L’articolo 7 D.Lgs.626/1994
e i costi della sicurezza
26 marzo 2008
Alberto Mischi
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Committente/datore
di lavoro
Contratto di
appalto o
subappalto
Appaltatore/datore
di lavoro
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Condizioni di applicazione
L’articolo 7 D.Lgs.626/1994 si applica se
 il committente è datore di lavoro
 il committente affida lavori a imprese o
lavoratori autonomi
 il luogo di lavoro è in comune tra
committente e impresa o lavoratore autonomo
 il luogo di lavoro è l’azienda, una unità
produttiva o comunque è nell’ambito del ciclo
produttivo del committente
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Condizioni di applicazione
Se l’attività lavorativa viene svolta in un
luogo che è solo un luogo di lavoro
dell’appaltatore
(e
non
anche
del
committente),
 non si applica l’articolo 7 D.Lgs.626/1994
 può trovare applicazione il D.Lgs.494/1996
se i lavori sono edili o di ingegneria civile
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Il committente
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria
azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima,
 verifica,
anche attraverso l’iscrizione
C.C.I.A.A., l’idoneità tecnico professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi
(D. Lgs. 626/1994 art. 7/1/A)
Sanzione datore di lavoro: arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da 1.549 a 4.131 euro (art. 89/1 D. Lgs.
626/1994)
Sanzione dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da
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516 a 2.582 euro (art. 89/2/B D. Lgs. 626/1994)
Il committente
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria
azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima,
 fornisce
dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di
prevenzione ed emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
(D. Lgs. 626/1994 art. 7/1/B)
Sanzione datore di lavoro: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda
da 1.550 a 4.131 euro (art. 89/1 D. Lgs. 626/1994)
Sanzione dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516
a 2.582 euro (art. 89/2/B D. Lgs. 626/1994)
Sanzione preposto: arresto sino a 1 o ammenda da 154 a 516
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euro (art. 90/1/B D. Lgs. 626/1994)
Obbligo di informazione
Le dettagliate informazioni di cui alla previsione
dell'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.
626/1994, vanno fornite dal committente ogni
qualvolta egli affidi un lavoro in appalto ad
un'azienda, non rilevando la circostanza di averle
fornite in precedenza.
Il dovere informativo non consiste in una teorica
lezione su un determinato pericolo, ma richiede,
tenuto conto del dovere di cooperazione cui sono
reciprocamente tenuti sia il committente che
l'appaltatore, che entrambi si rendano conto
insieme della presenza o dell'assenza di una
specifica fonte di pericolo, cioè che la valutino
insieme e che insieme valutino come meglio
eliminarla.
(Cassazione penale sez.IV, 3/7/2002, n.31459)
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Il committente
In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici
o a lavoratori autonomi all'interno della propria
azienda, o di una singola unità produttiva della stessa,
nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo
dell'azienda medesima i datori di lavoro
 cooperano
all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti
sull’attività
lavorativa
oggetto
dell’appalto.
(D. Lgs. 626/1994 art. 7/2/A)
Sanzione datore di lavoro: (art. 89/1 D. Lgs. 626/1994)
Sanzione dirigente: (art. 89/2/A D. Lgs. 626/1994)
Sanzione preposto: (art. 90/1/A D. Lgs. 626/1994)
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Il committente
In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o
a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o
di una singola unità produttiva della stessa, nonché
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda
medesima i datori di lavoro
 coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva.
(D. Lgs. 626/1994 art. 7/2/B)
Sanzione datore di lavoro: (art. 89/1 D. Lgs. 626/1994)
Sanzione dirigente: (art. 89/2/A D. Lgs. 626/1994)
Sanzione preposto: (art. 90/1/A D. Lgs. 626/1994)
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Il committente
Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando
un
unico
documento
di
valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare le interferenze. Tale
documento è allegato al contratto di
appalto o d'opera. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
(D. Lgs. 626/1994 art. 7/3)
Sanzione datore di lavoro: (art. 89/1 D. Lgs. 626/1994)
Sanzione dirigente: (art. 89/2/B D. Lgs. 626/1994)
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Costi della sicurezza
Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e
salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli
appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di
appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e
1656 del codice civile, devono essere specificatamente
indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.
A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
(D. Lgs. 626/1994 art. 7/3-ter)
Sanzione datore di lavoro: arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da 1.550 a 4.131 euro
(D. Lgs. 626/1994 art. 89/1)
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Costi della sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente
in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità
produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al
SPP, all'attività di prevenzione incendi, al pronto
soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) ….
(art.19/1 D. Lgs. 626/1994)
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Costi della sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza:
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le
malattie professionali;
f) ….
g) …...
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti;
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(art.19/1 D. Lgs. 626/1994)
Costi della sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza:
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai
rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati
per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e
la salute durante il lavoro.
(art.19/1 D. Lgs. 626/1994)
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Costi della sicurezza
Nel PSC vanno stimati i costi
 degli apprestamenti previsti nel PSC
 delle misure preventive e protettive
e dei DPI
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti
 degli impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche, di protezione antincendio e
di evacuazione fumi
 dei mezzi e servizi di protezione collettiva
 delle procedure contenute nel PSC per specifici
motivi di sicurezza
 degli eventuali interventi richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti
 delle misure di coordinamento per l’uso comune
di apprestamenti, infrastrutture, mezzi e servizi di
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protezione collettiva
Costi della sicurezza
Per le opere rientranti nel campo di
applicazione della legge 109/1994
(lavori pubblici) per le quali non è
prevista la redazione del PSC,
l’amministrazione appaltante stima,
per tutta la durata delle lavorazioni
previste in cantiere, i costi delle
misure
preventive
e
protettive
finalizzate alla sicurezza e salute dei
lavoratori
(D.P.R.222/2003 art.7/2)
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Costi della sicurezza
Sono misure preventive e protettive
 gli apprestamenti (opere provvisionali)
 le attrezzature (attrezzature di lavoro
ex art.34 D.Lgs.626/1994)
 le infrastrutture
 i mezzi e servizi di protezione collettiva
(D.P.R.222/2003 art.1/1/E)
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Appalti pubblici
Nella predisposizione delle gare di appalto
e nella valutazione dell’anomalia delle
offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza,
il
quale
deve
essere
specificamente
indicato
e
risultare
congruo
rispetto
all’entità
e
alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi e
delle forniture.
(art.86/3-bis D.Lgs. 163/2006, così sostituito dall’art.8
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L.123/2007)
Appalti pubblici
Ai fini del presente comma il costo del lavoro è
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree
territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
costo del lavoro è determinato in relazione al
contratto collettivo del settore merceologico più
vicino a quello preso in considerazione.
(art.86/3-bis D.Lgs. 163/2006)
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Appalti pubblici
Il costo relativo alla sicurezza non
può essere comunque soggetto a
ribasso d’asta.
(art.86/3-ter D.Lgs. 163/2006 così aggiunto
dall’art.8 L.123/2007)
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Appalti pubblici
Nella valutazione dell’anomalia la
stazione appaltante tiene conto dei
costi relativi alla sicurezza
 che devono essere specificamente
indicati nell’offerta e
 risultare congrui rispetto all’entità e
alle caratteristiche dei servizi e delle
forniture
(art.87/4 D.Lgs. 163/2006)
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Appalti pubblici
Al fine di contrastare il fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare nel settore
dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di
accordi stipulati a livello regionale con
INPS e
INAIL, rilasciano
il DURC
comprensivo della verifica della congruità
della incidenza della mano d’opera relativa
al cantiere interessato dai lavori, ai sensi
dell’articolo 1, commi 1173 e 1174 della L.
27/12/2006, n.296.
(art.118/6-bis D.Lgs. 163/2006)
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Appalti pubblici
Il piano di sicurezza e di coordinamento
(PSC), quando previsto ai sensi del decreto
legislativo 14/8/1996, n. 494, ovvero il
piano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui
alla lettera b) del comma 2, nonché il
piano operativo di sicurezza (POS) di cui
alla lettera c) del comma 2 formano parte
integrante del contratto di appalto o di
concessione; i relativi oneri vanno
evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d'asta.
(art.131/3 D.Lgs. 163/2006)
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Appalti pubblici
L’affidatario corrisponde gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione (CSE),
ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede
alla verifica dell’effettiva applicazione della
presente disposizione.
L’affidatario è solidalmente responsabile con
il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.
(art.118/4 D.Lgs.163/2006)
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Distacco
L'ipotesi del distacco si configura quando
un datore di lavoro, per soddisfare un
proprio interesse, pone temporaneamente
uno o più lavoratori a disposizione di altro
soggetto
per
l'esecuzione
di
una
determinata attività lavorativa.
(art.30/1 D.Lgs.276/2001)
In caso di distacco il datore di lavoro
rimane
responsabile
del
trattamento
economico e normativo a favore del
lavoratore.
(art.30/2 D.Lgs. 276/2003)
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Distacco
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni
deve avvenire con il consenso del lavoratore
interessato. Quando comporti un trasferimento a
una unità produttiva sita a più di 50 km da quella
in cui il lavoratore è adibito, il distacco può
avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive.
(art.30/3 D.Lgs.276/2001)
Gli accordi sindacali, al fine di evitare le
riduzioni di personale, possono regolare il
comando o il distacco di uno o più lavoratori
dall'impresa
ad
altra
per
una
durata
temporanea.
(art.8/3 DL 148/1993 conv. L. 236/1993 e art.30/4
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D.Lgs. 276/2003)
Conclusioni
Appalti privati
Nei contratti di appalto e nei contratti
di opera ai quali si applica solo l’art.7
D.Lgs.626/1994, è obbligatoria la
redazione del documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali.
Il documento è allegato al contratto di
appalto o d’opera.
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Conclusioni
Appalti privati
Nei contratti di somministrazione,
appalto e subappalto ai quali si applica
solo l’art.7 D.Lgs.626/1994, devono
essere specificamente indicati i costi
relativi alla sicurezza del lavoro.
A tali dati possono accedere, su
richiesta,
il
rappresentante
dei
lavoratori e le organizzazioni sindacali.
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Conclusioni
Appalti pubblici
Nella predisposizione delle gare d’appalto
relative a lavori, forniture e servizi gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore
economico
sia
adeguato
e
sufficiente rispetto
 al costo del lavoro e
 al costo relativo alla sicurezza.
Il costo del lavoro è determinato periodicamente in
apposite tabelle dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Il costo relativo alla sicurezza non può essere
comunque soggetto a ribasso d’asta.
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Conclusioni
Appalti pubblici
Nella valutazione dell’anomalia delle
offerte relative ad appalti di lavori,
forniture e servizi gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente
rispetto
 al costo del lavoro e
 al costo relativo alla sicurezza.
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Conclusioni
Appalti pubblici
L’affidatario corrisponde gli oneri della
sicurezza,
relativi
alle
prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso.
La stazione appaltante, sentito il
direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza (CSE) ovvero il direttore
dell’esecuzione, provvede alla verifica
dell’effettiva applicazione della presente
disposizione.
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Avv. Alberto Mischi
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art. 89/1 D. Lgs. 626/1994