Contratto d’appalto o contratto d’opera o di
somministrazione
Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di
somministrazione
La verifica dell’idoneità tecnico-professionale
Cooperazione e coordinamento tra committente e appaltatore
Il D V R unico per la cooperazione e il coordinamento
Obbligo di indicare i costi della sicurezza
Tessera di riconoscimento
Contratto di appalto e contratto
d’opera.
• Ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile “l’appalto è il
contratto con il quale una parte assume con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di una opera o di un servizio verso un
corrispettivo in denaro”.
• Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 art 29 c.1
definisce: “ .. il contratto di appalto, stipulato e
regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si
distingue dalla somministrazione di lavoro per la
organizzazione dei mezzi necessari da parte
dell’appaltatore, .. nonchè per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d’impresa “.
• Per l’appalto rilievo decisivo assume l’esercizio di un
effettivo potere direttivo ed organizzativo nei confronti del
personale impiegato da parte dell’appaltatore, tale da non
configurarlo come semplice intermediario.
Gestione appalti: criteri per la
scelta
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
•
•
ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi :
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori attraverso:
I) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei
lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale;
Il primo comma dell’art.26 sottolinea che l’accertamento dell’idoneità
tecnico - professionale dell’Appaltatore da parte del Committente non si
deve limitare alla semplice verifica dell’iscrizione dell’Azienda appaltatrice
alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, ma di fondamentale
importanza è la valutazione delle capacità tecniche, organizzative e il
possesso di mezzi ed attrezzature da parte dell’impresa alla quale si
intende appaltare il lavoro. Pertanto è consigliabile la creazione di una vera
e propria procedura che imponga alle aziende appaltatrici di fornire al
Committente, contestualmente all’offerta tecnico - economica relativa
all’appalto in questione, una dettagliata relazione con le indicazioni
ritenute necessarie a qualificare l’impresa dal punto di vista tecnico professionale in generale, evidenziando, in particolare, quanto è stato fatto
per la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori.
Gestione appalti : informazione alle
aziende appaltatrici dei rischi propri
dell’impresa committente .
Il datore di lavoro fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.
Successivamente alla sottoscrizione del contratto d’appalto, e prima che
l’Appaltatore dia inizio ai relativi lavori commissionati, il Committente è
tenuto a fornire all’Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nei luoghi nei quali l’impresa appaltatrice dovrà operare all’interno
dell’Azienda committente. Anche se limitatamente ai lavori autonomi,
l’obbligo sopra indicato era già, nella sostanza, previsto dal contenuto
dell’art.5 del DPR.547/1955. In concreto si tratta di individuare il reparto
o i reparti entro i quali l’Appaltatore prevedibilmente andrà ad operare ed
indicare successivamente, nel dettaglio, i rischi che, presumibilmente, i
lavoratori dipendenti dall’Appaltatore potrebbero affrontare durante
l’esecuzione del lavoro loro commissionato. Il tutto riportato all’interno di
una relazione tecnica redatta dal Responsabile del Servizio Prevenzione
dell’azienda appaltante e sottoscritta dal suo legale rappresentante.
Sanzioni per il datore e il
dirigente
Arresto da quattro a otto
mesi o ammenda da 1.500 a
6.000 euro per la violazione
dell’art.26 c.1
Gestione appalti :
il coordinamento e la
cooperazione
i datori di lavoro:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per liminare o, ove ciò non possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al
contratto di appalto o di opera.
La centralità del rischio da interferenza tra l’ambiente di lavoro ed
eventualmente i lavoratori del datore di lavoro committente e l’attività svolta dai
lavoratori delle imprese “esterne” assume dunque un rilievo centrale, che il
legislatore ha inteso puntualizzare imponendo in modo esplicito l’obbligo di
redigere un documento specifico sul rischio da interferenza da consegnare a tutti
i contraenti dei contratti di appalto e- d’opera.
Disapplicazioni introdotte
dal D.lgs 106
L’obbligo del DV RI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere
forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata
non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in
cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che
affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi
alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere
eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei
luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per
accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”.
Sanzioni per il datore e il
dirigente
Arresto da due a quattro
mesi o ammenda da 1.500 a
6.000 euro per la violazione
dell’art.26 c.2 e 3 primo
periodo e comma 3 ultimo
periodo o 3 ter
DUVRI
Documento Unico Valutazione Rischi
da Interferenze
• Il D.L. nel caso di appalti deve valutare la possibilità di
rischi da interferenze deve fare il DUVRI e allegarlo
all’offerta, l’impresa aggiudicataria può apportare
integrazioni al DUVRI .
• Sono rischi interferenze per cui occorre redigere il DUVRI
quando:
• 1) rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività;
• 2) rischi immessi dalle lavorazioni dell’appaltatore;
• 3) rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività
dell’appaltatore;
• 4) rischi da modalità di esecuzioni particolari
Congruità del prezzo
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell’anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizi di forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al
costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,
il quale deve essere specificamente indicato
risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture.
Procedura Redazione del DUVRI e stima dei
costi della sicurezza per contratti pubblici di
servizi e forniture”
•
VALUTARE LE INTERFERENZE
•
PREDISPORRE IL DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi
relativi alle interferenze.
STIMARE I COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE
INTERFERENZE
REDIGERE LA LETTERA INVITO O IL BANDO
Indicare i costi della sicurezza NONSOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
•
•
•
•
METTERE A DISPOSIZIONE IL DUVRI ai fini della formulazione dell’offerta
(costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art. 68 e dell’Allegato VIII del D.Lgs.
163/2006)
•
PREDISPORRE L’OFFERTA con indicati i Costi relativi alla sicurezza. In particolare
l’offerente deve giustificare l’offerta affinché il costo della sicurezza, indicato dallo
stesso, sia congruo rispetto l’entità e caratteristiche del servizio o fornitura offerti.
•
AGGIUDICAZIONE
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO
ATTUAZIONE DEL DUVRI con adempimento. art.26 dei D.Lgs. 81/08
•
•
INTEGRARE IL DUVRI, individuando le misure migliorative. In nessun caso le
integrazioni modificano o adeguano i COSTI DELLA SICUREZZA.
Procedura Redazione del DUVRI e stima dei costi della sicurezza per
contratti pubblici di servizi e forniture”
RLS e DUVRI
I rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza dei lavoratori
rispettivamente del datore di lavoro
committente e delle imprese
appaltatrici, su loro richiesta per
l’espletamento della loro funzione,
ricevono copia del documento di
valutazione dei rischi di interferenze.
Garanzia per i danni ai
Lavoratore
L’imprenditore committente risponde in solido con
l‘appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall’ appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell’INAIL o dell’IPSEMA. Queste disposizioni
non si applicano ai danni conseguenza dei rischi
specifici propri dell’ attività delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
Obbligo di indicare i costi
della sicurezza
i costi relativi alla sicurezza del lavoro devono
essere specificatamente indicati a pena di nullità
ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.
I contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i
costi della sicurezza del lavoro devono essere
indicati entro il 31 dicembre 2008 qualora gli
stessi contratti siano ancora in corso a tale data.
A tali dati possono accedere su richiesta il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e
gli organismi locali delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori più rappresentative a livello
nazionale.
Obbligo alla tessera di
riconoscimento
I lavoratori di aziende che svolgono attività in
regime di appalto o subappalto, devono esporre
apposita tessera di riconoscimento, corredato di
fotografia contenente le generalità del lavoratore
e l’indicazione del datore di lavoro Tale obbligo
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo d lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.
Gestione appalti
Il Datore di lavoro committente
Il datore di lavoro deve provvedere a:
- elaborare una vera e propria procedura volta a
costituire un utile e stabile riscontro formale,
nella quale documentare la gestione interna
all’azienda delle operazioni lavorative in appalto;
- formare ed informare i propri lavoratori circa i
rischi specifici dell’attività oggetto d’appalto;
- indicare, ai lavoratori esterni interessati al
lavoro in appalto, il proprio organigramma
aziendale, segnalando in particolare i soggetti
preposti alla funzione di verifica del rispetto delle
norme di sicurezza, quindi gli addetti alle
emergenze.
Gestione appalti
I lavoratori
I lavoratori dell’azienda committente
si devono attivare per collaborare e
coordinare la loro azione con i
lavoratori delle imprese esterne,
dopo essere stati messi a conoscenza
da parte del datore di lavoro in
merito alle modalità operative del
lavoro concesso in appalto ed alle
norme di sicurezza applicabili.
Gestione appalti
RSPP
Anche se l’osservanza delle norme in materia di
sicurezza compete direttamente al datore di
lavoro, nondimeno in regime di appalto di fatto, ciò
non solleva il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione della stessa azienda
committente dall’effettuare azioni di controllo e
di verifica in merito all’applicazione costante,
corretta ed adeguata di tali norme.
Di conseguenza, viene anche richiamato l’obbligo
del RSPP di effettuare proposte per lo
svolgimento in sicurezza delle varie procedure da
adottare durante lo svolgimento delle attività
concesse in appalto.
Gestione appalti
RLS
Allo stesso tempo i Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza dell’azienda committente devono
adottare determinati comportamenti, quali:
- richiesta al proprio datore di lavoro delle
procedure di applicazione per i lavori concessi in
appalto ad imprese esterne;
- segnalazione al proprio datore di lavoro delle
situazioni di rischio a cui sono esposti i lavoratori
esterni nell’eseguire alcuni specifici lavori
all’interno dell’azienda;
- fornitura, a tutti i lavoratori esterni presenti in
azienda per lo svolgimento delle loro attività
lavorative, di comunicazione indicante il nominativo
dei rappresentanti dei lavoratori aziendale per la
sicurezza.
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GESTIONE DEGLI APPALTI (art.7 D.Lgs 626/94)