DUVRI E FORNITURE DI SERVIZI: NOVITÀ SUI CONTRATTI D'APPALTO SULLA BASE DELLA SEMPLIFICAZIONE (D.Lgs. 6 agosto 2009 n. 106) a cura del RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE del Centro ENEA di Brindisi tel. +39 0831 201216 – fax +39 0831201217 e-mail: [email protected] Edizione settembre 2009 Il D.Lgs. n. 106/2009, che ha modificato il D.Lgs. n. 81/2008, noto come Testo unico delle leggi sulla sicurezza sul lavoro anche se non rispondente a verità in quanto più del 50% delle leggi sulla sicurezza di settori specifici non rientrano in questa norma, ha introdotto importanti novità sia per quanto riguarda la gestione dei contratti d'appalto e d'opera sia riguardo alla gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, è quindi importante chiarire i veri ambiti di applicazione dell'art. 26, «Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione». Introduzione Prima di affrontare le significative novità introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009 nell'art. 26, occorre precisare quali sono le figure che sono soggette a questi obblighi in quanto è dalI'agosto del 2007, da quando è stato modificato l'art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, in materia, che, sia molti organi di vigilanza, sia molti consulenti, hanno interpretato in modo non corretto il contenuto, prima, dell'art. 7 e, oggi, dell'art. 26, causando danni economici alle aziende senza alcun incremento reale della sicurezza. Infatti, l'applicazione generalizzata del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) ha provocato un incremento di burocrazia e di documenti cartacei (alle volte puramente ciclostilati) senza alcun effetto sulla sicurezza reale dei lavoratori interessati. Il legislatore ha voluto chiaramente distribuire gli obblighi di sicurezza, ma la prassi comune e, alle volte, il business dei consulenti ne hanno travisato il significato. Nell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, il legislatore ha voluto chiaramente esprimere, come già nel precedente art 7, D.Lgs. n. 626/1994, determinati obblighi di sicurezza in funzione delle differenti situazioni di lavoro; infatti, all'interno dell'articolo di legge ha usato i seguenti termini: • il datore di lavoro (comma 1); • i datori di lavoro (comma 2 ); • il datore di lavoro committente (comma 3); che non possono che avere precisi significati, diversi fra di loro, che il legislatore ha confermato con l’ultima modifica legislativa non avendone cambiato la formulazione. DUVRI E FORNITURE DI SERVIZI: NOVITA’ SUI CONTRATTI D’APPALTO SULLA BASE DELLA SEMPLIFICAZIONE 2 E’ evidente che, nel comma 1, con la dizione "datare di lavoro" si vuole intendere quella persona che, all'interno della propria attività produttiva, vuole affidare a terzi determinati lavori o prestazioni ottemperando a determinati obblighi. Nel comma 2, invece, tutti i datori di lavoro interessati al lavoro che deve essere svolto devono cooperare e coordinarsi fra di loro per informarsi dei rischi che ognuno introdurrà nell'area di lavoro, anche al fine di eliminare, con una corretta programmazione dei propri lavori, i rischi di interferenza e, quindi, i relativi pericoli per i rispettivi lavoratori. Il comma 3, invece, ha disposto che il datore di lavoro committente e, quindi, non solo il committente, deve promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o per ridurre al minimo i rischi di interferenza. Ovviamente, il legislatore, prima con la modifica dell'art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, nell'agosto del 2007 e, poi, con la conferma delle stesse dizioni nell'ambito dell'ari. 26, cosi come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ha voluto confermare la validità di quanto scritto. È evidente, quindi, che il DUVRI dovrà essere elaborato unicamente quando nei lavori commissionati possa esserci interferenza fra i lavoratori delle imprese appaltatrici e quelli del datore di lavoro committente; infatti, è solo quest’ultimo che può sapere come eliminare i rischi di interferenza fra i propri lavoratori e quelli delle altre imprese. Se cosi non fosse, il comma 2 di questo disposto non avrebbe più alcun significato in quanto non sarebbe necessaria alcuna cooperazione e alcun coordinamento fra le imprese affidatarie dei lavori poiché questo compito spetterebbe unicamente al datori di lavoro committente. Questo non è assolutamente vero vista la conferma del legislatore e, quindi si spera che il DUVRI sia redatto in quelle pochissime occasioni nelle quali sia veramente necessario, in quanto la vera sicurezza nelle opere in appalto si realizza realmente con la cooperazione fra le imprese e non con documenti che non sono poi utilizzati da nessuno, ma predisposti al solo fine della dimostrazione dell'elaborazione d'organo di vigilanza. Inoltre, è doveroso segnalare che il DUVRI deve essere elaborato solo se è possibile eliminare o ridurre i rischi da interferenza fra i lavoratori del committente e quelli delle imprese affidatarie. DUVRI E FORNITURE DI SERVIZI: NOVITA’ SUI CONTRATTI D’APPALTO SULLA BASE DELLA SEMPLIFICAZIONE 3 Se questo non è possibile, come nella maggior parte dei casi avviene, il DUVRI consisterà semplicemente in una dichiarazione del datore di lavoro committente che non è possibile eliminare o ridurre i rischi da interferenza con le specifiche giustificazioni. h questi casi risulteranno fondamentali, ai fini della sicurezza di tutti, le decisioni prese nelle riunioni di coordinamento fra tutti i datori di lavoro interessati, compreso il committente. Gli obblighi LE NOVITÀ La prima e principale novità è l'estensione degli obblighi non solo all'affidamento di lavori ma anche all’affidamento di servizi e di forniture. In questo modo si evita l'equivoco che in alcuni casi era nato sull'applicazione di tali obblighi, per esempio, ai servizi di pulizia o guardiania in quanto non specifici lavori con prestazioni produttive per l'azienda. Con la modifica apportata ogni contratto d'appalto rientra nell'applicazione dell'art 26, a meno che questo non rientri specificamente negli obblighi di cui al Titolo IV, cioè in quelli dei cantieri temporanei o mobili. E doveroso sottolineare, però, che il legislatore ha voluto evidenziare che se l'appalto interessa il ciclo produttivo dell'azienda, per esempio, appaltando la verniciatura dei particolari prodotti, gli obblighi di cui all'art. 26 sorgono solamente se il datare di lavoro che appalta il lavoro ha la disponibilità giuridica dei luoghi nei quali si svolgono i lavori di cui all'appalto, ovverosia è proprietario o affittuario di questi luoghi. Fermo restando quanto stabilito in merito all'applicazione del DUVRI, cioè quando questo documento deve essere elaborato, il D.Lgs. n. 106/2009 ha prescritto che il documento di valutazione dei rischi di interferenza non è statico ma dinamico, in quanto deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. Confermando l'interpretazione precedente, il legislatore con il nuovo comma 3-bis ha voluto togliere l'obbligo di elaborazione del DUVRI per tutti i servizi di natura intellettuale, quindi per le consulenze professionali, alla fornitura di materiali o di attrezzature, cioè dia consegna e al montaggio di materiali (per esempio, materie prime, semilavorati o prodotti che devono essere venduti ecc…) e ai lavori o ai servizi che non durino più di 2 giorni, a meno che questi DUVRI E FORNITURE DI SERVIZI: NOVITA’ SUI CONTRATTI D’APPALTO SULLA BASE DELLA SEMPLIFICAZIONE 4 non comportino rischi prodotti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o da operazioni che presentino i seguenti rischi: • lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del lavoro o dell'opera; • lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria; • lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti; • lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione; • lavori che espongono a un rischio di annegamento; • lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie; lavori subacquei con respiratori; • lavori in cassoni ad aria compressa; • lavori comportanti l'impiego di esplosivi; • lavori di montaggio o di smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. I costi della sicurezza Nel comma 5 è stato chiarito, inoltre, che i costi della sicurezza che il potenziale appaltatore deve evidenziare in sede di offerta sono unicamente quelli relativi agli apprestamenti e alle procedure attuate per eliminare o per ridurre i rischi per la sicurezza dovuti alle interferenze. E stato introdotto il concetto, già presente per i cantieri temporanei e mobili, che questi costi non possono essere soggetti a ribasso. In realtà, questa precisazione sembra essere riduttiva per la sicurezza generale dei lavori, dei servizi e delle forniture rientranti nell'applicazione dell’art. 26 in quanto non permette di comprendere alla committenza in quali condizioni di sicurezza opererà realmente l'impresa affidataria per realizzare le prestazioni richieste. Poiché l'obbligo di legge costituisce un ''minimo" che, se non rispettato, è sanzionato, sarebbe opportuno continuare a richiedere, al potenziale appaltatore, l'evidenziazione di tutti i costi della sicurezza necessari per svolgere “seriamente" l'appalto che potrebbe essergli assegnato, compreso quello per eventuali interferenze. DUVRI E FORNITURE DI SERVIZI: NOVITA’ SUI CONTRATTI D’APPALTO SULLA BASE DELLA SEMPLIFICAZIONE 5 E sufficiente inserire questo vincolo nel capitolato d'appalto per fare divenire questo un obbligo cogente per l'appaltatore, in quanto l'eventuale assenza comporterebbe l'eliminazione dell'appaltatore stesso dalla gara. La pubblica amministrazione Altra novità riguarda l'applicazione di questo articolo alla Pubblica Amministrazione. Infatti, è stato definito una volta per tutte che, nel caso debba essere elaborato il DUVRI, l’obbligo di questa elaborazione ricade sul soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Ultima novità dell'art. 26 ha riguardato sia la Pubblica Amministrazione sia i privati, con l'introduzione del comma 3-ter, disposto che darà adito a difficili interpretazioni, almeno al mondo pubblico, in quanto in quello privato è difficile che il committente non sia anche il, datore di lavoro. Il nuovo comma 3-ter, in pratica, ha affermato che, in tutti i casi nei quali è necessario affidare un contratto, chi lo affida deve elaborare una specie di piano di sicurezza relativo alle interferenze nel quale occorre effettuare una valutazione dei rischi standard, non tenendo conto delle reali situazioni di lavoro, relativi alla tipologia della prestazione, che si potrebbero presentare nell'esecuzione del lavoro. E’ compito del responsabile del luogo presso il quale deve essere effettuato il lavoro, prima dell'inizio dello stesso, integrare il documento generale facendo si che nello stesso siano analizzati i rischi specifici da interferenza realmente presenti in quel luogo. Questa integrazione deve essere sottoscritta dall’appaltatore e allegata agli atti contrattuali. Vista la complicazione e la poca chiarezza, probabilmente si fara di tutto per evitare di doverlo applicare in quanto la non attuazione è pesantemente sanzionata, per il datore di lavoro e il dirigente con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. DUVRI E FORNITURE DI SERVIZI: NOVITA’ SUI CONTRATTI D’APPALTO SULLA BASE DELLA SEMPLIFICAZIONE 6 Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 ART. 16 (Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All’articolo 26, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’alinea, le parole: “dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “di lavori, servizi e forniture” e dopo le parole: “dell’azienda medesima” sono aggiunte le seguenti: “, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”; b) alla lettera a), dopo le parole: “in relazione ai lavori” sono inserite le seguenti: “, ai servizi e alle forniture”. 2. All’articolo 26, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: “Tale documento è allegato al contratto d’appalto o di opera” sono inserite le seguenti: “e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”; b) è aggiunto in fine il seguente periodo:“Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”; 3. All’articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”. 4. All’articolo 26, comma 5, le parole: “i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto” sono sostituite dalle seguenti: “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”; dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.”. DUVRI E FORNITURE DI SERVIZI: NOVITA’ SUI CONTRATTI D’APPALTO SULLA BASE DELLA SEMPLIFICAZIONE 7 APPUNTI DUVRI E FORNITURE DI SERVIZI: NOVITA’ SUI CONTRATTI D’APPALTO SULLA BASE DELLA SEMPLIFICAZIONE 8 Bibliografia D.Lgs. 81/08; D.Lgs 106/09; Periodico “Ambiente & Sicurezza”; Marco Vigone, Presidente Commissione Sicurezza UNI – Milano. DUVRI E FORNITURE DI SERVIZI: NOVITA’ SUI CONTRATTI D’APPALTO SULLA BASE DELLA SEMPLIFICAZIONE 9 S.S. 7 Appia km 706 72100 Brindisi Telefono +39 0831 201218 – fax + 39 0831 201219 Pubblicazione destinata ad uso interno Versione 1 del 22 settembre 2009