Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 14 25.03.2014 Studi di settore: accertamenti e verifiche presso la sede del contribuente A cura di Marco Brugnolo Categoria: Studi di settore Sottocategoria: Varie L’accertamento basato sugli studi di settore costituisce una modalità accertativa oramai di portata generale, investendo la quasi totalità delle aziende di minori dimensioni e lavoratori autonomi (volume di ricavi o compensi inferiori, generalmente, a 7,5 milioni di euro). Il presente contributo, dopo una breve disamina degli elementi che caratterizzano questo strumento, si sofferma sul tema dei controlli, delle tipologie di accertamento e delle connesse misure sanzionatorie, nonché dei rimedi difensivi che possono essere efficacemente adottati dai contribuenti cui si applicano gli studi di settore. Particolare risalto viene assegnato ai cc.dd. “accessi brevi”, una tipologia di controlli speditivi eseguiti dall’Agenzia delle Entrate (secondo obiettivi numerici assegnati dall’Autorità politica), finalizzati alla verifica diretta della corrispondenza dei dati dichiarati nell’applicazione degli studi di settore con quelli effettivamente riscontrabili e misurabili presso la sede del contribuente. Natura e funzione degli studi di settore Lo studio di settore costituisce uno strumento di cui l’Amministrazione Finanziaria dispone per una maggiore efficacia dell’azione accertatrice in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap1, secondo un metodo di tipo analiticoinduttivo, che consente di stimare in modo sostanzialmente automatico i ricavi e i compensi di alcune categorie di contribuenti (lavoratori autonomi e imprese minori), sulla base di una serie di elementi raccolti sistematicamente ed elaborati tramite analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, tenendo conto di eventuali correttivi (come quelli attuali in vigore, definiti “anticrisi” e “congiunturali”). 1 Ovviamente, l’accertamento si estende alle addizionali all’Irpef e ai contributi Inps ove dovuti. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Di fatto, l'Amministrazione Finanziaria utilizza gli studi di settore per verificare la congruità e la coerenza dei contribuenti soggetti a tale tipologia di accertamento, ovvero per appurare se i compensi dichiarati (o i ricavi) risultino uguali o superiori a quelli stimati dagli studi stessi; per effetto dell’art. 10, comma 4, lett. a) della L. 8 maggio 1998 n. 146, sono soggetti agli studi di settore i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi per un ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, limite che non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro. Introdotti per la prima volta nel nostro ordinamento circa 20 anni orsono (ai sensi dell’art. 62-bis D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993 n. 427), gli studi di settore sono diventati concretamente operativi a partire dal periodo d’imposta 1998, in forza della citata L. n. 146/1998, che ne definisce in dettaglio le relative modalità tecniche, soggetti interessati e possibilità di difesa. Gli stessi studi sono divenuti, nel tempo, sempre più numerosi e più precisi nel definire le caratteristiche economiche delle varie attività, ma anche decisamente più complessi; per tal motivo viene annualmente messa a disposizione dei contribuenti una procedura informatica accessibile con un particolare software (il noto “Ge.Ri.Co.”), che permette in modo più agevole di gestire la complessità dei dati richiesti per la compilazione. Trattasi, come si è accennato, di un strumento di ausilio all’accertamento, che peraltro ha progressivamente sostituito quello previgente basato sui parametri; e infatti, il terzo comma dell’art. 62-sexies del citato D.L. n. 331/1993 ha espressamente previsto la possibilità di procedere agli accertamenti, di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e 54 del D.P.R. n. 633/1972 (ossia ad una ricostruzione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva con metodo analitico – induttivo), rettificando in tal modo la dichiarazione presentata dai soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, anche sulla riscontrata esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore introdotti dall’art. 62-bis dello stesso decreto legge. Quest’ultima disposizione va letta in combinata con l’art. 1, comma 1 della citata L. n. 146/1998, a mente del quale “gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'art. 62-sexies … sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi”. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Va osservato che gli studi di settore, prima di essere utilizzati dall’Amministrazione in sede accertativa, costituiscono un utile strumento a disposizione del contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto ai requisiti di congruità2 e coerenza3 richiesti dal sistema; infatti, la circostanza che il contribuente rientri nel campo di applicazione degli studi di settore implica, in linea generale, la necessità che lo stesso si adegui, in sede di dichiarazione, ai risultati reddituali derivanti dall’applicazione dello studio specifico; tutto ciò, a meno che non dimostri, di fatto, la non adattabilità dello studio medesimo alle specifiche condizioni di esercizio ed alle caratteristiche della propria attività. Ovviamente, come previsto dal citato comma 1 dell’art. 10 L. n. 146/1998, in caso di non adeguamento e di mancata dimostrazione della concreta inoperatività dello studio, l’Amministrazione Finanziaria può determinare automaticamente il reddito del contribuente sulla base dello studio medesimo, con l’obbligo, tuttavia, di instaurare il contraddittorio, come espressamente sancito dal successivo comma 3-bis, in virtù del quale: “nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”. La Direttiva dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento Settore Strategie di Controllo - prot. n. 87232 del 9 giugno 2003, ne dà la seguente lettura: “oltre che elevare il grado di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli studi, attraverso regole di controllo delle basi imponibili obiettive e condivise, promuovono condizioni di corretta concorrenzialità nella competizione economica. Presupposto imprescindibile per il raggiungimento delle finalità che si pone l’applicazione dell’istituto in argomento è la corretta indicazione, da parte dei contribuenti, nei modelli di dichiarazione, dei dati strutturali e contabili relativi all’attività svolta”. Peraltro, il pregio dello studio di settore in senso generale è direttamente collegato all’obbligo normativo del suo aggiornamento periodico; la programmazione degli studi di settore da sottoporre a revisione, è prevista dall’art. 10-bis, comma 1, ultimo periodo, della L. n. 146/1998, ai sensi del quale 2 L'analisi di congruità mira alla stima di un ricavo presunto, risultante dall'applicazione della funzione di regressione alle variabili indicate dal contribuente. Trattandosi di un calcolo statistico, Ge.Ri.Co. indica il ricavo puntuale, ritenuto come il valore più probabile stimato e l'intervallo di confidenza, ovverosia un valore minimo (indicato come ricavo minimo) e massimo (che non viene indicato), la cui media è il ricavo puntuale. 3 L'analisi della coerenza economica confronta il valore di alcuni indici, calcolati sui dati dichiarati dal contribuente, con valori ritenuti coerenti per il cluster considerato. Ad esempio, per l'indice di coerenza ricarico è previsto un valore minimo e massimo. I contribuenti che si collocano nell'intervallo sono ritenuti coerenti. Le posizioni non coerenti possono essere utilizzate dagli uffici ai fini della selezione dei contribuenti da sottoporre ad eventuali controlli. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info gli studi di settore sono soggetti a revisione al massimo ogni tre anni dalla data di entrata in vigore degli stessi o dalla loro ultima revisione, sentito il parere della Commissione degli esperti, di cui all’art. 10, comma 7, della medesima Legge4. Lo scopo è quello di garantire la rappresentatività degli studi - quanto meno nel medio periodo - rispetto alla realtà economica cui si riferiscono5. NATURA E FUNZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE 9 Dal controllo in base agli studi di settore scaturisce un accertamento analitico-induttivo, che consente di stimare in modo sostanzialmente automatico i ricavi e i compensi di alcune categorie di contribuenti (lavoratori autonomi e imprese minori). 9 Annualmente viene messa a disposizione dei contribuenti una procedura informatica accessibile con un particolare software (il noto “Ge.Ri.Co.”), che permette in modo più agevole di gestire la complessità dei dati richiesti per la compilazione. 9 Gli studi di settore, prima di essere utilizzati dall’Amministrazione in sede accertativa, costituiscono un utile strumento a disposizione del contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto ai requisiti di congruità e coerenza richiesti dal sistema. 9 In sede di accertamento da studi di settore, l’Amministrazione finanziaria ha comunque l’obbligo di instaurare il contradditorio. Il regime probatorio degli studi di settore Secondo l’orientamento proprio dell’Amministrazione Finanziaria, la determinazione del reddito e dell’Iva mediante lo strumento degli studi di settore rientra nell’ambito delle presunzioni gravi, precise e concordanti che, nei confronti delle categorie di contribuenti comprese nel relativo campo di applicazione, possono condurre a configurare una base imponibile diversa da quella dichiarata anche a prescindere dalla previa ispezione della contabilità, configurando, pertanto, un’autonoma tecnica di accertamento e non già semplici elementi di supporto della pretesa tributaria, alla stregua di presunzioni di altra natura. 4 Con Provvedimento n. 25830/2014, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo parere favorevole della Commissione degli esperti riunitasi il 28 novembre 2013, ha indicato gli studi in vigore da revisionare, contenuti nell'allegato 1 al Provvedimento. Una volta revisionati, detti studi diverranno applicabili al periodo d'imposta 2014 dopo l'approvazione con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 5 Sulla base dei diversi dati ed elementi reperiti al termine delle elaborazioni, e nel caso in cui se ne ravvisi l'opportunità, è possibile prevedere accorpamenti tra studi, ovvero trasferimenti di uno o più codici di attività da uno studio di settore ad un altro sottoposto a revisione. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Tale impostazione è stata progressivamente superata dalla giurisprudenza, prima di merito, poi di legittimità: sono note le quattro sentenze delle Sezioni unite della Cassazione (n. 26635, 26636, 26637, 26638 del 10 dicembre 2009 - ud. del 1°dicembre 2009) che, nell’occuparsi specificatamente del caso di un contribuente sottoposto a parametri, estendono le stesse conclusioni agli studi di settore. Per la Suprema Corte gli studi di settore, pur costituendo uno strumento più raffinato dei parametri, in quanto la loro elaborazione prevede peraltro una diretta collaborazione delle categorie interessate, rimangono comunque il frutto di elaborazioni statistiche, di natura probabilistica che, per quanto seriamente approssimate, sono inquadrabili nell’ambito delle “presunzioni semplici”. Più in dettaglio, i Supremi Giudici hanno affermato il seguente principio: “La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente”. In concreto, per quanto affermato dalla Corte, il contribuente ha, quindi, la possibilità di provare in giudizio, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustifichino l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo in contestazione; di contro, la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità, in concreto, dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. Sul tema, la Cassazione ha ulteriormente affermato che: “l'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente, che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte”(cfr. Cassazione, SS.UU. 26635/2009 e 11633/2013). In altre occasioni la medesima Corte ha affermato il principio per cui: lo studio di settore, per assurgere a prova, deve essere supportato da ulteriori elementi, come ad esempio l'abnormità e l’irragionevolezza dello scostamento e deve essere preceduto dal contraddittorio con il contribuente, pena la nullità dell’atto di accertamento. Secondo questa lettura, è possibile affermare che l’onere della prova, anche nell’accertamento da studi di settore, è sostanzialmente a carico dell’Amministrazione fiscale. Quanto alla rilevanza penale degli studi di settore, il comma 6 dell’art. 10 della L. n. 146/1998, dispone che, i maggiori ricavi, conseguenti all’applicazione degli accertamenti effettuati in base agli studi stessi ovvero dichiarati per effetto dell’adeguamento del contribuente ai medesimi, “non rilevano ai fini dell’obbligo della trasmissione della notizia di reato a sensi dell’art. 331 c.p.p.”; gli uffici impositori non sono, di conseguenza, obbligati al deposito della denuncia penale, secondo le forme del codice di rito. IL REGIME PROBATORIO DEGLI STUDI DI SETTORE ¾ La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce nel procedimento di accertamento, in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento stesso. ¾ Il contribuente ha la possibilità di provare in giudizio, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustifichino l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo in contestazione. ¾ La motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’accertamento analiticoinduttivo in base agli studi di settore Come si è accennato, il combinato disposto dagli artt. 62-sexies, comma 3 del D.L. n. 331/1993 e 10, comma 1 della L. n. 146/1998, consente all’Amministrazione Finanziaria di fondare i propri accertamenti sugli studi di settore, di cui all'art. 62-bis del medesimo D.L. n. 331/1993, quando constati gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore stessi. Per espressa previsione normativa (contenuta nel richiamato art. 62-sexies, terzo comma), l’ufficio può procedere, in tal caso, con un accertamento di tipo analitico-induttivo, sia ai fini delle imposte sui redditi, che dell’Iva (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e 54 del D.P.R. n. 633/1972), procedendo sulla base di presunzioni che possiedano i requisiti di gravità, precisione e concordanza. L’iter procedimentale che lo stesso ufficio deve rispettare è invece normativamente disciplinato dall’art. 10 della L. n. 146/1998. Per tal motivo, il contribuente deve verificare la propria situazione reddituale compilando l’apposito modello dichiarativo e poi confrontarla con quella risultante dall’applicazione dello specifico studio di settore; qualora i ricavi o i compensi da dichiarare (ossia quelli risultanti dalle scritture contabili) risultino inferiori ai valori minimi dello studio, il contribuente ha la possibilità di “adeguarsi” (per il valore indicato dallo studio come “puntuale”, ovvero per altro valore dell’intervallo di confidenza) determinando, di conseguenza, il reddito e liquidando le imposte dovute in base allo stesso studio di settore, ovvero, di contro, decidere di non adeguarsi ed attendere l’iniziativa dell’Amministrazione. In caso di presentazione di dichiarazione “non congrua”, viene avviato, nei confronti del contribuente interessato e relativamente al settore impositivo per il quale si è verificata la non congruità, il procedimento di accertamento basato sullo studio stesso attraverso i seguenti passaggi, che si ispirano alle disposizioni che disciplinano l’accertamento con adesione: • inoltro al contribuente di un invito al contraddittorio, contenente gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento, allo scopo di pervenire ad una definizione del contesto (in ottemperanza al disposto dell’art. 10, comma 3-bis della L. n. 146/1998); • avvio del contraddittorio, con tendenziale adattamento, a cura dell’Ufficio, del risultato dell’applicazione degli studi alla concreta e Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info particolare situazione dell’impresa o professione, considerando gli elementi direttamente acquisiti ovvero forniti dal contribuente in sede di contraddittorio stesso, tenendo altresì conto della “localizzazione” nell’ambito del territorio “non colta” dalle elaborazioni dalle quali sono scaturiti gli studi di settore; • attenta valutazione delle osservazioni formulate dal contribuente nel corso del medesimo contraddittorio, avendo cura di motivare tanto l’accoglimento quanto il rigetto delle stesse. In concreto, dall’invito deve risultare: − la fonte di innesco del procedimento avviato (ad esempio: il controllo dei ricavi dichiarati per l’anno XXXX con procedure automatizzate, nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata, specificando gli studi di settore utilizzati); − lo scostamento (anche a mezzo di prospetto illustrativo) tra il dichiarato e quando risultante dalla concreta applicazione dello studio al contribuente invitato; − l’indicazione dei dati contabili ed extra-contabili presi a base per il calcolo dei ricavi presunti e dell’Iva, desunti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore allegato al modello di dichiarazione dell’annualità controllata; − l’avvertenza che in contraddittorio con l’ufficio, il contribuente potrà esporre e documentare: l’eventuale presenza di discordanze tra i dati esposti nell’invito e quelli indicati in dichiarazione, eventuali errori relativi alla compilazione del modello studi di settore in sede dichiarativa, l’eventuale non corrispondenza delle caratteristiche strutturali ed economiche del gruppo omogeneo assegnato al contribuente rispetto a quelle desumibili dall’attività svolta, nonché i fatti e le circostanze idonei a giustificare lo scostamento rilevato. L’invito conterrà, inoltre, l’avviso che qualora il contribuente non darà seguito all’invito stesso, l’ufficio procederà alla notifica di avvisi di accertamento per l’annualità controllata, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 62-sexies D.L. 331/1993 e 10 L. 146/1998, ai fini di tutti i tributi considerati. Quanto evidenziato consente di affermare (come chiarito dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 31 del 22 maggio 2007, n. 38 del 12 giugno 2007 e n. 5 del 23 gennaio 2008) che quello basato sugli studi di settore è un metodo di accertamento che solo in via generale può definirsi “automatico”, dal momento che il suo contenuto dipende dall’esito, imprevedibile a priori, del contraddittorio, che va obbligatoriamente esperito da parte del competente Ufficio. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info In proposito, va ulteriormente chiarito che : - i valori cui il contribuente deve adeguarsi oscillano fra un minimo e un massimo, quest’ultimo definito ricavo o compenso puntuale; esiste quindi un’area – detta “intervallo di confidenza” – entro la quale il singolo contrinuente beneficia di un certo margine di manovra per adeguare le risultanze dello studio alla propria realtà; - solo quando l’ammontare dei ricavi o dei compensi si ponga al di sotto del ricavo minimo, il parziale automatismo del procedimento accertativo, in precedenza descritto, scatta del tutto; - l’adeguamento nell’ambito dell’intervallo di confidenza configura un livello di ricavi o compensi comunque “possibile”, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di chiedere al contribuente di giustificare i motivi dell’adeguamento ad un livello inferiore a quello di riferimento puntuale; in ogni caso, per l’Agenzia delle Entrate, come precisato nella già citata circolare n. 5 del 2008, di norma “l’attività di accertamento sulla base degli studi di settore deve essere prioritariamente rivolta nei confronti di quei contribuenti non congrui che, sulla base delle risultanze della contabilità, hanno dichiarato un ammontare di ricavi o compensi inferiore al ricavo o compenso minimo di riferimento derivante dall’applicazione delle risultanze degli studi di settore”. Va, infine, precisato che, relativamente ai titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo cui non si applicano gli studi di settore, il comma 19 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ha previsto la determinazione di specifici “indicatori di normalità economica”, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare, che servono, appunto, ad orientare le attività di controllo nei riguardi dei soggetti non rientranti nella specifica disciplina degli studi di settore. L’ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE ¾ Il procedimento di accertamento basato sullo studio di settore si articola attraverso i seguenti passaggi, che si ispirano alle disposizioni che disciplinano l’accertamento con adesione: 9 inoltro al contribuente di un invito al contraddittorio; 9 avvio del contraddittorio, con tendenziale adattamento, a cura dell’Ufficio, del risultato dell’applicazione degli studi alla concreta e particolare situazione; 9 attenta valutazione delle osservazioni formulate dal contribuente. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info ¾ Dall’invito al contraddittorio deve risultare: 9 l’avvertenza che in contraddittorio con l’Ufficio, il contribuente potrà esporre le proprie ragioni e presentare documenti; 9 la fonte di innesco del procedimento accertativo; 9 lo scostamento rilevato; 9 l’indicazione dei dati contabili ed extra-contabili presi a base per il calcolo dei ricavi presunti e dell’Iva. ¾ Quello basato sugli studi di settore è un metodo di accertamento che solo in via generale può definirsi “automatico”, dal momento che il suo contenuto dipende dall’esito, imprevedibile a priori, del contraddittorio, che va obbligatoriamente esperito da parte del competente Ufficio. L’accertamento induttivo “puro” Ai sensi dell’art. 39, comma 2 lett. d-ter D.P.R. 600/1973 (inserito dall’art. 23, comma 28, lett. c) D.L. n. 98/2011) l’Agenzia delle Entrate, può ricorrere all’accertamento induttivo puro, in caso di: - omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore; - indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore, non sussistenti; - infedele compilazione dei predetti modelli, che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Ai sensi della citata disposizione, pertanto, nel caso si verifichi una delle elencate circostanze (generalmente appurate dal personale ispettivo dell’Agenzia delle Entrate nel corso degli accessi brevi), l’Ufficio potrà determinare il reddito anche sulla base di presunzioni semplici (ossia prive dei caratteri della gravità, precisione e concordanza). La disposizione menzionata, nel testo originario inserito dal citato D.L. 98/2011, consentiva agli uffici finanziari di procedere con l’accertamento induttivo puro (in presenza di taluna delle elencate circostanze), alla condizione che fossero irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’art. 1 D.Lgs 471/1997. In virtù della disposizione da ultimo richiamata “la misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 (sanzione da 1 a 2 volte l’imposta diretta dovuta) è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 10 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato”. In sostanza, come chiarito nella Circolare 8/E del 2012, l’avviso di accertamento (fondato su metodologia induttiva pura) doveva recare nella motivazione l’applicabilità “in astratto”6 della sanzione da ultimo citata; in altre parole, doveva emergere uno scostamento superiore al 10% tra il reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore e quello dichiarato. Più di recente, la lettera d-ter in commento è stata modificata dall’articolo 8, comma 4 del D.L. n. 16 del 2012, che ha eliminato il riferimento all’applicabilità della sanzione di cui al comma 2-bis dell’art. 1, D.Lgs 471/1997. Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 30/E dell’11/07/2012, il legislatore, sostituendo la lettera d-ter) citata, ha previsto che l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti, ai fini dell’applicazione degli studi di settore e l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, consente ora di ricorrere all’accertamento induttivo, senza subordinare tale possibilità alla condizione che siano irrogabili le sanzioni, di cui al citato comma 2-bis dell’art. 1 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471. Tale condizione è stata eliminata anche con riferimento all’ipotesi di infedele compilazione dei predetti modelli anche se, in quest’ultimo caso, è possibile il ricorso all’accertamento induttivo quando l’infedele compilazione dei predetti modelli comporta una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Peraltro, come disposto dal comma 5 del citato art. 8 D.L. n. 16 del 2012, la modifica normativa si applica agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo articolo, vale a dire dal 2 marzo 2012. Nel citato documento di prassi n. 30/2012, la Direzione Centrale dispone, tuttavia, l’utilizzo “ordinario”, da parte degli uffici, della facoltà introdotta dal 6 In quanto, la sanzione maggiorata non poteva essere erogata con l’atto di accertamento, trattandosi di una ricostruzione del reddito di tipo induttivo-puro fondata su presunzioni semplici e non sulle risultanze degli studi di settore. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 11 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info D.L. 16/2012, soltanto a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010. Pertanto, per le annualità precedenti il 2010, laddove il contribuente spontaneamente o a seguito di eventuale invito, comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, gli uffici procedono, se del caso, con ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo, evitando il ricorso a metodi di accertamento del tipo induttivo “puro”. Come chiarito dalle Entrate, infine, nella Circolare 41/E del 5 agosto 2011, la disposizione de qua esplicherebbe i propri effetti “diretti” solo in materia di imposizione diretta, atteso che, il modello degli studi di settore è un allegato alla dichiarazione dei redditi; tuttavia, l’Agenzia ritiene che gli uffici, comunque, “possano verificare gli effetti ai fini IVA di una ricostruzione induttiva dei ricavi o dei compensi, alla luce della specifica attività esercitata dal contribuente assoggettato a controllo e della possibile tipologia di evasione dallo stesso effettuata, tenuto conto dei beni ceduti e di servizi resi in evasione di imposta”. ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO ¾ L’Agenzia delle Entrate, può ricorrere all’accertamento induttivo puro, in caso di: - omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore; - indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti; - infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. ¾ Gli uffici procedono con l’accertamento induttivo puro (nei casi previsti dalla norma) dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010, mentre per le annualità precedenti, laddove il contribuente spontaneamente o a seguito di eventuale invito comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, gli uffici procedono, se del caso, con ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 12 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Il regime sanzionatorio in tema di studi di settore Fino all’anno 2006, all’accertamento basato sugli studi di settore non era collegato un particolare sistema di sanzioni, per cui si applicavano le seguenti misure sanzionatorie ordinarie: • sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065, in caso di omessa (o irregolare) comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi, ex art. 8, comma 1 D.Lgs 471/1997 (tale sanzione riguardava, ovviamente, la fattispecie, formale, in cui i dati corretti non producevano una modifica della congruità e/o coerenza); • sanzione amministrativa, dal 100% al 200%, delle maggiori imposte dovute (in termini di imposte sui redditi, Iva e Irap), in caso di dichiarazione infedele (ossia quando i dati corretti determinavano un risultato superiore rispetto a quello dichiarato); in tal caso, la sanzione di natura formale riguardante l'irregolarità del contenuto della dichiarazione dei redditi era assorbita dalla violazione di natura sostanziale (atteso l’incipit del citato art. 8 “fuori dei casi previsti negli artt. 1, 2 e 5,…”). Tale sistema è stato, via via, integrato da un corpus di sanzioni che possiamo definire “dedicato”, introdotto progressivamente a partire dalla Legge Finanziaria 2007. Con l’art. 1, commi 25, 26 e 27 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sono state inserite specifiche norme sanzionatorie nei decreti che disciplinano l’accertamento, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap. Si tratta di disposizioni gemelle che prevedono un incremento del 10% delle sanzioni previste in caso di presentazione della dichiarazione infedele (per le quali è generalmente prevista la sanzione pecuniaria dal 100% al 200% dell’imposta evasa), qualora l’infedeltà sia ricollegata ad ipotesi di: - omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti, ai fini dell’applicazione degli studi di settore; - indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. Qualora, di conseguenza, le dichiarazioni presentate ai fini dei tre tributi siano rettificate per effetto di una delle irregolarità sopra elencate, la sanzione irrogata dall’Ufficio, sarà compresa tra il 110% e il 220% delle imposte evase (cfr. artt. 1, comma 2-bis D.Lgs n. 471/1997, 5, comma 4-bis D.Lgs n. 471/1997 e 32, comma 2-bis D.Lgs n. 446/1997). Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 13 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Peraltro, ai sensi del secondo periodo comune alle tre norme da ultimo citate, la maggiorazione sanzionatoria non si applica qualora la differenza tra i valori accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, e quelli dichiarati dal contribuente non sia superiore al 10% (di conseguenza, per scostamenti compresi nel 10% continuano ad applicarsi le misure sanzionatorie ordinarie per la dichiarazione infedele). Si ricorda che, per "differenza" si deve intendere: • un maggior reddito (ai fini Ires/Irpef); • una maggiore imposta Iva; • un maggior valore della produzione (ai fini Irap). Ma il legislatore è intervenuto nel sistema sanzionatorio legato agli studi di settore, mediante un sostanziale inasprimento, nel 2011, con il D.L. n. 98/2011; le lettere e), f) e g) del comma 28 art. 23 del decreto citato hanno introdotto, rispettivamente, il comma 2-bis. 1 all’art. 1 del D.Lgs n. 471/1997, il comma 4-ter all’art. 5 del medesimo decreto legislativo e il comma 2-ter all’art. 32 del D.Lgs n. 446/1997. Trattasi, anche in tal caso, di tre norme gemelle che prevedono una maggiorazione del 50% delle sanzioni generalmente previste in caso di presentazione della dichiarazione infedele ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, applicabile nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Va, peraltro, evidenziato che, per effetto del secondo periodo riportato nelle tre norme sanzionatorie citate, anche in tal caso la maggiorazione non si applica in caso di scostamenti tra i valori accertati a seguito dell’applicazione degli studi di settore e quelli dichiarati dal contribuente, non superiori al 10 per cento. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 41/E del 5 agosto 2011, la maggiorazione si rende applicabile allorquando il contribuente non provveda alla presentazione del modello con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate formulato, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, sulla base dei dati dallo stesso contribuente esposti nella relativa dichiarazione annuale. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 14 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La citata maggiorazione, per la quale le sanzioni lievitano nella misura dal 150% al 300% dell’imposta evasa, si applica in relazione alle dichiarazioni presentate dal 6 luglio 2011; di conseguenza, per le omissioni del modello studi di settore concernenti dichiarazioni presentate prima di tale data, che comportino scostamenti superiori al 10%, continuano ad applicarsi le misure sanzionatorie previste in precedenza (dal 110% al 220% della maggiore imposta dovuta). Il citato D.L. 98/2011 ha, infine, introdotto una sanzione specifica (di tipo formale dichiarativo), per l’omessa presentazione del modello degli studi di settore, aggiungendo un ulteriore periodo al primo comma dell’art. 8 D.Lgs 471/1997 (cfr. art. 23, comma 28, lett. b), D.L. 6 luglio 2011, n. 98), che letteralmente sancisce: “si applica la sanzione in misura massima (€. 2.065) nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate”. Anche in tal caso, l’Agenzia ha precisato, nella richiamata Circolare 41/2011, che la sanzione nella misura massima si applica nei casi di omessa presentazione del modello, solo qualora il contribuente non ne provveda con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia stessa. Atteso l’inserimento della violazione da ultimo citata in seno al primo comma dell’art. 8, si ritiene che la stessa (avente natura formale) si renda applicabile nei casi in cui dall’accertamento basato sugli studi di settore non emergano redditi, Iva o valori della produzione superiori a quelli dichiarati: in caso contrario, infatti, giusto l’inciso che apre l’art. 8 citato (“fuori dei casi previsti negli artt. 1, 2, e 5…”), si ritiene che la sanzione sia assorbita dall’ipotesi sostanziale semplice o aggravata della dichiarazione infedele, nei termini in precedenza specificati (tale lettura viene confermata dalla Circolare dell’Agenzia n. 8/E del 13 marzo 2012). Sempre con riferimento ai casi di omessa presentazione del modello studi di settore, va menzionata l’apertura operata dall’Amministrazione Finanziaria nella medesima Circolare 8/2012, nei confronti dei contribuenti, con la previsione della possibilità di presentazione, anche in seguito a specifico invito, di un’apposita dichiarazione integrativa, nei termini di cui all’art. 13 D.Lgs 472/1997, con contestuale pagamento di una sanzione ridotta, sanando le violazioni precedentemente commesse. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 15 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La presentazione del modello studi di settore effettuata oltre i termini previsti per il ravvedimento, ma prima dell’inizio dell’attività di controllo, invece, comporterà l’applicazione delle sanzioni ordinariamente previste per la specifica violazione commessa, senza però gli incrementi introdotti dal D.L. 98/2011. Va, peraltro, evidenziato l’attuale vigenza della misura sanzionatoria, di cui all’art. 8, comma 1, primo periodo D.Lgs 471/1997 (sanzione amministrativa da €. 258 a €. 2.065), nei casi di omissione, infedeltà o irregolarità nella compilazione del modello studi di settore, quando non ne consegua l’accertamento di maggiori imposte e, di conseguenza, la violazione non sia assorbita da quella sostanziale dell’infedeltà dichiarativa. Come si è visto in precedenza, l’accertamento basato sugli studi di settore comporta, per espressa previsione normativa (cfr. art. 10 D.Lgs 146/1998), l’obbligo dell’ufficio di procedere al contraddittorio, invitando il contribuente a fornire dati, informazioni e documenti (registri, fatture, contratti, memorie, note, etc.) per motivare gli scostamenti o le incoerenze rilevate; in tali casi il contribuente potrebbe incorrere anche nella violazione introdotta dal decreto Salva Italia (cfr. art. 11, comma 1 del D.L. 201/2011), che punisce con le sanzioni previste in caso di falsità in autocertificazioni (per cui è prevista la reclusione fino a 3 anni) chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 32 e 33 D.P.R. 600/1973, 51 e 52 D.P.R. 633/1972: • esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte; • fornisce dati e notizie non rispondenti al vero. Sotto il profilo soggettivo va osservato che trattasi di un reato comune (atteso l’utilizzo del termine “chiunque”); ciò significa che del reato di falso potrebbe essere chiamato a rispondere anche il consulente che, per conto del proprio cliente, presenta documenti falsi presso l’ufficio titolare del procedimento, nell’ambito dell’invito al contraddittorio. Sotto il profilo oggettivo, va precisato che le due fattispecie previste dalla norma non sono del tutto corrispondenti: nella prima ipotesi (presentazione di documenti falsi) il reato si configura a prescindere dalle conseguenze della condotta del soggetto che ha trasmesso o esibito il documento falso; mentre, nella seconda ipotesi (fornire dati o notizie non veritiere) la sanzione penale trova applicazione solo se, a seguito delle richieste, si configuri taluna delle fattispecie penal-tributarie, di cui al D.Lgs 74/2000. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 16 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Peraltro, la sanzione penale dovrebbe concorrere con la violazione amministrativa prevista dall’art. 11 del D.Lgs 471/1997 (che prevede una sanzione da €. 258 a €. 2.065), non rinvenendosi nelle norme alcuna clausola di salvaguardia. TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE RIFERIMENTI MISURE NORMATIVI SANZIONATORIE Omissione del modello o Art. 8, comma 1, indicazione primo periodo D.Lgs Sanzione errati/infedeli, non incidenti 471/1997, amministrativa da €. sull'esito comma di dati dell'applicazione degli studi di settore Omissione del art. 1 33, D.Lgs 258 a €. 2.065 446/1997 modello qualora il contribuente non vi abbia provveduto a Art. 8, comma 1, seguito di specifico invito secondo dell’ufficio D.Lgs 471/1997 sull'esito (non incidente periodo, Sanzione amministrativa €. 2.065 dell'applicazione degli studi di settore) Omissione del indicazione di modello, cause di esclusione o inapplicabilità Art. 1, comma 2, non spettanti o indicazione D.Lgs 471/1997, art. di 5, comma 4, D.Lgs dati errati/infedeli, incidenti sull'esito 471/1997, dell'applicazione degli studi comma di settore (differenza non 446/1997 art. 2, 32, D.Lgs Sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta superiore al 10%) Omissione del indicazione di modello, cause Sanzione di esclusione o inapplicabilità Art. 1, comma 2-bis amministrativa non spettanti o indicazione D.Lgs 471/1997, art. 110% al 220% della di 5, maggiore dati errati/infedeli, comma 4-bis dal imposta D.Lgs 471/1997, art. dovuta. Possibilità per dell'applicazione degli studi 32, l'Ufficio di procedere di D.Lgs 446/1997 incidenti settore sull'esito (differenza superiore al 10%) Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 comma 2-bis, con accertamento induttivo “puro” 17 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Omissione del modello qualora il contribuente non Art. vi a D.Lgs 471/1997, art. seguito di specifico invito 5, comma 4, D.Lgs dell’ufficio 471/1997, abbia sull'esito degli provveduto (incidente dell'applicazione studi di settore) 1, comma comma art. 2, 2 32, D.Lgs 446/1997 Sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta (differenza non superiore al 10%) Omissione del Sanzione modello qualora il contribuente non Art. 1, comma 2-bis 1 amministrativa vi D.Lgs 471/1997, art. 150% al 300% della seguito di specifico invito 5, maggiore dell’ufficio D.Lgs 471/1997, art. dovuta. Possibilità per 32, l'Ufficio di procedere abbia sull'esito degli provveduto a (incidente dell'applicazione studi di settore) comma 4-ter, comma 2-ter, D.Lgs 446/1997 con A seguito di richiesta degli esibizione trasmissione di atti o Art. 11, comma 1 D.L. o 201/2011, documenti falsi in tutto o in imposta accertamento induttivo “puro” (differenza superiore al 10%) Uffici: dal art. 11 D.Lgs 471/1997 Reclusione fino a 3 anni, sanzione amministrativa da €. 258 a €. 2.065 parte A seguito di richiesta degli Reclusione fino a 3 Uffici: fornitura di dati e notizie non rispondenti al Art. 11, comma 1 D.L. anni, vero, 201/2011 amministrativa da €. se si configurano fattispecie penali, di cui al sanzione 258 a €. 2.065 D.Lgs 74/2000 I controlli speditivi della Guardia di Finanza Ferma restando la possibilità di procedere ad attività ispettive nei confronti dei soggetti rientranti nel campo di applicazione degli studi di settore, secondo le ordinarie modalità previste per gli altri contribuenti, l’Amministrazione Finanziaria pianifica annualmente una serie di interventi, realizzati con modalità speditive, finalizzati a riscontrare presso la sede del contribuente dati, elementi, circostanze o situazioni che rilevano ai fini del funzionamento dello studio di settore ad esso applicabile. Va subito precisato che, trattasi di accessi eseguiti nel pieno rispetto del disposto dell’art. 12, comma 1 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, in quanto risultano motivati da effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo; Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 18 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info tali sono infatti le esigenze di un riscontro diretto da parte del personale ispettivo degli elementi previamente dichiarati dal contribuente ai fini del calcolo del studio di settore che lo riguarda. A conferma di tale assunto, la Circolare 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza, precisa che: le “effettive esigenze” ricorrono in concreto anche nei casi in cui l’intervento ispettivo imponga l’effettuazione di rilevamenti materiali che possono eseguirsi solo presso il contribuente, come quello finalizzato alla rilevazione dei dati strutturali posti a base degli studi di settore. Sulla base di tali considerazioni e in ottemperanza alle direttive annuali diramate dall’Autorità governativa, la Guardia di Finanza ha programmato in passato, con cadenza annuale, una serie di interventi volti a riscontrare dati, elementi, circostanze o situazioni che rilevano ai fini del funzionamento del particolare strumento accertativo; è quanto avvenuto, ad esempio: − con il piano dei "controlli di veridicità", che ha a suo tempo riguardato i soggetti incoerenti, ovvero che avevano indicato cause di esclusione o inapplicabilità degli studi, oltre che i soggetti che, pur essendo congrui e coerenti, avevano fatto registrare una sorta di appiattimento dell'ammontare dei ricavi e dei compensi dichiarati, allo scopo, per questi ultimi, di verificare che i dati contabili e strutturali forniti in dichiarazione fossero rispondenti alla realtà; − con il piano coordinato degli “accessi conoscitivi” per la verifica degli elementi posti a base dell’applicazione degli studi di settore, che ha a suo tempo riguardato, tra gli altri, i soggetti che non avevano compilato, in dichiarazione, il modello riguardante gli studi di settore e, nel contempo, avevano indicato particolari motivi di esclusione, ritenuti meritevoli di approfondimento, oppure non avevano segnalato alcun motivo di esclusione o di inapplicabilità, pur avendo evidenziato un codice di attività e un volume d’affari per il quale era prevista l’applicabilità del relativo studio. Da diversi anni, tuttavia, non vengono più assegnati alla Guardia di Finanza obiettivi in termini di accessi finalizzati al riscontro dei dati strutturali richiesti ai fini degli studi di settore; gli unici interventi legati in una certa misura a tale strumento accertativo che, anche attualmente, vengono eseguiti dall’Organo di Polizia Economica e Finanziaria sono quelli finalizzati alla “lotta al carovita” e alla tutela del mercato concorrenziale: trattasi di accessi anche in tal caso speditivi (principalmente eseguiti in concomitanza con i cc.dd. “controlli strumentali7”) pianificati nell’ambito del sistema di rilevamento dei prezzi al consumo istituito dall’art. 23 del D.L. 30 settembre 2003 nr. 269 (convertito nella 7 Finalizzati a verificare la regolare emissione delle previste certificazioni fiscali (scontrino o ricevuta). Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 19 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info L. 24 novembre 2003, nr. 326), finalizzato anche alla revisione degli studi di settore, di cui all’art. 62-bis D.L. n. 331/1993, in presenza di ingiustificate dinamiche di aumento. Giova evidenziare, comunque, che informazioni relative ad incongruenze di qualche tipo, legate agli studi di settore, sono utilizzate dai singoli Reparti territoriali, quali fonti di innesco nella programmazione annuale dell’attività di verifica e controllo, nell’ambito dell’ordinaria attività di contrasto all’evasione parziale, ancorché, in tali casi, venga di norma istruita un’azione ispettiva, anche di carattere indiretto-presuntivo, fondata su altre metodologie, corrispondenti a quelle generalmente adottate nei riguardi di tutte le imprese di minori dimensioni e dei lavoratori autonomi. CONTROLLI SPEDITIVI DELLA GDF ¾ L’Amministrazione Finanziaria pianifica annualmente una serie di interventi, realizzati con modalità speditive, finalizzati a riscontrare presso la sede del contribuente dati, elementi, circostanze o situazioni che rilevano ai fini del funzionamento dello studio di settore ad esso applicabile. ¾ Trattasi di accessi eseguiti nel pieno rispetto del disposto dell’art. 12, comma 1 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, in quanto risultano motivati da effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo; tali sono infatti le esigenze di un riscontro diretto da parte del personale ispettivo degli elementi previamente dichiarati dal contribuente ai fini del calcolo del studio di settore che lo riguarda. ¾ Attualmente, la Guardia di Finanza, nell’ambito dei controlli strumentali presso la sede del contribuente, può effettuare rilevamenti finalizzati alla “lotta al carovita” e alla tutela del mercato concorrenziale; i dati raccolti sono utilizzati per la revisione degli studi di settore, in presenza di ingiustificate dinamiche di aumento. Gli accessi brevi dell’Agenzia delle Entrate I controlli finalizzati alla rilevazione dei dati contabili ed extra-contabili ai fini del loro confronto con quelli dichiarati dal contribuente, sono tuttora oggetto di programmazione annuale ed esecuzione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Trattasi di controlli organizzati nella forma dell’”accesso breve”, ossia un intervento di tipo speditivo, anche della durata di un sol giorno, finalizzato a fotografare la situazione del contribuente, in modo da poterla confrontare con quella comunicata (o che comunicherà) con la compilazione dei prospetti relativi agli studi di settore, in sede dichiarativa. Va infatti ricordato che, le elaborazioni matematico-statistiche che stanno alla base degli studi di settore Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 20 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info traggono origine proprio da una serie di dati contabili ed extracontabili che il contribuente deve dichiarare: ne consegue che, se tali dati non sono corretti, verrebbe alterato il livello di congruità e coerenza del singolo contribuente. Va precisato che, possono essere sottoposti a tale tipologia di accessi non solo i soggetti che risultano non congrui e/o incoerenti o che hanno omesso la presentazione del modello “studi di settore” in allegato alla dichiarazione annuale, dichiarando una causa di esclusione o inapplicabilità, ma anche contribuenti che risultano congrui e coerenti. Attesa, peraltro, la valenza determinante che i predetti dati rivestono ai fini dell’esatta quantificazione dell’obbligazione tributaria, la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Direttiva prot. n. 87232 del 9 giugno 2003) prescrive per gli uffici periferici, nell’ambito dell’azione di prevenzione e contrasto all’evasione, di assicurare “un forte presidio sul territorio finalizzato all’esatta individuazione dei dati utilizzati dai contribuenti ai fini dell’applicazione degli studi”. Per tal motivo tale tipologia di accessi è di pertinenza ordinaria degli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate i quali, in sede di accesso, riscontrano gli elementi più significativi previsti dal singolo studio di settore, consistenti sia in dati contabili (es: il valore dei beni strumentali), sia dati extra-contabili concernenti la situazione aziendale del contribuente (es: numero di dipendenti, attività realmente svolta, ampiezza dei locali commerciali). Qualora, a seguito dell’accesso, dovesse emergere che tutti i dati (o in parte) indicati nel modello degli studi di settore non sono veritieri, i verbali redatti per gli accessi brevi sono trasmessi alla competente Direzione provinciale che provvede al reinserimento dei dati corretti nella procedura Ge.Ri.Co., e quindi, in caso di scostamenti, alla rettifica della dichiarazione presentata, mediante successivo avviso di accertamento e l’irrogazione delle connesse sanzioni amministrative tributarie; in mancanza di scostamenti le irregolarità saranno, invece, punite come violazioni formali. La circolare dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento n. 25/E del 31/07/2013, nell’ambito del rafforzamento della lotta all’evasione e all’elusione fiscale previsto nell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2013-2015 firmato in data 24 aprile 2013 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, si sofferma in modo particolare sul tema degli studi di settore; in tale contesto l’Agenzia, riconfermando le direttive già impartite nelle circolari di indirizzo operativo delle precedenti annualità, individua gli “accessi brevi”, quale strumento ispettivo principale destinato alla Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 21 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info verifica dei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore; viene altresì confermata la loro esecuzione in forma integrata con il controllo sulla regolare emissione di scontrini o ricevute fiscali (ovviamente per gli accessi presso contribuenti tenuti a tali adempimenti), nonché sulla regolarità del personale impiegato. La circolare da ultimo citata afferma, infine, che tali accessi andranno a sommarsi ai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività ad essa specificamente demandata, di presidio del territorio. GLI ACCESSI BREVI ¾ L’accesso breve”, è un intervento di tipo speditivo presso la sede del contribuente, anche della durata di un sol giorno, finalizzato a fotografare la situazione del contribuente stesso, in modo da poterla confrontare con quella comunicata (o che comunicherà) con la compilazione dei prospetti relativi agli studi di settore, in sede dichiarativa. ¾ Gli accessi brevi sono di norma eseguiti dagli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, secondo carichi operativi assegnati dall’Autorità politica. ¾ Qualora, a seguito dell’accesso, dovesse emergere che tutti i dati (o in parte) indicati nel modello degli studi di settore non sono veritieri, i verbali redatti per gli accessi brevi sono trasmessi competente Direzione provinciale che provvede al reinserimento dei dati corretti nella procedura Ge.Ri.Co., e all’emissione dell’avviso di accertamento, in presenza di scostamenti, oltre alle sanzioni di legge. Garanzie del contribuente e strumenti di difesa Il contribuente destinatario di un accesso breve finalizzato alla verificazione diretta degli elementi base per la costruzione dello studio di settore, va qualificato come “contribuente sottoposto a verifica fiscale”; in quanto tale, si rendono applicabili tutte le disposizioni sancite dall’art. 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente. In tale contesto, particolare rilevanza rivestono i diritti e le garanzie previsti dai commi 2, 4 e 7 della citata disposizione, soluzioni che il contribuente dovrebbe prontamente “attivare”. Ai sensi del citato comma 2, il contribuente ha la facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa in commissione tributaria: è opportuno che il verificato utilizzi tale facoltà già all’atto dell’accesso degli ispettori del Fisco, Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 22 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info avvisando tempestivamente il proprio consulente di fiducia, nonché richiedendone, ove possibile, l’intervento in loco e l’assistenza durante le operazioni di rilevamento e verificazione diretta da parte degli ispettori stessi. Ai sensi del successivo comma 4, sia il contribuente che il professionista che lo assiste durante le predette operazioni, hanno diritto di verbalizzazione delle proprie osservazioni e rilievi: è opportuno che tali osservazioni e rilievi, se utili per corroborare i dati relativi agli studi di settore comunicati in sede dichiarativa, siano tempestivamente presentati agli ispettori, richiedendone la specifica e precisa verbalizzazione; si instaura, in tal modo, una forma di contraddittorio già dalle prime fasi dell’ispezione, idonea, se efficacemente condotta, a prevenire contestazioni e conseguenti contenziosi. Peraltro, il contraddittorio potrebbe utilmente essere proseguito presso l’ufficio accertatore, qualora alcuni dei dati non siano immediatamente disponibili e il contribuente si riservi di produrli in un secondo momento (ovviamente, lo stesso contribuente avrà cura di richiedere l’indicazione a verbale della riserva di esibizione dei documenti richiesti dal personale ispettivo, o comunque utili per le proprie finalità difensive, non immediatamente disponibili). Sia nei casi in cui l’accertamento prenda il via da un accesso breve, sia in quelli in cui consegua a procedure di controllo automatizzate, va evidenziata l’opportunità di ottemperare sempre all’invito al contraddittorio formulato dall’ufficio (che, come si è accennato, mira a conoscere le specifiche motivazioni del contribuente a base delle proprie scelte); la Cassazione ha in diverse occasioni confermato la legittimità dell’accertamento basato sugli studi di settore, qualora il contribuente ometta di rispondere al questionario ex art. 32, D.P.R. n. 600/73 e non ottemperi all’obbligo di esibizione dei documenti e delle scritture contabili dell’impresa, ostacolando in tal modo l’attività di controllo da parte dell’Ufficio (ex multis, cfr. Ordinanza Cassazione – Sez. VI Civ. 21.11.2013, n. 26150). Ovviamente, aderendo all’invito dell’ufficio, il contribuente (o il suo delegato) dovrà prestare massima attenzione ai documenti esibiti e alle dichiarazione fornite; si rammenta, infatti, che qualora emerga la falsità dei primi, incombe l’obbligo per l’ufficio di inoltrare alla competente Procura della Repubblica denuncia, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per il delitto di mendacio previsto e punito dall’art. 11, comma 1 D.L. 201/2011; qualora emerga, di contro, la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate all’Organo ispettivo, l’obbligo di denuncia scatterà solo se (e nel momento in cui) ne scaturisca taluna delle fattispecie delittuose penal-tributarie disciplinate dal D.Lgs 74/2000. Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 1 D.Lgs 471/1997 (da €. 258 a €. 2.065). Alla luce di quanto rappresentato, in tale contesto, potrebbe paradossalmente risultare meno rischioso per il contribuente Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 23 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info un atteggiamento reticente, piuttosto che un atteggiamento formalmente collaborativo, ma di fatto comportante la realizzazione di taluna delle cennate fattispecie di mendacio. Rileva, infine, il comma 7 dell’art. 12 dello Statuto, ai sensi del quale, dopo il rilascio del verbale di chiusura dell’ispezione, il contribuente ha 60 giorni di tempo per presentare osservazioni e richieste, che devono essere valutate dall’ufficio impositore. Si sta sempre più consolidando l’orientamento giurisprudenziale che riconosce la nullità dell’avviso di accertamento emesso prima della scadenza del sessantesimo giorno (ancorché, prima di tale termine, il contribuente si sia avvalso una o più volte della facoltà in argomento), fatti salvi i casi di particolare e motivata urgenza; per cui, qualora si verifichi tale circostanza (notifica dell’avviso di accertamento prima del decorso di 60 giorni dal verbale di chiusura della verifica/controllo o, comunque, dall’ultimo verbale redatto nei confronti del contribuente, ancorché non contenente alcuna formula di chiusura della fase di controllo), il contribuente stesso avrà ottime ragioni per impugnare l’accertamento c.d. “anticipato”, facendone rilevare la nullità prima ancora di andare a discutere il merito. In un’ottica prettamente preventiva, al contribuente (opportunamente coadiuvato dal proprio consulente di fiducia) gioverà conservare una traccia scritta di ogni scelta operata nell’individuazione dei dati comunicati sulla piattaforma Ge.Ri.Co.: in sede ispettiva, accertativa ed, eventualmente, contenziosa potrà avvalersi di tale bagaglio informativo per provare più efficacemente le giustificazioni avanzate in taluna delle predette sedi. Un valido argomento che potrà essere avanzato dal contribuente già in sede di contraddittorio è l’applicazione dello studio di settore più evoluto (se esistente e già approvato dal relativo decreto ministeriale), rispetto a quello utilizzato dall’ufficio per determinare gli scostamenti contestati (ovviamente, qualora dallo studio più evoluto scaturisca una situazione più favorevole al contribuente). Sempre in sede preventiva, va menzionata peraltro la possibilità offerta al contribuente direttamente dalla norma (cfr. art. 10, comma 3-ter L. n. 146/1998, aggiunto dall'art. 7-sexies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203) di attestare le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi, nonché le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi; trattasi di un’attestazione che può essere richiesta ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai responsabili dei centri di assistenza fiscale, nonché ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica in commissione tributaria. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 24 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Qualora poi l’ufficio, a seguito dell’accesso breve, ritenga di procedere con l’accertamento induttivo puro, sulla base di presunzioni semplici (es: percentuali di ricarico), in quanto non è stato presentato il modello per la comunicazione degli studi di settore, ovvero è stata indicata una causa di esclusione insussistente, ovvero ancora in caso di infedele compilazione dei modelli medesimi che importi una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione, il contribuente medesimo dovrà affinare gli strumenti di difesa innanzi al giudice tributario cercando, ad esempio, di convincere quest’ultimo sulla maggiore attendibilità delle risultanze degli studi piuttosto che degli elementi presuntivi utilizzati dall’ufficio; si ribadisce, infatti, che lo studio di settore, in linea generale, è uno strumento dotato di notevole attendibilità, in quanto risultanza di approfonditi calcoli statistici, comportanti il confronto con le categorie economiche interessate, nonché specifiche osservazioni sul territorio (elementi utilizzati, peraltro, anche per la revisione periodica degli studi stessi, in modo da conservarne l’attualità). Infine, qualora l’Ufficio insista nel procedere all’accertamento basato su presunzioni semplici, il contribuente potrà innanzi al giudice, da un lato invocare il confronto delle risultanze dell’Ufficio con quelle degli studi, dall’altro richiedere la motivazione della differenza se rilevante; in ogni caso, dovrà verificare se l’ufficio, nel predisporre l’accertamento induttivo, abbia tenuto conto, a fronte dei “ricavi presunti”, anche dei “costi presunti”, al fine di ottenere un abbattimento percentuale del maggior reddito accertato (come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento induttivo “puro”). GARANZIE A DIFESA DEL CONTRIBUENTE ¾ Il contribuente ha la facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa in commissione tributaria. ¾ Sia il contribuente che il professionista che lo assiste durante le predette operazioni, hanno diritto di verbalizzazione delle proprie osservazioni e rilievi. ¾ Dopo il rilascio del verbale di chiusura dell’ispezione, il contribuente ha 60 giorni di tempo per presentare osservazioni e richieste, che devono essere valutate dall’ufficio impositore. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 25 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info INDICAZIONI UTILI PER LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE ¾ Richiedere l’intervento del proprio consulente di fiducia nel momento in cui viene eseguito l’accesso breve. ¾ Richiedere e controllare la corretta verbalizzazione delle proprie osservazioni, richieste, riserve. ¾ Sia nei casi in cui l’accertamento prenda il via da un accesso breve, sia in quelli in cui consegua a procedure di controllo automatizzate, è sempre opportuno ottemperare all’invito al contraddittorio formulato dall’Ufficio. ¾ Controllare la genuinità dei documenti prima di esibirli o trasmetterli agli uffici finanziari per il contraddittorio; prestare particolare attenzione alle dichiarazioni rilasciate. ¾ In sede di compilazione del modello studi di settore, conservare traccia scritta di ogni scelta operata nell’individuazione dei dati comunicati sulla piattaforma Ge.Ri.Co. ¾ Richiedere ai soggetti abilitati, se del caso, l’attestazione delle cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi. ¾ Impugnare l’accertamento per violazione dell’art. 12, comma 7 L. 212/2000, qualora notificato prima del termine di 60 giorni dalla chiusura del controllo. ¾ In caso di accertamento induttivo puro fondato su presunzioni semplici, richiedere l’applicazione dell’accertamento basato sugli studi di settore, in quanto più attendibile. ¾ In caso di accertamento induttivo puro, basato sui ricavi presunti, attenzione all’indicazione anche dei costi presunti. - Riproduzione riservata - Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. 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