua: normativa
nazionale
Questione:
A. PROFILO PENALE
SOPRAVVIVENZA art. 659 c.p.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 447/1995, la
giurisprudenza della Cassazione penale non è un’unanime nel
pronunciarsi sul tema
E’ABROGATO per la Cass. pen., sez. I, 19.05.1999, n.
6291: deve intendersi depenalizzata, in forza del
principio di specialità (…), costituendo tale condotta
l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, co. 2, L.
447/1995.
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continua: A.
Profilo penale
SOPRAVVIVENZA art.659 c.p.
NON è ABROGATO per la Cass. pen., sez. I,
19.01.2001, n. 443: si esclude l’abrogazione per
entrata in vigore dell’art. 10, co. 2, L.447/1995,
poiché le due le due norme perseguono scopi diversi:
 l’art. 659 c.p. sanziona gli EFFETTI negativi della
rumorosità sulla tranquillità pubblica;
 l’art. 10, co. 2, L. 447/1995 sanziona il
SUPERAMENTO dei LIMITI di rumorosità fissati,
indipendentemente da un effettivo disturbo.
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continua: normativa nazionale
B. PROFILO CIVILE
L’
art. 844 c.c.
pone un divieto a carattere generale.
Il proprietario di un fondo può far cessare le immissioni
(incluse quelle acustiche) sul proprio fondo che superino la
NORMALE TOLLERABILITÀ, avuto riguardo:
 alla condizione dei luoghi;
 al contemperamento delle esigenze della produzione con le
ragioni della proprietà;
 alla priorità di un determinato uso.
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continua: normativa
nazionale
B. PROFILO CIVILE
L’APPLICAZIONE dell’art. 844 c.c. ha comportato
numerose pronunce giurisprudenziali, dalle quali si
può dedurre che:
 per DETERMINARE L’INTOLLERABILITÀ delle immissioni
acustiche si possono utilizzare i limiti fissati dal d.p.c.m.
14.11.1997, n;
 la disciplina di settore persegue una finalità pubblica.
Non è quindi da escludere l’APPLICABILITÀ dell’art. 844
c.c. ai RAPPORTI TRA PRIVATI.
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