Accordo “Nuove misure per il credito alle PMI” La gestione del rapporto tra l’impresa e la banca: strumenti e tecniche per migliorarla Trieste, 20 marzo 2012 Cos’è Accordo del 28.02.2012 tra Governo, ABI, Confindustria e altre Associazioni Imprenditoriali per sostenere le imprese che pur registrando tensioni finanziarie presentano comunque prospettive economiche positive Beneficiari Piccole e medie imprese in bonis < 250 dipendenti < 50 mio € fatturato oppure < 43 mio € attivo patrimoniale non ha posizioni classificate come “sofferenze” o “partite incagliate” o “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni”* o procedure esecutive in corso Misure Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine e della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing immobiliare (6 mesi per il leasing mobiliare) Allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine e allungamento anticipazioni su crediti Scadenza per la richiesta 31 dicembre 2012 2 SOSPENSIONE • Finanziamenti (e operazioni di leasing finanziario) in essere alla data della firma dell’Accordo con la sola esclusione di quelli che abbiano già fruito della sospensione ai sensi dell'Avviso Comune • Sospensione delle rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda • Tasso d’interesse uguale a quello originario previsto dal contratto • Silenzio-assenso entro 30 gg. (solo per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate "in bonis" e che non hanno ritardi di pagamento e salvo esplicito rifiuto della banca) • Ammissibili mutui agevolati 3 ESEMPIO 4 ALLUNGAMENTO Durata massima pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento (comunque non più di 2 anni per i mutui chirografari e non più di 3 anni per quelli ipotecari) Le operazioni saranno realizzate a un tasso d’interesse uguale a quello previsto dal contratto originario qualora la durata residua, comprensiva del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni. Ammissibili mutui agevolati Possibile sospensione + Allungamento domanda entro 30 giugno 2013 5 6 Allungamento delle scadenze delle anticipazioni su crediti verso clienti fino a un massimo di 270 giorni • Insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. • Tasso di interesse previsto dal contratto originario. • Silenzio-assenso entro 30 gg se l’impresa è "in bonis" e non ha ritardi di pagamento (salvo esplicito rifiuto della banca) Finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri realizzati dall’impresa • Possibile finanziamento proporzionale all’aumento di mezzi propri per operazioni di rafforzamento patrimoniale (se aumento rilevante ai fini ACE). 7 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 1. Le banche effettueranno l'istruttoria in piena autonomia 2. Le imprese richiedenti forniranno le informazioni necessarie per valutare la capacità di continuità aziendale. 3. Le banche si impegnano a fornire una risposta entro 30 gg. lavorativi dalla presentazione della domanda o dalla data di ricevimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste alle imprese. 4. La banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'Accordo 8