AVANGUARDIA GIURIDICA diritto del lavoro collana a cura di MARCO ANTONIOL MA16 EMANUELE VENZO L’IMPUGNAZIONE DEL ALLA LUCE DEL STUDI APPLICATI edizioni pubblicazioni professionali ISBN formato pdf : 978-88-95578-98-9 AVANGUARDIA GIURIDICA diritto del lavoro collana a cura di MARCO ANTONIOL MA16 EMANUELE VENZO L’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO ALLA LUCE DEL COLLEGATO LAVORO 2010 STUDI APPLICATI edizioni pubblicazioni professionali ISBN formato pdf : 978-88-95578-98-9 fax: 049 9710328 – tel: 049 9710328 martedi e giovedi 12:30 > 14:00 e–mail: amministrazione@territorio. it La materia dell'impugnazione del licenziamento è stata interessata di recente da incisive modifiche ad opera della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), concernenti principalmente l’introduzione di un nuovo regime di decadenze. La prima parte del presente lavoro, dopo un breve richiamo alla disciplina del licenziamento individuale, propone una compiuta trattazione di dette novità normative, soffermandosi sulle questioni teoriche e pratiche di maggior rilievo ed offrendo al lettore un quadro delle più autorevoli interpretazioni dottrinali affermatesi in attesa delle prime applicazioni della giurisprudenza. La seconda parte del contributo, invece, vuole rappresentare una indagine sullo stato dell’arte della produzione giurisprudenziale relativamente a quegli aspetti dell’impugnazione del licenziamento non toccati dalla riforma. La particolare attualità e la rilevanza pratica delle questioni affrontate, nonché l’attenzione alle più recenti pronunce della Suprema Corte, rendono questo lavoro un utile strumento per la soluzione di tutti i dubbi e le problematiche che possono sorgere nel quotidiano svolgimento della professione. Copyright © 2011 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l’autorizzazione scritta dell’editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale del soggetto abbonato, e comunque mai a scopo commerciale. Il pdf può essere utilizzato esclusivamente dall’acquirente, nei propri dispositivi di lettura, e dai suoi più stretti collaboratori professionali. Ogni diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale di contenuti è vietata senza il consenso scritto dell’editore. edizione: ottobre 2011 - collana: AVANGUARDIA GIURIDICA, a cura di Marco Antoniol materia: diritto del lavoro - tipologia: studi applicati - formato: digitale, pdf codice prodotto: MA16 - ISBN: 978-88-95578-98-9- prezzo: € 20,00 autore: Emanuele Venzo, laureato in giurisprudenza editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD [email protected]. Luogo di elaborazione presso la sede operativa. L’editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a [email protected]. professionisti pubblica amministrazione www.territorio.it - www. exeoedizioni. it VENZO – L’impugnazione del licenziamento – Cap. I – Introduzione SOMMARIO CAPITOLO I - INTRODUZIONE ........................................................................6 CAPITOLO II - BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE .....................................................................8 1. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro............................................................... 8 2. Il regime sanzionatorio del licenziamento invalido ......................................................... 11 3. Forma e procedura di attuazione del licenziamento ......................................................... 14 4. L’impugnazione del licenziamento: ambito applicativo .................................................. 17 CAPITOLO III - IL NUOVO REGIME DI DECADENZE PER L’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO INTRODOTTO DALL’ART. 32 DEL COLLEGATO LAVORO 2010................................................................21 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Breve premessa sulla legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) ........... 21 Il nuovo regime di decadenze per l’impugnazione del licenziamento ............................ 23 Gli atti impeditivi della decadenza diversi dall’azione giudiziale: premessa .............. 26 (segue) La comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione ......................... 27 (segue) La comunicazione della richiesta di arbitrato ...................................................... 28 La natura del nuovo termine di decadenza ....................................................................... 30 Ambito applicativo del nuovo regime di decadenze.......................................................... 31 Regime dei licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore del Collegato Lavoro ....................................................................................................................................... 33 9. Ulteriori ambiti applicativi della disciplina del modificato art. 6 della legge n. 604/1966 .................................................................................................................................. 34 10.(segue) Decadenze anche per i contratti a termine............................................................. 37 CAPITOLO IV - PROFILI PROBLEMATICI RELATIVI ALL’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO NON RISOLTI DAL COLLEGATO LAVORO .......................................................................................40 1. Premessa..................................................................................................................................... 40 2. La natura dell’atto di impugnazione e l’individuazione dei soggetti legittimati ....... 40 3. Gli atti idonei alla impugnazione stragiudiziale: la spedizione della lettera raccomandata ........................................................................................................................... 42 4. (segue) Il telegramma, il fax, la posta elettronica certificata, l’avviso di convocazione dell’ufficio provinciale del lavoro per l’esperimento del tentativo di conciliazione......................................................................................................................... 44 5. L’impugnazione giudiziale del licenziamento .................................................................... 46 6. Revoca o rinuncia alla impugnazione ................................................................................ 48 © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 4 VENZO – L’impugnazione del licenziamento – Cap. I – Introduzione 7. Irrilevanza delle cause di interruzione e di sospensione dei termini di decadenza ..... 49 8. Riflessi processuali della disciplina della impugnazione del licenziamento .................. 50 9. Conseguenze della decadenza sulla proponibilità dell’azione risarcitoria di diritto comune .......................................................................................................................... 52 ALLEGATI...............................................................................................................55 All. 1 - L’art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) ............. 55 All. 2 - L’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 - testo originario e testo vigente a confronto ................................................................................................................................ 57 All. 3 - Altre disposizioni rilevanti della legge 15 luglio 1966, n. 604 ............................. 58 All. 4 - Disposizioni rilevanti del codice civile ........................................................................ 60 All. 5 - Disposizioni rilevanti del codice di procedura civile ................................................ 62 All. 6 - Disposizioni rilevanti della legge 20 maggio 1970, n. 300, c.d. Statuto dei Lavoratori ................................................................................................................................ 67 BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................70 1. Manuali .................................................................................................................................... 70 2. Periodici ..................................................................................................................................... 70 SITOGRAFIA ..........................................................................................................72 © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 5 VENZO – L’impugnazione del licenziamento – Cap. I – Introduzione CAPITOLO I INTRODUZIONE La legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), approvata dalle Camere al termine di un farraginoso percorso parlamentare, nasce con l’obiettivo dichiarato di disincentivare il ricorso sistematico agli organi giurisdizionali in materia di diritto del lavoro, prevedendo, da un lato, il contenimento dei poteri del giudice, dall’altro, il potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. In tale ottica deflattiva devono essere lette le rilevanti novità del Collegato Lavoro sul tema della impugnazione del licenziamento individuale. In particolare, l’articolo 32 di tale normativa, riformando l’art. 6 della legge n. 604/1966, ha introdotto un secondo termine di decadenza di duecentosettanta giorni - che si aggiunge a quello già esistente di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento in via stragiudiziale - entro il quale deve essere depositato il ricorso presso la cancelleria del giudice del lavoro o, in alternativa, comunicata alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato, a pena di inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale tempestivamente effettuata. In altre parole, il lavoratore licenziato che intende tutelare i propri diritti, dopo aver impugnato stragiudizialmente l’atto datoriale di recesso nei sessanta giorni successivi alla sua comunicazione in forma scritta, non dispone più del termine quinquennale per proporre l’azione giudiziale di annullamento ed evitare la prescrizione, ma ha l’onere di attivarsi nel breve termine di duecentosettanta giorni, scegliendo una delle tre opzioni ammesse dalla legge. Peraltro, sempre secondo la nuova normativa, qualora il lavoratore abbia deciso di evitare la seconda decadenza attivando una procedura di tipo stragiudiziale e questa sia stata rifiutata dalla controparte o non sia stato raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, è sempre ammessa la tutela giudiziale purché il relativo ricorso sia depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Il presente lavoro, dopo un sintetico ma doveroso richiamo alla disciplina del licenziamento individuale, contenuto nel secondo capitolo, propone una analisi delle principali modifiche apportate dal Collegato Lavoro in materia di impugnazione del recesso, privilegiando un approccio problematico al testo normativo, volto a far emergere, per ciascuna delle disposizioni esaminate, le questioni, teoriche e pratiche, maggiormente rilevanti. Attenzione viene prestata, inoltre, a quelle norme, sempre contenute nell’art. 32 della legge n. 183/2010, che estendono l’applicazione del nuovo regime di © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 6 VENZO – L’impugnazione del licenziamento – Cap. I – Introduzione decadenze ad ulteriori controversie in materia di diritto del lavoro, quali ad esempio quelle inerenti la qualificazione del rapporto di lavoro, la legittimità del termine apposto al contratto ecc. L’ultima parte di questo contributo, invece, vuole rappresentare una indagine sullo stato dell’arte della produzione giurisprudenziale in relazione alle tematiche più controverse riguardanti l’impugnazione del licenziamento. In particolare ampio risalto è dedicato alle questioni più strettamente processuali (si pensi, ad esempio, ai temi della rilevabilità d’ufficio della eccezione di decadenza, del riparto dell’onere della prova oppure della applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali ai nuovi termini di decadenza introdotti dal Collegato Lavoro), aspetti questi di sicuro interesse per l’operatore pratico che quindi può consultare questa opera come un vero e proprio prontuario al cui interno rinvenire le soluzioni alle problematiche che possono presentarsi tutti i giorni nello svolgimento della attività professionale. Infine, in allegato al presente lavoro, allo scopo di agevolarne la fruizione da parte del lettore, è offerto un quadro completo dei testi normativi richiamati nel corso della trattazione dei molteplici aspetti connessi alla impugnazione del licenziamento. §§§ © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 7 VENZO – L’impugnazione del licenziamento – Cap. II – Il licenziamento individuale (cenni) CAPITOLO II BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE 1. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro Nell’ambito dei contratti a tempo indeterminato, le parti hanno la possibilità di estinguere il rapporto di lavoro consensualmente1 oppure unilateralmente, mediante il compimento di un atto idoneo a produrre lo scioglimento del vincolo giuridico. Secondo quanto previsto dall’art. 2118 c.c. ciascuna parte dispone della facoltà di recedere dal contratto di lavoro, ponendosi come unico limite a suo carico quello dell’obbligo del preavviso «nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità». Tuttavia, l’ambito applicativo di una simile disposizione - ispirata dalla concezione liberale della parità contrattuale delle parti propria del legislatore del 1942 - ha subito nel corso degli anni una notevole compressione a causa di significative pronunce della Corte Costituzionale2 e di numerosi interventi normativi3. Oggi l’operatività dell’art. 2118 c.c. è da ritenersi limitata alle sole ipotesi di licenziamento dei lavoratori domestici4, dei lavoratori ultrasessantacinquenni e delle lavoratrici ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici5, dei dirigenti6, dei lavoratori assunti in prova7, degli apprendisti al termine dell’apprendistato8, degli atleti professionisti9, oltre a tutti i casi di dimissioni del lavoratore. Al di fuori delle ipotesi indicate vige il principio generale del recesso c.d. causale, sancito dall’art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in base al quale «nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, 1 Ai sensi dell’art. 1372, comma primo, c.c. Si veda C.Cost. 9 giugno 1965, n. 45. 3 Legge 15 luglio 1966, n. 604; legge 20 maggio 1970, n. 300; legge 11 maggio 1990, n. 108. 4 Si veda l’art. 4, comma 1, della legge n. 108/1990. Sul tema del lavoro domestico si segnala ALBANESE L., Il lavoro domestico. Gestione di colf e badanti. Exeo, Padova, 2011. 5 Così ai sensi dell’art. 4, comma primo, della legge n. 108/1990, salvi i casi in cui tali soggetti abbiano scelto di proseguire il rapporto sino ai limiti di età previsti dalla legge n. 54/1982 e dalla legge n. 407/1990. 6 A contrariis dagli artt. 10, 3 e 2, quarto comma, della legge n. 604/1966. 7 Art. 10 della legge n. 604/1966. 8 Art. 10 della legge n. 604/1966. 9 Ai sensi della legge n. 91/1981 e D.M. 13 marzo 1985. 2 © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 8 VENZO – L’impugnazione del licenziamento – Cap. II – Il licenziamento individuale (cenni) di regolamento, e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 c.c. o per giustificato motivo». In altre parole, nei casi in cui sia il datore a voler risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, è necessario che il relativo atto di recesso intimato al lavoratore sia supportato da una giustificazione causale. Ai sensi del richiamato articolo 2119 c.c., se il contratto è a tempo indeterminato, il licenziamento intimato dal datore di lavoro in presenza di una «giusta causa», ovvero di un fatto grave che «non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto», è da ritenersi idoneo a sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale con il lavoratore, anche in mancanza di preavviso10. Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, per «giusta causa» si intende «ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali»11. Tra i comportamenti idonei ad integrare una giusta causa di recesso rientrano senza dubbio gli inadempimenti degli obblighi contrattuali, mentre, in linea di principio, risultano irrilevanti quelli attinenti alla vita privata del lavoratore12. Tuttavia, la giurisprudenza, in un numero sempre crescente di casi, ha derogato al principio ora menzionato, ritenendo validi presupposti per l’applicazione dell’art. 2119 c.c. quei fatti o comportamenti tenuti al di fuori della esecuzione della prestazione e degli altri obblighi derivanti dal contratto «di natura tale da far ritenere il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto lavorativo, specialmente quando, per le caratteristiche e peculiarità di esso, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia»13. Le due ulteriori situazioni causali in presenza delle quali il licenziamento intimato dal datore di lavoro è da ritenersi legittimo e idoneo a sciogliere il 10 La giusta causa di licenziamento, quale fatto «che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto», è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cassazione civile sez. lav., 2 marzo 2011, n. 5095). 11 Cass.civ. sez. lav., 22 giugno 2009, n. 14586; Cass.civ. sez. lav., 8 settembre 2006, n. 19270; Cass.civ. sez. lav., 15 gennaio 2003, n. 313. 12 Si veda TATARELLI M., Il licenziamento individuale e collettivo, Padova, 2006, pp.175 ss. 13 Cass.civ. sez. lav, 14 luglio 2001, n. 9590; Cass.civ. sez. lav., 9 agosto 2004, n. 15373; Cass.civ. sez. lav, 25 marzo 2011, n. 7021. © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 9 VENZO – L’impugnazione del licenziamento – Cap. II – Il licenziamento individuale (cenni) rapporto di lavoro sono previste dall’art. 3 della legge n. 604/1966 e sono il giustificato motivo soggettivo e oggettivo. La prima di esse, il c.d. giustificato motivo soggettivo, consiste in una violazione degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro ed è configurabile ogniqualvolta l’inadempimento del lavoratore è da ritenersi «notevole» sotto il profilo della gravità oggettiva, oltre che riconducibile ad un atto o un comportamento doloso o colposo14. Secondo la dottrina, la differenza che si pone rispetto alle ipotesi di recesso per giusta causa per i casi di inadempimento contrattuale è di ordine esclusivamente quantitativo, ovvero basata sulla gravità e sulla intensità del fatto commesso dal lavoratore15. Pertanto, sul piano pratico, nei casi in cui la mancanza imputabile al lavoratore risulti di maggiore gravità, è applicabile l’art. 2119 c.c. e quindi il datore di lavoro può intimare il licenziamento “in tronco”, ovvero senza alcun preavviso, mentre, nei casi di minore gravità, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966, il rispetto del periodo di preavviso è obbligatorio. In entrambi i casi, tuttavia, il licenziamento ha natura ontologicamente disciplinare e soggiace alle regole procedurali previste dall’art. 7 della legge n. 300/197016. L’altra ipotesi contemplata dall’art. 3 in presenza della quale la legge ammette la possibilità per il datore di lavoro di intimare un licenziamento valido ed efficace consiste nel giustificato motivo oggettivo, ovvero nella sussistenza di ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Una così ampia previsione abbraccia tutti i fatti inerenti all’attività produttiva, che deve realizzarsi secondo criteri di ragionevolezza economica; all’organizzazione del lavoro, che deve adeguarsi all’obiettivo del proficuo impiego delle risorse umane; al funzionamento delle strutture operative, che deve attuarsi con i crismi della regolarità17. Secondo la giurisprudenza, nelle ipotesi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, il datore di lavoro ha l’onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore e all’organizzazione aziendale esistente all’epoca del 14 In una recente pronuncia, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (Cass.civ. sez. lav., 1 dicembre 2010, n. 24361). 15 Si veda TATARELLI M., Il licenziamento individuale e collettivo, Padova, 2006 16 C.Cost., 30 novembre 1982, n. 204; Cass.civ. S.U., 26 aprile 1994, n. 3965. 17 Così Cass.civ. sez. lav., 11 agosto 1994, n. 7904. © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 10 VENZO – L’impugnazione del licenziamento – Cap. II – Il licenziamento individuale (cenni) licenziamento, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come extrema ratio18. Recentemente la Suprema Corte ha precisato che nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966, se il giustificato motivo oggettivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro deve pur sempre improntare l’individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buonafede, cui deve essere informato, ai sensi dell’art. 1175 c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e quindi anche il recesso di una di esse19. Per completare il quadro degli atti di recesso idonei a sciogliere il rapporto di lavoro, si ricorda che, nel caso in cui questo sia a tempo determinato, il datore può recedere prima della scadenza del termine solo per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c., o in presenza di una causa di risoluzione del contratto prevista dall’art. 1453 c.c., e non anche per giustificato motivo oggettivo20. 2. Il regime sanzionatorio del licenziamento invalido Il licenziamento disposto in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo è illegittimo e ad esso sono applicabili l’art 8 della legge n. 604/1966 o, in alternativa, l’art. 18 della legge n. 300/1970. I due articoli indicati stabiliscono un differente regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo e, quindi, una differente tutela del lavoratore estromesso a seconda delle dimensioni occupazionali della impresa presso la quale questo svolgeva l’attività lavorativa. Ai sensi dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), il lavoratore illegittimamente licenziato gode di una protezione molto elevata, in quanto gli viene riconosciuto il diritto alla ricostituzione del 18 Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della corte territoriale che, con riferimento ad azienda di grandi dimensioni, aveva ritenuto non assolto dal datore di lavoro l’onere probatorio, sul rilievo delle numerose assunzioni nell’anno seguente a quello del licenziamento di personale con la medesima qualifica del lavoratore licenziato e dell’elevato livello di istruzione di questo, che ne consentiva l’utilizzazione in settori diversi da quello in cui era stato precedentemente addetto (Cass.civ. sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7381). 19 Cass.civ. sez. lav., 28 marzo 2011, n. 7046. 20 Cass.civ. sez. lav. , 10 febbraio 2009, n. 3276. © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 11 VENZO – L’impugnazione del licenziamento – Cap. II – Il licenziamento individuale (cenni) rapporto di lavoro con efficacia ex tunc21 e alla reintegrazione materiale del posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno subito, da commisurare alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore e comprendente il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione. I presupposti per l’applicazione di tale regime di tutela c.d. reale hanno carattere oggettivo e soggettivo e concernono, da un lato, la dimensione occupazionale della impresa, dall’altro, la natura della attività svolta dal datore di lavoro. Sotto il primo profilo, il regime sanzionatorio di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori si applica al «datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo», nonché «ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro». In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che l’accertamento del numero dei dipendenti occupati in un’impresa, ai fini dell’operatività del regime di stabilità reale disciplinato dall’art. 18 St. Lav., va condotto considerando i lavoratori in servizio alla stregua delle medie e normali esigenze produttive dell’azienda, in riferimento anche ad un periodo antecedente alla data del licenziamento, dovendosi tenere conto non tanto della consistenza occupazionale a tale data, ma piuttosto di una consistenza normale, correlata non ad un momento transeunte, ma ad un periodo di tempo congruo e significativo22. Per quanto concerne la sussistenza del presupposto soggettivo è necessario, ai sensi dell’art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108 , che i datori di lavoro, qualora non imprenditori, non svolgano attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione o di religione o di culto, senza fini di lucro. Il giudice, con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, annulla il licenziamento comminato in assenza di giusta causa o giustificato motivo, dichiarando giudizialmente ripristinato il rapporto di lavoro 21 Secondo una parte della dottrina, il potere sostanziale del datore di risolvere unilateralmente il rapporto se esercitato in difetto dei presupposti (ad esempio, di giusta causa o di giustificato motivo) è inidoneo a produrre effetti nella sfera giuridica del lavoratore. Pertanto il rapporto di lavoro non si è mai sciolto e la sentenza ai sensi dell’art. 18 St. Lav. non produce effetti costitutivi. In questo senso si veda PAGNI I., Diritti del lavoro e tecniche di tutela: problemi e prospettive, in Rivista italiana di diritto del lavoro, Milano, 2005, p. 504; TATARELLI M., Il licenziamento individuale e collettivo, Padova, 2006, pp. 32 ss. 22 Cass.civ. sez. lav., 20 gennaio 2000, n. 609. © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 12 VENZO – L’impugnazione del licenziamento – Cap. II – Il licenziamento individuale (cenni) già estinto dall’illegittimo licenziamento23; condanna il datore di lavoro a reintegrare materialmente il lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato, reinserendolo effettivamente all’interno della azienda e dell’organizzazione di lavoro24, nonché al risarcimento del danno, stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione, senza che questa, in ogni caso, possa essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto25. Peraltro, la disciplina appena evocata si applica anche ai licenziamenti inefficaci intimati in violazione dei requisiti di forma previsti dall’art. 2 della legge n. 604/196626, a quelli nulli in quanto discriminatori27, indipendentemente dalle dimensioni occupazionali del datore di lavoro ed anche nelle ipotesi residuali di applicazione del recesso ad nutum28, nonché ai licenziamenti disciplinari adottati in violazione della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 300/197029. Il regime sanzionatorio (c.d. tutela obbligatoria) alternativo a quello appena esaminato, è disciplinato all’art. 8 della legge n. 604/1966 ed è applicabile in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti per la tutela reale e, quindi, ai datori di lavoro privati, agli imprenditori non agricoli e non imprenditori, ed enti pubblici che occupano fino a quindici lavoratori, nonché ai datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano fino a cinque lavoratori e, infine, ai datori di lavoro che 23 Si segnala un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nei rapporti soggetti alla tutela reale, il licenziamento illegittimo non determina l’estinzione del rapporto, rimasto pregiudicato nella sua funzionalità, ma non nella sua continuità giuridica (Cass.civ. Sez.Un., 18 maggio 1994, n. 4844; Cass.civ. Sez.Un., 27 luglio 1999, n. 508). Più recentemente la giurisprudenza ha ribadito che il licenziamento illegittimo intimato a lavoratori ai quali sia applicabile la cosiddetta tutela reale determina solo una interruzione di fatto del rapporto ma non incide sulla sua continuità, per come altresì confermato dal fatto che il recesso illegittimo non determina la cessazione della copertura retributiva e previdenziale nei confronti del lavoratore reintegrato. Ne deriva che la continuità e la permanenza del rapporto giustifica l’irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, fondato su fatti diversi da quelli posti a base del precedente provvedimento di recesso, che produrrà i suoi effetti solo qualora il precedente recesso venga dichiarato illegittimo (Cass.civ. sez. lav., 14 settembre 2009, n. 19770). 24 Si vedano Cass.civ. sez. lav., 18 settembre 2008, n. 23856 ;Cass.civ. sez. lav., 14 ottobre 2000, n. 13727. 25 Si è osservato che, in realtà, una simile previsione «non fa altro che ribadire la priorità dell’adempimento in natura, che costituisce la regola generale in presenza di un rapporto contrattuale inattuato (con in più la possibilità, introdotta nel quinto comma dell’art. 18 dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 in deroga ai principi generali, che il lavoratore rinunci alla tutela specifica in cambio di una per equivalente, consistente in un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, senza necessità di dimostrare il venire meno della possibilità di tutela reale». Così PAGNI I., Diritti del lavoro e tecniche di tutela: problemi e prospettive, in Rivista italiana di diritto del lavoro, Milano, 2005, p. 503. 26 Ai sensi dell’art. 18, comma primo, dello Statuto dei Lavoratori è prevista in tal caso la pronuncia di una sentenza dichiarativa della inefficacia del licenziamento. 27 Ai sensi dell’art. 18, comma primo, dello Statuto dei Lavoratori è prevista in tal caso la pronuncia di una sentenza dichiarativa della nullità del licenziamento. 28 Cass.civ. sez. lav., 1 dicembre 2010, n. 24347. 29 Cass.civ. sez. lav., 5 ottobre 2006, n. 21412. © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 13 VENZO – L’impugnazione del licenziamento – Cap. II – Il licenziamento individuale (cenni) occupano fino a sessanta dipendenti ma che in nessuna sede o filiale o ambito comunale raggiungono un organico superiore alle quindici unità. Ai sensi del richiamato articolo, detti soggetti, quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, sono tenuti a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto30, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. In altre parole, nell’area della tutela obbligatoria, il legislatore pone a carico del datore di lavoro una obbligazione alternativa, potendo questo liberarsi dalla medesima scegliendo discrezionalmente di adempiere all’obbligo di una nuova assunzione o a quello di risarcimento. La prassi applicativa di una simile disposizione ha evidenziato come il datore di lavoro tendenzialmente preferisca risarcire il lavoratore illegittimamente licenziato piuttosto che reinserirlo nel proprio posto di lavoro. 3. Forma e procedura di attuazione del licenziamento Il datore di lavoro che intende estinguere unilateralmente un determinato rapporto di lavoro è tenuto ad osservare alcune regole formali e procedimentali contenute negli articoli 2 della legge n. 604/1966 e 7 dello Statuto dei Lavoratori. L’art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604 stabilisce che il datore di lavoro, a pena di inefficacia, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. L’obbligo della forma scritta si applica a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, indipendentemente dalla dimensione occupazionale dell’azienda, nonché ai casi di licenziamento dei dirigenti31. L’articolo in esame non impone al datore di lavoro l’adozione di formule sacramentali per rendere nota al lavoratore la volontà di recedere dal contratto, potendo questa essere manifestata, nell’atto scritto, anche in modo indiretto o 30 L’art. 8 della legge n. 604/1966 prevede, inoltre, che la misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro 31 Così ai sensi dell’art. 2, quarto comma, della legge n. 604/1966. La giurisprudenza esclude l’applicabilità di tale disposizione al licenziamento dei lavoratori domestici (ai sensi della legge n. 339/1958) e di quelli ultrasessantenni, salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto. (Cass.civ. sez. lav., 1 agosto 2007, n. 16955 ). © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 14 VENZO – L’impugnazione del licenziamento – Cap. II – Il licenziamento individuale (cenni) implicito, purché risulti chiara e univoca l’intenzione del dichiarante di estinguere il rapporto32. Infatti, il legislatore, prescrivendo la necessaria forma scritta del licenziamento, in una prospettiva di salvaguardia della certezza dei rapporti giuridici, si pone l’obiettivo di tutelare l’essenziale interesse del lavoratore ad impugnare l’atto nel termine decadenziale decorrente dalla comunicazione33. Secondo una pacifica giurisprudenza il requisito della forma scritta del licenziamento è richiesto ad substantiam, con la conseguenza che la sua mancanza comporta la nullità dell’atto datoriale per difetto di forma34. Inoltre, si ritiene che il licenziamento abbia natura di negozio unilaterale recettizio con la conseguenza che, ai sensi degli articoli 1334 e 1335 c.c., acquisisce l’idoneità necessaria alla produzione dell’effetto voluto nel momento in cui la dichiarazione di volontà del recedente perviene a conoscenza del destinatario, conoscenza che si presume avvenuta nel momento in cui l’atto giunge all’indirizzo del destinatario, a meno che questo non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia35. Il secondo comma dell’art. 2 della legge n. 604/1966 fissa un’ulteriore garanzia per il lavoratore licenziato, valida per tutti i casi di recesso, prevedendo che questo «può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto». Anche in questa ipotesi, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, la mancata osservanza dell’obbligo di motivazione determina l’inefficacia del licenziamento. A tal riguardo, la giurisprudenza ha specificato come la motivazione debba essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento sì da poter esercitare un’adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende36. Come già anticipato, l’altro gruppo di norme disciplinante la procedura di attuazione del licenziamento è contenuto nell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. 32 Cass.civ. sez. lav. , 17 marzo 2001, n. 3869; Cass.civ. sez. lav. , 11 settembre 2003, n. 13375. Per una dettagliata disamina della disciplina dell’impugnazione del licenziamento si rinvia ai capitoli III e IV del presente lavoro. 34 Cass.civ. S.U., 18 ottobre 1982, n. 5394; Cass.civ. sez. lav. 28 novembre 2001, n. 15065; Cass.civ. sez. lav., 18 maggio 2006, n. 11670. 35 Cass.civ. sez. lav., 22 marzo 2007, n. 7049; Cass.civ. sez. lav., 23 dicembre 2002, n. 18272; Cass.civ. sez. lav., 05 maggio 1999, n. 4525; Cass.civ. sez. lav., 17 aprile 1985, n. 2558. 36 La giurisprudenza ha equiparato il licenziamento comminato in mancanza di motivazione quello in cui i motivi forniti dal datore di lavoro risultano assolutamente generici e incompleti. In questo senso si veda Cass.civ. sez. lav., 20 maggio 2002, n. 7316; Cass.civ. sez. lav., 23 dicembre 1996, n. 11497. 33 © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 15