L’articolo 7 D.Lgs.626/1994 e i costi della sicurezza 26 marzo 2008 Alberto Mischi 1 Committente/datore di lavoro Contratto di appalto o subappalto Appaltatore/datore di lavoro 2 Condizioni di applicazione L’articolo 7 D.Lgs.626/1994 si applica se il committente è datore di lavoro il committente affida lavori a imprese o lavoratori autonomi il luogo di lavoro è in comune tra committente e impresa o lavoratore autonomo il luogo di lavoro è l’azienda, una unità produttiva o comunque è nell’ambito del ciclo produttivo del committente 3 Condizioni di applicazione Se l’attività lavorativa viene svolta in un luogo che è solo un luogo di lavoro dell’appaltatore (e non anche del committente), non si applica l’articolo 7 D.Lgs.626/1994 può trovare applicazione il D.Lgs.494/1996 se i lavori sono edili o di ingegneria civile 4 Il committente Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, verifica, anche attraverso l’iscrizione C.C.I.A.A., l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi (D. Lgs. 626/1994 art. 7/1/A) Sanzione datore di lavoro: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.549 a 4.131 euro (art. 89/1 D. Lgs. 626/1994) Sanzione dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 5 516 a 2.582 euro (art. 89/2/B D. Lgs. 626/1994) Il committente Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. (D. Lgs. 626/1994 art. 7/1/B) Sanzione datore di lavoro: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.550 a 4.131 euro (art. 89/1 D. Lgs. 626/1994) Sanzione dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro (art. 89/2/B D. Lgs. 626/1994) Sanzione preposto: arresto sino a 1 o ammenda da 154 a 516 6 euro (art. 90/1/B D. Lgs. 626/1994) Obbligo di informazione Le dettagliate informazioni di cui alla previsione dell'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 626/1994, vanno fornite dal committente ogni qualvolta egli affidi un lavoro in appalto ad un'azienda, non rilevando la circostanza di averle fornite in precedenza. Il dovere informativo non consiste in una teorica lezione su un determinato pericolo, ma richiede, tenuto conto del dovere di cooperazione cui sono reciprocamente tenuti sia il committente che l'appaltatore, che entrambi si rendano conto insieme della presenza o dell'assenza di una specifica fonte di pericolo, cioè che la valutino insieme e che insieme valutino come meglio eliminarla. (Cassazione penale sez.IV, 3/7/2002, n.31459) 7 Il committente In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima i datori di lavoro cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. (D. Lgs. 626/1994 art. 7/2/A) Sanzione datore di lavoro: (art. 89/1 D. Lgs. 626/1994) Sanzione dirigente: (art. 89/2/A D. Lgs. 626/1994) Sanzione preposto: (art. 90/1/A D. Lgs. 626/1994) 8 Il committente In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima i datori di lavoro coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. (D. Lgs. 626/1994 art. 7/2/B) Sanzione datore di lavoro: (art. 89/1 D. Lgs. 626/1994) Sanzione dirigente: (art. 89/2/A D. Lgs. 626/1994) Sanzione preposto: (art. 90/1/A D. Lgs. 626/1994) 9 Il committente Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. (D. Lgs. 626/1994 art. 7/3) Sanzione datore di lavoro: (art. 89/1 D. Lgs. 626/1994) Sanzione dirigente: (art. 89/2/B D. Lgs. 626/1994) 10 Costi della sicurezza Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. (D. Lgs. 626/1994 art. 7/3-ter) Sanzione datore di lavoro: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.550 a 4.131 euro (D. Lgs. 626/1994 art. 89/1) 11 Costi della sicurezza Il rappresentante per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al SPP, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) …. (art.19/1 D. Lgs. 626/1994) 12 Costi della sicurezza Il rappresentante per la sicurezza: e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) …. g) …... h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 13 (art.19/1 D. Lgs. 626/1994) Costi della sicurezza Il rappresentante per la sicurezza: l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. (art.19/1 D. Lgs. 626/1994) 14 Costi della sicurezza Nel PSC vanno stimati i costi degli apprestamenti previsti nel PSC delle misure preventive e protettive e dei DPI previsti nel PSC per lavorazioni interferenti degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, di protezione antincendio e di evacuazione fumi dei mezzi e servizi di protezione collettiva delle procedure contenute nel PSC per specifici motivi di sicurezza degli eventuali interventi richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti delle misure di coordinamento per l’uso comune di apprestamenti, infrastrutture, mezzi e servizi di 15 protezione collettiva Costi della sicurezza Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 109/1994 (lavori pubblici) per le quali non è prevista la redazione del PSC, l’amministrazione appaltante stima, per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori (D.P.R.222/2003 art.7/2) 16 Costi della sicurezza Sono misure preventive e protettive gli apprestamenti (opere provvisionali) le attrezzature (attrezzature di lavoro ex art.34 D.Lgs.626/1994) le infrastrutture i mezzi e servizi di protezione collettiva (D.P.R.222/2003 art.1/1/E) 17 Appalti pubblici Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. (art.86/3-bis D.Lgs. 163/2006, così sostituito dall’art.8 18 L.123/2007) Appalti pubblici Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. (art.86/3-bis D.Lgs. 163/2006) 19 Appalti pubblici Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta. (art.86/3-ter D.Lgs. 163/2006 così aggiunto dall’art.8 L.123/2007) 20 Appalti pubblici Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture (art.87/4 D.Lgs. 163/2006) 21 Appalti pubblici Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174 della L. 27/12/2006, n.296. (art.118/6-bis D.Lgs. 163/2006) 22 Appalti pubblici Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14/8/1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza (POS) di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. (art.131/3 D.Lgs. 163/2006) 23 Appalti pubblici L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. (art.118/4 D.Lgs.163/2006) 24 Distacco L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. (art.30/1 D.Lgs.276/2001) In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. (art.30/2 D.Lgs. 276/2003) 25 Distacco Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. (art.30/3 D.Lgs.276/2001) Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea. (art.8/3 DL 148/1993 conv. L. 236/1993 e art.30/4 26 D.Lgs. 276/2003) Conclusioni Appalti privati Nei contratti di appalto e nei contratti di opera ai quali si applica solo l’art.7 D.Lgs.626/1994, è obbligatoria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali. Il documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. 27 Conclusioni Appalti privati Nei contratti di somministrazione, appalto e subappalto ai quali si applica solo l’art.7 D.Lgs.626/1994, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali. 28 Conclusioni Appalti pubblici Nella predisposizione delle gare d’appalto relative a lavori, forniture e servizi gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Il costo del lavoro è determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta. 29 Conclusioni Appalti pubblici Nella valutazione dell’anomalia delle offerte relative ad appalti di lavori, forniture e servizi gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. 30 Conclusioni Appalti pubblici L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza (CSE) ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. 31 Avv. Alberto Mischi Studio legale associato Corinaldesi - Mischi Via Cesare Battisti n.2 40123 Bologna Tel. 051-264474 Fax 051-264564 [email protected] 32