La sicurezza nei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione 17 giugno 2008 Alberto Mischi 1 Committente/datore di lavoro Contratto di appalto, subappalto o d’opera Appaltatore/datore di lavoro/lavoratore autonomo 2 Condizioni di applicazione L’articolo 26 D.Lgs.81/2008 si applica se il committente è datore di lavoro il committente affida lavori/attività a imprese o lavoratori autonomi il luogo di lavoro è in comune tra committente e impresa o lavoratore autonomo il luogo di lavoro è l’azienda, una unità produttiva o comunque è nell’ambito del ciclo produttivo del committente 3 Condizioni di applicazione Se l’attività lavorativa viene svolta in un luogo che è solo un luogo di lavoro dell’appaltatore (e non anche del committente), non si applica l’articolo 26 D.Lgs. 81/2008 possono trovare applicazione gli articoli 88-104 D.Lgs.81/2008 se il contratto ha per oggetto l’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile 4 Committente/datore di lavoro Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8/G, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto mediante contratto d’opera o di somministrazione (art.26/1/A D. Lgs. 81/2008) Sanzione datore di lavoro e dirigente: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 (art. 55/4 D. Lgs. 5 81/2008) Committente/datore di lavoro Norma transitoria Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 6, comma 8/G, la verifica è effettuata attraverso le seguenti modalità: acquisizione del certificato CCIAA acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000 (art.26/1/A D. Lgs. 81/2008) Sanzione datore di lavoro e dirigente: arresto da 4 a 8 6 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 (art. 55/4 D. Lgs. Committente/datore di lavoro Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. (art.26/1/B D. Lgs. 81/2008) Sanzione datore di lavoro e dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000 (art. 55/4/B D. Lgs. 81/2008) 7 Obbligo di informazione Le dettagliate informazioni di cui alla previsione dell'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 626/1994, vanno fornite dal committente ogni qualvolta egli affidi un lavoro in appalto ad un'azienda, non rilevando la circostanza di averle fornite in precedenza. Il dovere informativo non consiste in una teorica lezione su un determinato pericolo, ma richiede, tenuto conto del dovere di cooperazione cui sono reciprocamente tenuti sia il committente che l'appaltatore, che entrambi si rendano conto insieme della presenza o dell'assenza di una specifica fonte di pericolo, cioè che la valutino insieme e che insieme valutino come meglio eliminarla. (Cassazione penale sez.IV 3/7/2002, n.31459) 8 Committente/datore di lavoro Nel caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori A) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. (art.26/2/A D. Lgs. 81/2008) Sanzione datore di lavoro e dirigente: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 (art. 55/4/D D. Lgs. 9 81/2008) Committente/datore di lavoro Nel caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori B) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. (D. Lgs. 626/1994 art. 7/2/B) Sanzione datore di lavoro e dirigente: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500 a 6.000 (art. 55/4/D D. Lgs. 81/2008) 10 Committente/datore di lavoro Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. (art.26/3 D. Lgs. 81/2008) 11 Committente/datore di lavoro Norma transitoria Ai contratti stipulati anteriormente al 25/8/2007 ed ancora in corso alla data del 31/12/2008, il documento di valutazione dei rischi interferenziali deve essere allegato entro tale ultima data. (art.26/3 D. Lgs. 81/2008) 12 Costi della sicurezza Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto (15/5/2008), di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello 13 nazionale. (art. 26/5 D. Lgs. 81/2008) Nullità del contratto Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge. (art. 1418/5 D. Lgs. 81/2008) 14 Nullità del contratto Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. (art. 1418 C. C.) L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvo gli effetti della usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. (art. 1422 C. C.) 15 Nullità del contratto Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente. (art. 1423 C. C.) Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità. (art. 1424 C. C.) 16 Costi della sicurezza Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto (15/5/2008), di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello 17 nazionale. (art. 26/5 D. Lgs. 81/2008) Costi della sicurezza Il rappresentante per la sicurezza: accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (art.50/1/A) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o nell’unità produttiva (art.50/1/B) riceve dal datore di lavoro il documento di valutazione dei rischi (art.18/1/1(O); verifica l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute (art.18/1/N); accede ai dati comunicati dal datore di lavoro all’INAIL relativi agli infortuni (art.18/1/O-R); 18 (D. Lgs. 81/2008) Costi della sicurezza Il rappresentante per la sicurezza: riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali (art.50/1/E); promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori (art.50/1/H); fa proposte in merito all’attività di prevenzione (art.50/1/M) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito (art.50/1/I); 19 (D. Lgs. 81/2008) Costi della sicurezza Norma transitoria Con riferimento ai contratti stipulati prima del 25/8/2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31/12/2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. (art.26/5 D. Lgs. 81/2008) 20 Appalti pubblici Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12/4/2006 n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3/8/2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto. (art.26/7 D.Lgs. 81/2008) 21 Appalti pubblici Le disposizioni del D.Lgs.163/2006 prendono in considerazione il costo relativo alla sicurezza nella fase di predisposizione della gara d’appalto (art.86/3-bis) il costo relativo alla sicurezza nella fase di valutazione dell’anomalia dell’offerta (art.86/3-bis e 87/4) gli oneri della sicurezza indicati nel PSC che non sono soggetti a ribasso (art.131/3) gli oneri della sicurezza che devono essere pagati dall’appaltatore al 22 subappaltatore senza alcun ribasso Appalti pubblici Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. (art.86/3-bis D.Lgs. 163/2006, così sostituito dall’art.8 23 L.123/2007) Appalti pubblici Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. (art.86/3-bis D.Lgs. 163/2006) 24 Appalti pubblici Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta. (art.86/3-ter D.Lgs. 163/2006 così aggiunto dall’art.8 L.123/2007) 25 Appalti pubblici Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture (art.87/4 D.Lgs. 163/2006) 26 Appalti pubblici Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174 della L. 27/12/2006, n.296. (art.118/6-bis D.Lgs. 163/2006) 27 Appalti pubblici Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14/8/1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza (POS) di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. (art.131/3 D.Lgs. 163/2006) 28 Appalti pubblici L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. (art.118/4 D.Lgs.163/2006) 29 Distacco L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. (art.30/1 D.Lgs.276/2001) In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. (art.30/2 D.Lgs. 276/2003) 30 Distacco Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. (art.30/3 D.Lgs.276/2001) Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea. (art.8/3 DL 148/1993 conv. L. 236/1993 e art.30/4 31 D.Lgs. 276/2003) Conclusioni Appalti privati Nei contratti di appalto e nei contratti di opera ai quali si applica solo l’art.26 D.Lgs.81/2008, è obbligatoria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali. Il documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. 32 Conclusioni Appalti privati Nei contratti di somministrazione, appalto e subappalto ai quali si applica solo l’art.26 D.Lgs.81/2008, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità del contratto, i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali. 33 Conclusioni Appalti pubblici Nella predisposizione delle gare d’appalto relative a lavori, forniture e servizi gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Il costo del lavoro è determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta. 34 Conclusioni Appalti pubblici Nella valutazione dell’anomalia delle offerte relative ad appalti di lavori, forniture e servizi gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. 35 Conclusioni Appalti pubblici L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza (CSE) ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. 36 Responsabilità solidale L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL o dell’IPSEMA; le disposizioni del presente comma non si applica ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici (art.26/4 D.Lgs. 81/2008) 37 Responsabilità solidale In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. (art.29/2 D.Lgs. 276/2003 così modificato dall’art.1/911 L.296/2006) 38 Responsabilità solidale L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. (art.35/28 L. 248/2006) 39 Responsabilità solidale Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. (art.35/30 L. 248/2006) 40 Responsabilità solidale La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. (art.35/29 L. 248/2006) 41 Responsabilità solidale Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano successivamente all’adozione di un D.M. da emanarsi entro il 10/11/2006, che stabilisca la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917. (art.35/34 L. 248/2006) 42 Responsabilità solidale Procedura 1. Il subappaltatore comunica all’appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti (art.1/1 D.M.74/2008) 43 Responsabilità solidale Procedura 2. Il subappaltatore attesta l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta secondo il modello allegato + copie del modello F24 (del singolo subappalto) + ricevute di pagamento oppure mediante asseverazione del consulente del lavoro o del commercialista (art.2/1 D.M.74/2008) 44 Responsabilità solidale Procedura 3. Il subappaltatore attesta l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio mediante nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto + ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore + indicazione dell’aliquota contributiva applicata + importo dei contributi versati + DURC oppure mediante asseverazione del consulente del lavoro o del commercialista (art.4/1 D.M.74/2008) 45 Responsabilità solidale Procedura 4. Il subappaltatore consegna all’appaltatore la documentazione dimostrativa dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio. 46 Responsabilità solidale Il rilascio da parte del subappaltatore della documentazione dimostrativa dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio esonera l’impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale. (artt.2/3 e 4/3 D.M.74/2008) 47 Responsabilità solidale Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore. (art.35/32 L. 248/2006) 48 Responsabilità solidale L’esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione attestante l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio determina la non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 35/33 L. 248/2006. (artt.2/4 e 4/4 D.M. 74/2008) 49 Responsabilità solidale L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 è punita con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore. 50 (art.35/33 L. 248/2006) Avv. Alberto Mischi Studio legale associato Corinaldesi - Mischi Via Cesare Battisti n.2 40123 Bologna Tel. 051-264474 Fax 051-264564 [email protected] 51