La sicurezza nei contratti
d’appalto, d’opera
o di somministrazione
10 maggio 2009
Alberto Mischi
1
Committente/datore
di lavoro
Contratto di
appalto, subappalto
o d’opera
Appaltatore/datore
di lavoro/lavoratore
autonomo
2
Condizioni di applicazione
L’articolo 26 D.Lgs.81/2008 si applica se
 il committente è datore di lavoro
 il committente affida lavori/attività a imprese
o lavoratori autonomi
 il luogo di lavoro è l’azienda, una unità
produttiva o comunque è nell’ambito del ciclo
produttivo del committente
 il luogo di lavoro è in comune tra
committente e impresa o lavoratore autonomo
ed è ipotizzabile una interferenza tra attività
lavorative
3
Condizioni di applicazione
Se l’attività lavorativa viene svolta in un
luogo che è solo un luogo di lavoro
dell’appaltatore
(e
non
anche
del
committente),
 non si applica l’articolo 26 D.Lgs. 81/2008
 possono trovare applicazione gli articoli
88-104 D.Lgs.81/2008 se il contratto ha per
oggetto l’esecuzione di lavori edili o di
ingegneria civile
4
Condizioni di applicazione
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la
sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche
ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di
norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli
obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l'obbligo giuridico.
(art.18/3 D.Lgs.81/2008)
5
Datore di lavoro nella P.A.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri
di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall’organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene
svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione non conforme ai
criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l’organo di vertice medesimo.
(art.2/1/B D.Lgs.81/2008)6
Committente/datore di lavoro
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno
della propria azienda, o di una singola unità produttiva della
stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo
dell'azienda medesima,
 verifica, con le modalità previste dal decreto
di cui all’articolo 6, comma 8/G, l’idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto mediante contratto d’opera o
di somministrazione
(art.26/1/A D. Lgs. 81/2008)
Sanzione datore di lavoro e dirigente: arresto da 4 a 8
mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 (art. 55/4 D. Lgs.
7
81/2008)
Committente/datore di lavoro
Norma transitoria
 Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all’articolo 6, comma 8/G, la verifica è
effettuata attraverso le seguenti modalità:
 acquisizione del certificato CCIAA
 acquisizione
dell’autocertificazione
dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale ai sensi dell’articolo 47
D.P.R. 445/2000
(art.26/1/A D. Lgs. 81/2008)
Sanzione datore di lavoro e dirigente: arresto da 4 a 8
8
mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 (art. 55/4 D. Lgs.
Committente/datore di lavoro
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria
azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima,
 fornisce
agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e
sulle misure di prevenzione ed emergenza
adottate in relazione alla propria attività.
(art.26/1/B D. Lgs. 81/2008)
Sanzione datore di lavoro e dirigente: arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da € 2.000 a € 5.000 (art. 55/4/B D. Lgs.
81/2008)
9
Obbligo di informazione
Le dettagliate informazioni di cui alla previsione
dell'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.
626/1994, vanno fornite dal committente ogni
qualvolta egli affidi un lavoro in appalto ad
un'azienda, non rilevando la circostanza di averle
fornite in precedenza.
Il dovere informativo non consiste in una teorica
lezione su un determinato pericolo, ma richiede,
tenuto conto del dovere di cooperazione cui sono
reciprocamente tenuti sia il committente che
l'appaltatore, che entrambi si rendano conto
insieme della presenza o dell'assenza di una
specifica fonte di pericolo, cioè che la valutino
insieme e che insieme valutino come meglio
eliminarla.
(Cassazione penale sez.IV 3/7/2002, n.31459)
10
Committente/datore di lavoro
Nel caso di affidamento dei lavori all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della
propria azienda, o di una singola unità produttiva della
stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo
dell'azienda medesima, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori
A) cooperano all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti
sull’attività
lavorativa
oggetto
dell’appalto.
(art.26/2/A D. Lgs. 81/2008)
Sanzione datore di lavoro e dirigente: arresto da 4 a 8 mesi
o ammenda da € 1.500 a € 6.000 (art. 55/4/D D. Lgs.
11
81/2008)
Committente/datore di lavoro
Nel caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice
o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda,
o di una singola unità produttiva della stessa, nonché
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda
medesima, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori
B) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva.
(art.26/2/B D. Lgs. 81/2008)
Sanzione datore di lavoro e dirigente: arresto da 4 a 8 mesi
o ammenda da € 1.500 a 6.000 (art. 55/4/D D. Lgs. 81/2008)
12
Committente/datore di lavoro
Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando
un
unico
documento
di
valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento è allegato al
contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi.
(art.26/3 D. Lgs. 81/2008)
13
Committente/datore di lavoro
Norma transitoria
Ai contratti stipulati anteriormente al 25/8/2007
ed ancora in corso alla data del 31/12/2008, il
documento
di
valutazione
dei
rischi
interferenziali deve essere allegato entro tale
ultima data.
(art.26/3 D. Lgs. 81/2008)
14
Costi della sicurezza
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione, anche qualora in essere al momento della
data di entrata in vigore del presente decreto (15/5/2008), di
cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
1677 del codice civile, devono essere specificatamente
indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo
1418 del codice civile i costi relativi alla
sicurezza
del
lavoro
con
particolare
riferimento a quelli propri connessi allo
specifico appalto.
A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative a livello
15
nazionale.
(art. 26/5 D. Lgs. 81/2008)
Nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a
norme imperative, salvo che la legge
disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno
dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità
della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato
dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei
requisiti stabiliti dall'articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi
stabiliti dalla legge.
(art. 1418/5 D. Lgs. 81/2008)
16
Nullità del contratto
Salvo diverse disposizioni di legge, la
nullità può essere fatta valere da chiunque
vi ha interesse e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
(art. 1418 C. C.)
L’azione per far dichiarare la nullità non è
soggetta a prescrizione, salvo gli effetti
della usucapione e della prescrizione delle
azioni di ripetizione.
(art. 1422 C. C.)
17
Nullità del contratto
Il contratto nullo non può essere
convalidato, se la legge non dispone
diversamente.
(art. 1423 C. C.)
Il contratto nullo può produrre gli effetti di
un contratto diverso, del quale contenga i
requisiti di sostanza e di forma, qualora,
avuto riguardo allo scopo perseguito dalle
parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero
voluto se avessero conosciuto la nullità.
(art. 1424 C. C.)
18
Costi della sicurezza
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione, anche qualora in essere al momento della
data di entrata in vigore del presente decreto (15/5/2008), di
cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
1677 del codice civile, devono essere specificatamente
indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo
1418 del codice civile i costi relativi alla
sicurezza
del
lavoro
con
particolare
riferimento a quelli propri connessi allo
specifico appalto.
A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative a livello
19
nazionale.
(art. 26/5 D. Lgs. 81/2008)
Costi della sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza:
 accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni (art.50/1/A)
 è consultato preventivamente e tempestivamente
in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione nell’azienda o nell’unità
produttiva (art.50/1/B)
 riceve dal datore di lavoro il documento di
valutazione dei rischi (art.18/1/1(O);
 verifica l’applicazione delle misure di sicurezza e
di protezione della salute (art.18/1/N);
 accede ai dati comunicati dal datore di lavoro
all’INAIL relativi agli infortuni (art.18/1/O-R);
20
(D. Lgs. 81/2008)
Costi della sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza:
 riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le
malattie professionali (art.50/1/E);
 promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e l'integrità fisica dei lavoratori (art.50/1/H);
 fa proposte in merito all’attività di prevenzione
(art.50/1/M)
 formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di
norma sentito (art.50/1/I);
21
(D. Lgs. 81/2008)
Costi della sicurezza
Norma transitoria
Con riferimento ai contratti stipulati prima del
25/8/2007 i costi della sicurezza del lavoro
devono essere indicati entro il 31/12/2008,
qualora gli stessi contratti siano ancora in corso
a tale data.
(art.26/5 D. Lgs. 81/2008)
22
Appalti pubblici
Per quanto non diversamente disposto dal
decreto legislativo 12/4/2006 n. 163,
come da ultimo modificate dall’articolo 8,
comma 1, della legge 3/8/2007, n. 123,
trovano applicazione in materia di appalti
pubblici le disposizione del presente
decreto.
(art.26/7 D.Lgs. 81/2008)
23
Appalti pubblici
Le disposizioni del D.Lgs.163/2006 prendono
in considerazione
 il
costo relativo alla sicurezza nella fase di
predisposizione della gara d’appalto (art.86/3-bis)
 il costo relativo alla sicurezza non può essere
comunque soggetto a ribasso d’asta (art.86/3-ter)
 il costo relativo alla sicurezza nella fase di
valutazione dell’anomalia dell’offerta (art.86/3-
bis e 87/4)
 gli oneri della sicurezza indicati nel PSC che
non sono soggetti a ribasso (art.131/3)
 gli oneri della sicurezza che devono essere
pagati dall’appaltatore al subappaltatore senza
alcun ribasso (art.118/3)
24
Appalti pubblici
Nella predisposizione delle gare di appalto
e nella valutazione dell’anomalia delle
offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza,
il
quale
deve
essere
specificamente
indicato
e
risultare
congruo
rispetto
all’entità
e
alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi e
delle forniture.
(art.86/3-bis D.Lgs. 163/2006, così sostituito dall’art.8
25
L.123/2007)
Appalti pubblici
Ai fini del presente comma il costo del lavoro è
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree
territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
costo del lavoro è determinato in relazione al
contratto collettivo del settore merceologico più
vicino a quello preso in considerazione.
(art.86/3-bis D.Lgs. 163/2006)
26
Appalti pubblici
Il costo relativo alla sicurezza non
può essere comunque soggetto a
ribasso d’asta.
(art.86/3-ter D.Lgs. 163/2006 così aggiunto
dall’art.8 L.123/2007)
27
Appalti pubblici
Nella valutazione dell’anomalia la
stazione appaltante tiene conto dei
costi relativi alla sicurezza
 che devono essere specificamente
indicati nell’offerta e
 risultare congrui rispetto all’entità e
alle caratteristiche dei servizi e delle
forniture
(art.87/4 D.Lgs. 163/2006)
28
Appalti pubblici
Al fine di contrastare il fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare nel settore
dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di
accordi stipulati a livello regionale con
INPS
e INAIL, rilasciano il DURC
comprensivo della verifica della congruità
della incidenza della mano d’opera relativa
al cantiere interessato dai lavori, ai sensi
dell’articolo 1, commi 1173 e 1174 della L.
27/12/2006, n.296.
(art.118/6-bis D.Lgs. 163/2006)
29
Appalti pubblici
Il piano di sicurezza e di coordinamento
(PSC), quando previsto ai sensi del decreto
legislativo 14/8/1996, n. 494, ovvero il
piano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui
alla lettera b) del comma 2, nonché il
piano operativo di sicurezza (POS) di cui
alla lettera c) del comma 2 formano parte
integrante del contratto di appalto o di
concessione; i relativi oneri vanno
evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d'asta.
(art.131/3 D.Lgs. 163/2006)
30
Appalti pubblici
L’affidatario corrisponde gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione (CSE),
ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede
alla verifica dell’effettiva applicazione della
presente disposizione.
L’affidatario è solidalmente responsabile con
il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.
(art.118/4 D.Lgs.163/2006)
31
Distacco
L'ipotesi del distacco si configura quando
un datore di lavoro, per soddisfare un
proprio interesse, pone temporaneamente
uno o più lavoratori a disposizione di altro
soggetto
per
l'esecuzione
di
una
determinata attività lavorativa.
(art.30/1 D.Lgs.276/2001)
In caso di distacco il datore di lavoro
rimane
responsabile
del
trattamento
economico e normativo a favore del
lavoratore.
(art.30/2 D.Lgs. 276/2003)
32
Distacco
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni
deve avvenire con il consenso del lavoratore
interessato. Quando comporti un trasferimento a
una unità produttiva sita a più di 50 km da quella
in cui il lavoratore è adibito, il distacco può
avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive.
(art.30/3 D.Lgs.276/2001)
Gli accordi sindacali, al fine di evitare le
riduzioni di personale, possono regolare il
comando o il distacco di uno o più lavoratori
dall'impresa
ad
altra
per
una
durata
temporanea.
(art.8/3 DL 148/1993 conv. L. 236/1993 e art.30/4
33
D.Lgs. 276/2003)
Conclusioni
Appalti privati
Nei contratti di appalto e nei contratti
di opera ai quali si applica solo l’art.26
D.Lgs.81/2008,
è
obbligatoria
la
redazione del documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali.
Il documento è allegato al contratto di
appalto o d’opera.
34
Conclusioni
Appalti privati
Nei contratti di somministrazione,
appalto e subappalto ai quali si applica
solo l’art.26 D.Lgs.81/2008, devono
essere specificamente indicati, a pena
di nullità del contratto, i costi relativi
alla sicurezza del lavoro.
A tali dati possono accedere, su
richiesta,
il
rappresentante
dei
lavoratori e le organizzazioni sindacali.
35
Conclusioni
Appalti pubblici
Nella predisposizione delle gare d’appalto
relative a lavori, forniture e servizi gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore
economico
sia
adeguato
e
sufficiente rispetto
 al costo del lavoro e
 al costo relativo alla sicurezza.
Il costo del lavoro è determinato periodicamente in
apposite tabelle dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Il costo relativo alla sicurezza non può essere
comunque soggetto a ribasso d’asta.
36
Conclusioni
Appalti pubblici
Nella valutazione dell’anomalia delle
offerte relative ad appalti di lavori,
forniture e servizi gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente
rispetto
 al costo del lavoro e
 al costo relativo alla sicurezza.
37
Conclusioni
Appalti pubblici
L’affidatario corrisponde gli oneri della
sicurezza,
relativi
alle
prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso.
La stazione appaltante, sentito il
direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza (CSE) ovvero il direttore
dell’esecuzione, provvede alla verifica
dell’effettiva applicazione della presente
disposizione.
38
Responsabilità solidale
L’imprenditore committente risponde in
solido con l’appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali subappaltatori
 per tutti i danni per i quali il lavoratore,
dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore,
non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL o
dell’IPSEMA; le disposizioni del presente comma
non si applica ai danni conseguenza dei rischi
specifici propri dell’attività delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici
(art.26/4 D.Lgs. 81/2008)
39
Responsabilità solidale
In caso di appalto di opere o di servizi il
committente imprenditore o datore di
lavoro
è
obbligato
in
solido
con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori entro il
limite
di
2
anni
dalla
cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti.
(art.29/2 D.Lgs. 276/2003 così modificato
dall’art.1/911 L.296/2006)
40
Responsabilità solidale
L'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore
 della effettuazione e del versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e
 del versamento dei contributi
previdenziali
e
dei
contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti a cui è tenuto il
subappaltatore.
(art.35/28 L. 248/2006)
41
Responsabilità solidale
Gli importi dovuti per la responsabilità
solidale di cui al comma 28 non
possono eccedere complessivamente
l'ammontare del corrispettivo dovuto
dall'appaltatore al subappaltatore.
(art.35/30 L. 248/2006)
42
Responsabilità solidale
La responsabilità solidale viene meno se
l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del
corrispettivo, che gli adempimenti di cui al
comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il
servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore.
L'appaltatore può sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione da parte del
subappaltatore della predetta documentazione.
(art.35/29 L. 248/2006)
43
Responsabilità solidale
Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si
applicano successivamente all’adozione di un D.M.
da emanarsi entro il 10/11/2006, che stabilisca la
documentazione attestante l’assolvimento degli
obblighi di cui al comma 28, in relazione ai contratti
di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi
conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti
 nell'ambito di attività rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R.
26/10/1972, n. 633 e,
 in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73
e 74 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917.
(art.35/34 L. 248/2006)
44
Responsabilità solidale
Procedura
1. Il subappaltatore comunica all’appaltatore il
codice fiscale dei soggetti impiegati nell’esecuzione
dell’opera o nella prestazione della fornitura o del
servizio affidati, nonché ogni eventuale variazione
riguardante i medesimi soggetti
(art.1/1 D.M.74/2008)
45
Responsabilità solidale
Procedura
2. Il subappaltatore attesta l’avvenuto versamento
delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati
nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della
fornitura o del servizio
 mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà redatta secondo il modello allegato +
copie del modello F24 (del singolo subappalto) +
ricevute di pagamento oppure
 mediante asseverazione del consulente del
lavoro o del commercialista
(art.2/1 D.M.74/2008)
46
Responsabilità solidale
Procedura
3. Il subappaltatore attesta l’avvenuto versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai
soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella
prestazione della fornitura o del servizio
 mediante nominativo dei lavoratori impegnati
nel subappalto + ammontare delle retribuzioni
corrisposte a ciascun lavoratore + indicazione
dell’aliquota contributiva applicata + importo dei
contributi versati + DURC oppure
 mediante asseverazione del consulente del
lavoro o del commercialista
(art.4/1 D.M.74/2008)
47
Responsabilità solidale
Procedura
4. Il subappaltatore consegna all’appaltatore la
documentazione
dimostrativa
dell’avvenuto
versamento
 delle ritenute fiscali e
 dei contributi previdenziali e assicurativi
in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione
dell’opera o nella prestazione della fornitura o del
servizio.
48
Responsabilità solidale
Il rilascio da parte del subappaltatore della
documentazione
dimostrativa
dell’avvenuto
versamento
 delle ritenute fiscali e
 dei contributi previdenziali e assicurativi
in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione
dell’opera o nella prestazione della fornitura o del
servizio esonera l’impresa appaltatrice dalla
responsabilità solidale.
(artt.2/3 e 4/3 D.M.74/2008)
49
Responsabilità solidale
Il committente provvede al pagamento
del corrispettivo dovuto all'appaltatore
previa
esibizione
da
parte
di
quest'ultimo
della
documentazione
attestante che gli adempimenti di cui al
comma 28 connessi con le prestazioni
di
lavoro
dipendente
concernenti
l'opera, la fornitura o il servizio affidati
sono
stati
correttamente
eseguiti
dall'appaltatore.
(art.35/32 L. 248/2006)
50
Responsabilità solidale
L’esibizione al committente nel momento
del pagamento del corrispettivo della
documentazione
attestante
l’avvenuto
versamento
 delle ritenute fiscali e
 dei
contributi
previdenziali
e
assicurativi
in
relazione
ai
soggetti
impiegati
nell’esecuzione
dell’opera
o
nella
prestazione della fornitura o del servizio
determina la non applicazione delle sanzioni
di cui all’articolo 35/33 L. 248/2006.
(artt.2/4 e 4/4 D.M. 74/2008)
51
Responsabilità solidale
L'inosservanza delle modalità di pagamento
previste al comma 32 è punita con la sanzione
amministrativa da € 5.000 a € 200.000 se gli
adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti
l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono
stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli
eventuali subappaltatori.
Ai fini della presente sanzione si applicano le
disposizioni previste per la violazione commessa
dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che
irroga la presente sanzione è comunque
determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
52
(art.35/33 L. 248/2006)
Avv. Alberto Mischi
Studio legale associato
Corinaldesi - Mischi
Via Cesare Battisti n.2 40123 Bologna
Tel. 051-264474 Fax 051-264564
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53
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