DUVRI
E FORNITURE DI SERVIZI:
NOVITÀ SUI CONTRATTI D'APPALTO
SULLA BASE DELLA SEMPLIFICAZIONE
(D.Lgs. 6 agosto 2009 n. 106)
a cura del
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
del Centro ENEA di Brindisi
tel. +39 0831 201216 – fax +39 0831201217
e-mail: [email protected]
Edizione settembre 2009
Il D.Lgs. n. 106/2009, che ha modificato il D.Lgs. n. 81/2008, noto come
Testo unico delle leggi sulla sicurezza sul lavoro anche se non
rispondente a verità in quanto più del 50% delle leggi sulla sicurezza di
settori specifici non rientrano in questa norma, ha introdotto importanti
novità sia per quanto riguarda la gestione dei contratti d'appalto e
d'opera sia riguardo alla gestione della sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili, è quindi importante chiarire i veri ambiti di
applicazione dell'art. 26, «Obblighi connessi ai contratti di appalto o
d'opera o di somministrazione».
Introduzione
Prima di affrontare le significative novità introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009
nell'art. 26, occorre precisare quali sono le figure che sono soggette a questi
obblighi in quanto è dalI'agosto del 2007, da quando è stato modificato l'art.
7, D.Lgs. n. 626/1994, in materia, che, sia molti organi di vigilanza, sia molti
consulenti, hanno interpretato in modo non corretto il contenuto, prima,
dell'art. 7 e, oggi, dell'art. 26, causando danni economici alle aziende senza
alcun incremento reale della sicurezza.
Infatti, l'applicazione generalizzata del DUVRI
(documento unico di valutazione dei rischi da
interferenza) ha provocato un incremento di
burocrazia e di documenti cartacei (alle volte
puramente ciclostilati) senza alcun effetto sulla
sicurezza reale dei lavoratori interessati.
Il legislatore ha voluto chiaramente distribuire gli
obblighi di sicurezza, ma la prassi comune e, alle
volte, il business dei consulenti ne hanno travisato
il significato.
Nell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, il legislatore ha
voluto chiaramente esprimere, come già nel
precedente art 7, D.Lgs. n. 626/1994, determinati
obblighi di sicurezza in funzione delle differenti
situazioni di lavoro; infatti, all'interno dell'articolo di legge ha usato i seguenti
termini:
• il datore di lavoro (comma 1);
• i datori di lavoro (comma 2 );
• il datore di lavoro committente (comma 3);
che non possono che avere precisi significati, diversi fra di loro, che il
legislatore ha confermato con l’ultima modifica legislativa non avendone
cambiato la formulazione.
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E’ evidente che, nel comma 1, con la dizione "datare di lavoro" si vuole
intendere quella persona che, all'interno della propria attività produttiva, vuole
affidare a terzi determinati lavori o prestazioni ottemperando a determinati
obblighi.
Nel comma 2, invece, tutti i datori di lavoro interessati al lavoro che deve
essere svolto devono cooperare e coordinarsi fra di loro per informarsi dei
rischi che ognuno introdurrà nell'area di lavoro, anche al fine di eliminare, con
una corretta programmazione dei propri lavori, i rischi di interferenza e,
quindi, i relativi pericoli per i rispettivi lavoratori.
Il comma 3, invece, ha disposto che il datore
di lavoro committente e, quindi, non solo il
committente,
deve
promuovere
la
cooperazione e il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o per ridurre al minimo i
rischi di interferenza.
Ovviamente, il legislatore, prima con la
modifica dell'art. 7, D.Lgs. n. 626/1994,
nell'agosto del 2007 e, poi, con la conferma
delle stesse dizioni nell'ambito dell'ari. 26, cosi
come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ha voluto confermare la validità di
quanto scritto.
È evidente, quindi, che il DUVRI dovrà essere elaborato unicamente
quando nei lavori commissionati possa esserci interferenza fra i
lavoratori delle imprese appaltatrici e quelli del datore di lavoro
committente; infatti, è solo quest’ultimo che può sapere come eliminare
i rischi di interferenza fra i propri lavoratori e quelli delle altre imprese.
Se cosi non fosse, il comma 2 di questo disposto non avrebbe più alcun
significato in quanto non sarebbe necessaria alcuna cooperazione e alcun
coordinamento fra le imprese affidatarie dei lavori poiché questo compito
spetterebbe unicamente al datori di lavoro committente. Questo non è
assolutamente vero vista la conferma del legislatore e, quindi si spera che il
DUVRI sia redatto in quelle pochissime occasioni nelle quali sia veramente
necessario, in quanto la vera sicurezza nelle opere in appalto si realizza
realmente con la cooperazione fra le imprese e non con documenti che non
sono poi utilizzati da nessuno, ma predisposti al solo fine della dimostrazione
dell'elaborazione d'organo di vigilanza.
Inoltre, è doveroso segnalare che il DUVRI deve essere elaborato solo se è
possibile eliminare o ridurre i rischi da interferenza fra i lavoratori del
committente e quelli delle imprese affidatarie.
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Se questo non è possibile, come nella maggior parte dei casi avviene, il
DUVRI consisterà semplicemente in una dichiarazione del datore di lavoro
committente che non è possibile eliminare o ridurre i rischi da interferenza
con le specifiche giustificazioni. h questi casi risulteranno fondamentali, ai fini
della sicurezza di tutti, le decisioni prese nelle riunioni di coordinamento fra
tutti i datori di lavoro interessati, compreso il committente.
Gli obblighi
LE NOVITÀ
La prima e principale novità è l'estensione degli obblighi non solo
all'affidamento di lavori ma anche all’affidamento di servizi e di
forniture.
In questo modo si evita l'equivoco che in alcuni casi era
nato sull'applicazione di tali obblighi, per esempio, ai
servizi di pulizia o guardiania in quanto non specifici
lavori con prestazioni produttive per l'azienda. Con la
modifica apportata ogni contratto d'appalto rientra
nell'applicazione dell'art 26, a meno che questo non rientri
specificamente negli obblighi di cui al Titolo IV, cioè in quelli dei cantieri
temporanei o mobili.
E doveroso sottolineare, però, che il legislatore ha voluto evidenziare che se
l'appalto interessa il ciclo produttivo dell'azienda, per esempio, appaltando la
verniciatura dei particolari prodotti, gli obblighi di cui all'art. 26 sorgono
solamente se il datare di lavoro che appalta il lavoro ha la disponibilità
giuridica dei luoghi nei quali si svolgono i lavori di cui all'appalto, ovverosia è
proprietario o affittuario di questi luoghi.
Fermo restando quanto stabilito in merito all'applicazione del DUVRI, cioè
quando questo documento deve essere elaborato, il D.Lgs. n. 106/2009 ha
prescritto che il documento di valutazione dei rischi di interferenza non è
statico ma dinamico, in quanto deve essere adeguato in funzione
dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
Confermando l'interpretazione precedente, il legislatore con il nuovo comma
3-bis ha voluto togliere l'obbligo di elaborazione del DUVRI per tutti i servizi di
natura intellettuale, quindi per le consulenze professionali, alla fornitura di
materiali o di attrezzature, cioè dia consegna e al montaggio di materiali (per
esempio, materie prime, semilavorati o prodotti che devono essere venduti
ecc…) e ai lavori o ai servizi che non durino più di 2 giorni, a meno che questi
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non comportino rischi prodotti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici,
atmosfere esplosive o da operazioni che presentino i seguenti rischi:
• lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da
altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura
dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali
del lavoro o dell'opera;
• lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
• lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
• lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione;
• lavori che espongono a un rischio di annegamento;
• lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie; lavori subacquei con
respiratori;
• lavori in cassoni ad aria compressa;
• lavori comportanti l'impiego di esplosivi;
• lavori di montaggio o di smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
I costi della sicurezza
Nel comma 5 è stato chiarito, inoltre, che i costi della sicurezza che il
potenziale appaltatore deve evidenziare in sede di offerta sono unicamente
quelli relativi agli apprestamenti e alle procedure attuate per eliminare o per
ridurre i rischi per la sicurezza dovuti alle interferenze. E stato introdotto il
concetto, già presente per i cantieri temporanei e mobili, che questi costi non
possono essere soggetti a ribasso. In realtà, questa precisazione sembra
essere riduttiva per la sicurezza generale dei lavori, dei servizi e delle
forniture rientranti nell'applicazione dell’art. 26 in quanto non permette di
comprendere alla committenza in quali condizioni di sicurezza opererà
realmente l'impresa affidataria per realizzare le prestazioni richieste.
Poiché l'obbligo di legge costituisce un ''minimo" che, se
non rispettato, è sanzionato, sarebbe opportuno continuare
a richiedere, al potenziale appaltatore, l'evidenziazione di
tutti i costi della sicurezza necessari per svolgere
“seriamente" l'appalto che potrebbe essergli assegnato,
compreso quello per eventuali interferenze.
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E sufficiente inserire questo vincolo nel capitolato d'appalto
per fare divenire questo un obbligo cogente per
l'appaltatore, in quanto l'eventuale assenza comporterebbe
l'eliminazione dell'appaltatore stesso dalla gara.
La pubblica amministrazione
Altra novità riguarda l'applicazione di questo articolo alla Pubblica
Amministrazione. Infatti, è stato definito una volta per tutte che, nel caso
debba essere elaborato il DUVRI, l’obbligo di questa elaborazione ricade sul
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
Ultima novità dell'art. 26 ha
riguardato
sia
la
Pubblica
Amministrazione sia i privati, con
l'introduzione del comma 3-ter,
disposto che darà adito a difficili
interpretazioni, almeno al mondo
pubblico, in quanto in quello privato
è difficile che il committente non sia
anche il, datore di lavoro.
Il nuovo comma 3-ter, in pratica, ha
affermato che, in tutti i casi nei quali
è necessario affidare un contratto,
chi lo affida deve elaborare una
specie di piano di sicurezza relativo
alle interferenze nel quale occorre
effettuare una valutazione dei rischi
standard, non tenendo conto delle
reali situazioni di lavoro, relativi alla tipologia della prestazione, che si
potrebbero presentare nell'esecuzione del lavoro.
E’ compito del responsabile del luogo presso il quale deve essere effettuato il
lavoro, prima dell'inizio dello stesso, integrare il documento generale facendo
si che nello stesso siano analizzati i rischi specifici da interferenza realmente
presenti in quel luogo. Questa integrazione deve essere sottoscritta
dall’appaltatore e allegata agli atti contrattuali.
Vista la complicazione e la poca chiarezza, probabilmente si fara di tutto per
evitare di doverlo applicare in quanto la non attuazione è pesantemente
sanzionata, per il datore di lavoro e il dirigente con l’arresto da 2 a 4 mesi o
con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
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Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106
ART. 16
(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 26, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea, le parole: “dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “di lavori, servizi e
forniture” e dopo le parole: “dell’azienda medesima” sono aggiunte le seguenti: “, sempre
che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di
lavoro autonomo”;
b) alla lettera a), dopo le parole: “in relazione ai lavori” sono inserite le seguenti: “, ai
servizi e alle forniture”.
2. All’articolo 26, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “Tale documento è allegato al contratto d’appalto o di opera” sono
inserite le seguenti: “e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture”;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo:“Nel campo di applicazione del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini
dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dello specifico appalto.”;
3. All’articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3
non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre
che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici,
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non
coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di
valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi
standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto,
prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici
da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione,
sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”.
4. All’articolo 26, comma 5, le parole: “i costi relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto” sono sostituite dalle seguenti:
“i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i
rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni”; dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I costi di cui primo periodo non
sono soggetti a ribasso.”.
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APPUNTI
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Bibliografia
D.Lgs. 81/08;
D.Lgs 106/09;
Periodico “Ambiente & Sicurezza”;
Marco Vigone, Presidente Commissione Sicurezza UNI – Milano.
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S.S. 7 Appia km 706
72100 Brindisi
Telefono +39 0831 201218 – fax + 39 0831 201219
Pubblicazione destinata ad uso interno
Versione 1 del 22 settembre 2009
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