Accordo
“Nuove misure per
il credito alle PMI”
La gestione del rapporto tra l’impresa e la banca: strumenti e tecniche per migliorarla
Trieste, 20 marzo 2012
Cos’è
Accordo del 28.02.2012 tra Governo, ABI, Confindustria e altre Associazioni Imprenditoriali per sostenere
le imprese che pur registrando tensioni finanziarie presentano comunque prospettive economiche
positive
Beneficiari
Piccole e medie imprese
in bonis
< 250 dipendenti
< 50 mio € fatturato oppure
< 43 mio € attivo patrimoniale
non ha posizioni classificate come “sofferenze” o “partite incagliate” o
“esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90
giorni”* o procedure esecutive in corso
Misure
 Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo
termine e della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing immobiliare (6 mesi per il
leasing mobiliare)
 Allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine e allungamento anticipazioni su
crediti
Scadenza per la richiesta
31 dicembre 2012
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SOSPENSIONE
•
Finanziamenti (e operazioni di leasing finanziario) in essere alla data della firma
dell’Accordo con la sola esclusione di quelli che abbiano già fruito della
sospensione ai sensi dell'Avviso Comune
•
Sospensione delle rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo
parzialmente) da non più di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda
•
Tasso d’interesse uguale a quello originario previsto dal contratto
•
Silenzio-assenso entro 30 gg. (solo per le imprese che alla data della presentazione
della domanda sono classificate "in bonis" e che non hanno ritardi di pagamento e
salvo esplicito rifiuto della banca)
•
Ammissibili mutui agevolati
3
ESEMPIO
4
ALLUNGAMENTO
 Durata massima pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento
(comunque non più di 2 anni per i mutui chirografari e non più di 3 anni per quelli
ipotecari)
 Le operazioni saranno realizzate a un tasso d’interesse uguale a quello previsto dal
contratto originario qualora la durata residua, comprensiva del periodo di
allungamento, non risulti superiore a 3 anni.
 Ammissibili mutui agevolati
Possibile sospensione + Allungamento
domanda entro 30 giugno 2013
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6
Allungamento delle scadenze delle anticipazioni su crediti verso clienti fino a un
massimo di 270 giorni
• Insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
• Tasso di interesse previsto dal contratto originario.
• Silenzio-assenso entro 30 gg se l’impresa è "in bonis" e non ha ritardi di pagamento
(salvo esplicito rifiuto della banca)
Finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri realizzati dall’impresa
• Possibile finanziamento proporzionale all’aumento di mezzi propri per operazioni di
rafforzamento patrimoniale (se aumento rilevante ai fini ACE).
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ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
1.
Le banche effettueranno l'istruttoria in piena autonomia
2.
Le imprese richiedenti forniranno le informazioni necessarie per valutare la
capacità di continuità aziendale.
3.
Le banche si impegnano a fornire una risposta entro 30 gg. lavorativi dalla
presentazione della domanda o dalla data di ricevimento delle informazioni
aggiuntive eventualmente richieste alle imprese.
4.
La banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a
quelle previste dall'Accordo
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