ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Consiglio Provinciale di Napoli ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO Unione Provinciale di Napoli Via A. De Gasperi n° 55 80133 – Napoli Prot. N° 1262/2008 Circolare N° 19/2008 Giugno 2008 A tutti i colleghi Responsabilità solidale negli appalti e subappalti D.L. n. 112/2008 - Novità in materia di lavoro e previdenza Attraverso la rubrica “Dentro la notizia” di Giugno scorso avemmo modo di esprimere le aspettative della Categoria (ma più in generale delle libere professioni) dal nuovo Governo. Parlammo, in relazione alle materie oggetto della nostra professione, di semplificazione, eliminazione dell’eccessivo garantismo, dimissioni volontarie on – line, limite dei 36 mesi nella reiterazione dei contratti a termine, libri obbligatori esprimendo, a priori, fiducia nei confronti del Sen. Sacconi, Ministro del Lavoro, quasi definendolo “uno di noi” per i suoi trascorsi di collaborazione con Marco Biagi e per una visione a 360° del mondo del lavoro. Parimenti elogiammo il Ministro Renato Brunetta per come aveva affrontato il “problema”(id: lo sconcio) delle malattie facili (i c.d. fannulloni) nell’ambito della Pubblica Amministrazione pregando, nel contempo, la Beata Vergine del Rosario di Pompei che li accogliesse entrambi sotto il suo manto protettivo. Mai fiducia fu così ben riposta. E così, per la serie “come cambio la vita agli Italiani, imprese, lavoratori e professionisti attraverso la semplificazione”, ecco due decreti legge (97/2008 e 112/2008) con i quali il Governo interviene in materia di appalti e di altre disposizioni per lo sviluppo economico, semplificazione e competitività. Ce ne occupiamo con una premessa fondamentale a vostro beneficio: trattandosi di due decreti leggi e, pur entrando subito in vigore le rispettive disposizioni (tranne diverse scadenze ivi contemplate), ci dovrà essere la conversione in legge ad opera del Parlamento con possibilità, quindi, di variazioni. In materia di appalti, negli ultimi due anni, molte erano state le novità introdotte dal nostro legislatore. Il susseguirsi delle norme ed i diversi tempi di loro entrata in vigore avevano creato qualche perplessità agli addetti ai lavori.. Il decreto legge, n. 97 dello scorso 3 giugno 2008 all’art. 8, comma terzo, è intervenuto in materia degli appalti e dei subappalti, apportando significative semplificazioni. Indubbiamente l’obiettivo del Governo (trattasi, infatti, di un decreto legge) è quello di differenziare, ai fini degli adempimenti, la responsabilità solidale che vincola il committente con l’appaltatore da quella che vincola l’appaltatore con il subappaltatore. Ne scaturisce una sostanziale modificazione degli adempimenti amministrativi che sarebbero dovuti entrare in vigore. Purtroppo trattasi di una semplificazione solo parziale per cui sarebbe il caso che l’Esecutivo effettuasse una revisione completa della materia che presenta notevoli profili di complessità. Il decreto in esame, pur mantenendo ferme: la responsabilità solidale del committente con appaltatore e subappaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti, entro i limiti di due anni dalla cessazione dell’appalto, relativamente ai trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti; la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per i debiti fiscali, contributivi e assicurativi connessi alle prestazioni di lavoro utilizzate per eseguire il contratto; la responsabilità tra committente e imprese appaltatrici e subappaltatrici in tema di sicurezza sul lavoro. la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in caso di infortunio sul lavoro per i danni non indennizzati da parte dell’INAIL ha abrogato, infatti, le disposizioni che introducevano una serie di controlli a cascata che si traducevano in un improponibile “F24 di cantiere” con tutti gli appesantimenti amministrativi che ne sarebbero derivati. Ma vediamo qual è il quadro normativo che nasce da questa ultima modifica. Prima di scendere nei dettagli occorre precisare che le abrogazioni riguardano i commi da 29 a 34 dell’art. 35 del decreto legge Visco-Bersani n. 223 del 4 luglio 2006 (legge 248/2006) i quali, in materia di responsabilità solidale, stabilivano: a) comma 29. che la responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore con possibilità da parte dell’appaltatore di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. b) comma 30. che gli importi dovuti per effetto della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, scaturenti dalla ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dai contributi previdenziali e quelli assicurativi obbligatori per gli 1 infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui quest’ultimo è tenuto, non potevano eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. c) comma 31. che gli atti notificabili al subappaltatore dovevano essere notificati anche al responsabile in solido entro lo stesso termine. d) comma 32. che il committente poteva provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati erano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore. e) comma 33. che l’inosservanza delle modalità di pagamento descritte al precedente punto d) veniva punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se i predetti adempimenti (versamento ritenute fiscali, contributi previdenziali e premi INAIL) connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non erano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. f) comma 34. che le anzidette disposizioni si applicavano ai soggetti che stipulano contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, in ogni caso, alle imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste, dello Stato ed altri enti pubblici. Detto ciò, iniziamo il nostro excursus dal vincolo di responsabilità solidale previsto dall’art. 1676 del codice civile secondo il quale “coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda” (“nel tempo” inteso come “momento in cui”). La particolare caratteristica di questa disposizione è che: 1. si applica a tutte le figure di committenti (comprese le persone fisiche private); 2. si estende illimitatamente nel tempo (salvo la prescrizione ordinaria); 3. è contenuta nel debito residuo tra il committente e appaltatore. Come abbiamo avuto più volte modo di illustrare anche nel corso dei nostri Convegni, la successiva norma di responsabilità solidale è dettata dall’articolo 29 del D.Lgs 276/03 il quale prevede che “ in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni (inizialmente 1 anno) dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti“. A differenza del Codice civile, la norma appena citata esclude dal campo di applicazione la committenza rappresentata da persone fisiche private e si applica non solo ai committenti (imprenditori o datori di lavoro) ed appaltatori ma anche a ciascuno dei subappaltatori. Oltre ai contributi e alle retribuzioni, la responsabilità solidale deve intendersi estesa anche alle ritenute fiscali ma tale ultimo vincolo è limitato al periodo 12 agosto 2006 - 2 giugno 2008 in quanto correlato alla vigenza dell’articolo 35, comma 34, della legge 248/06 abrogato, appunto, dal comma 3 dell’art. 8, del decreto legge in commento. Non è stato abrogato, invece il comma 28 dell’articolo 35 della legge 248/2006 a norma del quale: “L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali (elemento nuovo rispetto alla normativa previgente) sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore“. L’applicazione della norma appena citata vede coinvolti solo l’appaltatore ed il subappaltatore con esclusione del committente, e non prevede un limite economico alla responsabilità solidale né termine di decadenza entro cui attivarla (fermo restando il termine di prescrizione di ciascun tributo). Vediamo adesso, sulla scorta del richiamato articolo 29 della riforma cosiddetta Biagi , qual’è il termine entro il quale il lavoratore può attivare la responsabilità solidale degli imprenditori coinvolti nella filiera dell’appalto. Come detto, si tratta di un termine di decadenza correlato al decorrere di due anni dalla cessazione dell’appalto; spirato tale termine, il lavoratore potrà avviare l’azione prevista dal sopra richiamato articolo 1676 del codice civile mentre l’Istituto o l’Ente creditore di imposte, contributi o premi potrà chiederne il pagamento solo al debitore principale senza più la possibilità di estendere la responsabilità solidale a terzi. In definitiva, è venuta a determinarsi il seguente quadro normativo: Vincolo di responsabilità tra committente ed appaltatore: In quanto alla retribuzione, in forza della norma dell’art. 29 della riforma Biagi a) il limite economico si estende anche oltre il valore dell’appalto; b) il termine di attivazione della responsabilità solidale è di due anni dalla cessazione dell’appalto; c) il lavoratore allo scadere dei due anni opera la tutela dell’art. 1676 del c.c. In quanto alla contribuzione, in forza dello stesso articolo 29 della riforma Biagi a) il limite economico si estende anche oltre il valore dell’appalto; b) il termine di attivazione della responsabilità solidale è di due anni dalla cessazione dell’appalto; c) l’Ente creditore (INPS, INPGI, ENPALS, etc..) allo scadere dei due anni può richiederne il pagamento solo al debitore diretto, ovviamente nei limiti della prescrizione ordinaria. In quanto alle ritenute fiscali La norma dell’art. 29 della riforma Biagi viene integrata dall’art. 35, co .34 , della legge 248/2006 (abrogato dal D.L. 97/2008) 2 a) il limite economico si estende anche oltre il valore dell’appalto; b) il termine di attivazione della responsabilità solidale è di due anni dalla cessazione dell’appalto. c) l’amministrazione finanziaria, allo scadere dei due anni può richiederne il pagamento solo al debitore diretto, ovviamente nei limiti della prescrizione ordinaria; d) si applica limitatamente al periodo 12 agosto 2006 fino al 2 giugno 2008. In quanto ai Premi INAL Dalla lettera della norma dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, non emerge alcun riferimento ai premi INAIL, tant’è che nell’individuare l’oggetto dell’obbligazione solidale cita i “trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti“. Noi riteniamo, anche rifacendoci all’analoga questione dell’art. 8,co. 2, della legge 223/91 che ha dato luogo a rilevante contenzioso, che il richiamo letterale ai “contributi” non possa essere interpretato in modo estensivo anche ai premi assicurativi INAIL. Vincolo di responsabilità tra appaltatore e subappaltatore: In quanto alla retribuzione, in forza della norma dell’art. 29 della riforma Biagi a) il limite economico si estende anche oltre il valore dell’appalto ; b) il termine di attivazione della responsabilità solidale è di due anni dalla cessazione dell’appalto; c) il lavoratore, allo scadere dei due anni, può rivendicare il proprio diritto esclusivamente nei confronti del proprio datore di lavoro. In quanto alla contribuzione, in forza all’articolo 35, comma 28, della legge 248/2006 a) il limite economico si estende anche oltre il valore dell’appalto; b) il termine di attivazione della responsabilità solidale rispetta quello della prescrizione ordinaria (10 anni). In quanto alle ritenute fiscali, in forza all’articolo 35, comma 28, della legge 248/2006 a) il limite economico si estende anche oltre il valore dell’appalto; b) il termine di validità decorre dal 12 agosto 2006; c) il termine di attivazione della responsabilità solidale rispetta quello della prescrizione ordinaria (10 anni). In quanto ai Premi INAL, in forza all’articolo 35, comma 28, della legge 248/2006 a) il limite economico si estende anche oltre il valore dell’appalto; b) il termine di applicazione della responsabilità solidale decorre dal 3 giugno 2008; c) il termine di attivazione della responsabilità solidale rispetta quello della prescrizione ordinaria (10 anni). IL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N. 112 Quest’anno il tutto è successo con quaranta giorni di anticipo…. La cosiddetta “Manovra d’estate” non ci ha colti con le valigie in auto, pronti a consumare le nostre poche, pochissime vacanze. Il Consiglio dei Ministri vi ha provveduto lo scorso 25 giugno con il Decreto Legge n. 112, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dello stesso giorno. Un decreto che ha introdotto numerose novità in materia di sviluppo economico, lavoro, previdenza, semplificazione e stabilizzazione della finanza pubblica, con il chiaro obiettivo di dare una spinta in avanti a quest’Italia che langue tra temperature elevate ed umidità abbattente, nella speranza di vivere una ripresa della competitività e della crescita produttiva. Alcune norme sono entrate immediatamente in vigore dal 25/06/2008; altre, invece, saranno operative in date successive: 25/07/2008, 25/09/2008 e 01/01/2009, fatto salvo il rinvio ad ulteriori provvedimenti regolamentativi. Il Centro Studi O. Baroncelli ha elaborato la seguente sintesi normativa per offrire ai Colleghi la possibilità di avere, con semplicità ed immediatezza, una visione panoramica sufficientemente definita in ordine alle modifiche apportate. Norme immediatamente operative: 1. è abrogata dal 25 giugno 2008 la procedura telematica (in vigore dal 5/3/2008) per le dimissioni volontarie, prevista dalla legge n. 188/07 (art. 39 c. 10). Il lavoratore sarà libero di comunicare la propria volontà di recedere dal contratto di lavoro senza alcun modello ministeriale o procedura informatizzata; 2. riunificazione delle controversie in materia contributiva. (art. 20 c. 7-9); Nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice. In mancanza, il convenuto può chiedere, in ogni stato e grado del procedimento, l’improcedibilità della domanda, ivi compresa la fase esecutiva. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei decreti e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione. 3. Contratto di lavoro a tempo determinato (art. 21): scadenza del termine e sanzioni successione dei contratti : è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro; La contrattazione collettiva, anche aziendale, potrà prevedere periodi temporali, tra un contratto e l’altro, di durata inferiore a quella prevista dalla legge e potrà derogare al diritto di precedenza così come disciplinato dal D.Lgs. n. 368/01; sempre i contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni 3 sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale indicheranno la disciplina della successione dei contratti a tempo determinato ed il relativo tetto massimo dei 36 mesi totali di lavoro presso lo stesso datore di lavoro. Viene ritoccato il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, entro i successivi 12 mesi, in quanto agganciato ad eventuali disposizioni dei sopraccitati contratti collettivi. 4. è rivisitata la definizione della prestazione di lavoro accessorio dovendo intendersi per tale quelle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive , culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g )dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h )della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. Come si può ben notare, sono state aggiunte altre tipologie di lavori, ferma restando la durata di 30 giorni nell’anno solare ed il compenso non superiore per tale periodo a 5.000,00 euro, tranne che per le imprese familiari ove è di 10.000,00 euro. Viene altresì abrogato l’art.71 del D.Lgs. n.276 del10 settembre 2003, che prevedeva la possibilità di instaurare contratti di lavoro accessorio soltanto per determinate tipologie di lavoratori. 5. L’apprendistato professionalizzate e quello per percorsi di alta formazione subiscono alcune sostanziali modifiche (art. 23 c. 1-4): viene eliminato il limite minimo di 2 anni per l’apprendistato professionalizzante per cui esso non è più vincolato ad una durata minima e viene riconosciuta la formazione erogata completamente a livello aziendale. Per questa, la regolamentazione dei profili formativi non è più rimessa alle Regioni ed alle Province autonome, ma integralmente alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) o agli Enti bilaterali. Essi definiranno la nozione di formazione aziendale e determineranno, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. L’apprendistato per percorsi di alta formazione viene esteso ai dottorati di ricerca. Norme abrogate: la comunicazione del datore di lavoro, ai servizi regionali o provinciali per l’impiego, dei dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro 30 giorni dalla data di assunzione dell'apprendista stesso (art. 1 del D.M. 7 ottobre 1999); l’obbligo di comunicare ai familiari, almeno ogni 6 mesi, l’andamento in azienda del giovane (art. 21 del DPR n. 1668/56); l’obbligo dei datori di lavoro di comunicare entro 10 giorni, ai servizi per l’impiego, le qualificazioni raggiunte dagli apprendisti (art. 24, co. 3 e 4 del DPR n. 1668/56); l’obbligo della visita sanitaria per gli apprendisti (art. 4 della L. n. 25/55). Ovviamente, per i lavoratori minorenni non vengono meno le tutele, anche sanitarie, previste dalla L. n. 977/67 e dal D.Lgs. n. 345/99. 6. l’istituzione del libro unico del lavoro (Art. 39): Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, dovrà tenere il libro unico del lavoro nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Le registrazioni per ciascun lavoratore sono quelle di sempre: indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, della qualifica e del livello, della retribuzione base, dell’anzianità di servizio e delle relative posizioni assicurative. Come si era soliti fare nel libro matricola, nel nuovo libro unico del lavoro si dovrà effettuare ogni annotazione relativa a somme corrisposte o gestite dal datore di lavoro in danaro o in natura, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Stante alle ultime disposizioni introdotte dal D.L. n. 93/2008 che, tra l’altro, ha previsto in via sperimentale, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008, un particolare regime di tassazione delle somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario, queste devono essere indicate a parte. Il nuovo libro dovrà contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nell’ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. La compilazione del libro unico dovrà avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza nel rispetto delle modalità che saranno indicate dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto di imminente emissione che fisserà anche i tempi di sua tenuta e conservazione con disciplina del relativo regime transitorio. Ovviamente, con la consegna al lavoratore della copia delle scritturazioni effettuate nel predetto libro, il datore di lavoro adempie agli obblighi dell'emissione del prospetto paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n.4. 7. tenuta dei libri del lavoro presso i professionisti abilitati (art. 40 c. 2); Finalmente qualcuno si è reso conto che l’art. 5 della legge 12/79 non è stato mai abrogato. Ed allora, ecco che i consulenti del lavoro e gli altri professionisti di cui alla citata legge, per lo svolgimento dell’attività loro prevista, possono conservare i documenti dei datori di lavoro presso i propri studi. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio, le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. Il consulente del lavoro e gli altri 4 professionisti, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100,00 a 1.000,00 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell’Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari. 8. semplificate le comunicazioni ai dipendenti all’atto dell’assunzione (art. 40 c. 1); prima dell'inizio della attività lavorativa (ma noi già lo facevamo) i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decretolegge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di diritto pubblico quali i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia che restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti. 9. reintrodotto il lavoro intermittente, artt. da 33 a 40 del Dlgs. 276/2003 (art. 39 c. 11); 10. tornano le norme sull’inserimento al lavoro dei disabili art. 14 Dlgs. 276/2003 (art. 39 c. 11); dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano nuovamente applicazione le norme riguardanti le Cooperative sociali e l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili mediante convenzioni quadro su base territoriale, sempreché validate da parte delle Regioni. La nuova norma stabilisce, inoltre, che i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge 68/99, sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino: il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1. Il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto qualora non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Il modulo per l’invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati, saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. In pratica, la trasmissione del prospetto dovrà avvenire esclusivamente per via telematica e soltanto se sono avvenute modifiche occupazionali rispetto al precedente modello compilato. 11. abrogata la sanzione prevista per il cartellino di riconoscimento previsto dal Dlgs 81/2008 (art. 39 c. 12); 12. modificato il regime dell’orario di lavoro relativamente all’orario notturno, ai riposi giornalieri, alle pause, (art. 41); Vita breve per il registro dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti introdotto dall'art.8 del D.Lgs. n. 234 del 19 novembre 2007. Un’inutile duplicazione frutto di un sistema inquisitore che ha solo creato mille problemi agli operatori del settore. Ci sembra dignitoso riconoscere che l’obbligo di registrazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano tali operazioni venga assolto, com’è stato stabilito, mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro. Superfluo specificare che l’abrogazione del Registro potrà avvenire solo dopo l’istituzione del libro unico del lavoro, attesa, con il già citato decreto del Ministero del lavoro di prossima emanazione. Le imprese pubbliche o private che richiedano la partecipazione a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali con pubbliche amministrazioni non dovranno più presentare la certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l’evento di imbarco o di sbarco, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data in cui è avvenuto. Lo stesso dicasi per l’assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all’art. 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all’art. 2, co. 1, lett .a) del DPR n .324 /01. Riguardo al lavoro notturno, è stato precisato che “è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno”. E’ stato modificato poi l’art .1, co. 2, lett h), del D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003, che tratta del “lavoratore mobile" inteso per tale qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario. Altra modifica riguarda il personale della scuola al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata (art .2 , co. 3, del D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003) ai quali non si applicano le disposizione del D.Lgs. 66/2003. È stato modificato anche l’art .7 del D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003 nel senso che, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni 5 a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. 13. sono state abolite le comunicazioni alla Direzione provinciale del lavoro relative al lavoro straordinario, per le aziende con più di 10 dipendenti (art. 41 c. 14); 14. sono previsti controlli più severi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche in caso di malattia di un solo giorno (art. 71 c. 3). Fra le norme non immediatamente operative c‘è da segnalare la disposizione contenuta nell’art. 20 del decreto legge in commento. Riguarda l’interpretazione autentica (ancorchè con efficacia differita al 1/1/2009) circa l’assoggettabilità a contribuzione della retribuzione corrisposta , a titolo di indennità di malattia, da parte dei datori di lavoro in virtù di legge o di CCNL con esonero, quindi, della conseguenziale prestazione a carico dell’INPS (art. 6 Legge 11 gennaio 1943 n. 138) ma anche della specifica contribuzione di malattia a carico del datore di lavoro. E’ il classico esempio degli impiegati dell’industria: non hanno diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS. E’ tutto a carico del datore di lavoro anche se questo non versa, in generale, la specifica contribuzione di malattia. Ma tutta l’indennità (o retribuzione) a carico completo del datore di lavoro è sottoposta, poi, a contribuzione generale. E’ corretto o no? Si tratta pur sempre di indennità (anche se a carico del datore di lavoro e non dell’INPS) o di mera retribuzione? Abbiamo voluto citare questa norma in quanto, per il passato, ha visto accesi dibattiti all’interno del Centro Studi sulla funzione meramente indennitaria o retributiva di tali importi ovvero sull’assoggettabilità a contribuzione di tali somme. Invero, c’era stato anche un travaglio giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione fino ad arrivare a quelle a Sezioni Unite con un passaggio, perfino, in Corte Costituzionale. Quale, allora, il responso ch ne uscì? Semplice: Non esiste un sinallagma fra contribuzione e prestazione per cui ben si possono versare contributi sapendo di non ricevere alcuna prestazione e ciò perché il sistema previdenziale si fonda su di un principio solidaristico. Il Decreto Legge 112/2008 ha messo le cose a posto stabilendo che, a decorrere dal 1/1/2009, su tali somme non devono essere versate contribuzioni. Un primo passo è stato effettuato e noi Consulenti del Lavoro abbiamo preso consapevolmente atto di un impegno governativo finalizzato a dare voce alle istanze della categoria da sempre considerata “cassa di risonanza delle ambasce delle piccole e medie imprese”. Questo ci sprona ancor di più a dare forza a quell’insieme dei valori e principi in cui, come operatori pienamente immersi nel sociale, crediamo fortemente. Affinché avessimo potuto esprimere una forza capace di ascoltare e farsi ascoltare, abbiamo utilizzato tutti gli strumenti culturali a nostra disposizione, facendo diventare formidabile condotto di diffusione e di partecipazione ogni nostro scritto, ogni messaggio mediatico, ogni riflessione. Chiediamo, quindi, un confronto ampio e partecipativo sulle scelte tecniche da operare in futuro in materia del lavoro e legislazione sociale, ritenendo che l’emanazione di norme irragionevoli e la loro successiva abrogazione, dovuta anche a seguito di nostri provati spunti di riflessione critica, costituiscano un balletto legislativo poco meritevole di acclamazione, che offende e mortifica le coscienze e le intelligenze degli operatori esperti in materia, dello stesso legislatore e di chi è costretto a rispettarle. Il Paese ha bisogno di innovazione per non perdere rapidamente competitività. E l’innovazione deve iniziare dai nostri ragionamenti, dalle nostre valutazioni obiettive, dalle nostre esperienze e, soprattutto, dalle nostre coscienze. Il resto è pura demagogia. Il Senatore Maurizio Sacconi lo ha capito! Buon lavoro a tutti. Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Napoli il Presidente F.to Dott. Edmondo Duraccio A.N.C.L. U.P. NAPOLI il Presidente F.to Rag. Gennaro Ragosta A.N.C.L. U.P. di Napoli Centro Studi “O. Baroncelli” il Coordinatore F.to Dott. Vincenzo Balzano 6